1. STATUTO ASSOCIAZIONE “CONTROVENTO”
Art. 1 Denominazione, Sede e Logo
È costituita l’Associazione di promozione sociale con carattere socio – politico – culturale – sportivo
denominata CONTROVENTO con sede in Bagheria in via Goethe n.54, di seguito definita “Associazione”.
La sede sociale potrà essere modificata su delibera dell'Assemblea a maggioranza semplice e non
comporterà la modifica dello statuto.
Il logo dell'Associazione è composto da un rettangolo con fondo bianco (RGB 255, 255, 255) al cui interno
è inserita al centro la parola “CONTROVENTO” con carattere Century Gothic di dimensione 60 e colore
identificato nella scala RGB con i valori 128,128,128. La seconda “O” è rappresentata da una Rosa dei
Venti di cm 3 di altezza e di cm 3 di larghezza con sfondo bianco (RGB 255,255,255) e con un cerchio
esterno di color blu identificato nella scala RGB dai valori 8, 80, 162. La Rosa ha 8 punte interne al cerchio
sui cui vertici sono indicati i gradi “0, 45, 90,135, 180, 225, 270, 315” di identico colore blu del cerchio e di
carattere Courier New Bold di dimensione 4. Le punte della Rosa sono alternativamente da sinistra a
destra per metà interamente di colore blu come il cerchio esterno e per metà di colore bianco come lo
sfondo e con bordo blu come il cerchio. All'interno del cerchio, in corrispondenza dei gradi, sono inseriti
otto punti cardinali “N, NE, E, SE, S, SW, W, NW” le cui lettere hanno carattere Arial Black Regular di
dimensione 4 e sono di colore bianco RGB 255, 255, 255. Al di sotto della parola CONTROVENTO sono
inserite le parole “LAVORARE”, “AGIRE”, “PROPORRE, “COSTRUIRE” con carattere Century Gothic di
dimensione 24 e con colori espressi nella scala RGB di seguito riportati: “LAVORARE” colore rosso e valori
190, 1, 0; “AGIRE” colore blu scuro e valori 23, 55, 96; “PROPORRE” colore verde e valori 14, 166, 91;
“COSTRUIRE” colore viola e valori 107, 50, 155.
Art. 2 Finalità e Scopi
L’Associazione, fondata sui principi dettati dalla Costituzione dello Stato Italiano, non ha scopo di lucro, ha
struttura e contenuti democratici.
Potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’Art. 8 e 12 del presente statuto.
Scopo dell'Associazione è:
1. Il rilancio del confronto democratico di tutti i cittadini attraverso la partecipazione attiva alla vita
dell'Associazione;
2. Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e
amministrativa del paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza,
legalità, solidarietà ed uguaglianza;
3. Favorire lo sviluppo economico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio
e del comprensorio nonché promuovere la difesa del territorio e dell'ambiente;
4. Promuovere la partecipazione alla vita politica e delle Istituzioni come servizio di interesse collettivo
e non privato;
5. Promuovere attività culturali per la crescita sociale della comunità, in cui ciascun Cittadino possa
trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze garantendo il principio
della meritocrazia;
6. Promuovere la cultura delle regole e del senso civico;
7. Ridare forte centralità e dignità alle istituzioni democratiche, presupposto per l’affermazione della
giustizia e della pace sociale;
8. Promuovere iniziative socio culturali e sportive di qualsiasi genere utili al raggiungimento dei fini
sociali al fine di costituire un punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse
esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi
sociali, politici ed economici, rappresentando istanze ed iniziative che provengono dalle
Associazioni di categoria, dalla piccola e media impresa, dal mondo cooperativo, dal mondo
agricolo, dai commercianti, dagli artigiani e da Gruppi organizzati, Movimenti e semplici cittadini;
9. Realizzare nuovi spazi, modi di incontro e comunicazione dei cittadini al fine di favorire il massimo
coinvolgimento degli stessi nelle scelte che li riguardano;
10. Realizzare la promozione sociale, la diffusione della cultura in generale, di tutte le arti, del costume
del nostro tempo, delle tradizioni (bagheresi, siciliane, e nazionali in generale), della
sensibilizzazione verso tutte le problematiche sociali del nostro tempo e dello sport.
Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione intende promuovere ogni attività e azione ritenuta piu
opportuna diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi inerenti il proprio oggetto sociale, in
2. particolare:
• A. Cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio nazionale ed
internazionale;
• B. Organizzare incontri, convegni dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e
il pluralismo;
• C. Stampare e distribuire libri, pubblicazioni, opuscoli, brochure, calendari e quant'altro utile al
raggiun-gimento dei fini sociali;
• D. Produrre, distribuire e proiettare foto, filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva
e sonora;
• E. Organizzare e/o patrocinare iniziative promosse da altri enti o associazioni;
• F. Promuovere attività di ricerca e formazione mediante corsi e/o convegni in materia sociale,
politica, culturale, economica, amministrativa, di tutela ambientale e scienze in generale, salute,
sport, per la promozione di tutte le arti in generale, di perfezionamento e istituzione di gruppi di
studio e ricerca, workshop, seminari, mostre, eventi, concorsi in ambito locale, nazionale ed
internazionale;
• G. Promuovere attività editoriale, quale pubblicazioni di bollettini, di notiziari, di siti internet, di atti di
convegni, di mostre, di seminari, di giornali online, di libri, di riviste, di foto, di video e quaderni
periodici, nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o in collaborazione con Case
Editrici, Enti Pubblici e Privati, altre associazioni;
• H. Promuovere e gestire incontri, eventi e manifestazioni di qualsiasi genere finalizzati alla
divulgazione delle attività ed iniziative politico, culturali, turistiche, ricreative e sportive;
• I. Collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali e forze pubbliche per il
raggiungimento degli obiettivi sociali;
• L. Promuovere e/o costituire e/o partecipare per il raggiungimento dello scopo sociale Enti, Società,
Consorzi o Associazioni sia in Italia che all'estero. Gli accordi alla base dei patti federativi sono
approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente
dell'Associazione e dal legale rappresentante del soggetto politico federato e dovranno precisare i
dettagli delle modalità di cooperazione;
• M. Esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi sociali mettendo in atto
tutte le iniziative idonee utilizzando competenze proprie e/o della consulenza di esperti e
collaboratori esterni;
• N. L'Associazione può aderire ad una o piu associazioni nazionali o internazionali scelte volta per
volta dall’Assemblea Ordinaria;
• O. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso
marginale svolgere attività commerciale i cui fondi dovranno esclusivamente essere destinati per il
raggiungimento dei fini sociali;
• P. Le attività dell'Associazione sono svolte tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri Soci; è
previsto il rimborso di eventuali spese sostenute esclusivamente per l’attività prestata per
l'Associazione previa presentazione di idonea documentazione ed entro i limiti di spesa
eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; possono essere riconosciuti compensi ai singoli
associati cui sia stato conferito dal Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza semplice,
specifico incarico di svolgere attività utili al raggiungimento dei fini sociali che prefigurino un
impegno prevalente rispetto le normali attività associative e l'entità di tali compensi sarà stabilita dal
Consiglio Direttivo per ogni singolo incarico affidato.
Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: risorse economiche, finanziarie, quote associative, contributi
di persone fisiche e persone giuridiche, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private
finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività associative o progetti; donazioni e lasciti testamentari,
rimborsi derivanti da convenzioni, introiti derivanti da iniziative sociali, fondo di riserva, sponsorizzazioni ed
altro; eventuali attrezzature informatiche, video, fotografiche, archivio fotografico, logo associativo e sito
web.
L’Associazione potrà registrare il logo che sarà di esclusiva titolarità dell'Associazione e potrà essere
utilizzato da altri soggetti solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il patrimonio dell’Associazione non può essere destinato ad altro uso che non sia quello per il quale è stato
costituito.
L'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, può acquistare/acquisire in affitto immobili,
3. acquistare/noleggiare attrezzature di qualsivoglia genere al fine esclusivo dell'espletamento delle attività e
degli scopi sociali.
L’Associazione potrà effettuare le proprie attività anche in sedi itineranti diverse, dislocate sul territorio
nazionale e/o Europeo.
Art. 4 Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche
E' vietato distribuire, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse indicazioni
della legge. Gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti dovranno essere utilizzati: per la
realizzazione e valorizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
perseguite dall'Associazione, per il conseguimento degli scopi associativi, per la copertura di eventuali
attività tra quelle indicate all'art. 2 dello Statuto già programmate, per l'incentivazione dei singoli Associati
qualora gli stessi si siano distinti nella comunità per speciali meriti e/o attività sociali anche se non
strettamente correlate con le attività dell'Associazione, per l'acquisto di attrezzature e/o materiale di
qualsiasi tipologia che possa risultare utile alle attività e/o agli eventi dell'Associazione, per il rimborso di
eventuali spese sostenute dai singoli Soci per l’attività prestata previa documentazione ed entro i limiti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le cariche ricoperte nell'Associazione non prevedono alcun compenso indipendentemente dalla carica
ricoperta salvo particolari incarichi di cui all'art. 2 comma P.
Art. 5 Composizione dell’Associazione e quota associativa
L'Associazione è aperta a tutti (persone fisiche con età minima di anni 16, persone giuridiche, enti e
associazioni) e si accede presentando domanda di ammissione. I minori di anni 18 saranno a tutti gli effetti
considerati associati, ferme restando tutte le disposizioni di legge in materia, e potranno partecipare alla
vita associativa ma non avranno diritto di voto.
L’ammissione è decisa a maggioranza relativa dal Consiglio Direttivo e l'eventuale rifiuto dovrà essere
comunicato al richiedente in forma scritta entro 15 giorni dalla data di presentazione.
Non possono essere Soci dell'Associazione coloro che sono stati condannati per mafia, terrorismo o per
reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'associazione, anche in primo grado.
Coloro che abbiano subito condanne per qualsiasi reato, indipendentemente dal grado di giudizio, e/o
siano stati rinviati a giudizio saranno eventualmente ammessi secondo valutazioni di volta in volta
effettuate dal Consiglio Direttivo di intesa con il Collegio dei Garanti.
Socio è chiunque abbia ottenuto l’ammissione all’Associazione e sia in regola con il versamento della
quota sociale.
Il Socio accetta quanto disposto dal presente statuto, condividendone gli impegni, le finalità ed il
regolamento interno. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi esclusivamente come
SOSTENITORI.
I Soci sono distinti in:
• FONDATORE: colui che riconoscendosi nei fini dell’Associazione ha sottoscritto l’atto costitutivo. Il
Socio Fondatore è equiparato nei diritti e doveri al Socio Ordinario, eccezione fatta per eventuali
variazioni dello Statuto. I Soci fondatori compongono almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo, salvo loro
diversa scelta, ed hanno pieno potere decisionale sulle questioni organizzative, fiscali, civili e penali
inerenti la gestione dell’Associazione stessa;
• ORDINARIO: colui che riconoscendosi nei fini dell’Associazione, ma che non ne abbia partecipato
alla fondazione, è disposto ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Il
Socio Ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo e a presentare apposita domanda di iscrizione all'Associazione;
• SOSTENITORE: colui che riconoscendosi nei fini dell’Associazione intende sostenerne le iniziative
mediante una contribuzione economica il cui limite minimo è deciso dal Consiglio Direttivo anno per
anno;
• ONORARIO: enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e
persone fisiche che, per loro attività trascorsa e presente o per speciali benemerenze, possono
contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Viene proclamato tale dall'Assemblea
ordinaria dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario non è tenuto al
pagamento della quota associativa ma potrà comunque effettuare donazioni volontarie.
L’entità delle quote sociali dovrà essere decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo e potranno
differenziarsi per le diverse categorie dei Soci. Le quote devono essere versate entro 10 giorni dalla
4. delibera di ammissione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno e saranno valide per il periodo
1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno. Le somme versate per le quote sociali, ordinarie e/o straordinarie
(se già utilizzate), non sono rimborsabili, né sono trasmissibili per atto tra vivi e sono rivalutabili.
Art. 6 Diritti, Doveri, Recesso ed esclusione del Soci
Ogni Socio ha diritto a partecipare a tutte le iniziative associative adoperandosi per la loro buona riuscita e
di valersi dell’uso delle attrezzature dell’Associazione a condizione che sia in regola con il versamento
delle quote e delle eventuali ulteriori contribuzioni straordinarie stabilite dall’Assemblea Ordinaria.
Il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci è riservato ai Soci maggiorenni ordinari e fondatori, purché siano in
regola con il versamento della quota sociale, inoltre possono far parte dell’elettorato passivo i Soci Ordinari
iscritti da almeno tre mesi.
Ogni Socio ha il dovere di: rispettare le norme e le regole stabilite nell’atto costitutivo e nel presente
statuto, nonché in tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo; pagare la quota
associativa nella misura e nei tempi stabiliti anno per anno, ad esclusione del Socio onorario; mantenere
un comportamento che non rechi danno al nome e alla reputazione dell’Associazione.
Un Socio può dimettersi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone comunicazione scritta agli
organi direttivi, ma perdendo con ciò ogni diritto maturato o in corso. In caso di dimissioni, non è previsto il
rimborso, anche parziale della quota associativa ordinaria e/o straordinaria (se già utilizzata)
eventualmente già versate.
Un Socio perde la qualifica a seguito del mancato pagamento della quota associativa o potrà essere
escluso con delibera del Consiglio dei Garanti qualora abbia tenuto comportamenti contrastanti con le
finalità ed i principi assunti dall’Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta l’automatica
decadenza da qualsiasi carica e/o incarico ricoperti all'interno dell'Associazione.
Art. 7 Organi dell’Associazione, Assemblea e convocazione dei Soci
L'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario Generale sono organi
dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce, su
convocazione del Presidente, ordinariamente almeno una volta l’anno e in via straordinaria quando ve ne
sia necessità o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire a mezzo A/R o altro mezzo di comunicazione ritenuto
idoneo. L’avviso di convocazione dell’Assemblea si effettua, almeno 7 giorni prima della data stabilita.
Nella convocazione deve essere specificato luogo, data e ora della convocazione e l’ordine del giorno.
L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Non è prevista
la delega.
Art. 8 Costituzione, delibere, competenze dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà+1
degli associati ed in seconda convocazione se sono presenti almeno 1/3+1 degli associati.
Delibera con la maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello
nominale o per iscritto a palese ed insindacabile giudizio del Presidente, fatta eccezione per le votazioni
riguardanti le persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto. In caso di parità la votazione
deve essere ripetuta entro un’ora e alla terza votazione prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il
voto per delega.
L'Assemblea elegge il Presidente la cui carica è limitata alla singola Assemblea per la quale è avvenuta la
nomina. Il Presidente nomina un Segretario che provvede alla verbalizzazione dell'Assemblea.
L’Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici in merito all'indirizzo politico / strategico e a tutte le
iniziative che l'Associazione intende intraprendere. Inoltre delibera sull'esame e approvazione del bilancio
preventivo e di quello consuntivo, l'elezione del Consiglio Direttivo, definendo preventivamente il numero
dei componenti, l'esame e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività
dell’Associazione.
L’Assemblea Straordinaria delibera: sulla dimissione forzata del Consiglio Direttivo prima della scadenza
naturale dei termini, sullo scioglimento dell’Associazione, messa in liquidazione e sulle variazioni del
presente Statuto con la maggioranza assoluta dei Soci, all'unanimità e con la presenza di almeno il 60%
degli associati, su ogni altra questione ogni qualvolta ce ne sia la necessità.
5. Art. 9 Nomina, composizione, competenze e convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da 9 componenti scelti dall'Assemblea
di cui almeno i 2/3 scelti tra i Soci Fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla costituzione
dell'Associazione sono chiamati a comporlo per tre anni i Soci Fondatori.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla sua prima riunione provvede alla sua
sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile e si riunisce ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente, la riunione
viene presieduta dal Vice Presidente o dal Segretario Generale. Ogni votante potrà esprimere un numero
di preferenze pari a uno e sono ammesse deleghe.
Tutti i Soci, ad esclusione degli onorari e dei sostenitori sono eleggibili. La candidatura può avvenire
preventivamente all’Assemblea, mediante richiesta scritta o verbalmente nel giorno stesso dell’elezione.
Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze.
Il Presidente dell'Associazione ricopre la medesima carica nel Consiglio. Le cariche di Presidente,
Vicepresidente e Segretario non sono incompatibili con eventuali responsabilità legate a progetti /
commissioni di lavoro per lo svolgimento dell’attività.
Qualora si renda vacante un posto (o piu) nel Consiglio, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, questo
verrà occupato dal primo dei non eletti. Al Consiglio compete l’ordinaria amministrazione ,l’organizzazione
e la direzione politico e tecnica delle attività istituzionali nonché l’organizzazione interna.
Il Consiglio potrà disporre di appositi gruppi di lavoro che seguiranno l’attività su specifiche tematiche. Si
riunisce straordinariamente su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di metà piu uno dei suoi componenti. A parità di
voti prevale quello del Presidente. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo non risulti presente
senza opportuna giustificazione per 4 convocazioni di seguito decade automaticamente e sarà sostituito
dal primo dei non eletti.
Art. 10 Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale
Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale durano in carica tre anni e sono eletti dall'Assemblea.
Al Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni.
E’ responsabile, verso l’Associazione, dello sviluppo delle attività politiche ed organizzative e dell’assoluto
rispetto delle norme del presente Statuto.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale sono riservate ai Soci Fondatori e definite
nel corso della prima Assemblea dei Soci Fondatori. I Soci Fondatori possono rinunciare a tali cariche; in
tal caso Il Presidente e/o il Vice Presidente e/o il Segretario Generale saranno eletti dall'Assemblea dei
Soci con la maggioranza dei 3/5 degli intervenuti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice presidente e, in
caso di assenza di questi, al Segretario Generale.
Il Segretario Generale ha il compito di riscuotere le quote sociali e di redigere annualmente il rendiconto
economico e finanziario dell’Associazione, che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria. E' tenuto
ad aggiornare il Presidente ed i consiglieri dello stato dei conti in qualunque momento venga richiesto. Il
Segretario verbalizza le decisioni prese in sede di Assemblea dei Soci e di Consiglio Direttivo; è il
responsabile della tenuta e custodia del registro dei Soci che provvede ad aggiornar ed inoltre è
responsabile delle attività di mailing, promozionali e delle pubbliche relazioni che l’attività dell'Associazione
richiede. Il Segretario, d’accordo con il Consiglio Direttivo, propone la creazione di comitati / commissioni /
gruppi di lavoro, e per ognuno sarà nominato un coordinatore, allo scopo di organizzare meglio ed
articolare l’attività dell’associazione.
Art. 11 Organo di Revisione Contabile
L’Organo di revisione contabile è composto da uno o piu componenti eletti a maggioranza semplice
dall'Assemblea, anche se non associato. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esercita il controllo
contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione e ne
esamina i bilanci di esercizio, che devono essere trasmessi dal Presidente dell'Associazione almeno 15
giorni prima dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Ogni attività deve essere verbalizzata per iscritto.
6. Art. 12 Consiglio dei Garanti
Il Consiglio dei Garanti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La durata della carica è di 3 anni. Il Presidente del Consiglio dei Garanti sarà eletto tra gli stessi membri
del Consiglio. Il Consiglio dei Garanti è tenuto a vigilare affinché i singoli associati e/o altri soggetti che
ricoprano incarichi per l'Associazione rispettino quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto. Il Consiglio
dei Garanti ha competenza sulle controversie tra i Soci e su quelle relative alle adesioni. Adotta i
provvedimenti disciplinari comminati agli associati e, se richiesto, può partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Art. 13 Scioglimento e norme di legge
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno i
3/4 degli associati. E in caso di scioglimento il patrimonio sarà attribuito al soggetto, individuato fra Enti,
Istituzioni, Associazioni, culturali senza fini di lucro, che provvederà alla conservazione ed alla gestione dei
beni e degli eventuali archivi. In mancanza di tale soggetto, il patrimonio sarà posto in vendita ed il ricavato
sarà devoluto in beneficenza al netto del rimborso di costi sostenuti dai singoli Soci debitamente
documentabili.
Qualora esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presidente ha facoltà di veto
sullo scioglimento, in quanto responsabile della gestione sociale, oppure sarà automaticamente autorizzato
a vendere i beni sociali per coprire eventuali debiti; il veto rimarrà valido fino all’eliminazione delle
pendenze. I Soci che non intendessero accettare la proroga delle attività sociali dovuta al veto, saranno
ritenuti dimissionari.
Art. 14 Durata e Disposizioni finali
L'Associazione ha durata illimitata. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso
riferimento alle norme di leggi vigenti in materia.