Il 9 luglio 1990 il Parlamento dà il via libera alla legge “Nuove norme sul
controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.
Finiscono gli anni dell'export con poche regole.
La legge, una tra le più restrittive a livello mondiale è tornata alla ribalta della cronaca politica.
2. Una grande conquista civile
È il 9 luglio 1990 quando, dopo una straordinaria mobilitazione della società civile (da ricordare la
campagna “Contro i mercanti di morte”), il Parlamento dà il via libera alla legge “Nuove norme sul
controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.
Finiscono gli anni dell'export con poche regole.
La legge, una tra le più restrittive a livello mondiale, introduce precisi paletti. Emendata più volte
anche per recepire norme approvate dall’Unione Europea, quasi trent’anni dopo, è tornata alla
ribalta della cronaca politica.
3. La UE e la Turchia
9 ottobre 2019
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annuncia l’avvio di
un’operazione militare contro i combattenti curdi stanziati nel
nord-est della Siria.
14 ottobre 2019
Il Consiglio dell’Unione Europea disapprova l’attacco
all’unanimità, ma non trova un accordo sulle misure da adottare
nei confronti della Turchia, come invece aveva auspicato il
Governo italiano.
4. Si muovono i singoli Stati Membri
Non vengono infatti sospesi i trasferimenti dei fondi che l’UE versa
ad Ankara ogni anno per le politiche di vicinato e di allargamento
dell’Unione, né viene deciso di vietare la vendita di materiale
d’armamento al governo turco.
Ciononostante, diversi Stati Membri decidono di muoversi
autonomamente, dichiarando l’intenzione di interrompere l’esportazione
di armi verso la penisola anatolica. Tra questi, la Francia, la Germania,
la Norvegia, il Regno Unito e i Paesi Bassi.
5. E l’ITALIA?
L’Italia è uno dei maggiori esportatori di materiale di armamento in Turchia, che a sua volta, dopo
Qatar e Pakistan, è il terzo acquirente assoluto di prodotti per la difesa italiani nel mondo.
Dopo aver convocato alla Farnesina l’Ambasciatore turco a Roma, il 15 ottobre il Ministro Luigi Di Maio
annuncia un decreto per bloccare
l’export di armamenti verso la Turchia per tutto quello
che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni.
6. In altre parole, il Governo ha annunciato che non autorizzerà i produttori italiani a vendere armi alla Turchia, ma anche che
non concederà alcuna licenza di transito di prodotti per la difesa verso la Turchia.
quali
sono le norme che regolano
il transito e l’esportazione di
armi in Italia?
Le leggi e il mercato
CHI
concede le licenze?
CHI
controlla?
7. Sottopone l’intero settore al costante controllo delle autorità
governative, che ne autorizzano e supervisionano le diverse
fasi, dalla produzione al transito, fino all’esportazione.
Si tratta infatti di un settore molto delicato. In tanti paesi
occidentali, oltre ovviamente all’UE, vige una legislazione simile
a quella italiana.
Al di là infatti delle normali dinamiche di mercato, l’esportazione
ed il transito di materiale di armamento comportano lo
svolgimento di negoziati da parte dei produttori con governi
stranieri, implicando quindi anche ragioni di politica estera e di
sicurezza nazionale.
La ratio della Legge 185/1990
8. I PRINcìpi
La legge 185/1990, innanzitutto, stabilisce che le importazioni,
le esportazioni, il transito e le concessioni delle licenze per la
produzione di prodotti per la difesa devono
essere conformi alla politica estera e di difesa
dell’Italia,
rispettare i princìpi della Costituzione repubblicana
che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali (art. 1, comma 1).
Ma non solo.
9. L’art. 51 della Carta
delle Nazioni Unite
L’esportazione e il transito di armi, infatti, sono vietati
verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto
con i princìpi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite,
fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le
diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare
previo parere delle Camere (art. 1, comma 6, lettera a).
L’art. 51 riconosce il diritto di uno Stato ad usare la forza in caso
di legittima difesa.
In altre parole, la 185 vieta la vendita di prodotti per la difesa in
paesi che hanno mosso guerra per motivi diversi dall’autotutela.
10. CHI PRODUCE
Questo materiale può essere venduto
all’estero solo a governi o imprese
autorizzate dal governo del paese
destinatario (art. 1, comma 4).
E CHI COMPRA
I produttori devono essere autorizzati
dal Governo: le importazioni, le
esportazioni, il transito e le concessioni
delle licenze per la produzione di prodotti
per la difesa sono infatti attività
sottoposte
ad autorizzazioni e controllo
da parte dello Stato (art. 1, comma 2).
Per ricevere la licenza che consente
loro di produrre ed esportare
materiale di armamento, le aziende
produttrici o che questi movimentano
materiali devono essere iscritte al
Registro Nazionale delle Imprese,
istituito presso il Segretariato
Generale della Difesa.
Tra i requisiti necessari
all’iscrizione al Registro – stabiliti
dal Decreto Legislativo 66 del
2010 – è di particolare rilievo
quello della
cittadinanza italiana
dell’imprenditore o dei legali
rappresentante dell’impresa, o
la loro residenza in Italia, purché
cittadini di Paesi legati all'Italia
da un trattato per la
collaborazione giudiziaria.
REQUISITI
11. i DIVIETI
Oltre ai Paesi in guerra la cui fattispecie non rientra nell’art. 51 della
Carta delle Nazioni Unite, l’art. 1 comma 6 stabilisce il divieto di
esportare armi in Paesi:
• la cui politica contrasti con i princìpi dell’articolo 11 della Costituzione;
• nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo della vendita delle armi
da parte dell’ONU, dell’UE o dell’OCSE;
• i cui governi sono responsabili di violazioni delle convenzioni
internazionali in materia di diritti umani;
• o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le
esigenze di difesa del paese.
12. IL CONTROLLORE
Nel 2012 è stata istituita l’Autorità nazionale-UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento), chiamata a
garantire l’applicazione della normativa italiana, integrata da quella europea e internazionale.
1 Decreto Legge 21/2012 convertito in L. n.56/2012, modificato
dalla L. di conversione n.172/2017; DPCM 6 agosto 2014
Le richieste delle società all’Autorità nazionale-UAMA
per ottenere licenze di esportazione di materiali
d'armamento, tangibile o intangibile, sono esaminate in
modo rigoroso ed articolato, caso per caso, sulla base
della normativa nazionale e internazionale.
La valutazione di eventuali autorizzazioni a Paesi extra
UE-NATO coinvolge vari Ministeri ed Enti.
L’Autorità nazionale-UAMA partecipa al Gruppo di
coordinamento della Presidenza del Consiglio per
l’esercizio dei poteri speciali, la c.d. “golden power”1,
per il settore strategico della sola difesa, per garantire
il rispetto della L.185/90 e ss.mm., e, ove necessario,
l’esecutività delle prescrizioni settoriali dei DPCM.
GOLDEN POWER
LE RICHIESTE
13. 2018
LA RELAZIONE
La Relazione del Governo sulle attività del settore nel 2018 è stata presentata in Parlamento
il 5 Aprile 2019.
Secondo gli ultimi dati presentati, il Governo ha autorizzato esportazioni per un totale di
5,2 miliardi di Euro, circa il 53% in meno rispetto al 2017.
Il documento contiene i dati e i volumi di introiti inerenti a tre informazioni fondamentali:
! il tipo di materiale di armamento maggiormente esportato;
! i Paesi verso i quali si svolge l’attività di esportazione;
! le aziende italiane che esportano materiale di armamento.
Ogni anno, entro il 31 Marzo, il Governo Italiano presenta al Parlamento una Relazione sulle attività autorizzate e svolte
nell’anno precedente.
La Relazione è presentata dal Presidente del Consiglio, il quale raccoglie dati forniti dai Ministeri degli Affari Esteri,
dell'Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze, e dello Sviluppo economico.
14. Per Government to Government (Gov-to-Gov o G2G) si
intendono le vendite di beni e servizi effettuate da “Governo a
Governo”, in alternativa a quelle da industria a governo.
Nel settore della difesa e sicurezza il G2G è utilizzato per
l’implicita garanzia politica in termini di stabilità di relazione,
semplificazione gestionale e assenza di intermediari commerciali.
Si può dire che il G2G si concretizzi nella firma del contratto tra
due “ministri” anziché tra un “ministro” e un “amministratore
delegato”.
L’ultimo grido della moda:
Government to Government
15. Nel Decreto Fiscale 2020, l’articolo 55 “Misure a favore della competitività delle imprese italiane”
prevede di modificare l’articolo 537-ter del codice dell’ordinamento militare che riguarda proprio il
G2G. Secondo il nuovo testo, il Ministero della Difesa, sempre
nel rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure
in materia di esportazione di materiali d’armamento
d’intesa con il Ministero degli Esteri
può soddisfare esigenze di approvvigionamento degli Stati esteri
con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza
tecnico-militare
e potrà svolgere, anche tramite proprie articolazioni,
attività precontrattuale, contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo
per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale
[…] richiesti dai citati Stati.
Decreto Fiscale 2020
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