40 persone, che garantiscono quotidianamente il servizio mensa e non solo ai nostri bambini, senza stipendio da gennaio.
Di chi è la colpa? Cosa intende fare il Comune di Sorrento? Pagare in ritardo, con un intervento sostitutivo ex lege, solo una piccola parte del dovuto (determina 805/16) o farsi carico di tutto?
Il PD, che esprime solidarietà ai lavoratori coinvolti, ha protocollato stamattina una richiesta di accesso agli atti, eccola.
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fr...Simone Chiarelli
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fra organi politici ed organi tecnici (struttura, competenze e responsabilità); le competenze proprie e delegate; analisi dei principali servizi
Organizzazioni di Volontariato, cosa cambia dopo la Riforma - Nuove regole pe...Uneba
"Le organizzazioni di volontariato, il volontario e il nuovo assetto giuridico in materia di erogazioni liberali", intervento al convegno organizzato da Uneba Lombardia (www.uneba.org) il 24 luglio 2017
40 persone, che garantiscono quotidianamente il servizio mensa e non solo ai nostri bambini, senza stipendio da gennaio.
Di chi è la colpa? Cosa intende fare il Comune di Sorrento? Pagare in ritardo, con un intervento sostitutivo ex lege, solo una piccola parte del dovuto (determina 805/16) o farsi carico di tutto?
Il PD, che esprime solidarietà ai lavoratori coinvolti, ha protocollato stamattina una richiesta di accesso agli atti, eccola.
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Isola di capo rizzuto sentenza tar ricorso contro lo scioglimento del consigl...Pino Ciampolillo
Il Piano regionale per la qualità dell'aria presentato dalla regione Sicilia nel 2007 somiglia stranamente a quello del Veneto. Semplice coincidenza?
E' da un pò che in Sicilia non si respira più la stessa aria. Da Palermo a Gela, da Catania a Caltanisetta ci sono segnali di cambiamento che vengono dalla società civile, dai commercianti, dagli industriali che si ribellano contro la mafia e il pizzo. Anche la burocrazia regionale se n'è accorta. Per questo nel "Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono state introdotte importanti novità. Ora siamo più europei e lo conferma il rigido clima dell'isola. In più abbiamo un "bacino aerologico padano" e "piste ciclabili lungo gli argini dei fiummi e dei canali" presenti nei centri storici dei comuni siciliani. A leggere il piano in questione si può fare a meno anche dell'autonomia, dato che anche il Parlamento , l'Assemblea Regionale, è diventato un normale Consiglio regionale come quello del Veneto.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2013/11/blog-post_28.html
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
Ordinanza n. 27442/18 del 30/10/2018 della Cassazione Civile, 3 sez.: applicazione delle norme antiusura sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori convenzionali. Nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali
moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale del patrocinio a spese dello stato andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
TAR Lazio: il Ministro dell'Interno ed il Prefetto non possono annullare le t...Mario Di Carlo
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma che avevano annullato le trascrizioni dei matrimoni fra coppi dello stesso sesso contratti all'estero.
Corte Costituzionale Sentenza 149/2000 (legittimità della norma che ha abolit...Simone Aliprandi
Il testo della sentenza Sentenza n. 149 del 2000 della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale del Art. 19 del decreto-legge 16/10/2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 04/12/2017, n. 172 (norma che aveva sancito il superamento del monopolio SIAE).
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2AFerdinando Alberti
Sentenza del TAR Lazio che dichiara inammissibile il ricorso dei soci di LGH contro la Delibera di ANAC del febbraio 2018 sulla illegittimità dell'operazione di vendita di LGH ad A2A
1. Pubblicato il 21/03/2019
N. 03793/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2019, proposto dal dott. Roberto Ginex, nella
qualità di Segretario Regionale, legale rappresentante pro tempore, della “Associazione Siciliana
della Stampa“, Sindacato unitario dei giornalisti siciliani, aderente alla“ Federazione Nazionale
Stampa Italiana”; Dott. Dario Fidora, giornalista iscritto all’albo della Associazione Siciliana della
Stampa; Dott. Lazzaro Pappagallo, nella qualità di Segretario Regionale e legale rappresentante pro
tempore della Associazione Stampa Romana; Dott.ssa Monica Soldano, giornalista iscritta
all’ordine dei giornalisti del Lazio, ai fini del presente ricorso elettivamente domiciliati ex art.25
c.p.a. in Roma, in Largo Messico n. 7 presso lo studio dell’Avv. Piero Lorusso, tutti rappresentati e
difesi dall’Avv.to Salvatore Vincenzo Greco il quale, ai fini delle comunicazioni di cancelleria
chiede che vengano trasmessi al seguente n. di tel./fax 091/349748 e pec
salvatorevincenzogreco@pecavvpa.it
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, e
la Comunicazione, Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico
istituita ai sensi della legge 233/2012, art. 2, comma 1; Dipartimento per l'informazione e l'editoria
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;
Per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato alle istanze presentate dai ricorrenti n.q. e in proprio quali
giornalisti interessati a mezzo pec e più precisamente:
2. 1) Assostampa Siciliana, prima diffida notificata il 02.03.2018 e seconda diffida notificata in data
05.12.2018;
2) Associazione Romana della Stampa e Soldano Monica: diffida notificata il 13.07.2018, volte ad
ottenere: 1) la convocazione da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, della Commissione per la
valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai sensi della legge 233/2012, art.
2, comma 1, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;2) la definizione dell’equo compenso da parte della predetta Commissione, avuto riguardo
alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di
lavoro subordinato, e la redazione dell’elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle
agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che ne garantiscono il rispetto,
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze mediante l’adozione di un doveroso
provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per L'Informazione e L'Editoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata
Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, fissato ai sensi dell’art.117 c.p.a., i ricorrenti hanno esposto:
- di aver chiesto, con atti notificati a mezzo pec in data 02.03.2018 dall’Assostampa Siciliana e in
data 13.07.2018 dalla Associazione Stampa Romana e dalla Dott.ssa Monica Soldano, la
convocazione della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico
istituita ai sensi della legge 233/2012, art. 2, comma 1, presso il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la definizione da parte di tale
Commissione dell’equo compenso e la redazione dell’elenco dei quotidiani, dei periodici, anche
telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che ne garantiscono il rispetto;
- che a dette pec veniva dato riscontro con nota datata 04.04.2018, Prot. 4643, con cui si
evidenziava che: “ si procederà a riconvocare la commissione per la ripresa dei lavori non appena
si sarà formata la nuova compagine governativa e saranno stati attribuiti i relativi incarichi, ivi
3. compresa la delega per l’informazione e l’editoria al vertice politico cui compete- ai sensi dell’art.
2, comma 2 della predetta legge 233- l’incarico di Presidente della Commissione” ;
- che a distanza di oltre 8 mesi da tale non avendo ricevuto alcun riscontro rinotificava a mezzo pec
in data 05.12.2018 ulteriore atto di diffida e sollecitatorio di pari contenuto, a cui ad oggi le P.A.
interessate non hanno dato alcun riscontro né hanno adottato gli atti necessari al ripristino della
legalità dell'agire amministrativo;
- che pertanto hanno proposto il presente ricorso, ai sensi dell’art. 21 della L.241/1990 e degli artt.
31 e 117 c.p.a., per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento serbato
dall’amministrazione.
L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso, nella parte in cui è rivolto all’accertamento della
illegittimità del silenzio sulle istanze proposte da parte ricorrente e rivolte ad ottenere un formale
pronunciamento dell’Amministrazione competente, il ricorso deve essere accolto.
Per costante giurisprudenza, l’obbligo giuridico di provvedere ex art. 2 L. 241/90 sussiste in tutte
quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un
provvedimento e quindi tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona
amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il
contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione, qualunque esse siano (v. CdS Sez
V n. 273/2015 e n. 3487/2010).
Nei giudizi di tale natura il giudice amministrativo non può di regola andare oltre la declaratoria di
illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere; restando precluso il potere di accertare
direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi
all’amministrazione stessa. Posto che, se diversamente si intendesse, verrebbe riconosciuta
illegittimamente ed in modo indiscriminato una giurisdizione di merito (CdS Sez. IV n. 3270/2010).
Nel caso di specie, l’azione proposta è plausibilmente intesa a far accertare l’illegittimità del
silenzio inadempimento frapposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per
l'informazione e l'editoria sulle istanze proposte da parte ricorrente e a far affermare l’obbligo di
provvedere in capo all’amministrazione, segnatamente nei sensi di valutare la possibilità di
convocare la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico istituita ai
sensi della legge 233/2012, art. 2, comma 1, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la possibilità di definizione da parte di tale
Commissione dell’equo compenso e la redazione dell’elenco dei quotidiani, dei periodici, anche
telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che ne garantiscono il rispetto.
Sotto tale profilo, rileva il Collegio che l’amministrazione pur dopo la formazione della nuova
compagine governativa e dell’attribuzione dei relativi incarichi non ha dato riscontro formale agli
interessati.
Pertanto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria con conseguente obbligo dell’amministrazione di
provvedere sulle istanze notificata a mezzo pec dall’Associazione Siciliana della Stampa in data 13
luglio 2018 e 5.12.2018 nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente
decisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto al silenzio serbato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per l’effetto
accerta l’illegittimità del silenzio e ordina a detta amministrazione di pronunciarsi sulle istanze in
epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che liquida in euro 1.000, 00 (mille/00) oltre
accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei
magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano Donatella Scala
IL SEGRETARIO