Anche ai dirigenti si applicano le norme sui licenziamenti collettivi
1. ANCHE AI DIRIGENTI SI APPLICANO LE NORME IN
MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
• A seguito della condanna inflitta all’Italia dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea per violazione della direttiva 98/59/CE, il
legislatore, con la l. n. 161/2014 (c.d. Legge Comunitaria 2014), ha
incluso anche i dirigenti nel novero dei dipendenti il cui
licenziamento è disciplinato dalla l. n. 223/1991, che disciplina i
licenziamenti collettivi.
• In particolare, l’art. 16 della l. n. 161/2014 stabilisce che i dirigenti
devono essere inclusi sia nel calcolo del limite dei lavoratori da
licenziare superato il quale i recessi sono disciplinati dalla normativa
speciale sia nel calcolo del limite occupazionale dei 15 dipendenti, di
cui all’art. 1, l. n. 223/1991.
• In secondo luogo, viene previsto che l’informativa da inviare alle
rappresentanze sindacali, contenente, tra le altre informazioni,
l’indicazione dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi che
giustificano i licenziamenti, debba essere inoltrata anche alle
organizzazioni sindacali dirigenziali più rappresentative.
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2. ANCHE AI DIRIGENTI SI APPLICANO LE NORME IN
MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
• Inoltre, anche ai dirigenti si applicano i criteri di scelta di cui all’art. 5
della l. n. 223/1991 (carichi di famiglia, anzianità aziendale, esigenze
tecnico-produttive ed organizzative), nonché l’intera procedura
descritta dalla normativa di riferimento.
• Nell’ipotesi in cui il licenziamento di un dirigente venga dichiarato
nullo o inefficace per violazione della normativa sopra descritta, la
nuova disciplina sancisce il diritto del lavoratore a ricevere
un’indennità pecuniaria variabile tra le 12 e le 24 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, fatte salve le diverse
previsioni eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva.
• I dirigenti, infine, rimangono esclusi dalle norme riguardanti
l’iscrizione nelle liste di mobilità e il godimento dei relativi
trattamenti.
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