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SPORTELLOEUROPA
18
STUDIO MELANI
MONICA MELANI
AMMINISTRATORE DELEGATO
STUDIO MELANI
RIV.MARZO 8-04-2010 14:02 Pagina 19
L’EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
ARBITRATO E CONCILIAZIONE
Gestire i rapporti di lavoro in tempi di crisi è la
chiave di volta per diverse aziende per poter
rimanere sul mercato. L’evoluzione difatti sia
della normativa che la capacità di saper
mediare nei rapporti con lavoratori e sindacati
possono essere un modo vincente di superare
anche le difficoltà dovute a ritardi di
pagamenti di clienti che possano influire
negativamente anche sulle tempistiche di
consegna degli stipendi e /o di eventuali premi
di produzione. Conciliazione ed arbitrato
sono altri due punti salienti della gestione
imprenditoriale. “In base alla normativa
vigente tutte le conciliazioni di lavoro sono
diventate facoltative sia nel settore pubblico
che in quello privato.
Unica eccezione (rif. Legge Biagi art. 80)
nel caso di lavoro certificato che si intenda
impugnare”, spiega la dott.ssa Monica Melani,
titolare dello studio omonimo( sito Internet
www.studiomelani.it)”Le nuove disposizioni in
tema di arbitrato appaiono una consistente e
profonda rivisitazione e razionalizzazione
della materia, ben più completa ed articolata
rispetto alle due riforme che negli ultimi
venti anni si erano succedute in materia:
il riferimento corre ovviamente a quella del
1983 (nella specie la legge 9 febbraio 1983,
n. 28) ed a quella del 1994 (nella specie la
legge 5 gennaio 1994, n. 25). L'odierna riforma,
che potrebbe essere definita come la terza
riforma dell'arbitrato che si succede in poco
più di ventidue anni, ha una portata di gran
lunga superiore ai due precedenti interventi
sia dal punto di vista sistematico che dal punto
di vista sostanziale. Infatti da un lato, sono
ben quattordici i nuovi articoli introdotti,
dall'altra, quelli originari hanno subito,
in molti casi, una profonda rivisitazione
in termini di contenuto. Tuttavia i problemi
circa la procedura arbitrale vigente non
sembrano siano stati del tutto risolti dal nuovo
intervento normativo in materia”.
In Italia l'esperienza arbitrale, come strumento
per la risoluzione della conflittualità
individuale e collettiva, ha mostrato nel corso
degli anni di essere caratterizzata da un
conflitto fra due diverse visioni del mondo
dott. ssa Monica Melani
Studio Melani
MELANI &PARTNERS
GESTIONE DEL PERSONALE IN OUTSOURCING VIAWEB
MELANI &PARTNERS
GESTIONE DEL PERSONALE IN OUTSOURCING VIAWEB
SPECIALECONSULENZAAZIENDALE-SPORTELLOEUROPA
volta precedente
RIV.MARZO 8-04-2010 14:02 Pagina 20
SPECIALECONSULENZAAZIENDALE-SPORTELLOEUROPA
www.studiomelani.it del lavoro presenti fra le parti sociali.
Da un lato, c’è chi ritiene opportuno
potenziare ed agevolare la soluzione di
controversie di lavoro attraverso un
a c c o r d o r a g g i u n t o d a l l e p a r t i
direttamente (conciliazione) o con
l'investitura di un soggetto terzo, di
norma di derivazione sindacale, perché ne
trovi la soluzione (arbitrato); a questa
concezione è sottesa una tendenziale
sfiducia nei confronti dell'intervento dello
Stato per dare giustizia nel settore del
lavoro o, quanto meno, la convinzione che
la esclusività della giurisdizione statuale
non consenta di trovare la soluzione
migliore a conflitti caratterizzati dalla
particolarità delle situazioni. All'opposto
c’è chi sostiene che la tutela dei diritti dei
lavoratori può trovare piena affermazione
solo attraverso la predisposizione di
strumenti di assoluta efficacia, che solo
l'esercizio della giurisdizione statuale in
materia sarebbe in grado di garantire.
La conseguenza di tale conflitto di due
sostanziali differenti visioni del mondo
del lavoro è che la disciplina dell'istituto
arbitrale in Italia è sempre stata il frutto
di una mediazione ha finito spesso con
l ' a d o t t a r e s o l u z i o n i c h e h a n n o
concretamente penalizzato il ricorso a
questo strumento di composizione dei
conflitti. “La giustizia nel mondo del
lavoro,” dice Monica Melani,”è un'area
di particolare sofferenza, da un lato, per
gli interessi coinvolti che toccano aspetti
essenziali della vita delle persone, e
dall'altro, per la loro dimensione
quantitativa del contenzioso. Il carattere
volontario dell'arbitrato esclude ogni
possibilità di configurare profili di
incostituzionalità della nuova disciplina.
La riforma sembra contenere alcuni
elementi che potrebbero consentire un
maggior sviluppo, anche nel nostro Paese,
dell'arbitrato nelle controversie di lavoro.
Tuttavia molto dipenderà comunque da
come tale indicazione verrà recepita dalla
contrattazione collettiva e da quanto si
riuscirà a rendere finalmente conveniente
per ambedue le parti (lavoratori e datori
di lavoro) l'utilizzo dello strumento
arbitrale. Di sicuro per ambedue
(lavoratori e datori di lavoro) sono
prioritarie che le controversie siano risolte
in tempi brevi, con costi minori e con
soluzioni adeguate nei contenuti e
rispondenti alla specificità della materia”.
L'arbitrato rimane in un ambito
contrattuale, dove gli interessi in campo
hanno pari dignità, essendo l'arbitrato
disegnato dal legislatore 'garantista' in
senso reciproco di entrambe le parti.
La nuova regolamentazione dell'arbitrato
in tema di lavoro può essere suddivisa in
due parti distinte: l'arbitrato volontario e
la disciplina della clausola compromissoria.
Le ipotesi di arbitrato volontario sono
quattro: l'arbitrato amministrativo
(davanti alla commissione di conciliazione
in Direzione provinciale del lavoro),
l'arbitrato ordinario davanti al collegio
arbitrale nominato dalle parti, l'arbitrato
in sede sindacale, che si svolge secondo le
modalità previste dai contratti collettivi,
l'arbitrato presso le camere arbitrali delle
commissioni di certificazione. Tutte
queste ipotesi si basano sulla volontarietà
delle parti di ricorrere alla via arbitrale, in
alternativa al giudice del lavoro.
Mediante l'arbitrato il soggetto che agisce,
di solito il lavoratore, dispone di una serie
di opportunità aggiuntive per far valere i
propri diritti derivanti dal rapporto di
lavoro. “Nel nostro ordinamento”, ricorda
Monica Melani, che menziona anche il
parere della Fondazione Studi dei
Consulenti del lavoro,”è già ammessa la
possibilitàcheillavoratorescelgalaviadella
conciliazionerinunciandoalcontenziosoed
eventualmente ad una parte dei propri
diritti ovvero scelga la via dell'arbitrato
sindacale. E si tratta di possibilità sulla cui
legittimità costituzionale non è mai stato
sollevato alcun dubbio se non le timide
perplessitàchehannoaccompagnatonel'98
l'introduzione dell'obbligatorietà del
tentativo preventivo di conciliazione,
unanimemente respinte dalla
considerazione che si trattava non di una
soluzione alternativa al processo, ma di una
più semplice condizione di procedibilità
dello stesso, che perciò non violava le
prerogative di cui all'art. 24 della
Costituzione".
Anche sul secondo profilo dell'arbitrato,
quello che riguarda la clausola
compromissoria con la quale le parti sociali
già nel contratto individuale si impegnano
a devolvere ogni futura controversia alla
sede arbitrale e non al giudice del lavoro, il
giudizio dei Consulenti è positivo. "La scelta
iniziale del lavoratore di preferire gli arbitri
rispetto al giudice è del tutto volontaria”,
dice Monica Melani.
RIV.MARZO 8-04-2010 14:02 Pagina 21

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  • 1. SPORTELLOEUROPA 18 STUDIO MELANI MONICA MELANI AMMINISTRATORE DELEGATO STUDIO MELANI RIV.MARZO 8-04-2010 14:02 Pagina 19
  • 2. L’EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ARBITRATO E CONCILIAZIONE Gestire i rapporti di lavoro in tempi di crisi è la chiave di volta per diverse aziende per poter rimanere sul mercato. L’evoluzione difatti sia della normativa che la capacità di saper mediare nei rapporti con lavoratori e sindacati possono essere un modo vincente di superare anche le difficoltà dovute a ritardi di pagamenti di clienti che possano influire negativamente anche sulle tempistiche di consegna degli stipendi e /o di eventuali premi di produzione. Conciliazione ed arbitrato sono altri due punti salienti della gestione imprenditoriale. “In base alla normativa vigente tutte le conciliazioni di lavoro sono diventate facoltative sia nel settore pubblico che in quello privato. Unica eccezione (rif. Legge Biagi art. 80) nel caso di lavoro certificato che si intenda impugnare”, spiega la dott.ssa Monica Melani, titolare dello studio omonimo( sito Internet www.studiomelani.it)”Le nuove disposizioni in tema di arbitrato appaiono una consistente e profonda rivisitazione e razionalizzazione della materia, ben più completa ed articolata rispetto alle due riforme che negli ultimi venti anni si erano succedute in materia: il riferimento corre ovviamente a quella del 1983 (nella specie la legge 9 febbraio 1983, n. 28) ed a quella del 1994 (nella specie la legge 5 gennaio 1994, n. 25). L'odierna riforma, che potrebbe essere definita come la terza riforma dell'arbitrato che si succede in poco più di ventidue anni, ha una portata di gran lunga superiore ai due precedenti interventi sia dal punto di vista sistematico che dal punto di vista sostanziale. Infatti da un lato, sono ben quattordici i nuovi articoli introdotti, dall'altra, quelli originari hanno subito, in molti casi, una profonda rivisitazione in termini di contenuto. Tuttavia i problemi circa la procedura arbitrale vigente non sembrano siano stati del tutto risolti dal nuovo intervento normativo in materia”. In Italia l'esperienza arbitrale, come strumento per la risoluzione della conflittualità individuale e collettiva, ha mostrato nel corso degli anni di essere caratterizzata da un conflitto fra due diverse visioni del mondo dott. ssa Monica Melani Studio Melani MELANI &PARTNERS GESTIONE DEL PERSONALE IN OUTSOURCING VIAWEB MELANI &PARTNERS GESTIONE DEL PERSONALE IN OUTSOURCING VIAWEB SPECIALECONSULENZAAZIENDALE-SPORTELLOEUROPA volta precedente RIV.MARZO 8-04-2010 14:02 Pagina 20
  • 3. SPECIALECONSULENZAAZIENDALE-SPORTELLOEUROPA www.studiomelani.it del lavoro presenti fra le parti sociali. Da un lato, c’è chi ritiene opportuno potenziare ed agevolare la soluzione di controversie di lavoro attraverso un a c c o r d o r a g g i u n t o d a l l e p a r t i direttamente (conciliazione) o con l'investitura di un soggetto terzo, di norma di derivazione sindacale, perché ne trovi la soluzione (arbitrato); a questa concezione è sottesa una tendenziale sfiducia nei confronti dell'intervento dello Stato per dare giustizia nel settore del lavoro o, quanto meno, la convinzione che la esclusività della giurisdizione statuale non consenta di trovare la soluzione migliore a conflitti caratterizzati dalla particolarità delle situazioni. All'opposto c’è chi sostiene che la tutela dei diritti dei lavoratori può trovare piena affermazione solo attraverso la predisposizione di strumenti di assoluta efficacia, che solo l'esercizio della giurisdizione statuale in materia sarebbe in grado di garantire. La conseguenza di tale conflitto di due sostanziali differenti visioni del mondo del lavoro è che la disciplina dell'istituto arbitrale in Italia è sempre stata il frutto di una mediazione ha finito spesso con l ' a d o t t a r e s o l u z i o n i c h e h a n n o concretamente penalizzato il ricorso a questo strumento di composizione dei conflitti. “La giustizia nel mondo del lavoro,” dice Monica Melani,”è un'area di particolare sofferenza, da un lato, per gli interessi coinvolti che toccano aspetti essenziali della vita delle persone, e dall'altro, per la loro dimensione quantitativa del contenzioso. Il carattere volontario dell'arbitrato esclude ogni possibilità di configurare profili di incostituzionalità della nuova disciplina. La riforma sembra contenere alcuni elementi che potrebbero consentire un maggior sviluppo, anche nel nostro Paese, dell'arbitrato nelle controversie di lavoro. Tuttavia molto dipenderà comunque da come tale indicazione verrà recepita dalla contrattazione collettiva e da quanto si riuscirà a rendere finalmente conveniente per ambedue le parti (lavoratori e datori di lavoro) l'utilizzo dello strumento arbitrale. Di sicuro per ambedue (lavoratori e datori di lavoro) sono prioritarie che le controversie siano risolte in tempi brevi, con costi minori e con soluzioni adeguate nei contenuti e rispondenti alla specificità della materia”. L'arbitrato rimane in un ambito contrattuale, dove gli interessi in campo hanno pari dignità, essendo l'arbitrato disegnato dal legislatore 'garantista' in senso reciproco di entrambe le parti. La nuova regolamentazione dell'arbitrato in tema di lavoro può essere suddivisa in due parti distinte: l'arbitrato volontario e la disciplina della clausola compromissoria. Le ipotesi di arbitrato volontario sono quattro: l'arbitrato amministrativo (davanti alla commissione di conciliazione in Direzione provinciale del lavoro), l'arbitrato ordinario davanti al collegio arbitrale nominato dalle parti, l'arbitrato in sede sindacale, che si svolge secondo le modalità previste dai contratti collettivi, l'arbitrato presso le camere arbitrali delle commissioni di certificazione. Tutte queste ipotesi si basano sulla volontarietà delle parti di ricorrere alla via arbitrale, in alternativa al giudice del lavoro. Mediante l'arbitrato il soggetto che agisce, di solito il lavoratore, dispone di una serie di opportunità aggiuntive per far valere i propri diritti derivanti dal rapporto di lavoro. “Nel nostro ordinamento”, ricorda Monica Melani, che menziona anche il parere della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro,”è già ammessa la possibilitàcheillavoratorescelgalaviadella conciliazionerinunciandoalcontenziosoed eventualmente ad una parte dei propri diritti ovvero scelga la via dell'arbitrato sindacale. E si tratta di possibilità sulla cui legittimità costituzionale non è mai stato sollevato alcun dubbio se non le timide perplessitàchehannoaccompagnatonel'98 l'introduzione dell'obbligatorietà del tentativo preventivo di conciliazione, unanimemente respinte dalla considerazione che si trattava non di una soluzione alternativa al processo, ma di una più semplice condizione di procedibilità dello stesso, che perciò non violava le prerogative di cui all'art. 24 della Costituzione". Anche sul secondo profilo dell'arbitrato, quello che riguarda la clausola compromissoria con la quale le parti sociali già nel contratto individuale si impegnano a devolvere ogni futura controversia alla sede arbitrale e non al giudice del lavoro, il giudizio dei Consulenti è positivo. "La scelta iniziale del lavoratore di preferire gli arbitri rispetto al giudice è del tutto volontaria”, dice Monica Melani. RIV.MARZO 8-04-2010 14:02 Pagina 21