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Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

UN NUOVO CAPITOLO NELLA “SAGA” DEL DATA
RETENTION: LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA
REPUBBLICA CECA DICHIARA
L’INCOSTITUZIONALITÀ DEGLI ATTI DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/24/CE
Fausto Vecchio
Assistant professor nell'Università Kore di Enna
Lo scorso 22 marzo, dichiarando l’incostituzionalità dei provvedimenti normativi
interni che davano attuazione alle previsioni contenute nella Direttiva 2006/24/ CE, l’Ústavní
soud della Repubblica Ceca ha aumentato il numero di giurisdizioni costituzionali che hanno
rilevato i problemi di costituzionalità nel dare attuazione alle disposizioni europee in materia
di data retention: dopo le pronunce dei loro colleghi bulgari, romeni, tedeschi, ciprioti e
ungheresi, anche i giudici di Brno hanno accolto le ragioni di quanti si sono lamentati dei
pericoli connessi ad un sistema massivo di raccolta preventiva dei dati informatici ed
elettronici. Dal punto di vista del diritto costituzionale europeo, la pronuncia ceca appare di
grande interesse perché offrendo una nuova riconferma delle argomentazioni proposte dal
Bundesverfassungsgericht in occasione della decisione sul mandato di arresto europeo, mostra
il modo in cui si sta consolidando una certa concezione delle relazioni tra gli ordinamenti.
Nel ricostruire i fatti che hanno portato alla pronuncia dei giudici cechi può essere utile
mettere in evidenza che la vicenda si svolge nel quadro di una procedura di controllo
inaugurata da un gruppo di cinquantuno deputati che lamentano l’incostituzionalità della
legge 125/2005 (Legge sulle comunicazioni elettroniche) e del connesso decreto 485/2005. I
ricorrenti sostengono che imporre ai gestori dei network di telecomunicazioni l’obbligo di
registrare tutti i dati relativi alle comunicazioni effettuate con i sistemi di nuova generazione
(sms, mail, connessioni internet, telefonia voip, ect.) e l’obbligo di mettere queste
informazioni a disposizione delle autorità investigative vale ad allontanare la Repubblica Ceca
dagli schemi istituzionali propri dello stato di diritto: il sistema realizzato dalle norme
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dell’Università Kore di Enna

impugnate integra una chiara violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e, senza rientrare nell’ambito delle limitazioni consentite dall’art. 4 della Carta dei
diritti e delle libertà fondamentali (che nel sistema ceco ha rango costituzionale), viola gli art.
2, 3, 7 e 13 della Carta ceca (da cui la giurisprudenza nazionale generalmente desume
l’obbligo costituzionale di non interferire con la vita privata). Inoltre, mostrandosi
consapevoli del legame che corre tra le disposizioni oggetto del pronunciamento e la Direttiva
2006/24/CE, i ricorrenti chiedono al giudice costituzionale di sospendere il loro giudizio e di
sollecitare un cambio di orientamento interpretativo da parte della Corte di giustizia:
denunciando possibili violazioni dei Trattati, essi chiedono ai magistrati del Lussemburgo di
rivedere il giudizio - espresso con la decisione C – 301/06, Irlanda c. Parlamento europeo e
Consiglio, del 25 febbraio 2009 - secondo cui la pratica del data retention sarebbe conforme
al diritto comunitario. Secondo il ragionamento giuridico alla base del ricorso, insomma, le
norme impugnate, al di fuori della copertura offerta dal principio di proporzionalità, ledono
alcuni diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, dall’ordinamento
convenzionale e dall’ordinamento comunitario e pertanto, dopo l’accertamento pregiudiziale
del giudice europeo, devono essere dichiarate incostituzionali.
Questa posizione viene contestata in maniera abbastanza tiepida dai rappresentanti
istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato che intervengono nel procedimento ai
sensi dell’art. 42 e dell’art. 69 del regolamento della Corte. In particolare, lo speaker del
Senato, dopo aver ribadito la correttezza formale dell’iter normativo seguito dai due
provvedimenti si esprime in favore della costituzionalità delle norme impugnate perché ritiene
che le violazioni denunciate non sussistano: la registrazione dei dati relativi alle
comunicazioni (orario, durata, interlocutore etc.) è da tenere concettualmente distinta
dall’intercettazione dei contenuti delle comunicazioni e non rientra nell’ambito delle norme
invocate.
A fronte di una controversia che si incentra essenzialmente sul contenuto dell’obbligo
costituzionale di non interferire con la vita privata dei cittadini, la Corte costituzionale mostra
una grande sensibilità nei confronti della comparazione giuridica e, oltre a richiamare la
propria giurisprudenza costituzionale, richiama i riferimenti normativi e i precedenti

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dell’Università Kore di Enna

giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo e di altri sistemi costituzionali
(principalmente Germania e Stati Uniti). Risultato di questa analisi comparata è la
conclusione secondo cui

«apart from the traditional definition of privacy in its space

dimension (protection of the home in a broader sense) and, in connection with the
autonomous existence and public authority, undisturbed creation of social relationships (in a
marriage, family or society), the right to respecting private life also includes the guarantee of
self-determination in the sense of primary decision-making of an individual about
themselves». Partendo da questo concetto tanto ampio, i giudici costituzionali riconoscono
che, a prescindere dalla mancanza di una norma che esplicitamente riconosca la possibilità di
determinare le informazioni sensibili che sono accessibili ai terzi, il costituente ceco non si è
limito a riconoscere soltanto i classici diritti all’integrità psicofisica e all’inviolabilità delle
comunicazioni private, ma secondo uno schema consolidato nelle esperienze democratiche ha
riconosciuto un diritto all’«informational self-determination» e ha garantito la possibilità di
disporre delle informazioni relative alle proprie comunicazioni.
Una volta smentita la ricostruzione proposta dallo speaker del Senato e una volta
chiarito che la Carta ceca dei diritti fondamentali non si limita a garantire soltanto il contenuto
delle comunicazioni, la Corte sceglie una via procedurale diversa da quella suggerita dai
ricorrenti e preferisce invece imboccare la strada indicata dalla giurisprudenza costituzionale
tedesca a partire dalla pronuncia sul mandato di arresto europeo (BVerfGE, 113, 273,
Darkanzali, del 18 luglio 2005). Così, per risolvere la questione relativa alle modalità di
intervento su provvedimenti che hanno origine da una previsione europea, i giudici di Brno
statuiscono (senza addurre ulteriori argomenti) che la vicenda ha rilevanza esclusivamente
interna perché la Direttiva europea lascia al legislatore nazionale i margini di spazio necessari
per adempiere gli obblighi costituzionali. In effetti, diversamente da quanto avevano fatto i
loro colleghi rumeni (sentenza 1.258/2009 dell’8 ottobre 2009), i giudici cechi non si
spingono sino a censurare apertamente la Direttiva e, confinando le loro critiche in una parte
significativamente intitolata obiter dictum, giustificano il loro intervento in relazione a
previsioni lasciate alla disponibilità del legislatore nazionale: i provvedimenti di attuazione
sono incostituzionali soltanto nella misura in cui non definiscono chiaramente le modalità di

182
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

intervento da parte del potere pubblico, non contemplano l’obbligo di informare l’interessato
dell’avvenuto accesso alle sue informazioni sensibili, non specificano in maniera univoca i
termini entro cui i provider sono obbligati a cancellare i dati raccolti, non limitano l’utilizzano
dei dati alla prevenzione di determinate tipologie (particolarmente gravi) di crimini e non
prevedono specifiche misure di prevenzione degli abusi. Insomma, come dire che, malgrado i
dubbi e le perplessità espresse attraverso gli obiter dicta, l’incostituzionalità non deriva dalla
astratta previsione di un meccanismo di data retention, ma piuttosto è la conseguenza delle
modalità concrete con cui il legislatore ha trasposto l’atto normativo europeo.
Malgrado l’attenzione riposta dal giudice ceco e malgrado la pronuncia sia ispirata da
una genuina (e da questo punto di vista apprezzabile) volontà di evitare che l’origine europea
delle norme impugnate si trasformi in un pretesto per abbassare gli standard nazionali di
protezione dei diritti fondamentali, la decisione offre spunti per una riflessione critica sulla
configurazione delle relazioni degli ordinamenti. Infatti, per un verso è vero che in ragione
della delicatezza delle prescrizioni della Direttiva e in ragione dell’atteggiamento troppo
indulgente della Corte del Lussemburgo, la dichiarazione di incostituzionalità si rivela utile
per bloccare (almeno provvisoriamente) e rivedere l’applicazione di una normativa che
oggettivamente presenta alcuni profili abbastanza inquietanti. Per contro, però, al di là del
fatto che la motivazione insiste su un profilo formale (la rilevanza esclusivamente interna
delle previsioni impugnate) che mal si concilia con l’idea di costituzione materiale e con la
concezione evolutiva di sovranità usate dallo stesso giudice costituzionale per giustificare la
costruzione europea, appare assai discutibile la scelta di mutuare l’impianto argomentativo
della decisione tedesca sul data retention e di non utilizzare lo strumento del rinvio
pregiudiziale: seguendo le orme della decisione con cui il Bundesverfassungsgericht
(BVerfG., 1 BvR 256/08, Data retention, del 2 marzo 2010) ha negato la necessità di adire
l’istituzione giudiziaria sovranazionale e ha provveduto ad annullare direttamente le norme di
attuazione della Direttiva 2006/24, l’Ústavní soud smentisce lo spirito collaborativo che, a
detta di molti commentatori, ha fin qui caratterizzato la sua giurisprudenza “europea” e si
espone alle stesse critiche che la dottrina ha riservato al Tribunale federale.

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dell’Università Kore di Enna

Alla luce di questa rapida disamina pare possibile concludere che, pur essendo dettata
da un sincero desiderio di garantismo, la soluzione individuata per il caso in questione non
appare complessivamente soddisfacente. Innanzitutto, dichiarando l’incostituzionalità totale
degli atti impugnati, i giudici di Brno impediscono l’attuazione di una normativa comunitaria
che per quanto problematica resta ancora formalmente vigente e, almeno teoricamente,
espongono il loro paese al rischio di una procedura di infrazione. Inoltre, mostrando sfiducia
nei confronti della giurisdizione del Lussemburgo, essi spezzano l’obbligo di leale
collaborazione che dovrebbe ispirare le relazioni tra i giudici e contravvengono agli obblighi
imposti dalla giurisprudenza europea sulla base dell’art. 234

TCE

(ora art. 264 TFUE). Infine,

ed è probabilmente il punto più rilevante, essi falliscono nell’obiettivo di riuscire a garantire
adeguati standard di protezione dei diritti perché, per limitare le loro censure all’attività
legislativa interna, essi hanno finito comunque per aprire la via ad una pratica che resta
comunque assai discutibile. Preferibile sarebbe invece stato incalzare la Corte di giustizia
affinché si decida a dichiarare l’invalidità di una direttiva che presenta evidenti problemi di
costituzionalità e affinché finalmente scriva l’ultimo capitolo di una vicenda giurisprudenziale
che ha già messo in luce le contraddizioni dell’attuale modello di relazioni tra gli ordinamenti
e che ormai ha assunto i caratteri di una vera e propria “saga”.

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Fausto Vecchio, Un nuovo capitolo nella "saga" del data retention: la Corte costituzionale della Repubblica Ceca dichiara l'incostituzionalità degli atti di attuazione della Direttiva 2006/24/CE

  • 1. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna UN NUOVO CAPITOLO NELLA “SAGA” DEL DATA RETENTION: LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA CECA DICHIARA L’INCOSTITUZIONALITÀ DEGLI ATTI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/24/CE Fausto Vecchio Assistant professor nell'Università Kore di Enna Lo scorso 22 marzo, dichiarando l’incostituzionalità dei provvedimenti normativi interni che davano attuazione alle previsioni contenute nella Direttiva 2006/24/ CE, l’Ústavní soud della Repubblica Ceca ha aumentato il numero di giurisdizioni costituzionali che hanno rilevato i problemi di costituzionalità nel dare attuazione alle disposizioni europee in materia di data retention: dopo le pronunce dei loro colleghi bulgari, romeni, tedeschi, ciprioti e ungheresi, anche i giudici di Brno hanno accolto le ragioni di quanti si sono lamentati dei pericoli connessi ad un sistema massivo di raccolta preventiva dei dati informatici ed elettronici. Dal punto di vista del diritto costituzionale europeo, la pronuncia ceca appare di grande interesse perché offrendo una nuova riconferma delle argomentazioni proposte dal Bundesverfassungsgericht in occasione della decisione sul mandato di arresto europeo, mostra il modo in cui si sta consolidando una certa concezione delle relazioni tra gli ordinamenti. Nel ricostruire i fatti che hanno portato alla pronuncia dei giudici cechi può essere utile mettere in evidenza che la vicenda si svolge nel quadro di una procedura di controllo inaugurata da un gruppo di cinquantuno deputati che lamentano l’incostituzionalità della legge 125/2005 (Legge sulle comunicazioni elettroniche) e del connesso decreto 485/2005. I ricorrenti sostengono che imporre ai gestori dei network di telecomunicazioni l’obbligo di registrare tutti i dati relativi alle comunicazioni effettuate con i sistemi di nuova generazione (sms, mail, connessioni internet, telefonia voip, ect.) e l’obbligo di mettere queste informazioni a disposizione delle autorità investigative vale ad allontanare la Repubblica Ceca dagli schemi istituzionali propri dello stato di diritto: il sistema realizzato dalle norme
  • 2. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna impugnate integra una chiara violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, senza rientrare nell’ambito delle limitazioni consentite dall’art. 4 della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali (che nel sistema ceco ha rango costituzionale), viola gli art. 2, 3, 7 e 13 della Carta ceca (da cui la giurisprudenza nazionale generalmente desume l’obbligo costituzionale di non interferire con la vita privata). Inoltre, mostrandosi consapevoli del legame che corre tra le disposizioni oggetto del pronunciamento e la Direttiva 2006/24/CE, i ricorrenti chiedono al giudice costituzionale di sospendere il loro giudizio e di sollecitare un cambio di orientamento interpretativo da parte della Corte di giustizia: denunciando possibili violazioni dei Trattati, essi chiedono ai magistrati del Lussemburgo di rivedere il giudizio - espresso con la decisione C – 301/06, Irlanda c. Parlamento europeo e Consiglio, del 25 febbraio 2009 - secondo cui la pratica del data retention sarebbe conforme al diritto comunitario. Secondo il ragionamento giuridico alla base del ricorso, insomma, le norme impugnate, al di fuori della copertura offerta dal principio di proporzionalità, ledono alcuni diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, dall’ordinamento convenzionale e dall’ordinamento comunitario e pertanto, dopo l’accertamento pregiudiziale del giudice europeo, devono essere dichiarate incostituzionali. Questa posizione viene contestata in maniera abbastanza tiepida dai rappresentanti istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato che intervengono nel procedimento ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 69 del regolamento della Corte. In particolare, lo speaker del Senato, dopo aver ribadito la correttezza formale dell’iter normativo seguito dai due provvedimenti si esprime in favore della costituzionalità delle norme impugnate perché ritiene che le violazioni denunciate non sussistano: la registrazione dei dati relativi alle comunicazioni (orario, durata, interlocutore etc.) è da tenere concettualmente distinta dall’intercettazione dei contenuti delle comunicazioni e non rientra nell’ambito delle norme invocate. A fronte di una controversia che si incentra essenzialmente sul contenuto dell’obbligo costituzionale di non interferire con la vita privata dei cittadini, la Corte costituzionale mostra una grande sensibilità nei confronti della comparazione giuridica e, oltre a richiamare la propria giurisprudenza costituzionale, richiama i riferimenti normativi e i precedenti 181
  • 3. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo e di altri sistemi costituzionali (principalmente Germania e Stati Uniti). Risultato di questa analisi comparata è la conclusione secondo cui «apart from the traditional definition of privacy in its space dimension (protection of the home in a broader sense) and, in connection with the autonomous existence and public authority, undisturbed creation of social relationships (in a marriage, family or society), the right to respecting private life also includes the guarantee of self-determination in the sense of primary decision-making of an individual about themselves». Partendo da questo concetto tanto ampio, i giudici costituzionali riconoscono che, a prescindere dalla mancanza di una norma che esplicitamente riconosca la possibilità di determinare le informazioni sensibili che sono accessibili ai terzi, il costituente ceco non si è limito a riconoscere soltanto i classici diritti all’integrità psicofisica e all’inviolabilità delle comunicazioni private, ma secondo uno schema consolidato nelle esperienze democratiche ha riconosciuto un diritto all’«informational self-determination» e ha garantito la possibilità di disporre delle informazioni relative alle proprie comunicazioni. Una volta smentita la ricostruzione proposta dallo speaker del Senato e una volta chiarito che la Carta ceca dei diritti fondamentali non si limita a garantire soltanto il contenuto delle comunicazioni, la Corte sceglie una via procedurale diversa da quella suggerita dai ricorrenti e preferisce invece imboccare la strada indicata dalla giurisprudenza costituzionale tedesca a partire dalla pronuncia sul mandato di arresto europeo (BVerfGE, 113, 273, Darkanzali, del 18 luglio 2005). Così, per risolvere la questione relativa alle modalità di intervento su provvedimenti che hanno origine da una previsione europea, i giudici di Brno statuiscono (senza addurre ulteriori argomenti) che la vicenda ha rilevanza esclusivamente interna perché la Direttiva europea lascia al legislatore nazionale i margini di spazio necessari per adempiere gli obblighi costituzionali. In effetti, diversamente da quanto avevano fatto i loro colleghi rumeni (sentenza 1.258/2009 dell’8 ottobre 2009), i giudici cechi non si spingono sino a censurare apertamente la Direttiva e, confinando le loro critiche in una parte significativamente intitolata obiter dictum, giustificano il loro intervento in relazione a previsioni lasciate alla disponibilità del legislatore nazionale: i provvedimenti di attuazione sono incostituzionali soltanto nella misura in cui non definiscono chiaramente le modalità di 182
  • 4. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna intervento da parte del potere pubblico, non contemplano l’obbligo di informare l’interessato dell’avvenuto accesso alle sue informazioni sensibili, non specificano in maniera univoca i termini entro cui i provider sono obbligati a cancellare i dati raccolti, non limitano l’utilizzano dei dati alla prevenzione di determinate tipologie (particolarmente gravi) di crimini e non prevedono specifiche misure di prevenzione degli abusi. Insomma, come dire che, malgrado i dubbi e le perplessità espresse attraverso gli obiter dicta, l’incostituzionalità non deriva dalla astratta previsione di un meccanismo di data retention, ma piuttosto è la conseguenza delle modalità concrete con cui il legislatore ha trasposto l’atto normativo europeo. Malgrado l’attenzione riposta dal giudice ceco e malgrado la pronuncia sia ispirata da una genuina (e da questo punto di vista apprezzabile) volontà di evitare che l’origine europea delle norme impugnate si trasformi in un pretesto per abbassare gli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, la decisione offre spunti per una riflessione critica sulla configurazione delle relazioni degli ordinamenti. Infatti, per un verso è vero che in ragione della delicatezza delle prescrizioni della Direttiva e in ragione dell’atteggiamento troppo indulgente della Corte del Lussemburgo, la dichiarazione di incostituzionalità si rivela utile per bloccare (almeno provvisoriamente) e rivedere l’applicazione di una normativa che oggettivamente presenta alcuni profili abbastanza inquietanti. Per contro, però, al di là del fatto che la motivazione insiste su un profilo formale (la rilevanza esclusivamente interna delle previsioni impugnate) che mal si concilia con l’idea di costituzione materiale e con la concezione evolutiva di sovranità usate dallo stesso giudice costituzionale per giustificare la costruzione europea, appare assai discutibile la scelta di mutuare l’impianto argomentativo della decisione tedesca sul data retention e di non utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale: seguendo le orme della decisione con cui il Bundesverfassungsgericht (BVerfG., 1 BvR 256/08, Data retention, del 2 marzo 2010) ha negato la necessità di adire l’istituzione giudiziaria sovranazionale e ha provveduto ad annullare direttamente le norme di attuazione della Direttiva 2006/24, l’Ústavní soud smentisce lo spirito collaborativo che, a detta di molti commentatori, ha fin qui caratterizzato la sua giurisprudenza “europea” e si espone alle stesse critiche che la dottrina ha riservato al Tribunale federale. 183
  • 5. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna Alla luce di questa rapida disamina pare possibile concludere che, pur essendo dettata da un sincero desiderio di garantismo, la soluzione individuata per il caso in questione non appare complessivamente soddisfacente. Innanzitutto, dichiarando l’incostituzionalità totale degli atti impugnati, i giudici di Brno impediscono l’attuazione di una normativa comunitaria che per quanto problematica resta ancora formalmente vigente e, almeno teoricamente, espongono il loro paese al rischio di una procedura di infrazione. Inoltre, mostrando sfiducia nei confronti della giurisdizione del Lussemburgo, essi spezzano l’obbligo di leale collaborazione che dovrebbe ispirare le relazioni tra i giudici e contravvengono agli obblighi imposti dalla giurisprudenza europea sulla base dell’art. 234 TCE (ora art. 264 TFUE). Infine, ed è probabilmente il punto più rilevante, essi falliscono nell’obiettivo di riuscire a garantire adeguati standard di protezione dei diritti perché, per limitare le loro censure all’attività legislativa interna, essi hanno finito comunque per aprire la via ad una pratica che resta comunque assai discutibile. Preferibile sarebbe invece stato incalzare la Corte di giustizia affinché si decida a dichiarare l’invalidità di una direttiva che presenta evidenti problemi di costituzionalità e affinché finalmente scriva l’ultimo capitolo di una vicenda giurisprudenziale che ha già messo in luce le contraddizioni dell’attuale modello di relazioni tra gli ordinamenti e che ormai ha assunto i caratteri di una vera e propria “saga”. 184