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Identificate le funzioni del Direttore Sanitario, suddivise dal Decreto
Commisario Ad Acta 08/2011 (Regione Lazio) per quanto riguarda i requisiti
minimi di autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie della
Regione in:
 compiti di indirizzo e coordinamento
 compiti operativi di supporto e vigilanza
 compiti istruttori
abbiamo analizzato le polizze assicurative offerte dalle prime 10 compagnie
del mercato e da altre 10 specializzate nel settore della sanità, per
verificarne l’adeguatezza rispetto alle responsabilità effettive assunte con la
carica (art. 52 Reg. ISVAP n. 5/2006)
 personale (articolo 2043 c.c.)
 professionale (articoli 1173, 1176, 1218 ss., 1321 ss., 433 ss., 1337,
1987, 2028 ss., 2033 ss., 2041 ss., 2126, 2332 )
 inerenti l’incarico (Codice Deontologico e DCA 8/2011)
Queste ultime sono quelle da prendere in considerazione agli effetti del
nostro approfondimento e, riprendendo la terminologia utilizzata dal
mercato assicurativo, possono essere generalizzate in mansioni di natura:
- amministrativa
- organizzativa
- gestionale
- dirigenziale
- aziendale
- contabile
Rischio assicurato - tiene indenne l’assicurato di ogni somma
che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo
(lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente
nell’esercizio dell’attività professionale richiamata in polizza.
Tutela altresì dalle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla
struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria
opera.
1 non viene «di fatto» rilasciata ai medici
1 non si esprime nel testo di polizza sull’eventuale incarico di
Direttore Sanitario
14 escludono espressamente la copertura all’incarico di Direttore
Sanitario
4 estendono la copertura professionale all’incarico di Direttore
Sanitario escludendo le responsabilità di carattere amministrativo,
gestionale, organizzativo, dirigenziale, aziendale e contabile , ovvero
quelle inerenti la carica
Dai testi delle polizze esaminate abbiamo riscontrato le seguenti clausole :
 «… sono altresì escluse dall’assicurazione le Richieste di Risarcimento per Perdite Patrimoniali
così come definite in Polizza. Resta inteso che sono comunque escluse dalla copertura le
Richieste di Risarcimento derivanti da danni cagionati in seguito ad errori od omissioni
derivanti dall’esercizio dell’attività amministrativa …»
 «… a deroga dell’Art. 21 lettera b), l’assicurazione comprende i danni a persone ed a cose
involontariamente cagionati a terzi da fatto di collaboratori di cui l’Assicurato debba
rispondere in relazione alla Sua funzione di Direttore Sanitario. Resta espressamente esclusa
dalla garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatti connessi all’attività di
carattere organizzativo, dirigenziale, aziendale …»
 «… l'Assicurazione non è valida per i danni derivanti da attività di direzione sanitaria …»
 «… l’Assicurazione non opera in relazione all’esercizio di funzioni di carattere organizzativo,
dirigenziale, amministrativo, aziendale e non propriamente attinenti l’attività professionale di
Medico, oppure richieste che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le
funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario …»
 «… l‘Assicurazione non opera per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità
conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali di Direttore Sanitario …»
 «… ad integrazione delle Condizioni di polizza nell’assicurazione sono compresi i danni alle
persone ed a cose involontariamente cagionati a terzi da fatto di collaboratori di cui
l’Assicurato debba rispondere in relazione alla Sua funzione di Direttore Sanitario o
Responsabile di Struttura Complessa, dirigente di secondo livello o di primario. Resta
espressamente esclusa dalla garanzia la responsabilità Civile derivante all’Assicurato da fatti
connessi all’attività di carattere organizzativo, dirigenziale, aziendale …»
 «… la garanzia non vale per l’esercizio di attività di responsabile di struttura, attività
primariale presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata,
clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere …»
 «… l’assicurazione R.C. professionale - R.C.T. non comprende i sinistri: relativi all’esercizio
dell’attività di primario ospedaliero e comunque di funzioni dirigenziali o apicali …»
 «… a parziale deroga del punto b) delle Delimitazioni, l’Assicurazione è estesa al Rischio
derivante dall’attività di Direttore Sanitario, ferma l’esclusione delle Perdite Patrimoniali
cagionate a terzi in conseguenza di attività contabili, gestionali, amministrative …»
Dall’analisi effettuata le polizze di RC Professionale offerte dal mercato risultano
tutte «non adeguate» alle funzioni connesse all’incarico di Direttore Sanitario
 è di origine anglosassone e viene difficilmente rilasciata dalle compagnie
italiane
 è convenzionalmente definita nel lessico assicurativo “RC Patrimoniale”
 tutela coloro che all’interno di una Società (dipendenti e non) ricoprano
una posizione manageriale o di supervisione
 può essere sottoscritta:
a) dalla Società (Struttura Sanitaria) a copertura di tutte le figura apicali
b) oppure in forma individuale a copertura di un unico
contraente/assicurato
 con specifica clausola viene esclusa la responsabilità professionale
medica in quanto configura un rischio diverso tutelato dalla polizza di RC
Professionale
 offre copertura alle funzioni amministrative, gestionali, organizzative,
dirigenziali e contabili
le funzioni per la carica di Direttore Sanitario trovano quindi una valida
risposta e copertura nella polizza D&O
 la polizza di RC Professionale tutela la professione medica ma, dalla nostra
indagine, non offre alcuna garanzia per la carica di Direttore Sanitario
anche nel caso in cui nel contratto sia richiamata un’estensione in tal
senso
 la polizza di D&O rappresenta per differenza un strumento utile a dare
copertura alle funzioni di Direttore Sanitario
le due polizze sono complementari

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Adeguatezza delle soluzioni assicurative offerte dal mercato

  • 1.
  • 2. Identificate le funzioni del Direttore Sanitario, suddivise dal Decreto Commisario Ad Acta 08/2011 (Regione Lazio) per quanto riguarda i requisiti minimi di autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie della Regione in:  compiti di indirizzo e coordinamento  compiti operativi di supporto e vigilanza  compiti istruttori abbiamo analizzato le polizze assicurative offerte dalle prime 10 compagnie del mercato e da altre 10 specializzate nel settore della sanità, per verificarne l’adeguatezza rispetto alle responsabilità effettive assunte con la carica (art. 52 Reg. ISVAP n. 5/2006)
  • 3.  personale (articolo 2043 c.c.)  professionale (articoli 1173, 1176, 1218 ss., 1321 ss., 433 ss., 1337, 1987, 2028 ss., 2033 ss., 2041 ss., 2126, 2332 )  inerenti l’incarico (Codice Deontologico e DCA 8/2011) Queste ultime sono quelle da prendere in considerazione agli effetti del nostro approfondimento e, riprendendo la terminologia utilizzata dal mercato assicurativo, possono essere generalizzate in mansioni di natura: - amministrativa - organizzativa - gestionale - dirigenziale - aziendale - contabile
  • 4. Rischio assicurato - tiene indenne l’assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale richiamata in polizza. Tutela altresì dalle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera.
  • 5. 1 non viene «di fatto» rilasciata ai medici 1 non si esprime nel testo di polizza sull’eventuale incarico di Direttore Sanitario 14 escludono espressamente la copertura all’incarico di Direttore Sanitario 4 estendono la copertura professionale all’incarico di Direttore Sanitario escludendo le responsabilità di carattere amministrativo, gestionale, organizzativo, dirigenziale, aziendale e contabile , ovvero quelle inerenti la carica
  • 6. Dai testi delle polizze esaminate abbiamo riscontrato le seguenti clausole :  «… sono altresì escluse dall’assicurazione le Richieste di Risarcimento per Perdite Patrimoniali così come definite in Polizza. Resta inteso che sono comunque escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento derivanti da danni cagionati in seguito ad errori od omissioni derivanti dall’esercizio dell’attività amministrativa …»  «… a deroga dell’Art. 21 lettera b), l’assicurazione comprende i danni a persone ed a cose involontariamente cagionati a terzi da fatto di collaboratori di cui l’Assicurato debba rispondere in relazione alla Sua funzione di Direttore Sanitario. Resta espressamente esclusa dalla garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatti connessi all’attività di carattere organizzativo, dirigenziale, aziendale …»  «… l'Assicurazione non è valida per i danni derivanti da attività di direzione sanitaria …»  «… l’Assicurazione non opera in relazione all’esercizio di funzioni di carattere organizzativo, dirigenziale, amministrativo, aziendale e non propriamente attinenti l’attività professionale di Medico, oppure richieste che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario …»  «… l‘Assicurazione non opera per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali di Direttore Sanitario …»
  • 7.  «… ad integrazione delle Condizioni di polizza nell’assicurazione sono compresi i danni alle persone ed a cose involontariamente cagionati a terzi da fatto di collaboratori di cui l’Assicurato debba rispondere in relazione alla Sua funzione di Direttore Sanitario o Responsabile di Struttura Complessa, dirigente di secondo livello o di primario. Resta espressamente esclusa dalla garanzia la responsabilità Civile derivante all’Assicurato da fatti connessi all’attività di carattere organizzativo, dirigenziale, aziendale …»  «… la garanzia non vale per l’esercizio di attività di responsabile di struttura, attività primariale presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere …»  «… l’assicurazione R.C. professionale - R.C.T. non comprende i sinistri: relativi all’esercizio dell’attività di primario ospedaliero e comunque di funzioni dirigenziali o apicali …»  «… a parziale deroga del punto b) delle Delimitazioni, l’Assicurazione è estesa al Rischio derivante dall’attività di Direttore Sanitario, ferma l’esclusione delle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di attività contabili, gestionali, amministrative …» Dall’analisi effettuata le polizze di RC Professionale offerte dal mercato risultano tutte «non adeguate» alle funzioni connesse all’incarico di Direttore Sanitario
  • 8.  è di origine anglosassone e viene difficilmente rilasciata dalle compagnie italiane  è convenzionalmente definita nel lessico assicurativo “RC Patrimoniale”  tutela coloro che all’interno di una Società (dipendenti e non) ricoprano una posizione manageriale o di supervisione  può essere sottoscritta: a) dalla Società (Struttura Sanitaria) a copertura di tutte le figura apicali b) oppure in forma individuale a copertura di un unico contraente/assicurato
  • 9.  con specifica clausola viene esclusa la responsabilità professionale medica in quanto configura un rischio diverso tutelato dalla polizza di RC Professionale  offre copertura alle funzioni amministrative, gestionali, organizzative, dirigenziali e contabili le funzioni per la carica di Direttore Sanitario trovano quindi una valida risposta e copertura nella polizza D&O
  • 10.  la polizza di RC Professionale tutela la professione medica ma, dalla nostra indagine, non offre alcuna garanzia per la carica di Direttore Sanitario anche nel caso in cui nel contratto sia richiamata un’estensione in tal senso  la polizza di D&O rappresenta per differenza un strumento utile a dare copertura alle funzioni di Direttore Sanitario le due polizze sono complementari