La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
D.L. 146 del 23/12/2013
1. IL DECRETO LEGGE 146 delIL DECRETO LEGGE 146 del
23 dicembre 201323 dicembre 2013
LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA
PENITENZIARIO
2. PREMESSA GENERALEPREMESSA GENERALE
Introduce modifiche al codice di procedura
penale, al DPR 309/90 in materia di
tossicodipendenti ed al TU immigrazione
Introduce poi modifiche all’O.P. in particolare in
materia di liberazione anticipata e affidamento in
prova al servizio sociale
Introduce il Garante Nazionale dei Detenuti
Le modifiche apportate alla camera hanno in
buona parte depotenziato il decreto
3. MODIFICHE CODICE DIMODIFICHE CODICE DI
PROCEDURA PENALEPROCEDURA PENALE
Art. 1Art. 1
Braccialetto elettronico per le misure cautelari. Oggi
diviene la regola. Prima della riforma il Giudice
doveva motivare sulle ragioni per cui lo riteneva
necessario, oggi è il contrario. Deve spiegare perché
lo ritiene superfluo.
Semplificano la procedura, rendendo il
contraddittorio eventuale nei casi più semplici:
rateizzazione e conversione pene pecuniarie;
remissione del debito; esecuzione della
semidetenzione e libertà controllata; riabilitazione ed
esito dell’affidamento in prova. Il contraddittorio c’è
solo in caso di opposizione ai sensi dell’art. 667
comma 4 cpp
4. Modifiche al DPR 309/90 ART 73Modifiche al DPR 309/90 ART 73
Il caso di minore entità di cui al comma 5
passa da circostanza attenuante a reato
autonomo.
Il massimo della pena viene ridotto da 6 a
5 anni. Il minimo resta 1 anno.
Questa modifica è utile, perché impedisce
di bilanciare quella circostanza attenuante
con le aggravanti, tra cui soprattutto la
recidiva.
5. Il nuovo art. 35 bis O.P.Il nuovo art. 35 bis O.P.
Introduce una procedura più garantita per i reclami al
magistrato di sorveglianza nel caso di: sanzioni disciplinari più
gravi (isolamento all’aria ed esclusione di attività in comune)
ed in caso di gravi violazioni all’ordinamento penitenziario.
Il magistrato deve fissare udienza alla quale l’amministrazione
può partecipare;
Se accoglie il reclamo fissa un termine per adeguarsi
all’amministrazione;
Il provvedimento è appellabile al Tribunale di Sorveglianza e
ricorribile per Cassazione;
Se l’amministrazione non si adegua è possibile l’ottemperanza
anche con un commissario ad acta;
Alla camera è stata esclusa la possibilità di condannare
l’amministrazione al risarcimento del danno
6. Modifiche all’ordinamento penitenziarioModifiche all’ordinamento penitenziario
Articolo 3Articolo 3
IL RECLAMOIL RECLAMO
Viene modificato l’art. 35 O.P. che prevede il
diritto di reclamo generico del detenuto.
Oggi può essere fatto ad altri soggetti, tra cui il
provveditore regionale, il direttore dell’ufficio
ispettivo il capo del DAP
Soprattutto al Garante Nazionale ed ai Garanti
regionali o locali dei diritti dei detenuti
Non si specifica una procedura
7. Affidamento in prova al servizioAffidamento in prova al servizio
sociale (art. 47 O.P.)sociale (art. 47 O.P.)
Viene innalzata la soglia per accedere
all’affidamento in prova al servizio sociale
dai vecchi 3 anni agli attuali 4;
Provvisoriamente può ammetterlo anche
il Magistrato di Sorveglianza;
8. Liberazione Anticipata specialeLiberazione Anticipata speciale
Art. 4Art. 4
Per un periodo di due anni la liberazione anticipata passa da
45 giorni a semestre agli attuali 75 gg
La misura retroagisce al 1 gennaio 2010.
Coloro che hanno già usufruito della liberazione anticipata
per quei periodi otterranno un’ulteriore riduzione di 30
giorni per ogni semestre se anche dopo la concessione del
beneficio abbiano dato prova di partecipare all’opera di
rieducazione
La norma non si applica a chi è in affidamento in prova o
detenzione domiciliare
Alla camera dei deputati sono stati esclusi anche i condannati
di cui all’art. 4-bis O.P. (reati associativi, reati sessuali, 74 e
73-80 D.P.R. 309/90)
9. Modifiche all’art.Modifiche all’art.
51 bis O.P.51 bis O.P.
Semplifica la procedura per la
prosecuzione delle misure alternative in
caso di sopravvenienza di nuovi titoli
Decide il magistrato di sorveglianza,
mentre il ricorso al Tribunale è solo
eventuale
10. Stabilizzazione dello sfollacarceriStabilizzazione dello sfollacarceri
Art. 5Art. 5
La detenzione domiciliare per le pene
inferiori a 18 mesi, introdotto con la
legge 199/2010, scaduto il 31 dicembre
2013 viene reso definitivo
Ad oggi – quindi – per le condanne
inferiori ai 18 mesi la detenzione
domiciliare è la misura ordinaria
11. Modifiche al TU ImmigrazioneModifiche al TU Immigrazione
Art. 6Art. 6
Si vuole aumentare il ricorso all’espulsione come
misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 16
Chi deve scontare una pena inferiore a 2 anni ed
era irregolare al momento dell’ingresso in
carcere può essere espulso nel proprio paese
anziché scontare la pena residua.
Rispetto a prima l’espulsione può essere disposta
anche per chi è in esecuzione di pene per rapina
ed estorsione
Importate è che l’identificazione dei condannati ai
fini dell’espulsione avviene sin dal momento
dell’ingresso in carcere
12. Garante Nazionale dei DetenutiGarante Nazionale dei Detenuti
Art. 7Art. 7
Viene istituito il Garante Nazionale dei
Detenuti
Organo collegiale, composto da un
presidente e due membri che durano in
carica per 5 anni non prorogabili
Garanzie di indipendenza
dall’amministrazione e dalla politica
Nominato previa delibera del consiglio dei
Ministri con Decreto del Presidente della
Repubblica
Struttura composta da dipendenti del
ministero della Giustizia
13. Poteri del garante nazionale deiPoteri del garante nazionale dei
detenutidetenuti
Vigilia sul rispetto dei diritti dei detenuti
Visita senza autorizzazione istituti penitenziari, opg, strutture
terapeutiche dove sono detenuti
Visita previo avviso le camere di sicurezza delle forze di polizia
Prende visione del fascicolo dei detenuti, previo consenso
dell’interessato
Chiede all’amministrazione i documenti che ritenga necessari. Se
questa non risponde avvisa il magistrato di sorveglianza che può
emettere un ordine di esibizione
Accede ai CIE
Formula sue raccomandazioni alle amministrazioni
Trasmette annualmente una relazione ai Presidenti di Camera e
Senato, al Ministro dell’Interno e a quello della Giustizia
14. Proroga per l’emanazione deiProroga per l’emanazione dei
decreti in materia di sgravi per ledecreti in materia di sgravi per le
imprese che assumono detenutiimprese che assumono detenuti
Art. 8Art. 8
Viene prorogato di sei mesi il termine
per l’emanazione dei decreti che debbono
stabilire modalità ed entità degli sgravi di
cui alla legge smuraglia 193/00 e 381/00
per le imprese che assumono detenuti o
ex detenuti