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DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL
RISPARMIO.
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) E ULTERIORI
INTERVENTI DI MODIFICA
Documento per la consultazione
Giugno 2014
Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica i seguenti schemi normativi,
contenenti modifiche a:
i. “Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob” in materia di organizzazione e controlli degli
intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva;
ii. “Regolamento Intermediari” e “Regolamento Emittenti” della Consob;
iii. “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” della Banca d'Italia e disciplina del
depositario (autorizzazione, compiti, obblighi e responsabilità).
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione, a:
— CONSOB, Divisione Strategie Regolamentari, via G.B. Martini 3, 00198 ROMA, oppure on-line
per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno, per quanto attiene agli
schemi di cui ai precedenti punti i. e ii.;
— Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione
Regolamentazione II, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
ram@pec.bancaditalia.it, per quanto attiene agli schemi di cui ai punti i. e iii. In mancanza
di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o
proposte al seguente indirizzo: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi
macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184 ROMA; in tal
caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail:
servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it .
I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sui siti internet della Banca
d’Italia e della CONSOB.
I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i
propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.
2 
PARTE PRIMA
LA DISCIPLINA SECONDARIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA AIFME
ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA GESTIONE COLLETTIVA DEL
RISPARMIO
SEZIONE I
PREMESSA E STRUTTURA DEL DOCUMENTO
1. Premessa.
La direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (di seguito
“AIFMD”) - concernente i gestori di fondi di investimento alternativi e che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 - introduce una
serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio
gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (“GEFIA”) di fondi alternativi (“FIA”), vale a
dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva
2009/65/CE (UCITS IV).
Le norme della direttiva AIFM sono state dettagliate dalle misure di esecuzione contenute nel
Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione del 19 dicembre 2012 (di seguito
“Regolamento delegato”) (1
) - che ha introdotto norme puntuali in materia di deroghe, condizioni
generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza - direttamente applicabile
negli ordinamenti degli Stati membri nonché dalle Guidelines on key concepts of the AIFMD
dell’ESMA del 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611)(2
).
Il quadro normativo comunitario dei gestori alternativi è stato inoltre completato dai Regolamenti
(UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 che hanno disciplinato i gestori di fondi europei per il venture capital
(“EUVECA”) e i gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale (“EUSEF”), i quali per la loro
dimensione ridotta sono considerati GEFIA sotto-soglia ai sensi della AIFMD.
In data 25 marzo 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (3
) il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
recante le disposizioni di modifica del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico), volte a consentire
l’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva e ad inserire le disposizioni necessarie
all’applicazione dei regolamenti europei EuVECA ed EuSEF.
La direttiva AIFM e le relative norme di attuazione hanno imposto una ridefinizione del
perimetro regolamentare applicabile alla materia del risparmio gestito, avendo disciplinato in modo
uniforme aspetti che, in precedenza, erano lasciati alla discrezionalità delle singole legislazioni
nazionali.
Il legislatore, nel confermare le scelte del Testo unico di demandare alla regolamentazione
secondaria la disciplina di dettaglio, ha utilizzato un approccio metodologico che ha salvaguardato
l’impostazione originaria caratterizzata dalla definizione di un set di regole comuni nella prestazione
del servizio di gestione collettiva indipendentemente dalla tipologia di OICR gestito (UCITS o OICR
alternativo). Ciò si è concretato nella trasposizione delle disposizioni di applicazione generale
contenute nella direttiva AIFM e nella codificazione delle norme strettamente necessarie
1
 Per completezza , la normativa di secondo livello contempla altresì i regolamenti di esecuzione (UE) nn. 447 e
448 del 15 maggio 2014.  
2
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-611_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_-_en.pdf 
3
Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2014. 
3 
all’applicazione dei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 2013, demandando, ove possibile, alla
regolamentazione secondaria della Banca d’Italia e della Consob la disciplina di dettaglio degli aspetti
tecnici delle materie oggetto di vigilanza da parte delle medesime Autorità.
A seguito di tale intervento, la disciplina relativa alla definizione della struttura dei fondi comuni
di investimento contenuta nel previgente art. 37 del Testo unico, che ha ricevuto attuazione con il
D.M. n. 228/1999, è stata oggetto di modifiche ed è stata trasposta nel nuovo art. 39 del Testo unico.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sullo
schema di regolamento attuativo dell’art. 39 del Testo unico, concernente la determinazione dei criteri
generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, all’esito
della quale sarà definita la cornice all’interno della quale si inscriveranno i regolamenti di competenza
della Banca d’Italia e della Consob.
Con il presente documento, si sottopongono alla consultazione gli schemi di modifica della
regolamentazione secondaria di competenza della Banca d'Italia e della Consob che completano il
quadro delle disposizioni di recepimento, ad eccezione della disciplina in materia di remunerazioni,
che sarà oggetto di una successiva consultazione.
Da ultimo, si evidenzia che negli schemi regolamentari che si sottopongono alla consultazione
non è stato codificato il regime normativo relativo ai paesi terzi, in linea con la disciplina transitoria
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha sospeso l’efficacia delle norme riguardanti tali
paesi fino alla data di entrata in vigore dell’atto delegato della Commissione europea previsto dall’art.
67, par. 6, della direttiva 2011/61/UE.
2. Struttura del documento
Nella presente Parte sono descritti i principali interventi di modifica alla regolamentazione
secondaria della Banca d'Italia e della Consob. In particolare:
— nella Sezione II sono indicate le modifiche che interessano il Regolamento adottato
congiuntamente da Banca d'Italia - Consob, in materia di organizzazione e controlli degli
intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva, emanato ai sensi
dell’art. 6, comma 2-bis del Testo unico;
— nella Sezione III sono descritte le variazioni apportate al Regolamento Consob adottato con
delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190 (“Regolamento intermediari”) e al Regolamento Consob
adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento emittenti”), come da ultimo
modificati;
— nella Sezione IV sono illustrate le novità relative alla disciplina della Banca d'Italia che
riguardano le modifiche apportate al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell’8
maggio 2012, come successivamente modificato.
Nella Parte II del presente documento sono riportate le proposte di modifica dei regolamenti di
competenza delle due Autorità, articolate nel modo seguente:
— Sezione I: modifiche al Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob;
— Sezione II: modifiche ai Regolamenti di competenza della Consob;
— Sezione III: modifiche alla disciplina di competenza della Banca d'Italia.
Nella Parte III sono riportate le Relazioni preliminari sull’attività di Analisi di Impatto della
Regolamentazione di competenza della Banca d'Italia e della Consob.
4 
SEZIONE II
MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA – CONSOB EMANATO AI
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2-BIS DEL TESTO UNICO
1. Modifiche al Regolamento congiunto
La redazione degli interventi di modifica al Regolamento congiunto si è innestata nel solco
tracciato dal legislatore nel Testo unico, attraverso la individuazione di un corpus unico di norme, fatte
salve le dovute differenze che connotano le due tipologie di gestione di derivazione UCITS e FIA.
Quanto sopra ha richiesto una complessiva revisione del regolamento in esame al fine di
adeguarne i contenuti alla luce delle novità recate dalla normativa comunitaria, apportando i necessari
adeguamenti di coordinamento e di razionalizzazione.
La scelta di applicare ai due tipi di gestione UCITS e FIA la medesima disposizione attuativa è
stata effettuata tenendo conto del fatto che le previsioni del Regolamento delegato europeo sono
risultate in molteplici casi ampiamente sovrapponibili alle vigenti disposizioni domestiche relative alla
gestione collettiva del risparmio di derivazione UCITS, oltre che direttamente applicabili
nell’ordinamento nazionale.
La codificazione delle regole è stata quindi effettuata per ciascuna materia oggetto di disciplina
mediante rinvio puntuale alla omologa previsione del Regolamento delegato, direttamente applicabile
nell’ordinamento nazionale, al fine di estendere le previsioni ivi previste anche ai gestori di OICVM,
laddove la disciplina è risultata, come detto, sovrapponibile alla normativa UCITS e nelle fattispecie in
cui le norme del Regolamento delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di dettaglio,
hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni più generali contenute nella Direttiva
UCITS. Al contempo, si è provveduto a salvaguardare le previgenti previsioni relative a particolari
profili del servizio di gestione collettiva contenute nella disciplina UCITS che non risultavano
riprodotte nella normativa AIFMD. Al contrario, non sono state specificate, in quanto direttamente
applicabili, le previsioni del Regolamento delegato applicabili solo alla gestione di FIA e non
compatibili con la gestione di tipo UCITS.
L’approccio prescelto dovrebbe consentire di ridurre i costi di compliance per i gestori
polifunzionali, tipicamente attivi nel comparto UCITS e in quello di hedge funds ricadenti nel
perimetro AIFMD, per i quali le differenze, seppure minimali, tra le due regolamentazioni, potrebbero
determinare talune difficoltà operative.
La disciplina così codificata si applica non solo ai gestori “soprasoglia”- che per le masse
gestite rientrano nell’ambito di applicazione della AIFMD – ma anche ai gestori “sottosoglia”, la cui
regolamentazione rientra negli spazi di discrezionalità concessi dalla Direttiva ai legislatori nazionali.
A tal riguardo, il Regolamento congiunto, in virtù del principio di proporzionalità che ne governa
l’applicazione e della natura organizzativo-procedurale degli istituti disciplinati, è apparso il contesto
normativo adeguato ad una opportuna graduazione dei regimi giuridici applicabili in ragione della
dimensione dell’intermediario e dell’ampiezza della sua operatività gestoria, consentendo l’esercizio
della delega contenuta nell’art. 35-undecies del Testo unico, concernente la facoltà di definire un
regime normativo semplificato per i gestori sotto-soglia.
1.1 Breve illustrazione delle modifiche proposte
Tra gli interventi modificativi proposti nello schema, l’aspetto di maggiore rilevanza riguarda i
compiti e ruoli degli organi aziendali, per i quali è stato fatto un raccordo tra le definizioni utilizzate
nei testi normativi sovranazionali (senior management e management body) e nel Regolamento
congiunto (organo con funzione di supervisione strategica, organo con funzione di gestione, organo di
controllo), per renderle coerenti con il sistema civilistico nazionale. In tale ambito, sono state delineate
le responsabilità degli organi in continuità con quanto previsto dalla disciplina vigente (ad esempio,
5 
l’organo con funzione di supervisione strategica continua a definire le strategie e le politiche aziendali,
cui l’organo con funzione di gestione dà attuazione).
Per quanto riguarda i gestori sotto-soglia è stato introdotto un regime parzialmente derogatorio.
In particolare, nell’ottica di semplificare l’articolazione dei controlli, l’art. 38 consente a tali gestori di
accentrare in un’unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di gestione del
rischio, di controllo della conformità e di audit interno, se è assicurata l’adeguatezza e l’efficacia del
sistema dei controlli. Analoghe scelte sono state effettuate in tema di strategie di voto, la cui disciplina
(contenuta nel Regolamento delegato) non si applica ai gestori sottosoglia; ulteriori interventi di
semplificazione hanno riguardato la disciplina sui conflitti di interesse (art. 42), sulla esternalizzazione
delle funzioni operative essenziali e sulla delega della gestione del portafoglio o del rischio (es.: non è
prevista l’informativa preventiva alle autorità di vigilanza della scelta di esternalizzare funzioni
essenziali).
La materia della delega di funzioni è contenuta nell’art. 47 che rinvia all’articolo 75 del
Regolamento delegato. Al fine di assicurare sistematicità alla materia, nella disposizione in esame si è
previsto che in ogni caso il gestore deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e
capace di esercitare le funzioni in questione e che è stato scelto con tutta la dovuta cura. Il gestore,
inoltre, deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato,
di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per
proteggere gli interessi dei clienti. E’ stato poi previsto che i gestori che intendono esternalizzare
funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi, ne informano preventivamente la Banca
d’Italia e la Consob.
L’articolo 51 dà attuazione alla norma della direttiva AIFM (art. 20) che, in materia di “società
fantasma”, prevede che il gestore adotti e mantenga strutture, risorse e procedure adeguate per
svolgere le attività per le quali è autorizzato in modo da non trasformarsi in una società fantasma. In
ogni caso, le condizioni alle quali il gestore è ritenuto una società fantasma sono disciplinate, per i
gestori di FIA, dall’articolo 82 del Regolamento delegato. Considerata l’esigenza di scongiurare il
fenomeno delle società fantasma (letter box entity), tale disciplina, ad eccezione del par. 2, lett. d),
dell’art. 82 del Regolamento delegato, è stata espressamente applicata anche ai gestori di OICVM e ai
gestori sottosoglia.
6 
SEZIONE III
MODIFICHE AI REGOLAMENTI ADOTTATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI INTERMEDIARI
EDIEMITTENTI
1. Modifiche al Regolamento intermediari.
La nuova normativa sovranazionale in materia di gestori alternativi ha necessitato una revisione
del Libro IV del Regolamento intermediari, al fine di apportare gli adattamenti idonei a consentire
l’applicazione delle regole di condotta declinate, per i gestori dei FIA, dalla direttiva AIFM e
ulteriormente dettagliate dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
In termini di tecnica redazionale per il Regolamento intermediari è stato seguito l’approccio
sopra descritto per il Regolamento congiunto. Ciò in quanto la disciplina in tema di regole di condotta
delineata dai due regimi normativi (UCITS e AIFMD) è risultata sostanzialmente sovrapponibile, fatte
salve le debite differenze dovute alla tipologia di OICR (che nel caso della AIFMD comprende anche
gli OICR in forma chiusa). Infatti, nel vigente Regolamento intermediari - al pari del Regolamento
congiunto - la materia della gestione collettiva è disciplinata attraverso un approccio di tipo
“orizzontale”, dal momento che le disposizioni contenute nel Libro IV intitolato “Prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR”, si applicano a tutti gli
OICR, a prescindere dalla normativa sovranazionale di riferimento.
Nel presupposto che le regole generali di condotta concernenti gli obblighi di correttezza da
tenersi in un corretto processo decisionale di investimento costituiscono i canoni comportamentali
generali per qualunque gestore professionale, si è ritenuto di non prevedere deroghe normative nei
confronti dei gestori “sottosoglia” di matrice nazionale. Invero, nella stessa direzione paiono collocarsi
le scelte compiute dal legislatore europeo nella definizione delle regole di condotta cui devono
attenersi i gestori “sottosoglia” di tipo “EuVECA” ed “EuSEF”, contenute nei Regolamenti (UE) nn.
345 e 346.
Come anticipato nella Sezione I, al momento non è stato ridefinito l’ambito di applicazione
soggettivo delle norme di condotta in tema di gestione collettiva del risparmio ai GEFIA non UE che
operano in Italia mediante succursale, né ai GEFIA non UE che hanno individuato l’Italia come Stato
membro di riferimento, rinviando tali interventi a quando si renderanno disponibili gli atti di
implementazione della Commissione. Tale scelta ha tuttavia implicato una rimodulazione dell’ambito
soggettivo applicabile alle disposizioni organizzative e comportamentali che, nel vigente Regolamento
intermediari, hanno una portata applicativa generale, riferendosi anche all’attività gestoria di OICR
non armonizzati.
Gli interventi di recepimento della AIFMD hanno altresì rappresentato l’occasione per meglio
chiarire la portata di talune formulazioni regolamentari nazionali alla luce della prassi applicativa
maturata. Come in passato, gli interventi di recepimento sono stati limitati, ove possibile, alle sole
parti regolamentari dedicate alla gestione collettiva, nell’intento di mantenere inalterata la disciplina
generale applicabile anche alle banche e alle imprese di investimento per la prestazione dei servizi di
investimento.
1.1 Breve illustrazione delle principali modifiche proposte al Regolamento intermediari
Al fine di mantenere inalterata la predetta connotazione di tipo “orizzontale” del regolamento ne
è stato ampliato l’ambito applicativo estendendolo alla gestione di tipo AIFM. A tal fine, è stata
utilizzata una definizione di “gestore”, all’interno della quale rientrano i soggetti abilitati a svolgere il
servizio di gestione collettiva del risparmio, quali la SGR, la SICAV e la SICAF, nuovo gestore
costituito in forma statutaria, quali destinatari dei nuovi obblighi comportamentali.
7 
Le regole che esigono il rispetto degli obblighi di condotta sono state estese altresì ai GEFIA UE
che operano nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, al pari delle società di
gestione UE (già società di gestione armonizzate).
Con riferimento alla disciplina concernente le regole di condotta cui i gestori devono attenersi
nella prestazione del servizio di gestione collettiva, si evidenzia come il nuovo impianto
sovranazionale confermi gli interventi adottati dalla CONSOB nell’ambito della trasposizione della
direttiva UCITS con gli articoli 65-66 del Regolamento intermediari in punto di norme generali di
comportamento e di processo decisionale di investimento. Tuttavia, si evidenzia che, nel comma 1-bis
dell’art. 65, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, al fine di salvaguardare la peculiarità
della gestione di FIA, è stata esplicitata la possibilità di consentire un trattamento di favore agli
investitori nei termini previsti dal regolamento o dallo statuto del FIA medesimo. Ciò a differenza
della UCITS che impone invece alle società di gestione di astenersi da comportamenti che possano
pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o cliente.
Si è provveduto ad abrogare l’art. 67 del Regolamento intermediari recante “Particolari
disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso”, in ragione della nuova connotazione di FIA del fondo
chiuso e della conseguente attrazione della disciplina ivi prevista nell’ambito della disciplina dettata
dal regolamento delegato (UE).
Si è poi provveduto a riformulare il perimetro applicativo della disciplina concernente gli
incentivi (c.d. inducements) forniti o ricevuti nell’ambito della prestazione del servizio di gestione
collettiva. In particolare, l’art. 73 rinvia ora alla corrispondente norma sovranazionale ed esplicita il
più ristretto ambito di applicazione oggettivo per le gestioni di tipo UCITS, limitato alle sole attività di
gestione e amministrazione degli OICVM italiani, a differenza della normativa alternative che applica
le norme in materia di inducement a tutte le attività elencate nell’Allegato I della direttiva AIFM,
compresa la commercializzazione.
Anche la disciplina in materia di best execution delineata dal legislatore europeo è risultata
sostanzialmente conforme alle previsioni nazionali. Pertanto, in linea con la metodologia utilizzata,
nell’art. 68 del Regolamento intermediari è stato esplicitato che nella esecuzione degli ordini su
strumenti finanziari a tutti i gestori si applica l’art. 27, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato.
Analoghi interventi di rinvio alla normativa sovranazionale sono stati effettuati con riferimento agli
articoli 70 (trasmissione di ordini per conto del FIA), 71 (principi generali in materia di gestione degli
ordini di OICR), 72 (aggregazione e assegnazione degli ordini) e 73 (incentivi riguardanti l’attività di
gestione del patrimonio di un OICR).
In materia di rendicontazioni e registrazioni, l’art. 74 è stato sottoposto ad una revisione volta ad
allinearne i contenuti alle due differenti discipline, atteso il minor grado di dettaglio previsto per la
rendicontazione della gestione AIFM rispetto a quella di tipo UCITS. In particolare, si è provveduto a
distinguere, per ciascun tipo di gestione, il contenuto della rendicontazione, facendo esplicitamente
salve, in caso di gestione di OICVM, le ulteriori informazioni della conferma dell’esecuzione
dell’ordine da fornire all’investitore di tipo UCITS contenute nel comma 1 dell’art. 74. Al fine poi di
salvaguardare le specificità della gestione di tipo UCITS, in caso di ordini eseguiti periodicamente per
conto di un investitore, è stato esplicitato che, limitatamente alla gestione di OICVM, le SGR e le
SICAV, in alternativa a quanto previsto dall’art. 26, par. 1, del Regolamento delegato, possano fornire
all’investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni contenute nella conferma dell’ordine.
Infine, si è provveduto ad estendere la disciplina in materia di commercializzazione di OICR
propri prevista dall’art. 76-bis ai gestori di FIA, lasciando impregiudicata l’applicazione dell’art. 52
del regolamento intermediari soltanto alla commercializzazione di OICVM propri.
2. Modifiche al Regolamento emittenti
Con riferimento al Regolamento emittenti, le deleghe regolamentari contenute nel Testo unico
prevedono i seguenti interventi:
a. redigere le procedure di notifica e/o autorizzazione in tema di commercializzazione nazionale e
transfrontaliera rivolta a investitori professionali, integrando le disposizioni contenute nel nuovo art.
8 
43 del Testo unico, al fine di dare attuazione alle omologhe disposizioni della AIFMD nonché
dettare la disciplina attuativa e le relative procedure in materia di commercializzazione al retail di
FIA, contenuta nell’art. 44 del Testo unico;
b. declinare gli obblighi informativi nei confronti degli investitori previsti dall’art. 23 della AIFMD,
coordinando le disposizioni di trasposizione con le previsioni di dettaglio direttamente applicabili
contenute nel Regolamento n. 231/2013 oltreché con le previsioni di recepimento dell’art. 22 della
AIFMD che trovano collocazione nel Regolamento sulla gestione collettiva della Banca d’Italia;
c. dettare le norme di attuazione della disciplina contenuta nel Testo unico in tema di obblighi in caso
di acquisizione di partecipazioni rilevanti e di controllo di società quotate e non quotate da parte di
un FIA (artt. 26 e ss. della AIFMD).
2.1. Breve illustrazione delle modifiche al Regolamento emittenti.
Nell’esercizio delle deleghe previste dal Testo unico, sono state apportate le modifiche necessarie
a consentire un pieno allineamento alla direttiva AIFM mantenendo tuttavia inalterata nel
Regolamento emittenti la precedente collocazione delle disposizioni relative agli OICR, al fine di
assicurare una continuità di lettura e di orientamento.
Ciò ha implicato, innanzitutto, una revisione dei titoli delle rubriche di ciascuna sezione
interessata dalle modifiche, al fine di meglio circoscrivere l’ambito di applicazione alla luce delle
disposizioni sovranazionali. Ad esempio, nel Capo III, rubricato ora “Disposizioni riguardanti la
commercializzazione di quote o azioni di OICR”, la Sezione II relativa agli OICR italiani aperti è stata
ridenominata “OICVM italiani”, circoscrivendo di fatto l’applicazione delle norme ivi contenute ai soli
OICVM (di tipo UCITS), rispetto alla categoria generale degli OICR comprensiva dei FIA.
Modifiche sono state apportate alle Sezioni III e IV, ora intitolate rispettivamente “OICVM UE” e
“FIA italiani e UE chiusi”. In particolare, nella sezione IV sono state rimodulate le disposizioni
contenute al fine di consentirne una maggiore aderenza alla direttiva Prospetto e agli Schemi del
Regolamento comunitario n. 809/2004/CE, tenuto conto della recente istituzione della SICAF, quale
gestore di OICR chiusi avente struttura organizzativa statutaria.
Ulteriori interventi sono stati effettuati sulla Sezione V, rubricata ora “FIA italiani e UE aperti”,
in sostituzione di “OICR comunitari, non armonizzati ed extracomunitari”.
Nuova è la introduzione della Sezione V-bis, intitolata ai FIA italiani riservati, che prevede gli
obblighi informativi per le SGR, che gestiscono o commercializzano in Italia o in UE, FIA italiani
riservati. In particolare, questi gestori, prima della conclusione dell’investimento, nel rispetto del
regolamento o dello statuto del FIA, mettono a disposizione nel proprio sito internet un documento di
offerta contenente specifiche informazioni individuate in un apposito allegato che recepisce in
sostanza il contenuto dell’art. 23 della Direttiva AIFM.
Al fine di completare la disciplina attuativa delle disposizioni contenute negli artt. 31 e 32 della
direttiva AIFM in tema di commercializzazione nazionale e transfrontaliera e di esercitare le deleghe
contenute nell’art. 43 del Testo unico, si è proceduto a definire la scansione dell’iter procedurale
avviato con la prima notifica o con i successivi aggiornamenti.
Nella nuova Sezione V-ter recante le “Procedure per la commercializzazione di FIA nei
confronti di investitori professionali nell’Unione europea” sono state quindi previste due distinte
procedure relative a: a) istruttoria per le notifiche nazionali e transfrontaliere dei gestori italiani; b)
mera ricezione della notifica e verifica della completezza documentale per le notifiche transfrontaliere
dei gestori esteri; negli articoli 28-bis, 28-ter e 28-quater sono disciplinate le procedure per la
commercializzazione di quote o azioni di FIA da parte di SGR, SICAF e SICAV in Italia ovvero in
uno Stato dell’UE diverso dall’Italia e la procedura per la commercializzazione in Italia di FIA da
parte di GEFIA UE.
9 
Quanto alla commercializzazione nei confronti di investitori al dettaglio, in sede regolamentare,
nella nuova Sezione V-quater, si è provveduto a dettare la disciplina – che cade al di fuori del
perimetro di armonizzazione – già tracciata nelle sue linee generali nell’art. 44 del Testo unico.
In particolare, si è reso necessario intervenire sui seguenti profili: a) scansione del procedimento
autorizzatorio e della relativa procedura di aggiornamento dei documenti pubblicati; b) coordinamento
del procedimento di autorizzazione con la procedura di notifica prevista dall’art. 43 del Testo unico,
oltre che con la procedura di approvazione dei prospetti prevista dall’art. 94 del Testo unico.
Sono state quindi contemplate le possibili combinazioni dell’operatività dei gestori in relazione
all’offerta agli investitori retail dei propri FIA. Pertanto, sono state previste apposite disposizioni volte
a disciplinare: (i) il caso in cui i FIA vengano commercializzati prima ai sensi dell’art. 43 nei confronti
di investitori istituzionali e solo successivamente l’offerta venga estesa agli investitori retail ai sensi
dell’art. 44; (ii) il caso in cui i FIA vengano offerti sin dall’inizio a tutte le categorie di potenziali
investitori, a prescindere dalla categoria retail o professionale. In tali disposizioni, la relativa
disciplina è armonizzata per la sola commercializzazione rivolta agli investitori professionali, posto
che le norme per l’offerta rivolta alla categoria retail è di esclusiva matrice domestica.
Nel disciplinare le possibili combinazioni tra la notifica ai sensi dell’art. 43 del Testo unico e
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del Testo unico si è tenuto conto sia della nazionalità (italiana o
UE) del gestore che della nazionalità (italiana o UE) del FIA. Ciò tenuto conto del fatto che la
disciplina impartita dagli artt. 31 e 32 della AIFMD (commercializzazione armonizzata per gli
investitori professionali) è calibrata sul gestore a prescindere dalla nazionalità del FIA offerto rispetto
all’art. 43 della stessa direttiva (commercializzazione non armonizzata per il retail) che delega agli
Stati membri la facoltà di delineare un regime normativo nazionale insistente sui FIA offerti ai retail
nel proprio territorio (a prescindere dalla nazionalità del GEFIA).
Gli oneri connessi alla commercializzazione dei FIA agli investitori al dettaglio sono enunciati in
cinque nuove disposizioni (da 28-quinquies a 28-novies) che dettano una disciplina distinta per la
commercializzazione in Italia di FIA italiani, chiusi e aperti, nonché per la commercializzazione in
Italia da parte di GEFIA UE di FIA italiani, aperti e chiusi. E’ stata inoltre prevista una procedura per
la commercializzazione in Italia da parte di gestori italiani di FIA UE, già commercializzati nello Stato
di origine dei FIA medesimi.
Per quanto concerne l’informativa da rendere agli investitori retail, in ipotesi di sottoscrizione di
FIA aperti, si è ritenuto di confermare la disciplina vigente - di derivazione UCITS IV - che prevede
l’obbligo di redigere il KIID e il prospetto per gli OICR non armonizzati disciplinati dalla direttiva
UCITS IV. Diversamente, nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA chiusi nei
confronti degli investitori al dettaglio, agli stessi si è ritenuta applicabile la disciplina sul prospetto
d’offerta prevista dalla direttiva 2003/71/CE, che dispone su tali strumenti finanziari.
 
Unitamente all’articolato recante le modifiche sopra descritte si sottopongono altresì alla
consultazione l’Allegato 1-B, Schema 1, concernente il “Prospetto relativo a quote/azioni di fondi
comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano
rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e i
fondi comuni di investimento mobiliare/ Sicav di diritto UE rientranti nell’ambito di applicazione
della Direttiva 2011/61/UE di tipo aperto”, nonché un nuovo Allegato 1-bis, recante le informazioni
da mettere a disposizione degli investitori prima dell’investimento in modo tale da dare attuazione
all’art. 23 della AIFMD che definisce il set informativo da rendere agli investitori prima della
conclusione dell’investimento.
Con riguardo all’Allegato 1B-Schema 1, trattandosi di un unico schema applicabile a tutti gli
OICR aperti (sia quelli conformi alla Direttiva UCITS che quelli di cui alla Direttiva AIFM),
nell’attività di revisione si è considerato opportuno, in taluni casi, estendere le informazioni previste
dalla Direttiva AIFM anche ai fondi UCITS, al fine di rafforzare e chiarire, a vantaggio degli
investitori, la natura dell’investimento (ad es. le informazioni specifiche sulla gestione del rischio di
liquidità ovvero la descrizione del quadro normativo di riferimento). Diversamente, ove le
informazioni della Direttiva alternative non sono risultate rilevanti per i fondi UCITS, si è scelto di
10 
circoscriverne la previsione, nello schema di prospetto informativo, ai soli FIA aperti (ad es.,
l’identità del prime broker, la distinzione tra la leva finanziaria che trae origine da un indebitamento
da quella che trae origine dall’operatività in derivati).
Il recepimento della direttiva AIFM ha costituito altresì occasione per procedere all’adeguamento
dello schema di prospetto al fine di inserirvi le necessarie informazioni in caso di quotazione di un
OICVM aperto. In tal modo si è proceduto a realizzare un allineamento con le modifiche apportate da
Borsa Italiana S.p.A. al proprio Regolamento, con la previsione della possibilità di quotazione per
tutti gli OICVM aperti, diversi dagli ETF.
In coerenza con le modifiche proposte per la disciplina regolamentare dei fondi chiusi, si è reso
necessario abrogare l’Allegato 1B al Regolamento emittenti, contenente lo schema di prospetto per gli
OICR chiusi, sostituito da un rinvio agli schemi di prospetto contenuti nel Regolamento (CE) n.
809/2004, come successivamente modificato. Per le informazioni previste dall’art. 23 della AIFMD
non incluse nei suddetti schemi si è previsto di veicolarle tramite l’apposita Appendice al prospetto.
2.2. Disciplina degli obblighi informativi in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti o
di controllo.
La nuova Sezione V-quinquies contiene la disciplina di attuazione relativa agli obblighi
informativi delle SGR in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in società non
quotate o in emittenti quotati, nei confronti della Consob, delle società sulle quali i FIA esercitano un
controllo e dei lavoratori di tali società, affinché tali società possano valutare l’impatto del controllo
sulla loro situazione.
In caso di acquisizione del controllo di una società non quotata, la SGR che gestisce il FIA è
tenuta, in particolare, a garantire che lo stesso FIA nella comunicazione ai soci renda note le proprie
intenzioni in relazione alle attività future della società di cui ha acquisito il controllo e alle
ripercussioni probabili sull’occupazione nonché qualsiasi modifica significativa delle cognizioni di
lavoro, provvedendo essa stessa qualora agisca per conto del FIA. La SGR richiede inoltre all’organo
di amministrazione della società medesima di rendere alcune delle informazioni sopra individuate
senza ritardo ai rappresentanti dei lavoratori ovvero ai lavoratori stessi. E’ stato poi previsto che la
SGR che gestisce il FIA fornisca le informazioni relative alle modalità di finanziamento
dell’acquisizione alla Consob con la comunicazione ad essa destinata e a fornirle altresì ai soli
investitori del FIA.
Per la medesima fattispecie, il nuovo art. 28-duodecies prevede altresì che la Sgr che gestisce il
FIA è tenuta a fornire informazioni puntuali nel rendiconto annuale del FIA. Tuttavia qualora la
società non quotata rediga un bilancio ai sensi della legislazione applicabile nel Paese in cui essa ha la
propria sede legale, la SGR dovrà assicurare che tale bilancio contenga le informazioni in argomento e
che lo stesso sia messo a disposizione dall’organo di amministrazione della società dei rappresentanti
dei lavoratori della società medesima o, in mancanza di questi, dei lavoratori stessi, entro i termini e
con le modalità previsti dall’articolo 2429 del codice civile ovvero entro i diversi termini e con le
modalità stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui la società ha la propria sede legale.
Quanto alle modalità di effettuazione delle comunicazioni nei confronti della società o dei suoi
lavoratori si è ritenuto di lasciare libertà di forma purché con mezzi idonei ad attestarne l’avvenuta
ricezione da parte dei destinatari.
Gli obblighi informativi da rendere in caso di acquisizione del controllo o di disaggregazione
delle attività si applicano anche ai gestori che gestiscono FIA che acquisiscono una partecipazione di
controllo sugli emittenti, intendendosi come tali – come definito dall’art. 28-decies - i soggetti italiani
che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.
Tuttavia, per queste ultime, in coerenza con la direttiva, è stato operato un rinvio alla disciplina sulle
offerte pubbliche di acquisto e scambio precisando che con la comunicazione ai sensi dell’art. 102 del
Testo unico la SGR fornisce altresì le informazioni previste dalla direttiva AIFM e trasposte nell’art.
28-undecies, comma 1, lettere d), e) ed f).
11 
Al fine di scongiurare la disaggregazione di attività, è stata prevista una specifica disciplina,
dando attuazione alla direttiva, contenuta nel nuovo art. 28-quaterdecies, in base al quale qualora un
FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata o di un
emittente quotato, la SGR che gestisce tale FIA, per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione
del controllo della società da parte del FIA è tenuta a osservare puntuali obblighi di non facere, volti a
conservare e non depauperare il patrimonio sociale.
12 
SEZIONE III
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA BANCA D'ITALIA
 
1. Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio è stato rivisto con le finalità principali di:
— recepire il nuovo quadro normativo comunitario in materia di gestori di FIA; al fine di dettare una
disciplina quanto più possibile omogenea dei gestori, lo schema mira a evitare la creazione di un
“doppio binario” normativo per gestori di OICVM e i gestori di FIA, in favore di un approccio
disciplinare tendenzialmente unitario. Pertanto, tenuto conto, da un lato, della ratio sottesa a taluni
profili disciplinari AIFMD, che ne rendono opportuna l’applicazione anche ai gestori di OICVM, e
d’altro lato, dell’esigenza di ridurre gli oneri di compliance per i gestori autorizzati alla gestione sia di
OICVM che di FIA, l’applicazione di talune disposizioni del framework AIFMD è stata estesa anche ai
gestori di OICVM;
— sottoporre a revisione la complessiva regolamentazione prudenziale dei FIA riservati e retail (fondi
immobiliari, fondi di credito, investimento dei fondi reatil in fondi riservati);
— dettare le disposizioni necessarie ad assicurare un’effettiva ed efficace applicazione a livello nazionale
della disciplina comunitaria dei gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei Regolamenti
(UE) nn. 345 e 346, direttamente applicabili in Italia;
— razionalizzare le vigenti disposizioni in materia di depositario, consolidando la relativa disciplina in
un unico Titolo all’interno del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
Nel paragrafo 1.1 sono illustrati gli interventi connessi al recepimento delle disposizioni
comunitarie AIFMD; nel paragrafo 1.2 sono descritti gli ulteriori interventi apportati alla normativa vigente.
1.1 Modifiche dirette al recepimento delle disposizioni europee
Riserva di attività
Il TUF, nel recepire la direttiva AIFMD, ha ridefinito il perimetro dell’attività di gestione collettiva
del risparmio, per delineare, da un lato, gli aspetti essenziali e indefettibili che connotano l’attività
riservata, e, d’altro lato, chiarire gli elementi morfologici che caratterizzano gli OICR.
In relazione a ciò, tenuto conto delle Guidelines on key concepts of the AIFMD dell’ESMA, è stato
introdotto all’interno del Titolo I (“Definizioni”) del Regolamento il nuovo Capitolo II (“Gestione
collettiva del risparmio”), che disciplina le caratteristiche e gli elementi che caratterizzano il
contenuto della riserva (la gestione di un patrimonio; la gestione dei rischi di tale patrimonio; il carattere
collettivo dell’attività), nonché fornisce alcune precisazioni, coerenti con la disciplina comunitaria, circa
le caratteristiche degli OICR oggetto del servizio di gestione collettiva (raccolta del patrimonio,
pluralità degli investitori, politica di investimento predeterminata, attività di gestione svolta dal gestore in
autonomia dai partecipanti).
Autorizzazione
La disciplina dell’autorizzazione di cui ai Titoli II (“Società di gestione del risparmio”) e III
(“Società di investimento a capitale variabile e a capitale fisso”), già sostanzialmente in linea con quanto
previsto dalla direttiva AIFMD, segue un approccio unitario per disciplinare l’autorizzazione dei gestori
di FIA e di OICVM. La richiesta della SGR di gestire tipologie di OICR (OICVM o FIA) diverse da
quelle per le quali è stata autorizzata è trattata come modifica dell’operatività e non come nuova
autorizzazione.
13 
La normativa è stata modificata essenzialmente per inserire le fattispecie autorizzative delle
SICAF (che ricalca quella delle SICAV) (4
) e dei gestori sotto soglia che gestiscono FIA riservati.
Con riferimento a quest’ultima categoria di gestori, in attuazione di quanto previsto dall’art. 35-
undecies del Testo unico che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di individuare le norme prudenziali
che possono essere derogate per tali soggetti, la normativa prevede che i gestori sotto soglia siano
autorizzati dalla Banca d'Italia secondo un regime analogo a quello delle SGR ordinarie, ma con
una soglia di capitale minimo iniziale più bassa rispetto agli altri gestori, pari 125.000 euro, tenuto
conto dei limiti dimensionali e operativi di tali gestori.
Adeguatezza patrimoniale
Il Titolo II, Capitolo V (“Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio”) è stato modificato
per inserire la disciplina della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità
professionale per le SGR che gestiscono FIA. Per ragioni prudenziali, analogamente a quanto avvenuto
in sede di recepimento della direttiva UCITS, anche in questo caso non è stata esercitata la discrezionalità
nazionale prevista dalla direttiva AIFMD relativa alla possibilità di dispensare i gestori dall’obbligo di
disporre fino al 50 per cento della copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita, se dispongono
di una garanzia di una banca o di una impresa di assicurazione di equivalente ammontare.
Tenuto conto della logica prudenziale delle relative disposizioni comunitarie, è stata estesa anche ai
gestori di OICVM la disciplina relativa all’obbligo di investire il patrimonio di vigilanza in strumenti
liquidi (depositi bancari, titoli di debito qualificati, quote di OICVM - diversi da quelli gestiti - il cui
regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o quote di
OICR del mercato monetario). La disciplina è stata completata con il nuovo allegato II.V.1 nel quale è
stata trasposta per esteso la normativa sulla composizione del patrimonio di vigilanza, in precedenza
disciplinata “per rinvio” alla normativa bancaria.
Disciplina dei FIA
Per prevenire rischi di natura sistemica, la direttiva AIFMD – che non detta norme di
contenimento e frazionamento del rischio dei fondi alternativi, lasciando tali aspetti all’autonomia delle
singole giurisdizioni – prevede che: i) le autorità nazionali possano fissare limiti di leva finanziaria per i
fondi; ii) i gestori siano in grado di dimostrare alle autorità che i limiti di leva fissati per ogni FIA gestito,
in base ai criteri previsti dalla normativa, siano ragionevoli.
Tale disciplina è stata recepita nel Titolo V, Capitolo III (“Attività di investimento: divieti e norme
prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio”) del Regolamento. Inoltre, lo schema sottoposto
in consultazione rivede la disciplina prudenziale dei FIA (
5
); in particolare:
i. per i FIA retail, conferma gli attuali limiti di leva previsti per gli organismi di investimento aperti e
chiusi mobiliari (pari a 2, calcolato come rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo
netto del fondo – NAV), mentre riduce la leva finanziaria dei fondi immobiliari da 2,5 a 2;
ii. per i FIA riservati a investitori professionali (che sostituiscono le attuali categorie dei fondi
riservati a investitori qualificati e dei fondi speculativi), distingue, secondo l’impostazione della
direttiva e del relativo regolamento di esecuzione, a seconda che i fondi ricorrano in modo
sostanziale o meno alla leva finanziaria (cioè, abbiano una leva, rispettivamente, superiore ovvero
uguale o inferiore a 3); per i primi è, in particolare, prevista una specifica valutazione della Banca
d’Italia, che ha a oggetto l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio, le misure organizzative
adottate dall’intermediario, nonché il potenziale impatto sulla stabilità finanziaria degli OICR gestiti
(cfr. Titolo II, Capitolo 1).
Norme specifiche, non derogabili, sono stabilite per i FIA (necessariamente chiusi secondo quanto
stabilito nella bozza di D.M. del MEF sottoposto a consultazione) che investono in crediti (fondi di
                                                            
4
Più in generale, è stata introdotta una disciplina generale delle SICAF, che comprende, tra l’altro, la definizione dei
prospetti contabili di tali organismi (Allegato IV 6.3-bis) e del relativo regime prudenziale (Titolo III, Capitolo 2);
quest’ultimo, in linea con la disciplina comunitaria, è stato esteso anche alle SICAV. 
5
Cfr. Titolo V, Capitolo III - “Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio”. 
14 
crediti). In particolare, i fondi destinati alla clientela retail possono assumere finanziamenti entro il limite
massimo del 30% del valore complessivo netto del fondo e utilizzare strumenti finanziari derivati
esclusivamente per finalità di copertura. I fondi di credito riservati sono, invece, soggetti a un limite di
leva complessivo pari a 1,5. Sia i fondi retail che quelli riservati possono assumere esposizioni verso una
stessa controparte (limite di concentrazione) entro un limite massimo del 10 per cento del totale delle
attività del fondo. Per la generalità dei fondi di credito, è inoltre richiesto al gestore, nell’ambito del
sistema di gestione dei rischi degli OICR, di definire uno specifico processo di gestione del rischio di
credito (misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale;
classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e
gestione delle posizioni deteriorate) (6
).
Un’altra novità di rilievo riguarda l’ampliamento della possibilità per i FIA aperti retail di
investire, sino al 100 per cento delle proprie attività, in FIA riservati che abbiano determinate
caratteristiche (Titolo V, Capitolo III).
Nel quadro di una revisione generale della disciplina prudenziale, è stato precisato che, in caso di
investimenti attraverso veicoli societari interamente controllati, il rispetto dei divieti e dei limiti
prudenziali è verificato consolidando le attività e le passività del veicolo in quelle del fondo.
Valutazione dei beni del fondo e delega a terzi
La direttiva AIFM prevede una disciplina armonizzata della funzione di valutazione dei beni degli
OICR e della delega a terzi della valutazione e del calcolo del NAV.
Per recepire le disposizioni comunitarie è stato modificato il Titolo V, Capitolo IV (“Criteri di
valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota”), per prevedere le caratteristiche
che la funzione preposta alla valutazione deve possedere in termini di indipendenza funzionale-
gerarchica dalla funzione di gestione e di idoneità della politica retributiva del personale addetto alla
valutazione a prevenire i conflitti di interesse.
Nella disciplina della delega a terzi sono stati previsti:
— i requisiti di cui il terzo delegato deve essere in possesso;
— il divieto di delega al depositario, a meno che quest’ultimo non assicuri l’indipendenza della funzione
di valutazione e la gestione dei potenziali conflitti di interesse;
— il divieto per il soggetto incaricato di subdelegare a terzi compiti inerenti all’incarico di valutazione
ricevuto, ferma restando la possibilità per tale soggetto, per talune tipologie di beni di difficile
valutazione, di ricorrere a consulenze di terzi esperti.
In considerazione di tale nuova disciplina, è stato superato l’obbligo del ricorso a esperti
indipendenti per la valutazione degli asset immobiliari dei fondi nel caso in cui la valutazione dei beni sia
delegata a soggetti terzi.
Operatività transfrontaliera
Per creare un mercato effettivamente integrato e concorrenziale all’interno dell’UE dei fondi
alternativi, la direttiva AIFM ha introdotto norme volte a favorire la prestazione transfrontaliera dei
servizi di gestione collettiva di FIA e la distribuzione cross-border dei FIA. A tal fine, essa ha istituito: i)
il “passaporto europeo” del gestore di fondi alternativi, in base al quale i gestori possono gestire FIA in
paesi diversi dal proprio; ii) un regime semplificato di commercializzazione dei FIA, basato sullo
scambio di notifiche tra le autorità dei paesi home e host.
Le disposizioni comunitarie sono state recepite rivisitando il Titolo VI (“Operatività
transfrontaliera”) del Regolamento per quanto riguarda:
— l’operatività in altri Stati UE e non UE delle SGR italiane che intendano gestire FIA;
                                                            
6
La disciplina del sistema di gestione dei rischi degli OICR è stata inoltre integrata per prevedere presidi minimi per
la gestione dei rischi dei fondi immobiliari. 
15 
— l'operatività in Italia dei GEFIA UE;
— l’offerta di parti di OICR in Stati non UE.
In tale ambito sono state, tra l’altro, individuate le norme del nostro ordinamento che i gestori
italiani e i GEFIA UE devono rispettare, distinguendo i casi di operatività in regime di libera prestazione
di servizi o attraverso lo stabilimento di una succursale.
Per quanto concerne l’offerta nell’UE di FIA italiani e la commercializzazione in Italia di parti di
OICR esteri, per dare attuazione alle nuove norme del Testo unico che attribuiscono alla Consob la
competenza esclusiva a ricevere le relative notifiche e a disciplinarne gli aspetti procedurali, il Titolo VI è
stato modificato per eliminare le disposizioni non più in linea con l’attuale riparto di competenze tra le
autorità.
Disciplina del depositario
Il recepimento della direttiva AIFM costituisce l’occasione per sottoporre la normativa sul
depositario a una complessiva razionalizzazione al fine di conferirle maggiore chiarezza e organicità. È
stato pertanto creato un Titolo ad hoc contenente: i) la disciplina relativa all’autorizzazione
all’assunzione dell’incarico di depositario; ii) le norme in materia di relazione tra gestore e depositario;
iii) la normativa sugli obblighi e la responsabilità del depositario.
La normativa, coerentemente con quanto previsto dal Testo unico, segue un approccio unitario alla
disciplina del depositario sia di OICVM che di FIA, estendendo anche ai primi l’applicazione delle
misure di esecuzione previste dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, ferme restando alcune
specificità previste in relazione ai compiti del depositario di OICVM (es.: gestione della liquidità, riuso
degli strumenti finanziari di pertinenza degli OICVM, esonero da responsabilità in caso di perdita di
strumenti finanziari da parte del terzo delegato).
1.2 Altre modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
Gestori di fondi EuVECA ed EuSEF
I gestori di fondi EuVECA ed EuSEF sono oggetto di una disciplina europea di massima
armonizzazione che trova fonte nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013. Tali disposizioni
comunitarie hanno diretta efficacia negli Stati membri e non richiedono, pertanto, il recepimento da parte
delle autorità nazionali. Per tali gestori i Regolamenti dispongono l’obbligo di registrazione quale
condizione per poter fruire del “passaporto europeo” nonché l’adozione di misure di carattere
organizzativo e gestionale, doveri di trasparenza nei confronti degli investitori, e l’obbligo di disporre in
ogni momento di fondi propri sufficienti. È stato pertanto introdotto il nuovo Titolo VII (“Gestori di
fondi EuVECA ed EuSEF”), con il quale è stata disciplinata la procedura di registrazione e sono state
precisate le norme del Regolamento sulla gestione collettiva sulla base delle quali la Banca d’Italia
intende assicurare l’enforcement del quadro normativo comunitario.
Regolamento di gestione dei fondi comuni
Al fine di arricchire i canali di distribuzione dei fondi, sono state introdotte talune modifiche volte a
non ostacolare la negoziazione sul mercato secondario degli OICR aperti. In particolare, sono previste
specifiche modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote di OICVM e di FIA aperti, che
permetterebbero la quotazione di tali organismi, senza determinare rischi finanziari (di controparte e di
mercato) per il fondo (cfr. Titolo V, Capitolo I).
Nel quadro di un generale aggiornamento, anche terminologico, della disciplina dei criteri di
redazione del regolamento del fondo, sono state precisate le condizioni per utilizzare gli indici del
mercato azionario come indici di riferimento per il calcolo delle provvigione di incentivo, in modo
da assicurare che queste ultime remunerino esclusivamente l’extra-rendimento generato dall’attività di
gestione rispetto all’andamento del mercato di riferimento.
16 
Disciplina dei partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF
Il Regolamento è stato, infine, modificato per allineare la disciplina dei partecipanti al capitale di
SGR, SICAV e SICAF (cfr. Titolo IV, Capitolo I) alla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, riguardante le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale
di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Lo schema precisa in modo puntuale
sia le modalità di calcolo delle soglie partecipative rilevanti ai fini dell’autorizzazione sia i criteri di
valutazione della reputazione e della solidità finanziaria del potenziale acquirente di una partecipazione
qualificata, che sono presi in considerazione dalla Banca d’Italia per il rilascio dell’autorizzazione
all’acquisto di tale partecipazione.
Allegati del Regolamento
Relazione sulla struttura organizzativa
Il contenuto della relazione sulla struttura organizzativa (Allegato IV.4.1) è stato integrato per
arricchirne il contenuto tenuto principalmente conto delle novità normative intervenute in materia di
valutazione dei beni del fondo (sono, ad es., richieste informazioni sull’indipendenza della funzione
preposta alla valutazione e sulla politica retributiva del personale addetto alla medesima) e di sistema di
gestione del rischio dei fondi (è chiesta, tra l’altro, l’illustrazione delle procedure per il monitoraggio del
rischio delle esposizioni verso cartolarizzazioni e per gestire i rischi di liquidità e di credito).
Prospetti contabili degli OICR
Oltre a essere stato definito ex novo il prospetto contabile per le SICAF (Allegato IV.6.3-bis), che
ricalca quello previsto per le SICAV, sono stati aggiornati i rendiconti di tutti gli OICR per arricchire il
contenuto della nota integrativa, con particolare riferimento alle remunerazioni, alle esposizioni verso
cartolarizzazioni e alla leva finanziaria (Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3).
Schema di regolamento semplificato dei fondi
Lo schema di regolamento semplificato (Allegato V.1.1) – la conformità al quale consente
l’approvazione in via generale dei regolamenti degli OICVM e dei FIA aperti non riservati – è stato
integrato per tenere conto di alcune novità introdotte nel Regolamento sulla gestione collettiva del
risparmio (possibilità che la liquidità del fondo sia detenuta da un soggetto diverso dal depositario;
negoziazione sul mercato secondario degli OICR aperti; ipotesi di liquidazione del fondo previste dalla
disciplina in materia di strutture master-feeder).
PARTE SECONDA
SEZIONE I
MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D’ITALIA-CONSOB
PARTE 1
FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Fonti normative)
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria;
b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia;
c) “autorità di vigilanza”: la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB);
d) “intermediari”: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane –
Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto
dall’articolo 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le
banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche
extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di
cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF;
e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un
intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;
e-bis) “gruppo di SIM”: il gruppo composto alternativamente : i) dalla SIM capogruppo e dalle
imprese di investimento nonché dalle società bancarie , finanziarie e strumentali da questa
controllate ; ii) dalla società finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonché
dalle società bancarie , finanziarie e strumentali da questa controllate , quando nell'insieme
delle società da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le
società sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 del TUB;
f) “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF
anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla
Sezione A della tabella allegata al TUF;
g) “servizi accessori”: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla
sezione B della tabella allegata al TUF;
h) “servizi”: i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;
2
i) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati i servizi;
j) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata,
secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
del TUF;
j-bis) “prime broker”: l’ente creditizio, l’impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro
soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a
investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari
in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle
operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto
operativo;
k) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice
civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa,
mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle
operazioni strategiche;
l) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del
codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente,
intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione
strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla
funzione di gestione;
m) “organi con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione;
n) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione
e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente,
alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei
sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di
controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
o) “alta dirigenza”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
nonché il direttore generale;
p) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
(i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione
detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori
finanziari dell’intermediario;
(ii) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a
disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di
servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo
intermediario;
(iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario
sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi
di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo
intermediario;
3
q) “analista finanziario”: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di
investimenti;
r) “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”: soggetto appartenente a una delle
seguenti categorie:
(i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
(ii) i figli del soggetto rilevante;
(iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per
almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale;
s) “esternalizzazione”: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in
base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario;
t) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui
personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo
adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
u) “operazione personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di,
un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
(i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di
soggetto rilevante;
(ii) l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
a) il soggetto rilevante;
b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado
o stretti legami;
c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto
rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato
dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per
l’esecuzione dell’operazione;
v) “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
(i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di
controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
(ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa
figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da
una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa
figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è
a capo di tali imprese.
Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui
esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.
w) “sistema di gestione del rischio dell’impresa”: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi
riguardanti l’individuazione, l’assunzione, la gestione, la sorveglianza e l’attenuazione dei rischi a
cui l’intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo,
reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato;
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x) “Regolamento”: il presente regolamento adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201,
comma 12, del TUF;
y) “Regolamento (UE) 231/2013”: il Regolamento Delegato n.231/2013 della Commissione del 19
dicembre 2012, che integra la Direttiva 2011/61/UE/ del Parlamento Europeo e del Consiglio sui
gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di
esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
z) “gestori”: Sgr, SICAV e SICAF;
2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni
contenute nel TUF.
Articolo 3
(Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari)
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli
I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto
dall’articolo 106 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di
investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.
Articolo 4
(Principi generali )
1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano
di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento
del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella
prestazione dei servizi.
2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata
alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma
dei servizi prestati.
3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d’Italia e CONSOB, adottato
ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle
funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti
di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.
PARTE 2
SISTEMA ORGANIZZATIVO
Titolo I
Governo Societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e
incentivazione, continuità dell’attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa
l’istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio
dell’impresa, revisione interna e responsabilità degli organi aziendali
(articolo 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF)
Capo I
(Requisiti generali di organizzazione, continuità dell’attività e organizzazione
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amministrativa e contabile)
Articolo 5
(Requisiti generali di organizzazione)
1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il
contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
2. A tal fine, gli intermediari, nell’esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:
a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura
organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione
delle funzioni e delle responsabilità;
b) un efficace sistema di gestione del rischio dell’impresa;
c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto
esercizio delle proprie responsabilità;
d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle
procedure a tutti i livelli dell’intermediario;
e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle
conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite;
f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle
informazioni;
g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione
dell’intermediario e della sua organizzazione interna;
h) criteri e procedure volti a garantire che l’affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti
non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e
professionale una qualsiasi di tali funzioni;
i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni,
tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:
(i) assicurare la capacità di operare su base continuativa;
(ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività;
(iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;
(iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure.
Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le
funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di
vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che
siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
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3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti
previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.
Capo II
(Governo societario e responsabilità degli organi aziendali )
Articolo 6
(Responsabilità dell’alta dirigenza e dell’organo con funzioni di controllo)
1. L’alta dirigenza e l’organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità
previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell’intermediario nonché dagli articoli 7,
8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle
norme di legge e regolamentari in materia di servizi.
Articolo 7
(Principi di governo societario)
1. L’intermediario:
a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all’interno degli stessi tale da
assicurare il bilanciamento dei poteri e un’efficace e costruttiva dialettica;
b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti
pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall’eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di
due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);
c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta
l'efficace assolvimento dei loro compiti.
2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di
formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
Articolo 8
(Organo con funzione di supervisione strategica)
1. L’organo con funzione di supervisione strategica:
a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell’intermediario definendo le
politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa; ne verifica
periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale;
b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l’adeguatezza;
c) verifica che l’assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio
di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse
qualitativamente e quantitativamente adeguate;
d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e
l’attribuzione di compiti e responsabilità;
e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
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f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali
e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
Articolo 9
(Organo con funzione di gestione)
1. L’organo con funzione di gestione:
a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa, definite
dall’organo con funzione di supervisione strategica;
b) verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell’impresa;
c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di
gestione rilevanti;
d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il
personale interessato.
Articolo 10
(Organo con funzioni di controllo)
1. All’organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace
assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme
disciplinanti la prestazione dei servizi.
2. Nello svolgimento dei propri compiti l’organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le
unità operative aventi funzioni di controllo all’interno dell’azienda.
Articolo 11
(Relazioni delle funzioni di controllo)
1. Gli organi aziendali, nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni
relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna.
Capo III
(Funzioni aziendali di controllo)
Articolo 12
(Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del
rischio e di revisione interna)
1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di
controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del
rischio dell’impresa e di revisione interna.
2. Per assicurare la correttezza e l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario
che:
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a) tali funzioni dispongano dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo
svolgimento dei loro compiti;
b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a
controllo e siano nominati dall’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con
funzione di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;
c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla
prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;
d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo;
e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle
funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l’obiettività.
3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai
requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del
principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di
controllo di conformità continua a essere efficace.
4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale
funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino
che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell’impresa è
costantemente efficace.
5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale
funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino
che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione
dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di
controllo dell’intermediario.
Articolo 13
(Funzione di gestione del rischio)
1. La funzione di gestione del rischio:
a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell’impresa;
b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell’impresa e ne verifica il rispetto
da parte dell’intermediario e dei soggetti rilevanti;
c) verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel
sistema di gestione del rischio dell’impresa.
2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno,
relazioni sull’attività svolta e le fornisce consulenza.
Articolo 14
(Revisione interna)
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3 l'ag. 414
256692/12
1. La funzione di revisione interna:
a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e
dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo
dell’intermediario;
b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e
ne verifica l’osservanza;
c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni sulle questioni relative alla
revisione interna.
CAPO III-bis
(Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di
politiche e prassi di remunerazione c incentivazione)
Articolo 14-bis
(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)
l. Gli intermediari applicano le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione adottate in attuazione del TUB.
2. Le SIM, i gruppi di SIM - ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate - e, per
quanto applicabile, le succursali di imprese di investimento extracomunitarie applicano il comma l,
coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e l’attività svolta, nonché avendo
riguardo alla tipologia ed entità dei rischi assunti.
Osservano le suddette disposizioni secondo quanto stabilito per:
a) gli intermediari "maggiori", se appartenenti alla prima macro-categoria definita nella Guida per
l'attività di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia di processo di revisione e valutazione
prudenziale (SREP);
b) gli intermediari "minori '', se appartenenti alla quarta macro-categoria SREP;
c) gli "altri" intermediari, se appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP.
3. Le SIM appartenenti ad un gruppo bancario si attengono alle politiche di remunerazione
definite dalla capogruppo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al comma 2 che, su base
individuale , prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi:
a) il servizio di ricezione e trasmissione di ordini , senza detenzione di denaro o strumenti
finanziari appartenenti ai clienti;
b) il servizio di consulenza in materia di investimenti , senza detenzione di denaro o strumenti
finanziari appartenenti ai clienti;
c) servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con sottostante non
finanziario , prestati da soggetti che operano solo con clienti professionali.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla società Poste Italiane - Divisione
Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 14 marzo 200 l, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art.
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l 06 del TUB e agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF.
Titolo II
Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione
dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di
conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali
(articolo 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF)
Articolo 15
(Procedure interne)
1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l’adempimento
degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi.
2. A tal fine, gli intermediari:
a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in
forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di
ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle
procedure di cui al comma 1;
c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che
garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell’intermediario, delle disposizioni adottate per la
prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di
incentivi;
d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle
informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza,
l’affidabilità e la tempestività di tali informazioni;
e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ai sensi dell’articolo 29.
3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del
comma 1.
4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute
nell’ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse.
5. Gli intermediari verificano in modo regolare l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure, anche di
controllo di conformità e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure
adeguate per rimediare a eventuali carenze.
Articolo 16
(Controllo di conformità)
1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di
mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva
2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le
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conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare
efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa.
2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (compliance), le
seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti:
a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure adottate ai sensi
dell’articolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli
obblighi da parte dell’intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1;
b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell’adempimento
degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative
misure di esecuzione.
3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno
annuale, le relazioni sull’attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato
dall’intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a
eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate.
Articolo 17
(Trattazione dei reclami)
1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami
presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di
trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.
2. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di
ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.
2-bis. Le relazioni della funzione di controllo della conformità riportano altresì la situazione
complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli,
qualora differente dalla funzione di controllo di conformità.
Articolo 18
(Operazioni personali)
1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti
in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a
informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali
riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto
dell’impresa:
a) effettuino operazioni personali che:
(i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del
TUF;
(ii) implicano l’abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti
clienti o loro operazioni;
(iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull’intermediario ai sensi
della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;
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b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria
attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti
finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di
applicazione della lettera a) del presente comma, o dell’articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del
presente Regolamento, o dell’articolo 49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla CONSOB ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF;
c) comunichino ad altri, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un
contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere
che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia,
uno dei seguenti atti:
(i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto
rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o
dell’articolo 28 , comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell’articolo 49,
comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
TUF;
(ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l’altro, che:
a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni
personali e delle misure adottate dall’intermediario in materia di operazioni personali e di
divulgazione di informazioni;
b) l’intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un
soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che
consentano all’intermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione,
l’intermediario assicura che l’impresa alla quale l’attività viene esternalizzata conservi una
registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca
prontamente tali informazioni;
c) le operazioni personali notificate all’intermediario o da esso identificate vengano registrate, con
l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:
a) le operazioni personali effettuate nell’ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non
vi sia una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il
soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione viene eseguita;
b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque
soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di
ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati,
purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano
effettuate non partecipino alla gestione dell’organismo interessato.
Titolo III
Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o
attività (articolo 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)
Articolo 19
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(Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di
investimento)
1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad
un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di
investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. 2. L'esternalizzazione non
può ridurre l’efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare
che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.
Articolo 20
(Definizione di funzione operativa essenziale o importante)
1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un’anomalia nella sua
esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità
dell’intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua
autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure
comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi
servizi e attività di investimento.
2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti:
a) la prestazione all’intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle
attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all’intermediario, la
formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale
dell’intermediario;
b) l’acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di
mercato e di informazioni sui prezzi.
Articolo 21
(Condizioni per l’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o
attività di investimento)
1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio
o attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in
materia di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in
particolare che:
a) l’esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;
b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell’intermediario nei confronti della sua clientela;
c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’intermediario deve soddisfare per
poter essere autorizzato e per conservare l’autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di
investimento;
d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata
l’autorizzazione dell’intermediario.
2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano
o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi
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funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Gli
intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le
condizioni seguenti:
a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione
richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera
professionale e affidabile;
b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo
l’intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore;
c) il fornitore sorvegli adeguatamente l’esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo
appropriato i rischi connessi con l’esternalizzazione;
d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le
funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
e) l’intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni
esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca
tali rischi;
f) il fornitore di servizi informi l’intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo
rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità
con la normativa e i requisiti vigenti;
g) l’intermediario possa porre termine, se necessario, all’accordo di esternalizzazione senza che ciò
vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela;
h) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività
esternalizzate;
i) l’intermediario, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati
relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di
vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative
all’intermediario e ai suoi clienti;
k) l’intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza
per il ripristino dell’operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi
di backup, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell’attività
esternalizzati.
3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell’intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente
definiti e specificati in un accordo scritto.
4. Quando l’intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l’intermediario
può, ai fini dell’osservanza delle disposizione del presente Titolo, tenere conto della misura in cui
controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.
5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità di vigilanza, su richiesta di queste ultime,
tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attività esternalizzate
vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.
15
Articolo 22
(Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari)
1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al
dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate
nell’articolo 21, rispettano le seguenti condizioni:
a) il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed è
soggetto a forme di vigilanza prudenziale;
b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del
fornitore di servizi.
2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di
carattere generale fornite dalle autorità di vigilanza, l’intermediario può esternalizzare il servizio di
gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di tale intenzione
alle autorità di vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime.
3. Le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali
sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo.
PARTE 3
CONFLITTI DI INTERESSE
(Articolo 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 23
(Principi generali)
1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che
potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio
e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e
assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività
che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da
evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con
ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari
informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei
conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto
del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di
dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.
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IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59
IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59
IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59
 

AIFMD, comunicazione Consob / Banca d'Italia

  • 1. DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) E ULTERIORI INTERVENTI DI MODIFICA Documento per la consultazione Giugno 2014 Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica i seguenti schemi normativi, contenenti modifiche a: i. “Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob” in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; ii. “Regolamento Intermediari” e “Regolamento Emittenti” della Consob; iii. “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” della Banca d'Italia e disciplina del depositario (autorizzazione, compiti, obblighi e responsabilità). Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a: — CONSOB, Divisione Strategie Regolamentari, via G.B. Martini 3, 00198 ROMA, oppure on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno, per quanto attiene agli schemi di cui ai precedenti punti i. e ii.; — Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it, per quanto attiene agli schemi di cui ai punti i. e iii. In mancanza di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184 ROMA; in tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail: servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it . I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sui siti internet della Banca d’Italia e della CONSOB. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.
  • 2. 2  PARTE PRIMA LA DISCIPLINA SECONDARIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA AIFME ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO SEZIONE I PREMESSA E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 1. Premessa. La direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (di seguito “AIFMD”) - concernente i gestori di fondi di investimento alternativi e che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 - introduce una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (“GEFIA”) di fondi alternativi (“FIA”), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). Le norme della direttiva AIFM sono state dettagliate dalle misure di esecuzione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione del 19 dicembre 2012 (di seguito “Regolamento delegato”) (1 ) - che ha introdotto norme puntuali in materia di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza - direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri nonché dalle Guidelines on key concepts of the AIFMD dell’ESMA del 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611)(2 ). Il quadro normativo comunitario dei gestori alternativi è stato inoltre completato dai Regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 che hanno disciplinato i gestori di fondi europei per il venture capital (“EUVECA”) e i gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale (“EUSEF”), i quali per la loro dimensione ridotta sono considerati GEFIA sotto-soglia ai sensi della AIFMD. In data 25 marzo 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (3 ) il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, recante le disposizioni di modifica del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico), volte a consentire l’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva e ad inserire le disposizioni necessarie all’applicazione dei regolamenti europei EuVECA ed EuSEF. La direttiva AIFM e le relative norme di attuazione hanno imposto una ridefinizione del perimetro regolamentare applicabile alla materia del risparmio gestito, avendo disciplinato in modo uniforme aspetti che, in precedenza, erano lasciati alla discrezionalità delle singole legislazioni nazionali. Il legislatore, nel confermare le scelte del Testo unico di demandare alla regolamentazione secondaria la disciplina di dettaglio, ha utilizzato un approccio metodologico che ha salvaguardato l’impostazione originaria caratterizzata dalla definizione di un set di regole comuni nella prestazione del servizio di gestione collettiva indipendentemente dalla tipologia di OICR gestito (UCITS o OICR alternativo). Ciò si è concretato nella trasposizione delle disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva AIFM e nella codificazione delle norme strettamente necessarie 1  Per completezza , la normativa di secondo livello contempla altresì i regolamenti di esecuzione (UE) nn. 447 e 448 del 15 maggio 2014.   2 http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-611_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_-_en.pdf  3 Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2014. 
  • 3. 3  all’applicazione dei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 2013, demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria della Banca d’Italia e della Consob la disciplina di dettaglio degli aspetti tecnici delle materie oggetto di vigilanza da parte delle medesime Autorità. A seguito di tale intervento, la disciplina relativa alla definizione della struttura dei fondi comuni di investimento contenuta nel previgente art. 37 del Testo unico, che ha ricevuto attuazione con il D.M. n. 228/1999, è stata oggetto di modifiche ed è stata trasposta nel nuovo art. 39 del Testo unico. Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 39 del Testo unico, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, all’esito della quale sarà definita la cornice all’interno della quale si inscriveranno i regolamenti di competenza della Banca d’Italia e della Consob. Con il presente documento, si sottopongono alla consultazione gli schemi di modifica della regolamentazione secondaria di competenza della Banca d'Italia e della Consob che completano il quadro delle disposizioni di recepimento, ad eccezione della disciplina in materia di remunerazioni, che sarà oggetto di una successiva consultazione. Da ultimo, si evidenzia che negli schemi regolamentari che si sottopongono alla consultazione non è stato codificato il regime normativo relativo ai paesi terzi, in linea con la disciplina transitoria del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha sospeso l’efficacia delle norme riguardanti tali paesi fino alla data di entrata in vigore dell’atto delegato della Commissione europea previsto dall’art. 67, par. 6, della direttiva 2011/61/UE. 2. Struttura del documento Nella presente Parte sono descritti i principali interventi di modifica alla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia e della Consob. In particolare: — nella Sezione II sono indicate le modifiche che interessano il Regolamento adottato congiuntamente da Banca d'Italia - Consob, in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del Testo unico; — nella Sezione III sono descritte le variazioni apportate al Regolamento Consob adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190 (“Regolamento intermediari”) e al Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento emittenti”), come da ultimo modificati; — nella Sezione IV sono illustrate le novità relative alla disciplina della Banca d'Italia che riguardano le modifiche apportate al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012, come successivamente modificato. Nella Parte II del presente documento sono riportate le proposte di modifica dei regolamenti di competenza delle due Autorità, articolate nel modo seguente: — Sezione I: modifiche al Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob; — Sezione II: modifiche ai Regolamenti di competenza della Consob; — Sezione III: modifiche alla disciplina di competenza della Banca d'Italia. Nella Parte III sono riportate le Relazioni preliminari sull’attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione di competenza della Banca d'Italia e della Consob.
  • 4. 4  SEZIONE II MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA – CONSOB EMANATO AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2-BIS DEL TESTO UNICO 1. Modifiche al Regolamento congiunto La redazione degli interventi di modifica al Regolamento congiunto si è innestata nel solco tracciato dal legislatore nel Testo unico, attraverso la individuazione di un corpus unico di norme, fatte salve le dovute differenze che connotano le due tipologie di gestione di derivazione UCITS e FIA. Quanto sopra ha richiesto una complessiva revisione del regolamento in esame al fine di adeguarne i contenuti alla luce delle novità recate dalla normativa comunitaria, apportando i necessari adeguamenti di coordinamento e di razionalizzazione. La scelta di applicare ai due tipi di gestione UCITS e FIA la medesima disposizione attuativa è stata effettuata tenendo conto del fatto che le previsioni del Regolamento delegato europeo sono risultate in molteplici casi ampiamente sovrapponibili alle vigenti disposizioni domestiche relative alla gestione collettiva del risparmio di derivazione UCITS, oltre che direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale. La codificazione delle regole è stata quindi effettuata per ciascuna materia oggetto di disciplina mediante rinvio puntuale alla omologa previsione del Regolamento delegato, direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, al fine di estendere le previsioni ivi previste anche ai gestori di OICVM, laddove la disciplina è risultata, come detto, sovrapponibile alla normativa UCITS e nelle fattispecie in cui le norme del Regolamento delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni più generali contenute nella Direttiva UCITS. Al contempo, si è provveduto a salvaguardare le previgenti previsioni relative a particolari profili del servizio di gestione collettiva contenute nella disciplina UCITS che non risultavano riprodotte nella normativa AIFMD. Al contrario, non sono state specificate, in quanto direttamente applicabili, le previsioni del Regolamento delegato applicabili solo alla gestione di FIA e non compatibili con la gestione di tipo UCITS. L’approccio prescelto dovrebbe consentire di ridurre i costi di compliance per i gestori polifunzionali, tipicamente attivi nel comparto UCITS e in quello di hedge funds ricadenti nel perimetro AIFMD, per i quali le differenze, seppure minimali, tra le due regolamentazioni, potrebbero determinare talune difficoltà operative. La disciplina così codificata si applica non solo ai gestori “soprasoglia”- che per le masse gestite rientrano nell’ambito di applicazione della AIFMD – ma anche ai gestori “sottosoglia”, la cui regolamentazione rientra negli spazi di discrezionalità concessi dalla Direttiva ai legislatori nazionali. A tal riguardo, il Regolamento congiunto, in virtù del principio di proporzionalità che ne governa l’applicazione e della natura organizzativo-procedurale degli istituti disciplinati, è apparso il contesto normativo adeguato ad una opportuna graduazione dei regimi giuridici applicabili in ragione della dimensione dell’intermediario e dell’ampiezza della sua operatività gestoria, consentendo l’esercizio della delega contenuta nell’art. 35-undecies del Testo unico, concernente la facoltà di definire un regime normativo semplificato per i gestori sotto-soglia. 1.1 Breve illustrazione delle modifiche proposte Tra gli interventi modificativi proposti nello schema, l’aspetto di maggiore rilevanza riguarda i compiti e ruoli degli organi aziendali, per i quali è stato fatto un raccordo tra le definizioni utilizzate nei testi normativi sovranazionali (senior management e management body) e nel Regolamento congiunto (organo con funzione di supervisione strategica, organo con funzione di gestione, organo di controllo), per renderle coerenti con il sistema civilistico nazionale. In tale ambito, sono state delineate le responsabilità degli organi in continuità con quanto previsto dalla disciplina vigente (ad esempio,
  • 5. 5  l’organo con funzione di supervisione strategica continua a definire le strategie e le politiche aziendali, cui l’organo con funzione di gestione dà attuazione). Per quanto riguarda i gestori sotto-soglia è stato introdotto un regime parzialmente derogatorio. In particolare, nell’ottica di semplificare l’articolazione dei controlli, l’art. 38 consente a tali gestori di accentrare in un’unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di gestione del rischio, di controllo della conformità e di audit interno, se è assicurata l’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei controlli. Analoghe scelte sono state effettuate in tema di strategie di voto, la cui disciplina (contenuta nel Regolamento delegato) non si applica ai gestori sottosoglia; ulteriori interventi di semplificazione hanno riguardato la disciplina sui conflitti di interesse (art. 42), sulla esternalizzazione delle funzioni operative essenziali e sulla delega della gestione del portafoglio o del rischio (es.: non è prevista l’informativa preventiva alle autorità di vigilanza della scelta di esternalizzare funzioni essenziali). La materia della delega di funzioni è contenuta nell’art. 47 che rinvia all’articolo 75 del Regolamento delegato. Al fine di assicurare sistematicità alla materia, nella disposizione in esame si è previsto che in ogni caso il gestore deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni in questione e che è stato scelto con tutta la dovuta cura. Il gestore, inoltre, deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi dei clienti. E’ stato poi previsto che i gestori che intendono esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi, ne informano preventivamente la Banca d’Italia e la Consob. L’articolo 51 dà attuazione alla norma della direttiva AIFM (art. 20) che, in materia di “società fantasma”, prevede che il gestore adotti e mantenga strutture, risorse e procedure adeguate per svolgere le attività per le quali è autorizzato in modo da non trasformarsi in una società fantasma. In ogni caso, le condizioni alle quali il gestore è ritenuto una società fantasma sono disciplinate, per i gestori di FIA, dall’articolo 82 del Regolamento delegato. Considerata l’esigenza di scongiurare il fenomeno delle società fantasma (letter box entity), tale disciplina, ad eccezione del par. 2, lett. d), dell’art. 82 del Regolamento delegato, è stata espressamente applicata anche ai gestori di OICVM e ai gestori sottosoglia.
  • 6. 6  SEZIONE III MODIFICHE AI REGOLAMENTI ADOTTATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI INTERMEDIARI EDIEMITTENTI 1. Modifiche al Regolamento intermediari. La nuova normativa sovranazionale in materia di gestori alternativi ha necessitato una revisione del Libro IV del Regolamento intermediari, al fine di apportare gli adattamenti idonei a consentire l’applicazione delle regole di condotta declinate, per i gestori dei FIA, dalla direttiva AIFM e ulteriormente dettagliate dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. In termini di tecnica redazionale per il Regolamento intermediari è stato seguito l’approccio sopra descritto per il Regolamento congiunto. Ciò in quanto la disciplina in tema di regole di condotta delineata dai due regimi normativi (UCITS e AIFMD) è risultata sostanzialmente sovrapponibile, fatte salve le debite differenze dovute alla tipologia di OICR (che nel caso della AIFMD comprende anche gli OICR in forma chiusa). Infatti, nel vigente Regolamento intermediari - al pari del Regolamento congiunto - la materia della gestione collettiva è disciplinata attraverso un approccio di tipo “orizzontale”, dal momento che le disposizioni contenute nel Libro IV intitolato “Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR”, si applicano a tutti gli OICR, a prescindere dalla normativa sovranazionale di riferimento. Nel presupposto che le regole generali di condotta concernenti gli obblighi di correttezza da tenersi in un corretto processo decisionale di investimento costituiscono i canoni comportamentali generali per qualunque gestore professionale, si è ritenuto di non prevedere deroghe normative nei confronti dei gestori “sottosoglia” di matrice nazionale. Invero, nella stessa direzione paiono collocarsi le scelte compiute dal legislatore europeo nella definizione delle regole di condotta cui devono attenersi i gestori “sottosoglia” di tipo “EuVECA” ed “EuSEF”, contenute nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346. Come anticipato nella Sezione I, al momento non è stato ridefinito l’ambito di applicazione soggettivo delle norme di condotta in tema di gestione collettiva del risparmio ai GEFIA non UE che operano in Italia mediante succursale, né ai GEFIA non UE che hanno individuato l’Italia come Stato membro di riferimento, rinviando tali interventi a quando si renderanno disponibili gli atti di implementazione della Commissione. Tale scelta ha tuttavia implicato una rimodulazione dell’ambito soggettivo applicabile alle disposizioni organizzative e comportamentali che, nel vigente Regolamento intermediari, hanno una portata applicativa generale, riferendosi anche all’attività gestoria di OICR non armonizzati. Gli interventi di recepimento della AIFMD hanno altresì rappresentato l’occasione per meglio chiarire la portata di talune formulazioni regolamentari nazionali alla luce della prassi applicativa maturata. Come in passato, gli interventi di recepimento sono stati limitati, ove possibile, alle sole parti regolamentari dedicate alla gestione collettiva, nell’intento di mantenere inalterata la disciplina generale applicabile anche alle banche e alle imprese di investimento per la prestazione dei servizi di investimento. 1.1 Breve illustrazione delle principali modifiche proposte al Regolamento intermediari Al fine di mantenere inalterata la predetta connotazione di tipo “orizzontale” del regolamento ne è stato ampliato l’ambito applicativo estendendolo alla gestione di tipo AIFM. A tal fine, è stata utilizzata una definizione di “gestore”, all’interno della quale rientrano i soggetti abilitati a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio, quali la SGR, la SICAV e la SICAF, nuovo gestore costituito in forma statutaria, quali destinatari dei nuovi obblighi comportamentali.
  • 7. 7  Le regole che esigono il rispetto degli obblighi di condotta sono state estese altresì ai GEFIA UE che operano nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, al pari delle società di gestione UE (già società di gestione armonizzate). Con riferimento alla disciplina concernente le regole di condotta cui i gestori devono attenersi nella prestazione del servizio di gestione collettiva, si evidenzia come il nuovo impianto sovranazionale confermi gli interventi adottati dalla CONSOB nell’ambito della trasposizione della direttiva UCITS con gli articoli 65-66 del Regolamento intermediari in punto di norme generali di comportamento e di processo decisionale di investimento. Tuttavia, si evidenzia che, nel comma 1-bis dell’art. 65, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, al fine di salvaguardare la peculiarità della gestione di FIA, è stata esplicitata la possibilità di consentire un trattamento di favore agli investitori nei termini previsti dal regolamento o dallo statuto del FIA medesimo. Ciò a differenza della UCITS che impone invece alle società di gestione di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o cliente. Si è provveduto ad abrogare l’art. 67 del Regolamento intermediari recante “Particolari disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso”, in ragione della nuova connotazione di FIA del fondo chiuso e della conseguente attrazione della disciplina ivi prevista nell’ambito della disciplina dettata dal regolamento delegato (UE). Si è poi provveduto a riformulare il perimetro applicativo della disciplina concernente gli incentivi (c.d. inducements) forniti o ricevuti nell’ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva. In particolare, l’art. 73 rinvia ora alla corrispondente norma sovranazionale ed esplicita il più ristretto ambito di applicazione oggettivo per le gestioni di tipo UCITS, limitato alle sole attività di gestione e amministrazione degli OICVM italiani, a differenza della normativa alternative che applica le norme in materia di inducement a tutte le attività elencate nell’Allegato I della direttiva AIFM, compresa la commercializzazione. Anche la disciplina in materia di best execution delineata dal legislatore europeo è risultata sostanzialmente conforme alle previsioni nazionali. Pertanto, in linea con la metodologia utilizzata, nell’art. 68 del Regolamento intermediari è stato esplicitato che nella esecuzione degli ordini su strumenti finanziari a tutti i gestori si applica l’art. 27, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato. Analoghi interventi di rinvio alla normativa sovranazionale sono stati effettuati con riferimento agli articoli 70 (trasmissione di ordini per conto del FIA), 71 (principi generali in materia di gestione degli ordini di OICR), 72 (aggregazione e assegnazione degli ordini) e 73 (incentivi riguardanti l’attività di gestione del patrimonio di un OICR). In materia di rendicontazioni e registrazioni, l’art. 74 è stato sottoposto ad una revisione volta ad allinearne i contenuti alle due differenti discipline, atteso il minor grado di dettaglio previsto per la rendicontazione della gestione AIFM rispetto a quella di tipo UCITS. In particolare, si è provveduto a distinguere, per ciascun tipo di gestione, il contenuto della rendicontazione, facendo esplicitamente salve, in caso di gestione di OICVM, le ulteriori informazioni della conferma dell’esecuzione dell’ordine da fornire all’investitore di tipo UCITS contenute nel comma 1 dell’art. 74. Al fine poi di salvaguardare le specificità della gestione di tipo UCITS, in caso di ordini eseguiti periodicamente per conto di un investitore, è stato esplicitato che, limitatamente alla gestione di OICVM, le SGR e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall’art. 26, par. 1, del Regolamento delegato, possano fornire all’investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni contenute nella conferma dell’ordine. Infine, si è provveduto ad estendere la disciplina in materia di commercializzazione di OICR propri prevista dall’art. 76-bis ai gestori di FIA, lasciando impregiudicata l’applicazione dell’art. 52 del regolamento intermediari soltanto alla commercializzazione di OICVM propri. 2. Modifiche al Regolamento emittenti Con riferimento al Regolamento emittenti, le deleghe regolamentari contenute nel Testo unico prevedono i seguenti interventi: a. redigere le procedure di notifica e/o autorizzazione in tema di commercializzazione nazionale e transfrontaliera rivolta a investitori professionali, integrando le disposizioni contenute nel nuovo art.
  • 8. 8  43 del Testo unico, al fine di dare attuazione alle omologhe disposizioni della AIFMD nonché dettare la disciplina attuativa e le relative procedure in materia di commercializzazione al retail di FIA, contenuta nell’art. 44 del Testo unico; b. declinare gli obblighi informativi nei confronti degli investitori previsti dall’art. 23 della AIFMD, coordinando le disposizioni di trasposizione con le previsioni di dettaglio direttamente applicabili contenute nel Regolamento n. 231/2013 oltreché con le previsioni di recepimento dell’art. 22 della AIFMD che trovano collocazione nel Regolamento sulla gestione collettiva della Banca d’Italia; c. dettare le norme di attuazione della disciplina contenuta nel Testo unico in tema di obblighi in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e di controllo di società quotate e non quotate da parte di un FIA (artt. 26 e ss. della AIFMD). 2.1. Breve illustrazione delle modifiche al Regolamento emittenti. Nell’esercizio delle deleghe previste dal Testo unico, sono state apportate le modifiche necessarie a consentire un pieno allineamento alla direttiva AIFM mantenendo tuttavia inalterata nel Regolamento emittenti la precedente collocazione delle disposizioni relative agli OICR, al fine di assicurare una continuità di lettura e di orientamento. Ciò ha implicato, innanzitutto, una revisione dei titoli delle rubriche di ciascuna sezione interessata dalle modifiche, al fine di meglio circoscrivere l’ambito di applicazione alla luce delle disposizioni sovranazionali. Ad esempio, nel Capo III, rubricato ora “Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR”, la Sezione II relativa agli OICR italiani aperti è stata ridenominata “OICVM italiani”, circoscrivendo di fatto l’applicazione delle norme ivi contenute ai soli OICVM (di tipo UCITS), rispetto alla categoria generale degli OICR comprensiva dei FIA. Modifiche sono state apportate alle Sezioni III e IV, ora intitolate rispettivamente “OICVM UE” e “FIA italiani e UE chiusi”. In particolare, nella sezione IV sono state rimodulate le disposizioni contenute al fine di consentirne una maggiore aderenza alla direttiva Prospetto e agli Schemi del Regolamento comunitario n. 809/2004/CE, tenuto conto della recente istituzione della SICAF, quale gestore di OICR chiusi avente struttura organizzativa statutaria. Ulteriori interventi sono stati effettuati sulla Sezione V, rubricata ora “FIA italiani e UE aperti”, in sostituzione di “OICR comunitari, non armonizzati ed extracomunitari”. Nuova è la introduzione della Sezione V-bis, intitolata ai FIA italiani riservati, che prevede gli obblighi informativi per le SGR, che gestiscono o commercializzano in Italia o in UE, FIA italiani riservati. In particolare, questi gestori, prima della conclusione dell’investimento, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, mettono a disposizione nel proprio sito internet un documento di offerta contenente specifiche informazioni individuate in un apposito allegato che recepisce in sostanza il contenuto dell’art. 23 della Direttiva AIFM. Al fine di completare la disciplina attuativa delle disposizioni contenute negli artt. 31 e 32 della direttiva AIFM in tema di commercializzazione nazionale e transfrontaliera e di esercitare le deleghe contenute nell’art. 43 del Testo unico, si è proceduto a definire la scansione dell’iter procedurale avviato con la prima notifica o con i successivi aggiornamenti. Nella nuova Sezione V-ter recante le “Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell’Unione europea” sono state quindi previste due distinte procedure relative a: a) istruttoria per le notifiche nazionali e transfrontaliere dei gestori italiani; b) mera ricezione della notifica e verifica della completezza documentale per le notifiche transfrontaliere dei gestori esteri; negli articoli 28-bis, 28-ter e 28-quater sono disciplinate le procedure per la commercializzazione di quote o azioni di FIA da parte di SGR, SICAF e SICAV in Italia ovvero in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia e la procedura per la commercializzazione in Italia di FIA da parte di GEFIA UE.
  • 9. 9  Quanto alla commercializzazione nei confronti di investitori al dettaglio, in sede regolamentare, nella nuova Sezione V-quater, si è provveduto a dettare la disciplina – che cade al di fuori del perimetro di armonizzazione – già tracciata nelle sue linee generali nell’art. 44 del Testo unico. In particolare, si è reso necessario intervenire sui seguenti profili: a) scansione del procedimento autorizzatorio e della relativa procedura di aggiornamento dei documenti pubblicati; b) coordinamento del procedimento di autorizzazione con la procedura di notifica prevista dall’art. 43 del Testo unico, oltre che con la procedura di approvazione dei prospetti prevista dall’art. 94 del Testo unico. Sono state quindi contemplate le possibili combinazioni dell’operatività dei gestori in relazione all’offerta agli investitori retail dei propri FIA. Pertanto, sono state previste apposite disposizioni volte a disciplinare: (i) il caso in cui i FIA vengano commercializzati prima ai sensi dell’art. 43 nei confronti di investitori istituzionali e solo successivamente l’offerta venga estesa agli investitori retail ai sensi dell’art. 44; (ii) il caso in cui i FIA vengano offerti sin dall’inizio a tutte le categorie di potenziali investitori, a prescindere dalla categoria retail o professionale. In tali disposizioni, la relativa disciplina è armonizzata per la sola commercializzazione rivolta agli investitori professionali, posto che le norme per l’offerta rivolta alla categoria retail è di esclusiva matrice domestica. Nel disciplinare le possibili combinazioni tra la notifica ai sensi dell’art. 43 del Testo unico e l’autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del Testo unico si è tenuto conto sia della nazionalità (italiana o UE) del gestore che della nazionalità (italiana o UE) del FIA. Ciò tenuto conto del fatto che la disciplina impartita dagli artt. 31 e 32 della AIFMD (commercializzazione armonizzata per gli investitori professionali) è calibrata sul gestore a prescindere dalla nazionalità del FIA offerto rispetto all’art. 43 della stessa direttiva (commercializzazione non armonizzata per il retail) che delega agli Stati membri la facoltà di delineare un regime normativo nazionale insistente sui FIA offerti ai retail nel proprio territorio (a prescindere dalla nazionalità del GEFIA). Gli oneri connessi alla commercializzazione dei FIA agli investitori al dettaglio sono enunciati in cinque nuove disposizioni (da 28-quinquies a 28-novies) che dettano una disciplina distinta per la commercializzazione in Italia di FIA italiani, chiusi e aperti, nonché per la commercializzazione in Italia da parte di GEFIA UE di FIA italiani, aperti e chiusi. E’ stata inoltre prevista una procedura per la commercializzazione in Italia da parte di gestori italiani di FIA UE, già commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi. Per quanto concerne l’informativa da rendere agli investitori retail, in ipotesi di sottoscrizione di FIA aperti, si è ritenuto di confermare la disciplina vigente - di derivazione UCITS IV - che prevede l’obbligo di redigere il KIID e il prospetto per gli OICR non armonizzati disciplinati dalla direttiva UCITS IV. Diversamente, nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA chiusi nei confronti degli investitori al dettaglio, agli stessi si è ritenuta applicabile la disciplina sul prospetto d’offerta prevista dalla direttiva 2003/71/CE, che dispone su tali strumenti finanziari.   Unitamente all’articolato recante le modifiche sopra descritte si sottopongono altresì alla consultazione l’Allegato 1-B, Schema 1, concernente il “Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e i fondi comuni di investimento mobiliare/ Sicav di diritto UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE di tipo aperto”, nonché un nuovo Allegato 1-bis, recante le informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell’investimento in modo tale da dare attuazione all’art. 23 della AIFMD che definisce il set informativo da rendere agli investitori prima della conclusione dell’investimento. Con riguardo all’Allegato 1B-Schema 1, trattandosi di un unico schema applicabile a tutti gli OICR aperti (sia quelli conformi alla Direttiva UCITS che quelli di cui alla Direttiva AIFM), nell’attività di revisione si è considerato opportuno, in taluni casi, estendere le informazioni previste dalla Direttiva AIFM anche ai fondi UCITS, al fine di rafforzare e chiarire, a vantaggio degli investitori, la natura dell’investimento (ad es. le informazioni specifiche sulla gestione del rischio di liquidità ovvero la descrizione del quadro normativo di riferimento). Diversamente, ove le informazioni della Direttiva alternative non sono risultate rilevanti per i fondi UCITS, si è scelto di
  • 10. 10  circoscriverne la previsione, nello schema di prospetto informativo, ai soli FIA aperti (ad es., l’identità del prime broker, la distinzione tra la leva finanziaria che trae origine da un indebitamento da quella che trae origine dall’operatività in derivati). Il recepimento della direttiva AIFM ha costituito altresì occasione per procedere all’adeguamento dello schema di prospetto al fine di inserirvi le necessarie informazioni in caso di quotazione di un OICVM aperto. In tal modo si è proceduto a realizzare un allineamento con le modifiche apportate da Borsa Italiana S.p.A. al proprio Regolamento, con la previsione della possibilità di quotazione per tutti gli OICVM aperti, diversi dagli ETF. In coerenza con le modifiche proposte per la disciplina regolamentare dei fondi chiusi, si è reso necessario abrogare l’Allegato 1B al Regolamento emittenti, contenente lo schema di prospetto per gli OICR chiusi, sostituito da un rinvio agli schemi di prospetto contenuti nel Regolamento (CE) n. 809/2004, come successivamente modificato. Per le informazioni previste dall’art. 23 della AIFMD non incluse nei suddetti schemi si è previsto di veicolarle tramite l’apposita Appendice al prospetto. 2.2. Disciplina degli obblighi informativi in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo. La nuova Sezione V-quinquies contiene la disciplina di attuazione relativa agli obblighi informativi delle SGR in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in società non quotate o in emittenti quotati, nei confronti della Consob, delle società sulle quali i FIA esercitano un controllo e dei lavoratori di tali società, affinché tali società possano valutare l’impatto del controllo sulla loro situazione. In caso di acquisizione del controllo di una società non quotata, la SGR che gestisce il FIA è tenuta, in particolare, a garantire che lo stesso FIA nella comunicazione ai soci renda note le proprie intenzioni in relazione alle attività future della società di cui ha acquisito il controllo e alle ripercussioni probabili sull’occupazione nonché qualsiasi modifica significativa delle cognizioni di lavoro, provvedendo essa stessa qualora agisca per conto del FIA. La SGR richiede inoltre all’organo di amministrazione della società medesima di rendere alcune delle informazioni sopra individuate senza ritardo ai rappresentanti dei lavoratori ovvero ai lavoratori stessi. E’ stato poi previsto che la SGR che gestisce il FIA fornisca le informazioni relative alle modalità di finanziamento dell’acquisizione alla Consob con la comunicazione ad essa destinata e a fornirle altresì ai soli investitori del FIA. Per la medesima fattispecie, il nuovo art. 28-duodecies prevede altresì che la Sgr che gestisce il FIA è tenuta a fornire informazioni puntuali nel rendiconto annuale del FIA. Tuttavia qualora la società non quotata rediga un bilancio ai sensi della legislazione applicabile nel Paese in cui essa ha la propria sede legale, la SGR dovrà assicurare che tale bilancio contenga le informazioni in argomento e che lo stesso sia messo a disposizione dall’organo di amministrazione della società dei rappresentanti dei lavoratori della società medesima o, in mancanza di questi, dei lavoratori stessi, entro i termini e con le modalità previsti dall’articolo 2429 del codice civile ovvero entro i diversi termini e con le modalità stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui la società ha la propria sede legale. Quanto alle modalità di effettuazione delle comunicazioni nei confronti della società o dei suoi lavoratori si è ritenuto di lasciare libertà di forma purché con mezzi idonei ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari. Gli obblighi informativi da rendere in caso di acquisizione del controllo o di disaggregazione delle attività si applicano anche ai gestori che gestiscono FIA che acquisiscono una partecipazione di controllo sugli emittenti, intendendosi come tali – come definito dall’art. 28-decies - i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Tuttavia, per queste ultime, in coerenza con la direttiva, è stato operato un rinvio alla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio precisando che con la comunicazione ai sensi dell’art. 102 del Testo unico la SGR fornisce altresì le informazioni previste dalla direttiva AIFM e trasposte nell’art. 28-undecies, comma 1, lettere d), e) ed f).
  • 11. 11  Al fine di scongiurare la disaggregazione di attività, è stata prevista una specifica disciplina, dando attuazione alla direttiva, contenuta nel nuovo art. 28-quaterdecies, in base al quale qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata o di un emittente quotato, la SGR che gestisce tale FIA, per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo della società da parte del FIA è tenuta a osservare puntuali obblighi di non facere, volti a conservare e non depauperare il patrimonio sociale.
  • 12. 12  SEZIONE III MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA BANCA D'ITALIA   1. Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio è stato rivisto con le finalità principali di: — recepire il nuovo quadro normativo comunitario in materia di gestori di FIA; al fine di dettare una disciplina quanto più possibile omogenea dei gestori, lo schema mira a evitare la creazione di un “doppio binario” normativo per gestori di OICVM e i gestori di FIA, in favore di un approccio disciplinare tendenzialmente unitario. Pertanto, tenuto conto, da un lato, della ratio sottesa a taluni profili disciplinari AIFMD, che ne rendono opportuna l’applicazione anche ai gestori di OICVM, e d’altro lato, dell’esigenza di ridurre gli oneri di compliance per i gestori autorizzati alla gestione sia di OICVM che di FIA, l’applicazione di talune disposizioni del framework AIFMD è stata estesa anche ai gestori di OICVM; — sottoporre a revisione la complessiva regolamentazione prudenziale dei FIA riservati e retail (fondi immobiliari, fondi di credito, investimento dei fondi reatil in fondi riservati); — dettare le disposizioni necessarie ad assicurare un’effettiva ed efficace applicazione a livello nazionale della disciplina comunitaria dei gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346, direttamente applicabili in Italia; — razionalizzare le vigenti disposizioni in materia di depositario, consolidando la relativa disciplina in un unico Titolo all’interno del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Nel paragrafo 1.1 sono illustrati gli interventi connessi al recepimento delle disposizioni comunitarie AIFMD; nel paragrafo 1.2 sono descritti gli ulteriori interventi apportati alla normativa vigente. 1.1 Modifiche dirette al recepimento delle disposizioni europee Riserva di attività Il TUF, nel recepire la direttiva AIFMD, ha ridefinito il perimetro dell’attività di gestione collettiva del risparmio, per delineare, da un lato, gli aspetti essenziali e indefettibili che connotano l’attività riservata, e, d’altro lato, chiarire gli elementi morfologici che caratterizzano gli OICR. In relazione a ciò, tenuto conto delle Guidelines on key concepts of the AIFMD dell’ESMA, è stato introdotto all’interno del Titolo I (“Definizioni”) del Regolamento il nuovo Capitolo II (“Gestione collettiva del risparmio”), che disciplina le caratteristiche e gli elementi che caratterizzano il contenuto della riserva (la gestione di un patrimonio; la gestione dei rischi di tale patrimonio; il carattere collettivo dell’attività), nonché fornisce alcune precisazioni, coerenti con la disciplina comunitaria, circa le caratteristiche degli OICR oggetto del servizio di gestione collettiva (raccolta del patrimonio, pluralità degli investitori, politica di investimento predeterminata, attività di gestione svolta dal gestore in autonomia dai partecipanti). Autorizzazione La disciplina dell’autorizzazione di cui ai Titoli II (“Società di gestione del risparmio”) e III (“Società di investimento a capitale variabile e a capitale fisso”), già sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla direttiva AIFMD, segue un approccio unitario per disciplinare l’autorizzazione dei gestori di FIA e di OICVM. La richiesta della SGR di gestire tipologie di OICR (OICVM o FIA) diverse da quelle per le quali è stata autorizzata è trattata come modifica dell’operatività e non come nuova autorizzazione.
  • 13. 13  La normativa è stata modificata essenzialmente per inserire le fattispecie autorizzative delle SICAF (che ricalca quella delle SICAV) (4 ) e dei gestori sotto soglia che gestiscono FIA riservati. Con riferimento a quest’ultima categoria di gestori, in attuazione di quanto previsto dall’art. 35- undecies del Testo unico che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di individuare le norme prudenziali che possono essere derogate per tali soggetti, la normativa prevede che i gestori sotto soglia siano autorizzati dalla Banca d'Italia secondo un regime analogo a quello delle SGR ordinarie, ma con una soglia di capitale minimo iniziale più bassa rispetto agli altri gestori, pari 125.000 euro, tenuto conto dei limiti dimensionali e operativi di tali gestori. Adeguatezza patrimoniale Il Titolo II, Capitolo V (“Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio”) è stato modificato per inserire la disciplina della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale per le SGR che gestiscono FIA. Per ragioni prudenziali, analogamente a quanto avvenuto in sede di recepimento della direttiva UCITS, anche in questo caso non è stata esercitata la discrezionalità nazionale prevista dalla direttiva AIFMD relativa alla possibilità di dispensare i gestori dall’obbligo di disporre fino al 50 per cento della copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita, se dispongono di una garanzia di una banca o di una impresa di assicurazione di equivalente ammontare. Tenuto conto della logica prudenziale delle relative disposizioni comunitarie, è stata estesa anche ai gestori di OICVM la disciplina relativa all’obbligo di investire il patrimonio di vigilanza in strumenti liquidi (depositi bancari, titoli di debito qualificati, quote di OICVM - diversi da quelli gestiti - il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o quote di OICR del mercato monetario). La disciplina è stata completata con il nuovo allegato II.V.1 nel quale è stata trasposta per esteso la normativa sulla composizione del patrimonio di vigilanza, in precedenza disciplinata “per rinvio” alla normativa bancaria. Disciplina dei FIA Per prevenire rischi di natura sistemica, la direttiva AIFMD – che non detta norme di contenimento e frazionamento del rischio dei fondi alternativi, lasciando tali aspetti all’autonomia delle singole giurisdizioni – prevede che: i) le autorità nazionali possano fissare limiti di leva finanziaria per i fondi; ii) i gestori siano in grado di dimostrare alle autorità che i limiti di leva fissati per ogni FIA gestito, in base ai criteri previsti dalla normativa, siano ragionevoli. Tale disciplina è stata recepita nel Titolo V, Capitolo III (“Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio”) del Regolamento. Inoltre, lo schema sottoposto in consultazione rivede la disciplina prudenziale dei FIA ( 5 ); in particolare: i. per i FIA retail, conferma gli attuali limiti di leva previsti per gli organismi di investimento aperti e chiusi mobiliari (pari a 2, calcolato come rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del fondo – NAV), mentre riduce la leva finanziaria dei fondi immobiliari da 2,5 a 2; ii. per i FIA riservati a investitori professionali (che sostituiscono le attuali categorie dei fondi riservati a investitori qualificati e dei fondi speculativi), distingue, secondo l’impostazione della direttiva e del relativo regolamento di esecuzione, a seconda che i fondi ricorrano in modo sostanziale o meno alla leva finanziaria (cioè, abbiano una leva, rispettivamente, superiore ovvero uguale o inferiore a 3); per i primi è, in particolare, prevista una specifica valutazione della Banca d’Italia, che ha a oggetto l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio, le misure organizzative adottate dall’intermediario, nonché il potenziale impatto sulla stabilità finanziaria degli OICR gestiti (cfr. Titolo II, Capitolo 1). Norme specifiche, non derogabili, sono stabilite per i FIA (necessariamente chiusi secondo quanto stabilito nella bozza di D.M. del MEF sottoposto a consultazione) che investono in crediti (fondi di                                                              4 Più in generale, è stata introdotta una disciplina generale delle SICAF, che comprende, tra l’altro, la definizione dei prospetti contabili di tali organismi (Allegato IV 6.3-bis) e del relativo regime prudenziale (Titolo III, Capitolo 2); quest’ultimo, in linea con la disciplina comunitaria, è stato esteso anche alle SICAV.  5 Cfr. Titolo V, Capitolo III - “Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio”. 
  • 14. 14  crediti). In particolare, i fondi destinati alla clientela retail possono assumere finanziamenti entro il limite massimo del 30% del valore complessivo netto del fondo e utilizzare strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità di copertura. I fondi di credito riservati sono, invece, soggetti a un limite di leva complessivo pari a 1,5. Sia i fondi retail che quelli riservati possono assumere esposizioni verso una stessa controparte (limite di concentrazione) entro un limite massimo del 10 per cento del totale delle attività del fondo. Per la generalità dei fondi di credito, è inoltre richiesto al gestore, nell’ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, di definire uno specifico processo di gestione del rischio di credito (misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate) (6 ). Un’altra novità di rilievo riguarda l’ampliamento della possibilità per i FIA aperti retail di investire, sino al 100 per cento delle proprie attività, in FIA riservati che abbiano determinate caratteristiche (Titolo V, Capitolo III). Nel quadro di una revisione generale della disciplina prudenziale, è stato precisato che, in caso di investimenti attraverso veicoli societari interamente controllati, il rispetto dei divieti e dei limiti prudenziali è verificato consolidando le attività e le passività del veicolo in quelle del fondo. Valutazione dei beni del fondo e delega a terzi La direttiva AIFM prevede una disciplina armonizzata della funzione di valutazione dei beni degli OICR e della delega a terzi della valutazione e del calcolo del NAV. Per recepire le disposizioni comunitarie è stato modificato il Titolo V, Capitolo IV (“Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota”), per prevedere le caratteristiche che la funzione preposta alla valutazione deve possedere in termini di indipendenza funzionale- gerarchica dalla funzione di gestione e di idoneità della politica retributiva del personale addetto alla valutazione a prevenire i conflitti di interesse. Nella disciplina della delega a terzi sono stati previsti: — i requisiti di cui il terzo delegato deve essere in possesso; — il divieto di delega al depositario, a meno che quest’ultimo non assicuri l’indipendenza della funzione di valutazione e la gestione dei potenziali conflitti di interesse; — il divieto per il soggetto incaricato di subdelegare a terzi compiti inerenti all’incarico di valutazione ricevuto, ferma restando la possibilità per tale soggetto, per talune tipologie di beni di difficile valutazione, di ricorrere a consulenze di terzi esperti. In considerazione di tale nuova disciplina, è stato superato l’obbligo del ricorso a esperti indipendenti per la valutazione degli asset immobiliari dei fondi nel caso in cui la valutazione dei beni sia delegata a soggetti terzi. Operatività transfrontaliera Per creare un mercato effettivamente integrato e concorrenziale all’interno dell’UE dei fondi alternativi, la direttiva AIFM ha introdotto norme volte a favorire la prestazione transfrontaliera dei servizi di gestione collettiva di FIA e la distribuzione cross-border dei FIA. A tal fine, essa ha istituito: i) il “passaporto europeo” del gestore di fondi alternativi, in base al quale i gestori possono gestire FIA in paesi diversi dal proprio; ii) un regime semplificato di commercializzazione dei FIA, basato sullo scambio di notifiche tra le autorità dei paesi home e host. Le disposizioni comunitarie sono state recepite rivisitando il Titolo VI (“Operatività transfrontaliera”) del Regolamento per quanto riguarda: — l’operatività in altri Stati UE e non UE delle SGR italiane che intendano gestire FIA;                                                              6 La disciplina del sistema di gestione dei rischi degli OICR è stata inoltre integrata per prevedere presidi minimi per la gestione dei rischi dei fondi immobiliari. 
  • 15. 15  — l'operatività in Italia dei GEFIA UE; — l’offerta di parti di OICR in Stati non UE. In tale ambito sono state, tra l’altro, individuate le norme del nostro ordinamento che i gestori italiani e i GEFIA UE devono rispettare, distinguendo i casi di operatività in regime di libera prestazione di servizi o attraverso lo stabilimento di una succursale. Per quanto concerne l’offerta nell’UE di FIA italiani e la commercializzazione in Italia di parti di OICR esteri, per dare attuazione alle nuove norme del Testo unico che attribuiscono alla Consob la competenza esclusiva a ricevere le relative notifiche e a disciplinarne gli aspetti procedurali, il Titolo VI è stato modificato per eliminare le disposizioni non più in linea con l’attuale riparto di competenze tra le autorità. Disciplina del depositario Il recepimento della direttiva AIFM costituisce l’occasione per sottoporre la normativa sul depositario a una complessiva razionalizzazione al fine di conferirle maggiore chiarezza e organicità. È stato pertanto creato un Titolo ad hoc contenente: i) la disciplina relativa all’autorizzazione all’assunzione dell’incarico di depositario; ii) le norme in materia di relazione tra gestore e depositario; iii) la normativa sugli obblighi e la responsabilità del depositario. La normativa, coerentemente con quanto previsto dal Testo unico, segue un approccio unitario alla disciplina del depositario sia di OICVM che di FIA, estendendo anche ai primi l’applicazione delle misure di esecuzione previste dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, ferme restando alcune specificità previste in relazione ai compiti del depositario di OICVM (es.: gestione della liquidità, riuso degli strumenti finanziari di pertinenza degli OICVM, esonero da responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo delegato). 1.2 Altre modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Gestori di fondi EuVECA ed EuSEF I gestori di fondi EuVECA ed EuSEF sono oggetto di una disciplina europea di massima armonizzazione che trova fonte nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013. Tali disposizioni comunitarie hanno diretta efficacia negli Stati membri e non richiedono, pertanto, il recepimento da parte delle autorità nazionali. Per tali gestori i Regolamenti dispongono l’obbligo di registrazione quale condizione per poter fruire del “passaporto europeo” nonché l’adozione di misure di carattere organizzativo e gestionale, doveri di trasparenza nei confronti degli investitori, e l’obbligo di disporre in ogni momento di fondi propri sufficienti. È stato pertanto introdotto il nuovo Titolo VII (“Gestori di fondi EuVECA ed EuSEF”), con il quale è stata disciplinata la procedura di registrazione e sono state precisate le norme del Regolamento sulla gestione collettiva sulla base delle quali la Banca d’Italia intende assicurare l’enforcement del quadro normativo comunitario. Regolamento di gestione dei fondi comuni Al fine di arricchire i canali di distribuzione dei fondi, sono state introdotte talune modifiche volte a non ostacolare la negoziazione sul mercato secondario degli OICR aperti. In particolare, sono previste specifiche modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote di OICVM e di FIA aperti, che permetterebbero la quotazione di tali organismi, senza determinare rischi finanziari (di controparte e di mercato) per il fondo (cfr. Titolo V, Capitolo I). Nel quadro di un generale aggiornamento, anche terminologico, della disciplina dei criteri di redazione del regolamento del fondo, sono state precisate le condizioni per utilizzare gli indici del mercato azionario come indici di riferimento per il calcolo delle provvigione di incentivo, in modo da assicurare che queste ultime remunerino esclusivamente l’extra-rendimento generato dall’attività di gestione rispetto all’andamento del mercato di riferimento.
  • 16. 16  Disciplina dei partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF Il Regolamento è stato, infine, modificato per allineare la disciplina dei partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF (cfr. Titolo IV, Capitolo I) alla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, riguardante le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Lo schema precisa in modo puntuale sia le modalità di calcolo delle soglie partecipative rilevanti ai fini dell’autorizzazione sia i criteri di valutazione della reputazione e della solidità finanziaria del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata, che sono presi in considerazione dalla Banca d’Italia per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto di tale partecipazione. Allegati del Regolamento Relazione sulla struttura organizzativa Il contenuto della relazione sulla struttura organizzativa (Allegato IV.4.1) è stato integrato per arricchirne il contenuto tenuto principalmente conto delle novità normative intervenute in materia di valutazione dei beni del fondo (sono, ad es., richieste informazioni sull’indipendenza della funzione preposta alla valutazione e sulla politica retributiva del personale addetto alla medesima) e di sistema di gestione del rischio dei fondi (è chiesta, tra l’altro, l’illustrazione delle procedure per il monitoraggio del rischio delle esposizioni verso cartolarizzazioni e per gestire i rischi di liquidità e di credito). Prospetti contabili degli OICR Oltre a essere stato definito ex novo il prospetto contabile per le SICAF (Allegato IV.6.3-bis), che ricalca quello previsto per le SICAV, sono stati aggiornati i rendiconti di tutti gli OICR per arricchire il contenuto della nota integrativa, con particolare riferimento alle remunerazioni, alle esposizioni verso cartolarizzazioni e alla leva finanziaria (Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3). Schema di regolamento semplificato dei fondi Lo schema di regolamento semplificato (Allegato V.1.1) – la conformità al quale consente l’approvazione in via generale dei regolamenti degli OICVM e dei FIA aperti non riservati – è stato integrato per tenere conto di alcune novità introdotte nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (possibilità che la liquidità del fondo sia detenuta da un soggetto diverso dal depositario; negoziazione sul mercato secondario degli OICR aperti; ipotesi di liquidazione del fondo previste dalla disciplina in materia di strutture master-feeder).
  • 17. PARTE SECONDA SEZIONE I MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D’ITALIA-CONSOB
  • 18. PARTE 1 FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI Articolo 1 (Fonti normative) 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; c) “autorità di vigilanza”: la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB); d) “intermediari”: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF; e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori; e-bis) “gruppo di SIM”: il gruppo composto alternativamente : i) dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie , finanziarie e strumentali da questa controllate ; ii) dalla società finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie , finanziarie e strumentali da questa controllate , quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le società sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 del TUB; f) “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF; g) “servizi accessori”: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF; h) “servizi”: i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;
  • 19. 2 i) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati i servizi; j) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF; j-bis) “prime broker”: l’ente creditizio, l’impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo; k) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; l) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; m) “organi con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; n) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica; o) “alta dirigenza”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale; p) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario; (ii) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
  • 20. 3 q) “analista finanziario”: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti; r) “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante; (ii) i figli del soggetto rilevante; (iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale; s) “esternalizzazione”: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario; t) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni; u) “operazione personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: (i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante; (ii) l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti: a) il soggetto rilevante; b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami; c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione; v) “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. w) “sistema di gestione del rischio dell’impresa”: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l’individuazione, l’assunzione, la gestione, la sorveglianza e l’attenuazione dei rischi a cui l’intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato;
  • 21. 4 x) “Regolamento”: il presente regolamento adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del TUF; y) “Regolamento (UE) 231/2013”: il Regolamento Delegato n.231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la Direttiva 2011/61/UE/ del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; z) “gestori”: Sgr, SICAV e SICAF; 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF. Articolo 3 (Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari) 1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB. Articolo 4 (Principi generali ) 1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi. 2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati. 3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d’Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento. PARTE 2 SISTEMA ORGANIZZATIVO Titolo I Governo Societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e incentivazione, continuità dell’attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio dell’impresa, revisione interna e responsabilità degli organi aziendali (articolo 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF) Capo I (Requisiti generali di organizzazione, continuità dell’attività e organizzazione
  • 22. 5 amministrativa e contabile) Articolo 5 (Requisiti generali di organizzazione) 1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. 2. A tal fine, gli intermediari, nell’esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono: a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità; b) un efficace sistema di gestione del rischio dell’impresa; c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità; d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’intermediario; e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite; f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni; g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell’intermediario e della sua organizzazione interna; h) criteri e procedure volti a garantire che l’affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni; i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime; l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a: (i) assicurare la capacità di operare su base continuativa; (ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività; (iii) preservare i dati e le funzioni essenziali; (iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi; m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
  • 23. 6 3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. Capo II (Governo societario e responsabilità degli organi aziendali ) Articolo 6 (Responsabilità dell’alta dirigenza e dell’organo con funzioni di controllo) 1. L’alta dirigenza e l’organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell’intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi. Articolo 7 (Principi di governo societario) 1. L’intermediario: a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all’interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un’efficace e costruttiva dialettica; b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall’eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo); c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti. 2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. Articolo 8 (Organo con funzione di supervisione strategica) 1. L’organo con funzione di supervisione strategica: a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell’intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale; b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l’adeguatezza; c) verifica che l’assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità; e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
  • 24. 7 f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo. Articolo 9 (Organo con funzione di gestione) 1. L’organo con funzione di gestione: a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica; b) verifica nel continuo l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell’impresa; c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali; e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. Articolo 10 (Organo con funzioni di controllo) 1. All’organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi. 2. Nello svolgimento dei propri compiti l’organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all’interno dell’azienda. Articolo 11 (Relazioni delle funzioni di controllo) 1. Gli organi aziendali, nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna. Capo III (Funzioni aziendali di controllo) Articolo 12 (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna) 1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell’impresa e di revisione interna. 2. Per assicurare la correttezza e l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:
  • 25. 8 a) tali funzioni dispongano dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali; c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare; d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo; e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l’obiettività. 3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace. 4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell’impresa è costantemente efficace. 5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario. Articolo 13 (Funzione di gestione del rischio) 1. La funzione di gestione del rischio: a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell’impresa; b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell’impresa e ne verifica il rispetto da parte dell’intermediario e dei soggetti rilevanti; c) verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell’impresa. 2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni sull’attività svolta e le fornisce consulenza. Articolo 14 (Revisione interna)
  • 26. 9 3 l'ag. 414 256692/12 1. La funzione di revisione interna: a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario; b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l’osservanza; c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna. CAPO III-bis (Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione c incentivazione) Articolo 14-bis (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) l. Gli intermediari applicano le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione adottate in attuazione del TUB. 2. Le SIM, i gruppi di SIM - ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate - e, per quanto applicabile, le succursali di imprese di investimento extracomunitarie applicano il comma l, coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e l’attività svolta, nonché avendo riguardo alla tipologia ed entità dei rischi assunti. Osservano le suddette disposizioni secondo quanto stabilito per: a) gli intermediari "maggiori", se appartenenti alla prima macro-categoria definita nella Guida per l'attività di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); b) gli intermediari "minori '', se appartenenti alla quarta macro-categoria SREP; c) gli "altri" intermediari, se appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP. 3. Le SIM appartenenti ad un gruppo bancario si attengono alle politiche di remunerazione definite dalla capogruppo. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al comma 2 che, su base individuale , prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi: a) il servizio di ricezione e trasmissione di ordini , senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti; b) il servizio di consulenza in materia di investimenti , senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti; c) servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario , prestati da soggetti che operano solo con clienti professionali. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 200 l, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art.
  • 27. 10 l 06 del TUB e agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF. Titolo II Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali (articolo 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF) Articolo 15 (Procedure interne) 1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi. 2. A tal fine, gli intermediari: a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi; b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1; c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell’intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi; d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, l’affidabilità e la tempestività di tali informazioni; e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ai sensi dell’articolo 29. 3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1. 4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nell’ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse. 5. Gli intermediari verificano in modo regolare l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure, anche di controllo di conformità e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. Articolo 16 (Controllo di conformità) 1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le
  • 28. 11 conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa. 2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (compliance), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti: a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure adottate ai sensi dell’articolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1; b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell’adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione. 3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull’attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall’intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Articolo 17 (Trattazione dei reclami) 1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti. 2. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato. 2-bis. Le relazioni della funzione di controllo della conformità riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità. Articolo 18 (Operazioni personali) 1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’impresa: a) effettuino operazioni personali che: (i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF; (ii) implicano l’abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni; (iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull’intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;
  • 29. 12 b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell’articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell’articolo 49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF; c) comunichino ad altri, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti: (i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell’articolo 28 , comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell’articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF; (ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l’altro, che: a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall’intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni; b) l’intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all’intermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l’intermediario assicura che l’impresa alla quale l’attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni; c) le operazioni personali notificate all’intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali: a) le operazioni personali effettuate nell’ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione viene eseguita; b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell’organismo interessato. Titolo III Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività (articolo 6, comma 2-bis, lett. k), TUF) Articolo 19
  • 30. 13 (Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento) 1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. 2. L'esternalizzazione non può ridurre l’efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi. Articolo 20 (Definizione di funzione operativa essenziale o importante) 1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell’intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento. 2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti: a) la prestazione all’intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all’intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell’intermediario; b) l’acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi. Articolo 21 (Condizioni per l’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento) 1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che: a) l’esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali; b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell’intermediario nei confronti della sua clientela; c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l’autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento; d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’intermediario. 2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi
  • 31. 14 funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Gli intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile; b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l’intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore; c) il fornitore sorvegli adeguatamente l’esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l’esternalizzazione; d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; e) l’intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi; f) il fornitore di servizi informi l’intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; g) l’intermediario possa porre termine, se necessario, all’accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela; h) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate; i) l’intermediario, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso; j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all’intermediario e ai suoi clienti; k) l’intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell’operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell’attività esternalizzati. 3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell’intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto. 4. Quando l’intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l’intermediario può, ai fini dell’osservanza delle disposizione del presente Titolo, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni. 5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità di vigilanza, su richiesta di queste ultime, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.
  • 32. 15 Articolo 22 (Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari) 1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate nell’articolo 21, rispettano le seguenti condizioni: a) il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed è soggetto a forme di vigilanza prudenziale; b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi. 2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di carattere generale fornite dalle autorità di vigilanza, l’intermediario può esternalizzare il servizio di gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di tale intenzione alle autorità di vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime. 3. Le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo. PARTE 3 CONFLITTI DI INTERESSE (Articolo 6, comma 2-bis, lett. l), TUF) Titolo I Disposizioni generali Articolo 23 (Principi generali) 1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. 2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.