1. COMUNE DI GINOSA
Cron.Gen. n.___ (Prov. di Taranto) n.______di Rep.
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CUSTODITI PRESSO IL
CANILE RIFUGIO “K. LORENZ”.
****°°°****
Con la presente convenzione tra il Comune di Ginosa, rappresentato dal Dott.
Nicola BONELLI, nato a Ginosa(TA) il 01.03.1970, nella sua qualità di
Responsabile Area AA.GG.(n.c.f.80007530738), il quale interviene
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ginosa e ciò
in esecuzione della Delibera di G.C.n. ___ del _______ ed il Sig.
___________________, nato a ______________ il ____________ e residente
a _____________ alla Via ________________, il quale interviene in qualità di
Presidente pro-tempore dell’Associazione Nazionale Protezione
Animali(ANPA) Sezione di Ginosa -Rifugio per cani denominato “K.Lorenz”
sito alla C.da Cave di Pietra, giusto ______________________________.
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _________, è
stato deciso di affidare, per la durata di tre anni, all’Associazione
A.N.P.A.-Sezione “Alma Tamborrino” di Ginosa- il servizio di custodia e
mantenimento dei cani randagi custoditi presso il canile rifugio
“K.Lorenz”, approvando lo schema di convenzione regolante i rapporti tra
le parti;
2. SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART.1 – Il Comune di Ginosa affida all’Associazione A.N.P.A.-Sezione
“Alma Tamborrino” di Ginosa,rappresentata dal Sig.
______________________ che accetta, la gestione del servizio di custodia e
mantenimento dei cani randagi ospitati presso il canile rifugio “K.Lorenz”, sito
in agro di Ginosa, per la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo, e con
decorrenza dal ______.
ART.2 – Quale corrispettivo per l’espletamento del predetto servizio il
Comune di Ginosa assume l’obbligo di liquidare in favore dell’A.N.P.A.-
Sezione di Ginosa la somma di € 2,00 oltre IVA al giorno e per ogni cane
affidato fino alla data di scadenza della presente convenzione.
Si dà atto che, nelle more della stipula della convenzione il servizio ha avuto
inizio il __________-
Il corrispettivo, così come sopra stabilito, sarà liquidato dal Comune di Ginosa
mensilmente, previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del
DURC.
Il corrispettivo verrà liquidato esclusivamente con riferimento ai cani di
proprietà del Comune di Ginosa, che siano ospitati presso il canile rifugio
“K.Lorenz” su richiesta del Comune di Ginosa o secondo le modalità indicate
nell’accordo sottoscritto in data 15.03.2005 ed allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n.14 del 18.05.2005.
Tenuto conto dell’ordinanza n.802/04 del Tribunale amministrativo per la
Puglia-Sezione di Lecce e del parere espresso dal dipartimento di prevenzione
della ASL TA/1 con nota prot.n.363/RC/2005 del 25.02.2005, le parti
3. concordano sul fatto che non potrà in ogni caso essere superato il numero di
cani attualmente ricoverati presso la struttura, fino a quando la medesima non
sarà rientrata nei limiti di capienza previsti dalla vigente normativa.
ART.3 – L’Associazione si impegna a garantire la custodia, l’alimentazione e
tutto quanto necessario per un corretto mantenimento della popolazione canina
ospitata presso il canile rifugio “K.Lorenz” secondo quanto previsto dalle
disposizioni del vigente regolamento di Polizia Veterinaria e dalle altre
disposizioni o circolari vigenti in materia.
ART.4 –I cani custoditi presso il canile rifugio “K.Lorenz” verranno
identificati mediante l’apposizione di microchip, il cui costo resta a carico del
Comune di Ginosa e registrati, a cura dell’ANPA, al fine di organizzare
l’anagrafe canina, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle
circolari emanate in materia dalla Regione Puglia.
ART.5 – E’ data facoltà al concessionario del servizio di cedere gratuitamente
ai cittadini che ne facciano richiesta, e che offrano sufficiente garanzia di
serietà, i cani randagi affidati in custodia al canile.
ART.6 – L’Associazione, nell’ambito delle proprie attività ed in stretta
collaborazione con il servizio veterinario della ASL TA/1 e con il Comune,
predisporrà programmi ed iniziative di informazione rivolte all’opinione
pubblica ed, in particolare, alla popolazione scolastica al fine di promuovere
un corretto rapporto uomo-animale ed una maggiore sensibilizzazione verso
l’ambiente.
ART.7 – L’Associazione assicurerà e faciliterà la supervisione tecnica-
sanitaria del canile da parte della ASL TA/1.
4. A richiesta del Comune, l’Associazione assicurerà la propria collaborazione
per qualsiasi forma di controllo amministrativo e contabile che dovesse
rendersi necessaria.
Il Comune ha facoltà di richiedere apposita relazione sull’attività svolta nel
corso dell’anno e sui costi sostenuti.
ART.8 – L’Associazione assicurerà il libero accesso al canile ai cittadini
secondo tempi e modalità che saranno concordati tra le parti.
ART.9 – Il Comune rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o ingerenza
delle scelte gestionali relative allo svolgimento del servizio di custodia e
mantenimento dei cani.
Il Comune dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’Associazione
A.N.P.A. si avvale delle stesse strutture per l’espletamento del servizio di
custodia e di mantenimento dei cani randagi in favore di altri Comuni ed al
riguardo espressamente accetta che l’Associazione continui ad avvalersi in tal
senso, senza pregiudizio per l’espletamento del servizio in favore del Comune
ed esclusivamente per i cani degli altri Comuni interessati ad oggi ivi
custoditi, fermo restando l’obbligo per l’A.N.P.A. di non accoglierne altri per
conto di questi Comuni.
ART.10 – L’Associazione manleva espressamente il Comune di Ginosa da
qualsiasi responsabilità per danni provocati a terzi, persone, animali, o cose
nella gestione della struttura.
L’Associazione si impegna a rispettare nella gestione della struttura tutte le
norme vigenti in materia di sicurezza.
5. ART.11 – Il Comune di Ginosa, a mezzo dei propri competenti Uffici ed
agenti, eserciterà il controllo sulla esatta osservanza degli obblighi previsti
dalla presente convenzione.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali il Responsabile dell’Area
Affari Generali potrà applicare a carico dell’Associazione, previa
contestazione degli addebiti, una penale da € 50,00 ad € 100,00 secondo la
gravità della violazione.
ART.12 – Sono a totale carico dell’Associazione le spese relative alla
manutenzione ordinaria delle strutture. Resta a carico del Comune l’onere
relativo alla manutenzione straordinaria. Sono a carico del Comune le spese
per lo smaltimento della carcasse e il trasporto e smaltimento dei rifiuti presso
la concimaia, servizi che verranno effettuati tramite ditte specializzate.
ART.13 – Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
saranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Taranto con esclusione del
ricorso all’arbitrato.
ART.14 – La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso.
Letto e sottoscritto
Dalla Residenza Municipale, lì ________________
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
6. ART.11 – Il Comune di Ginosa, a mezzo dei propri competenti Uffici ed
agenti, eserciterà il controllo sulla esatta osservanza degli obblighi previsti
dalla presente convenzione.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali il Responsabile dell’Area
Affari Generali potrà applicare a carico dell’Associazione, previa
contestazione degli addebiti, una penale da € 50,00 ad € 100,00 secondo la
gravità della violazione.
ART.12 – Sono a totale carico dell’Associazione le spese relative alla
manutenzione ordinaria delle strutture. Resta a carico del Comune l’onere
relativo alla manutenzione straordinaria. Sono a carico del Comune le spese
per lo smaltimento della carcasse e il trasporto e smaltimento dei rifiuti presso
la concimaia, servizi che verranno effettuati tramite ditte specializzate.
ART.13 – Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
saranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Taranto con esclusione del
ricorso all’arbitrato.
ART.14 – La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso.
Letto e sottoscritto
Dalla Residenza Municipale, lì ________________
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE IL RESPONSABILE AREA AA.GG.