2. Fonte
INL nota n. 6316
del 18/072018
Legge
Art. 15, c. 4, L. 68/
1999
Natura
dell'l’illecito
Si configura come
istantaneo a effetti
permanenti
Condotta
omissiva
Si consuma nel momento in cui
spira il termine previsto ex lege,
senza che il soggetto sul quale
grava l’obbligo giuridico di facere
provveda
Nel caso di specie afferisce al
momento dell'assunzione che deve
avvenire entro il 60° giorno
dall’insorgenza dell’obbligo
3. Effetti offensivi
della
condotta
Si protraggono nel
tempo fino a quando
la situazione
antigiuridica non viene
rimossa
Individuazione
della norma
applicabile
Nel caso di
successione di
leggi nel tempo
Troverà applicazione la sanzione
vigente al momento della
consumazione dell’illecito,
secondo il principio "tempus regit
actum"
Prescrizione
Inizia a decorrere, al momento in cui la
condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno
successivo all’insorgenza dell’obbligo