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Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 aprile 2013, n. 8861
Esclusione di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro nei confronti
dell’operaio che, con condotta anomala, non usava gli strumenti di protezione a disposizione
Fatto
Con sentenza del 23.4.2008, la Corte di Appello di Perugia respingeva il gravame proposto da G. J. con il
quale era stata richiesta la riforma della sentenza di primo grado, che aveva escluso il diritto del predetto al
risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio sul lavoro, nel quale aveva riportato postumi invalidanti
nella misura del 20%. Rilevava la Corte territoriale che era pacifico che l'INAIL aveva risarcito il danno
patrimoniale e che altrettanto pacifico era che il sinistro si era verificato allorché il ricorrente stava
effettuando una trapanazione all'interno di un container, durante la quale la punta del trapano utilizzato per la
lavorazione si era rotta ed una scheggia di metallo aveva colpito l'occhio del lavoratore. La responsabilità era
ricondotta al comportamento di quest'ultimo il quale, a giudizio della Corte territoriale, non aveva rispettato
la prescrizione di sicurezza relativa all'uso degli occhiali, non indossati nel corso dell'espletamento dell'intera
attività lavorativa, pure essendogli stato fornito un kit che li conteneva. Veniva evidenziato che aveva
ricevuto conferma in istruttoria la circostanza che il G. aveva inforcato gli occhiali all'inizio della
lavorazione e tale emergenza era ritenuta idonea ad escludere ogni responsabilità datoriale, reputandosi non
ragionevolmente pretendibile che la vigilanza dovesse estendersi all'accertamento costante, da parte del
datore di lavoro, che venissero osservate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., con due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi
dell'art. 378 c.p.c.
Resiste la società, con controricorso.
Diritto
Con il primo motivo, il G. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., dell'art. 1218 c.c. degli
artt. 4 e 382 del D.P.R. 547/55 e, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la disposizione di cui all'art. 4 del d. lgs. 547/55
prevede, tra gli ulteriori obblighi del datore, quello di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le
norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione e che, nel caso oggetto della
presente controversia, era emerso che il lavoratore, assunto con contratto di formazione e lavoro, non fosse
addetto normalmente alla mansione che svolgeva al momento dell'infortunio e non era stato adeguatamente
formato alla stessa. Rileva che non poteva ravvisarsi un'esimente nel concorso di colpa del lavoratore, il
quale assume un incidenza nei termini anzidetti solo qualora presenti i caratteri della abnormità ed
inopinabilità assoluta, e che era, invece, da valorizzare, nel caso considerato, la circostanza che esso
ricorrente era di giovane età e professionalmente inesperto.
Evidenzia la natura di norma di chiusura del sistema dell'art. 2087 c.c., operante anche in presenza di
comportamento imprudente del lavoratore, e formula quesiti di diritto, con i quali domanda se il datore sia
tenuto a vigilare sul rispetto da parte del lavoratore di tutte le norme antinfortunistiche e sull'utilizzo di tutti i
dispositivi di sicurezza per la tutela dell'incolumità fisica del lavoratore, rispondendo dei danni subiti da
quest'ultimo in ipotesi di mancata osservanza delle prescrizioni.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, 35 e 37 d. lgs.
626/94, dell'art. 2729 c.c., nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che era preciso obbligo del datore quello di informazione,
nonché quello di formazione, e che, nella specie, non era stata fornita la prova dell'avvenuta partecipazione
del lavoratore ai corsi a tal fine organizzati, essendo, anzi, risultato che la firma di presenza apposta
all'attestato di partecipazione al corso di formazione non apparteneva al lavoratore.
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale, con valutazione di merito di apprezzamento delle risultanze processuali, ha accertato
che il lavoratore, che aveva subito l'infortunio nel corso dell'operazione di trapanatura all'interno di un
container, era stato istruito sulla attività svolta e che allo stesso era stato consegnato un kit che conteneva, tra
l'altro, guanti ed occhiali, indispensabili questi anche durante le operazioni di verniciatura. Ha, poi, aggiunto
che i testi escussi hanno riferito che il G. indossava gli occhiali e che ciò era avvenuto anche il giorno del
sinistro, avendo il predetto fatto uso degli occhiali protettivi insieme al P. con il quale aveva iniziato la
lavorazione, fino a quando quest'ultimo si era momentaneamente allontanato, poco dopo verificandosi il
sinistro. Immune da vizi logici è quindi la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il
datore di lavoro non sia responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore per aver omesso di controllare e
vigilare che di tali misure si fosse fatto effettivamente uso da parte del dipendente, in quanto, pur non
assumendo valore esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, può configurarsi
un esonero da responsabilità per il datore di lavoro quando il comportamento del dipendente presenti i
caratteri dell'abnormità e dell'assoluta inopinabilità. L'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza,
negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del
lavoratore per interrompere il nesso di causalità. Ma, nella specie, la Corte d'appello ha valutato che la
condotta del G. era configurabile come imprevedibile e assolutamente anomala. Il lavoratore, infatti, stava
eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, munito delle protezioni prescritte, allorché, inopinatamente,
appena sfuggito alla sorveglianza del capo officina, si tolse gli occhiali. Deve, dunque, ritenersi corretta, in
quanto conforme ai principi enunciati in materia da questa Corte di legittimità (v. Cass. 8 marzo 2006 n.
4980; Cass. 23 aprile 2009 n. 9689, Cass. 10.9.2009 n. 19494; Cass. 25.2.2011 n. 4656 e, da ultimo, Cass. 10
gennaio 2013 n. 536) la decisione che ha ritenuto insussistente la responsabilità del datore nella causazione
del sinistro, dal momento che lo stesso aveva provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari
mezzi di protezione, ad impartire istruzioni sull'uso degli stessi ed a vigilare sul rispetto delle istruzioni
impartite e sull'uso degli occhiali di protezione durante la lavorazione e che, rispetto al puntuale
assolvimento di tutti questi obblighi, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell'assoluta
imprevedibilità. Va, poi, osservato che, se pure è principio pacifico quello alla cui stregua il dovere di
sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 cod. civ., si atteggia in maniera particolarmente
intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di
apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento (cfr. Cass. 18
maggio 2007 n. 11622; Cass. 24 gennaio 2012 n. 944 e, in precedenza, Cass. 12 gennaio 2002 n. 326; Cass. 2
ottobre 1998 n. 9805), le considerazioni che precedono si rivelano assorbenti, attesa la connotazione di
imprevedibilità del contegno del G..
Infine, e con riguardo specificamente ai rilievi formulati con il secondo motivo di impugnazione, gli stessi
devono essere ugualmente disattesi, posto che la Corte ha giudicato assolto l'obbligo formativo e informativo
indipendentemente ed al di là della partecipazione del G. al corso di formazione in relazione al cui attestato
erano emerse perplessità in ordine all'autenticità della firma apposta dal lavoratore.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Si ritiene di potere compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio in relazione alla
difficoltà di ricostruzione della fattispecie ed alla peculiarità della stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

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  • 1. Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 aprile 2013, n. 8861 Esclusione di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro nei confronti dell’operaio che, con condotta anomala, non usava gli strumenti di protezione a disposizione Fatto Con sentenza del 23.4.2008, la Corte di Appello di Perugia respingeva il gravame proposto da G. J. con il quale era stata richiesta la riforma della sentenza di primo grado, che aveva escluso il diritto del predetto al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio sul lavoro, nel quale aveva riportato postumi invalidanti nella misura del 20%. Rilevava la Corte territoriale che era pacifico che l'INAIL aveva risarcito il danno patrimoniale e che altrettanto pacifico era che il sinistro si era verificato allorché il ricorrente stava effettuando una trapanazione all'interno di un container, durante la quale la punta del trapano utilizzato per la lavorazione si era rotta ed una scheggia di metallo aveva colpito l'occhio del lavoratore. La responsabilità era ricondotta al comportamento di quest'ultimo il quale, a giudizio della Corte territoriale, non aveva rispettato la prescrizione di sicurezza relativa all'uso degli occhiali, non indossati nel corso dell'espletamento dell'intera attività lavorativa, pure essendogli stato fornito un kit che li conteneva. Veniva evidenziato che aveva ricevuto conferma in istruttoria la circostanza che il G. aveva inforcato gli occhiali all'inizio della lavorazione e tale emergenza era ritenuta idonea ad escludere ogni responsabilità datoriale, reputandosi non ragionevolmente pretendibile che la vigilanza dovesse estendersi all'accertamento costante, da parte del datore di lavoro, che venissero osservate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro. Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., con due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste la società, con controricorso. Diritto Con il primo motivo, il G. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., dell'art. 1218 c.c. degli artt. 4 e 382 del D.P.R. 547/55 e, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la disposizione di cui all'art. 4 del d. lgs. 547/55 prevede, tra gli ulteriori obblighi del datore, quello di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione e che, nel caso oggetto della presente controversia, era emerso che il lavoratore, assunto con contratto di formazione e lavoro, non fosse addetto normalmente alla mansione che svolgeva al momento dell'infortunio e non era stato adeguatamente formato alla stessa. Rileva che non poteva ravvisarsi un'esimente nel concorso di colpa del lavoratore, il quale assume un incidenza nei termini anzidetti solo qualora presenti i caratteri della abnormità ed inopinabilità assoluta, e che era, invece, da valorizzare, nel caso considerato, la circostanza che esso ricorrente era di giovane età e professionalmente inesperto. Evidenzia la natura di norma di chiusura del sistema dell'art. 2087 c.c., operante anche in presenza di comportamento imprudente del lavoratore, e formula quesiti di diritto, con i quali domanda se il datore sia tenuto a vigilare sul rispetto da parte del lavoratore di tutte le norme antinfortunistiche e sull'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza per la tutela dell'incolumità fisica del lavoratore, rispondendo dei danni subiti da quest'ultimo in ipotesi di mancata osservanza delle prescrizioni.
  • 2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, 35 e 37 d. lgs. 626/94, dell'art. 2729 c.c., nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che era preciso obbligo del datore quello di informazione, nonché quello di formazione, e che, nella specie, non era stata fornita la prova dell'avvenuta partecipazione del lavoratore ai corsi a tal fine organizzati, essendo, anzi, risultato che la firma di presenza apposta all'attestato di partecipazione al corso di formazione non apparteneva al lavoratore. Il ricorso è infondato. La Corte territoriale, con valutazione di merito di apprezzamento delle risultanze processuali, ha accertato che il lavoratore, che aveva subito l'infortunio nel corso dell'operazione di trapanatura all'interno di un container, era stato istruito sulla attività svolta e che allo stesso era stato consegnato un kit che conteneva, tra l'altro, guanti ed occhiali, indispensabili questi anche durante le operazioni di verniciatura. Ha, poi, aggiunto che i testi escussi hanno riferito che il G. indossava gli occhiali e che ciò era avvenuto anche il giorno del sinistro, avendo il predetto fatto uso degli occhiali protettivi insieme al P. con il quale aveva iniziato la lavorazione, fino a quando quest'ultimo si era momentaneamente allontanato, poco dopo verificandosi il sinistro. Immune da vizi logici è quindi la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il datore di lavoro non sia responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore per aver omesso di controllare e vigilare che di tali misure si fosse fatto effettivamente uso da parte del dipendente, in quanto, pur non assumendo valore esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, può configurarsi un esonero da responsabilità per il datore di lavoro quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta inopinabilità. L'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. Ma, nella specie, la Corte d'appello ha valutato che la condotta del G. era configurabile come imprevedibile e assolutamente anomala. Il lavoratore, infatti, stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, munito delle protezioni prescritte, allorché, inopinatamente, appena sfuggito alla sorveglianza del capo officina, si tolse gli occhiali. Deve, dunque, ritenersi corretta, in quanto conforme ai principi enunciati in materia da questa Corte di legittimità (v. Cass. 8 marzo 2006 n. 4980; Cass. 23 aprile 2009 n. 9689, Cass. 10.9.2009 n. 19494; Cass. 25.2.2011 n. 4656 e, da ultimo, Cass. 10 gennaio 2013 n. 536) la decisione che ha ritenuto insussistente la responsabilità del datore nella causazione del sinistro, dal momento che lo stesso aveva provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione, ad impartire istruzioni sull'uso degli stessi ed a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite e sull'uso degli occhiali di protezione durante la lavorazione e che, rispetto al puntuale assolvimento di tutti questi obblighi, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell'assoluta imprevedibilità. Va, poi, osservato che, se pure è principio pacifico quello alla cui stregua il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 cod. civ., si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento (cfr. Cass. 18 maggio 2007 n. 11622; Cass. 24 gennaio 2012 n. 944 e, in precedenza, Cass. 12 gennaio 2002 n. 326; Cass. 2 ottobre 1998 n. 9805), le considerazioni che precedono si rivelano assorbenti, attesa la connotazione di imprevedibilità del contegno del G.. Infine, e con riguardo specificamente ai rilievi formulati con il secondo motivo di impugnazione, gli stessi devono essere ugualmente disattesi, posto che la Corte ha giudicato assolto l'obbligo formativo e informativo indipendentemente ed al di là della partecipazione del G. al corso di formazione in relazione al cui attestato erano emerse perplessità in ordine all'autenticità della firma apposta dal lavoratore.
  • 3. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Si ritiene di potere compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio in relazione alla difficoltà di ricostruzione della fattispecie ed alla peculiarità della stessa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.