SlideShare a Scribd company logo
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Documento informatico e commercio
elettronico: come soddisfare il requisito
legale della forma scritta
Avv. Marco Cuniberti
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
DIRITTO 2.0
Per un diritto 2.0, non bisogna cercare di applicare a tutti i
costi al web e al mondo digitale concetti “analogici”
Ciò che conta è il dato inserito, non il modo con cui lo si vuol
mostrare/trasmettere
E’ assolutamente irrilevante il requisito della forma scritta ad
substantiam, per i documenti informatici/elettronici
Identificazione dell’autore, sicurezza e immodificabilità dei
dati sono rilevanti solo ai fini della prova
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
DOTTRINA COMUNE: C.A.D.
Documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati
come metodo di identificazione informatica
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
DOTTRINA COMUNE: C.A.D.
Artt. 20 e 21 (per requisito formale):
Documento informatico, memorizzazione su supporto informatico e
trasmissione telematica conformi alle regole tecniche (DPCM
13.11.2014): validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle
disposizioni del presente codice.
Idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e suo valore probatorio: liberamente valutabili in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrità'
ed immodificabilità (fermo restando quanto segue)
Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano
comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta ad substantiam
La rappresentazione digitale (o informatica) in caratteri
alfanumerici o comunque tramite segni grafici di una
dichiarazione di volontà o di scienza può considerarsi in
forma scritta, qualora la legge richieda tale forma “ad
substantiam”, indipendentemente dall’apposizione o meno di
eventuali “firme elettroniche”?
E perché?
Codice civile o C.A.D.?
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma negoziale
L’ordinamento prevede solo due modalità di manifestazione
della volontà negoziale:
-TACITA (dimostrata non con una esplicita manifestazione di
volontà, bensì soltanto con fatti concreti ed un contegno
incompatibile con volontà diversa);
-ESPRESSA (dimostrata con una vera e propria
dichiarazione, in cui si enuncia espressamente la propria
volontà).
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma negoziale
La volontà può essere espressa in due modi:
•in forma orale;
•in forma scritta.
Non c’è una terza forma
Non è prevista neppure dal C.A.D.
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma negoziale
Accettazione espressa, creando parole e frasi con caratteri
alfanumerici o segni grafici, in formato elettronico, tramite
tastiera o altro apparecchio che crei un segno grafico?
SCRITTA (ancorché su un “supporto” nuovo e anomalo)
NON ORALE (l'autore non “dice” una parola: è “orale” ciò
che ha attinenza con la bocca, visto che la parola deriva da
“os-oris”, cioè “bocca" in latino).
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta
Cosa si intende per “scritto”?
Quando una dichiarazione può dirsi scritta?
Quando è creato un segno o qualcosa di visibile, che si
possa leggere, anche senza supporto (frase formata nel
cielo dalla scia di un aereo si considera "scritta").
Il termine viene da "scrivere", cioè un’azione umana per
creare un segno grafico, visibile
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta
Basta la mera creazione di un segno grafico
Nessun riferimento, per la sua essenza, a:
-natura del supporto su cui è creato il segno
-prodotto o processo chimico utilizzato per creare quel
segno
-sua durevolezza (matita, gesso, inchiostro cancellabile)
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta
Treccani
-“scritto: tracciato per mezzo della scrittura”
-“scrittura: rappresentazione visiva, mediante segni grafici
convenzionali, delle espressioni linguistiche, l’insieme dei
segni con cui tale rappresentazione viene realizzata”.
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta ad substantiam
La legge richiede forma “scritta” per alcuni negozi giuridici
Legislatore non richiede espressamente uno specifico
mezzo di scrittura (nessun “paletto” di natura tecnica)
Non esistono vincoli in ordine alla scelta dello strumento
scrittorio
Il codice civile non definisce neppure cosa sia un
documento, né requisiti minimi perché sia valido e rilevante
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta ad substantiam
Giurisprudenza ha individuato un criterio limite nella stessa
funzione che la forma stabilita svolge in relazione alle
caratteristiche del tipo di atto
Le parti sono libere di utilizzare ogni strumento idoneo
alla scrittura
Basta che non metta a rischio la funzione che la legge
assegna alla forma per quel determinato atto.
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta ad substantiam
1) No apposizione a matita della data ad un assegno
(compilato in ogni altra sua parte ad inchiostro)
2) No scritturazione a matita delle scritture contabili
Scritturazione a matita rappresenterebbe qui un mezzo
anomalo ed inaffidabile (cancellabilità facile e senza
lasciare traccia), non idoneo a svolgere in modo sia pur
minimamente serio la sua funzione
E’ ontologicamente “scritta”, ma non soddisfa qui il
requisito legale della “forma scritta”
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta ad substantiam
Il principio può leggersi al contrario
Per cui soddisfano requisito della forma scritta:
-sia sistemi di scrittura meno “anomali ed inaffidabili per la
possibilità di cancellazione senza il minimo sforzo e senza
lasciare traccia” di quella a matita (che ontologicamente è
comunque un sistema di scrittura)
-sia sistemi di scrittura “anomali ed inaffidabili”, qualora siano
comunque idonei a svolgere in modo “sia pur minimamente
serio” la funzione che la legge riconduce alla forma
La funzione della forma scritta non è sempre la stessa!
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta ad substantiam
Ratio richiesta “ad substantiam” della forma scritta per:
-Accettazione clausole vessatorie
-Consenso trattamento dati sensibili
-Forma convenzionale
a)Tutela del contraente “debole” dandogli possibilità di avere
effettiva contezza delle clausole più gravose per lui, prima di
accettarle
b)“solennità” che la forma scritta conferisce comunque
all'atto (fa ulteriormente riflettere il firmatario sulle
conseguenze di quel che sta approvando).
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Forma scritta ad substantiam
A ben poco rileva che la sua sottoscrizione sia
“deperibile” (problema probatorio di chi ha redatto modulo)
No ostacoli concettuali quando lo strumento utilizzato per
esprimere la propria volontà sia quello informatico.
Lo scopo è raggiunto/raggiungibile anche con:
-Pubblicazione testo condizioni su una pagina web
-dichiarazione di accettazione con un’azione che crei, tramite uno
strumento informatico, segni grafici che rappresentino visivamente
(e documentino informaticamente) la volontà di accettazione
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Documento
Il codice civile non definisce cosa sia un documento, né requisiti minimi
perché sia valido e rilevante.
Etimologia: docere, insegnare, far conoscere (da cui “documentare”)
Dottrina: una res in qualsiasi maniera idonea a rappresentare o dare
conoscenza di un fatto (non era immaginabile documento senza
materialità, o supporto diverso da quello fisico)
Anche la prima definizione positiva (art. 491 bis c.p., ex L. 23/12/1993, n.
547) stabiliva che “…per documento informatico si intende qualunque
supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Documento
MA NON C’È DEFINIZIONE, CONCETTO PUÒ EVOLVERE
Oggi è ben pensabile un documento non materiale, ma
composto solo di bit
➢filmato digitale che riprende incidente o omicidio
➢email con cui si accetta una proposta contrattuale
Il documento “che informa” è il file, non c’entra dov’è salvato
In questo caso la materialità non è più un requisito
indispensabile/fondamentale
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Documento
Il documento cartaceo non garantisce di per sè:
-nè l’autenticità della firma o della provenienza
-né l’immodificabilità del documento
Per avere entrambe le cose, occorre un intervento
ulteriore ed esterno, da parte di terzi
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Documento
PER CUI:
La rappresentazione digitale in caratteri
alfanumerici (o comunque con segni grafici leggibili)
di una dichiarazione di volontà o di scienza pare
potersi senza dubbio considerarsi un documento,
ai sensi del codice civile
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Art. 1, lett. P: la rappresentazione digitale (o informatica) di una
dichiarazione di volontà o di scienza è definita “documento
informatico”
Gli articoli seguenti (a cominciare dagli artt. 20 e 21) stabiliscono:
- non tutti i documenti informatici sono validi e rilevanti agli effetti
di legge: solo quelli conformi alle regole tecniche (art. 71)
- Non tutti soddisfano il requisito della forma scritta ad
substantiam: solo se ad essi sia apposta una c.d. firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale (art. 21, c. 2 e 2 bis + art. 20, c. 1
bis).
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Ma…
il C.A.D. precisa però che le disposizioni valgono
specificamente “ai fini del presente codice”.
-Per cui gli artt. 20 e 21 non debbono leggersi in senso
restrittivo, cioè che:
- siano “validi e rilevanti *solo* i documenti informatici
conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71”
- “soddisfino il requisito della forma scritta *solo* se
sottoscritti con f.e. avanzata, qualificata o digitale”
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Debbono invece leggersi in senso “garantista”, cioè che:
-“i documenti conformi alle regole tecniche sono
*comunque* validi e rilevanti agli effetti di legge (cioè non
glielo si può negare), ai sensi delle disposizioni del
presente codice
-essi soddisfano *comunque* il requisito della forma scritta,
se sottoscritti con f.e. avanzata, qualificata o digitale” (cioè
*non glielo si può negare*).
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Il legislatore della norma speciale (il CAD) semplicemente non
ha voluto prendere in considerazione positivamente altre
ipotesi.
Agli altri tipi di documenti e validazioni/firme si dovranno
applicare le altre norme esistenti nell’ordinamento giuridico, se
e come applicabili.
Ragionando diversamente, infatti:
- un documento video potrebbe non aver valore legale, in
nessun modo (ma esiste!)
- accettazione espressa senza FEA non sarebbe scritta (ma
neppure orale!)
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Il legislatore europeo impone questa interpretazione
Direttiva 1999/93/CE stabilisce criteri comuni per la validità di
differenti tipi di firme elettroniche apposte ai documenti
informatici, ma espressamente soltanto ai fini di:
-Identificazione del firmatario
-autenticazione del firmatario
-immodificabilità del documento
NON PER L’ASSOLVIMENTO DI REQUISITI FORMALI
RICHIESTI DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI PER I
PROPRI NEGOZI GIURIDICI IN GENERALE
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
“Considerando” n. 17:
“La presente direttiva non è diretta ad armonizzare le
normative nazionali sui contratti, in particolare in materia
di conclusione ed esecuzione dei contratti, od altre formalità
di natura extracontrattuale concernenti l'apposizione di firme;
per tale motivo, le disposizioni sugli effetti giuridici delle
firme elettroniche non dovrebbero pregiudicare i
requisiti formali previsti dal diritto nazionale sulla
conclusione dei contratti o le regole di determinazione del
luogo della conclusione del contratto”
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
“Considerando” n. 21:
“...la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli
organi giurisdizionali nazionali di deliberare in merito alla
conformità rispetto ai requisiti della presente direttiva e non
lede le norme nazionali in materia di libero uso delle prove in
giudizio”
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
MA SOPRATTUTTO
Articolo 1 - Ambito di applicazione
“La presente direttiva ...non disciplina aspetti relativi alla
conclusione e alla validità dei contratti o altri obblighi
giuridici quando esistono requisiti relativi alla forma
prescritti dal diritto nazionale o comunitario, né
pregiudica le norme e i limiti che disciplinano l'uso dei
documenti contenuti nel diritto nazionale o comunitario”.
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Concetti ribaditi dal Regolamento UE 910/2014 (che va ad
abrogare la direttiva 93/99)
“Considerando” n. 21:
“…Non è neanche auspicabile che il presente
regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla
validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in
cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi
quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere
ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai
registri pubblici, in particolare i registri commerciali e
catastali”
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
“Considerando” n. 63:
“I documenti elettronici sono importanti per l’evoluzione
futura delle transazioni elettroniche transfrontaliere nel
mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe stabilire il
principio secondo cui a un documento elettronico non
dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo
della sua forma elettronica al fine di assicurare che una
transazione elettronica non possa essere respinta per il solo
motivo che un documento è in forma elettronica”
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
“Il presente regolamento non pregiudica il diritto
nazionale o unionale legato alla conclusione e alla
validità di contratti o di altri vincoli giuridici o
procedurali relativi alla forma”
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Ben possono quindi esistere altri *documenti informatici*
(latu sensu), non conformi alle regole tecniche ex C.A.D. e/o
non munite di firme elettroniche conformi
Essi non possono essere privi di valore.
Semplicemente, non potranno essere applicate le speciali (e
più favorevoli) regole del C.A.D., ma dovranno trovare
riconoscimento e valore nelle regole generali del codice
civile (o di altre leggi speciali, se applicabili).
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 1: il C.A.D.
Per cui il file contenente accettazione di clausole vessatorie:
-in caratteri alfanumerici creati direttamente dall’accettante,
corredata da dati identificativi dello scrivente e corredata da
log o altri dati che comprovino informaticamente che egli
l’abbia trasmessa al proponente
-tramite pressione del tasto “accetta” in calce ad una
proposta contrattuale pubblicata su una pagina web, dopo
aver inserito i propri dati identificativi, ecc.)
Può non dirsi un documento per il codice civile?
Può non dirsi scritto per il codice civile?
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 2: l’insicurezza
I documenti informatici non conformi alle regole tecniche e
senza firme elettroniche avanzate o qualificate non
garantiscono:
a) immodificabilità
b) corrispondenza tra identità apparente e identità effettiva
del dichiarante/contraente
MA SONO QUESTIONI INERENTI ALL’EFFICACIA
PROBATORIA, NON ALLA FORMA DELL’ATTO AD
SUBSTANTIAM
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 2: l’insicurezza
Anche documento analogico/cartaceo:
a) È modificabile (facile cancellare parole o punteggiatura,
aggiungere punteggiatura, parole, o addirittura frasi
intere, specie quando viene firmata solo l'ultima pagina)
b) Non garantisce corrispondenza della firma apposta con
quella dell’apparente autore
Ma non viene meno la “forma scritta” del documento
Al limite problema probatorio (analisi dei rischi)
Perché per il documento informatico no? (oltretutto
contiene molti più dati per la verifica)
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Critica n. 2: l’insicurezza
Si pensi infine al documento o alla firma
grafometrici
Si tratta in tutto e per tutto di documenti autografi/
olografi, verificabili anche tramite perizia calligrafica.
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Conclusione
Una interpretazione estensiva, che permetta di
ritenere il documento informatico (latu sensu) un
documento a tutti gli effetti (e non solo ai fini del
C.A.D.) pare più conforme ai principi giuridici,
sia nazionali, che europei
Conseguenze positive, specialmente per
ecommerce (semplificazione-minori costi)
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Grazie per l’attenzione
Avv. Marco Cuniberti
www.costacuniberti.it
marco.cuniberti@costacuniberti.it
TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico
e commercio elettronico: come soddisfare il
requisito legale della forma scritta 

Relatori: Avv. Marco Cuniberti
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5



□ Tu sei libero:
■ di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare,
eseguire o recitare l'opera
■ di creare opere derivate
■ Alle seguenti condizioni:
□ Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
□ Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali.
□ Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera,
puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica
a questa.
□ In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini
della licenza di quest’opera.
□ Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di
queste condizioni.
□ Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra
LICENZA

More Related Content

Similar to “Documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta”

Firme elettroniche, grafometria e processi di conservazione
Firme elettroniche, grafometria e processi di conservazioneFirme elettroniche, grafometria e processi di conservazione
Firme elettroniche, grafometria e processi di conservazioneSMAU
 
Processo penale telematico - 19.02.2021
Processo penale telematico - 19.02.2021Processo penale telematico - 19.02.2021
Processo penale telematico - 19.02.2021
Edoardo Ferraro
 
Avvocato digitale e processo telematico
Avvocato digitale e processo telematicoAvvocato digitale e processo telematico
Avvocato digitale e processo telematico
Edoardo Ferraro
 
SignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea Arcella
SignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea ArcellaSignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea Arcella
SignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea Arcella
Digital Law Communication
 
Processo penale telematico 06.07.2021
Processo penale telematico 06.07.2021Processo penale telematico 06.07.2021
Processo penale telematico 06.07.2021
Edoardo Ferraro
 
Lo Studio Legale Evoluto
Lo Studio Legale EvolutoLo Studio Legale Evoluto
Lo Studio Legale Evoluto
Edoardo Ferraro
 
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Edoardo Ferraro
 
Contratti d'appalto elettronici 7 mar 2013
Contratti d'appalto elettronici 7 mar 2013Contratti d'appalto elettronici 7 mar 2013
Contratti d'appalto elettronici 7 mar 2013Cesare Ciabatti
 
La firma digitale: concetti e regole
La firma digitale: concetti e regoleLa firma digitale: concetti e regole
La firma digitale: concetti e regole
Mario Gentili
 
Contratto di rete stipulato con apposizione di firma digitale
Contratto di rete stipulato con apposizione di firma digitaleContratto di rete stipulato con apposizione di firma digitale
Contratto di rete stipulato con apposizione di firma digitaleEleve Associati
 
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaSellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Daniele Lussana
 
Fatturazione elettronica e GDPR
Fatturazione elettronica e GDPRFatturazione elettronica e GDPR
Fatturazione elettronica e GDPR
Edoardo Ferraro
 
La riforma del CAD
La riforma del CADLa riforma del CAD
La riforma del CAD
Francesco Minazzi
 
L'avvocato digitale e processi telematici a confronto
L'avvocato digitale e processi telematici a confrontoL'avvocato digitale e processi telematici a confronto
L'avvocato digitale e processi telematici a confronto
Edoardo Ferraro
 
Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...
Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...
Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...
Digital Law Communication
 
Smau Torino 2015 - Eugenio Stucchi
Smau Torino 2015 - Eugenio StucchiSmau Torino 2015 - Eugenio Stucchi
Smau Torino 2015 - Eugenio Stucchi
SMAU
 
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e DeontologiaLo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Edoardo Ferraro
 
Informatica giuridica - 29 novembre 2018
Informatica giuridica - 29 novembre 2018Informatica giuridica - 29 novembre 2018
Informatica giuridica - 29 novembre 2018
Simone Chiarelli
 
L'avvocato 2.0 e lo “studio legale informatico”: profili deontologici e respo...
L'avvocato 2.0 e lo “studio legale informatico”: profili deontologici e respo...L'avvocato 2.0 e lo “studio legale informatico”: profili deontologici e respo...
L'avvocato 2.0 e lo “studio legale informatico”: profili deontologici e respo...
Pietro Calorio
 
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Simone Chiarelli
 

Similar to “Documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta” (20)

Firme elettroniche, grafometria e processi di conservazione
Firme elettroniche, grafometria e processi di conservazioneFirme elettroniche, grafometria e processi di conservazione
Firme elettroniche, grafometria e processi di conservazione
 
Processo penale telematico - 19.02.2021
Processo penale telematico - 19.02.2021Processo penale telematico - 19.02.2021
Processo penale telematico - 19.02.2021
 
Avvocato digitale e processo telematico
Avvocato digitale e processo telematicoAvvocato digitale e processo telematico
Avvocato digitale e processo telematico
 
SignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea Arcella
SignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea ArcellaSignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea Arcella
SignEAT - Evento AIFAG del 15 giugno 2017 - Intervento Gea Arcella
 
Processo penale telematico 06.07.2021
Processo penale telematico 06.07.2021Processo penale telematico 06.07.2021
Processo penale telematico 06.07.2021
 
Lo Studio Legale Evoluto
Lo Studio Legale EvolutoLo Studio Legale Evoluto
Lo Studio Legale Evoluto
 
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
 
Contratti d'appalto elettronici 7 mar 2013
Contratti d'appalto elettronici 7 mar 2013Contratti d'appalto elettronici 7 mar 2013
Contratti d'appalto elettronici 7 mar 2013
 
La firma digitale: concetti e regole
La firma digitale: concetti e regoleLa firma digitale: concetti e regole
La firma digitale: concetti e regole
 
Contratto di rete stipulato con apposizione di firma digitale
Contratto di rete stipulato con apposizione di firma digitaleContratto di rete stipulato con apposizione di firma digitale
Contratto di rete stipulato con apposizione di firma digitale
 
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaSellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
 
Fatturazione elettronica e GDPR
Fatturazione elettronica e GDPRFatturazione elettronica e GDPR
Fatturazione elettronica e GDPR
 
La riforma del CAD
La riforma del CADLa riforma del CAD
La riforma del CAD
 
L'avvocato digitale e processi telematici a confronto
L'avvocato digitale e processi telematici a confrontoL'avvocato digitale e processi telematici a confronto
L'avvocato digitale e processi telematici a confronto
 
Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...
Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...
Firma elettronica,grafometrica e biometria. Come implementarle correttamente ...
 
Smau Torino 2015 - Eugenio Stucchi
Smau Torino 2015 - Eugenio StucchiSmau Torino 2015 - Eugenio Stucchi
Smau Torino 2015 - Eugenio Stucchi
 
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e DeontologiaLo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
 
Informatica giuridica - 29 novembre 2018
Informatica giuridica - 29 novembre 2018Informatica giuridica - 29 novembre 2018
Informatica giuridica - 29 novembre 2018
 
L'avvocato 2.0 e lo “studio legale informatico”: profili deontologici e respo...
L'avvocato 2.0 e lo “studio legale informatico”: profili deontologici e respo...L'avvocato 2.0 e lo “studio legale informatico”: profili deontologici e respo...
L'avvocato 2.0 e lo “studio legale informatico”: profili deontologici e respo...
 
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
 

“Documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta”

  • 1. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta Avv. Marco Cuniberti
  • 2. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti DIRITTO 2.0 Per un diritto 2.0, non bisogna cercare di applicare a tutti i costi al web e al mondo digitale concetti “analogici” Ciò che conta è il dato inserito, non il modo con cui lo si vuol mostrare/trasmettere E’ assolutamente irrilevante il requisito della forma scritta ad substantiam, per i documenti informatici/elettronici Identificazione dell’autore, sicurezza e immodificabilità dei dati sono rilevanti solo ai fini della prova
  • 3. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti DOTTRINA COMUNE: C.A.D. Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
  • 4. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti DOTTRINA COMUNE: C.A.D. Artt. 20 e 21 (per requisito formale): Documento informatico, memorizzazione su supporto informatico e trasmissione telematica conformi alle regole tecniche (DPCM 13.11.2014): validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. Idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e suo valore probatorio: liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrità' ed immodificabilità (fermo restando quanto segue) Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
  • 5. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta ad substantiam La rappresentazione digitale (o informatica) in caratteri alfanumerici o comunque tramite segni grafici di una dichiarazione di volontà o di scienza può considerarsi in forma scritta, qualora la legge richieda tale forma “ad substantiam”, indipendentemente dall’apposizione o meno di eventuali “firme elettroniche”? E perché? Codice civile o C.A.D.?
  • 6. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma negoziale L’ordinamento prevede solo due modalità di manifestazione della volontà negoziale: -TACITA (dimostrata non con una esplicita manifestazione di volontà, bensì soltanto con fatti concreti ed un contegno incompatibile con volontà diversa); -ESPRESSA (dimostrata con una vera e propria dichiarazione, in cui si enuncia espressamente la propria volontà).
  • 7. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma negoziale La volontà può essere espressa in due modi: •in forma orale; •in forma scritta. Non c’è una terza forma Non è prevista neppure dal C.A.D.
  • 8. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma negoziale Accettazione espressa, creando parole e frasi con caratteri alfanumerici o segni grafici, in formato elettronico, tramite tastiera o altro apparecchio che crei un segno grafico? SCRITTA (ancorché su un “supporto” nuovo e anomalo) NON ORALE (l'autore non “dice” una parola: è “orale” ciò che ha attinenza con la bocca, visto che la parola deriva da “os-oris”, cioè “bocca" in latino).
  • 9. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta Cosa si intende per “scritto”? Quando una dichiarazione può dirsi scritta? Quando è creato un segno o qualcosa di visibile, che si possa leggere, anche senza supporto (frase formata nel cielo dalla scia di un aereo si considera "scritta"). Il termine viene da "scrivere", cioè un’azione umana per creare un segno grafico, visibile
  • 10. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta Basta la mera creazione di un segno grafico Nessun riferimento, per la sua essenza, a: -natura del supporto su cui è creato il segno -prodotto o processo chimico utilizzato per creare quel segno -sua durevolezza (matita, gesso, inchiostro cancellabile)
  • 11. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta Treccani -“scritto: tracciato per mezzo della scrittura” -“scrittura: rappresentazione visiva, mediante segni grafici convenzionali, delle espressioni linguistiche, l’insieme dei segni con cui tale rappresentazione viene realizzata”.
  • 12. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta ad substantiam La legge richiede forma “scritta” per alcuni negozi giuridici Legislatore non richiede espressamente uno specifico mezzo di scrittura (nessun “paletto” di natura tecnica) Non esistono vincoli in ordine alla scelta dello strumento scrittorio Il codice civile non definisce neppure cosa sia un documento, né requisiti minimi perché sia valido e rilevante
  • 13. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta ad substantiam Giurisprudenza ha individuato un criterio limite nella stessa funzione che la forma stabilita svolge in relazione alle caratteristiche del tipo di atto Le parti sono libere di utilizzare ogni strumento idoneo alla scrittura Basta che non metta a rischio la funzione che la legge assegna alla forma per quel determinato atto.
  • 14. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta ad substantiam 1) No apposizione a matita della data ad un assegno (compilato in ogni altra sua parte ad inchiostro) 2) No scritturazione a matita delle scritture contabili Scritturazione a matita rappresenterebbe qui un mezzo anomalo ed inaffidabile (cancellabilità facile e senza lasciare traccia), non idoneo a svolgere in modo sia pur minimamente serio la sua funzione E’ ontologicamente “scritta”, ma non soddisfa qui il requisito legale della “forma scritta”
  • 15. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta ad substantiam Il principio può leggersi al contrario Per cui soddisfano requisito della forma scritta: -sia sistemi di scrittura meno “anomali ed inaffidabili per la possibilità di cancellazione senza il minimo sforzo e senza lasciare traccia” di quella a matita (che ontologicamente è comunque un sistema di scrittura) -sia sistemi di scrittura “anomali ed inaffidabili”, qualora siano comunque idonei a svolgere in modo “sia pur minimamente serio” la funzione che la legge riconduce alla forma La funzione della forma scritta non è sempre la stessa!
  • 16. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta ad substantiam Ratio richiesta “ad substantiam” della forma scritta per: -Accettazione clausole vessatorie -Consenso trattamento dati sensibili -Forma convenzionale a)Tutela del contraente “debole” dandogli possibilità di avere effettiva contezza delle clausole più gravose per lui, prima di accettarle b)“solennità” che la forma scritta conferisce comunque all'atto (fa ulteriormente riflettere il firmatario sulle conseguenze di quel che sta approvando).
  • 17. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Forma scritta ad substantiam A ben poco rileva che la sua sottoscrizione sia “deperibile” (problema probatorio di chi ha redatto modulo) No ostacoli concettuali quando lo strumento utilizzato per esprimere la propria volontà sia quello informatico. Lo scopo è raggiunto/raggiungibile anche con: -Pubblicazione testo condizioni su una pagina web -dichiarazione di accettazione con un’azione che crei, tramite uno strumento informatico, segni grafici che rappresentino visivamente (e documentino informaticamente) la volontà di accettazione
  • 18. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Documento Il codice civile non definisce cosa sia un documento, né requisiti minimi perché sia valido e rilevante. Etimologia: docere, insegnare, far conoscere (da cui “documentare”) Dottrina: una res in qualsiasi maniera idonea a rappresentare o dare conoscenza di un fatto (non era immaginabile documento senza materialità, o supporto diverso da quello fisico) Anche la prima definizione positiva (art. 491 bis c.p., ex L. 23/12/1993, n. 547) stabiliva che “…per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”
  • 19. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Documento MA NON C’È DEFINIZIONE, CONCETTO PUÒ EVOLVERE Oggi è ben pensabile un documento non materiale, ma composto solo di bit ➢filmato digitale che riprende incidente o omicidio ➢email con cui si accetta una proposta contrattuale Il documento “che informa” è il file, non c’entra dov’è salvato In questo caso la materialità non è più un requisito indispensabile/fondamentale
  • 20. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Documento Il documento cartaceo non garantisce di per sè: -nè l’autenticità della firma o della provenienza -né l’immodificabilità del documento Per avere entrambe le cose, occorre un intervento ulteriore ed esterno, da parte di terzi
  • 21. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Documento PER CUI: La rappresentazione digitale in caratteri alfanumerici (o comunque con segni grafici leggibili) di una dichiarazione di volontà o di scienza pare potersi senza dubbio considerarsi un documento, ai sensi del codice civile
  • 22. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Art. 1, lett. P: la rappresentazione digitale (o informatica) di una dichiarazione di volontà o di scienza è definita “documento informatico” Gli articoli seguenti (a cominciare dagli artt. 20 e 21) stabiliscono: - non tutti i documenti informatici sono validi e rilevanti agli effetti di legge: solo quelli conformi alle regole tecniche (art. 71) - Non tutti soddisfano il requisito della forma scritta ad substantiam: solo se ad essi sia apposta una c.d. firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (art. 21, c. 2 e 2 bis + art. 20, c. 1 bis).
  • 23. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Ma… il C.A.D. precisa però che le disposizioni valgono specificamente “ai fini del presente codice”. -Per cui gli artt. 20 e 21 non debbono leggersi in senso restrittivo, cioè che: - siano “validi e rilevanti *solo* i documenti informatici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71” - “soddisfino il requisito della forma scritta *solo* se sottoscritti con f.e. avanzata, qualificata o digitale”
  • 24. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Debbono invece leggersi in senso “garantista”, cioè che: -“i documenti conformi alle regole tecniche sono *comunque* validi e rilevanti agli effetti di legge (cioè non glielo si può negare), ai sensi delle disposizioni del presente codice -essi soddisfano *comunque* il requisito della forma scritta, se sottoscritti con f.e. avanzata, qualificata o digitale” (cioè *non glielo si può negare*).
  • 25. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Il legislatore della norma speciale (il CAD) semplicemente non ha voluto prendere in considerazione positivamente altre ipotesi. Agli altri tipi di documenti e validazioni/firme si dovranno applicare le altre norme esistenti nell’ordinamento giuridico, se e come applicabili. Ragionando diversamente, infatti: - un documento video potrebbe non aver valore legale, in nessun modo (ma esiste!) - accettazione espressa senza FEA non sarebbe scritta (ma neppure orale!)
  • 26. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Il legislatore europeo impone questa interpretazione Direttiva 1999/93/CE stabilisce criteri comuni per la validità di differenti tipi di firme elettroniche apposte ai documenti informatici, ma espressamente soltanto ai fini di: -Identificazione del firmatario -autenticazione del firmatario -immodificabilità del documento NON PER L’ASSOLVIMENTO DI REQUISITI FORMALI RICHIESTI DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI PER I PROPRI NEGOZI GIURIDICI IN GENERALE
  • 27. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. “Considerando” n. 17: “La presente direttiva non è diretta ad armonizzare le normative nazionali sui contratti, in particolare in materia di conclusione ed esecuzione dei contratti, od altre formalità di natura extracontrattuale concernenti l'apposizione di firme; per tale motivo, le disposizioni sugli effetti giuridici delle firme elettroniche non dovrebbero pregiudicare i requisiti formali previsti dal diritto nazionale sulla conclusione dei contratti o le regole di determinazione del luogo della conclusione del contratto”
  • 28. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. “Considerando” n. 21: “...la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli organi giurisdizionali nazionali di deliberare in merito alla conformità rispetto ai requisiti della presente direttiva e non lede le norme nazionali in materia di libero uso delle prove in giudizio”
  • 29. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. MA SOPRATTUTTO Articolo 1 - Ambito di applicazione “La presente direttiva ...non disciplina aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o altri obblighi giuridici quando esistono requisiti relativi alla forma prescritti dal diritto nazionale o comunitario, né pregiudica le norme e i limiti che disciplinano l'uso dei documenti contenuti nel diritto nazionale o comunitario”.
  • 30. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Concetti ribaditi dal Regolamento UE 910/2014 (che va ad abrogare la direttiva 93/99) “Considerando” n. 21: “…Non è neanche auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali”
  • 31. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. “Considerando” n. 63: “I documenti elettronici sono importanti per l’evoluzione futura delle transazioni elettroniche transfrontaliere nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo cui a un documento elettronico non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica al fine di assicurare che una transazione elettronica non possa essere respinta per il solo motivo che un documento è in forma elettronica”
  • 32. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Articolo 2 - Ambito di applicazione “Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma”
  • 33. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Ben possono quindi esistere altri *documenti informatici* (latu sensu), non conformi alle regole tecniche ex C.A.D. e/o non munite di firme elettroniche conformi Essi non possono essere privi di valore. Semplicemente, non potranno essere applicate le speciali (e più favorevoli) regole del C.A.D., ma dovranno trovare riconoscimento e valore nelle regole generali del codice civile (o di altre leggi speciali, se applicabili).
  • 34. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 1: il C.A.D. Per cui il file contenente accettazione di clausole vessatorie: -in caratteri alfanumerici creati direttamente dall’accettante, corredata da dati identificativi dello scrivente e corredata da log o altri dati che comprovino informaticamente che egli l’abbia trasmessa al proponente -tramite pressione del tasto “accetta” in calce ad una proposta contrattuale pubblicata su una pagina web, dopo aver inserito i propri dati identificativi, ecc.) Può non dirsi un documento per il codice civile? Può non dirsi scritto per il codice civile?
  • 35. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 2: l’insicurezza I documenti informatici non conformi alle regole tecniche e senza firme elettroniche avanzate o qualificate non garantiscono: a) immodificabilità b) corrispondenza tra identità apparente e identità effettiva del dichiarante/contraente MA SONO QUESTIONI INERENTI ALL’EFFICACIA PROBATORIA, NON ALLA FORMA DELL’ATTO AD SUBSTANTIAM
  • 36. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 2: l’insicurezza Anche documento analogico/cartaceo: a) È modificabile (facile cancellare parole o punteggiatura, aggiungere punteggiatura, parole, o addirittura frasi intere, specie quando viene firmata solo l'ultima pagina) b) Non garantisce corrispondenza della firma apposta con quella dell’apparente autore Ma non viene meno la “forma scritta” del documento Al limite problema probatorio (analisi dei rischi) Perché per il documento informatico no? (oltretutto contiene molti più dati per la verifica)
  • 37. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Critica n. 2: l’insicurezza Si pensi infine al documento o alla firma grafometrici Si tratta in tutto e per tutto di documenti autografi/ olografi, verificabili anche tramite perizia calligrafica.
  • 38. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Conclusione Una interpretazione estensiva, che permetta di ritenere il documento informatico (latu sensu) un documento a tutti gli effetti (e non solo ai fini del C.A.D.) pare più conforme ai principi giuridici, sia nazionali, che europei Conseguenze positive, specialmente per ecommerce (semplificazione-minori costi)
  • 39. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Grazie per l’attenzione Avv. Marco Cuniberti www.costacuniberti.it marco.cuniberti@costacuniberti.it
  • 40. TITOLO PRESENTAZIONE: documento informatico e commercio elettronico: come soddisfare il requisito legale della forma scritta 
 Relatori: Avv. Marco Cuniberti Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5
 
 □ Tu sei libero: ■ di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera ■ di creare opere derivate ■ Alle seguenti condizioni: □ Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. □ Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. □ Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. □ In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. □ Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. □ Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra LICENZA