2. INFORTUNI SUL LAVORO INDENNIZZABILI DALL'INAIL
Eventi che comportano una prognosi con assenza dal lavoro
superiore ai tre
giorni
3. TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DENUNCIA DI
INFORTUNIO EX ART. 53 DEL T.U.
INAIL
Il datore di lavoro
ha l’obbligo di
presentare la
denuncia di
infortunio all’Inail e
all’Autorità di
Pubblica Sicurezza
entro 48 ore dal
ricevimento del
certificato
medico
4. INFORTUNI SUL LAVORO NON
INDENNIZZABILI DALL'INAIL
Eventi con una
prognosi da uno a
tre giorni
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DENUNCIA DI
INFORTUNIO EX ART. 53 DEL T.U.
INAIL DAL 12 OTTOBRE 2017
Il datore di lavoro ha
l’obbligo di presentare la
denuncia di infortunio
all’Inail e all’Autorità di
Pubblica Sicurezza entro
48 ore dal ricevimento del
certificato
medico
NUOVO ADEMPIMENTO
6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA
DENUNCIA DI INFORTUNIO
Tramite canale
telematico
Tramite PEC in
presenza di
malfunzionament
i dimostrati
7. SANZIONI
La tardiva o mancata
trasmissione della
comunicazione di infortunio,
prevede l’applicazione di una
sanzione amministrativa da
548,00 € a 1.972,80 €