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Risoluzione Agenzia sul nuovo regime dei minimi
Possibile esercitare l’opzione entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente risoluzione o
entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine, apportando
le opportune rettifiche ai documenti emessi con addebito dell'imposta.
Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
(“nuovi minimi”) anche per i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività di impresa, arte
o professione a inizio anno, prima dell’entrata in vigore della norma (articolo 10, comma 12-
undecies, Dl 192/2014) che ha prorogato il regime.
Il testo della risoluzione 67/E del 23 luglio 2015.
Dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario, introdotto dall’articolo 1, commi 54 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "legge di stabilità 2015”), ha sostituito tutti i regimi fiscali di
favore in vigore al 31 dicembre 2014 – regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative
produttive e lavoratori in mobilità, regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo – mediante la loro abrogazione espressa al comma 85 della
citata legge.
Il legislatore ha, tuttavia, previsto due eccezioni che riguardano il regime fiscale di vantaggio.
La prima è contenuta nell’articolo 1, comma 88, della legge di stabilità, che, introducendo una
clausola di salvaguardia, consente ai soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il
suddetto regime, la facoltà di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o
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La seconda è contenuta nell’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che prevede, in deroga alla
citata abrogazione (articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 e 1, commi da 96 a
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soggetti, che avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la scelta nel 2015.
Poiché, ai sensi della norma recata dall’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. n. 98 del 2011, il suddetto
regime si applica solo alle nuove attività, la possibilità di avvalersi del regime fiscale di vantaggio
opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che intraprendono un’attività di impresa, arte o
professione nell’anno 2015.
Come noto, fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio era il regime naturale dei
contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi
senza porre in essere particolari adempimenti preventivi. L’indicazione, nella dichiarazione di inizio
attività, di presumere la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime aveva, infatti, natura
di mera comunicazione ai fini anagrafici, e non anche natura di opzione.
Ai sensi del sopra citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192 del 2014, l’applicazione del
regime fiscale di vantaggio - come già detto prevista solo per coloro che iniziano l’attività nel 2015
– diviene, invece, espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta, in quanto tale, alla
disciplina in materia di opzioni prevista dal DPR n. 442 del 1997, “Regolamento recante norme per
il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
dirette”.
L’articolo 1, comma 1, del citato decreto stabilisce la regola generale secondo cui l’opzione e la
revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da
comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e
la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta
attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
Ai sensi del successivo articolo 2, il contribuente è, comunque, tenuto a comunicare l’opzione
effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta
operata. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA “la scelta è
comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei
redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul
valore aggiunto.”
La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile secondo le vigenti
disposizioni, non determina l’invalidità dell’opzione.
A ciò consegue che, coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso
del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dall’art. 10,
comma 12-undecies del D.L. 192 del 2014, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7
l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone
comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per
la dichiarazione IVA.
Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015,
prima dell’entrata in vigore del citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192 del 2014.
Tanto premesso, il contribuente, al fine di esercitare la suddetta opzione, potrà, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della presente risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva se
la stessa scade dopo il predetto termine, apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi
con addebito dell'imposta. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e
quarto comma, e 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le operazioni attive potrà emettere
nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere
l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare
la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa. L’istante dovrà, inoltre, effettuare la variazione in aumento dell’Iva
sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi
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Risoluzione agenzia sul nuovo regime dei minimi

  • 1. Risoluzione Agenzia sul nuovo regime dei minimi Possibile esercitare l’opzione entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine, apportando le opportune rettifiche ai documenti emessi con addebito dell'imposta. Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”) anche per i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività di impresa, arte o professione a inizio anno, prima dell’entrata in vigore della norma (articolo 10, comma 12- undecies, Dl 192/2014) che ha prorogato il regime. Il testo della risoluzione 67/E del 23 luglio 2015. Dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario, introdotto dall’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "legge di stabilità 2015”), ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 – regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità, regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo – mediante la loro abrogazione espressa al comma 85 della citata legge. Il legislatore ha, tuttavia, previsto due eccezioni che riguardano il regime fiscale di vantaggio. La prima è contenuta nell’articolo 1, comma 88, della legge di stabilità, che, introducendo una clausola di salvaguardia, consente ai soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il suddetto regime, la facoltà di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. La seconda è contenuta nell’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che prevede, in deroga alla citata abrogazione (articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), la proroga del regime fiscale di vantaggio per i soggetti, che avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la scelta nel 2015. Poiché, ai sensi della norma recata dall’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. n. 98 del 2011, il suddetto regime si applica solo alle nuove attività, la possibilità di avvalersi del regime fiscale di vantaggio opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione nell’anno 2015. Come noto, fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi. L’indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime aveva, infatti, natura di mera comunicazione ai fini anagrafici, e non anche natura di opzione. Ai sensi del sopra citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192 del 2014, l’applicazione del regime fiscale di vantaggio - come già detto prevista solo per coloro che iniziano l’attività nel 2015 – diviene, invece, espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta, in quanto tale, alla
  • 2. disciplina in materia di opzioni prevista dal DPR n. 442 del 1997, “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”. L’articolo 1, comma 1, del citato decreto stabilisce la regola generale secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. Ai sensi del successivo articolo 2, il contribuente è, comunque, tenuto a comunicare l’opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA “la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.” La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile secondo le vigenti disposizioni, non determina l’invalidità dell’opzione. A ciò consegue che, coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dall’art. 10, comma 12-undecies del D.L. 192 del 2014, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA. Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192 del 2014. Tanto premesso, il contribuente, al fine di esercitare la suddetta opzione, potrà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine, apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L’istante dovrà, inoltre, effettuare la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 546 del 1992.