Presentazione realizzata da Rollandi Maicol, Gori Camilla, Negrari Tommaso, Forte Davide, Conenna Roberto della classe 2 ST B dell'Istituto di Istruzione Superiore Capellini-Sauro di La Spezia
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fr...Simone Chiarelli
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fra organi politici ed organi tecnici (struttura, competenze e responsabilità); le competenze proprie e delegate; analisi dei principali servizi
Presentazione realizzata da Rollandi Maicol, Gori Camilla, Negrari Tommaso, Forte Davide, Conenna Roberto della classe 2 ST B dell'Istituto di Istruzione Superiore Capellini-Sauro di La Spezia
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fr...Simone Chiarelli
Lezione n. 07 - Diritto degli Enti Locali e TUEL: La disciplina del Comune fra organi politici ed organi tecnici (struttura, competenze e responsabilità); le competenze proprie e delegate; analisi dei principali servizi
COMUNE DI POLLINA (PA)
LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI
E SERVIZI COMUNALI
La Convenzione atto organizzativo nel progetto
istituzionale dell’Unione di Comuni Valdemone
Gestione e riscossione dei tributi;
Organizzazione dei servizi pubblici comunali.
ANALISI PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ
ISTITUZIONALE E POLITICA
La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale indipendente al quale la Costituzione affida importanti funzioni di controllo e giurisdizionali. Fu istituita nel 1862
COMUNE DI POLLINA (PA)
LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI
E SERVIZI COMUNALI
La Convenzione atto organizzativo nel progetto
istituzionale dell’Unione di Comuni Valdemone
Gestione e riscossione dei tributi;
Organizzazione dei servizi pubblici comunali.
ANALISI PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ
ISTITUZIONALE E POLITICA
La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale indipendente al quale la Costituzione affida importanti funzioni di controllo e giurisdizionali. Fu istituita nel 1862
3. Che cos’è?
Della pubblica amministrazione
fanno parte gli enti, gli uffici e
le persone al servizio del nostro
stato italiano, si occupano di
realizzare gli obiettivi di
interesse pubblico.
Lo stato emana le leggi e le rende
operative attraverso la funzione
operativa, centrale e locale.
Introduzione
4. Introduzione
Cosa fa la pubblica amministrazione:
Lo stato si propone di raggiungere obiettivi
nell’interesse di tutti i cittadini:
-Salvaguardare l’ambiente
-Gestire l’ordine pubblico
-L’istruzione
-La tutela della salute
Articolo 97 della costituzione:
L’articolo così recita: i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurate il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione.
5. Legalità Imparzialità
Ogni atto della pubblica
amministrazione deve
basarsi sulle leggi
promulgate dal parlamento.
Il parlamento regola gli
obiettivi, la struttura
degli uffici ed i loro vari
compiti
Non devono esserci
discriminazioni o
favoritismi, inoltre vi è
anche il principio di
trasparenza. Ogni privato
deve poter conoscere e
controllare le attività
dell’amministrazione
Introduzione
Principi della pubblica amministrazione
Deve essere esercitato un
principio di efficacia ed
efficienza. I tempi non devono
essere lunghi e ed i mezzi
devono essere usati
efficacemente
Buona amministrazione
6. In Italia vige il principio di autonomia e
decentramento secondo il quale, pur essendo
uno stato unitario, si riconoscono e
promuovono le autonomie locali che possono
gestire autonomamente le proprie comunità
in base alle specifiche esigenze.
Nel 2001 con la riforma del Titolo V della
parte II della costituzione, sono state
affidante agli enti locali una serie di
competenze che in precedenza spettvano al
governo.
Gli enti locali, cioè Comuni, Province,
Regioni e Città metropolitane, sono
elementi costitutivi della Repubblica
Italiana. Sono a tutti gli effetti degli
enti rappresentativi in quanto gli organi
sono eletti dai cittadini del territorio.
Le autonomie territoriali
7. L’Italia è divisa in 20 regioni, 15 a
statuto ordinario e 5 a statuto speciale,
attraverso questi statuti ogni regione
definisce le norme di funzionamento ed
organizzazione.
Le regioni a statuto speciali, Sicilia,
Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino e
Friuli, sono regolate da particolari
statuti che prevalgono sulle leggi
ordinarie garantendo una maggiore
autonomia.
Le regioni
8. Consiglio regionale:
È formato da consiglieri regionali
eletti ogni 5 anni dai cittadini
maggiorenni residenti sul territorio
regionale. Esercita funzioni
legislative e di indirizzo e
controllo politico sull’operato del
presidente e della Giunta regionale.
Gli organi delle Regioni
Giunta regionale:
È formata dal presidente della Giunta e
dagli assessori, che dirigono i vari
settori dell’amministrazione, ed hanno
compiti simili a quelli del consiglio
dei ministri.
Esercitano una funzione esecutiva ed
esprimono il programma politico della
regione.
Presidente della regione:
Il presidente della Giunta nazionale
è anche presidente della regione e
rimane in carica per 5 anni. Ha una
funzione rappresentativa e di
direzione politica.
9. Un insieme di comuni formano una provincia, è l’ente territoriale più piccolo
e ha caratteristica di amministrazione generale pubblica in quanto eroga
servizi ai cittadini residenti.
ESERCITA FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO I SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA
COMUNITà, L’ASSETTO DEL TERRITORIO E LO SVILUPPO ECONOMICO: ASSISTENZA AGLI
ANZIANI, GLI ASILI NIDO, LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, LO SMALTIMENTO DI
RIFIUTI, L’ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE, EVENTI COME FIERE E
MERCATI.
ESERCITA A CHE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO: I SERVIZI ELETTORALI, DI
ANAGRAFE E LO STATO CIVILE
Comuni
11. PROVINCE
● Enti “di raccordo” tra Regioni e Comuni, con particolari funzioni
di decentramento e rappresentazione della comunità.
● Hanno competenza specifica nella gestione ambientale (caccia,
pesca, sfruttamento del territorio…), nel patrimonio edilizio
scolastico superiore, o nella pianificazione dei trasporti.
● Hanno subìto un riassetto organizzativo con la legge Delrio
(56/2014) venendo affiancate anche dalle Città metropolitane, già
previste dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001.
12. PROVINCE
● Il nuovo ordinamento le configura come enti di secondo livello,
ovvero composti di organi non direttamente eletti dai cittadini,
ovvero:
● Il Consiglio provinciale, eletto ogni 2 anni dai Sindaci e
consiglieri comunali dei Comuni della Provincia
● l’Assemblea dei Sindaci
● Il Presidente, eletto ogni 4 anni dai Sindaci e consiglieri
comunali dei Comuni della Provincia.
13. CITT
A’ METROPOLIT
ANE
● Enti di governo di grandi aree urbane coincidenti
territorialmente con le rispettive ex-Province, con funzioni di
gestione sovracomunali leggermente più influenti delle Province
“tradizionali” (Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze,
Genova, Venezia, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania,
Messina, Palermo, Cagliari e Sassari)
● Gli organi della Città metropolitana sono:
● Il Sindaco metropolitano, il sindaco del Capoluogo
● Il Consiglio metropolitano, in carica per 5 anni, composto
da membri scelti dai Sindaci e dai consiglieri comunali
della Città metropolitana
● La Conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci
della Città metropolitana.