Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...Fabrizio Callarà
Copertura obbligatoria di rc professionale per l’attività di apposizione del “visto di conformità” – polizza stand-alone.
AEC ha aggiunto alle soluzioni assicurative fin’ora proposte una polizza Lloyd’s valida solo per l’attività di apposizione del “Visto di Conformità”.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio Callarà
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunità.
L'Avv Fabio De Matteis interviene alla Tavola rotonda in merito ai delitti co...Fabio De Matteis
Alla Tavola rotonda in occasione della presentazione del volume di Stefano Corbetta - I delitti di comune pericolo mediante frode, Fabio De Matteis è intervenuto In qualità di Avvocato del foro di Milano sui temi inerenti ai delitti contro l'incolumità pubblica.
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...Fabrizio Callarà
Copertura obbligatoria di rc professionale per l’attività di apposizione del “visto di conformità” – polizza stand-alone.
AEC ha aggiunto alle soluzioni assicurative fin’ora proposte una polizza Lloyd’s valida solo per l’attività di apposizione del “Visto di Conformità”.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio Callarà
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunità.
L'Avv Fabio De Matteis interviene alla Tavola rotonda in merito ai delitti co...Fabio De Matteis
Alla Tavola rotonda in occasione della presentazione del volume di Stefano Corbetta - I delitti di comune pericolo mediante frode, Fabio De Matteis è intervenuto In qualità di Avvocato del foro di Milano sui temi inerenti ai delitti contro l'incolumità pubblica.
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...Marco Greggio
Una recente sentenza della Corte di Cassazione qualifica il rapporto tra l'amministratore la s.p.a. come di immedesimazione organica, con numerose conseguenze nella prassi.
Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Resp...Fabrizio Callarà
Slides di presentazione della Polizza D&O Lloyd's AEC 2004 del Convegno organizzato da AEC Broker su “Responsabilità Civili e Penali degli Organi di Amministrazione e di Controllo nella Riforma del Diritto Societario”. 12 Marzo 2004
Imprese e D.Lgs. 231 01 rischi emergenti e soluzioniAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
Tutela Legale Imprese e D.Lgs 23101 - Polizza e Tutela Legale per AziendeAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
Chiesta dall`Associazione, nell`audizione del 4 ottobre scorso in Commissione Finanze del Senato, una riforma organica della riscossione coattiva delle entrate.
"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)Fabrizio Callarà
Le due pagine del "Sole 24 Ore" di Lunedi 2 Ottobre 2017 dedicate al progetto AREA PROFESSIONISTI (www.areaprofessionisti.eu) ed alla sua innovativa Polizza Credito.
AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA, prima azienda italiana del settore assicurativo ad aver ottenuto nel 2013 il “Rating di Legalità”, annuncia il rinnovo del Rating da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) [...]
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La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
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La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
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L'ICE, in collaborazione con OICE ed ANCE, e con il supporto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambasciata d'Italia in Romania, ha organizzato oggi una missione imprenditoriale di settore a Bucarest.
La missione, dedicata alle società di ingegneria ed alle imprese di costruzione e relativo indotto, ha visto la partecipazione sul campo di AEC Wholesale Group nella persona di Fabrizio Callarà, AD del Gruppo [...]
Il rating di legalità. Potenzialità e prospettive applicative (AltaLex)Fabrizio Callarà
In estrema sintesi, il rating di legalità, introdotto nel nostro ordinamento nel 2012, consiste in
un meccanismo di incentivazione e sostegno rivolto alle aziende eticamente virtuose operanti
in Italia. L'intento è quello di premiarne l'impegno sul fronte della legalità attraverso strumenti
di facilitazione dell'accesso al credito, nonché, in prospettiva futura, di preferenza
nell'aggiudicazione di appalti pubblici.
Rinviando al seguito l'approfondimento del funzionamento pratico dell'istituto, preme mettere
subito in evidenza quali e quanto importanti siano gli interessi collettivi che ne stanno alla
base e che fanno apparire poco condivisibile l'atteggiamento eccessivamente critico di chi,
rilevandone gli innegabili limiti attuali, ha sentenziato l'inutilità del nuovo "bollino" [....]
- Italy is a developed country located in Southern Europe with a population of 61.4 million. Its main exports include engineering products, textiles, and machinery, while main imports are engineering products, chemicals, and transport equipment.
- Germany, France, and the US are Italy's largest trading partners for both exports and imports. The official language is Italian and the capital and largest city is Rome.
- The insurance market in Italy totals $45.5 billion, with motor insurance dominating the market. Foreign insurers have a strong presence in Italy, accounting for about a third of all non-life insurance companies.
Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013 - PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO DISTINTI PER RAMO E GRUPPO DI IMPRESE SECONDO L’ALBO GRUPPI DELL’IVASS (composizione dei Gruppi assicurativi aggiornata al 1° marzo 2014)
testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...Fabrizio Callarà
L'IVASS ha aggiornato il regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX(intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del codice delle assicurazioni private.
Il testo comprende le modifiche ed integrazioni dal provvedimento isvap del 2 luglio 2009 n. 2720, dal provvedimento isvap del 17 dicembre 2008 n. 2664, dal regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010, dal provvedimento Isvap del 6 dicembre 2011 n. 2946, dal provvedimento Ivass del 22 ottobre 2013 n. 9 e dal provvedimento Ivass del 3 dicembre 2013 n. 12. Le modifiche o integrazioni sono riportate in corsivo.
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...Fabrizio Callarà
This document provides an overview of key facts, statistics, business environment, insurance environment, and Lloyd's business in Italy. Some of the key points include:
- Italy has a population of 61 million and GDP of $1,845 billion, with main exports being engineering products, textiles, and machinery.
- The non-life insurance market totaled $50.7 billion in 2011, with motor insurance making up 57% of the market.
- The economy contracted in 2012 and is projected to continue contracting in 2013, with household spending expected to remain subdued.
- Major challenges for the insurance sector include the dominance of motor business and low limits/risk retention, though premiums are growing faster
The Lloyd's market had a profitable year in 2012, despite losses from Superstorm Sandy. It reported a profit before tax of £2,771m and a combined ratio of 91.1%. Gross written premium increased 9% to £25.5bn. Central assets reached a record high of £2.485bn. The Corporation reduced costs by 8% while making progress on strategic objectives. Looking ahead, Lloyd's aims to attract new capital and expand its global license network to access growth opportunities in developing economies.
Decreto del Ministro dell'Interno n. 269 dell'1 dicembre 2010 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2011, in vigore dal 16 marzo 2011, riguardante la "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti".
30.05.2012 Decreto Ministero della Economia e delle Finanze 5 aprile 2012 n.66Fabrizio Callarà
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 aprile 2012, n. 66
Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria,
nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di
consulenza finanziaria (G.U. n. 124 del 29 maggio 2012
30.05.2012 Decreto Ministero della Economia e delle Finanze 5 aprile 2012 n.66
"Broker" Rivista dell'AIBA - Finanziaria 2008
1. Gennaio > Febbraio 2008
Diritto
Diritto La responsabilità amministrativa
L’art. 3, comma 59, della legge 24/12/2007, n. 244
( Anna Moscarini
Avvocato, Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico dell’Università della Tuscia - Viterbo
L’art. 3 co. 59 della Legge Finanziaria 2008, pubblici dipendenti, civile, amministrativa
L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha sancito la e contabile.
nullità del contratto di assicurazione con La scelta del legislatore, espressa nell’art. 3,
il quale un ente pubblico assicuri i propri co. 59 in commento, appare, da un lato,
amministratori per i rischi derivanti dal- consequenziale rispetto alla consolidata
l’espletamento dei compiti istituzionali con- giurisprudenza contabile, che escludeva la
nessi con la carica e riguardanti la respon- legittimità della stipulazione di contratti
sabilità per danni cagionati allo Stato o ad di assicurazione per la copertura della
enti pubblici e la responsabilità contabile. responsabilità amministrativa ed ammini-
La norma prevede altresì che i contratti di strativo-contabile degli amministratori, dei
assicurazione in corso alla data di entrata dipendenti, etc. a spese dell’Ente pubblico,
in vigore della legge cessino di avere effi- dall’altro, però, non priva di significative
cacia alla data del 30 giugno 2008 e che, incongruenze, contraddittorietà, lacune.
in caso di violazione del contenuto delle Prima di evidenziare le suddette incon-
richiamate disposizioni, l’amministratore gruenze e lacune, consideriamo la ratio del-
che ponga in essere o che proroghi il con- la disposizione: vietare spese inutili (o dan-
tratto di assicurazione e il beneficiario nose) per l’ente per mezzo della commina-
della copertura assicurativa siano tenuti al toria della nullità del contratto e di una san-
rimborso, a titolo di danno erariale, di una zione, commisurata ad un importo pari a
somma pari a dieci volte l’ammontare dei dieci volte il valore economico del premio
premi complessivamente stabiliti nel con- pagato.
tratto medesimo. Il legislatore sembra voler risolvere i dub-
Mi chiedete di precisare il significato lette- bi, sollevati da una parte della giurispru-
rale e logico-sistematico della disposizio- denza della Corte dei Conti, relativi alla
ne e di valutarne gli eventuali profili di ille- impossibilità di estrapolare, al fine di giun-
gittimità costituzionale, al fine di risolve- gere alla decisione di condanna per danno
re una serie di problemi applicativi posti erariale, dal complessivo oggetto del con-
dagli associati. tratto di assicurazione, la parte di premio
Per comodità espositiva, quali premesse del relativa alla copertura dei rischi derivanti
ragionamento, richiamo due precedenti da responsabilità amministrativo-contabi-
pareri, l’uno pubblicato nel volume Guida le, rispetto al rischio di responsabilità civi-
all’utilizzo del Broker assicurativo da par- le terzi, difficoltà resa palese dalle dichia-
te della Pubblica Amministrazione, edizio- razioni delle compagnie di assicurazioni
ni Finaiba S.r.l. 2003, nel quale Vi rappre- volte ad asseverare la invariabilità del costo
sentavo il prevalente orientamento della della polizza, in caso di rinuncia o di man-
giurisprudenza contabile in senso sfavore- cata richiesta da parte dell’ente, ad alcune
vole alla stipulazione di polizze di assicu- delle garanzie offerte.
razione per la copertura della responsabi- Alcune pronunce della Corte dei Conti,
lità amministrativa, e l’altro, reso in data infatti, in presenza di siffatti elementi di
22 aprile 2004, nel quale Vi precisavo le fatto e di diritto ed in assenza di una uni-
differenti tipologie di responsabilità dei voca normativa, sia di fonte legislativa sia
20 B r o ke r
2. Diritto
di contratto collettivo, avevano ritenuto
non configurabile l’esistenza del danno
erariale (Corte dei Conti, Sez. Giur. d’Ap-
pello per la Regione Sicilia, n. 185 del 14
giugno 2007), ovvero avevano ritenuto non
accertabile l’elemento soggettivo della col-
pa grave, presupposto necessario per la
configurabilità della responsabilità ammi-
nistrativa e contabile (Corte dei Conti,
Sez. Giur. per la Regione Sicilia, n. 2541
del 26 settembre 2007; Corte dei Conti, Sez.
Giur. d’Appello per la Regione Sicilia, n.
207 del 19 luglio 2007).
A fronte della difficoltà di individuare i
presupposti del danno erariale o i presup-
posti soggettivi del dolo o della colpa gra-
ve, rilevati da una parte della giurispru-
denza contabile, il legislatore sembra aver
voluto fugare ogni dubbio, asseverando, raggio assicurativo. August Macke - Tre
con la sua scelta politica, l’indirizzo più Pur tacendo di queste perplessità, resta l’in- donne in barca - 1911
rigoroso della giurisprudenza, consolidata- terrogativo se per “ente pubblico” occorra
si nel senso della non assicurabilità del intendere tutti i soggetti compresi nell’art.
rischio di responsabilità amministrativo- 3 commi 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 12
contabile (Corte dei Conti, Sez. Riunite, n. aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pub-
707/A del 5 aprile 1991; Corte dei Conti, blici di lavori, servizi, forniture, (e succes-
Sez. Giur. Veneto, n. 185 del 1996; Corte sive modifiche) - dunque le Amministra-
dei Conti, Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, zioni dello Stato, gli Enti Pubblici Territo-
19 ottobre 2000, n. 489; Corte dei Conti, riali, gli altri Enti Pubblici non economici,
Sez. Giur., Regione Lombardia, n. 942 del gli organismi di diritto pubblico, le asso-
9 maggio 2002; Corte dei Conti, Sez. III Giur. ciazioni, unioni, consorzi, comunque deno-
d’Appello, n. 509 del 28 settembre 2004; minati, e le imprese pubbliche - ovvero se
Corte cost. n. 340 del 24 ottobre 2001). occorra escludere tutti gli enti formalmen-
Peraltro, già la medesima giurisprudenza, te privati.
in alcune pronunce (Corte dei Conti, Sez. III A mio avviso è prudente allinearsi, nel-
Giur. App. n. 590 del 28 settembre 2004) l’interpretazione, alla giurisprudenza della
aveva statuito che la pretesa gratuità della Corte dei Conti e far rientrare, nella nozio-
polizza di responsabilità amministrativo- ne di “ente pubblico”, anche gli enti for-
contabile è smentita dall’intervenuto cal- malmente privati sottoposti ad influenza
colo, svolto da parte della compagnia di pubblica dominante, sui quali la Corte dei
assicurazione, del sovrapprezzo sul premio, Conti ha riconosciuto la propria giurisdi-
costituito dalla copertura della responsa- zione.
bilità amministrativo-contabile rispetto alla Il secondo dubbio interpretativo è quello
responsabilità civile. relativo all’ambito oggettivo di applica-
Il legislatore, con la norma in commento zione della disposizione, limitato alla
è, però, incorso in una serie di incon- responsabilità amministrativo-contabile dei
gruenze, lacune e contraddizioni che certo soli amministratori, e non anche dei diri-
non possono far ritenere la disposizione genti o dei dipendenti che sono i veri tito-
immune da censure. lari della funzione amministrativa.
Innanzitutto il legislatore sancisce la nul- E’ infatti noto che, a seguito dell’entrata in
lità del contratto di assicurazione stipula- vigore del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,
to dall’“ente pubblico”, senza chiarire cosa Norme generali sull’ordinamento del lavo-
debba intendersi con tale nozione. ro alle dipendenze delle amministrazioni
Sono note le perplessità sollevate dall’en- pubbliche, agli organi di governo degli enti,
trata in vigore del D.lgs. n. 163 del 2006 e cui è riconducibile la nozione di “ammini-
successive modifiche in merito alla appli- stratori”, è affidata la funzione di indiriz-
cabilità del medesimo al servizio di broke- zo politico-amministrativo, la definizione
B r o ke r 21
3. Gennaio > Febbraio 2008
Diritto
Diritto di obbiettivi e programmi e la verifica del-
la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa agli indirizzi, mentre ai diri-
connessi con la carica e riguardanti la
responsabilità per danni cagionati allo Sta-
to o ad Enti pubblici e la responsabilità con-
genti è affidata, in via esclusiva, la respon- tabile. La norma appare chiara nell’esclu-
sabilità dell’azione amministrativa di ese- dere, dalle ipotesi di nullità, i contratti sti-
cuzione e di attuazione dell’indirizzo poli- pulati per il rischio di responsabilità civile
tico, responsabilità che, al più, sarà condi- nei confronti dei terzi, cioè quel tipo di
visa con i dipendenti, che attuano le diret- responsabilità in cui incorrono i dipen-
tive della dirigenza, ma non anche con gli denti pubblici qualora, nell’esercizio delle
amministratori. loro attività, commettano un fatto illecito
L’art. 4 del richiamato decreto statuisce nei confronti dei terzi, dal quale derivi un
che gli amministratori siano incaricati degli danno risarcibile.
atti normativi e di interpretazione dei mede- La responsabilità civile dei pubblici dipen-
simi, della definizione di obbiettivi, e di denti trova i propri presupposti normativi
priorità, della individuazione delle risorse sia nella clausola generale dell’art. 2043 c.c.,
umane ed economico-finanziarie, delle sia in varie disposizioni di fonte normati-
nomine, della richiesta di pareri, mentre la va o contrattuale (artt. 18-30 del Testo Uni-
funzione amministrativa vera e propria è co n. 3 del 1957; art. 28 DPR 20 dicembre
attribuita in via esclusiva ai dirigenti (Cons. 1979, n. 761, relativo al personale delle Uni-
St., Sez. VI n. 1430 del 28 marzo 2007). tà Sanitarie Locali che prevede la possibi-
In questo chiaro quadro normativo appare lità della polizza assicurativa che garanti-
del tutto irragionevole, ed incongruente con sca il personale da eventuali azioni giudi-
la ratio della stessa disciplina voluta dal ziarie promosse da terzi, ivi comprese le
legislatore, comminare la invalidità del con- spese di giudizio, salvo i casi di dolo o col-
tratto di assicurazione per la responsabili- pa grave; art. 17, L. 11 febbraio 1994, n.
tà amministrativa e contabile dei soli ammi- 109; art. 86 co. V, T.U. n. 267 del 2000; art.
nistratori e non anche dei dirigenti (e dei 49 CCNL segretari comunali, art. 38 CCNL
dipendenti) che de iure e de facto esercita- dirigenti pubblici), che espressamente pre-
no l’attività amministrativa e stipulano i vedono la possibilità, per gli enti pubblici,
contratti di assicurazione. di assicurare la responsabilità civile dei diri-
Non si può, in via interpretativa, estende- genti, o dei segretari comunali, o di altre
re una norma, chiaramente di stretta inter- categorie di dipendenti, escluse le ipotesi di
pretazione, in quanto commina una nulli- dolo o colpa grave.
tà ed introduce una sanzione pecuniaria, Tutte le disposizioni, normative o contrat-
peraltro non proporzionata all’evento, a tuali, si inseriscono nel quadro delineato
carico dei soli amministratori, a soggetti dall’art. 28 della Costituzione che testual-
che non siano espressamente menzionati mente afferma: “I funzionari e i dipenden-
dal legislatore. ti dello Stato e degli Enti pubblici sono
Ma quid iuris per i dipendenti, dirigenti, direttamente responsabili, secondo le leg-
segretari etc.? Tra i quesiti sollevati riter- gi penali, civili e amministrative, degli atti
rei di poter escludere la validità di un con- compiuti in violazione dei diritti. In tali
tratto di assicurazione stipulato dall’ente a casi la responsabilità civile si estende allo
favore degli amministratori di un altro ente, Stato e agli Enti Pubblici”.
in quanto la ratio della norma è quella di La norma costituzionale estende, attraver-
escludere che gli enti pubblici incorrano so il meccanismo giuridico della solidarie-
in spese volte alla copertura di una respon- tà, allo Stato e agli Enti pubblici la sola
sabilità esclusivamente personale dei pro- responsabilità civile dei pubblici dipenden-
pri amministratori, sicché gli enti sono, a ti i quali hanno responsabilità personale
fortiori, impossibilitati ad esporsi, con civile, penale ed amministrativa, ma pos-
spese a carico del bilancio, a soccorso sono essere liberati dal debito, derivante
degli amministratori di enti diversi! dalla sola responsabilità civile, in conse-
Consideriamo ora l’ambito oggettivo della guenza dell’adempimento dell’obbligazio-
disposizione che, con chiarezza, commina ne da parte dello Stato o dell’ente di
la nullità del contratto e la relativa san- appartenenza che, adempiendo per l’intero
zione limitatamente ai rischi derivanti a favore del terzo danneggiato, estingue
dall’espletamento dei compiti istituzionali l’obbligazione. Ne consegue che, come
22 B r o ke r
4. Diritto
affermato dal consolidato indirizzo giuri-
sprudenziale della Corte dei Conti, la sola
responsabilità civile dei pubblici dipenden-
ti può essere assicurata dall’ente, quale con-
traente del contratto di assicurazione e a
proprie spese, in quanto soltanto la sud-
detta responsabilità civile verso terzi è
stipulata anche nell’interesse dell’ente,
responsabile solidalmente con i funziona-
ri che hanno causato il danno.
E’ la previsione costituzionale della soli-
darietà giuridica, introdotta dall’art. 28
Cost., a rendere legittima ed anzi obbliga-
toria la stipulazione di contratti di assicu-
razione che trasferiscano, dall’ente pubbli-
co all’impresa di assicurazione, il rischio
del pagamento di una somma a titolo di
risarcimento del danno, che in ogni caso
andrebbe a gravare anche sull’ente. no erariale”) in una materia che appare August Macke - Risto-
A differenza della responsabilità civile, estranea alla sfera della responsabilità rante - 1912
invece, la stipulazione di polizze per la amministrativa propria del giudice conta-
copertura della responsabilità amministra- bile e rientrante, piuttosto, in quanto san-
tiva e contabile costituisce, come già espres- zione correlata ad un illecito amministra-
so in precedenti pareri, una anomalia del tivo, nella giurisdizione del giudice ordina-
sistema che il legislatore ha inteso, sia pur rio. Conclusivamente, con tutte le incertez-
irragionevolmente e in modo lacunoso, col- ze che la norma lascia irrisolte, soprattut-
pire. to a causa del suo carattere generico e lacu-
Il rischio della responsabilità amministra- noso, si può ritenere che l’ente pubblico
tiva e contabile, che ha natura personale, possa assicurare gli amministratori, limi-
afflittiva e sanzionatoria, e che costituisce tatamente alla responsabilità civile nei con-
materia indisponibile dalle parti del rappor- fronti dei terzi per danni patrimoniali, men-
to di servizio, non può, invece, essere tra- tre per i dipendenti la questione resta assai
sferito su una impresa di assicurazione a dubbia, come evidenziatoVi in preceden-
spese dell’ente, e, nell’ipotesi in cui gli za. La polizza dovrà specificare che l’ente
amministratori intendano assicurarsi assicura la sola responsabilità civile degli
dovranno pertanto sostenere personalmen- amministratori per i casi di colpa lieve e,
te le spese della polizza, nulla vietando solo ove consentito dalla legge o dal con-
che la polizza sia appunto pagata diretta- tratto collettivo, per i casi di colpa grave,
mente dal dipendente (Corte dei Conti, escluso ovviamente il dolo.
Sez. Giur. per la Puglia, n. 582 del 2 ago- Per i danni imputabili a colpa grave degli
sto 2005). Non può, infine, tacersi che la amministratori e dei dipendenti è possibi-
disposizione presenta dubbi di legittimità le stipulare direttamente e personalmente
costituzionale, sia in relazione all’art. 3 singole polizze di assicurazione, con pre-
Cost., per la disparità di trattamento ope- mio a carico dei singoli interessati.
rata a carico degli amministratori e non Nei casi di polizze stipulate a carico del
anche dei dirigenti e dei dipendenti, sia con bilancio dell’ente pubblico, e dunque nel
riferimento agli artt. 101 e 103 della Costi- caso di polizze di responsabilità civile nei
tuzione, nella parte in cui, comminando una limiti consentiti dalle norme di legge e di
sanzione amministrativa, non correlata al contratto collettivo, l’ente è il soggetto con-
danno erariale effettivamente prodotto ma traente la polizza a favore dei soggetti assi-
addirittura decuplicata rispetto ad esso, a curati (amministratori e dipendenti).
carico dell’amministratore che ponga in Condivido infine quanto considerato circa
essere o proroghi il contratto di assicura- la rilevanza della materia de qua in relazio-
zione ed a carico del beneficiario della ne alla responsabilità professionale del bro-
copertura assicurativa, radica la giurisdi- ker, in ordine agli effetti dell’art. 106 del
zione della Corte dei Conti (“a titolo di dan- D.Lgs. n. 209 del 2005.
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