Seminario fiscale del 23.11.2022 tenuto dalla Dott.ssa Barbara Rizzato e organizzato dall'Ordine delle Psicologo e degli Psicologi del Veneto. Focus sulla libera professione, regimi fiscali, aiuti di stato, bonus psicologo.
2. evento organizzato dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto 23.11.2022
relatore: dott.ssa Barbara Rizzato
COSA E’ CAMBIATO PER LA LIBERA
PROFESSIONE NEL CORSO DEL 2022
E COSA ATTENDERSI PER IL 2023
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PROGRAMMA
• Fatturazione elettronica: facciamo il punto sui nuovi obblighi e le loro implicazioni
• La fattura estera: le novità introdotte nel 2022 per acquisti al di fuori del territorio italiano
• Bollo su fatture emesse: le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
• Le sanzioni per mancata adozione del POS
• L’uso del contante nelle transazioni tra privati
• Sistema TS: le ultime incombenze del 2022 e cosa cambia nel 2023
• Quale regime fiscale è più adatto alla mia situazione? Indicazioni e strumenti per una scelta mirata per il 2023
• Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione e implicazioni sul modello Redditi 2022
• Bonus psicologo: lo stato dell’arte
• Assegno unico universale: promemoria e allert
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
• Dal 1° luglio 2022 è esteso l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai
forfettari e ai contribuenti minimi
• Restano ancora esclusi dall’obbligo, fino al 31.12.2023, i soggetti passivi che
nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori a 25.000€
• Resta il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie fatturate
direttamente a pazienti (almeno fino a fine anno …)
• In linea di principio invio allo SDI o al Sistema TS diventano alternativi
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Di cosa tener conto di diverso rispetto alla solita fattura cartacea?
• Va inserito il codice destinatario (in assenza si usa convenzionalmente 0000000)
• Va fatto l’invio allo SDI entro 12 giorni dall’emissione della fattura (che va emessa, al
più tardi, quando si incassa il compenso)
• Va controllato l’esito dell’invio. In caso di scarto, vi è la possibilità di re-invio entro 5
giorni (della stessa fattura, una volta corretta)
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Di cosa tener conto di diverso rispetto alla solita fattura cartacea?
• Va versata l’imposta di bollo elettronica, con cadenza trimestrale (entro la fine del secondo
mese successivo alla chiusura del trimestre). L’Agenzia delle Entrate rende noto nel cassetto
fiscale l’ammontare dovuto sulla base delle fatture elettroniche inviate allo SDI. Il versamento
potrà essere fatto con addebito su conto corrente bancario indicato, oppure utilizzando il modello
F24 predisposto dall’Agenzia stessa
• fattura elettronica e corrispettivi elettronici – fatture e corrispettivi (accedi) – prosegui – consultazione –
fatture elettroniche e altri dati iva – pagamento imposta di bollo – calcolo
• Per tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute (quindi vendite e acquisti) va attivata la
conservazione sostitutiva. E’ possibile usufruire del servizio gratuito dell’Agenzia delle
Entrate, accessibile previa sottoscrizione dell’accordo di servizio
• fatturazione elettronica – fatture e corrispettivi (accedi) – prosegui – fatturazione elettronica e conservazione
– conservazione (accedi) – gestione dell’accordo di servizio (verifica o modifica lo stato dell’accordo) –
attivazione
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
• Dal 1° luglio 2022, in luogo dell’esterometro ora soppresso, i dati relativi alle
operazioni da/verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite SDI o con
bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SDI, utilizzando la fattura
elettronica. Ciò è vero non solo per le fatture emesse, ma anche per quelle ricevute.
• Ad esempio chi acquista all’estero con account professionale in piattaforme come
Amazon, e riceve una fattura intracomunitaria cartacea, è tenuto ad emettere una
fattura elettronica ad integrazione della prima.
• Questo è vero per tutti gli acquisti da fornitori esteri.
• Oltre all’autofattura, è necessario versare l’eventuale iva dovuta.
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RIADDEBITO IN FATTURA DEL BOLLO
• Con interpello 428 del 12/8/22 L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti
forfettari devono inserire gli importi di riaddebito dei bolli esposti in fattura nei
compensi (per gli iscritti che hanno negli anni passati seguito le indicazioni dell’OPV
non dovrebbe rappresentare elemento di novità)
• L’uso di una terminologia non proprio «felice» ha scatenato una serie di dubbi tra gli
addetti ai lavori in ordine anche alla modalità di emissione della fattura e
all’applicazione del cp 2% enpap anche sull’importo del bollo riaddebitato
• Il dibattito è tuttora aperto, ma in assenza di specificazioni ulteriori da parte dell’ADE,
si ritiene che la fattura vada fatta come sempre.
• L’unica accortezza è di inserire nel rigo LM22 colonna 3 «componenti
positivi» anche il bollo riaddebitato in fattura. Così facendo, sullo stesso
verrà liquidata sia la relativa imposta sui redditi, sia il 2% enpap, eliminando
qualunque rischio di contestazione alla fonte
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L’OBBLIGATORIETA’ DEL POS
• Dal 1° luglio 2022 vengono introdotte sanzioni pecuniarie in caso di diniego di utilizzo
dei Pos da parte di qualunque soggetto economico (obbligo di fatto già vigente dal
2014)
• Coloro che rifiutino di ricevere pagamenti tracciabili di qualsiasi ammontare con carte
di debito e di credito incorreranno nella sanzione di 30€, aumentata del 4% del valore
della transazione.
• All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in
questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.
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L’USO DEL CONTANTE NELLE TRANSAZIONI TRA PRIVATI
• Attualmente la soglia per l’uso legittimo del contante nelle transazioni tra privati è
fissata in 1.999,99€
• Dal 2023 si prevede un innalzamento a 4.999,99€
• Ma ricordiamoci che:
• Se interviene banca o posta => nessun limite
• Se i pagamenti avvengono per contanti non è possibile per il paziente detrarre la spesa
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LA TRASMISSIONE AL SISTEMA TS
Cos’è?
✓ trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria del dettaglio delle spese sostenute dai
propri pazienti (ai fini della precompilata), quindi:
- criterio di cassa => spese pagate
- tipologia di spesa => sanitarie
- pagate con strumenti tracciabili o non tracciabili (contanti) dal 1° gennaio 2020
- Trasmissione da effettuare anche in caso di opposizione del paziente (da annotare sulla
fattura) => in tal caso l’invio va fatto omettendo il codice fiscale del paziente
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LA TRASMISSIONE AL SISTEMA TS
Quando?
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022:
✓ Entro il 30/09/2022 ed entro il 31/01/2023 rispettivamente per le spese
sostenute nel primo e nel secondo semestre 2022;
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023:
✓ Entro la fine del mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
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LA TRASMISSIONE AL SISTEMA TS
Sanzioni
• Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la
sanzione di 100€ per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000€.
• Nei casi errata comunicazione, la sanzione non si applica se i dati corretti
vengono trasmessi entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero – in caso
di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – entro i 5 giorni successivi
alla segnalazione stessa.
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REGIMI FISCALI A CONFRONTO
Lo stato dell’arte … le possibilità:
• Regime fiscale forfettario
(legge 190/2014 e successive modifiche)
• Regime fiscale ordinario
(art. 54 TUIR)
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REGIMI FISCALI A CONFRONTO
IL FORFETTARIO
Per l’accesso al forfettario, va verificata la sussistenza dei
requisiti di accesso e l’assenza di cause ostative (al 31/12
dell’anno precedente)
• In breve:
• Tetto compensi incassati a 65.000€ (probabile innalzamento a 85.000€)
• No redditi lavoro dipendente/pensione oltre 30.000€
• No partecipazioni in società
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REGIMI FISCALI A CONFRONTO
IL FORFETTARIO
• Caratteristiche
• Tassazione mediante imposta sostitutiva 5% o 15% (no IRPEF e addizionali)
• Esclusione generalizzata da iva
• No ritenuta sui compensi
• No ISA
• No adempimenti quale sostituto d’imposta
• No registri contabili
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REGIMI FISCALI A CONFRONTO
IL FORFETTARIO
La tassazione
• Compensi incassati x 78% = reddito
• Reddito x imposta sostituiva (15% o 5% nei primi 5 anni di attività)
• Conseguente irrilevanza delle spese sostenute
• Deducibili in modo analitico solo i contributi enpap pagati (soggettivo e maternità)
• non c’è l’effetto “cumulo” con altri redditi
• non si deducono/detraggono gli oneri extraprofessionali (dal reddito professionale, ma si possono
dedurre/detrarre da altri redditi IRPEF se presenti)
• non si gode delle detrazioni IRPEF per il lavoro autonomo
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REGIMI FISCALI A CONFRONTO
IL FORFETTARIO
L’adesione
• Automatica per comportamento concludente, quindi nessuna comunicazione da fare
• Adeguare solo il sistema di fatturazione con annotazioni ad hoc
Escluso iva ex art. 1, commi 58-59, Legge 190/2014 e ss. modificazioni
Non soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 1, comma 67, Legge 190/2014 e ss. modificazioni
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REGIMI FISCALI A CONFRONTO
Quando conviene il forfettario?
• Sempre nei primi 5 anni di attività
• Anche dopo se c’è compresenza di altri redditi soggetti ad IRPEF
• Anche dopo in presenza di compensi vicini alla soglia massima dei 65.000€
• Va considerato anche l’aspetto di esclusione da iva generalizzato soprattutto nei casi in
cui si pattuisca con il committente un compenso onnicomprensivo
• Fiscalmente risulta meno vantaggioso per chi ha compensi ridotti, ma resta il
vantaggio di una gestione più snella (potenzialmente anche autogestibile)
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AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO
I SOGGETTI OBBLIGATI
L’autodichiarazione è un adempimento obbligatorio per i
soggetti che hanno fruito degli aiuti del regime “ombrello” di cui
all’art. 1 comma 13 e ss. del DL 41/2021 (DL SOSTEGNI)
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DOVE E QUANDO
• Nel sito dell’Agenzia delle Entrate
https://portale.agenziaentrate.gov.it/
Nella propria Area Riservata -> accesso tramite SPID
Sezione Servizi > Agevolazioni
• Entro il 30 novembre 2022
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1.DATI DEL DICHIARANTE
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Se si è un libero
professionista compilare:
• Forma giuridica =PF
(Persona Fisica)
• Dimensione impresa= 1
(micro impresa)
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2.DICH. SOSTITUT. DI ATTO NOTORIO
Scegliere la sezione 3.1:
• Barrare la casella A1 e la
casella B1 per dichiarare il
non superamento dei limiti
• Barrare l’ultima casella
«firma»
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3.QUADRO A- ELENCO AIUTI
Individuare l’aiuto ricevuto in
base al relativo Decreto Legge (e
agli specifici articoli)
Es. contributo a fondo perduto
DL 41/2021 (e quindi anche
contributo a fondo perduto
automatico DL 73/2021)
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3.QUADRO A- ELENCO AIUTI
In corrispondenza dell’Aiuto
ricevuto (es. CFP DL 41/2021
art.1):
• Barrare sez. 3.1
• Compilare Settore
(1=Generale)
• Compilare Codice attività (=
Cod. Ateco: es. 869030 per
Psicologo)
• Non serve compilare Periodo
ammissibile
Compilare tutti gli aiuti ricevuti
e poi procedere con «Acquisisci
dati»
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3.QUADRO A- ESEMPI AIUTI PIU’ FREQUENTI
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denominazione aiuti "regime ombrello" anno di erogazione Rif. Normativo da selezionare
Contributo a fondo perduto 2021 DL 41/2021- art.1
Contributo a fondo perduto automatico 2021 DL 73/2021- art.1 c.1-4
Contributo perequativo 2021 DL 73/2021- art.1 c. 16-27
Credito di imposta canoni locazione 2020 DL 34/2020- art.29
Estensione credito imposta canoni locazione 2021 DL 73/2021- art.4 c. 1-2
Stralcio IRAP 2020 DL 34/2020- art.24
Esenzione prima rata IMU 2021 2021 DL 41/2021 - ART. 6-sexies
NOTA BENE
• I contributi erogati dall'Enpap nel 2020 non sono oggetto dell' Autodichiarazione
• Il contributo a fondo perduto perequativo, se non accompagnato da nessuna altro aiuto, non è oggetto dell’Autodichiarazione (che in tal caso,
infatti è già stata compilata in fase di presentazione della domanda di contributo) ma allora va compilato il quadro RS del modello Redditi
2022
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4.INVIO
Ultimo passaggio: «firma» e
invio della dichiarazione.
E’ possibile fare una stampa
della dichiarazione compilata.
In caso di dubbi conviene
sempre consultare le istruzioni
on line per la compilazione
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MODALITA’ SEMPLIFICATA
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha previsto una modalità
semplificata (FACOLTATIVA) di compilazione, per i contribuenti
che non hanno superato i massimali.
Semplificazione -> non compilazione del quadro A
Attenzione: la modalità semplificata dell’autodichiarazione
comporta l’obbligatorietà della compilazione del quadro RS
Aiuti di Stato nel mod. REDDITI 2022.
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MODALITA’ SEMPLIFICATA
Il Modello semplificato è lo
stesso, cambia la selezione da
fare al passaggio
2.DICHIARAZIONE.
Nell’ambito della sezione 3.1 del
Temporary Framework, va
selezionata la prima opzione ->
che rende facoltativa (e non più
obbligatoria) la compilazione
del successivo quadro A.
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BONUS PSICOLOGO
ITER PER I PROFESSIONISTI
Dal 21 luglio i professionisti psicoterapeuti interessati devono dare
la propria adesione, accedendo all'area riservata del CNOP
https://areariservata.psy.it/
ITER PER I PAZIENTI
Dal 25 luglio e fino al 24 ottobre 2022 i cittadini hanno potuto fare
domanda del bonus psicologo, attraverso la piattaforma on line del
sito INPS o tramite contact center dedicato.
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BONUS PSICOLOGO
ESITO DELLA DOMANDA
• L’INPS, entro il 7 dicembre 2022, stila le graduatorie per
l'assegnazione del bonus (dando priorità agli Isee più bassi e, in
caso di parità di Isee, all’ordine di presentazione della domanda) e
contestualmente provvede a darne comunicazione agli interessati
• A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco con il
contributo assegnato (variabile tra 200€, 400€ o 600€, da
utilizzare nella quota massima di 50€ a seduta).
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BONUS PSICOLOGO
COME FUNZIONA
• Il codice univoco dovrà essere comunicato dal beneficiario al
professionista per ogni sessione di psicoterapia.
• Dall'8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le
prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei
professionisti. Rispetto a tale fase, con successivo messaggio
saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti,
relative alla prenotazione e alla conferma delle sedute di
psicoterapia.
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BONUS PSICOLOGO
QUALCHE ANTICIPAZIONE
• Il professionista, in apposita sezione della piattaforma INPS
(accessibile tramite SPID, CIE o CNS), dovrà indicare il codice
univoco del beneficiario unitamente al codice fiscale, in fase di
prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia.
• Una volta eseguita la seduta, il professionista inserirà a sistema:
data della seduta, importo e numero di fattura emessa.
• L’INPS pagherà il professionista entro il mese successivo a quello
di emissione della fattura.
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BONUS PSICOLOGO
IMPLICAZIONI SULL’INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS
• Potrebbe essere più pratico prevedere un conguaglio delle
competenze dovute dal paziente con fattura dedicata
• Ad oggi infatti non è ancora stato chiarito come si potrà
distinguere la quota che resta a carico del paziente da quella
pagata dall’INPS attraverso il bonus
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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
PER I FIGLI A CARICO
• L’assegno sostituisce dal 2022 detrazioni per figli a carico e assegni familiari.
• Spetta anche ai liberi professionisti (che fino ad oggi non si vedevano
riconosciuti gli ANF), inoltre lo stesso spetta sempre (pur, se del caso, in misura
ridotta per ISEE familiari sopra ai 40.000€).
• Spetta per i figli minorenni, nonché per i figli maggiorenni fino al compimento
dei 21 anni, se studiano, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro
o se sono disoccupati. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
• E’ erogato mensilmente dall’INPS tramite bonifico sul conto corrente dei genitori,
previa domanda sul sito INPS (importo minimo 50€ mensili per figlio minore)
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