1. ALLEGATO “A”
REP. 129
RACC. 113
STATUTO
Art. 1 - Denominazione – simbolo - sede – durata
Su iniziativa dei componenti e dei sostenitori della “Lista
Fazio”, che ha partecipato alla competizione elettorale del 6
e 7 maggio 2012 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Tra-
pani e l’elezione diretta del Sindaco, è costituita - ai sensi
degli articoli 36 e ss. del codice civile - un'Associazione
denominata
“UNITI PER IL FUTURO”
Il simbolo dell'Associazione è costituito da un immagine raf-
figurante la sagoma del perimetro della provincia di Trapani
su un fusto all’interno di un cerchio, colorati entrambi con
il blu ed il rosso granata a degradare su sfondo bianco raffi-
gurante un albero.
Il simbolo descritto può essere modificato per conformarlo al-
le elezioni di riferimento o essere sostituito o associato con
altro simbolo.
La sede dell’Associazione è in Trapani, nella Piazza Giangia-
como Ciaccio Montalto n. 2.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Scopi dell’Associazione
L’Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione ha lo scopo di:
- Promuovere il dibattito civile e politico;
- Promuovere la crescita sociale del territorio della Città di
2. Trapani e della provincia, attraverso iniziative atte a valo-
rizzare l’identità culturale, a favorire lo sviluppo sosteni-
bile, a sviluppare la cultura della responsabilità e del meri-
to, a garantire il rispetto delle pari opportunità;
- Definire, con l’apporto di contributi provenienti da ogni
settore sociale, culturale, politico, imprenditoriale, un mo-
dello di sviluppo del territorio, nel solco della continuità
con l’attività svolta dal 2002 al 2012 dall’Amministrazione
Comunale di Trapani;
- Promuovere e svolgere, anche con l’ausilio di esperti e sog-
getti di alta professionalità, nonché con la collaborazione di
Università, Enti, altre associazioni con competenze specifi-
che, attività mirate a valorizzare le idee migliori ed i pro-
getti innovativi per lo sviluppo del territorio della provin-
cia di Trapani e della Sicilia;
- Promuovere e svolgere campagne di informazione, mobilitazio-
ne pubblica e diffusione di iniziative e temi legati ai pro-
grammi di sviluppo sociale, civile e culturale;
- Favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica,
culturale e sociale, anche con il coinvolgimento di altre As-
sociazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni.
Art. 3 - Attività
L’Associazione assumerà tutte le iniziative ritenute idonee ai
fini di dare concreta attuazione ai suoi scopi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Associazione può:
3. - Istituire, promuovere, realizzare, anche in collaborazione o
per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pub-
blicazioni, premi, manifestazioni, eventi culturali, giornate
di studio, convegni, dibattiti pubblici e politici, attività
editoriale ed attività di formazione professionale;
- Organizzare e promuovere attività inerenti lo sviluppo del
settore turistico, anche con la realizzazione e/o gestione di
strutture pubbliche e private;
- Organizzare e promuovere attività volte alla tutela
dell’ambiente;
- Realizzare un Osservatorio sulle attività svolte dalle Pub-
bliche Amministrazioni, al fine di promuovere studi, ricerche,
statistiche, che rappresentano la base fondamentale per
l’attività propositiva nell’interesse della collettività;
- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-
nanziamento delle iniziative deliberate, nonché stipulare con-
venzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti
pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili
per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia
proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Realizzare iniziative finalizzate a garantire la parità di
trattamento dei cittadini;
- Realizzare attività di consulenza, progettazione, programma-
zione, nel quadro degli interventi previsti nell’ambito dei
4. programmi di sviluppo locali, regionali, nazionali, europei;
- Realizzare interventi in ambito sportivo, culturale, socia-
le, volti a favorire la coesione sociale e la crescita del
territorio;
- Realizzare iniziative mirate per la promozione della cultura
della legalità;
- Gestire servizi di supporto e consulenza, a favore di ini-
ziative imprenditoriali giovanili e femminili;
- Realizzare prodotti editoriali, anche sui nuovi media, per
la diffusione delle iniziative sociali;
- Partecipare attivamente, sia in forma diretta sia in forma
indiretta, alla vita amministrativa, politica, sociale ed eco-
nomica del territorio.
Art. 4 - Patrimonio ed obbligazioni sociali
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- Dalle quote di partecipazione degli associati;
- Dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre
utilità che potranno essere utilizzate per il perseguimento
degli scopi, effettuati dai soci, dagli enti pubblici e priva-
ti, dai lasciti, dalle donazioni, dai proventi delle attività;
- Dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patri-
monio che pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione.
La quota annuale di partecipazione deve essere versata entro
il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.
L’Associazione risponde con il suo patrimonio delle obbliga-
5. zioni sociali.
Art. 5 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Segretario Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori
Le cariche assunte negli organi dell’Associazione sono a tito-
lo gratuito.
Art. 6 - Assemblea
L’Assemblea stabilisce le linee generali ed i programmi di at-
tività dell’Associazione.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associa-
zione ed inoltre:
a) approva il bilancio di ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori
d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazio-
ni;
e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuo-
vi associati.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto
6. costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e
sulla proroga della durata dell'Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati. E’ presieduta
dal Presidente ed è convocata dal Consiglio direttivo almeno
una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque
quando ne faccia richiesta un decimo degli associati.
L’avviso di convocazione potrà essere spedito, anche a mezzo
di posta ordinaria, e – mail, fax, almeno cinque giorni prima
della data di adunanza, e nel caso d’urgenza 24 (ventiquattro)
ore prima con le stesse modalità.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente
costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rap-
presentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso
giorno fissato per la prima, l'Assemblea é validamente costi-
tuita qualunque sia il numero dei partecipanti o dei rappre-
sentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano ap-
provate dalla maggioranza dei presenti.
Per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento an-
ticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimo-
nio residuo, essa deve essere adottata con la presenza ed il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per la deliberazione riguardante la modifica dell’atto costi-
tutivo e dello statuto essa deve essere adottata con la pre-
7. senza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favo-
revole della maggioranza dei presenti.
Sono ammesse deleghe ad altri soci, nella misura massima di
due per ciascuno.
L’Assemblea delibera, ove ritenuto utile per il conseguimento
degli scopi sociali, la creazione di sezioni specifiche rela-
tive all’attività dell’Associazione o ipotesi di sedi distac-
cate e/o modalità di decentramento territoriale e ratifica la
decisione al Consiglio direttivo, per la successiva nomina, da
parte di quest’ultimo, dei responsabili delle sezioni.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre
ad un massimo di sette consiglieri, di cui almeno due soci
fondatori nel primo triennio e dura in carica tre anni. Fanno
parte del Consiglio direttivo il Presidente, un vicepresiden-
te, il segretario tesoriere.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno una
volta ogni sei mesi, ovvero quando lo stesso Presidente ne
ravvisi l’opportunità o quando la maggioranza dei consiglieri
ne faccia istanza.
La convocazione deve essere inviata, con qualsiasi mezzo, al-
meno tre giorni prima della riunione, e nel caso d’urgenza al-
meno 24 (ventiquattro) ore prima.
Il Consiglio direttivo adotta a maggioranza tutte le delibera-
zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, decide
8. sull’ammissione e sulla decadenza dei soci, segue le direttive
dell’Assemblea, formula le proposte di deliberazione e la re-
lazione programmatica, con l’impegno di spesa da sottoporre
all’Assemblea per le attività da effettuare; conferisce inca-
richi professionali; assegna premi e borse di studio; delibera
sull’assunzione e sul rapporto di lavoro del personale, nomina
i responsabili delle sezioni deliberate dall’Assemblea, in nu-
mero non superiore a tre, e ne dispone il regolamento di at-
tuazione.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e le fun-
zioni di segreteria e di verbalizzazione sono svolte dal Se-
gretario.
Nell’ambito delle votazioni, qualora vi sia parità, prevale il
voto del Presidente.
Qualora alcuni componenti vengano meno, per qualsiasi motivo,
o rinuncino all’incarico, il Consiglio Direttivo, alla prima
riunione utile, nominerà il componente mancante, scegliendolo
tra i soci ordinari, ed il nominato durerà in carica fino alla
scadenza del Consiglio.
Art. 8 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed
è nominato all’atto della costituzione e successivamente
dall’Assemblea e dura in carica per un triennio ed è rieleggi-
bile.
Il Presidente sovrintende all’attuazione degli indirizzi gene-
9. rali dell’Associazione, convoca il Consiglio direttivo e, su
decisione di questi, l’Assemblea dei soci; esegue le delibera-
zioni del Consiglio direttivo e può, in via d’urgenza o per
delega, esercitare in tutto o in parte le funzioni del Consi-
glio stesso, assoggettando gli atti compiuti a ratifica. Il
Presidente nomina il Segretario.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue fun-
zioni sono esercitate dal Vice presidente.
Art. 9 – Segretario tesoriere
Il Segretario tesoriere è nominato dal Presidente all’atto
della costituzione dell’Associazione, e successivamente dal
Presidente eletto.
Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo
unitamente al Presidente e cura l’amministrazione
dell’Associazione; controfirma gli atti del Presidente che
comportino impegni di spesa; svolge le funzioni di segreteria
generale, di cassiere – economo e di verbalizzazione delle se-
dute dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
Art. 10 - Collegio dei Revisori
Quando l'assemblea dovesse ritenerlo opportuno la stessa prov-
vederà a nominare il Collegio dei Revisori, composto da tre
componenti elettivi e da due supplenti, scelti tra persone di
provata competenza, anche appartenenti all’Associazione.
Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione
finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture conta-
10. bili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui
conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.
Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni e, quindi,
fino all’approvazione del bilancio d’esercizio del terzo anno
del loro mandato ed i componenti sono rieleggibili.
I Revisori partecipano per diritto a tutte le riunioni del
Consiglio direttivo senza diritto di voto e senza rilevare ai
fini della costituzione della maggioranza.
Le relazioni dei revisori devono essere trascritte
sull’apposito libro debitamente vidimato inizialmente.
Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi mo-
tivo, uno o più revisori, si provvede alla loro sostituzione
in modo da garantire la composizione. I revisori così nominati
in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica si-
no a scadenza del Collegio.
Art. 11 - Esclusione e recesso
I soci non possono essere esclusi dall’Associazione, tranne
nel caso in cui agiscano contro gli interessi
dell’Associazione o compiano atti gravemente lesivi degli in-
teressi dell’Associazione o altri casi di grave violazione de-
gli scopi che si prefigge l’Associazione. L’esclusione dei so-
ci deve essere deliberata con la maggioranza dei 4/5 (quattro
quinti) dei membri presenti nel Consiglio direttivo.
I soci possono in ogni momento recedere dall’Associazione,
fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbli-
11. gazioni assunte.
Art. 12 - Esercizio finanziario
L’attività dell’Associazione è organizzata sulla base di pro-
grammi annuali o pluriennali. L’esercizio finanziario ha ini-
zio con il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno.
Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio diretti-
vo approva il budget previsionale ed il bilancio consuntivo,
corredato dalla relazione sull’andamento della gestione e dal-
la eventuale relazione del Collegio dei revisori.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati
per il ripiano per eventuali perdite di gestione precedenti
ovvero per il potenziamento delle attività dell’Associazione o
per l’acquisto di beni strumentali utili per l’incremento o il
miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione,
nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge.
Art. 13 - Estinzione dell’Associazione
In caso di esaurimento degli scopi dell’Associazione o di im-
possibilità di attuarli nonché in caso di estinzione
dell’Associazione determinata da qualsiasi causa, i beni
dell’Associazione saranno devoluti ad altre associazioni con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa
12. destinazione imposta dalla legge.
Nel caso di intervento della liquidazione dell’Associazione,
il Consiglio direttivo nomina un liquidatore, determinandone i
relativi poteri.
Art. 14 - Norme finali
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le
disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in
materia di associazioni senza fini di lucro.
Firmato:
Girolamo Fazio
Michele Marchetti
Antonella Delia Gervasi
Fabio Carnesi
Sergio Messineo
Ruggirello Giuseppe
Elio Naso
Anna Maria Livolsi
Antonino Giordano
Giuseppe Russo
Ravazza Franco
Palma Camelia Aurora Ranno
Randazzo Mario
Caterina Culcasi
Leonardi Salvatore
Pietro Spezia