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Impatto acustico negli
ambienti di vita e di lavoro.
Ing. Egidio Fortunato – Eureka
«L’inquinamento da rumore è una problematica che coinvolge sempre più cittadini;
l’aumento del traffico veicolare, l’utilizzo della musica quale strumento di
intrattenimento e la continua crescita di insediamenti abitativi limitrofi ad attività
produttive mal si conciliano con la richiesta, sempre maggiore, di “tranquillità
domestica” e di miglioramento della qualità della vita, che passa obbligatoriamente
anche attraverso un minor impatto acustico».
ARPA FVG – Direzione Tecnico - Scientifica ottobre 2012.
L’evento si inserisce nell’azione di supporto ad aziende e professionisti fornito da:
BetaImprese BetaFormazione
Eureka AssoImprenditori
Assistenza Tecnica – Formazione – Crediti Formativi – Abilitazioni
Si consiglia ai professionisti un atteggiamento culturale senza:
• Limiti regionali/territoriali, per accrescere le proprie opportunità lavorative,
visione globale delle normative/procedure applicative su tutto il territorio
nazionale;
• Limiti di competenze, affinché la visione tecnico-scientifica sia completa ed
interdisciplinare (ad esempio isolamento acustico, energetico, antincendio,
condizionamento strutturale ecc).
Diagnosi e terapie
Obiettivo dello studio di impatto acustico: prevenire danni fisico/psicologici da rumore
Prevenzione
Professionisti, enti preposti, funzionari
Leggi e decreti Procedure applicative Normative tecniche
Di cosa parleremo:
1. Normativa;
2. Applicazione delle leggi, decreti, NC e procedure per la prevenzione in
ambiente di vita e di lavoro;
3. Aspetti sanitari;
4. TCAA.
DPCM 05/12/1997:
a) Indice del potere fonoisolante apparente di
partizioni fra ambienti (RW) da calcolare
secondo la norma UNI 8270:1987, Parte 7°,
paragrafo 5,1.
Quadro normativo: dalla legge 447/95 al D.Lgs. 222 del 25/11/2016.
DPCM 05/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici.
DPCM 31/03/1998 TCAA.
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sicurezza del lavoro.
DECRETO 24/12/2015 CAM 2.3.5.6 «comfort acustico».
D.Lgs. 222 del 25/11/2016 «nuova SCIA» tab.A 1.6.
DECRETO 11/01/2017 CAM 2.3.5.6 «comfort acustico».
LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
Art. 1 Finalità della legge.
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustica, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione.
Art. 2 Definizioni.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale
idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti
dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative
attività di controllo…
LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
Art. 3 Competenze dello stato.
Art. 4 Competenze delle regioni.
Art. 5 Competenze delle province.
LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
Art. 6 Competenze dei comuni.
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i
rispettivi statuti:
a) La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4,
comma 1, lettera a);
b) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le
determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) L’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7;
d) Il controllo, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lettera d)
e) Del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto
del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative…
LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti.
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente
della Giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto
previsto dall’art. 8 della legge 03 Marzo 1987, n. 59, ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici
essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
Art. 1 Campo di applicazione.
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26
Ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne
agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in
opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono
determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 Ottobre 1995, n.
447.
DPCM 05/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici.
TABELLA A – CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2).
- Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed
assimilabili;
- Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
DPCM 05/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti
limiti:
• 35 dB per i servizi a funzionamento discontinuo;
• 25 dB per i servizi a funzionamento continuo.
DPCM 05/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici.
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività
del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e
dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro
sull’inquinamento acustico».
Art. 2:
6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento
effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l’esercizio
dell’attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati.
DPCM 31/03/1998 TCAA.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per
le forniture di ausili per l’incontinenza.
DECRETO 24/12/2015 CAM 2.3.5.6 «comfort acustico».
DECRETO 11/01/2017 CAM 2.3.5.6 «confort acustico».
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i
prodotti tessili.
Estratto dalla tabella A allegata al decreto:
D.Lgs. 222 del 25/11/2016 «nuova SCIA» tab. A 1.6.
Riferimenti:
• La sicurezza a portata di mano, vademecum degli adempimenti – Egidio
Fortunato, Raffaella Pitrelli, Dino Romano – Eureka 2016.
• Linee guida applicative al D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999: Regolamento recante
norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi
d’intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (ANPA
Agenzia Nazionale Protezione Ambiente 5/2001).
• Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali
(APAT Agenzia Protezione Ambiente e servizi Tecnici).
• Manuale operativo: Metodologie ed interventi tecnici per la riduzione del rumore
negli ambienti di lavoro. Gruppo di lavoro regioni ed ISPESL, aggiornato al D.Lgs.
81/2008 e 106/2009.
• Raccolta legislativa inquinamento acustico. ARPA FVG Ottobre 2012.
Il rumore negli ambienti di
lavoro ed il testo unico.
Ing. Raffaella Pitrelli – Eureka
Suoni o rumori???
D.Lgs n. 81 del 2008.
Rumore, infrasuoni, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni
ottiche ecc. che possono comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e
sicurezza per l’esposizione a rumore.
Titolo VIII Agenti Fisici.
Capo II Rumore (Art. 187 – 198).
Si tratta di un fenomeno ondulatorio, come ogni onda il fenomeno “rumore” sarà
caratterizzato da:
• Frequenza (si misura in Herz: Hz);
• Intensità.
Che noi percepiamo come:
• Tono del rumore (grave o acuto);
• Intensità (forte o piano).
Quello del rumore è un fenomeno legato alla propagazione
di onde di pressione attraverso un mezzo elastico.
EFFETTI UDITIVI:
• Lesioni distruttive delle cellule ciliate del Corti;
• Deficit uditivo iniziale a 4000 – 6000 Hz, che si aggrava estendendosi
successivamente ad altre frequenze.
EFFETTI EXTRAUDITIVI:
• Sistema cardiocircolatorio;
• Funzione respiratoria;
• Sistema gastro-enterico;
• Funzione visiva;
• Sistema endocrino;
• Effetti di tipo neuropsichico.
Patologie da rumore.
Il D. Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il
lavoro e in particolare per l'udito e prende in esame questi fattori per determinare
tre categorie di rischio.
Il Decreto fissa quindi le misure tecniche, organizzative e procedurali, azioni
formative/informative e di protezione da adottare a seconda del livello di
esposizione.
Il livello (espresso in decibel) a cui fare riferimento per stabilire la presenza di un
possibile danno può essere:
1. L’esposizione giornaliera al rumore;
2. L’esposizione settimanale al rumore.
Questi livelli tengono conto delle diverse sorgenti di rumore a cui il lavoratore
può essere esposto e dei relativi tempi di esposizione e sono
riportati a giornate lavorative di otto ore.
L’esposizione al rumore.
Valori di esposizione al rumore e
valori di azione.
Valori di esposizione e valori di azione Esposizione giornaliera
al rumore (Lex,8h)
Pressione acustica di
picco (ppeak)
Valori inferiori di azione (VIA) 80 dB 135 dB
Valori superiori di azione (VSA) 85 dB 137 dB
Valori limite di esposizione 87 dB 140 dB
Se i valori inferiori di azione sono superati:
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuale dell'udito e sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria su loro
richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità
Se i valori superiori di azione sono oltrepassati:
Il datore di lavoro:
1. Elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a
ridurre l'esposizione al rumore;
2. Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
3. Sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra
dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali.
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato,
ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Se il limite di esposizione al rumore è oltrepassato:
Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se,
nonostante le misure prese, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il
datore di lavoro:
a) Adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite
di esposizione;
b) Individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) Modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione
si ripeta.
La valutazione del rumore.
È necessario considerare:
a) Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo;
b) I valori limite di esposizione e i valori di azione;
c) Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rumore;
d) Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei
lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse
con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
La valutazione del rumore.
f) Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura
di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro
normale;
i) Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
Classi di rischio.
Classe di Rischio (Lpeak)
Rischio Assente < 80 dB(A) (Lpeak < 135 dBC)
Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A) (Lpeak < 137 dBC)
Rischio Consistente tra 85 e 87 dB(A) (Lpeak < 140 dBC)
Rischio Grave > 87 dB(A) (Lpeak > 140 dBC)
Il decreto legislativo n. 81 del 2008.
Ognuno, dal datore di lavoro, al dirigente, al preposto e al lavoratore deve essere
un soggetto attivo della prevenzione e della gestione della sicurezza in azienda.
Preposti
Addetti
Emergenze
Addetti
Primo
Soccorso Medico
Competente
Rls
Lavoratori
Aspp
Rspp
Datore di lavoro
Datore di lavoro (DL).
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che […] ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva […].
Quanto a rumore il DL, tra l’altro, deve:
• Valutare il rischio e ridurlo al minimo;
• Acquistare attrezzature a norma;
• Provvedere alla formazione e informazione;
• Fornire i DPI;
• Far provvedere alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti.
Obblighi del datore di lavoro.
È tenuto a eliminare i rischi alla fonte o a ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore;
b) Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile;
c) Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) Adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
Obblighi del datore di lavoro.
e) Adozione di misure tecniche per il contenimento:
1. Del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2. Del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Inoltre sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti.
• Il datore di lavoro valuta l’attenuazione prodotta dal DPI;
• Il DPI per l’udito è considerato adeguato se porta a un livello di rischio uguale o
inferiore ai valori inferiori di azione.
L’EX < 80 dB(A)
D.Lgs. N. 81 del 2008.
Punto 3 – Elenco indicativo non esauriente delle attività e dei settori di attività per i
quali sono necessari i DPI.
5. Protezione dell’udito – OTOPROTETTORI:
• Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
• Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici;
• Attività del personale a terra negli aeroporti;
• Battitura di pali e costipazione del terreno;
• Lavori nel legname e nel tessile.
Allegato VIII indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari.
Dirigente.
Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici […],
attua le direttive del DL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Quanto a rumore il Dirigente, tra l’altro, deve:
• Organizzare le attività in modo da minimizzare l’esposizione;
• Garantire che tali attività vengano svolte in conformità alle norme vigenti;
• Segnalare le eventuali anomalie e pianificare le azioni correttive.
Preposto.
Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa.
Quanto a rumore il preposto, tra l’altro, deve:
• Verificare che le attività vengano svolte in condizioni di sicurezza;
• Verificare e controllare che i lavoratori indossano i DPI;
• Segnalare le situazioni a rischio e le anomalie.
Lavoratore.
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un DL pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere […], esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.
Quanto a rumore il lavoratore, tra l’altro, deve:
• Attenersi alle disposizioni impartite sull’uso delle attrezzature;
• Segnalare anomalie e malfunzionamenti;
• Indossare i DPI e sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.
Obblighi del Lavoratore:
1. Usare con cura e in modo appropriati i DPI di sicurezza, i mezzi individuali e
collettivi di protezione forniti dal datore di lavoro;
2. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le
deficienze dei suddetti DPI e mezzi e le eventuali condizioni di pericolo di cui
vengano a conoscenza;
3. Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza;
4. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza
che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
5. Sottoporsi ai controlli sanitari per loro previsti.
Servizio di prevenzione e protezione.
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il SPP è utilizzato dal DL per:
• individuare e valutare i rischi;
• elaborare le misure di prevenzione e protezione;
• elaborare le istruzioni di sicurezza per le attività;
• proporre i programmi di informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori.
Responsabile
(RSPP)
Addetti
(ASPP)
Medico competente.
Medico […] che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
Il MC:
• Collabora con il DL e con il SPP alla valutazione dei
rischi, alla predisposizione della prevenzione e alla
pianificazione degli interventi di informazione e
formazione dei lavoratori;
• Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria in
funzione del rischio specifico, istituendo, aggiornando e
custodendo le cartelle sanitarie e di rischio dei
lavoratori;
• Visita gli ambienti di lavoro formulando osservazioni e
proposte in ordine ai rischi.
Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS).
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
Quanto a rumore il RLS, tra l’altro, deve:
• Accedere agli ambienti in cui hanno luogo le lavorazioni in modo da acquisire
conoscenza delle problematiche inerenti le attività a rischio;
• Riferire le problematiche riscontrate in sede di valutazione dei rischi e di riunione
periodica;
• Segnalare anomalie delle macchine e carenze organizzative che possono avere
effetti sul rischio.
Valutazione dei rischi da agenti fisici.
Per gli agenti fisici vale comunque l’obbligo di eliminare o ridurre al minimo il
rischio alla fonte.
L’obbligo si applica in forza delle misure generali di tutela e dell’articolo 182 del
D.Lgs.81/2008
In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di
esposizione.
Agenti fisici eliminati alla fonte.
Valori limite non superabili.
L’impatto acustico negli
ambienti di vita e di lavoro.
Dott. L. Serafino – Specialista in Medicina del Lavoro
Fastidio e danno da rumore.
Il rumore è collegato da sempre coi concetti di fastidio e di danno.
I primi studi e ricerche per comprenderne la genesi e gli effetti e tentarne una limitazione,
hanno avuto un impulso fondamentale con lo sviluppo delle città, in particolare Roma, e
successivamente con lo sviluppo delle realtà industriali.
Il problema del rumore urbano già nell’antichità fu oggetto di specifica legiferazione.
Ad esempio Giulio Cesare promulgò la Lex Iulia Municipalis, una antenata del nostro
Codice della Strada, che impediva il passaggio dei carri nel centro cittadino «dopo l'alba o
prima della decima ora del giorno».
Il RUMORE lo possiamo definire come un suono sgradevole, indesiderato etc. che
ci provoca fastidio.
Fastidio e danno da rumore.
Se fosse piacevole, anziché chiamarlo RUMORE, lo chiameremmo SUONO
melodioso, armonioso, rilassante ecc…..
Fastidio e danno da rumore.
Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
Coefficiente di
riflessione acustica:

 
z1  z2
2
z1  z2
2
FUNZIONE: AMPLIFICATORE MECCANICO.
Orecchio medio.
Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
Ha forma di tamburo depresso alle basi e presenta sei pareti: Laterale; Anteriore;
Superiore; Inferiore; Posteriore; Mediale.
ALL’INTERNO È POSIZIONATA LA CATENA DEGLI OSSICINI UDITIVI.
Cassa del timpano.
Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
Orecchio interno.
Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
Orecchio interno.
Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
LABIRINTO OSSEO
Scavato nella Rocca Petrosa
LABIRINTO MEMBRANOSO
Insieme di Sacchetti Membranosi
all’interno del Labirinto osseo
ANTERIORE:
Organo dell’udito
POSTERIORE: Organo dell’equilibrio
Condotto
cocleare
• Chiocciola;
• Acquedotto
della
chiocciola.
In sezione trasversa, ha forma triangolare, la parete superiore è formata dalla
Memb del Reissner; la parete laterale è formata dalla Stria Vascolare; il pavimento è
formato dalla Memb. Basilare dove alloca l’Organo del Corti.
Condotto cocleare.
Labirinto anteriore –
Organo dell’udito.
Tonalità del suono.
nell’uomo: 20-20,000 Hz;
nel cane: fino a 50 kHz;
nel pipistrello: fino a 100 kHz.
Intervallo di udibilità
Alte frequenze Toni alti
Basse frequenze Toni bassi
Tonotopicità.
Tonotopicità.
Gli effetti patologici sull’apparato uditivo sono ben studiati e conosciuti.
Viceversa sono poco conosciuti gli effetti extrauditivi del rumore.
Danni uditivi
Danni extrauditivi
Danno uditivo da rumore.
Il danno provocato da una stimolazione sonora intensa e prolungata si manifesta
a carico delle strutture nervose dell’Organo del Corti.
CAUSALITÀ DEL DANNO
 Livello di rumore
 Durata dell’esposizione
 Suscettibilità individuale
 Tipo di rumore
Per rumori costanti la patogenesi è inquadrabile con un insufficiente apporto
energetico alle cellule ciliate e conseguente danno metabolico.
Per rumori impulsivi si ha una patogenesi meccanica con distruzione del neuro-
epitelio.
DEVE ESSERE VALUTATO IL RISCHIO IN RELAZIONE A:
• Il livello di rumorosità;
• Durata dell’esposizione;
• Individuazione dei relativi valori di esposizione e valori di azione;
• Gli effetti sulla salute e la sicurezza risultanti da interazioni tra rumore e
vibrazioni;
• Informazioni fornite dai costruttori delle macchine in relazione all’emissione della
rumorosità prodotta;
• Informazioni relative alla salute degli operatori esposti.
Scala di lesività.
• > 35 dBA non provoca disturbi, raramente dà fastidio;
• ≥ 35 dBA e 65 dBA di intensità: causa fastidio e molestia (può disturbare sonno e
riposo; può determinare altri effetti extrauditivi);
• ≥ 66 dBA e 85 dBA: induce affaticamento e disturbo (è capace di provocare
reazioni di allarme, effetti psichici e neurovegetativi; nelle regioni alte della
fascia può determinare anche danno uditivo);
• ≥ 86 dBA e 115 dBA: causa effetti uditivi, psichici ed in organi bersaglio;
• ≥ 116 dBA e 130 dBA: molto pericoloso, provoca accentuati effetti uditivi,
evidenti effetti su organi bersaglio;
• > 130 dBA: impossibile da sopportare, induce immediata o assai rapida
insorgenza di danno uditivo: esposizioni ad intensità non inferiori a 120-130 dBA
possono provocare effetti sulla funzione vestibolare: nausea, vertigini, disturbi
dell’equilibrio.
Esempi nella scala dei rumori (in dB).
130 Soglia del dolore
120 Automobile di Formula 1, martello pneumatico
110 Piallatrice elettrica, concerto di rock
100 Traffico intenso, sega a nastro
90 Grosso autocarro, metropolitana, scooter
80 Strada a grande traffico, automobile
70 Strada molto animata, ristorante rumoroso
60 Finestra aperta su strada rumorosa
50 Conversazione normale, musica da camera
40 Appartamento normale
30 Appartamento in un quartiere tranquillo
20 Conversazione a bassa voce
10 Studio di registrazione, mormorii, fruscio di foglie
0 Soglia d'udibilità (laboratorio d'acustica)
La riduzione del numero delle cellule ciliate porta ad una ridotta funzione
dell’organo dell’udito, cioè un deficit uditivo detto:
IPOACUSIA.
Riduzione dell’udito (IPOACUSIA).
Effetti provocati sull’uomo
dal rumore.
cosa ha detto ?
può ripetere ?
Una ipoacusia può essere:
• TRASMISSIVA: danno alle strutture deputate al trasporto dell’energia meccanica
(lesione del timpano o dell’orecchio medio);
• PERCETTIVA: danno a carico delle cellule acustiche (lesione cocleare);
• MISTA: presenza di ambedue i danni.
Fattori favorenti l’insorgenza delle ipoacusie:
• Sesso (le donne sono meno colpite);
• Età (presbiacusia);
• Danni all’orecchio medio (infettivi o traumatici);
• Sostanze tossiche o farmaci ototossici.
Sostanze tossiche occupazionali.
• Solventi: toluene, stirene, xilene, etilbenzene, esano, disolfuro di carbonio;
• Metalli: piombo, mercurio, manganese;
• Asfissianti: monossido di carbonio, acido cianidrico;
• Fumo di sigaretta.
Ototecnopatia.
Rumore.
SUONO FASTIDIOSO
Costituito da una mescolanza di varie componenti spettrali con frequenza e fase
differenti l’una dall’altra.
È caratterizzato da quattro parametri:
 INTENSITÀ SONORA
 FREQUENZA
 DURATA DI ESPOSIZIONE
 EVOLUZIONE NEL TEMPO
dB (Misura log ampiezza sonora)
Hz (Tonalità acute o gravi)
Rumori continui o impulsivi
Esposizione acuta o cronica
Per misurare il rumore in rapporto alle caratteristiche sonore dell’orecchio umano
si utilizza la curva di pesatura A; dunque il rumore suole esprimersi in dB A.
Effetti uditivi del rumore.
• S.T.Su (Spostamento Temp. Soglia Uditiva);
• IPOACUSIA da trauma acustico cronico;
• IPOACUSIA da trauma acustico acuto.
• FATICA UDITIVA FISIOLOGICA
(durata 16h; recupero
logaritmico;
• FATICA UDITIVA PATOLOGICA
(durata 16h; recupero lineare).
Otopatia da rumore.
L'otopatia da rumore è caratterizzata da una ben precisa sequenza temporale di
eventi patologici, che si articola in quattro principali fasi, distinte dal punto di vista
sintomatologico ed audiologico:
I° FASE o PERIODO DI REVERSIBILITÀ:
• INIZIO: Due settimane dopo l'inizio dell'esposizione;
• SINTOMATOLOGIA: Ronzio auricolare, cefalea, astenia fisica e mentale;
• AUDIOMETRIA: Diminuzione della sensibilità uditiva a 4000Hz.
II° FASE o PERIODO DI LATENZA TOTALE:
• INIZIO: 3° - 4° mese di esposizione;
• SINTOMATOLOGIA: Difficoltà di comprensione della voce sussurrata a 6-8
m. e acufeni (non sempre presenti);
• AUDIOMETRIA: Minus di 20-30 dB a 4000 Hz.
Otopatia da rumore.
III° FASE o PERIODO DI LATENZA SUB-TOTALE:
• INIZIO: 2° - 3° anno di esposizione;
• SINTOMATOLOGIA: Difficoltà di comprensione della voce sussurrata e
delle conversazioni, soprattutto se l'ambiente è un
po’ rumoroso (effetto cocktail);
• AUDIOMETRIA: Minus di 45-60 dB a 4000 Hz, con estensione del
minus a 1000-1500 Hz.
Otopatia da rumore.
IV FASE o PERIODO DELLA SORDITÀ MANIFESTA O CONFERMATA:
• INIZIO: 5° - 6° anno di esposizione (a volte dopo 10-15 anni);
• SINTOMATOLOGIA: Difficoltà manifesta di comprensione della voce di
conversazione e impossibilità di percezione della voce
sussurrata;
• AUDIOMETRIA: Curva audiometrica tipica della ipoacusia da rumore.
Otopatia da rumore.
• Diagnosi Audiologica;
• Diagnosi Etiologica.
Ipoacusia da rumore: Diagnosi.
Valutazione diagnostica strumentale:
Diagnosi audiologica.
Audiometria
• Soggettiva;
• Oggettiva;
• Semi-oggettiva.
Audiometria.
Audiometria tonale.
Strumenti atti alla riproduzione di toni puri a frequenza con range 250Hz – 8000Hz
e possibilità di variare l’intensità del suono con scatti di 5 dB.
AUDIOGRAMMA:
Registra la soglia uditiva per ciascun
orecchio.
Rappresentazione grafica della minore energia sonora da erogare
per evocare una sensazione uditiva (Soglia di Audizione).
Diagnosi etiologica.
Anamnesi.
• Anamnesi patologica generale;
• Anamnesi patologica specifica;
• Anamnesi lavorativa;
• Anamnesi di esposizione ad altre noxae.
PRESBIACUSIA SOCIOACUSIA
L’ipoacusia da trauma acustico cronico (tac) mostra sempre le stesse caratteristiche:
• Danno elettivo a carico delle cellule del Corti che percepiscono i suoni a 4 – 6
KHz;
• Il danno uditivo da rumore non evolve una volta cessata l’esposizione;
• Alterazione qualitativa della capacità uditiva: Fenomeno del recruitment.
Percorso diagnostico.
II° Fase: DIAGNOSI AUDIOLOGICA:
• Diagnosi della soglia:
- Precisione e affidabilità
- Esclusione simulazione;
• Diagnosi eziologica:
- Correlazione con esposizioni
- Comparazione con valore atteso
• Diagnosi differenziale e multipla:
- Quantificazione di eventuali
cofattori.
I° Fase: IDENTIFICAZIONE DEL TAC:
• Esistenza ipoacusia;
• Determinazione e quantificazione
del rischio espositivo.
III° Fase: DIAGNOSI MEDICO LEGALE:
• Calcolo invalidità;
• Calcolo e quantificazione
cofattori;
• Calcolo risarcimento.
Al fine della DETERMIZIONE DI UNA IPOACUSIA DI ORIGINE PROFESSIONALE, in
relazione all’obbligo di redigere il referto, è necessario verificare quindi:
• Se sia presente un deficit audiometrico tale da determinare un rilevante
indebolimento della capacità uditiva;
• Se il deficit sia di natura professionale (nesso di causalità).
La condizione di indebolimento del senso dell’udito di origine professionale, e di
conseguenza l’obbligo di inoltrare il referto, ricorre solo nel caso in cui si
verifichino entrambe le sopracitate condizioni.
La prima condizione (presenza di deficit audiometrico) si verifica riscontrando una
soglia media superiore a 25 dB per frequenze pari a 500, 1000, 2000, 3000, 4000
Hz.
Se tale soglia valutata a questa frequenza sull’orecchio migliore, risulta inferiore a
25 dB, la condizione di indebolimento della capacità uditiva non si ritiene verificata.
La seconda condizione, cioè l’origine professionale del deficit uditivo, viene
accertata se:
1. Il deficit è recettivo;
2. È più accentuato sui 4000 Hz;
3. Il deficit è bilaterale e simmetrico;
4. Non sussistono altre cause (solo a volte considerate concause);
5. Si riscontra una soglia audiometrica superiore rispetto a quella attesa in
soggetti di pari età, non esposti a fonti di rumore professionale ed esenti da
patologie otologiche;
6. Il nesso di causalità avviene con la determinazione del LEX.
Al fine di una DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UN AGGRAVAMENTO DI
ORIGINE PROFESSIONALE DI UNA PREESISTENTE IPOACUSIA è necessario
verificare:
• Se vi è stata un’apprezzabile evoluzione del deficit audiometrico;
• Se tale evoluzione sia imputabile all’attività professionale svolta.
Entrambe le condizioni devono essere esistenti per accertare un aggravamento di
ipoacusia.
Riconoscimento della malattia
professionale causata da rumore.
Sistema tabellare:
Presunzione legale del nesso causale.
Cause di ipoacusia da rumore
previste nelle Tabelle.
a) Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella
costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici;
b) Picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne,
serbatoi, gasometri;
c) Martellatura sulle lamiere;
d) Punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di materiali
metallici;
e) Prova al banco dei motori a combustione interna, priva di efficace cabinatura;
f) Prova dei motori a reazione e a turboelica, priva di efficace cabinatura;
g) Ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aeromobili;
h) Frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli, priva di
efficace cabinatura di: minerali o rocce; clinker per la produzione
di cemento; resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
i) Fabbricazione di chiodi, viti e bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura;
l) Filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di
efficace cabinatura;
m) Taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telai multilame,
privi di efficace cabinatura;
n) Perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a
percussione;
o) Conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura;
p) Formatura e disfattura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace
cabinatura;
q) Sbavatura in fonderia con mole;
r) Formatura di materiale metallico con macchine prive di efficace
cabinatura, mediante fucinatura e stampaggio;
Cause di ipoacusia da rumore
previste nelle Tabelle.
s) Lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro,
piallatrici e toupies, prive di efficace cabinatura;
t) Lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;
u) Lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura, molatura,
ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a scafo metallico sia in
costruzione che in riparazione, svolte a bordo;
v) Stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura;
x) Prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura;
z) Conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per
l’imbottigliamento in vetro o l’imbarattolamento in metallo di: birra, acque
minerali, bevande analcoliche gassate.
Indennizzabilità dalla cessazione dell’esposizione: 4 anni.
Cause di ipoacusia da rumore
previste nelle Tabelle.
Lista I – Malattie la cui origine
lavorativa è di elevata probabilità.
GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI:
AGENTE MALATTIA COD.
IDENTIFICATIVO
01: Rumore Otolesivo IPOACUSIA PERCETTIVA I.2.01. H83.3
BILATERALE
Relazione annuale INAIL
sulle malattie professionali.
Denunce di malattie professionali, settore ICD-10 «Malattie dell’orecchio e
dell’apofisi mastoide», per anno:
2011: 5,811 (12,28%);
2012: 4,927 (10,64%);
2013: 5,063 (9,77%);
2014: 5,089 (8,87%);
2015: 5,140 (8,72%).
A titolo di cronaca le denunce più frequenti, con trend in continua crescita, sono
nel settore ICD-10 «Malattie del sistema osteomuscolare
e del tessuto connettivo».
Danni uditivi
Danni extrauditivi
Danni extrauditivi da rumore.
Per quanto riguarda gli effetti extrauditivi sono state studiate le valenze emotive e
la rappresentazione a livello del sistema nervoso centrale di differenti tipi di musica
quali la musica rock e la musica a componente fortemente melodica e simmetrica.
Una caratteristica fondamentale dei ritmi rock è la loro ripetitività e l’uso di tonalità
in grado di suscitare reazioni d’allarme, di sovrastimolare il cervello, rendendolo
attento soltanto a quegli stimoli che superano una certa soglia, divenuta più alta a
causa dell’esposizione al suono stesso.
Danni extrauditivi da rumore.
Effetto opposto a quello dovuto alla musica rock viene prodotto da quel tipo di
musica che ha il potere di calmare e rilassare, che si basa su componenti
melodiche, prive di toni alti e di ritmi martellanti, e nella quale sono favorite le
ripetizioni, gli effetti eco e le assonanze con rumori naturali e ipnotici come le
onde del mare, il rumore del vento o quello di una cascata.
Danni extrauditivi da rumore.
Sul piano sperimentale, si può osservare che è rilassante ed evocativa quel tipo di
musica che non attiva la formazione reticolare, che induce una diminuzione della
tensione muscolare, che si accompagna ad un ritmo respiratorio regolare.
Danni extrauditivi da rumore.
Di contro, suoni bassi e ripetitivi, in crescendo, possiedono un notevole potere
eccitante e disinibente come si è potuto rilevare dallo studio delle reazioni
elettroencefalografiche, delle cellule nervose della formazione reticolare e di altri
nuclei profondi dell’encefalo.
Danni extrauditivi da rumore.
Si ipotizza che gli effetti extrauditivi del rumore si manifestino attraverso una serie
di circuiti nervosi che utilizzando il sistema nervoso autonomo, agiscono sui sistemi
cardiovascolare, gastroenterico, endocrino, sulla psiche, sul sistema nervoso
centrale e sul sistema immunitario.
Le connessioni anatomiche delle vie uditive con la formazione reticolare possono
spiegare gli effetti del rumore sul livello di attivazione comportamentale (arousal),
sul dolore e sul sonno.
Danni extrauditivi da rumore.
Nella valutazione delle conseguenze di una stimolazione acustica bisogna
considerare che il sistema uditivo può essere inteso come un sistema di
avvertimento che, segnalando ai centri superiori ed utilizzando il sistema nervoso
autonomo, predispone l’individuo alla risposta mediata dalla frequenza cardiaca,
dalla vasomotilità, dall’attività muscolare, dal surrene, ecc., con il fenomeno
dell’adattamento.
Danni extrauditivi da rumore.
• Il tipo di risposta può essere diverso in relazione al tipo di stimolo:
• Breve;
• Intenso - improvviso oppure atteso;
• Cronico.
Danni extrauditivi da rumore.
Numerose sono le evidenze scientifiche che dimostrano come l’esposizione ripetuta
e prolungata a rumore si associ ad una maggiore incidenza di morbilità
cardiovascolare.
Danni extrauditivi da rumore.
Disturbi all’apparato cardio circolatorio.
Indagini condotte sull’uomo e sull’animale hanno valutato gli effetti dell’esposizione
a rumore acuto e cronico, continuo ed intermittente, sia di tipo industriale
(industria metalmeccanica, tessile, chimica ed altre), sia urbano (da traffico) che
“white noise”, con una gamma di intensità sino a 115 dBA.
La maggior parte degli studi ha preso in considerazione gli effetti del rumore di
intensità superiore a 85 dBA.
Danni extrauditivi da rumore.
Disturbi all’apparato cardio circolatorio.
Dall’analisi della letteratura emerge una notevole quantità di lavori sulla possibile
relazione tra il rumore e le seguenti alterazioni:
• Aumento della frequenza cardiaca;
• Ipertensione arteriosa;
• Modificazioni dei livelli di colesterolo, dei lipidi totali e dei trigliceridi.
Danni extrauditivi da rumore.
Disturbi all’apparato cardio circolatorio.
È possibile relazione tra il rumore e le seguenti alterazioni:
• Alterazioni della secrezione gastrica;
• Disturbi dispeptici.
Danni extrauditivi da rumore.
Disturbi all’apparato digerente.
Le risposte del sistema nervoso centrale ed autonomo all’esposizione al rumore,
molteplici e di varia natura, sono dovute ad interazioni tra strutture corticali,
sistema limbico, formazione reticolare e sistema simpatico.
Danni extrauditivi da rumore.
Effetti sul sistema nervoso.
Il rumore agirebbe sull’organismo con un meccanismo analogo e coincidente a
quello descritto per lo stress, nel senso che una reazione di orientamento
conseguente ad una stimolazione acustica inaspettata è caratterizzata
dall’attivazione del sistema nervoso vegetativo adrenergico con liberazione di
catecolamine a livello sinaptico e stimolazione dell’increzione adrenalinica da
parte del surrene.
Danni extrauditivi da rumore.
Effetti sul sistema nervoso.
A questo seguirebbe una reazione di adattamento in risposta a stimoli successivi e
frequentemente ripetuti, caratterizzata dal progressivo esaurimento delle capacità
responsive del sistema effettore che potrebbe provocare evidenza di danni ad
organi ed apparati.
Danni extrauditivi da rumore.
Effetti sul sistema nervoso.
Tra le attività cerebrali bersaglio del rumore possiamo annoverare il sonno, in
particolare si possono avere frequenti risvegli (la cui numerosità dipende
generalmente dalla tipologia del rumore) ed alterazioni del fisiologico avvicendarsi
del sonno ad onde lente e del sonno REM.
Danni extrauditivi da rumore.
Effetti sul sistema nervoso.
L’annoyance è una delle risposte più diffuse e documentate all’esposizione cronica
a rumore.
Per annoyance si intende una sentimento di rancore, fastidio, disagio,
malcontento od offesa che si manifesta quando uno stimolo rumoroso interferisce
con qualsiasi pensiero, sensibilità o attività svolta.
Danni extrauditivi da rumore.
Rumore ed effetti psicologici.
Frequenti sono anche stati d’ansia, depressione, aggressività, che si ripercuotono
sull’efficienza e sul rendimento lavorativo del soggetto.
L’esposizione professionale a rumore industriale di elevata intensità e lunga durata
può determinare alterazioni dei test psicomotori, diminuzione dei tempi di
reazione a stimoli acustici e visivi e deficit cognitivi, soprattutto a carico della
funzione mnemonica.
Danni extrauditivi da rumore.
Rumore ed effetti psicologici.
Il giudizio di idoneità.
Secondo il 81/08 il medico competente al termine della visita preventiva e periodica, deve
per ciascun lavoratore, formulare un giudizio di idoneità.
Nel contesto dei Decreti sopra menzionati, per giudizio di idoneità non si intende la
capacità o la possibilità o la predisposizione a svolgere un determinato lavoro, quanto il
possesso di un determinato stato di salute tale da non avere nocumento nello svolgimento
di quel compito lavorativo.
Il controllo sanitario ha pertanto l’obiettivo di evidenziare i soggetti che a seguito di una
esposizione a rumore di 80-87 Lex, 8h andranno incontro ad un danno uditivo.
Visita preventiva
Udito normale:
Tutti i soggetti devono essere ritenuti
idonei alle mansioni che comportano un
rischio da rumore di 80-87 Lex d.
Udito patologico:
• Patologia trasmissiva pura;
• Patologia mista, trasmissiva e percettiva;
• Patologia percettiva.
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a
rumore ex D.Lgs 81/08
Danni da esposizione a rumore
Caratteristiche del rumore
Soppressione dei fattori nocivi
Un corretto programma di prevenzione si deve quindi articolare nei seguenti punti
in ordine di importanza:
1. Prevenzione ambientale;
2. Prevenzione organizzativa;
3. Sorveglianza sanitaria;
4. Protezione individuale;
5. Formazione informazione.
L’art. 196 del D. Lgs. 81/08 recita: “Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza
sanitaria i lavoratori la cui esposizione a rumore eccede i valori
superiori d’azione ( 85 dB Lex d)….”
Controllo audiometrico
LO STRUMENTO UTILIZZATO PER LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE
SONORA È IL FONOMETRO.
Con la attuale normativa sono stati stabiliti:
INFERIORI
VALORI DI AZIONE
SUPERIORI
E sono diminuiti i precedenti valori dettati dal Decreto Legislativo 277/91, come segue:
VALORI DI AZIONE
VALORI LIMITE
INFERIORI
80 d(B)A
SUPERIORI
85 d(B)A
87 d(B)A
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e
alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
80 db(A)112 Pa = 135
dB(C)
80 dB(A)Valori Inferiori di
Azione
85 dB(A)140 Pa = 137
dB(C)
85 dB(A)Valori Superiori
di Azione
90 dB(A)200 Pa = 140
dB(C
87 dB(A)Valori Limite di
Esposizione
Livelli
contenuti
nel D.Lgs. n.
277/1991
Pressione
acustica di
Picco
Ppeak
Livello di
Esposizione
Giornaliera
LEX, 8h
Valutazione dell’esposizione.
Gli elementi di riferimento individuati dalla nuova normativa sono il livello, il tipo e
la durata dell’esposizione, i valori limite di esposizione e di azione, gli effetti del
rumore sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le informazioni fornite dai
costruttori delle attrezzature e quelle raccolte dalla sorveglianza sanitaria, e la
disponibilità di DPI per l’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione,
fissando ogni 4 anni la periodicità della Valutazione e delle Misurazioni.
Mentre, in sintesi, essa definisce quattro Classi di Rischio per l’Esposizione al
Rumore:
Classe di Rischio LEX,8h
Rischio Assente < 80 dB(A)
Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A)
Rischio Consistente 85 e 87 dB(A)
Rischio Grave > 87 dB(A)
Se i valori inferiori di azione 80 dB(A) possono essere superati, il Datore di Lavoro:
• Misura i livelli di esposizione dei lavoratori esposti e riporta i risultati nel
documento di valutazione.
Se i valori inferiori di azione sono superati:
• Sono messi a disposizione i DPI per l’udito;
• I lavoratori possono richiedere di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria o
qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
Se i valori superiori di azione 85dB(A) sono oltrepassati il Datore di Lavoro:
• Elabora e applica un programma di misure tecniche ed organizzative per la
riduzione del rumore;
• Indica con cartelli i luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti a valori
superiori di azione;
• Delimita dette aeree e limita l’accesso alle stesse;
• Sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori.
Se l’esposizione è pari o al di sopra dei valori superiori di azione il Datore di
Lavoro:
• Deve assicurarsi che i lavoratori indossino i DPI.
Se i valori limite 87dB(A) sono oltrepassati il Datore di Lavoro:
• Adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite;
• Individua le cause dell’esposizione eccessiva;
• Modifica le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si
ripeta.
LA VALUTAZIONE CI PERMETTE DI
INDIVIDUARE LE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DA ADOTTARE.
• Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore;
• Scelta di attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile;
• Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
• Adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro;
• Adozione di misure tecniche per il contenimento quali ad esempio schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti o sistemi di
smorzamento o di isolamento.
Quali sono le misure di prevenzione e protezione?
Informazione e formazione.
I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione cioè 80
dB(A) devono essere informati e formati con particolare riferimento a:
• Alla natura di detti rischi;
• Ai valori limite di esposizione e ai valori di azione;
• Ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate;
• Alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o
ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si
applicano dette misure;
• All'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
• All'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni
all'udito;
• Alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa;
• Alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione
al rumore.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVI
INDIVIDUALI
Dispositivi collettivi.
• Contro al propagazione diretta si usano tramezzi o schermi (A);
• Contro la propagazione riflessa si usano materiali fonoassorbenti (B) (lana di
vetro, di roccia, poliuretano).
Isolamento acustico.
Dispositivi di protezione individuale.
I dispositivi di protezione individuale devono essere in grado di proteggere i
lavoratori in funzione dei livelli di concentrazione presenti nell’ambiente di lavoro
per permettere un’esposizione al massimo pari alla concentrazione/dose limite
dell’inquinante relativo.
Dispositivi di protezione acustica
individuale.
Classificazione
I protettori antirumore possono essere classificati in 4 categorie:
• Inserti;
• Cuffie;
• Archetti;
• Caschi.
• Gli otoprotettori devono essere scelti sulla base dei livelli di esposizione
equivalente (Leq) presenti nell’ambiente di lavoro;
• L’otoprotettore deve quindi essere in grado di riportare la pressione sonora
sull’orecchio al di sotto del livello superiore di azione (pari ai sensi del D.lgs.
81/08 a 85 dB(A)).
Dispositivi di protezione acustica
individuale.
• La protezione dell’udito non deve essere eccessiva (iperprotezione) ovvero si
deve evitare di arrivare al livello pari a livello inferiore di azione - 15 dB(A);
• Una eccessiva protezione comporta un isolamento dell’operatore.
La protezione ottimale è quella che garantisce all’operatore di essere esposto tra
70 e 75 dB(A).
Dispositivi di protezione acustica
individuale.
Criteri di scelta degli otoprotettori legato al livello di esposizione
personale al rumore (D.Lgs. 81/08).
Livelli di esposizione LEx d Utilizzo protettori auricolari
< 80 Non necessari
81-85 Consigliabili. Tipologia: inserti
86-87
Obbligatori. Necessari in tutti i casi di
rumorosità con marcata componente
impulsiva e nei casi con variazione di
livello sonoro > 10 dB.Tipologia: inserti
87-100
Obbligatori per legge.
Tipologia: inserti o cuffie
> 100
Obbligatori per legge
Tipologia: cuffie ed eventualmente
tappi
Grazie per l’attenzione

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Presentazioni Beta Tour 2017 - Catania

  • 1. Impatto acustico negli ambienti di vita e di lavoro. Ing. Egidio Fortunato – Eureka
  • 2. «L’inquinamento da rumore è una problematica che coinvolge sempre più cittadini; l’aumento del traffico veicolare, l’utilizzo della musica quale strumento di intrattenimento e la continua crescita di insediamenti abitativi limitrofi ad attività produttive mal si conciliano con la richiesta, sempre maggiore, di “tranquillità domestica” e di miglioramento della qualità della vita, che passa obbligatoriamente anche attraverso un minor impatto acustico». ARPA FVG – Direzione Tecnico - Scientifica ottobre 2012.
  • 3. L’evento si inserisce nell’azione di supporto ad aziende e professionisti fornito da: BetaImprese BetaFormazione Eureka AssoImprenditori Assistenza Tecnica – Formazione – Crediti Formativi – Abilitazioni
  • 4. Si consiglia ai professionisti un atteggiamento culturale senza: • Limiti regionali/territoriali, per accrescere le proprie opportunità lavorative, visione globale delle normative/procedure applicative su tutto il territorio nazionale; • Limiti di competenze, affinché la visione tecnico-scientifica sia completa ed interdisciplinare (ad esempio isolamento acustico, energetico, antincendio, condizionamento strutturale ecc).
  • 5. Diagnosi e terapie Obiettivo dello studio di impatto acustico: prevenire danni fisico/psicologici da rumore Prevenzione Professionisti, enti preposti, funzionari Leggi e decreti Procedure applicative Normative tecniche
  • 6. Di cosa parleremo: 1. Normativa; 2. Applicazione delle leggi, decreti, NC e procedure per la prevenzione in ambiente di vita e di lavoro; 3. Aspetti sanitari; 4. TCAA.
  • 7. DPCM 05/12/1997: a) Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (RW) da calcolare secondo la norma UNI 8270:1987, Parte 7°, paragrafo 5,1. Quadro normativo: dalla legge 447/95 al D.Lgs. 222 del 25/11/2016.
  • 8. DPCM 05/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici. DPCM 31/03/1998 TCAA. D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sicurezza del lavoro. DECRETO 24/12/2015 CAM 2.3.5.6 «comfort acustico». D.Lgs. 222 del 25/11/2016 «nuova SCIA» tab.A 1.6. DECRETO 11/01/2017 CAM 2.3.5.6 «comfort acustico». LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
  • 9. Art. 1 Finalità della legge. 1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione. Art. 2 Definizioni. 6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo… LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
  • 10. Art. 3 Competenze dello stato. Art. 4 Competenze delle regioni. Art. 5 Competenze delle province. LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
  • 11. Art. 6 Competenze dei comuni. 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti: a) La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4, comma 1, lettera a); b) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) L’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7; d) Il controllo, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) e) Del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative… LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
  • 12. Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti. 1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della Giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge 03 Marzo 1987, n. 59, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. LEGGE 447 del 26/10/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico.
  • 13.
  • 14. Art. 1 Campo di applicazione. 1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 Ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore. 2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 Ottobre 1995, n. 447. DPCM 05/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici.
  • 15. TABELLA A – CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2). - Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; - Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; - Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; - Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili; - Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili; - Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; - Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. DPCM 05/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici.
  • 16. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: • 35 dB per i servizi a funzionamento discontinuo; • 25 dB per i servizi a funzionamento continuo. DPCM 05/12/1997 requisiti acustici passivi degli edifici.
  • 17. Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico». Art. 2: 6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l’esercizio dell’attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati. DPCM 31/03/1998 TCAA.
  • 18. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza. DECRETO 24/12/2015 CAM 2.3.5.6 «comfort acustico». DECRETO 11/01/2017 CAM 2.3.5.6 «confort acustico». Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. Estratto dalla tabella A allegata al decreto: D.Lgs. 222 del 25/11/2016 «nuova SCIA» tab. A 1.6.
  • 23. Riferimenti: • La sicurezza a portata di mano, vademecum degli adempimenti – Egidio Fortunato, Raffaella Pitrelli, Dino Romano – Eureka 2016. • Linee guida applicative al D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d’intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (ANPA Agenzia Nazionale Protezione Ambiente 5/2001). • Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali (APAT Agenzia Protezione Ambiente e servizi Tecnici). • Manuale operativo: Metodologie ed interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro. Gruppo di lavoro regioni ed ISPESL, aggiornato al D.Lgs. 81/2008 e 106/2009. • Raccolta legislativa inquinamento acustico. ARPA FVG Ottobre 2012.
  • 24. Il rumore negli ambienti di lavoro ed il testo unico. Ing. Raffaella Pitrelli – Eureka
  • 26. D.Lgs n. 81 del 2008. Rumore, infrasuoni, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche ecc. che possono comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza per l’esposizione a rumore. Titolo VIII Agenti Fisici. Capo II Rumore (Art. 187 – 198).
  • 27. Si tratta di un fenomeno ondulatorio, come ogni onda il fenomeno “rumore” sarà caratterizzato da: • Frequenza (si misura in Herz: Hz); • Intensità. Che noi percepiamo come: • Tono del rumore (grave o acuto); • Intensità (forte o piano). Quello del rumore è un fenomeno legato alla propagazione di onde di pressione attraverso un mezzo elastico.
  • 28. EFFETTI UDITIVI: • Lesioni distruttive delle cellule ciliate del Corti; • Deficit uditivo iniziale a 4000 – 6000 Hz, che si aggrava estendendosi successivamente ad altre frequenze. EFFETTI EXTRAUDITIVI: • Sistema cardiocircolatorio; • Funzione respiratoria; • Sistema gastro-enterico; • Funzione visiva; • Sistema endocrino; • Effetti di tipo neuropsichico. Patologie da rumore.
  • 29. Il D. Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito e prende in esame questi fattori per determinare tre categorie di rischio. Il Decreto fissa quindi le misure tecniche, organizzative e procedurali, azioni formative/informative e di protezione da adottare a seconda del livello di esposizione. Il livello (espresso in decibel) a cui fare riferimento per stabilire la presenza di un possibile danno può essere: 1. L’esposizione giornaliera al rumore; 2. L’esposizione settimanale al rumore. Questi livelli tengono conto delle diverse sorgenti di rumore a cui il lavoratore può essere esposto e dei relativi tempi di esposizione e sono riportati a giornate lavorative di otto ore. L’esposizione al rumore.
  • 30. Valori di esposizione al rumore e valori di azione. Valori di esposizione e valori di azione Esposizione giornaliera al rumore (Lex,8h) Pressione acustica di picco (ppeak) Valori inferiori di azione (VIA) 80 dB 135 dB Valori superiori di azione (VSA) 85 dB 137 dB Valori limite di esposizione 87 dB 140 dB
  • 31. Se i valori inferiori di azione sono superati: Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito e sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità Se i valori superiori di azione sono oltrepassati: Il datore di lavoro: 1. Elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore; 2. Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 3. Sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
  • 32. Se il limite di esposizione al rumore è oltrepassato: Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante le misure prese, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) Adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) Individua le cause dell'esposizione eccessiva; c) Modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
  • 33. La valutazione del rumore. È necessario considerare: a) Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) I valori limite di esposizione e i valori di azione; c) Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; d) Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  • 34. La valutazione del rumore. f) Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale; i) Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
  • 35. Classi di rischio. Classe di Rischio (Lpeak) Rischio Assente < 80 dB(A) (Lpeak < 135 dBC) Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A) (Lpeak < 137 dBC) Rischio Consistente tra 85 e 87 dB(A) (Lpeak < 140 dBC) Rischio Grave > 87 dB(A) (Lpeak > 140 dBC)
  • 36. Il decreto legislativo n. 81 del 2008. Ognuno, dal datore di lavoro, al dirigente, al preposto e al lavoratore deve essere un soggetto attivo della prevenzione e della gestione della sicurezza in azienda. Preposti Addetti Emergenze Addetti Primo Soccorso Medico Competente Rls Lavoratori Aspp Rspp Datore di lavoro
  • 37. Datore di lavoro (DL). Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che […] ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva […]. Quanto a rumore il DL, tra l’altro, deve: • Valutare il rischio e ridurlo al minimo; • Acquistare attrezzature a norma; • Provvedere alla formazione e informazione; • Fornire i DPI; • Far provvedere alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti.
  • 38. Obblighi del datore di lavoro. È tenuto a eliminare i rischi alla fonte o a ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: a) Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) Adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
  • 39. Obblighi del datore di lavoro. e) Adozione di misure tecniche per il contenimento: 1. Del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2. Del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Inoltre sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.
  • 40. • Il datore di lavoro valuta l’attenuazione prodotta dal DPI; • Il DPI per l’udito è considerato adeguato se porta a un livello di rischio uguale o inferiore ai valori inferiori di azione. L’EX < 80 dB(A)
  • 41. D.Lgs. N. 81 del 2008. Punto 3 – Elenco indicativo non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali sono necessari i DPI. 5. Protezione dell’udito – OTOPROTETTORI: • Lavori nelle vicinanze di presse per metalli; • Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici; • Attività del personale a terra negli aeroporti; • Battitura di pali e costipazione del terreno; • Lavori nel legname e nel tessile. Allegato VIII indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari.
  • 42. Dirigente. Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici […], attua le direttive del DL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Quanto a rumore il Dirigente, tra l’altro, deve: • Organizzare le attività in modo da minimizzare l’esposizione; • Garantire che tali attività vengano svolte in conformità alle norme vigenti; • Segnalare le eventuali anomalie e pianificare le azioni correttive.
  • 43. Preposto. Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Quanto a rumore il preposto, tra l’altro, deve: • Verificare che le attività vengano svolte in condizioni di sicurezza; • Verificare e controllare che i lavoratori indossano i DPI; • Segnalare le situazioni a rischio e le anomalie.
  • 44. Lavoratore. Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un DL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere […], esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Quanto a rumore il lavoratore, tra l’altro, deve: • Attenersi alle disposizioni impartite sull’uso delle attrezzature; • Segnalare anomalie e malfunzionamenti; • Indossare i DPI e sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.
  • 45. Obblighi del Lavoratore: 1. Usare con cura e in modo appropriati i DPI di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione forniti dal datore di lavoro; 2. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le deficienze dei suddetti DPI e mezzi e le eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza; 3. Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza; 4. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza; 5. Sottoporsi ai controlli sanitari per loro previsti.
  • 46. Servizio di prevenzione e protezione. Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il SPP è utilizzato dal DL per: • individuare e valutare i rischi; • elaborare le misure di prevenzione e protezione; • elaborare le istruzioni di sicurezza per le attività; • proporre i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. Responsabile (RSPP) Addetti (ASPP)
  • 47. Medico competente. Medico […] che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. Il MC: • Collabora con il DL e con il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della prevenzione e alla pianificazione degli interventi di informazione e formazione dei lavoratori; • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria in funzione del rischio specifico, istituendo, aggiornando e custodendo le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori; • Visita gli ambienti di lavoro formulando osservazioni e proposte in ordine ai rischi.
  • 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Quanto a rumore il RLS, tra l’altro, deve: • Accedere agli ambienti in cui hanno luogo le lavorazioni in modo da acquisire conoscenza delle problematiche inerenti le attività a rischio; • Riferire le problematiche riscontrate in sede di valutazione dei rischi e di riunione periodica; • Segnalare anomalie delle macchine e carenze organizzative che possono avere effetti sul rischio.
  • 49. Valutazione dei rischi da agenti fisici. Per gli agenti fisici vale comunque l’obbligo di eliminare o ridurre al minimo il rischio alla fonte. L’obbligo si applica in forza delle misure generali di tutela e dell’articolo 182 del D.Lgs.81/2008 In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Agenti fisici eliminati alla fonte. Valori limite non superabili.
  • 50. L’impatto acustico negli ambienti di vita e di lavoro. Dott. L. Serafino – Specialista in Medicina del Lavoro
  • 51. Fastidio e danno da rumore. Il rumore è collegato da sempre coi concetti di fastidio e di danno. I primi studi e ricerche per comprenderne la genesi e gli effetti e tentarne una limitazione, hanno avuto un impulso fondamentale con lo sviluppo delle città, in particolare Roma, e successivamente con lo sviluppo delle realtà industriali. Il problema del rumore urbano già nell’antichità fu oggetto di specifica legiferazione. Ad esempio Giulio Cesare promulgò la Lex Iulia Municipalis, una antenata del nostro Codice della Strada, che impediva il passaggio dei carri nel centro cittadino «dopo l'alba o prima della decima ora del giorno».
  • 52. Il RUMORE lo possiamo definire come un suono sgradevole, indesiderato etc. che ci provoca fastidio. Fastidio e danno da rumore.
  • 53. Se fosse piacevole, anziché chiamarlo RUMORE, lo chiameremmo SUONO melodioso, armonioso, rilassante ecc….. Fastidio e danno da rumore.
  • 54. Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
  • 55. Coefficiente di riflessione acustica:    z1  z2 2 z1  z2 2 FUNZIONE: AMPLIFICATORE MECCANICO. Orecchio medio. Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
  • 56. Ha forma di tamburo depresso alle basi e presenta sei pareti: Laterale; Anteriore; Superiore; Inferiore; Posteriore; Mediale. ALL’INTERNO È POSIZIONATA LA CATENA DEGLI OSSICINI UDITIVI. Cassa del timpano. Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
  • 57. Orecchio interno. Anatomia e fisiologia dell’orecchio.
  • 58. Orecchio interno. Anatomia e fisiologia dell’orecchio. LABIRINTO OSSEO Scavato nella Rocca Petrosa LABIRINTO MEMBRANOSO Insieme di Sacchetti Membranosi all’interno del Labirinto osseo ANTERIORE: Organo dell’udito POSTERIORE: Organo dell’equilibrio Condotto cocleare • Chiocciola; • Acquedotto della chiocciola.
  • 59. In sezione trasversa, ha forma triangolare, la parete superiore è formata dalla Memb del Reissner; la parete laterale è formata dalla Stria Vascolare; il pavimento è formato dalla Memb. Basilare dove alloca l’Organo del Corti. Condotto cocleare. Labirinto anteriore – Organo dell’udito.
  • 60. Tonalità del suono. nell’uomo: 20-20,000 Hz; nel cane: fino a 50 kHz; nel pipistrello: fino a 100 kHz. Intervallo di udibilità Alte frequenze Toni alti Basse frequenze Toni bassi
  • 63. Gli effetti patologici sull’apparato uditivo sono ben studiati e conosciuti. Viceversa sono poco conosciuti gli effetti extrauditivi del rumore. Danni uditivi Danni extrauditivi
  • 64. Danno uditivo da rumore. Il danno provocato da una stimolazione sonora intensa e prolungata si manifesta a carico delle strutture nervose dell’Organo del Corti. CAUSALITÀ DEL DANNO  Livello di rumore  Durata dell’esposizione  Suscettibilità individuale  Tipo di rumore Per rumori costanti la patogenesi è inquadrabile con un insufficiente apporto energetico alle cellule ciliate e conseguente danno metabolico. Per rumori impulsivi si ha una patogenesi meccanica con distruzione del neuro- epitelio.
  • 65. DEVE ESSERE VALUTATO IL RISCHIO IN RELAZIONE A: • Il livello di rumorosità; • Durata dell’esposizione; • Individuazione dei relativi valori di esposizione e valori di azione; • Gli effetti sulla salute e la sicurezza risultanti da interazioni tra rumore e vibrazioni; • Informazioni fornite dai costruttori delle macchine in relazione all’emissione della rumorosità prodotta; • Informazioni relative alla salute degli operatori esposti.
  • 66. Scala di lesività. • > 35 dBA non provoca disturbi, raramente dà fastidio; • ≥ 35 dBA e 65 dBA di intensità: causa fastidio e molestia (può disturbare sonno e riposo; può determinare altri effetti extrauditivi); • ≥ 66 dBA e 85 dBA: induce affaticamento e disturbo (è capace di provocare reazioni di allarme, effetti psichici e neurovegetativi; nelle regioni alte della fascia può determinare anche danno uditivo); • ≥ 86 dBA e 115 dBA: causa effetti uditivi, psichici ed in organi bersaglio; • ≥ 116 dBA e 130 dBA: molto pericoloso, provoca accentuati effetti uditivi, evidenti effetti su organi bersaglio; • > 130 dBA: impossibile da sopportare, induce immediata o assai rapida insorgenza di danno uditivo: esposizioni ad intensità non inferiori a 120-130 dBA possono provocare effetti sulla funzione vestibolare: nausea, vertigini, disturbi dell’equilibrio.
  • 67. Esempi nella scala dei rumori (in dB). 130 Soglia del dolore 120 Automobile di Formula 1, martello pneumatico 110 Piallatrice elettrica, concerto di rock 100 Traffico intenso, sega a nastro 90 Grosso autocarro, metropolitana, scooter 80 Strada a grande traffico, automobile 70 Strada molto animata, ristorante rumoroso 60 Finestra aperta su strada rumorosa 50 Conversazione normale, musica da camera 40 Appartamento normale 30 Appartamento in un quartiere tranquillo 20 Conversazione a bassa voce 10 Studio di registrazione, mormorii, fruscio di foglie 0 Soglia d'udibilità (laboratorio d'acustica)
  • 68. La riduzione del numero delle cellule ciliate porta ad una ridotta funzione dell’organo dell’udito, cioè un deficit uditivo detto: IPOACUSIA.
  • 69. Riduzione dell’udito (IPOACUSIA). Effetti provocati sull’uomo dal rumore. cosa ha detto ? può ripetere ?
  • 70. Una ipoacusia può essere: • TRASMISSIVA: danno alle strutture deputate al trasporto dell’energia meccanica (lesione del timpano o dell’orecchio medio); • PERCETTIVA: danno a carico delle cellule acustiche (lesione cocleare); • MISTA: presenza di ambedue i danni.
  • 71. Fattori favorenti l’insorgenza delle ipoacusie: • Sesso (le donne sono meno colpite); • Età (presbiacusia); • Danni all’orecchio medio (infettivi o traumatici); • Sostanze tossiche o farmaci ototossici.
  • 72. Sostanze tossiche occupazionali. • Solventi: toluene, stirene, xilene, etilbenzene, esano, disolfuro di carbonio; • Metalli: piombo, mercurio, manganese; • Asfissianti: monossido di carbonio, acido cianidrico; • Fumo di sigaretta.
  • 73. Ototecnopatia. Rumore. SUONO FASTIDIOSO Costituito da una mescolanza di varie componenti spettrali con frequenza e fase differenti l’una dall’altra. È caratterizzato da quattro parametri:  INTENSITÀ SONORA  FREQUENZA  DURATA DI ESPOSIZIONE  EVOLUZIONE NEL TEMPO dB (Misura log ampiezza sonora) Hz (Tonalità acute o gravi) Rumori continui o impulsivi Esposizione acuta o cronica Per misurare il rumore in rapporto alle caratteristiche sonore dell’orecchio umano si utilizza la curva di pesatura A; dunque il rumore suole esprimersi in dB A.
  • 74. Effetti uditivi del rumore. • S.T.Su (Spostamento Temp. Soglia Uditiva); • IPOACUSIA da trauma acustico cronico; • IPOACUSIA da trauma acustico acuto. • FATICA UDITIVA FISIOLOGICA (durata 16h; recupero logaritmico; • FATICA UDITIVA PATOLOGICA (durata 16h; recupero lineare).
  • 75. Otopatia da rumore. L'otopatia da rumore è caratterizzata da una ben precisa sequenza temporale di eventi patologici, che si articola in quattro principali fasi, distinte dal punto di vista sintomatologico ed audiologico: I° FASE o PERIODO DI REVERSIBILITÀ: • INIZIO: Due settimane dopo l'inizio dell'esposizione; • SINTOMATOLOGIA: Ronzio auricolare, cefalea, astenia fisica e mentale; • AUDIOMETRIA: Diminuzione della sensibilità uditiva a 4000Hz.
  • 76. II° FASE o PERIODO DI LATENZA TOTALE: • INIZIO: 3° - 4° mese di esposizione; • SINTOMATOLOGIA: Difficoltà di comprensione della voce sussurrata a 6-8 m. e acufeni (non sempre presenti); • AUDIOMETRIA: Minus di 20-30 dB a 4000 Hz. Otopatia da rumore.
  • 77. III° FASE o PERIODO DI LATENZA SUB-TOTALE: • INIZIO: 2° - 3° anno di esposizione; • SINTOMATOLOGIA: Difficoltà di comprensione della voce sussurrata e delle conversazioni, soprattutto se l'ambiente è un po’ rumoroso (effetto cocktail); • AUDIOMETRIA: Minus di 45-60 dB a 4000 Hz, con estensione del minus a 1000-1500 Hz. Otopatia da rumore.
  • 78. IV FASE o PERIODO DELLA SORDITÀ MANIFESTA O CONFERMATA: • INIZIO: 5° - 6° anno di esposizione (a volte dopo 10-15 anni); • SINTOMATOLOGIA: Difficoltà manifesta di comprensione della voce di conversazione e impossibilità di percezione della voce sussurrata; • AUDIOMETRIA: Curva audiometrica tipica della ipoacusia da rumore. Otopatia da rumore.
  • 79. • Diagnosi Audiologica; • Diagnosi Etiologica. Ipoacusia da rumore: Diagnosi.
  • 80. Valutazione diagnostica strumentale: Diagnosi audiologica. Audiometria • Soggettiva; • Oggettiva; • Semi-oggettiva.
  • 81. Audiometria. Audiometria tonale. Strumenti atti alla riproduzione di toni puri a frequenza con range 250Hz – 8000Hz e possibilità di variare l’intensità del suono con scatti di 5 dB. AUDIOGRAMMA: Registra la soglia uditiva per ciascun orecchio. Rappresentazione grafica della minore energia sonora da erogare per evocare una sensazione uditiva (Soglia di Audizione).
  • 82. Diagnosi etiologica. Anamnesi. • Anamnesi patologica generale; • Anamnesi patologica specifica; • Anamnesi lavorativa; • Anamnesi di esposizione ad altre noxae. PRESBIACUSIA SOCIOACUSIA
  • 83. L’ipoacusia da trauma acustico cronico (tac) mostra sempre le stesse caratteristiche: • Danno elettivo a carico delle cellule del Corti che percepiscono i suoni a 4 – 6 KHz; • Il danno uditivo da rumore non evolve una volta cessata l’esposizione; • Alterazione qualitativa della capacità uditiva: Fenomeno del recruitment.
  • 84. Percorso diagnostico. II° Fase: DIAGNOSI AUDIOLOGICA: • Diagnosi della soglia: - Precisione e affidabilità - Esclusione simulazione; • Diagnosi eziologica: - Correlazione con esposizioni - Comparazione con valore atteso • Diagnosi differenziale e multipla: - Quantificazione di eventuali cofattori. I° Fase: IDENTIFICAZIONE DEL TAC: • Esistenza ipoacusia; • Determinazione e quantificazione del rischio espositivo. III° Fase: DIAGNOSI MEDICO LEGALE: • Calcolo invalidità; • Calcolo e quantificazione cofattori; • Calcolo risarcimento.
  • 85.
  • 86.
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  • 96. Al fine della DETERMIZIONE DI UNA IPOACUSIA DI ORIGINE PROFESSIONALE, in relazione all’obbligo di redigere il referto, è necessario verificare quindi: • Se sia presente un deficit audiometrico tale da determinare un rilevante indebolimento della capacità uditiva; • Se il deficit sia di natura professionale (nesso di causalità). La condizione di indebolimento del senso dell’udito di origine professionale, e di conseguenza l’obbligo di inoltrare il referto, ricorre solo nel caso in cui si verifichino entrambe le sopracitate condizioni.
  • 97. La prima condizione (presenza di deficit audiometrico) si verifica riscontrando una soglia media superiore a 25 dB per frequenze pari a 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz. Se tale soglia valutata a questa frequenza sull’orecchio migliore, risulta inferiore a 25 dB, la condizione di indebolimento della capacità uditiva non si ritiene verificata.
  • 98. La seconda condizione, cioè l’origine professionale del deficit uditivo, viene accertata se: 1. Il deficit è recettivo; 2. È più accentuato sui 4000 Hz; 3. Il deficit è bilaterale e simmetrico; 4. Non sussistono altre cause (solo a volte considerate concause); 5. Si riscontra una soglia audiometrica superiore rispetto a quella attesa in soggetti di pari età, non esposti a fonti di rumore professionale ed esenti da patologie otologiche; 6. Il nesso di causalità avviene con la determinazione del LEX.
  • 99. Al fine di una DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UN AGGRAVAMENTO DI ORIGINE PROFESSIONALE DI UNA PREESISTENTE IPOACUSIA è necessario verificare: • Se vi è stata un’apprezzabile evoluzione del deficit audiometrico; • Se tale evoluzione sia imputabile all’attività professionale svolta. Entrambe le condizioni devono essere esistenti per accertare un aggravamento di ipoacusia.
  • 100. Riconoscimento della malattia professionale causata da rumore. Sistema tabellare: Presunzione legale del nesso causale.
  • 101. Cause di ipoacusia da rumore previste nelle Tabelle. a) Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici; b) Picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri; c) Martellatura sulle lamiere; d) Punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di materiali metallici; e) Prova al banco dei motori a combustione interna, priva di efficace cabinatura; f) Prova dei motori a reazione e a turboelica, priva di efficace cabinatura; g) Ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aeromobili; h) Frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli, priva di efficace cabinatura di: minerali o rocce; clinker per la produzione di cemento; resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
  • 102. i) Fabbricazione di chiodi, viti e bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura; l) Filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di efficace cabinatura; m) Taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telai multilame, privi di efficace cabinatura; n) Perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione; o) Conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura; p) Formatura e disfattura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace cabinatura; q) Sbavatura in fonderia con mole; r) Formatura di materiale metallico con macchine prive di efficace cabinatura, mediante fucinatura e stampaggio; Cause di ipoacusia da rumore previste nelle Tabelle.
  • 103. s) Lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies, prive di efficace cabinatura; t) Lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa; u) Lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura, molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a scafo metallico sia in costruzione che in riparazione, svolte a bordo; v) Stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura; x) Prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura; z) Conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per l’imbottigliamento in vetro o l’imbarattolamento in metallo di: birra, acque minerali, bevande analcoliche gassate. Indennizzabilità dalla cessazione dell’esposizione: 4 anni. Cause di ipoacusia da rumore previste nelle Tabelle.
  • 104. Lista I – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità. GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI: AGENTE MALATTIA COD. IDENTIFICATIVO 01: Rumore Otolesivo IPOACUSIA PERCETTIVA I.2.01. H83.3 BILATERALE
  • 105. Relazione annuale INAIL sulle malattie professionali. Denunce di malattie professionali, settore ICD-10 «Malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide», per anno: 2011: 5,811 (12,28%); 2012: 4,927 (10,64%); 2013: 5,063 (9,77%); 2014: 5,089 (8,87%); 2015: 5,140 (8,72%). A titolo di cronaca le denunce più frequenti, con trend in continua crescita, sono nel settore ICD-10 «Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo».
  • 107. Danni extrauditivi da rumore. Per quanto riguarda gli effetti extrauditivi sono state studiate le valenze emotive e la rappresentazione a livello del sistema nervoso centrale di differenti tipi di musica quali la musica rock e la musica a componente fortemente melodica e simmetrica.
  • 108. Una caratteristica fondamentale dei ritmi rock è la loro ripetitività e l’uso di tonalità in grado di suscitare reazioni d’allarme, di sovrastimolare il cervello, rendendolo attento soltanto a quegli stimoli che superano una certa soglia, divenuta più alta a causa dell’esposizione al suono stesso. Danni extrauditivi da rumore.
  • 109. Effetto opposto a quello dovuto alla musica rock viene prodotto da quel tipo di musica che ha il potere di calmare e rilassare, che si basa su componenti melodiche, prive di toni alti e di ritmi martellanti, e nella quale sono favorite le ripetizioni, gli effetti eco e le assonanze con rumori naturali e ipnotici come le onde del mare, il rumore del vento o quello di una cascata. Danni extrauditivi da rumore.
  • 110. Sul piano sperimentale, si può osservare che è rilassante ed evocativa quel tipo di musica che non attiva la formazione reticolare, che induce una diminuzione della tensione muscolare, che si accompagna ad un ritmo respiratorio regolare. Danni extrauditivi da rumore.
  • 111. Di contro, suoni bassi e ripetitivi, in crescendo, possiedono un notevole potere eccitante e disinibente come si è potuto rilevare dallo studio delle reazioni elettroencefalografiche, delle cellule nervose della formazione reticolare e di altri nuclei profondi dell’encefalo. Danni extrauditivi da rumore.
  • 112. Si ipotizza che gli effetti extrauditivi del rumore si manifestino attraverso una serie di circuiti nervosi che utilizzando il sistema nervoso autonomo, agiscono sui sistemi cardiovascolare, gastroenterico, endocrino, sulla psiche, sul sistema nervoso centrale e sul sistema immunitario. Le connessioni anatomiche delle vie uditive con la formazione reticolare possono spiegare gli effetti del rumore sul livello di attivazione comportamentale (arousal), sul dolore e sul sonno. Danni extrauditivi da rumore.
  • 113. Nella valutazione delle conseguenze di una stimolazione acustica bisogna considerare che il sistema uditivo può essere inteso come un sistema di avvertimento che, segnalando ai centri superiori ed utilizzando il sistema nervoso autonomo, predispone l’individuo alla risposta mediata dalla frequenza cardiaca, dalla vasomotilità, dall’attività muscolare, dal surrene, ecc., con il fenomeno dell’adattamento. Danni extrauditivi da rumore.
  • 114. • Il tipo di risposta può essere diverso in relazione al tipo di stimolo: • Breve; • Intenso - improvviso oppure atteso; • Cronico. Danni extrauditivi da rumore.
  • 115. Numerose sono le evidenze scientifiche che dimostrano come l’esposizione ripetuta e prolungata a rumore si associ ad una maggiore incidenza di morbilità cardiovascolare. Danni extrauditivi da rumore. Disturbi all’apparato cardio circolatorio.
  • 116. Indagini condotte sull’uomo e sull’animale hanno valutato gli effetti dell’esposizione a rumore acuto e cronico, continuo ed intermittente, sia di tipo industriale (industria metalmeccanica, tessile, chimica ed altre), sia urbano (da traffico) che “white noise”, con una gamma di intensità sino a 115 dBA. La maggior parte degli studi ha preso in considerazione gli effetti del rumore di intensità superiore a 85 dBA. Danni extrauditivi da rumore. Disturbi all’apparato cardio circolatorio.
  • 117. Dall’analisi della letteratura emerge una notevole quantità di lavori sulla possibile relazione tra il rumore e le seguenti alterazioni: • Aumento della frequenza cardiaca; • Ipertensione arteriosa; • Modificazioni dei livelli di colesterolo, dei lipidi totali e dei trigliceridi. Danni extrauditivi da rumore. Disturbi all’apparato cardio circolatorio.
  • 118. È possibile relazione tra il rumore e le seguenti alterazioni: • Alterazioni della secrezione gastrica; • Disturbi dispeptici. Danni extrauditivi da rumore. Disturbi all’apparato digerente.
  • 119. Le risposte del sistema nervoso centrale ed autonomo all’esposizione al rumore, molteplici e di varia natura, sono dovute ad interazioni tra strutture corticali, sistema limbico, formazione reticolare e sistema simpatico. Danni extrauditivi da rumore. Effetti sul sistema nervoso.
  • 120. Il rumore agirebbe sull’organismo con un meccanismo analogo e coincidente a quello descritto per lo stress, nel senso che una reazione di orientamento conseguente ad una stimolazione acustica inaspettata è caratterizzata dall’attivazione del sistema nervoso vegetativo adrenergico con liberazione di catecolamine a livello sinaptico e stimolazione dell’increzione adrenalinica da parte del surrene. Danni extrauditivi da rumore. Effetti sul sistema nervoso.
  • 121. A questo seguirebbe una reazione di adattamento in risposta a stimoli successivi e frequentemente ripetuti, caratterizzata dal progressivo esaurimento delle capacità responsive del sistema effettore che potrebbe provocare evidenza di danni ad organi ed apparati. Danni extrauditivi da rumore. Effetti sul sistema nervoso.
  • 122. Tra le attività cerebrali bersaglio del rumore possiamo annoverare il sonno, in particolare si possono avere frequenti risvegli (la cui numerosità dipende generalmente dalla tipologia del rumore) ed alterazioni del fisiologico avvicendarsi del sonno ad onde lente e del sonno REM. Danni extrauditivi da rumore. Effetti sul sistema nervoso.
  • 123. L’annoyance è una delle risposte più diffuse e documentate all’esposizione cronica a rumore. Per annoyance si intende una sentimento di rancore, fastidio, disagio, malcontento od offesa che si manifesta quando uno stimolo rumoroso interferisce con qualsiasi pensiero, sensibilità o attività svolta. Danni extrauditivi da rumore. Rumore ed effetti psicologici.
  • 124. Frequenti sono anche stati d’ansia, depressione, aggressività, che si ripercuotono sull’efficienza e sul rendimento lavorativo del soggetto. L’esposizione professionale a rumore industriale di elevata intensità e lunga durata può determinare alterazioni dei test psicomotori, diminuzione dei tempi di reazione a stimoli acustici e visivi e deficit cognitivi, soprattutto a carico della funzione mnemonica. Danni extrauditivi da rumore. Rumore ed effetti psicologici.
  • 125. Il giudizio di idoneità. Secondo il 81/08 il medico competente al termine della visita preventiva e periodica, deve per ciascun lavoratore, formulare un giudizio di idoneità. Nel contesto dei Decreti sopra menzionati, per giudizio di idoneità non si intende la capacità o la possibilità o la predisposizione a svolgere un determinato lavoro, quanto il possesso di un determinato stato di salute tale da non avere nocumento nello svolgimento di quel compito lavorativo. Il controllo sanitario ha pertanto l’obiettivo di evidenziare i soggetti che a seguito di una esposizione a rumore di 80-87 Lex, 8h andranno incontro ad un danno uditivo.
  • 126. Visita preventiva Udito normale: Tutti i soggetti devono essere ritenuti idonei alle mansioni che comportano un rischio da rumore di 80-87 Lex d. Udito patologico: • Patologia trasmissiva pura; • Patologia mista, trasmissiva e percettiva; • Patologia percettiva.
  • 127. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rumore ex D.Lgs 81/08 Danni da esposizione a rumore Caratteristiche del rumore Soppressione dei fattori nocivi
  • 128. Un corretto programma di prevenzione si deve quindi articolare nei seguenti punti in ordine di importanza: 1. Prevenzione ambientale; 2. Prevenzione organizzativa; 3. Sorveglianza sanitaria; 4. Protezione individuale; 5. Formazione informazione. L’art. 196 del D. Lgs. 81/08 recita: “Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione a rumore eccede i valori superiori d’azione ( 85 dB Lex d)….” Controllo audiometrico
  • 129. LO STRUMENTO UTILIZZATO PER LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA È IL FONOMETRO.
  • 130. Con la attuale normativa sono stati stabiliti: INFERIORI VALORI DI AZIONE SUPERIORI
  • 131. E sono diminuiti i precedenti valori dettati dal Decreto Legislativo 277/91, come segue: VALORI DI AZIONE VALORI LIMITE INFERIORI 80 d(B)A SUPERIORI 85 d(B)A 87 d(B)A
  • 132. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 80 db(A)112 Pa = 135 dB(C) 80 dB(A)Valori Inferiori di Azione 85 dB(A)140 Pa = 137 dB(C) 85 dB(A)Valori Superiori di Azione 90 dB(A)200 Pa = 140 dB(C 87 dB(A)Valori Limite di Esposizione Livelli contenuti nel D.Lgs. n. 277/1991 Pressione acustica di Picco Ppeak Livello di Esposizione Giornaliera LEX, 8h
  • 133. Valutazione dell’esposizione. Gli elementi di riferimento individuati dalla nuova normativa sono il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, i valori limite di esposizione e di azione, gli effetti del rumore sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le informazioni fornite dai costruttori delle attrezzature e quelle raccolte dalla sorveglianza sanitaria, e la disponibilità di DPI per l’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione, fissando ogni 4 anni la periodicità della Valutazione e delle Misurazioni. Mentre, in sintesi, essa definisce quattro Classi di Rischio per l’Esposizione al Rumore: Classe di Rischio LEX,8h Rischio Assente < 80 dB(A) Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A) Rischio Consistente 85 e 87 dB(A) Rischio Grave > 87 dB(A)
  • 134. Se i valori inferiori di azione 80 dB(A) possono essere superati, il Datore di Lavoro: • Misura i livelli di esposizione dei lavoratori esposti e riporta i risultati nel documento di valutazione. Se i valori inferiori di azione sono superati: • Sono messi a disposizione i DPI per l’udito; • I lavoratori possono richiedere di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
  • 135. Se i valori superiori di azione 85dB(A) sono oltrepassati il Datore di Lavoro: • Elabora e applica un programma di misure tecniche ed organizzative per la riduzione del rumore; • Indica con cartelli i luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti a valori superiori di azione; • Delimita dette aeree e limita l’accesso alle stesse; • Sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori. Se l’esposizione è pari o al di sopra dei valori superiori di azione il Datore di Lavoro: • Deve assicurarsi che i lavoratori indossino i DPI.
  • 136. Se i valori limite 87dB(A) sono oltrepassati il Datore di Lavoro: • Adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite; • Individua le cause dell’esposizione eccessiva; • Modifica le misure di protezione e prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
  • 137. LA VALUTAZIONE CI PERMETTE DI INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE.
  • 138. • Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; • Scelta di attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile; • Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; • Adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro; • Adozione di misure tecniche per il contenimento quali ad esempio schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti o sistemi di smorzamento o di isolamento. Quali sono le misure di prevenzione e protezione?
  • 139. Informazione e formazione. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione cioè 80 dB(A) devono essere informati e formati con particolare riferimento a: • Alla natura di detti rischi; • Ai valori limite di esposizione e ai valori di azione; • Ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate; • Alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; • All'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; • All'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; • Alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; • Alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
  • 141. Dispositivi collettivi. • Contro al propagazione diretta si usano tramezzi o schermi (A); • Contro la propagazione riflessa si usano materiali fonoassorbenti (B) (lana di vetro, di roccia, poliuretano). Isolamento acustico.
  • 142. Dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale devono essere in grado di proteggere i lavoratori in funzione dei livelli di concentrazione presenti nell’ambiente di lavoro per permettere un’esposizione al massimo pari alla concentrazione/dose limite dell’inquinante relativo.
  • 143. Dispositivi di protezione acustica individuale. Classificazione I protettori antirumore possono essere classificati in 4 categorie: • Inserti; • Cuffie; • Archetti; • Caschi.
  • 144. • Gli otoprotettori devono essere scelti sulla base dei livelli di esposizione equivalente (Leq) presenti nell’ambiente di lavoro; • L’otoprotettore deve quindi essere in grado di riportare la pressione sonora sull’orecchio al di sotto del livello superiore di azione (pari ai sensi del D.lgs. 81/08 a 85 dB(A)). Dispositivi di protezione acustica individuale.
  • 145. • La protezione dell’udito non deve essere eccessiva (iperprotezione) ovvero si deve evitare di arrivare al livello pari a livello inferiore di azione - 15 dB(A); • Una eccessiva protezione comporta un isolamento dell’operatore. La protezione ottimale è quella che garantisce all’operatore di essere esposto tra 70 e 75 dB(A). Dispositivi di protezione acustica individuale.
  • 146. Criteri di scelta degli otoprotettori legato al livello di esposizione personale al rumore (D.Lgs. 81/08). Livelli di esposizione LEx d Utilizzo protettori auricolari < 80 Non necessari 81-85 Consigliabili. Tipologia: inserti 86-87 Obbligatori. Necessari in tutti i casi di rumorosità con marcata componente impulsiva e nei casi con variazione di livello sonoro > 10 dB.Tipologia: inserti 87-100 Obbligatori per legge. Tipologia: inserti o cuffie > 100 Obbligatori per legge Tipologia: cuffie ed eventualmente tappi