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More from Giorgio Castorina (7) I contratti a prestazioni garantite1. 1© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Fondamenti di energy management
Corso di preparazione all’esame per la
certificazione in EGE secondo la UNI CEI 11339
Avv. Pietro Pizzolato, Avv. Giorgio Castorina, Dott. Federico Chiopris, Studio Rödl & Partner,
Padova
Modulo 7 – I contratti a prestazioni garantite
(Energy Perfomance Contract – EPC)
2. 2© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Il sistema delle certificazioni
Alla genericità della definizione normativa ha sopperito il sistema di
C E RT I F I C A Z I O N I D I Q U A L I TA’
ART. 8 DIR 2006/32/CE
”Perché sia raggiunto un
livello elevato di competenza
tecnica, di obiettività e di
attendibilità, gli Stati membri
assicurano, (…) la disponibilità
di sistemi appropriati di
qualificazione,accreditamen
to e/o certificazione per i
fornitori di servizi energetici, di
diagnosi energetiche e delle
misure di miglioramento
dell'efficienza energetica”
ART. 16 D.LGS. 115/08
Allo scopo di promuovere
un processo di
incremento del livello di
qualità e competenza
tecnica per i fornitori di
servizi energetici, con uno
o più decreti del MiSE è
approvata, con apposita
norma tecnica UNI-CEI,
una procedura di
certificazione volontaria
per le ESCO
Le norme
tecniche
UNI-CEI 11352:2014: requisiti principali delle ESCo
UNI-CEI 11339:2009 : requisiti per la qualificazione dell’EGE
EN 15900: fasi di fornitura del servizio energetico
ART. 12 D.LGS. 102/14
1. Nuovo sistema di
certificazione ed
accreditamento
2. Dal 19.07.2016 solo
soggetti in possesso di
certificazione secondo le
norma UNI CEI 11352 e
UNI CEI 11339 potranno
effettuare diagnosi
energetiche e partecipare
al meccanismo dei CB
D.D. 12.5.15
3. 3© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Competenze richieste all’EGE
• L’EGE deve sapere gestire l’energia in modo efficiente e migliorare l’efficienza
energetica dell’organizzazione per la quale lavora
• Tra i compiti ci sono anche
• le modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, energia elettrica
e gas naturale,
• (con un particolare riferimento) agli interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) e
• ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita (EPC)
• L’EGE deve essere in grado
• di analizzare tali contratti
• di conoscere i tipi di contratti a disposizione per interventi di efficientamento
energetico
• di negoziare tali contratti
4. 4© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Sommario
02 I contratti per gli interventi di riqualificazione energetica
01 L’acquisto di beni e servizi (energia elettrica e gas)
03 La riqualificazione energetica per la pubblica amministrazione
04 Riqualificazione energetica e certificati bianchi
5. 5© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Sommario
02 I contratti per gli interventi di riqualificazione energetica
01 L’acquisto di beni e servizi (energia elettrica e gas)
03 La riqualificazione energetica per la pubblica amministrazione
04 Riqualificazione energetica e certificati bianchi
6. 6© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas
I contratti di fornitura di energia e di fornitura di gas sono considerati contratti di somministrazione (art.
1559):
“La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.”
Venditore Cliente finale
7. 7© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Contratto di fornitura: le parti
Nel contratto di fornitura di bisogna innanzitutto distinguere la tipologia
di cliente finale:
Il cliente domestico o le piccole imprese (PMI)
sono servite in maggior tutela se non hanno mai
cambiato fornitore, o se ne hanno nuovamente
richiesto l'applicazione dopo aver stipulato
contratti nel mercato libero con altri fornitori.
Le condizioni del servizio di maggior tutela si
applicano anche ai clienti domestici e alle PMI
rimaste senza fornitore, per esempio in seguito a
fallimento di quest'ultimo. E' il servizio di fornitura
di a condizioni economiche (per energia e gas) e
contrattuali (solo per l’energia) stabilite
dall’AEEGSI
Dal 1° luglio 2007 il mercato dell'energia (quello
del gas già dal 1° gennaio 2003) è stato
liberalizzato: questo vuol dire che tutti i clienti
possono liberamente scegliere da quale fornitore
e a quali condizioni, comprare l'elettricità.
Nel mercato libero le condizioni economiche e
contrattuali di fornitura di energia sono concordate
direttamente tra le parti e non fissate dall'Autorità
per l'energia. In questo caso la bolletta riporta la
scritta "mercato libero".
Clienti a maggior tutela vs. clienti del mercato libero
8. 8© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Condizioni del contratto di fornitura: focus
1. Durata e Recesso
2. Garanzie
3. Condizioni economiche: il prezzo
4. Il prezzo nella fornitura di energia
5. Il prezzo nella fornitura di gas
6. Trasporto,dispacciamento, oneri del fornitore
7. Fatturazione
8. Pagamenti, ritardato pagamento, sospensione della fornitura
9. Foro competente
L’EGE, all’atto della stipula di un contratto di fornitura di energia (sia lato vendita che
lato acquisto), deve considerare con particolare attenzione le clausole relative a:
9. 9© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
1. Durata e recesso (art. 1569 c.c.)
• Contratti annuali
• Contratti a tempo determinato pluriennali
• Contratti a tempo indeterminato
La durata dei
contratti è variabile
• Il recesso deve avvenire sempre in forma scritta
• 1 mese per i clienti che sono ancora sul mercato di tutela
• 3 mesi per i clienti tutelati che sono passati al mercato
libero
• 6 mesi per l’esercente (solo per clienti sul mercato libero)
• PROBLEMA: il c.d. “turismo energetico”
Il recesso è
regolato per i clienti
tutelati (delibera
AEEG n. 144/07)
10. 10© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
2. Garanzie
La garanzia tipica associata al contratto di fornitura è la fideiussione
(art. 1936 c.c. “È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fidejussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”)
La fideiussione generalmente “copre” il corrispettivo di alcuni mesi del
contratto di fornitura (2-4)
Non tutti i clienti sono tenuti a prestare fideiussione (i.e. piccoli
clienti/clienti domestici)
11. 11© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
3. Condizioni economiche: il prezzo (art. 1561 c.c.)
La formazione del prezzo
•È figlia della capacità di acquisto del fornitore, del suo margine obiettivo, del segmento di mercato. Più piccolo è il cliente, più alto il
prezzo
•Fino al 2011 i piccoli clienti sul mercato libero dell’energia hanno pagato quasi sempre più dei clienti rimasti in tutela, a causa della
politica di acquisto dell’Acquirente Unico: molto rischiosa (troppo per un grossista indipendente) ma remunerativa in scenari di prezzi in
diminuzione; ciò non è (almeno parzialmente) avvenuto per il mercato del gas
Grandi e medi clienti vs. piccoli clienti
•Per i grandi e medi clienti il prezzo è generalmente trasparente e costruito in modo molto semplice. Le clausole oggetto di trattativa
vengono generalmente prezzate in chiaro (es. sbilanciamento, scadenza di pagamento) e la materia prima riflette i costi del mercato all’ingrosso
anche come fasce orarie di prezzo (peak /off peak)
•Per i piccoli clienti è invece tipico l’inserimento di costi per servizi vari che alzano il margine del fornitore e la materia prima può essere
legata alla tariffa del mercato tutelato ed è prezzata secondo le fasce orarie dell’AEEG (F1/F2/F3):
Aggiornamento annuale del prezzo
•I contratti di durata pluriennale generalmente prevedono una clausola di aggiornamento annuale dei prezzi
Le condizioni economiche diventano una clausola critica in caso di forti variazioni dei prezzi di mercato, per cui può
essere reclamata l’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) o applicata la clausola di recesso, con conseguenti costi
inattesi per una delle parti.
12. 12© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
4. Il prezzo nella fornitura di energia
Terna ha il compito di
garantire che in ogni
momento l’energia immessa
in rete e l’energia
consumata coincidano.
Produttori e grossisti devono
comunicare al sistema ogni
giorno una previsione dei
volumi quartorari di energia
elettrica che immetteranno o
preleveranno dalla rete il
giorno dopo.
L’onere di sbilanciamento
viene generalmente ribaltato
sul cliente:
a forfait incluso nel prezzo
in trasparenza, quando il
cliente è disposto a
comunicare giornalmente le
proprie previsioni (il contratto
di fornitura prevederà
premi/penali in funzione
dell’errore di previsione del
cliente.)
Oneri di sbilanciamento Oneri di sistema
componente A3: promozione della produzione di energia da fonti
rinnovabili e assimilate;
componente A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali;
componente A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;
componente AS: copertura del bonus elettrico per disagio economico e/o
fisico di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
componente UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese
elettriche minori;
componente UC7: copertura delle misure e degli interventi per la
promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;
componenti A2 e MCT: smantellamento delle centrali nucleari e misure di
compensazione territoriale.
Gli oneri generali sono fissati per legge e
vengono pagati da tutti i clienti finali del
servizio elettrico; in bolletta sono compresi
all'interno dei Servizi di rete.
Sono destinati alla copertura di oneri
diversi:
13. 13© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
5. Il prezzo nella fornitura di gas
Il prezzo viene stabilito da ogni impresa fornitrice sulla base di parametri determinati
dall’AEEGSI:
• Quota fissa: distribuzione, misura, commercializzazione
• Quota variabile: scaglioni di consumo
• Vincoli sui Ricavi: di Distribuzione (VRD), di Misura (VRM), di Commercializzazione (VRC)
Sulla base dei parametri l’AEEGSI determina la tariffa di riferimento per sei macro-
ambiti tariffari
• Criterio geografico
I parametri sono determinati per periodi tariffari quinquennali
• IV Periodo: 2014 – 2019 (Delibera AEEGSI 367/2014 e 455/2014)
Scostamento dalla Tariffa AEEGSI
• Meccanismi: Abbassamento della tariffa vs. Perequazione
14. 14© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
6. Trasporto, dispacciamento, oneri del fornitore
Obblighi da parte del Venditore:
Trasparenza della fattura: tutte le voci che compongono il costo complessivo
devono essere esplicitate
Fatture di Trasporto: su richiesta del Cliente finale le fatture emesse dalle
aziende di distribuzione
Comunicazione dei dati di consumo: con periodicità pari al periodi di
fatturazione, i dati di consumo puntuali così come comunicati dalle aziende di
distribuzione (orari per le utenze con contatore elettronico, mensili per le altre)
15. 15© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
7. Fatturazione
Per le aziende l’energia elettrica viene
sempre fatturata mensilmente su
consumi dal primo all’ultimo giorno del
mese.
Nel Mercato del
Gas la fatturazione
avviene a seconda
dei consumi,
mensilmente,
trimestrialmente,
quadrimestralmente
Anche quando la fattura viene emessa in
base a dati di consumo effettivo e non
su stime, i fornitori specificano “salvo
conguaglio” perché i controlli da parte
dei distributori sono spesso tardivi e
molto onerosi.
Se i conguagli sono
eccessivamente
tardivi, può
accadere che il
cliente cambi
fornitore o chiuda
l’attività. In questi
casi il rischio
rimane comunque
in capo al
fornitore.
16. 16© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
8. Pagamenti: ritardato pagamento/sospensione della fornitura
Morosità del cliente finale
Costituzione in mora (termine
e modalità di pagamento)
Richiesta di sospensione della
fornitura
Sospensione della fornitura
NB: Non sono comunque disalimentabili:
- I clienti che hanno presentato un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei consumi
- I clienti dichiarati non disalimentabili (art. 23 TIMOE; art. 14 TIMG).
Deliberazione 258/2015/r/com : TIMOE e TIMG
• Mancato invio della costituzione in mora;
• Violazione dei termini indicati nella
costituzione in mora
Indennizzi
automatici in favore
del cliente finale:
5/8 giorni
17. 17© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
9. Foro competente
Tribunale
Foro del Cliente
Finale
Foro del
Venditore
Foro
convenzionale
(es. Roma,
Milano)
Procedimento
arbitrale
Raro nei
contratti di
fornitura non
negoziabili
Da valutare
caso per caso
18. 18© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Condizioni negoziabili
Grandi Clienti Medi Clienti Piccoli / domestici
Tipo di contratto Contratto Unico in doppia
firma
Cond Particolari
(economiche) + Cond
Generali
Richiesta di Fornitura
Clausole trattabili Tutte Condizioni Particolari:
prezzo, pagamento e
recesso
Nessuna
Prezzo Fisso, Indicizzato su vari
panieri o su prodotti
strutturati (trading)
Fisso, Indicizzato Fisso, Indicizzato, Sconto
su Tariffa Tutela
Durata Variabile Annuale Indeterminata (rinnovo
tacito)
Sbilanciamento Premio/penale o Forfait Forfait Incluso nel prezzo
Garanzia Fideiussione: 2-4 mesi di
fornitura
Fideiussione 2-4 mesi di
fornitura se il credit check
è negativo
Nessuna. No contratto se
il credit check è negativo
Scadenze pagamento Trattativa Fine mese DF o trattativa FMDF o DF + (15)20gg
Modalità di pagamento Trattativa RID o Bonifico RID o bollettino
19. 19© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Sommario
02 I contratti per gli interventi di riqualificazione energetica
01 L’acquisto di beni e servizi (energia elettrica e gas)
03 La riqualificazione energetica per la pubblica amministrazione
04 Riqualificazione energetica e certificati bianchi
20. 20© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Struttura del progetto
FORNITORI
ESCO
BENEFICIARIO
ISTITUTI
FINANZIARI
FORNITURA
IMPIANTI
PAGAMENTI
PRESTITI
RIMBORSI
INTERVENTO
PAGAMENTI DA
RISPARMIO
GSE
INCENTIVI
C’è una pluralità di rapporti
giuridici da regolare
21. 21© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Energy Performance Contract (EPC) = ????
• È lo strumento attraverso il quale si concretizza il risparmio
energetico dal punto di vista giuridico
• I possibili interventi sono molteplici (sostituzione di impianti termici,
lavori sull’involucro, lavori sull’impianto di illuminazione, gestione di
tutte le bollette di un’azienda, installazione di impianti che producono
energia elettrica), di conseguenza anche i rischi connessi e gli
schemi contrattuali sono molteplici
• L’obbligazione del contratto è di aumentare la performance quindi è
l’ottenimento di un determinato risultato
• Per poter raggiungere il risultato il
contratto si articola in diverse fasi quindi
è di durata
22. 22© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Il contratto di rendimento energetico (Art. 2 D. Lgs. 115/2008)
È l’accordo contrattuale, tra il beneficiario e il fornitore, riguardante una
misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a
fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del
livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente
È un tipo di EPC
23. 23© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Requisiti e prestazioni del «contratto servizio energia»
(paragrafo 4 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 115/2008)
Il «contratto servizio energia» deve fare esplicito e vincolate riferimento al Decreto Legislativo
115/2008 e deve prevedere:
11. Mansione di terzo responsabile / nomina di tecnico di controparte per monitorare (P.A.- tecnico resp.)
9. Esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare esercizio e manutenzione impianti
7. Rendicontazione periodica, nei tempi e modi concordati, dell’energia termica utilizzata da utenze/committente
8. Indicazione impianti utilizzati per il servizio sono a norma / indicazione di interventi obbligatori per messa a norma
6. Indicazione di quantità complessiva/distinta di energia termica e relativa correlazione ai predetti parametri
5. Indicazione preventiva dei parametri e «gradi giorno» / misurazione e contabilizzazione con appositi apparati
12. Mantenere strumenti di misura affidabili /annotare sul libretto di centrale interventi effettuati e quantità di energia
fornita annualmente / consegna di pertinente documentazione tecnica e amministrativa
10. Durata contrattuale / indicazione che tutti i beni installati restano di proprietà del committente
1. Presenza di un attestato di certificazione energetica dell’edificio
3. Corrispettivo (canone periodico) legato a parametri oggettivi non al consumo di combustibile ed energia
2. Riduzione stimata dell’indice di energia primaria per clima invernale del 5% non oltre l’anno dalla stipula (I°stipula)
4. Acquisto/trasformazione e uso dei combustibili e energia elettrica da parte del fornitore del servizio energia
13. Durata non inferiore ad un anno e non superiore a 10 anni / deroghe: a) il contratto può superare la durata max se
previsti finanziamenti/prestiti di durata superiore con soggetti terzi (+50%); b) se nel corso del contratto le parti
concordano nuove prestazioni
24. 24© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Requisiti e prestazioni del «contratto servizio energia Plus»
(paragrafo 5 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 115/2008)
Il «contratto servizio energia Plus», oltre ai requisiti del paragrafo 4, DEVE prevedere:
4. Installazione di sistemi di termoregolazione asserviti a zone con uso ed esposizioni uniformi / dispositivi di
regolazione automatica nei singoli locali per evitare surriscaldamento
2. Aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio a valle degli interventi predetti
1. Riduzione stimata dell’indice di energia primaria per clima invernale del 10 % non oltre l’anno dalla conclusione
del contratto attraverso interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro (I° stipula)
3. Per rinnovi e stipule successive, riduzione stimata dell’indice di energia primaria per clima invernale del 5%
Il «contratto servizio energia Plus», oltre ai requisiti del paragrafo 4, PUO’ prevedere:
1. Direttamente o tramite atti aggiuntivi, uno «strumento finanziario per i risparmi energetici» finalizzato alla
realizzazione di interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione / utilizzo E, riqualificazione
energetica involucro e produzione energia da fonti rinnovabili
5. Durata non inferiore ad un anno e non superiore a 10 anni / deroghe: a) il contratto può superare la durata max se
previsti finanziamenti/prestiti di durata superiore con soggetti terzi (+50%); b) se nel corso del contratto le parti
concordano nuove prestazioni
25. 25© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Lo strumento contrattuale: nuova definizione di EPC
Il D.Lgs. 115/08 ha definito il
Il D.Lgs. 102/14 ha modificato la precedente definizione
Contratto di
rendimento
energetico
o di
prestazione
energetica
(EPC)
Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il
potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera
durata del contratto, dove gli INVESTIMENTI (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente
o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i
risparmi finanziari
Contratto di
rendimento
energetico
Accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli INVESTIMENTI
in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza
energetica stabilito contrattualmente.
26. 26© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Tre importanti novità nella nuova definizione di EPC
• E’ stata codificata la necessità di prevedere il
monitoraggio e la verifica degli effetti dell’intervento
quale elemento imprescindibile del rapporto
Monitoraggio
intervento
• E’ stato eliminato ogni dubbio sulla possibilità di
considerare EPC un contratto avente ad oggetto
anche un “servizio” o la semplice “fornitura”, problema
sentito soprattutto nei confronti della PA
Tipi di
investimenti
• Viene espressamente riconosciuta la possibilità che il
corrispettivo del contratto venga determinato non solo
su basi tecnico-ingegneristiche, ma anche sulla base
dell’effettivo risparmio economico conseguito
Parametri di
valutazione
27. 27© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Elementi minimi dell’EPC secondo il D.lgs. 102/14
- Elenco chiaro degli interventi da realizzare e dei risultati da conseguire
- Indicazione dei risparmi garantiti da conseguire mediante gli interventi previsti
- Durata, modalità e termini del contratto:
- Obblighi delle parti
- Elenco delle fasi di attuazione delle misure previste e costi
- Disposizioni chiare sulla quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti effettivamente
conseguiti, controlli di qualità e garanzie
- Indicazione chiara della quota di partecipazione ai risparmi pecuniari realizzati spettante a
titolo di corrispettivo
- Sanzioni in caso di inadempienza
- Modalità di modifica delle condizioni incidenti sui contenuti del contratto
I contratti che rispettano gli
elementi minimi
di cui all’All. 8 D.Lgs n.
102/2014 sono considerati
contratti di rendimento
energetico, ai fini
dell’accesso al Conto
termico.
28. 28© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
L’EPC e gli altri tipi di contratti dell’ordinamento italiano
Il mandato (Art. 1703 cc): è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più
atti giuridici per conto dell’altra (con o senza rappresentanza)
Il contratto di appalto (Art. 1655 cc): è il contratto con il quale una parte assume nei confronti
di un’altra, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro
Il leasing: è il contratto con il quale una parte concede all’altra parte il godimento di un bene
dietro il pagamento di un canone periodico e per un certo periodo di tempo alla fine del quale o
si restituisce il bene o si acquista la proprietà del bene
L’engineering è il contratto con il quale una parte si obbliga nei confronti di un’altra a
elaborare, o anche a realizzare, un progetto di natura industriale, architettonica, urbanistica
verso un corrispettivo in denaro
29. 29© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Individuazione dei rischi
FASE DI
PROGETTAZIONE
(erronea rilevazione dati,
soluzioni tecniche e
ingegneristiche adottate)
FASE DI COSTRUZIONE
(mancata realizzazione,
realizzazione a costi
maggiori, allungamento dei
tempi di cantiere)
FASE DI OPERAZIONE
(maggiori costi di gestione,
manutenzione ordinaria e
straordinaria)
La ESCo assume i seguenti rischi
RISCHI FINANZIARI
(aumento dei costi di
finanziamento)
RISCHI DI MERCATO
(riduzione della domanda e
volatilità dei prezzi)
ALTRI RISCHI
(modifiche
leggi/regolamenti)
30. 30© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Le fasi del progetto
Analisi dei risultati dell’Audit energetico
• Esame dei consumi e stima del risparmio ottenibile
• Determinazione degli interventi da eseguire e relative fasi
• Determinazione del risparmio minimo
Stipula del contratto - Realizzazione degli interventi
• Predisposizione del contratto EPC
• Progettazione ed esecuzione dell’intervento di EE
• Collaudo/collaudi delle opere
Ottenimento risparmio e monitoraggio intervento
• Esercizio e gestione
• Determinazione dell’energia consumata
• Verifica del raggiungimento del risparmio minimo
garantito
31. 31© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Il contratto EPC: potenziali criticità generali
Il contratto EPC è un contratto atipico in quanto non è normato dal sistema
italiano -> si suggerisce l’arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie
È necessaria un attenta e corretta valutazione del progetto (= diagnosi
energetica) per la fissazione della durata del contratto -> si suggerisce di
utilizzare anche lo strumento del contratto preliminare al quale si allegano le
principali clausole del contratto definitivo
Il contratto di per se ha una struttura complessa e si articola in più fasi
Lo strumento non è ancora ben noto nel mercato dalla parte della committenza
e del sistema bancario
Per le carenze del sistema giudiziario potrebbe essere difficile far valere le
clausole a tutela della parte interessata
32. 32© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Forme contrattuali di contratti di rendimento energetico
In relazione alla ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento ed alla
remunerazione della ESCo, si sono sviluppati diversi tipi di EPC.
First Out -> Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il
finanziamento dell’intervento e remunerare l’attività
Shared savings -> Le parti si accordano sulla suddivisione % dei proventi del risparmio
determinato dallo studio di fattibilità, la ESCo porta i mezzi finanziari necessari
Guaranteed savings -> Come shared savings, però con risparmio garantito, la banca
finanzia il cliente (non la ESCo)
Chauffage (asset ownership) -> Il cliente affida la gestione dei propri impianti alla
ESCO che provvede al pagamento delle bollette energetiche e delle fatture dei
combustibili per tutta la durata del contratto
33. 33© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
La ESCo fornisce il capitale con fonti proprie o ricorre a finanziatori terzi
Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il
finanziamento dell’intervento e remunerare l’attività ( = 100%)
Il contratto solitamente ha una durata di circa 3-5 anni
Solo alla scadenza contrattuale il risparmio va interamente a favore del cliente che
diventa proprietario degli impianti e delle opere eseguite
Tutti i costi e i profitti sono definiti prima dell’esecuzione delle opere e i risparmi sono
impiegati innanzi tutto per la copertura completa di questi costi
La ESCo mantiene la proprietà dell’impianto fino alla scadenza del contratto,
successivamente alla quale lo stesso si trasferisce nella titolarità del cliente
La riserva di proprietà in Italia non è un diritto cosi forte come in altri paesi, bisogna
inserire nel contratto delle clausole a tutela della ESCo (eventualmente diritti
reali/iscrizione al registro)
La ESCo è di solito responsabile della manutenzione degli impianti. Tale clausola può
essere modificata in modo da conferire la responsabilità della manutenzione al
consumatore di energia qualora la società fornitrice di servizi riconosca al personale
interessato la necessaria competenza
1. First out - Cessione globale limitata
34. 34© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Pro e contro del First Out
L’investimento per le migliorie volte al risparmio energetico non richiede la mobilitazione di un
capitale di partenza da parte del consumatore di energia.
Il termine massimo di durata del contratto è più breve rispetto a quello delle altre convenzioni,
perchè tutto il risparmio viene utilizzato per il pagamento dell’investimento
Il consumatore di energia conosce fin dall’inizio i costi del progetto.
L’ottenimento di risparmi energetici maggiori del previsto riduce la durata del contratto
piuttosto che produrre sopravvenienze attive a vantaggio della società fornitrice di servizi.
Non si produce una riduzione immediata nei costi energetici
Il pagamento al 100% del controvalore dei risparmi energetici alla ESCO non dà un grande
incentivo al consumatore di energia per indurlo a far sì che i risparmi energetici siano
effettivamente realizzati
Il pagamento alla ESCO dipende dal calcolo dei risparmi energetici ottenuti a partire da una
base di riferimento dei consumi equa ed accurata
35. 35© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
La ESCo fornisce il capitale da fonti propri o ricorre a finanziatori terzi
Le parti si accordano sulla suddivisione dei proventi del risparmio determinato dallo
studio di fattibilità.
I contratti hanno una durata di circa 5-10 anni in considerazione del fatto che soltanto
una quota del risparmio contribuisce al recupero dell’investimento iniziale.
Durante l’esecuzione del contratto la proprietà degli impianti e delle opere rimane in capo
alla ESCo e alla scadenza contrattuale si trasferisce al cliente.
Come nel modello First Out, la ESCo oltre al rischio tecnico inerente alla performance a
cui è legata la sua remunerazione, assume anche il rischio finanziario.
2. Shared saving - Risparmi condivisi
36. 36© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Il soggetto finanziatore è un soggetto terzo diverso dalla ESCo e dal cliente
Il cliente sottoscrive il prestito
Il contratto dura circa 4-8 anni
La ESCo si impegna essenzialmente a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un
minimo concordato, stabilito sulla base dell’analisi di fattibilità
In caso di consumi maggiori del previsto il cliente riceve un indennizzo, in caso di risparmi
maggiori la ESCo riceve un bonus (bonus – malus)
Il cliente finale finanzia la progettazione e l’installazione del miglioramento delle misure di
efficienza, assumendosi l’obbligo contrattuale del pagamento e il conseguente rischio di
credito.
Il prestito grava sul bilancio del cliente e riduce, come in un prestito ordinario, la capacità
d’affidamento della società
Il cliente paga alla ESCo un canone con il quale remunera il servizio di gestione (O&M:
Operations & Maintenance)
Il totale della spesa annua non supera comunque la spesa energetica “storica” del cliente
La ESCo dovrebbe avere esperienza e referenze per potere offrire al cliente le garanzie
sul risparmio (direttamente o mediante forme assicurative note come performance bond)
3. Guaranteed Saving - Risparmi garantiti
37. 37© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Chauffage (Asset ownership)
Il cliente affida la gestione dei propri impianti alla ESCO che provvede al pagamento
delle bollette energetiche e delle fatture dei combustibili per tutta la durata del contratto.
Pagamento di un canone pari alla spesa energetica che il cliente affrontava prima
dell’entrata in vigore del contratto, meno uno sconto pattuito.
Applicazione di solito ai servizi di climatizzazione (ma può adattarsi anche ad altri tipi di
fabbisogni energetici).
Di norma la durata può giungere a 20-30 anni, al fine di consentire un adeguato tempo di
recupero degli investimenti sugli impianti.
Il modello Chauffage è un contratto di fornitura di servizi e può essere considerato come
una sorta di outsourcing e cioè un’operazione in cui l’azienda delega ad un terzo lo
svolgimento di una funzione che in passato svolgeva in proprio.
Schema contrattuale più adeguato al soddisfacimento delle esigenze della Pubblica
Amministrazione.
38. 38© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito (1/7)
Fase propedeutica: individuazione dei rischi specifici del progetto concreto
Oggetto del Contratto
Ampia libertà delle parti di definire i contenuti del contratto
Interventi di risparmio energetico con garanzia di un risparmio minimo
Descrizione degli interventi da eseguire «il progetto di riqualificazione
energetica»
Parti contrattuali
Committenza privata: Alberghi/Imprese/Edifici residenziali/Condomini
Proprietario dell’edificio non coincide con cliente della ESCo:
approvazione del contratto da parte del proprietario, eventualmente obbligo
di subentro del proprietario nel contratto
ESCo
[Soggetto finanziatore-FTT]
[Gestore]
Per ciascuna parte determinazione del Responsabile del Progetto
39. 39© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito (2/7)
Servizi/obblighi della ESCo
Porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento
Diritto della ESCo di incaricare sub-appaltatori
Procedura per le modifiche (del cronoprogramma) consentite
Servizi/obblighi del cliente
Pagamento del corrispettivo/canone
Collaborazione per raggiungere il risparmio inteso
L’impegno a garantire un utilizzo costante dell’energia cosi come stimata
Astensione dal porre in essere condotte che possano pregiudicare il
raggiungimento del risparmio
Regole per l’uso dell’immobile
Autorizzazione dell’ESCO per decisioni rilevanti/altri interventi energetici
Messa a disposizione di attrezzi/impianti
Fasi del progetto
Audit energetico/Analisi e progettazione/Project Management/Fornitura
impianti/Installazione/Gestione e manutenzione
40. 40© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito (3/7)
Accordi economici
Meccanismi di pagamento -> parte del risparmio ottenuto
Penali (premi) in caso del non raggiungimento (superamento) del risparmio
minimo garantito
Clausole a tutela del cliente (o della banca finanziatrice)
Remunerazione solo in caso di raggiungimento del risparmio minimo
garantito e con l’energia risparmiata
Garanzie di buona esecuzione del contratto (performance bond), coperture
assicurative
Diritti di subentro (di un soggetto designato dall’ente finanziatore)
41. 41© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito (4/7)
Clausole a tutela della ESCo
Definizione di baseline comparativa (stabilizzazione domanda di energia)
Descrizione dei risultati dell’audit energetico
Definizione di linee guida di gestione dell’edificio (stabilizzazione qualità
intervento)
Garanzie (depositi, fideiussioni)
Riserva di proprietà sulle installazioni
Diritti reali sull’area su cui sorgono gli impianti installati
Regole per la richiesta di altri incentivi (per esempio dei certificati bianchi)
Definizione ruoli
Liberatoria per richiesta CB
Astensione da richiesta di altri incentivi (cumulabilità CB/detrazioni
fiscali)
42. 42© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito (5/7)
Regole per il caso del fallimento del cliente/della ESCo
Rischio di scioglimento del contratto (però risarcimento del danno,
credito privilegiato)
Mitigazione del rischio di scioglimento:
essere “indispensabile” per la continuità aziendale
pagamenti mensili
ottenere conferma espressa che il contratto non sarà risolto
Rischio di revocatorie fallimentari
43. 43© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito (6/7)
Varie ed eventuali specifiche per il contratto EPC
Mutamenti del quadro generale: prezzi combustibile, incentivi, mercato in
generale
Opportunità di adeguamento tecnico del progetto in fase di gestione
Eventuale esclusiva/diritti di prelazione per ulteriori progetti di
efficientemento energetico
Varie ed eventuali di natura contrattuale generale
Previsione di casi di forza maggiore
Condizioni di recesso (per parte contraente e tipologia di evento) ed
eventualmente relativo indennizzo (per ciascuna fattispecie)
Procedure di risoluzione delle controversie/diritto applicabile/foro
competente
44. 44© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito (7/7)
Allegati
1: Documenti di identificazione immobile/i oggetto di riqualificazione
2: Diagnosi energetica
3: Progetto dell’intervento di riqualificazione energetica
4: Cronoprogramma dei lavori
5: Criteri di calcolo della Baseline dei costi energetici e del risparmio
6: Baseline dei costi energetici incl. prezzi di energia
7: Business Plan
45. 45© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Stato di mercato e di fatto dei finanziamenti
Secondo il Rapporto Abi “Le Banche e la Green
Economy”, sul totale dei finanziamenti green dal 2007 al
2012, solo il 2,4% di 25 miliardi di Euro è stato destinato
all’efficienza energetica
Fonte SEN
6.0%
2.4%
63.9%
19.1%
5.5%
3.1%
Eolico Efficienza energetica
Fotovoltaico Generico
Bioenergie Idraulico
Fonte ABI 2013
46. 46© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Criticità: bontà del progetto/bontà delle parti
Project finance è cash flow based: Piano finanziario che valorizza i flussi reddituali del
progetto per il rimborso del debito garantendo la remunerazione del capitale investito e del
rischio assunto dai finanziatori
VS
Project finance
• Valutazione oggettiva dell’iniziativa
imprenditoriale:
Redditività del progetto (flussi di cassa
previsionale)
Security package per corretta
allocazione rischi sui diversi attori
coinvolti
• Separazione giuridico - contabile tramite
costituzione SPV (off balance)
• Garanzie costituite da asset del progetto,
cash flow, sponsor (se limited recourse)
Corporate finance
Valutazione soggettiva del merito creditizio
dell’impresa:
Valutazione dei soci
Valutazione del patrimonio sociale
Capacità di indebitamento dell’impresa
Garanzie di tipo reale o personale
Operazione on balance
Garanzie patrimoniali/reali dell’impresa
47. 47© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
C’è una soluzione?
FINANZIATORE
E’ possibile replicare analogamente il modello project alle operazioni di efficienza
energetica?
ESCo/SPV
Cliente finale
Energy performance contract
Finanziamento
PROPRIETA’
USO
TEE
Sub EPC
Subappalto
48. 48© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Struttura operazione di efficienza energetica in PF - PL
E’ possibile replicare analogamente il modello project alle operazioni di efficienza
energetica?
Rinnovabili - Efficienza
Omogeneità e semplicità Tipologia interventi Etereogeneità e complessità
EPC/O&M Standard Contratti Difficilmente standardizzabili
Meccanismi consolidati Know how banca Da adattare al caso specifico
Derivante da produzione di energia e
incentivi
Flussi finanziari
canalizzabili
Derivante e dipendente dall’effettivo
risparmio del cliente
Facilmente prevedibile e poco
dipendente da fattori terzi
Business Plan Può essere alterato da rischio di
domanda/prezzo dell’energia
FIT/RID costituivano il 90% del cash
flow
Incentivi Costituiscono parte meno rilevante del
cash flow
Security package standard e
tendenzialmente completo
Garanzie Security package da adattare e non
sempre idoneo
49. 49© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Garanzie per la banca finanziatrice
> Accordo diretto tra banca, ESCo, proprietario dell’immobile e beneficiario
> Diritti reali – proprietà dei beni installati
> Vincoli alla cedibilità del progetto intero
> Step-in-right di un soggetto terzo designato dalla banca finanziatrice in caso di risoluzione
per fatto del Concessionario
> Privilegio speciale
> Cessione in garanzia dei canoni del Contratto EPC
> Pegno sulle quote della ESCO
> Pegno sule quote dei soci della ESCO
> Pegno sui conto correnti della ESCO
> Pegno sui certificati bianchi/Cessione in garanzia di crediti derivanti dalla vendita dei
certificati bianchi
> Altre garanzie dei soci (come fideiussioni e garanzie)
> Vincoli su assicurazioni del progetto
50. 50© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Ipotesi struttura alternativa
SPV
FINANZIATORE
E’ altresì possibile costituire una SPV, titolare degli asset (realizzati dalla ESCo o da altro
appaltatore) che saranno, per il tramite della ESCo, posti nella disponibilità del cliente
ESCO
Cliente finale
Energy performance contract
Finanziamento
EPC (appalto) / O&M
SPONSOR
Shareholders’ loan
PROPRIETÀ
POSSESSO
Locazione
USO
TEE
Assicurazioni
51. 51© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Sommario
02 I contratti per gli interventi di riqualificazione energetica
01 L’acquisto di beni e servizi (energia elettrica e gas)
03 La riqualificazione energetica per la pubblica amministrazione
04 Riqualificazione energetica e certificati bianchi
52. 52© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Il contesto normativo europeo ed italiano
Normativa comunitaria
Direttiva 1993/76/CE
Certificazione energetica degli edifici e
normativa impianti termici
Direttiva 2002/91/CE:
Miglioramento del rendimento energetico
degli edifici.
Direttiva 2006/32/CE:
Efficienza negli usi finali dell’energia e
servizi energetici
Direttiva 2009/39/CE:
Obiettivo riduzione consumi 20-20
Direttiva 2010/31/CE:
Prestazione energetica degli edifici
Direttiva 2012/27/CE:
Nuovi obiettivi di riduzione dei consumi
Normativa nazionale
D.P.R. 412/93:
Norme sugli impianti termici per il
contenimento dei consumi
D.Lgs. 192/05
Rendimento energetico nell’edilizia
D.Lgs. 115/08
Servizi energetici ed ESCo
D.Lgs. 28/11
Attuazione della Dir. 2009
D.Lgs. 63/13
Recepimento Dir 2010 e modifica D.lgs.
192/2005
D.Lgs. 102/14
Recepimento Direttiva 2012/27
53. 53© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Strumenti giuridici
La Pubblica Amministrazione può ricorrere a diverse tipologie di strumenti previsti
dall’attuale assetto normativo.
Partenariato
Pubblico
Privato
Contratto
EPC
Finanzia-
mento
(FTT)
D.Lgs. 115/08
> Finanziamento Tramite Terzi (FTT)
> Contratto di servizio energia
> Contratto di servizio energia "plus"
D.Lgs. 102/14
> Contratto di rendimento energetico
EPC
Partenariato Pubblico Privato
> Concessione di lavori
> Concessione di servizi
> Finanza di progetto
> Leasing immobiliare
> Contratto di disponibilità
> PPPI (società mista)
> Contraente generale E’ possibile una loro combinazione?
54. 54© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Gli elementi minimi di un contratto EPC nel settore pubblico
Il D.Lgs. 102/14 (All. 8) prevede che gli EPC stipulati dalla P.A. contengano:
a) Chiara indicazione delle misure di efficienza da applicare e dei risultati da conseguire
k) Modalità di modifica delle condizioni incidenti sui contenuti del contratto
i) Indicazione delle implicazioni finanziarie del progetto e rispettive quote di partecipazione delle
parti ai risparmi realizzati
c) I risparmi garantiti da conseguire in base al contratto
g) Obbligo di dare piena attuazione alle misure previste e di documentare i cambiamenti effettuati
nel corso del progetto
h) Disposizioni disciplinanti l’inclusione dei requisiti equivalenti in caso di concessione in appalto a
terzi
b) Durata modalità e termini del contratto
f) Elenco delle fasi di attuazione delle misure previste e relativi costi
e) Date di riferimento per la determinazione dei risparmi conseguiti
d) Gli obblighi incombenti sulle parti
l) Sanzioni in caso di inadempienza
j) Disposizioni per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti effettivamente conseguiti,
controlli di qualità e garanzie
a) Chiara indicazione delle misure di efficienza da applicare e dei risultati da conseguire
c) Durata, modalità e termini del contratto
b) Indicazione dei risparmi garantiti da conseguire
d) Obblighi incombenti sulle parti
55. 55© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Gli obblighi per la PA
Il D.Lgs. 102/14 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali, dal 2014 al 2020, effettuino
interventi di efficientamento sui propri immobili che comportino
o, in alternativa
La
riqualificazione
energetica di
almeno il 3%
annuo della
superficie utile
climatizzata
Risparmio
energetico
cumulato nel
periodo 2014 –
2020 di almeno
0,04 Mtep
56. 56© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Quali sono le pubbliche amministrazioni obbligate?
L’obbligo è previsto per «la pubblica amministrazione centrale» ovvero le autorità governative
centrali di cui all’Allegato IV D.Lgs. 163/06.
Enti acquirenti Altri enti pubblici nazionali
1. Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Ministero degli affari esteri
3. Ministero dell'interno
4. Ministero della giustizia
5. Ministero della difesa
6. Ministero dell'economia e delle finanze
7. Ministero delle attività produttive
8. Ministero delle comunicazioni
9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
10.Ministero delle politiche agricole e forestali
11.Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
12.Ministero delle infrastrutture e trasporti
13.Ministero del lavoro e delle politiche sociali
14.Ministero della salute
15.Ministero per i beni e le attività culturali
CONSIP (Concessionaria
Servizi Informatici Pubblici)
57. 57© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
E le altre amministrazioni?
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo
esemplare degli immobili di proprietà dello Stato
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un
sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi
energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento
energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli
immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza
energetica a lungo termine
Il D.Lgs. 102/14 prevede che le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata,
concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale attraverso
l'approvazione:
58. 58© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Concentriamoci sul PPP
Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni
«forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che
mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la
manutenzione di una infrastruttura o la fornitura di un servizio" .
Must have di una partnership di successo tra autorità pubbliche e operatori privati
> Finanziamento totale o parziale a carico dell’operatore privato
> Rimborso del finanziamento e remunerazione del rischio imprenditoriale derivanti dal cash flow
generato del progetto
> Value for money - ottimizzazione dei costi = miglior risultato per la collettività
> Corretta allocazione dei rischi in base ai parametri comunitari
Codice dei Contratti Pubblici (art. 3, co. 15-ter)
“…alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle
decisioni Eurostat”
59. 59© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
… da Eurostat al Patto di Stabilità
Rischio di
costruzione
• Errori di
progettazione
• Ritardi di consegna
• Mancato rispetto
degli standard di
progetto
• Aumento
consistente dei
costi
• Carenze tecniche
Rischio di
domanda
• Variabilità della
domanda per
fattori indipendenti
dalla qualità del
servizio prestato
dal concessionario
Rischio di
disponibilità
• Insufficiente
livello delle
prestazioni
erogate, rispetto
ai parametri
quali-quantitativi
pattuiti
Il privato deve
assumersi
Ed almeno uno tra
La corretta allocazione (sostanziale) dei rischi di costruzione, domanda e disponibilità
in capo al partner privato qualifica il contratto come PPP e garantisce che l’operazione sia
classificabile come «off-balance sheet» rispetto del Patto di Stabilità.
In base ai parametri previsti
dalla decisione Eurostat
11.02.2004
60. 60© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Quale forma per i PPP?
La PA inserisce i lavori pubblici (superiori a 100.000 €) all’interno della programmazione
triennale (art. 128), sulla base di un preciso ordine di priorità, e poi li include nell’elenco
annuale. L’iniziativa privata costituisce alternativa alla programmazione triennale.
Opera inserita nella
programmazione triennale/annuale
Iniziativa
della P.A.
Concessione
di lavori
(art. 143)
Locazione
finanziaria
(art.160bis)
Contratto di
disponibilità
(art.160-ter)
Finanza di
progetto
(art. 153)
Inerzia della
P.A.
Finanza di
progetto su
proposta privata
(art.153, co. 16)
Opera NON inserita nella
programmazione triennale
Proposta
privata
(art. 153 co. 19)
Progetto
preliminare
Piano
economico
e finanziario
Bozza di
convenzione
Società mista
- PPPI
(art. 153)
1. Nei lavori pubblici
61. 61© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Quale forma per i PPP?
Le PA possono adottare una programmazione annuale relativa all’acquisto di beni e servizi
(art. 271, DPR 207/10). Tuttavia, qualora la programmazione venga adottata, questa è
vincolante. Anche in tal caso l’iniziativa privata costituisce un’alternativa alla
programmazione
Programmazione annuale adottata
Servizi
inclusi
Programmazione annuale non
adottata
Concessione di
servizi
(art. 30)
2. Nei servizi
Finanza di
progetto nei
servizi
(art. 278 DPR
207/10)
N.B. Le concessioni di servizi vengono affidate mediante gara informale (art. 30)
Servizi
non inclusi
Concessione
di servizi
(art. 30)
Finanza di progetto nei
servizi
(art. 278 DPR 207/10 )
62. 62© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Struttura del progetto
(SUB)
FORNITORI
ESCOCOMUNE
ISTITUTI FINANZIARI
FONDI BEI
Determinazione
dell’immobile da
riqualificare
Predisposizione degli atti
di gara e
pre-qualificazione delle
offerte
Gara pubblica dettagliata
per la riqualificazione
energetica
Contratto EPC
Pagamento del canone
Risparmio energetico
GSE
Offerta vincente
63. 63© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Timeline di un progetto di EE
Identificazione
progetto EE
Preparazione
procedura
• Definizione dettagliata dei livelli del servizio energetico
• Valutazione delle fonti di finanziamento
• Scelta dello strumento contrattuale
• Individuazione dei criteri di valutazione delle offerte
Fase
successiva
• Verifica della realizzazione impianto e collaudo
• Monitoraggio e controlli del rispetto dei livelli di servizio pattuiti
• Audit energetico
- Censimento immobili - Definizione profili del consumo energetico
- Quantificazione delle opportunità di risparmio energetico (costi-benefici)
• Definizione degli output (risultati)
Gara
• Offerta economicamente più vantaggiosa
64. 64© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Strutturazione di interventi di grandi dimensioni
Fattibilità
preliminare
Assistenza
tecnica
Realizzazione
interventi
La strutturazione di un intervento di efficientamento energetico di larga scala può
essere suddiviso in 3 macro-step
•Audit energetico
•Coinvolgimento attori
•Bozza di programma
d’investimento
•Screening risorse
finanziarie reperibili sul
mercato
•Assessment audit
energetici
•Strutturazione piano
d’investimento
•Definizione criteri di
selezione delle ESCo
•Stesura dei bandi e
capitolati di gara
•Valutazione delle offerte e
auditing finanziario
•Realizzazione interventi di
efficientamento
•Gestione post-intervento
degli edifici e
dell’impiantistica
•Monitoraggio e controlli
del rispetto dei livelli di
servizio pattuito
•Remunerazione alle ESCo
65. 65© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Come finanziare le fasi? Fase 1
Fattibilità
preliminare
Assistenza
tecnica
Realizzazione
interventi
• Il primo step da raggiungere nella strutturazione di un programma d’investimento ad ampio
raggio, consiste nell’analisi del contesto di partenza (enti da coinvolgere, massa critica
necessaria, obiettivi da raggiungere, stato dell’arte dei programmi già avviati) e delle
procedure e scenari percorribili (ricerca finanziamenti fondo perduto o a tassi agevolati e
preparazione delle domande, modalità di coinvolgimento dei capitali privati)
La fase può prevedere l’uso delle risorse
interne agli enti (ed in particolare dell’ente
capogruppo) o essere finanziata da risorse
(anche a fondo perduto) messe a disposizione
da Fondazioni/Enti
66. 66© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Come finanziare le fasi? Fase 2
Fattibilità
preliminare
Assistenza
tecnica
Realizzazione
interventi
• La seconda fase del progetto prevede l’implementazione degli studi di fattibilità e di mercato, la
strutturazione dei programmi, i business plan, gli audit energetici completi e dettagliati, la
predisposizione di bandi di gara per l’aggiudicazione degli interventi. E’ questa la fase della cd.
Assistenza Tecnica.
La Commissione Europea e la Banca Europea
degli Investimenti, nell’ambito dei programmi
IEE, mettono a disposizione degli enti locali gli
strumenti European Local ENergy
Assistance (ELENA) ed European Energy
Efficiency Fund (EEEF)
67. 67© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Vediamo meglio ELENA
Strumento di Assistenza Tecnica (AT) a fondo perduto per finanziare le attività necessarie
allo sviluppo di un progetto d’investimento energetico
> Studi tecnici studi di fattibilità addizionali
> Consulenze tecnico legali (appalti, gare…)
> Strutturazione finanziaria
> Comunicazione
Per lo sviluppo di progetti
• EE di edifici pubblici-privati
e pubblica illuminazione
• Trasporto Urbano
• Infrastrutture energetiche
locali
CHE ABBIANO
CARATTERESTICHE DI
REPLICABILITÀ
Caratteristiche fondi ELENA:
• Finanziamento a fondo perduto di max il 90% dei costi di AT finalizzata allo sviluppo di un progetto
• Finanziamento accordato per AT proporzionato al valore del progetto da sviluppare (leva 1:20)
• Il valore max ottenibile è dato dalla formula (Valore progetto/20)*90
Il progetto da sviluppare grazie all’AT finanziata deve
essere superiore a 30 milioni di Euro Necessità di accorpare i progetti
68. 68© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
La timeline per raggiungere ELENA
Fase di ideazione
• Selezione enti locali
capogruppo
• Coinvolgimento
Comuni sul territorio
• Raccolta delle
adesioni e dei dati già
disponibili
Fase di progettazione
• Studio di pre-fattibilità
(monitoraggio PAES,
audit “leggeri”,
formulazione richiesta
di finanziamento
condivisa)
• Accordo quadro DG
Tren
Fase di negoziazione
• Presentazione
progetto preliminare e
candidatura alla BEI
• Richiesta
finanziamento per
realizzazione
interventi
Fase di ratifica
• Perfezionamento del
progetto
• Approvazione della CE
• Firma del contratto
con BEI
69. 69© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Come finanziare le fasi? Fase 3
Fattibilità
preliminare
Assistenza
tecnica
Realizzazione
interventi
Il progetto culmina con la realizzazione degli interventi ( quali ad esempio misure di risparmio
energetico in edifici pubblici, cogenerazione ad alta efficienza di calore e elettricità, inclusa la
microcogenerazione, la modernizzazione di infrastrutture, quali l’illuminazione e le smart grids) a
cui farà seguito la gestione e la manutenzione degli stessi
Oltre alle risorse che i privati (ESCo) apportano nelle
operazioni di PPP, la Banca Europea degli Investimenti
dispone di fondi dedicati quali European Energy
Efficiency Fund (EEEF) e fornisce prestiti
quadro/globali* per l’EE nel settore pubblico
* finanziamenti a tassi agevolati (2%), intermediati da banche nazionali e destinati a fornire finanziamento a lungo periodo (15 anni)a favore delle ESCOs e/o di
altri soggetti pubblici/privati responsabili dell’attuazione dei progetti a disposizione degli enti locali
70. 70© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Sommario
02 I contratti per gli interventi di riqualificazione energetica
01 L’acquisto di beni e servizi (energia elettrica e gas)
03 La riqualificazione energetica per la pubblica amministrazione
04 Riqualificazione energetica e certificati bianchi
71. 71© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Il ruolo dell’EGE nella gestione dei Certificati Bianchi (o TEE)
Le novità introdotte dal D.Lgs. 102/2014
In base all’art. 12 del Decreto, decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della
norma, i soggetti di cui all’art. 19 della legge 10/1991 (imprese ed Enti
Pubblici con specifiche caratteristiche) che abbiano provveduto alla
nomina di un Energy Manager, potranno partecipare al meccanismo dei
Certificati Bianchi solo nel caso in cui l’EM sia in possesso della
certificazione UNI CEI 11339.
Il D.Lgs. 102/2014 ha sottolineato l’importanza dell’EGE anche in relazione alla
gestione dei Certificati Bianchi
72. 72© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Le attività del GSE in relazione ai Certificati Bianchi
Il D.M. 28.12.2012 ha disposto il passaggio al GSE della gestione del meccanismo dei CB, in
precedenza in capo all’AEEGSI.
Questo ha incluso l’attribuzione al GSE dei compiti relativi a:
Assegnazione dei certificati
o le proposte per l’ottenimento dei titoli sono sottoposte ad un’istruttoria tecnico-amministrativa
condotta da ENEA e RSE
Erogazione dei certificati
o il 31 maggio di ogni anno il GSE verifica il raggiungimento dell’obiettivo da parte dei soggetti obbligati
Revoca dei certificati
o il GSE è incaricato di effettuare le verifiche previste dall’art. 42 del Decreto Romani
o il GSE effettuale le comunicazioni alle Autorità competenti per l’erogazione delle sanzioni
73. 73© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
I rischi dei rapporti mediati:
beneficiari dell’intervento/installatori/ESCo
Sovente il meccanismo per il reperimento di interventi da valorizzare si fonda su un
rapporto a tre
Installatore
Cliente
partecipante
ESCo Contratto per reperimento interventi che generano CB,
accordo su riparto del ricavato da valorizzazione CB
Contratto per realizzazione intervento che include
clausola regolante la valorizzazione dei CB generati
Nessun rapporto
74. 74© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Ripartizione di oneri e responsabilità. Focus: la ESCo
Tuttavia nella maggior parte dei casi il soggetto che si occupa della gestione dei CB
pur non avendo realizzato l’intervento e non avendo il controllo sulla gestione degli
immobili per tutto il periodo di vita tecnica e di percepimento dei CB:
• risponde della correttezza di preparazione, esecuzione e valutazione
• risponde della veridicità e completezza delle informazioni
• deve ottenere le autorizzazioni e i permessi richiesti
• deve assicurare la conformità tecnica
Il soggetto gestore dei CB è inoltre chiamato a garantire nei confronti degli Enti:
• la veridicità dei dati
• l’assenza della richiesta di ulteriori incentivi
• il possesso della documentazione
• l’accesso al sito
Non esiste una regolamentazione dei rapporti tra beneficiario dell’intervento, gestore dei CB e
installatore.
IMPORTANZA DI UN CONTRATTO CON I
SOGGETTI COINVOLTI NELL’OPERAZIONE
CON CUI SI RIPARTISCANO
CHIARAMENTE ONERI E
RESPONSABILITÀ
75. 75© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Oneri documentali: Dichiarazioni liberatorie
Divieto di cumulo dei CB con altri incentivi (art. 10 D.M. 28.12.2012): “I certificati bianchi emessi per i
progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi,
comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali (…)”
A tal fine, al momento della presentazione della richiesta, il soggetto proponente (spesso la ESCo) deve
rendere una propria dichiarazione sull’inesistenza di ulteriori contributi economici riferibili al medesimo
progetto, anche per richieste presentate antecedentemente dal cliente partecipante o da altri soggetti terzi
(FAQ sito web GSE)
Rimedio: Ottenimento di una dichiarazione a garanzia del rispetto dell’obbligo di non chiedere
ulteriori incentivi
Spesso il soggetto che si occupa della gestione dei CB non ha il
controllo dell’intervento, per il quale ulteriori incentivi potrebbero essere
già stati richiesti dal cliente finale o da altro soggetto
76. 76© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Oneri documentali: Dichiarazioni liberatorie
ESEMPIO DI CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE:
- dichiarazione di essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’edificio,
impianto, sito industriale etc… sul quale è realizzato il progetto
- attestazione di essere a conoscenza che la ESCo proponente ha richiesto per il progetto
i CB
- impegno a garantire al GSE e alle autorità preposte il libero accesso al sito
- Il GSE considera come unico responsabile del progetto il
proponente, il quale assume tutte le responsabilità del progetto,
dichiara la veridicità dei dati e delle informazioni
- I clienti partecipanti non assumono alcuna responsabilità nei
confronti del GSE
Rimedio:
Dichiarazione del proprietario, verifica diritti reali, diritto di passaggio obbligatorio,
eventuale costituzione di diritti reali per accesso
77. 77© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
I poteri sanzionatori del GSE
POTERI: in caso vengano riscontrate modalità di esecuzione non regolari o non conformi
al progetto, che incidono sulla quantificazione o l’erogazione dei TEE, il GSE provvede a:
ANNULLARE I CERTIFICATI
IMPUTABILI ALL’IRREGOLARITÀ
APPLICARE LE MISURE DI CUI
ALL’ART. 23.3 DEL D.LGS. 28/2011
RECUPERO DELLE SOMME
INDEBITAMENTE PERCEPITE
INIBIZIONE DECENNALE
DAL PERCEPIMENTO DI INCENTIVI
In caso di cessione dei CB e/o dei
progetti viziati ad un terzo o (ancor più)
ad un soggetto obbligato, il soggetto
cedente (gestore dei CB) è esposto
al rischio di azioni civili da parte di
questi
Importanza di limitare tali rischi
attraverso specifiche garanzie
contenute nel contratto di cessione,
eventualmente anche attraverso la
stipula di apposite polizze
assicurative.
78. 78© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Problematiche dei cedenti dei progetti
Nel trasferire la titolarità dei progetti il subentrante si impegna ad assumere i diritti e gli
obblighi esistenti in capo al soggetto cedente nei confronti del GSE.
Spesso i progetti sono ceduti dalle ESCo, o direttamente dai beneficiari degli interventi
che ne abbiano titolo, ai distributori/soggetti obbligati
Il soggetto cedente progetti viziati è esposto, oltre che a possibili azioni civili, anche a sanzioni da parte del
GSE e dell’ AEEGSI, a sanzioni penali, ecc.
79. 79© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Criticità riscontrate frequentemente nella prassi
Di ordine
documentale
False liberatorie
trasmesse dagli
installatori
Dati non veritieri
riportati nelle
schede tecniche
Inesistenza di
documentazione
richiesta
Cumulo con
detrazioni fiscali/
conto termico
Di ordine tecnico
Infinite….
Di ordine strutturale
Mancanza di una
disciplina del
ravvedimento operoso
Impossibilità di
sostituire interventi
viziati per salvare il
progetto
Mancanza di una
disciplina
sanzionatoria ad hoc
80. 80© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
I rimedi contrattuali
Al fine di limitare gli effetti negativi delle criticità, è opportuno regolare contrattualmente
(eventualmente anche mediante la costituzione di idonee garanzie) tutti i rapporti della filiera,
ripartendo gli obblighi a seconda del ruolo/partecipazione al progetto.
GARANZIE CLIENTI FINALI O INSTALLATORI ATTI DI PREVENZIONE ESCo
•
•Responsabilità legate alla richiesta di ulteriori
incentivi
• Mancata produzione documentale richiesta
• Mancato consenso all’accesso al sito
• Veridicità e correttezza delle informazioni
rilasciate
• Manipolazione della configurazione
impiantistica
• Assicurazioni professionali che coprano la
specifica attivtà
• Contrattualizzazione di tutti i
rapporti con la filiera
• Richiesta di garanzie
• Formazione del personale
• Controllo documentazione
• Eventuale modello 231/2001
81. 81© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Contatti
…i nostri contatti….
82. 82© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Rechtsanwältin (Avvocato) Svenja Bartels, Padova
Aree di Attività: M&A, diritto dell’energia, diritto commerciale e
societario, project finance, diritto immobiliare
Formazione ed esperienze professionali: Svenja Bartels ha studiato
Giurisprudenza presso l’Università di Bonn, in Svizzera e presso
l’Università di scienze della pubblica amministrazione di Speyer. E’
iscritta all’Albo degli avvocati di Düsseldorf e Milano. Dopo aver svolto la
sua attività in uno Studio legale internazionale a Milano per alcuni anni,
dal 2005 è responsabile dello Studio Rödl & Partner di Padova per il
German Desk e il Team Energy. Assiste regolarmente utilities, società
finanziarie, fondi di investimento e banche italiane ed estere in operazioni
di M&A e di finanza di progetto.
Ha seguito numerosi clienti nell’ambito dello sviluppo di progetti,
transazioni immobiliari, acquisizione di aziende nonché in progetti per la
realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed assiste
prevalentemente società che operano nel settore immobiliare e
dell’energia, tradizionale o green economy. E’ relatrice in numerose
conferenze e vanta numerose pubblicazioni nei settori di attività. E’
membro del gruppo di lavoro energia della casa madre di Norimberga e
responsabile per il mercato italiano e gli aspetti di diritto comunitario.
Lingue: italiano, inglese e tedesco.
Svenja Bartels
Partner
e-mail: svenja.bartels@roedl.it
Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39 (049) 80 46 911
Fax: +39 (049) 80 46 920
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83. 83© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Avv. Anna Maria Desiderà, Padova
Aree di Attività: diritto pubblico e amministrativo (urbanistica ed edilizia,
lavori pubblici e degli espropri), diritto dell’energia e dell’ambiente
Formazione ed esperienze professionali: Laureatasi all’Università
degli Studi di Parma è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova.
Ha collaborato per molti anni con un importante Studio di Padova
specializzato in diritto amministrativo, prestando consulenza ed
assistenza, giudiziale e stragiudiziale, sia ad enti pubblici che a soggetti
privati, ed occupandosi, tra l’altro, di procedure ad evidenza pubblica e di
operazioni di sviluppo di complessi immobiliari. Nel 2010 è entrata nello
Studio Rödl & Partner come responsabile del dipartimento di diritto
amministrativo della sede di Padova, prestando tra l’altro assistenza,
giudiziale e stragiudiziale, a clienti italiani e stranieri in materia di diritto
dell’energia, con particolare riferimento agli aspetti autorizzativi connessi
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili ed alla loro ammissione ai sistemi di incentivazione, nonché
tutti gli altri aspetti di diritto amministrativo connessi alla realizzazione di
progetti della green e brown economy.
Relatrice in diversi convegni ed eventi in materia di energia, è anche
autrice di pubblicazioni in materia di appalti.
Lingue: italiano, inglese.
Anna Maria Desiderà
Associate Partner
e-mail: anna-maria.desidera@roedl.it
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Via Francesco Rismondo, 2/E
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84. 84© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Avv. Pietro Pizzolato, Padova
Aree di Attività: Diritto amministrativo e diritto dell’energia.
Formazione ed esperienze professionali: laureato presso l’Università
di Ferrara con una tesi in diritto tributario comunitario. Ha collaborato in
passato con un noto studio specializzato in diritto amministrativo oltre
che con una law firm internazionale di primaria importanza. Collabora
con il Team Energy & Real Estate di Rödl & Partner prestando
assistenza giudiziale e stragiudiziale a clienti italiani e stranieri in materia
di diritto amministrativo e dell’energia, con particolare riferimento agli
aspetti autorizzativi connessi alla realizzazione di progetti nell’ambito
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Si occupa inoltre delle problematiche ricadenti in ambito
edilizio/urbanistico, di questioni relative a contratti pubblici e
dell’ottenimento di incentivi e finanziamenti pubblici.
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova.
Lingue: italiano e inglese.
Pietro Pizzolato
Avvocato
e-mail: pietro.pizzolato@roedl.it
Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39 (049) 80 46 911
Fax: +39 (049) 80 46 920
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85. 85© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Avv. Matteo Corbo (Ph.D.), Padova
Aree di Attività: Diritto amministrativo, diritto dell’Unione europea e
diritto dell’energia.
Formazione ed esperienze professionali: laureato con lode presso
l’Università di Ferrara con una tesi in tutela internazionale dei diritti
umani. Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova con
tesi relativa al processo amministrativo europeo. Ha collaborato in
passato con un noto studio padovano specializzato in diritto
amministrativo. Collabora con il Team Energy & Real Estate di Rödl &
Partner prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale a clienti italiani e
stranieri in materia di diritto amministrativo e dell’energia, con particolare
focalizzazione sulle problematiche relative al diritto dell’Unione europea.
Si occupa inoltre delle problematiche ricadenti in ambito
edilizio/urbanistico, del diritto delle professioni, di diritto pubblico del
lavoro, di questioni relative ai contratti pubblici e alla progettazione
europea.
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova.
Lingue: italiano, inglese e francese.
Matteo Corbo
Avvocato, Ph.D.
e-mail: matteo.corbo@roedl.it
Rödl & Partner Padova
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35131 Padova
Tel.: +39 (049) 80 46 911
Fax: +39 (049) 80 46 920
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86. 86© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Avv. Giorgio Castorina, Padova
Aree di attività: M&A, diritto civile e commerciale, diritto dell’energia
Esperienze professionali e formazione: laureato presso l’Università di
Catania. Dopo aver frequentato il Master in “Management dell’Energia e
dell’Ambiente” di Il Sole 24 Ore, collabora con l’Energy desk e il German desk
della sede Padovana di Rödl & Partner.
Durante il suo percorso formativo, ha acquisito una significativa esperienza in
ambito di diritto commerciale, societario e real estate, con un particolare
focus sul diritto dell’energia, dove ha potuto sviluppare le proprie competenze
nella stesura e revisione della contrattualistica nei settori dell’energia (EPC
and O&M contracts, power purchase agreements) e dell’efficienza energetica
(Energy Performance Contracts), nella predisposizione di due diligence legali
e societarie, e nella stesura di contratti di acquisto di partecipazioni nonche
per il finanziamento di progetti.
Si occupa inoltre di questioni attinenti la regolamentazione italiana e di
derivazione europea dei mercati dell’energia elettrica e del gas.
Lingue: Italiano, inglese, spagnolo.
Giorgio Castorina
Avvocato
e-mail: giorgio.castorina@roedl.it
Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39 (049) 80 46 911
Fax: +39 (049) 80 46 920
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87. 87© Rödl & Partner 10 Marzo 2016
Dott. Federico Chiopris, Padova
Aree di Attività: M&A, Diritto commerciale, Diritto dell’energia.
Formazione ed esperienze professionali: laureato a pieni voti presso
l’Università di Padova con una tesi in diritto comparato sulla
pianificazione urbanistico - paesaggistica degli impianti a fonte eolica. Ha
studiato presso l’Università di Monaco di Baviera (Germania) e svolto
attività di ricerca presso l’Università di Würzburg (Germania); ha
frequentato per due anni consecutivi il Summer Program in Comparative
Law della Wake Forest University di Winston-Salem, North Carolina
(USA). Ha inoltre collaborato in passato con uno studio legale tedesco
attivo nell’assistenza ai clienti italiani in Germania.
Collabora con il Team Energy & Real Estate di Rödl & Partner, prestando
assistenza, prevalentemente stragiudiziale a clienti italiani e stranieri in
materia di diritto dell’energia, con particolare focalizzazione sulle
problematiche relative all’efficienza energetica, all’incentivazione degli
impianti a fonti rinnovabili e alla redazione di contratti in materia
energetica.
Si occupa inoltre di problematiche inerenti alla responsabilità
extracontrattuale e al diritto delle professioni.
Lingue: italiano, inglese e tedesco.
Federico Chiopris
Dottore
e-mail: federico.chiopris@roedl.it
Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39 (049) 80 46 911
Fax: +39 (049) 80 46 920
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