Ordinanza 702 bis Tribunale Roma - avv. Valerio Piccolo - www.piccolorinaldi.com
1. N. R.G. 2056812021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile promossa da
prccolo vALERro, erettivamente domiciliato in rndirizzo Telematico
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con il patrocinio dell'aw'
ATTORE
con il patrocinio dell'avv.to PICCOLO VALERIO presso cui i patrocinati hanno eletto domicilio,
giuste procure in atti ; nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; con l'intervento del PM.
OGG ETTO : ricono sc i m ento d e I 1 a cittadinanza ital i ana
Il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo che gli venisse
riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretto di Lorenzo
nato in Marciano della Chiana il 10.8.1881 ed emigrato in Brasile senza mai
naturalizzarsi cittadino straniero, come da ceftificato depositato in atti, tradotto ed apostillato.
Il Ministero non si costituiva.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata; l'avo
italiano non è stato mai nattralizzato brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza
italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi
discendenti.
Invero il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio Decreto del25.6.1865 n.
2358 prevedeva agli artt. 4 e 5, tratti a loro volta dal precedente Statuto Albertino, il riconoscimento
dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro
che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, sempre che non
fossero figli di stranieri residenti in Italia o di italiano emigrato, status esteso all'intero nucleo
familiare la cui situazione era legata a quella del marito/padre, prevedendone la trasmissione izre
sanguinis esclusivamente per via paterna.
Accoglimento totale del 05/0212022
RG n .2056812021
Repert. n. 2357 12022 del 05/0212022
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2. Accoglimento totale del 05/0212022
È dunque provata la discendenzadiretraper linea patema degliàttori da cittadinofltn 2056812021
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenztlfl$ff.rll.{SgnpVLZ]g5fOgf1Z2O22
l'accertamento della cittadinanzaitaliana, poiché iricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla
nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo
italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto
awiene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente
all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di
una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Il ricorrente ha presentato al Consolato generale d'Italia di S. Paolo la richiesta di iscrizione
nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi
della Legge n. 9l del 1992, quale discendente in linea diretta di cittadino italiano, allegando una
condizione di gravissimo ritardo per l'EgppgCg[6istanee per il riconoscimento della cittadinanza,
fermo alle convocazioni per le domande inoltrate nel2012.
Ne consegue l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento
della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate.
Dall'esame della documentazione depositata in attiviene in evidenza la dimensione del fenomeno e
la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle
domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte
dell'Autorità consolare, della richiesta presentata da parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in
conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione
della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis,il decorso di un lasso
temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione
dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando
l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda proposta dai ricorrenti dichiarando che gli stessi sono
cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei prowedimenti
conseguenti.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto dell'enorne mole di lavoro che grava
sull'amministrazione competente all'esame della domanda , che non permette di prowedere in
tempi ragionevoli.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide
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3. Accoglimento totale del 05/0212022
RG n. 2056812021
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara
freÉletffi.:235712b» del 05/0212022
italiano ;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo
alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Roma 0310212022
IL GIUDICE
dott.ssa Antonella Di Tullio
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