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Corso Guardia Ecozoofila
regolamento comunale inerente i
maltrattamenti di animali
A cura della Dott.ssa Laura Crapanzano Criminologa della P.M.
di Massa
Maltrattamento di animali
In diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del Codice Penale ai
sensi del quale: 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona
una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa
da 5.000 a 30.000 euro ». 2. La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva
la morte dell'animale.
Procedibilità d’ufficio
Procedibilità d’ufficio
• la procedibilità d'ufficio è la qualità di alcuni reati in
base alla quale l’azione penale deve essere avviata al
mero ricevimento della notitia criminis. Diversamente da
quanto accade per i reati perseguibili a querela della
parte offesa, non è necessario che taluno, avendone
diritto, solleciti l'avvio dell'azione penale. L'azione
avviata d'ufficio è irretrattabile, non è dunque possibile
interromperla come avviene nel caso della remissione di
querela.
La denuncia anonima
• Le denunce anonime non possono essere utilizzate in
dibattimento e non hanno quindi valore probatorio. Sono
però elemento idoneo ad innescare l’attività dell’Autorità
Giudiziaria nel caso in cui si perseguano reati per i quali
è prevista la procedibilità d’ufficio sopratutto se corredate
da opportuna documentazione (foto-filmati-etc).
Il rischio della calunnia
• Quando si denuncia un reato (anche se) ai danni degli
animali, se il fatto non è provato si può incorrere nella
• Calunnia: è il reato previsto dall'articolo 368 del codice
penale, ai sensi del quale: "chiunque,
con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se
anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità
Giudiziaria o ad un`altra Autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa
innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di
un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.“
DPGR n.38r/2011
regolamento della L.R.59/2009
• modalità di custodia e trasporto (condizioni di sicurezza,
spazio, temperatura, ventilazione e illuminazione).
• regole a tutela degli animali oggetto di commercio ambulante,
o coinvolti in manifestazioni storico-culturali.
• pet therapy.
• metodiche per il controllo del randagismo.
• procedure di
• regole di accreditamento per canili sanitari e rifugi.
• questione dei finanziamenti regionali per la costruzione e il
risanamento dei canili.
• commissione regionale per la tutela degli animali.
Regolamento Polizia Urbana comune di massa
TITOLO 5 : ANIMALI
Articolo 37
Animali di affezione
1) Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo da evitare qualsiasi condizione di
sofferenza o di stress all’animale stesso. Il responsabile di un animale ha l’obbligo di garantire
la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure
ed attenzioni adeguate secondo le necessità. In particolare il responsabile deve assicurare
all’animale
cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; garantirne
l’equilibrio fisico mediante adeguate possibilità di movimento; salvaguardarne l’equilibrio
comportamentale e psicologico evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o
angoscia; adottare misure idonee a prevenire l’allontanamento dai luoghi di abituale
soggiorno; assicurare all’animale un
ricovero idoneo e pulito.
2) I proprietari o possessori di animali di affezione devono garantire l’adeguato e costante
controllo dell’animale affinché questi non arrechi
in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
3) Per quanto non espressamente previsto nel presente TITOLO si rinvia alla normativa
vigente
ed in particolare a quanto disciplinato dalla L.R.T. n. 59/2009 e allo specifico regolamento
comunale
Art 38 regolamento polizia massa
Articolo 38
Custodia e tutela degli animali
1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato a. consentire che gli animali sporchino con
deiezioni spazi pubblici o aperti al pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari
o chiunque li abbia in custodia devono
provvedere alla immediata pulizia del suolo. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei
alla rimozione delle deiezione del cane;
b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sul le aree di cui all'art. 1;
d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2) I volontari che si occupano della cura e del sos tentamento delle colonie feline sono obbligati
a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo
alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati
3) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno esse re determinate ulteriori modalità di
mantenimento degli animali e comportamenti vietati,ai fini della tutela del loro benessere
Art 39 regolamento
polizia urbana
Articolo 39
Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all‘ interno del centro
abitato
1) L’allevamento di animali da reddito o autoconsumo è di massima vietato
nelle zone residenziali/commerciali/direzionali. In deroga potrà essere
consentito su aree private scoperte previo parere favorevole da parte dei
competenti uffici comunali e del servizio veterinari dell’Azienda
sanitaria locale. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme
igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato
AGGIORNAMENTO "NUOVA LEGGE SUL
CONDOMINIO": legge n. 220/12,
Vietare ad un condomino - anche mediante un regolamento condominiale - la detenzione di un animale domestico
nel proprio appartamento equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali (art. 1138 del Cod. Civile,
come modificato dalla nuova legge n. 220/12 sul condominio), un atto illegale a tutti gli effetti.
Anche qualunque delibera condominiale che si "inventi" delle regole a discapito dell'animale (es.: vietato dare cibo
ai randagi; vietato l'uso dell'ascensore; divieto d'uso delle scale...), può essere annullata presentando ricorso al
Giudice di Pace entro 30 gg dalla data di deliberazione (per i dissenzienti, o astenuti) e dalla data di ricevimento del
Verbale (per gli assenti). Basta una lettera in carta libera dove sia elencato il problema, allegando opportuna
documentazione (es. eventuali certificati medici relativi all'animale; elenco delle leggi di riferimento) e copia della
delibera. Se poi, malauguratamente per i condomini che creano problemi a chi possieda animali domestici, il divieto
contro l'animale non fosse stato discusso come argomento all'ordine del giorno, ma solo come elemento dello spazio
"varie ed eventuali", la delibera è già nulla di per sé (se un punto non è esplicitamente all'ordine del giorno, non può
essere poi affrontato come "varie ed eventuali", ma solo eventualmente come punto all'ordine del giorno di una
successiva assemblea) e basterà inviare una raccomandata A/R all'Amministratore, per sancire il tutto.
Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale tenti comunque di vietare la detenzione di animali
affermando che essi possono disturbare la quiete o l'igiene della collettività, non solo il semplice possesso di cani o di
altri animali non è sufficiente a far incorrere in questo divieto, ma è anche necessario che si accerti effettivamente il
pregiudizio causato alla collettività degli altri condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Insomma, i
condomini contrari alla presenza di un animale domestico dovranno seriamente documentare - tramite personale
tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) - la gravità delle situazioni da loro denunciate, per
chiarire se si tratta davvero di problematiche ambientali (scarsa igiene, malattie, cattivi odori, etc...) sempre che però,
nel frattempo, al personale tecnico non sia venuto da ridere ;)
Alla luce di quanto sopra, di norma è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un
appartamento: chi accusasse un proprietario di animli domestici di quanto espreso ai punti precedenti, dovrebbe
dimostrare con prove rigorose che, per. es., l'animale o gli animali recano disturbo alle occupazioni o al riposo delle
persone (art. 659 Codice Penale), o che si verificano immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice
Civile)
Disturbo quiete pubblica
Gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti sono simili tanto per
l'abbaiare di un cane, quanto per la musica di uno stereo, o gli schiamazzi di
una o più persone etc..: un rumore di intensità e frequenza "tollerabili" è
consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Per la Corte di Cassazione,
inoltre, se è un solo condomino a lamentarsi, non si turba la quiete
pubblica e il cane "può disturbare il vicino di casa". Perché sia fattibile un
concreto allontanamento degli animali (o, per esempio, un esposto da
parte di condomini che se ne lamentano), non basta quindi che il reclamo sia
fatto da un vicino poco tollerante, ma che ci sia una pluralità di persone a
lamentarsi e a denunciare il fatto (Cassazione 1394/1999 - si veda sotto i
RIFERIMENTI).
Qualche abbaio occasionale NON fa testo ("Il cane che abbaia in modo
normale, per es. in caso di visite di estranei, di "disturbatori", non
presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844
del C. Civile). Inoltre tale "disturbo" anche se denunciato da più persone
deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di
personale adatto (es., vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati - e pagati
- dal condominio) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in
tutela dell'inquinamento acustico.
Attenzione però al rumore
(abbaio) notturno:
chi non riesce a dormire a causa dell'abbaiare ininterrotto dei cani, ha diritto ad un risarcimento anche se il disturbo riguarda una
persona singola. Il disturbo notturno è un caso in cui la Cassazione diventa più severa coi proprietari di cani e oggi fanno testo
diverse sentenze della Cassazione.). MOLTO raramente si attua, però, un allontanamento dei cani e la legge è più propensa a multare
i proprietari. Se qualcuno si lamenta dei nostri animali e fornisce prove certe e/o testimonianze convincenti a sostegno di tale accusa,
si potrebbero avere dei problemi, ma chiariamo subito: se io affermo che il cane dei vicini mi disturba abbaiando di notte, dovrò
DIMOSTRARE che ciò accade con continuità e oltre la soglia della tolleranza (per esempio registrando il cane che abbaia alle 3 del
mattino. Trovando testimoni attendibili. Oppure, in casi un po' estremi, facendo rilevare con strumentazioni apposite "quanto" sia
lesivo l'abbaiare dei cani) e quindi per poter denunciare qualcuno a casa di rumori definiti molesti, sarà necessario che tale rumore
sia dimostrato e cioè:
- CONTINUATO: per es., se il vicino ogni sera accende la tv a volume massimo e la tiene così per ore, sta violando l'art. 844 del c.
civile ("Immissioni"), ma se per errore gli cade il servizio di pentole con grandissimo rumore, non sto violando nessuna legge, è stato
un caso. E allo stesso modo, Se il mio cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare
insistente, continuo e violento (di notte, ricordiamocelo, attenzione!)
- SUPPORTATO da testimoni atti a farlo: qualcuno credibile che avvalli il tutto e disposto anche a comparire davanti a un giudice
(per es., in una delle due sentenze citate prima, un testimone era il ragazzo che lavorava al mattino presto e sentiva i cani abbaiare).
- e/o CAUSA DI PROBLEMI PSICO-FISICI: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in
grado di creare ad altra persona una patologia dichiarata (che devi essere diagnosticata - per es., da un medico), per es. "fa così tanto
rumore che ho il mal di testa dalla mattina alla sera".
- e/o CERTIFICATO da un ente tecnico apposito
Tutto ciò, ma in senso inverso, lo può fare un proprietario di cani che si ritrovi perseguitato dalle lamentele (se
Minaccia nei confronti del vostro animale
Se ricevete minacce nei confronti del/dei vostri animali domestici e per ora non avete certezze o prove su
chi sia l'autore, sporgete comunque denuncia contro ignoti recandovi presso i Carabinieri, la Polizia, il
Corpo Forestale, la Polizia Municipale. La minaccia costituisce violazione di quanto enunciato negli art.
638 (uccisione/danneggiamento di animali di proprietà) e 727 + succ. modificazioni del C. Penale attuate
dalla Legge n. 189/2004.
Se invece avete il nome della persona che vi minaccia, sporgete sempre denuncia sulla base di quanto
detto al punto precedente, ma con riferimento alla persona in questione.
Se la minaccia include accenni a veleno, esiste a vostra difesa anche il Testo Unico delle Leggi Sanitarie,
lì dove stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze
velenose poichè potrebbero essere ingerite anche da bambini (in alcune regioni, poi, come la Toscana, si
aggiunge alla normativa nazionale, una sanzione amministrativa). E poi ricordate che esiste anche l'Ord.
Min. 24 dic. 2008, Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.
Ricordate che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono OBBLIGATI ad accettare la vostra denuncia, pena
la denuncia nei loro confronti di "omissione d'atti d'ufficio", art. 328 del C. Penale.
Riferimenti:
Ordinanza del 10 febbraio 2012 "Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati"
C. Penale
Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265)
FARE UNA DENUNCIA
Impedire, mediante minaccia, di sfamare i
randagi può determinare il reato di
Minaccia
che in diritto penale, è il delitto regolato dall'art.
612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad
altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona
offesa. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339 Codice Penale (con armi - da
persona travisata – etc), la pena è della reclusione fino a
un anno si procede d’ufficio.
…….. o il reato di
• Violenza privata
• delitto previsto dall'art. 610 Codice Penale secondo
cui: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare,
tollerare od omettere qualche cosa è punito con
la reclusione fino a 4 anni.
• L'omissione è il mancato svolgimento di un determinato
compito od obbligo e consiste tipicamente nella mancata
esecuzione di una azione.
• Nel diritto penale, per azione si intende la realizzazione di
movimenti corporei capaci di rappresentare una
manifestazione esteriore della persona che li compie. Sono
dunque movimenti di parti del corpo perciò può trattarsi di
movimenti degli arti
……………….e
• Maltrattamento di animali
• Se l’impedire di sfamare gatti o cani, anche se randagi,
determina sofferenza per gli animali poiché questi hanno
difficoltà o non riescono a procurarsi cibo o acqua a
sufficienza, si concreta il reato di maltrattamento di
animali,Voi che nutrite e accudite i gatti siete tutelati
prima di tutto dalla L. Quadro 281/91 , da cui sono poi
derivate le diverse leggi regionali a prevenzione del
randagismo e tutela degli animali d'affezione
Legge n. 189 del 20 luglio 2004 (modifiche al C. Penale per uccisione e
maltrattamento di animali)
ART. 1. (Modifiche al codice penale)
TITOLO IX-BIS (DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI)
Art. 544-bis (Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.
Art. 544-ter (Maltrattamento di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a15.000
euro.La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte
dell'animale.
Art. 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati)
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o
strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e conla multa da 3.000 a. 15.000 euro.La pena è aumentata
da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sè od altri ovvero sene deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali)
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla
metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni oda persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei
combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui alprimo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e conla multa da 5.000 a 30.000
euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al
primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza
o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e
con la multa da 5.000 a30.000 euro.
Il diritto-dovere di soccorrere gli Animali feriti
Per le vicende in questione vige il D. Lgs. 285/1992 (“Codice della Strada”), il cui testo è aggiornato alla
Legge 23 marzo 2016, n. 41, che introduce nel codice il reato di omicidio stradale.
• L’art. 189 comma 9 bis dispone che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo
di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli
animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”.
• Inoltre il secondo periodo affronta i casi di omissione di soccorso e prevede che: “le persone coinvolte in
un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.” Chiunque non ottempera al predetto
obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra euro 78,00 a euro 311,00.
• I casi sin qui indicati possono anche integrare gli estremi della responsabilità penale in quanto,
l’omissione di soccorso di animali d’affezione, da reddito o protetti, oltre a sottostare agli obblighi previsti
e sanzionati dal Codice della Strada, può essere punito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 544-ter
del codice penale in tema di maltrattamento di animali con pena detentiva da 3 a 18 mesi o con la multa
da cinquemila a trentamila euro, con l’aggravante prevista dal terzo comma dell’aumento di pena della
metà in caso di morte dell’animale.
• Si prevede inoltre lo «stato di necessità» per il trasporto di un animale in gravi condizioni di
salute, finora occasionalmente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada.
Ciò significa che chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se, per
raggiungere un ambulatorio veterinario, si troverà a violare il Codice della Strada. I mezzi di
soccorso veterinari e di vigilanza zoofila vengono equiparati a quelli di ambulanze, vigili del fuoco
e forze di polizia.
Amare gli animali significa dare tutto il nostro
amore per riceverlo duplicato
grazie

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Corso guardia ecozoofila

  • 1. Corso Guardia Ecozoofila regolamento comunale inerente i maltrattamenti di animali A cura della Dott.ssa Laura Crapanzano Criminologa della P.M. di Massa
  • 2. Maltrattamento di animali In diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale: 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ». 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Procedibilità d’ufficio
  • 3. Procedibilità d’ufficio • la procedibilità d'ufficio è la qualità di alcuni reati in base alla quale l’azione penale deve essere avviata al mero ricevimento della notitia criminis. Diversamente da quanto accade per i reati perseguibili a querela della parte offesa, non è necessario che taluno, avendone diritto, solleciti l'avvio dell'azione penale. L'azione avviata d'ufficio è irretrattabile, non è dunque possibile interromperla come avviene nel caso della remissione di querela.
  • 4. La denuncia anonima • Le denunce anonime non possono essere utilizzate in dibattimento e non hanno quindi valore probatorio. Sono però elemento idoneo ad innescare l’attività dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui si perseguano reati per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio sopratutto se corredate da opportuna documentazione (foto-filmati-etc).
  • 5.
  • 6. Il rischio della calunnia • Quando si denuncia un reato (anche se) ai danni degli animali, se il fatto non è provato si può incorrere nella • Calunnia: è il reato previsto dall'articolo 368 del codice penale, ai sensi del quale: "chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.“
  • 7. DPGR n.38r/2011 regolamento della L.R.59/2009 • modalità di custodia e trasporto (condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione e illuminazione). • regole a tutela degli animali oggetto di commercio ambulante, o coinvolti in manifestazioni storico-culturali. • pet therapy. • metodiche per il controllo del randagismo. • procedure di • regole di accreditamento per canili sanitari e rifugi. • questione dei finanziamenti regionali per la costruzione e il risanamento dei canili. • commissione regionale per la tutela degli animali.
  • 8. Regolamento Polizia Urbana comune di massa TITOLO 5 : ANIMALI Articolo 37 Animali di affezione 1) Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all’animale stesso. Il responsabile di un animale ha l’obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità. In particolare il responsabile deve assicurare all’animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; garantirne l’equilibrio fisico mediante adeguate possibilità di movimento; salvaguardarne l’equilibrio comportamentale e psicologico evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; adottare misure idonee a prevenire l’allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; assicurare all’animale un ricovero idoneo e pulito. 2) I proprietari o possessori di animali di affezione devono garantire l’adeguato e costante controllo dell’animale affinché questi non arrechi in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. 3) Per quanto non espressamente previsto nel presente TITOLO si rinvia alla normativa vigente ed in particolare a quanto disciplinato dalla L.R.T. n. 59/2009 e allo specifico regolamento comunale
  • 9. Art 38 regolamento polizia massa Articolo 38 Custodia e tutela degli animali 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato a. consentire che gli animali sporchino con deiezioni spazi pubblici o aperti al pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezione del cane; b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici; c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sul le aree di cui all'art. 1; d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla. 2) I volontari che si occupano della cura e del sos tentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno esse re determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati,ai fini della tutela del loro benessere
  • 10. Art 39 regolamento polizia urbana Articolo 39 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all‘ interno del centro abitato 1) L’allevamento di animali da reddito o autoconsumo è di massima vietato nelle zone residenziali/commerciali/direzionali. In deroga potrà essere consentito su aree private scoperte previo parere favorevole da parte dei competenti uffici comunali e del servizio veterinari dell’Azienda sanitaria locale. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti. 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato
  • 11. AGGIORNAMENTO "NUOVA LEGGE SUL CONDOMINIO": legge n. 220/12, Vietare ad un condomino - anche mediante un regolamento condominiale - la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali (art. 1138 del Cod. Civile, come modificato dalla nuova legge n. 220/12 sul condominio), un atto illegale a tutti gli effetti. Anche qualunque delibera condominiale che si "inventi" delle regole a discapito dell'animale (es.: vietato dare cibo ai randagi; vietato l'uso dell'ascensore; divieto d'uso delle scale...), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg dalla data di deliberazione (per i dissenzienti, o astenuti) e dalla data di ricevimento del Verbale (per gli assenti). Basta una lettera in carta libera dove sia elencato il problema, allegando opportuna documentazione (es. eventuali certificati medici relativi all'animale; elenco delle leggi di riferimento) e copia della delibera. Se poi, malauguratamente per i condomini che creano problemi a chi possieda animali domestici, il divieto contro l'animale non fosse stato discusso come argomento all'ordine del giorno, ma solo come elemento dello spazio "varie ed eventuali", la delibera è già nulla di per sé (se un punto non è esplicitamente all'ordine del giorno, non può essere poi affrontato come "varie ed eventuali", ma solo eventualmente come punto all'ordine del giorno di una successiva assemblea) e basterà inviare una raccomandata A/R all'Amministratore, per sancire il tutto. Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale tenti comunque di vietare la detenzione di animali affermando che essi possono disturbare la quiete o l'igiene della collettività, non solo il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere in questo divieto, ma è anche necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività degli altri condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Insomma, i condomini contrari alla presenza di un animale domestico dovranno seriamente documentare - tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) - la gravità delle situazioni da loro denunciate, per chiarire se si tratta davvero di problematiche ambientali (scarsa igiene, malattie, cattivi odori, etc...) sempre che però, nel frattempo, al personale tecnico non sia venuto da ridere ;) Alla luce di quanto sopra, di norma è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento: chi accusasse un proprietario di animli domestici di quanto espreso ai punti precedenti, dovrebbe dimostrare con prove rigorose che, per. es., l'animale o gli animali recano disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale), o che si verificano immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile)
  • 12. Disturbo quiete pubblica Gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti sono simili tanto per l'abbaiare di un cane, quanto per la musica di uno stereo, o gli schiamazzi di una o più persone etc..: un rumore di intensità e frequenza "tollerabili" è consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Per la Corte di Cassazione, inoltre, se è un solo condomino a lamentarsi, non si turba la quiete pubblica e il cane "può disturbare il vicino di casa". Perché sia fattibile un concreto allontanamento degli animali (o, per esempio, un esposto da parte di condomini che se ne lamentano), non basta quindi che il reclamo sia fatto da un vicino poco tollerante, ma che ci sia una pluralità di persone a lamentarsi e a denunciare il fatto (Cassazione 1394/1999 - si veda sotto i RIFERIMENTI). Qualche abbaio occasionale NON fa testo ("Il cane che abbaia in modo normale, per es. in caso di visite di estranei, di "disturbatori", non presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844 del C. Civile). Inoltre tale "disturbo" anche se denunciato da più persone deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale adatto (es., vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati - e pagati - dal condominio) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in tutela dell'inquinamento acustico.
  • 13. Attenzione però al rumore (abbaio) notturno: chi non riesce a dormire a causa dell'abbaiare ininterrotto dei cani, ha diritto ad un risarcimento anche se il disturbo riguarda una persona singola. Il disturbo notturno è un caso in cui la Cassazione diventa più severa coi proprietari di cani e oggi fanno testo diverse sentenze della Cassazione.). MOLTO raramente si attua, però, un allontanamento dei cani e la legge è più propensa a multare i proprietari. Se qualcuno si lamenta dei nostri animali e fornisce prove certe e/o testimonianze convincenti a sostegno di tale accusa, si potrebbero avere dei problemi, ma chiariamo subito: se io affermo che il cane dei vicini mi disturba abbaiando di notte, dovrò DIMOSTRARE che ciò accade con continuità e oltre la soglia della tolleranza (per esempio registrando il cane che abbaia alle 3 del mattino. Trovando testimoni attendibili. Oppure, in casi un po' estremi, facendo rilevare con strumentazioni apposite "quanto" sia lesivo l'abbaiare dei cani) e quindi per poter denunciare qualcuno a casa di rumori definiti molesti, sarà necessario che tale rumore sia dimostrato e cioè: - CONTINUATO: per es., se il vicino ogni sera accende la tv a volume massimo e la tiene così per ore, sta violando l'art. 844 del c. civile ("Immissioni"), ma se per errore gli cade il servizio di pentole con grandissimo rumore, non sto violando nessuna legge, è stato un caso. E allo stesso modo, Se il mio cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento (di notte, ricordiamocelo, attenzione!) - SUPPORTATO da testimoni atti a farlo: qualcuno credibile che avvalli il tutto e disposto anche a comparire davanti a un giudice (per es., in una delle due sentenze citate prima, un testimone era il ragazzo che lavorava al mattino presto e sentiva i cani abbaiare). - e/o CAUSA DI PROBLEMI PSICO-FISICI: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare ad altra persona una patologia dichiarata (che devi essere diagnosticata - per es., da un medico), per es. "fa così tanto rumore che ho il mal di testa dalla mattina alla sera". - e/o CERTIFICATO da un ente tecnico apposito Tutto ciò, ma in senso inverso, lo può fare un proprietario di cani che si ritrovi perseguitato dalle lamentele (se
  • 14. Minaccia nei confronti del vostro animale Se ricevete minacce nei confronti del/dei vostri animali domestici e per ora non avete certezze o prove su chi sia l'autore, sporgete comunque denuncia contro ignoti recandovi presso i Carabinieri, la Polizia, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale. La minaccia costituisce violazione di quanto enunciato negli art. 638 (uccisione/danneggiamento di animali di proprietà) e 727 + succ. modificazioni del C. Penale attuate dalla Legge n. 189/2004. Se invece avete il nome della persona che vi minaccia, sporgete sempre denuncia sulla base di quanto detto al punto precedente, ma con riferimento alla persona in questione. Se la minaccia include accenni a veleno, esiste a vostra difesa anche il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, lì dove stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose poichè potrebbero essere ingerite anche da bambini (in alcune regioni, poi, come la Toscana, si aggiunge alla normativa nazionale, una sanzione amministrativa). E poi ricordate che esiste anche l'Ord. Min. 24 dic. 2008, Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati. Ricordate che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono OBBLIGATI ad accettare la vostra denuncia, pena la denuncia nei loro confronti di "omissione d'atti d'ufficio", art. 328 del C. Penale. Riferimenti: Ordinanza del 10 febbraio 2012 "Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati" C. Penale Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) FARE UNA DENUNCIA
  • 15. Impedire, mediante minaccia, di sfamare i randagi può determinare il reato di Minaccia che in diritto penale, è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale (con armi - da persona travisata – etc), la pena è della reclusione fino a un anno si procede d’ufficio.
  • 16. …….. o il reato di • Violenza privata • delitto previsto dall'art. 610 Codice Penale secondo cui: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni. • L'omissione è il mancato svolgimento di un determinato compito od obbligo e consiste tipicamente nella mancata esecuzione di una azione. • Nel diritto penale, per azione si intende la realizzazione di movimenti corporei capaci di rappresentare una manifestazione esteriore della persona che li compie. Sono dunque movimenti di parti del corpo perciò può trattarsi di movimenti degli arti
  • 17. ……………….e • Maltrattamento di animali • Se l’impedire di sfamare gatti o cani, anche se randagi, determina sofferenza per gli animali poiché questi hanno difficoltà o non riescono a procurarsi cibo o acqua a sufficienza, si concreta il reato di maltrattamento di animali,Voi che nutrite e accudite i gatti siete tutelati prima di tutto dalla L. Quadro 281/91 , da cui sono poi derivate le diverse leggi regionali a prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione
  • 18.
  • 19. Legge n. 189 del 20 luglio 2004 (modifiche al C. Penale per uccisione e maltrattamento di animali) ART. 1. (Modifiche al codice penale) TITOLO IX-BIS (DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI) Art. 544-bis (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi. Art. 544-ter (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a15.000 euro.La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Art. 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e conla multa da 3.000 a. 15.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero sene deriva la morte dell'animale. Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni oda persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui alprimo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e conla multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a30.000 euro.
  • 20.
  • 21. Il diritto-dovere di soccorrere gli Animali feriti Per le vicende in questione vige il D. Lgs. 285/1992 (“Codice della Strada”), il cui testo è aggiornato alla Legge 23 marzo 2016, n. 41, che introduce nel codice il reato di omicidio stradale. • L’art. 189 comma 9 bis dispone che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”. • Inoltre il secondo periodo affronta i casi di omissione di soccorso e prevede che: “le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.” Chiunque non ottempera al predetto obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra euro 78,00 a euro 311,00. • I casi sin qui indicati possono anche integrare gli estremi della responsabilità penale in quanto, l’omissione di soccorso di animali d’affezione, da reddito o protetti, oltre a sottostare agli obblighi previsti e sanzionati dal Codice della Strada, può essere punito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 544-ter del codice penale in tema di maltrattamento di animali con pena detentiva da 3 a 18 mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro, con l’aggravante prevista dal terzo comma dell’aumento di pena della metà in caso di morte dell’animale. • Si prevede inoltre lo «stato di necessità» per il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute, finora occasionalmente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada. Ciò significa che chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se, per raggiungere un ambulatorio veterinario, si troverà a violare il Codice della Strada. I mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila vengono equiparati a quelli di ambulanze, vigili del fuoco e forze di polizia.
  • 22. Amare gli animali significa dare tutto il nostro amore per riceverlo duplicato