SlideShare a Scribd company logo
IL DECRETO LEGGE 146 delIL DECRETO LEGGE 146 del
23 dicembre 201323 dicembre 2013
LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA
PENITENZIARIO
PREMESSA GENERALEPREMESSA GENERALE
Introduce modifiche al codice di procedura
penale, al DPR 309/90 in materia di
tossicodipendenti ed al TU immigrazione
Introduce poi modifiche all’O.P. in particolare in
materia di liberazione anticipata e affidamento in
prova al servizio sociale
Introduce il Garante Nazionale dei Detenuti
Le modifiche apportate alla camera hanno in
buona parte depotenziato il decreto
MODIFICHE CODICE DIMODIFICHE CODICE DI
PROCEDURA PENALEPROCEDURA PENALE
Art. 1Art. 1
Braccialetto elettronico per le misure cautelari. Oggi
diviene la regola. Prima della riforma il Giudice
doveva motivare sulle ragioni per cui lo riteneva
necessario, oggi è il contrario. Deve spiegare perché
lo ritiene superfluo.
Semplificano la procedura, rendendo il
contraddittorio eventuale nei casi più semplici:
rateizzazione e conversione pene pecuniarie;
remissione del debito; esecuzione della
semidetenzione e libertà controllata; riabilitazione ed
esito dell’affidamento in prova. Il contraddittorio c’è
solo in caso di opposizione ai sensi dell’art. 667
comma 4 cpp
Modifiche al DPR 309/90 ART 73Modifiche al DPR 309/90 ART 73
Il caso di minore entità di cui al comma 5
passa da circostanza attenuante a reato
autonomo.
Il massimo della pena viene ridotto da 6 a
5 anni. Il minimo resta 1 anno.
Questa modifica è utile, perché impedisce
di bilanciare quella circostanza attenuante
con le aggravanti, tra cui soprattutto la
recidiva.
Il nuovo art. 35 bis O.P.Il nuovo art. 35 bis O.P.
 Introduce una procedura più garantita per i reclami al
magistrato di sorveglianza nel caso di: sanzioni disciplinari più
gravi (isolamento all’aria ed esclusione di attività in comune)
ed in caso di gravi violazioni all’ordinamento penitenziario.
 Il magistrato deve fissare udienza alla quale l’amministrazione
può partecipare;
 Se accoglie il reclamo fissa un termine per adeguarsi
all’amministrazione;
 Il provvedimento è appellabile al Tribunale di Sorveglianza e
ricorribile per Cassazione;
 Se l’amministrazione non si adegua è possibile l’ottemperanza
anche con un commissario ad acta;
 Alla camera è stata esclusa la possibilità di condannare
l’amministrazione al risarcimento del danno
Modifiche all’ordinamento penitenziarioModifiche all’ordinamento penitenziario
Articolo 3Articolo 3
IL RECLAMOIL RECLAMO
Viene modificato l’art. 35 O.P. che prevede il
diritto di reclamo generico del detenuto.
Oggi può essere fatto ad altri soggetti, tra cui il
provveditore regionale, il direttore dell’ufficio
ispettivo il capo del DAP
Soprattutto al Garante Nazionale ed ai Garanti
regionali o locali dei diritti dei detenuti
Non si specifica una procedura
Affidamento in prova al servizioAffidamento in prova al servizio
sociale (art. 47 O.P.)sociale (art. 47 O.P.)
Viene innalzata la soglia per accedere
all’affidamento in prova al servizio sociale
dai vecchi 3 anni agli attuali 4;
Provvisoriamente può ammetterlo anche
il Magistrato di Sorveglianza;
Liberazione Anticipata specialeLiberazione Anticipata speciale
Art. 4Art. 4
 Per un periodo di due anni la liberazione anticipata passa da
45 giorni a semestre agli attuali 75 gg
 La misura retroagisce al 1 gennaio 2010.
 Coloro che hanno già usufruito della liberazione anticipata
per quei periodi otterranno un’ulteriore riduzione di 30
giorni per ogni semestre se anche dopo la concessione del
beneficio abbiano dato prova di partecipare all’opera di
rieducazione
 La norma non si applica a chi è in affidamento in prova o
detenzione domiciliare
 Alla camera dei deputati sono stati esclusi anche i condannati
di cui all’art. 4-bis O.P. (reati associativi, reati sessuali, 74 e
73-80 D.P.R. 309/90)
Modifiche all’art.Modifiche all’art.
51 bis O.P.51 bis O.P.
Semplifica la procedura per la
prosecuzione delle misure alternative in
caso di sopravvenienza di nuovi titoli
Decide il magistrato di sorveglianza,
mentre il ricorso al Tribunale è solo
eventuale
Stabilizzazione dello sfollacarceriStabilizzazione dello sfollacarceri
Art. 5Art. 5
La detenzione domiciliare per le pene
inferiori a 18 mesi, introdotto con la
legge 199/2010, scaduto il 31 dicembre
2013 viene reso definitivo
Ad oggi – quindi – per le condanne
inferiori ai 18 mesi la detenzione
domiciliare è la misura ordinaria
Modifiche al TU ImmigrazioneModifiche al TU Immigrazione
Art. 6Art. 6
Si vuole aumentare il ricorso all’espulsione come
misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 16
Chi deve scontare una pena inferiore a 2 anni ed
era irregolare al momento dell’ingresso in
carcere può essere espulso nel proprio paese
anziché scontare la pena residua.
Rispetto a prima l’espulsione può essere disposta
anche per chi è in esecuzione di pene per rapina
ed estorsione
Importate è che l’identificazione dei condannati ai
fini dell’espulsione avviene sin dal momento
dell’ingresso in carcere
Garante Nazionale dei DetenutiGarante Nazionale dei Detenuti
Art. 7Art. 7
Viene istituito il Garante Nazionale dei
Detenuti
Organo collegiale, composto da un
presidente e due membri che durano in
carica per 5 anni non prorogabili
Garanzie di indipendenza
dall’amministrazione e dalla politica
Nominato previa delibera del consiglio dei
Ministri con Decreto del Presidente della
Repubblica
Struttura composta da dipendenti del
ministero della Giustizia
Poteri del garante nazionale deiPoteri del garante nazionale dei
detenutidetenuti
 Vigilia sul rispetto dei diritti dei detenuti
 Visita senza autorizzazione istituti penitenziari, opg, strutture
terapeutiche dove sono detenuti
 Visita previo avviso le camere di sicurezza delle forze di polizia
 Prende visione del fascicolo dei detenuti, previo consenso
dell’interessato
 Chiede all’amministrazione i documenti che ritenga necessari. Se
questa non risponde avvisa il magistrato di sorveglianza che può
emettere un ordine di esibizione
 Accede ai CIE
 Formula sue raccomandazioni alle amministrazioni
 Trasmette annualmente una relazione ai Presidenti di Camera e
Senato, al Ministro dell’Interno e a quello della Giustizia
Proroga per l’emanazione deiProroga per l’emanazione dei
decreti in materia di sgravi per ledecreti in materia di sgravi per le
imprese che assumono detenutiimprese che assumono detenuti
Art. 8Art. 8
Viene prorogato di sei mesi il termine
per l’emanazione dei decreti che debbono
stabilire modalità ed entità degli sgravi di
cui alla legge smuraglia 193/00 e 381/00
per le imprese che assumono detenuti o
ex detenuti

More Related Content

What's hot

SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...Pino Ciampolillo
 
D.L. 26/06/2013 nr. 78 convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013 nr. 94
D.L. 26/06/2013 nr. 78 convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013 nr. 94	D.L. 26/06/2013 nr. 78 convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013 nr. 94
D.L. 26/06/2013 nr. 78 convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013 nr. 94 garantedetenutilazio
 
20140403 atti di_accertamento_in_privata_dimora_fd_s
20140403 atti di_accertamento_in_privata_dimora_fd_s20140403 atti di_accertamento_in_privata_dimora_fd_s
20140403 atti di_accertamento_in_privata_dimora_fd_sFabrizio de Stefani
 
Agenda istituzionale 12 16 10 2015
Agenda istituzionale 12 16 10 2015  Agenda istituzionale 12 16 10 2015
Agenda istituzionale 12 16 10 2015 Reti
 
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinareAvvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinareRenato Savoia
 
Gli ordini di protezione tra diritto civile e penale
Gli ordini di protezione tra diritto civile e penaleGli ordini di protezione tra diritto civile e penale
Gli ordini di protezione tra diritto civile e penaleIacopo Savi
 
Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale
Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitraleTrasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale
Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitraleMemento Pratico
 
Cs Normativa Polizia Provinciale 23.05.09
Cs Normativa Polizia Provinciale 23.05.09Cs Normativa Polizia Provinciale 23.05.09
Cs Normativa Polizia Provinciale 23.05.09Claudia Porchietto
 

What's hot (9)

Dlgs 21 2018pdf
Dlgs 21 2018pdfDlgs 21 2018pdf
Dlgs 21 2018pdf
 
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...
SCIOGLIMENTO C C PER INFILTRAZIONI MAFIOSE NOMINA OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL...
 
D.L. 26/06/2013 nr. 78 convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013 nr. 94
D.L. 26/06/2013 nr. 78 convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013 nr. 94	D.L. 26/06/2013 nr. 78 convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013 nr. 94
D.L. 26/06/2013 nr. 78 convertito con modifiche dalla L. 09/08/2013 nr. 94
 
20140403 atti di_accertamento_in_privata_dimora_fd_s
20140403 atti di_accertamento_in_privata_dimora_fd_s20140403 atti di_accertamento_in_privata_dimora_fd_s
20140403 atti di_accertamento_in_privata_dimora_fd_s
 
Agenda istituzionale 12 16 10 2015
Agenda istituzionale 12 16 10 2015  Agenda istituzionale 12 16 10 2015
Agenda istituzionale 12 16 10 2015
 
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinareAvvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
 
Gli ordini di protezione tra diritto civile e penale
Gli ordini di protezione tra diritto civile e penaleGli ordini di protezione tra diritto civile e penale
Gli ordini di protezione tra diritto civile e penale
 
Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale
Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitraleTrasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale
Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale
 
Cs Normativa Polizia Provinciale 23.05.09
Cs Normativa Polizia Provinciale 23.05.09Cs Normativa Polizia Provinciale 23.05.09
Cs Normativa Polizia Provinciale 23.05.09
 

Similar to D.L. 146 del 23/12/2013

La riforma Orlando del processo penale
La riforma Orlando del processo penaleLa riforma Orlando del processo penale
La riforma Orlando del processo penaleFederico Fava
 
Riforma sistema sanzionatorio
Riforma sistema sanzionatorioRiforma sistema sanzionatorio
Riforma sistema sanzionatorioCristian Mazzoni
 
Il recepimento della direttiva 2008 finale
Il recepimento della direttiva 2008 finaleIl recepimento della direttiva 2008 finale
Il recepimento della direttiva 2008 finaleValerio Cellentani
 
Disegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria - svuotacarceri
Disegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria  - svuotacarceriDisegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria  - svuotacarceri
Disegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria - svuotacarceriPaolo Pascucci
 
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte iiAppendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte iiFpCgilPotenza
 
Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinariRegolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinariSalomone & Travaglia Studio Legale
 
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptxIncontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptxFrancescoPasquali6
 
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptxIncontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptxFrancescoPasquali6
 
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleGuida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleAlberto Vigani
 
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...Simone Chiarelli
 
Revisione sanzioni antiriciclaggio IV Direttiva Relazione krogh
Revisione sanzioni antiriciclaggio IV Direttiva Relazione kroghRevisione sanzioni antiriciclaggio IV Direttiva Relazione krogh
Revisione sanzioni antiriciclaggio IV Direttiva Relazione kroghMarco Krogh
 
Il legittimo impedimento
Il legittimo impedimentoIl legittimo impedimento
Il legittimo impedimentom4love
 
Il legittimo impedimento
Il legittimo impedimentoIl legittimo impedimento
Il legittimo impedimentom4love
 
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019Simone Chiarelli
 

Similar to D.L. 146 del 23/12/2013 (20)

La riforma Orlando del processo penale
La riforma Orlando del processo penaleLa riforma Orlando del processo penale
La riforma Orlando del processo penale
 
Riforma sistema sanzionatorio
Riforma sistema sanzionatorioRiforma sistema sanzionatorio
Riforma sistema sanzionatorio
 
Dl Bonafede
Dl BonafedeDl Bonafede
Dl Bonafede
 
Il recepimento della direttiva 2008 finale
Il recepimento della direttiva 2008 finaleIl recepimento della direttiva 2008 finale
Il recepimento della direttiva 2008 finale
 
Disegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria - svuotacarceri
Disegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria  - svuotacarceriDisegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria  - svuotacarceri
Disegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria - svuotacarceri
 
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte iiAppendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
 
Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinariRegolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
 
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptxIncontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
 
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptxIncontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
Incontro informativo sui referendum del 12 giugno.pptx
 
FAQ carceri - Infografica Pd
FAQ carceri - Infografica PdFAQ carceri - Infografica Pd
FAQ carceri - Infografica Pd
 
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleGuida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
 
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...
Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (par...
 
Lo Stalking
Lo StalkingLo Stalking
Lo Stalking
 
Il giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviatoIl giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato
 
Revisione sanzioni antiriciclaggio IV Direttiva Relazione krogh
Revisione sanzioni antiriciclaggio IV Direttiva Relazione kroghRevisione sanzioni antiriciclaggio IV Direttiva Relazione krogh
Revisione sanzioni antiriciclaggio IV Direttiva Relazione krogh
 
I licenziamenti individuali
I licenziamenti individualiI licenziamenti individuali
I licenziamenti individuali
 
News SSL 23 2015
News SSL 23 2015News SSL 23 2015
News SSL 23 2015
 
Il legittimo impedimento
Il legittimo impedimentoIl legittimo impedimento
Il legittimo impedimento
 
Il legittimo impedimento
Il legittimo impedimentoIl legittimo impedimento
Il legittimo impedimento
 
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
La gestione del procedimento amministrativo - 5 gennaio 2019
 

D.L. 146 del 23/12/2013

  • 1. IL DECRETO LEGGE 146 delIL DECRETO LEGGE 146 del 23 dicembre 201323 dicembre 2013 LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA PENITENZIARIO
  • 2. PREMESSA GENERALEPREMESSA GENERALE Introduce modifiche al codice di procedura penale, al DPR 309/90 in materia di tossicodipendenti ed al TU immigrazione Introduce poi modifiche all’O.P. in particolare in materia di liberazione anticipata e affidamento in prova al servizio sociale Introduce il Garante Nazionale dei Detenuti Le modifiche apportate alla camera hanno in buona parte depotenziato il decreto
  • 3. MODIFICHE CODICE DIMODIFICHE CODICE DI PROCEDURA PENALEPROCEDURA PENALE Art. 1Art. 1 Braccialetto elettronico per le misure cautelari. Oggi diviene la regola. Prima della riforma il Giudice doveva motivare sulle ragioni per cui lo riteneva necessario, oggi è il contrario. Deve spiegare perché lo ritiene superfluo. Semplificano la procedura, rendendo il contraddittorio eventuale nei casi più semplici: rateizzazione e conversione pene pecuniarie; remissione del debito; esecuzione della semidetenzione e libertà controllata; riabilitazione ed esito dell’affidamento in prova. Il contraddittorio c’è solo in caso di opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 cpp
  • 4. Modifiche al DPR 309/90 ART 73Modifiche al DPR 309/90 ART 73 Il caso di minore entità di cui al comma 5 passa da circostanza attenuante a reato autonomo. Il massimo della pena viene ridotto da 6 a 5 anni. Il minimo resta 1 anno. Questa modifica è utile, perché impedisce di bilanciare quella circostanza attenuante con le aggravanti, tra cui soprattutto la recidiva.
  • 5. Il nuovo art. 35 bis O.P.Il nuovo art. 35 bis O.P.  Introduce una procedura più garantita per i reclami al magistrato di sorveglianza nel caso di: sanzioni disciplinari più gravi (isolamento all’aria ed esclusione di attività in comune) ed in caso di gravi violazioni all’ordinamento penitenziario.  Il magistrato deve fissare udienza alla quale l’amministrazione può partecipare;  Se accoglie il reclamo fissa un termine per adeguarsi all’amministrazione;  Il provvedimento è appellabile al Tribunale di Sorveglianza e ricorribile per Cassazione;  Se l’amministrazione non si adegua è possibile l’ottemperanza anche con un commissario ad acta;  Alla camera è stata esclusa la possibilità di condannare l’amministrazione al risarcimento del danno
  • 6. Modifiche all’ordinamento penitenziarioModifiche all’ordinamento penitenziario Articolo 3Articolo 3 IL RECLAMOIL RECLAMO Viene modificato l’art. 35 O.P. che prevede il diritto di reclamo generico del detenuto. Oggi può essere fatto ad altri soggetti, tra cui il provveditore regionale, il direttore dell’ufficio ispettivo il capo del DAP Soprattutto al Garante Nazionale ed ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti Non si specifica una procedura
  • 7. Affidamento in prova al servizioAffidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.)sociale (art. 47 O.P.) Viene innalzata la soglia per accedere all’affidamento in prova al servizio sociale dai vecchi 3 anni agli attuali 4; Provvisoriamente può ammetterlo anche il Magistrato di Sorveglianza;
  • 8. Liberazione Anticipata specialeLiberazione Anticipata speciale Art. 4Art. 4  Per un periodo di due anni la liberazione anticipata passa da 45 giorni a semestre agli attuali 75 gg  La misura retroagisce al 1 gennaio 2010.  Coloro che hanno già usufruito della liberazione anticipata per quei periodi otterranno un’ulteriore riduzione di 30 giorni per ogni semestre se anche dopo la concessione del beneficio abbiano dato prova di partecipare all’opera di rieducazione  La norma non si applica a chi è in affidamento in prova o detenzione domiciliare  Alla camera dei deputati sono stati esclusi anche i condannati di cui all’art. 4-bis O.P. (reati associativi, reati sessuali, 74 e 73-80 D.P.R. 309/90)
  • 9. Modifiche all’art.Modifiche all’art. 51 bis O.P.51 bis O.P. Semplifica la procedura per la prosecuzione delle misure alternative in caso di sopravvenienza di nuovi titoli Decide il magistrato di sorveglianza, mentre il ricorso al Tribunale è solo eventuale
  • 10. Stabilizzazione dello sfollacarceriStabilizzazione dello sfollacarceri Art. 5Art. 5 La detenzione domiciliare per le pene inferiori a 18 mesi, introdotto con la legge 199/2010, scaduto il 31 dicembre 2013 viene reso definitivo Ad oggi – quindi – per le condanne inferiori ai 18 mesi la detenzione domiciliare è la misura ordinaria
  • 11. Modifiche al TU ImmigrazioneModifiche al TU Immigrazione Art. 6Art. 6 Si vuole aumentare il ricorso all’espulsione come misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 16 Chi deve scontare una pena inferiore a 2 anni ed era irregolare al momento dell’ingresso in carcere può essere espulso nel proprio paese anziché scontare la pena residua. Rispetto a prima l’espulsione può essere disposta anche per chi è in esecuzione di pene per rapina ed estorsione Importate è che l’identificazione dei condannati ai fini dell’espulsione avviene sin dal momento dell’ingresso in carcere
  • 12. Garante Nazionale dei DetenutiGarante Nazionale dei Detenuti Art. 7Art. 7 Viene istituito il Garante Nazionale dei Detenuti Organo collegiale, composto da un presidente e due membri che durano in carica per 5 anni non prorogabili Garanzie di indipendenza dall’amministrazione e dalla politica Nominato previa delibera del consiglio dei Ministri con Decreto del Presidente della Repubblica Struttura composta da dipendenti del ministero della Giustizia
  • 13. Poteri del garante nazionale deiPoteri del garante nazionale dei detenutidetenuti  Vigilia sul rispetto dei diritti dei detenuti  Visita senza autorizzazione istituti penitenziari, opg, strutture terapeutiche dove sono detenuti  Visita previo avviso le camere di sicurezza delle forze di polizia  Prende visione del fascicolo dei detenuti, previo consenso dell’interessato  Chiede all’amministrazione i documenti che ritenga necessari. Se questa non risponde avvisa il magistrato di sorveglianza che può emettere un ordine di esibizione  Accede ai CIE  Formula sue raccomandazioni alle amministrazioni  Trasmette annualmente una relazione ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministro dell’Interno e a quello della Giustizia
  • 14. Proroga per l’emanazione deiProroga per l’emanazione dei decreti in materia di sgravi per ledecreti in materia di sgravi per le imprese che assumono detenutiimprese che assumono detenuti Art. 8Art. 8 Viene prorogato di sei mesi il termine per l’emanazione dei decreti che debbono stabilire modalità ed entità degli sgravi di cui alla legge smuraglia 193/00 e 381/00 per le imprese che assumono detenuti o ex detenuti