Il contribuente decaduto dal piano di rateazione concesso da EQUITALIA tra il 22/10/2013 e il 21/10/2015, può richiedere una nuova dilazione, relativamente alle somme iscritte a ruolo e non ancora versate.
Lo spilt payment nelle forniture alla pubblica amministrazione
RATE EQUITALIA SCADUTE ? PUOI CHIEDERE LA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DECADUTA
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Il contribuente decaduto dal piano di rateazione concesso da EQUITALIA tra il 22/10/2013 e il
21/10/2015, può richiedere una nuova dilazione, relativamente alle somme iscritte a ruolo e non ancora
versate.
Circolare n.20 del 28/10/2015
RATE EQUITALIA SCADUTE ?
PUOI CHIEDERE LA RIAMMISSIONE
ALLA RATEAZIONE DECADUTA
In caso di decadenza dalla rateazione delle somme iscritte a ruolo, è prevista la possibilità
di richiedere un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Equitalia, con comunicato stampa del 22.10.2015, ha annunciato che la domanda di
riammissione alla dilazione dei ruoli può essere effettuata tramite un’apposita richiesta, da
redigere sul modulo disponibile presso gli sportelli di Equitalia e sul sito
www.gruppoequitalia.it nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area
Cittadini e nell’Area Imprese.
Viene confermato che questa specifica dilazione:
• opera per coloro i quali sono decaduti da una pregressa dilazione dei ruoli nei 24
mesi antecedenti l’entrata in vigore del DLgs. 159/2015 (data che coincide con il
22.10.2015);
• opera solo se la relativa domanda è presentata entro il 21.11.2015;
• decade se si verifica il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
• può essere al massimo di 72 rate mensili e non è prorogabile.
Per essere riammessi alla dilazione, dunque, è sufficiente presentare la domanda, senza
dimostrare la difficoltà finanziaria nemmeno in caso di debiti superiori a 50.000,00 euro.
Se il contribuente fruisce della riammissione, non possono essere intraprese nuove azioni
esecutive e/o cautelari. Rimangono però validi ipoteche e fermi già disposti,mentre
vengono sospese le azioni esecutive pendenti, salvo quelle “irreversibili” come l’istanza di
assegnazione di vendita del bene pignorato.