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Cosa possono fare i soggetti non vaccinati
1. COSA POSSONO FARE I
SOGGETTI NON
VACCINATI?
IL TRATTAMENTO DEI DATI DI VACCINAZIONE
NELLA LOTTA AL COVID-19
2. UNA COMPAGNIA AEREA, UN RISTORANTE, UN
NEGOZIO POSSONO RICHIEDERE LA PROVA DELLA
VACCINAZIONE AI PROPRI VISITATORI O CLIENTI?
No, ad oggi il trattamento dei dati personali cd. «sanitari» è ammesso
soltanto in virtù di una legge- ad oggi non prevista- oppure in base al
consenso dell’interessato.
E’ importante chiarire però che il consenso per essere valido deve
essere prestato liberamente. Dunque se un ristorante o un negozio
impongono all’interessato di dimostrare la prova della vaccinazione
per accedere ad un locale, il consenso non è libero ma viene estorto.
3. UN ORGANIZZATORE DI UN EVENTO COME UN
FESTIVAL O UN EVENTO SPORTIVO PUO’ NEGARE
L’ACCESSO A SEGUITO DI UNA MANCATA PROVA
DELLA VACCINAZIONE?
No, l’organizzatore di un evento non può richiedere la prova della
vaccinazione. Chiedere ad una persona se è vaccinata o meno per
concederle l’accesso ad un evento costituisce un trattamento di dati
sanitari.
4. UN DATORE DI LAVORO PUO’ CHIEDERE LA
PROVA DELLA VACCINAZIONE?
No, lo stato di salute- nel caso di specie, lo stato di vaccinazione- è un
dato sanitario e può essere trattato solo in base ad una legge o al
consenso dell’interessato. In ambito lavorativo il consenso del
lavoratore è raramente libero in virtù del rapporto di subordinazione.
5. PUO’ IL DATORE DI LAVORO LICENZIARE IL
LAVORATORE IN CASO DI MANCATA
VACCINAZIONE?
La questione è molto controversa e parte dall’interpretazione dell’art.
32 Cost. «…Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non in base alla legge». Secondo una parte
della dottrina ciò è possibile in base all’applicazione dell’art. 2087 c.c.,
secondo un’altra parte della dottrina ciò non è possibile in assenza di
una legge specifica.
6. IL MEDICO DEL LAVORO PUO’ FORNIRE I
NOMI DEI DIPENDENTI VACCINATI AL
DATORE DI LAVORO?
No, una richiesta del genere da parte del datore di lavoro dovrebbe
essere respinta dal medico del lavoro. Infatti comunicare i nomi dei
dipendenti vaccinati costituirebbe un illecito trattamento dei dati
personali oltre che una violazione del segreto professionale del
medico.
7. LA SCUOLA O L’UNIVERSITA’ POSSONO INIBIRE
L’ACCESSO AD AULE STUDIO O ALLE CLASSI AD
ALUNNI E STUDENTI NON VACCINATI?
No, neanche le pubbliche amministrazioni possono richiedere la prova
dell’avvenuta vaccinazione dello studente in quanto ciò costituirebbe
un illecito trattamento dei dati personali. Neanche se venisse proposto
un modulo per la dazione di consenso ciò sarebbe ammissibile, in
quanto le conseguenze pregiudizievoli del rifiuto a rilasciare il proprio
consenso minerebbero il concetto di libertà.
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen