LA CONVIVENZA 
1 
Disciplina Particolare 
1 
VI. Disciplina particolare 
A. Capacità del convivente 
5761 
Amministrazione di sostegno Quando per effetto di una infermità fisica o psichica uno dei 
conviventi si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha 
diritto ad essere coadiuvata da un amministratore di sostegno (art. 417 c.c.). 
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto oltre che dal soggetto 
beneficiario dal coniuge e dai parenti, anche dalla persona stabilmente convivente (art. 406 rinvia all’art. 
417 c.c.). 
In previsione di una propria eventuale futura incapacità ciascuno dei conviventi può designare l’altro 
convivente come amministratore di sostegno (art. 408 c. 1 c.c.): 
- con una previsione espressa in un contratto di convivenza: v. n. 5708; 
- con un atto volontario. Per tale designazione è necessaria la forma della scrittura privata autenticata o 
atto pubblico stipulato dal notaio. 
Il soggetto designato non diventa automaticamente amministratore di sostegno al verificarsi 
dell'incapacità, perché tale nomina spetta comunque al giudice. 
In mancanza di designazione, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare designa con decreto 
motivato un amministratore di sostegno diverso e nella scelta dà al preferenza, se possibile alla persona 
stabilmente convivente (art. 408 c. 1 c.c.). 
5764 
Interdizione e inabilitazione l'istanza di interdizione e quella di inabilitazione possono essere 
promosse anche dalla persona stabilmente convivente (art. 417 c.c.). 
Per un approfondimento dei presupposti e del procedimento di interdizione e inabilitazione rinviamo al n. 
9750 e s. 
B. Salute del convivente 
5770 
I conviventi, non essendo legati da vincoli matrimoniali o di parentela, non sono soggetti agli obblighi di 
assistenza previsti dalla legge. 
Possono comunque prestare volontariamente assistenza e in determinate circostanze possono avere 
accesso alle informazioni personali. 
E’ previsto che in caso di: 
- grave infermità di un convivente, l’altro convivente lavoratore ha diritto a un permesso retribuito v. n. 
5788; 
- lesioni o morte del convivente per fatto illecito di un terzo, l’altro può chiedere il risarcimento del danno: v. 
n. 5935 e s.; 
- morte del convivente esiste un diritto di informazione (cartella clinica: e in caso di trapianti): v. n. 5893 e 
s. 
5773 
Ricovero in ospedale Se il convivente ricoverato in ospedale è cosciente ha diritto di ricevere 
visite e assistenza nelle forme e nei tempi stabiliti, dalle persone che preferisce. Quindi non ci sono limiti 
per il convivente così come per i parenti o gli amici. 
Se però il convivente ricoverato versa in stato di incoscienza e non può esprimere la sua volontà 
nascono i problemi in quanto il convivente possono essere rifiutate le informazioni sulle condizioni del 
proprio convivente o potrebbe avere difficoltà di visita e assistenza. 
5776 
Il problema può essere risolto in modo preventivo in quanto la legge ammette che si possa delegare 
un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria salute (art. 82 L. 196/2003 codice in materia di
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protezione dei dati personali). Il convivente che sia in stato di capacità di intendere e di volere può 
quindi esprime la volontà di essere assistito dal proprio convivente e può autorizzare il medico curante o i 
sanitari a fornire allo stesso le informazioni sul decorso della propria malattia. 
Tale manifestazione di volontà può essere espressa: 
- con una dichiarazione scritta autenticata dal notaio (come espressamente consigliato da un documento 
redatto dalla Federnotai); 
- con una previsione espressa in un contratto di convivenza (come precisato al n. 5713); 
Se è fatta una dichiarazione in questi termini con cui si afferma che una certa persona è un soggetto di 
fiducia, l’ospedale non può rifiutare le informazioni o impedire le visite e l’assistenza a pena di 
responsabilità civile risarcitoria. E’ necessario, però, che la persona nominata si presenti in ospedale con 
un valido documento di identità. 
5779 
Un vademecum sulla convivenza redatto dal Comune di Milanoriporta un esempio di tale 
dichiarazione: 
“Io sottoscritto [__A__], premesso che da anni intercorre tra me e [_B_] una stabile relazione 
sentimentale confluita in una convivenza, dichiaro che [_B_] ha le qualità per assistermi in caso 
di malattia e di mia degenza in ospedale ed è persona che gode di mia completa fiducia anche 
al fine di ricevere ogni informazione su dati sensibili sulla mia salute e sul decorso di una mia 
eventuale malattia”. 
[data e firma autenticata dal notaio] 
5782 
Consultori familiari I conviventi hanno diritto alla prestazioni di assistenza alla famiglia e alla 
maternità fornite dai consultori familiari (ai sensi dell’art. 1 L. n. 405/1975). 
I consultori in particolare forniscono i seguenti servizi: 
a) assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i 
problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; 
b) somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal 
singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica 
degli utenti. 
C. Permessi o congedi lavorativi 
5788 
Grave infermità In caso di documentata grave infermità del convivente (così come in caso di morte) 
i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, purché la stabile 
convivenza risulti da certificazione anagrafica (art. 4 c.1 L. 53/2000). 
5791 
Congedo per motivi familiari In caso di gravi motivi familiari al convivente può essere concesso 
un congedo (L. 53/2000). La durata del congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può 
essere utilizzato anche in modo frazionato. Il congedo non è retribuito. 
I gravi motivi devono riguardare i soggetti indicati dalla legge (all'art. 433 c.c.): 
- il convivente (componente della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela); 
- i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle anche non conviventi, nonché i parenti portatori di handicap (può 
riguardare anche il coniuge se ad esempio il convivente è separato). 
Per individuare le patologie specifiche, i criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di 
grave infermità e per la fruizione dei congedi in caso di eventi e cause particolari si richiama la 
regolamentazione specifica (contenuta nel DM 278/2000). 
D. Disciplina penale particolare 
5796 
Reati contro il convivente La legge (e in alcuni casi la giurisprudenza) estende alla convivenza 
le norme che puniscono violenze, abusi o maltrattamenti commessi a danno di familiari o parenti. 
Esaminiamo di seguito tali norme.
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5799 
In tema di protezione contro gli abusi familiari, il codice civile prevede espressamente che 
quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà 
dell'altro convivente, il giudice su istanza di parte, può adottare uno o più provvedimenti denominati 
“ordini di protezione” (art. 342 bis c.c.). 
Tali ordini di protezione consistono nelle seguenti misure: ordine di cessare la condotta pregiudizievole, 
ordine di allontanamento dalla casa familiare del convivente e prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi 
abitualmente frequentati dal convivente (art. 342 ter c.c.). 
5802 
Il codice penale punisce chiunque maltratta una persona convivente con la reclusione da 2 a 6 
anni (art. 572 c. 1 c.p.). 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una 
lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni (art. 
572 c. 2 c.p.). 
I maltrattamenti in famiglia si configurano anche se la convivenza more uxorio non è stabile, se quindi a 
volte la coppia viveva separatamente, rilevando unicamente una precisa determinazione dell’ imputato di 
sottoporre la propria convivente a continue vessazioni morali e fisiche di notevole gravità (Cass. pen. 1° 
luglio 2013 n. 28414). 
5804 
La giurisprudenza applica al convivente la norma che punisce chiunque abbandona una persona 
incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e 
della quale abbia la custodia o debba avere cura. 
La pena è la reclusione da 6 mesi a 5 anni (art. 591 c.p.). In particolare è stato condannato il convivente 
che ha abbandonato il convivente more uxorio che, per ragioni di salute, non era in grado di provvedere a 
se stesso, gravando anche su tale soggetto un obbligo di cura (Assise d’Appello Milano 9 luglio 2009). 
5807 
Non punibilità del reato contro il coniuge: applicazione al convivente I delitti 
contro il patrimonio (quali furto, truffa o ricettazione) commessi nei confronti del coniuge non 
legalmente separato sono punibili solo a querela della parte offesa (art. 649 c.p.). Questo 
particolare regime di punibilità e procedibilità non è invece applicabile ai delitti come rapina, estorsione o 
sequestro di persona a scopo di estorsione come per ogni altro delitto commesso contro il patrimonio ma 
con violenza alle persone. 
Il problema che si è posta la giurisprudenza è la applicabilità di tale causa di non punibilità ai 
conviventi: 
- si applica in caso furto commesso in danno del convivente more uxorio è punibile solo a querela 
dell'offeso (Cass. 21 maggio 2009 n. 32190). La cassazione precisa che la prevalenza dell'interesse alla 
riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della causa di esclusione 
della punibilità ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati da un vincolo non 
matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla 
reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita; 
- non si applica in caso di ricettazione a danno del convivente (Cass. 13 ottobre 2009 n. 44047). 
5810 
I delitti contro il patrimonio (quali furto, truffa o ricettazione) commessi nei confronti del coniuge non 
legalmente separato sono punibili solo a querela della parte offesa (art. 649 c.p.): la giurisprudenza 
si chiede se tale causa di non punibilità sia applicabile ai conviventi: 
- in caso di furto a danno del convivente more uxorio ha applicato la norma (Cass. 21 maggio 2009 n. 
32190), ritenendo dunque punibile il reato a querela dell'offeso. La cassazione precisa che la prevalenza 
dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della 
causa di esclusione della punibilità ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati 
da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente 
duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita; 
- non ha invece applica la norma in caso di ricettazione a danno del convivente (Cass. 13 ottobre 
2009 n. 44047). 
Il regime di punibilità e procedibilità descritto non è invece applicabile ai delitti come rapina, estorsione 
o sequestro di persona a scopo di estorsione come per ogni altro delitto commesso contro il patrimonio 
ma con violenza alle persone.
LA CONVIVENZA 
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5813 
Il codice penale prevede un altro caso causa di non punibilità applicabile ai congiunti per cui si pone il 
problema di estensione della norma anche ai conviventi. In particolare non risponde di determinati reati 
chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (art. 384 c.p.). 
Questa causa di non punibilità opera con riferimento ai delitti contro l'attività giudiziaria: omessa 
denuncia (artt. 361, 362, 363 e 364 c.p.), omissione di referto (art.365 c.p.), rifiuto di uffici legalmente 
dovuti (art. 366 c.p.), autocalunnia (art. 369 c.p.), false informazioni al pubblico ministero e al difensore 
(art. 371 bis e 371 ter c.p.), falsa testimonianza. (art. 372 c.p.), falsa perizia o interpretazione (art. 373 
c.p.), frode processuale. (art. 374 c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 
La giurisprudenza non ha applicato la causa di non punibilità al convivente in caso di 
favoreggiamento personale in favore dell’altro convivente (Cass. 17 febbraio 2009 n. 2082). 
5817 
Testimonianza nel processo Il convivente ha diritto di astenersi dal testimoniare nel processo 
penale instaurato contro il convivente (art. 199 c. 3 lett. a, c.p.p.). 
Questa ipotesi di esenzione dall'obbligo testimoniale costituisce l'effetto della sentenza della Core 
costituzionale (C.Cost. 12 gennaio 1977, n. 6), la quale ha precisato che il legislatore deve farsi carico 
delle situazioni di convivenza di fatto, ai fini del riconoscimento di determinate garanzie anche nel 
processo penale. 
5820 
Patrocino a spese dello Stato La giurisprudenza precisa che per la determinazione dei limiti di 
reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto della somma dei 
redditi facenti capo all’interessato ed agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio 
(Cass. pen. 5 gennaio 2006 n. 109). 
5823 
Convivente condannato o carcerato La legge riconosce espressamente al convivente il diritto 
di sottoscrivere la domanda di grazia per il convivente condannato (art. 681 c.p.p.). 
Chi è carcerato può inoltre ottenere un permesso in caso di imminente pericolo di vita del soggetto 
con cui conviveva (art. 30 L. 354/1975).

Disciplina particolare

  • 1.
    LA CONVIVENZA 1 Disciplina Particolare 1 VI. Disciplina particolare A. Capacità del convivente 5761 Amministrazione di sostegno Quando per effetto di una infermità fisica o psichica uno dei conviventi si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto ad essere coadiuvata da un amministratore di sostegno (art. 417 c.c.). Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto oltre che dal soggetto beneficiario dal coniuge e dai parenti, anche dalla persona stabilmente convivente (art. 406 rinvia all’art. 417 c.c.). In previsione di una propria eventuale futura incapacità ciascuno dei conviventi può designare l’altro convivente come amministratore di sostegno (art. 408 c. 1 c.c.): - con una previsione espressa in un contratto di convivenza: v. n. 5708; - con un atto volontario. Per tale designazione è necessaria la forma della scrittura privata autenticata o atto pubblico stipulato dal notaio. Il soggetto designato non diventa automaticamente amministratore di sostegno al verificarsi dell'incapacità, perché tale nomina spetta comunque al giudice. In mancanza di designazione, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare designa con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso e nella scelta dà al preferenza, se possibile alla persona stabilmente convivente (art. 408 c. 1 c.c.). 5764 Interdizione e inabilitazione l'istanza di interdizione e quella di inabilitazione possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente (art. 417 c.c.). Per un approfondimento dei presupposti e del procedimento di interdizione e inabilitazione rinviamo al n. 9750 e s. B. Salute del convivente 5770 I conviventi, non essendo legati da vincoli matrimoniali o di parentela, non sono soggetti agli obblighi di assistenza previsti dalla legge. Possono comunque prestare volontariamente assistenza e in determinate circostanze possono avere accesso alle informazioni personali. E’ previsto che in caso di: - grave infermità di un convivente, l’altro convivente lavoratore ha diritto a un permesso retribuito v. n. 5788; - lesioni o morte del convivente per fatto illecito di un terzo, l’altro può chiedere il risarcimento del danno: v. n. 5935 e s.; - morte del convivente esiste un diritto di informazione (cartella clinica: e in caso di trapianti): v. n. 5893 e s. 5773 Ricovero in ospedale Se il convivente ricoverato in ospedale è cosciente ha diritto di ricevere visite e assistenza nelle forme e nei tempi stabiliti, dalle persone che preferisce. Quindi non ci sono limiti per il convivente così come per i parenti o gli amici. Se però il convivente ricoverato versa in stato di incoscienza e non può esprimere la sua volontà nascono i problemi in quanto il convivente possono essere rifiutate le informazioni sulle condizioni del proprio convivente o potrebbe avere difficoltà di visita e assistenza. 5776 Il problema può essere risolto in modo preventivo in quanto la legge ammette che si possa delegare un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria salute (art. 82 L. 196/2003 codice in materia di
  • 2.
    LA CONVIVENZA 2 2 protezione dei dati personali). Il convivente che sia in stato di capacità di intendere e di volere può quindi esprime la volontà di essere assistito dal proprio convivente e può autorizzare il medico curante o i sanitari a fornire allo stesso le informazioni sul decorso della propria malattia. Tale manifestazione di volontà può essere espressa: - con una dichiarazione scritta autenticata dal notaio (come espressamente consigliato da un documento redatto dalla Federnotai); - con una previsione espressa in un contratto di convivenza (come precisato al n. 5713); Se è fatta una dichiarazione in questi termini con cui si afferma che una certa persona è un soggetto di fiducia, l’ospedale non può rifiutare le informazioni o impedire le visite e l’assistenza a pena di responsabilità civile risarcitoria. E’ necessario, però, che la persona nominata si presenti in ospedale con un valido documento di identità. 5779 Un vademecum sulla convivenza redatto dal Comune di Milanoriporta un esempio di tale dichiarazione: “Io sottoscritto [__A__], premesso che da anni intercorre tra me e [_B_] una stabile relazione sentimentale confluita in una convivenza, dichiaro che [_B_] ha le qualità per assistermi in caso di malattia e di mia degenza in ospedale ed è persona che gode di mia completa fiducia anche al fine di ricevere ogni informazione su dati sensibili sulla mia salute e sul decorso di una mia eventuale malattia”. [data e firma autenticata dal notaio] 5782 Consultori familiari I conviventi hanno diritto alla prestazioni di assistenza alla famiglia e alla maternità fornite dai consultori familiari (ai sensi dell’art. 1 L. n. 405/1975). I consultori in particolare forniscono i seguenti servizi: a) assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; b) somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti. C. Permessi o congedi lavorativi 5788 Grave infermità In caso di documentata grave infermità del convivente (così come in caso di morte) i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica (art. 4 c.1 L. 53/2000). 5791 Congedo per motivi familiari In caso di gravi motivi familiari al convivente può essere concesso un congedo (L. 53/2000). La durata del congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. Il congedo non è retribuito. I gravi motivi devono riguardare i soggetti indicati dalla legge (all'art. 433 c.c.): - il convivente (componente della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela); - i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle anche non conviventi, nonché i parenti portatori di handicap (può riguardare anche il coniuge se ad esempio il convivente è separato). Per individuare le patologie specifiche, i criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità e per la fruizione dei congedi in caso di eventi e cause particolari si richiama la regolamentazione specifica (contenuta nel DM 278/2000). D. Disciplina penale particolare 5796 Reati contro il convivente La legge (e in alcuni casi la giurisprudenza) estende alla convivenza le norme che puniscono violenze, abusi o maltrattamenti commessi a danno di familiari o parenti. Esaminiamo di seguito tali norme.
  • 3.
    LA CONVIVENZA 3 3 5799 In tema di protezione contro gli abusi familiari, il codice civile prevede espressamente che quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro convivente, il giudice su istanza di parte, può adottare uno o più provvedimenti denominati “ordini di protezione” (art. 342 bis c.c.). Tali ordini di protezione consistono nelle seguenti misure: ordine di cessare la condotta pregiudizievole, ordine di allontanamento dalla casa familiare del convivente e prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal convivente (art. 342 ter c.c.). 5802 Il codice penale punisce chiunque maltratta una persona convivente con la reclusione da 2 a 6 anni (art. 572 c. 1 c.p.). Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni (art. 572 c. 2 c.p.). I maltrattamenti in famiglia si configurano anche se la convivenza more uxorio non è stabile, se quindi a volte la coppia viveva separatamente, rilevando unicamente una precisa determinazione dell’ imputato di sottoporre la propria convivente a continue vessazioni morali e fisiche di notevole gravità (Cass. pen. 1° luglio 2013 n. 28414). 5804 La giurisprudenza applica al convivente la norma che punisce chiunque abbandona una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura. La pena è la reclusione da 6 mesi a 5 anni (art. 591 c.p.). In particolare è stato condannato il convivente che ha abbandonato il convivente more uxorio che, per ragioni di salute, non era in grado di provvedere a se stesso, gravando anche su tale soggetto un obbligo di cura (Assise d’Appello Milano 9 luglio 2009). 5807 Non punibilità del reato contro il coniuge: applicazione al convivente I delitti contro il patrimonio (quali furto, truffa o ricettazione) commessi nei confronti del coniuge non legalmente separato sono punibili solo a querela della parte offesa (art. 649 c.p.). Questo particolare regime di punibilità e procedibilità non è invece applicabile ai delitti come rapina, estorsione o sequestro di persona a scopo di estorsione come per ogni altro delitto commesso contro il patrimonio ma con violenza alle persone. Il problema che si è posta la giurisprudenza è la applicabilità di tale causa di non punibilità ai conviventi: - si applica in caso furto commesso in danno del convivente more uxorio è punibile solo a querela dell'offeso (Cass. 21 maggio 2009 n. 32190). La cassazione precisa che la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della causa di esclusione della punibilità ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita; - non si applica in caso di ricettazione a danno del convivente (Cass. 13 ottobre 2009 n. 44047). 5810 I delitti contro il patrimonio (quali furto, truffa o ricettazione) commessi nei confronti del coniuge non legalmente separato sono punibili solo a querela della parte offesa (art. 649 c.p.): la giurisprudenza si chiede se tale causa di non punibilità sia applicabile ai conviventi: - in caso di furto a danno del convivente more uxorio ha applicato la norma (Cass. 21 maggio 2009 n. 32190), ritenendo dunque punibile il reato a querela dell'offeso. La cassazione precisa che la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della causa di esclusione della punibilità ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita; - non ha invece applica la norma in caso di ricettazione a danno del convivente (Cass. 13 ottobre 2009 n. 44047). Il regime di punibilità e procedibilità descritto non è invece applicabile ai delitti come rapina, estorsione o sequestro di persona a scopo di estorsione come per ogni altro delitto commesso contro il patrimonio ma con violenza alle persone.
  • 4.
    LA CONVIVENZA 44 5813 Il codice penale prevede un altro caso causa di non punibilità applicabile ai congiunti per cui si pone il problema di estensione della norma anche ai conviventi. In particolare non risponde di determinati reati chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (art. 384 c.p.). Questa causa di non punibilità opera con riferimento ai delitti contro l'attività giudiziaria: omessa denuncia (artt. 361, 362, 363 e 364 c.p.), omissione di referto (art.365 c.p.), rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), autocalunnia (art. 369 c.p.), false informazioni al pubblico ministero e al difensore (art. 371 bis e 371 ter c.p.), falsa testimonianza. (art. 372 c.p.), falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), frode processuale. (art. 374 c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). La giurisprudenza non ha applicato la causa di non punibilità al convivente in caso di favoreggiamento personale in favore dell’altro convivente (Cass. 17 febbraio 2009 n. 2082). 5817 Testimonianza nel processo Il convivente ha diritto di astenersi dal testimoniare nel processo penale instaurato contro il convivente (art. 199 c. 3 lett. a, c.p.p.). Questa ipotesi di esenzione dall'obbligo testimoniale costituisce l'effetto della sentenza della Core costituzionale (C.Cost. 12 gennaio 1977, n. 6), la quale ha precisato che il legislatore deve farsi carico delle situazioni di convivenza di fatto, ai fini del riconoscimento di determinate garanzie anche nel processo penale. 5820 Patrocino a spese dello Stato La giurisprudenza precisa che per la determinazione dei limiti di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto della somma dei redditi facenti capo all’interessato ed agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio (Cass. pen. 5 gennaio 2006 n. 109). 5823 Convivente condannato o carcerato La legge riconosce espressamente al convivente il diritto di sottoscrivere la domanda di grazia per il convivente condannato (art. 681 c.p.p.). Chi è carcerato può inoltre ottenere un permesso in caso di imminente pericolo di vita del soggetto con cui conviveva (art. 30 L. 354/1975).