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Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A 
N. 1428-B 
DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) 
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) 
(V. Stampato n. 1428) 
approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana dell’8 ottobre 2014 
(V. Stampato Camera n. 2660) 
modificato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2014 
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 25 novembre 2014 
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei 
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro 
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, 
ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento. 
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1. Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare, in caso di di- soccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coin- volgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano benefi- ciari di ammortizzatori sociali, semplifi- cando le procedure amministrative e ridu- cendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finaliz- zati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. 1. Identico. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettiva- mente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 2. Identico: a) con riferimento agli strumenti di tu- tela in costanza di rapporto di lavoro: a) identica: 1) impossibilità di autorizzare le inte- grazioni salariali in caso di cessazione di at- tività aziendale o di un ramo di essa; 1) impossibilità di autorizzare le inte- grazioni salariali in caso di cessazione defi- nitiva di attività aziendale o di un ramo di essa; 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili; 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di conces- sione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; 3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di 3) identico; (Segue: Testo approvato dalla Camera dei
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventual- mente destinando una parte delle risorse at- tribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordina- rie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentiva- zione della rotazione; 4) identico; 5) previsione di una maggiore com- partecipazione da parte delle imprese utiliz- zatrici; 5) identico; 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo; 6) identico; 7) revisione dell’ambito di applica- zione della cassa integrazione guadagni ordi- naria e straordinaria e dei fondi di solida- rietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giu- gno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di destinare gli eventuali ri- sparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 7) revisione dell’ambito di applica- zione della cassa integrazione guadagni ordi- naria e straordinaria e dei fondi di solida- rietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giu- gno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi, anche at- traverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali ri- sparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 8) revisione dell’ambito di applica- zione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferi- mento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ot- tobre 1984, n. 726, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 8) identico; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
b) con riferimento agli strumenti di so- stegno in caso di disoccupazione involonta- ria: b) identica: 1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con omoge- neizzazione della disciplina relativa ai tratta- menti ordinari e ai trattamenti brevi, rappor- tando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 1) identico; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 2) identico; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai la- voratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’a- brogazione degli attuali strumenti di soste- gno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e preve- dendo, prima dell’entrata a regime, un pe- riodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai la- voratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo supe- ramento, e con l’esclusione degli ammini- stratori e sindaci, mediante l’abrogazione de- gli attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accre- ditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima del- l’entrata a regime, un periodo almeno bien- nale di sperimentazione a risorse definite; 4) introduzione di massimali in rela- zione alla contribuzione figurativa; 4) identico; 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione in- volontaria, che presentino valori ridotti del- l’indicatore della situazione economica equi- valente, con previsione di obblighi di parte- cipazione alle iniziative di attivazione propo- ste dai servizi competenti; 5) identico; 6) eliminazione dello stato di disoc- cupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale; 6) identico; c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di mecca- nismi che prevedano un coinvolgimento at- tivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne c) attivazione del soggetto beneficia- rio degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e inter- venti che incentivino la ricerca attiva di una (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
l’attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo per- corsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche; nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v); d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei tratta- menti di cui alle lettere a) e b) possa con- sistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con mo- dalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica ammini- strazione; d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in fun- zione della migliore effettività, secondo cri- teri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c). e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in fun- zione della migliore effettività, secondo cri- teri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d). 3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Go- verno è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i pro- fili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Mini- stro per la semplificazione e la pubblica am- ministrazione, previa intesa in sede di Con- ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finaliz- zati al riordino della normativa in materia 3. Identico. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei mi- nistri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposi- zioni del presente comma e quelle dei de- creti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 4. Identico: a) razionalizzazione degli incentivi al- l’assunzione esistenti, da collegare alle ca- ratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valuta- zione e di verifica dell’efficacia e dell’im- patto; a) identica; b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazio- nale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da re- gioni e province autonome; b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, an- che nella forma dell’acquisizione delle im- prese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazio- nale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da re- gioni e province autonome; c) istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a ca- rico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, di seguito de- nominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le ri- sorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); c) istituzione, anche ai sensi dell’arti- colo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agen- zia nazionale per l’occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le ri- sorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
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d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo ge- nerali dell’azione dell’Agenzia; d) identica; e) attribuzione all’Agenzia di compe- tenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI; e) identica; f) razionalizzazione degli enti strumen- tali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumen- tare l’efficienza e l’efficacia dell’azione am- ministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponi- bili a legislazione vigente; f) identica; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con di- sabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favo- rirne l’inserimento e l’integrazione nel mer- cato del lavoro; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con di- sabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al col- locamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’inte- grazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale prove- niente dalle amministrazioni o uffici sop- pressi o riorganizzati in attuazione della let- tera f) nonché di altre amministrazioni; h) identica; i) individuazione del comparto contrat- tuale del personale dell’Agenzia con moda- lità tali da garantire l’invarianza di oneri per la finanza pubblica; i) identica; l) determinazione della dotazione orga- nica di fatto dell’Agenzia attraverso la corri- spondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle ammini- strazioni di provenienza del personale ricol- locato presso l’Agenzia medesima; l) identica; m) rafforzamento delle funzioni di mo- nitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; m) identica; n) valorizzazione delle sinergie tra ser- vizi pubblici e privati, al fine di rafforzare n) valorizzazione delle sinergie tra ser- vizi pubblici e privati nonché operatori (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la defini- zione dei criteri per l’accreditamento e l’au- torizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei li- velli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; del terzo settore, dell’istruzione seconda- ria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capa- cità d’incontro tra domanda e offerta di la- voro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizza- zione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essen- ziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; o) valorizzazione della bilateralità attra- verso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidia- rietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; o) identica; p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promo- zione di un collegamento tra misure di so- stegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inseri- mento nel tessuto produttivo, anche attra- verso la conclusione di accordi per la ricol- locazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunera- zione, proporzionate alla difficoltà di collo- camento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica statale o regionale; p) identica; q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per in- centivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello re- gionale; q) identica; r) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della pre- r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’A- (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
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videnza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale; genzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del red- dito; s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in mate- ria di incentivi all’autoimpiego e all’autoim- prenditorialità; s) identica; t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che de- vono essere garantite su tutto il territorio na- zionale; t) identica; u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche at- tive del lavoro; u) identica; v) attivazione del soggetto che cerca la- voro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammor- tizzatori sociali, al fine di incentivarne la ri- cerca attiva di una nuova occupazione, se- condo percorsi personalizzati, anche me- diante l’adozione di strumenti di segmenta- zione dell’utenza basati sull’osservazione statistica; v) attivazione del soggetto che cerca la- voro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammor- tizzatori sociali, al fine di incentivarne la ri- cerca attiva di una nuova occupazione, se- condo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l’adozione di strumenti di segmen- tazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica; z) valorizzazione del sistema informa- tivo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvi- denze pubbliche ed ai versamenti contribu- tivi; z) valorizzazione del sistema informa- tivo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvi- denze pubbliche ed ai versamenti contribu- tivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i); aa) integrazione del sistema informa- tivo di cui alla lettera z) con la raccolta si- stematica dei dati disponibili nel colloca- aa) identica; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
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mento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adatta- menti utilizzati sui luoghi di lavoro; bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, se- condo le regole tecniche in materia di inte- roperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle poli- tiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l’impiego delle infor- mazioni relative ai posti di lavoro vacanti. bb) identica. 5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rap- porti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en- trata in vigore della presente legge, su pro- posta del Ministro del lavoro e delle politi- che sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra- zione, uno o più decreti legislativi conte- nenti disposizioni di semplificazione e razio- nalizzazione delle procedure e degli adempi- menti a carico di cittadini e imprese. 5. Identico. 6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 6. Identico: a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il nu- mero di atti di gestione del medesimo rap- porto, di carattere amministrativo; a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di ridurre drasti- camente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministra- tivo; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
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b) eliminazione e semplificazione, an- che mediante norme di carattere interpreta- tivo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abroga- zione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; c) identica; d) introduzione del divieto per le pub- bliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; d) identica; e) rafforzamento del sistema di trasmis- sione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti carta- cei; e) identica; f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’im- mediata eliminazione degli effetti della con- dotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale; f) identica; g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavora- tore in relazione alle dimissioni o alla riso- luzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicu- rare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore; g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavo- ratrice o del lavoratore in relazione alle di- missioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della ces- sazione del rapporto nel caso di comporta- mento concludente in tal senso della lavora- trice o del lavoratore; h) individuazione di modalità organiz- zative e gestionali che consentano di svol- gere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; h) identica; i) revisione degli adempimenti in mate- ria di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, i) revisione degli adempimenti in mate- ria di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
n. 92, e della banca dati delle politiche at- tive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; n. 92, e della banca dati delle politiche at- tive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell’apprendimento perma- nente; l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Par- lamento europeo del 9 ottobre 2008 sul raf- forzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come stra- tegia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)). l) identica. 7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vi- genti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazio- nale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei se- guenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali: 7. Identico: a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di in- terventi di semplificazione, modifica o supe- ramento delle medesime tipologie contrat- tuali; a) identica; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
b) promuovere, in coerenza con le indi- cazioni europee, il contratto a tempo indeter- minato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente ri- spetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; b) promuovere, in coerenza con le indi- cazioni europee, il contratto a tempo indeter- minato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servi- zio; c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servi- zio, escludendo per i licenziamenti econo- mici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fatti- specie di licenziamento disciplinare ingiu- stificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento; d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro; d) revisione della disciplina delle man- sioni, in caso di processi di rioganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale indi- viduati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’u- tile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori com- parativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di ca- tegoria possa individuare ulteriori ipotesi ri- spetto a quelle disposte ai sensi della pre- sente lettera; e) identica; e) revisione della disciplina dei con- trolli a distanza, tenendo conto dell’evolu- zione tecnologica e contemperando le esi- genze produttive ed organizzative dell’im- f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
presa con la tutela della dignità e della riser- vatezza del lavoratore; con la tutela della dignità e della riserva- tezza del lavoratore; f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario mi- nimo, applicabile ai rapporti aventi ad og- getto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordi- nata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle orga- nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei da- tori di lavoro comparativamente più rappre- sentative sul piano nazionale, previa consul- tazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario mi- nimo, applicabile ai rapporti aventi ad og- getto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rap- porti di collaborazione coordinata e conti- nuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sin- dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappre- sentative sul piano nazionale; g) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legisla- tivo 10 settembre 2003, n. 276, della possi- bilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’arti- colo 72, comma 4, ultimo periodo, del de- creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legisla- tivo 10 settembre 2003, n. 276, della possi- bilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’arti- colo 72, comma 4, ultimo periodo, del de- creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrat- tuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di elimi- nare duplicazioni normative e difficoltà in- terpretative e applicative; i) identica; i) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istitu- zione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto le- gislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del la- voro, tramite l’integrazione in un’unica l) identica. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del- l’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicu- razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regio- nali per la protezione ambientale. 8. Allo scopo di garantire adeguato soste- gno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e fa- vorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Con- siglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Mini- stro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’ag- giornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 8. Allo scopo di garantire adeguato soste- gno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Con- siglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Mini- stro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’ag- giornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 9. Identico: a) ricognizione delle categorie di lavo- ratrici beneficiarie dell’indennità di mater- nità, nella prospettiva di estendere, eventual- mente anche in modo graduale, tale presta- zione a tutte le categorie di donne lavora- trici; a) identica; b) garanzia, per le lavoratrici madri pa- rasubordinate, del diritto alla prestazione as- sistenziale anche in caso di mancato versa- mento dei contributi da parte del datore di lavoro; b) identica; c) introduzione del tax credit, quale in- centivo al lavoro femminile, per le donne la- voratrici, anche autonome, con figli minori o c) identica; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di red- dito individuale complessivo, e armonizza- zione del regime delle detrazioni per il co- niuge a carico; d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario la- vorativo e dell’impiego di premi di produtti- vità, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosuffi- cienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; d) identica; e) eventuale riconoscimento, compati- bilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibi- lità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in fa- vore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure co- stanti per le particolari condizioni di salute; e) identica; f) integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali ser- vizi da parte dei lavoratori e dei cittadini re- sidenti nel territorio in cui sono attivi; f) integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico- privato dei servizi alla persona in coordina- mento con gli enti locali titolari delle fun- zioni amministrative, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali ser- vizi da parte dei lavoratori e dei cittadini re- sidenti nel territorio in cui sono attivi; g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore fles- sibilità dei relativi congedi obbligatori e pa- rentali, favorendo le opportunità di concilia- zione dei tempi di vita e di lavoro, anche te- nuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese; g) identica; h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di prote- zione relativi alla violenza di genere debi- (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
tamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza; h) estensione dei princìpi di cui al pre- sente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub- blica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferi- mento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo fra- zionato e alle misure organizzative finaliz- zate al rafforzamento degli strumenti di con- ciliazione dei tempi di vita e di lavoro. i) identica; l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Mini- stero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presi- denza del Consiglio dei ministri in mate- ria di parità e pari opportunità. 10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’arti- colo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 10. Identico. 11. Gli schemi dei decreti legislativi, cor- redati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ov- vero dei nuovi o maggiori oneri da essi de- rivanti e dei corrispondenti mezzi di coper- tura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza 11. Identico. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono pro- rogati di tre mesi. 12. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica. A tale fine, per gli adempi- menti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti prov- vedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle me- desime amministrazioni. In conformità al- l’articolo 17, comma 2, della legge 31 di- cembre 2009, n. 196, qualora uno o più de- creti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al pro- prio interno, i decreti legislativi dai quali de- rivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente al- l’entrata in vigore dei provvedimenti legisla- tivi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 12. Identico. 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Go- verno può adottare, con la medesima proce- dura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Go- verno può adottare, con la medesima proce- dura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio perma- nente degli effetti degli interventi di attua- zione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell’impiego, anche ai fini dell’ado- zione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finan- (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 1428-B 
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
ziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle pro- vince autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque ri- conducibili all’articolo 116 della Costitu- zione e all’articolo 10 della legge costituzio- nale 18 ottobre 2001, n. 3. 14. Identico. 15. La presente legge e i decreti legisla- tivi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
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  • 1. Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A N. 1428-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) (V. Stampato n. 1428) approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana dell’8 ottobre 2014 (V. Stampato Camera n. 2660) modificato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2014 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 novembre 2014 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento. TIPOGRAFIA DEL SENATO
  • 2. Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1. Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare, in caso di di- soccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coin- volgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano benefi- ciari di ammortizzatori sociali, semplifi- cando le procedure amministrative e ridu- cendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finaliz- zati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. 1. Identico. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettiva- mente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 2. Identico: a) con riferimento agli strumenti di tu- tela in costanza di rapporto di lavoro: a) identica: 1) impossibilità di autorizzare le inte- grazioni salariali in caso di cessazione di at- tività aziendale o di un ramo di essa; 1) impossibilità di autorizzare le inte- grazioni salariali in caso di cessazione defi- nitiva di attività aziendale o di un ramo di essa; 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili; 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di conces- sione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; 3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di 3) identico; (Segue: Testo approvato dalla Camera dei
  • 3. Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventual- mente destinando una parte delle risorse at- tribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordina- rie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentiva- zione della rotazione; 4) identico; 5) previsione di una maggiore com- partecipazione da parte delle imprese utiliz- zatrici; 5) identico; 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo; 6) identico; 7) revisione dell’ambito di applica- zione della cassa integrazione guadagni ordi- naria e straordinaria e dei fondi di solida- rietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giu- gno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di destinare gli eventuali ri- sparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 7) revisione dell’ambito di applica- zione della cassa integrazione guadagni ordi- naria e straordinaria e dei fondi di solida- rietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giu- gno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi, anche at- traverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali ri- sparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 8) revisione dell’ambito di applica- zione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferi- mento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ot- tobre 1984, n. 726, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 8) identico; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 4. Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI b) con riferimento agli strumenti di so- stegno in caso di disoccupazione involonta- ria: b) identica: 1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con omoge- neizzazione della disciplina relativa ai tratta- menti ordinari e ai trattamenti brevi, rappor- tando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 1) identico; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 2) identico; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai la- voratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’a- brogazione degli attuali strumenti di soste- gno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e preve- dendo, prima dell’entrata a regime, un pe- riodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai la- voratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo supe- ramento, e con l’esclusione degli ammini- stratori e sindaci, mediante l’abrogazione de- gli attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accre- ditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima del- l’entrata a regime, un periodo almeno bien- nale di sperimentazione a risorse definite; 4) introduzione di massimali in rela- zione alla contribuzione figurativa; 4) identico; 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione in- volontaria, che presentino valori ridotti del- l’indicatore della situazione economica equi- valente, con previsione di obblighi di parte- cipazione alle iniziative di attivazione propo- ste dai servizi competenti; 5) identico; 6) eliminazione dello stato di disoc- cupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale; 6) identico; c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di mecca- nismi che prevedano un coinvolgimento at- tivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne c) attivazione del soggetto beneficia- rio degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e inter- venti che incentivino la ricerca attiva di una (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 5. Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI l’attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo per- corsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche; nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v); d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei tratta- menti di cui alle lettere a) e b) possa con- sistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con mo- dalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica ammini- strazione; d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in fun- zione della migliore effettività, secondo cri- teri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c). e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in fun- zione della migliore effettività, secondo cri- teri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d). 3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Go- verno è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i pro- fili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Mini- stro per la semplificazione e la pubblica am- ministrazione, previa intesa in sede di Con- ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finaliz- zati al riordino della normativa in materia 3. Identico. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 6. Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei mi- nistri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposi- zioni del presente comma e quelle dei de- creti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 4. Identico: a) razionalizzazione degli incentivi al- l’assunzione esistenti, da collegare alle ca- ratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valuta- zione e di verifica dell’efficacia e dell’im- patto; a) identica; b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazio- nale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da re- gioni e province autonome; b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, an- che nella forma dell’acquisizione delle im- prese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazio- nale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da re- gioni e province autonome; c) istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a ca- rico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, di seguito de- nominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le ri- sorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); c) istituzione, anche ai sensi dell’arti- colo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agen- zia nazionale per l’occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le ri- sorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 7. Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo ge- nerali dell’azione dell’Agenzia; d) identica; e) attribuzione all’Agenzia di compe- tenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI; e) identica; f) razionalizzazione degli enti strumen- tali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumen- tare l’efficienza e l’efficacia dell’azione am- ministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponi- bili a legislazione vigente; f) identica; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con di- sabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favo- rirne l’inserimento e l’integrazione nel mer- cato del lavoro; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con di- sabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al col- locamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’inte- grazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale prove- niente dalle amministrazioni o uffici sop- pressi o riorganizzati in attuazione della let- tera f) nonché di altre amministrazioni; h) identica; i) individuazione del comparto contrat- tuale del personale dell’Agenzia con moda- lità tali da garantire l’invarianza di oneri per la finanza pubblica; i) identica; l) determinazione della dotazione orga- nica di fatto dell’Agenzia attraverso la corri- spondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle ammini- strazioni di provenienza del personale ricol- locato presso l’Agenzia medesima; l) identica; m) rafforzamento delle funzioni di mo- nitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; m) identica; n) valorizzazione delle sinergie tra ser- vizi pubblici e privati, al fine di rafforzare n) valorizzazione delle sinergie tra ser- vizi pubblici e privati nonché operatori (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 8. Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la defini- zione dei criteri per l’accreditamento e l’au- torizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei li- velli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; del terzo settore, dell’istruzione seconda- ria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capa- cità d’incontro tra domanda e offerta di la- voro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizza- zione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essen- ziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; o) valorizzazione della bilateralità attra- verso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidia- rietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; o) identica; p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promo- zione di un collegamento tra misure di so- stegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inseri- mento nel tessuto produttivo, anche attra- verso la conclusione di accordi per la ricol- locazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunera- zione, proporzionate alla difficoltà di collo- camento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica statale o regionale; p) identica; q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per in- centivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello re- gionale; q) identica; r) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della pre- r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’A- (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 9. Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI videnza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale; genzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del red- dito; s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in mate- ria di incentivi all’autoimpiego e all’autoim- prenditorialità; s) identica; t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che de- vono essere garantite su tutto il territorio na- zionale; t) identica; u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche at- tive del lavoro; u) identica; v) attivazione del soggetto che cerca la- voro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammor- tizzatori sociali, al fine di incentivarne la ri- cerca attiva di una nuova occupazione, se- condo percorsi personalizzati, anche me- diante l’adozione di strumenti di segmenta- zione dell’utenza basati sull’osservazione statistica; v) attivazione del soggetto che cerca la- voro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammor- tizzatori sociali, al fine di incentivarne la ri- cerca attiva di una nuova occupazione, se- condo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l’adozione di strumenti di segmen- tazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica; z) valorizzazione del sistema informa- tivo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvi- denze pubbliche ed ai versamenti contribu- tivi; z) valorizzazione del sistema informa- tivo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvi- denze pubbliche ed ai versamenti contribu- tivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i); aa) integrazione del sistema informa- tivo di cui alla lettera z) con la raccolta si- stematica dei dati disponibili nel colloca- aa) identica; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 10. Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI mento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adatta- menti utilizzati sui luoghi di lavoro; bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, se- condo le regole tecniche in materia di inte- roperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle poli- tiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l’impiego delle infor- mazioni relative ai posti di lavoro vacanti. bb) identica. 5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rap- porti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en- trata in vigore della presente legge, su pro- posta del Ministro del lavoro e delle politi- che sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra- zione, uno o più decreti legislativi conte- nenti disposizioni di semplificazione e razio- nalizzazione delle procedure e degli adempi- menti a carico di cittadini e imprese. 5. Identico. 6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 6. Identico: a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il nu- mero di atti di gestione del medesimo rap- porto, di carattere amministrativo; a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di ridurre drasti- camente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministra- tivo; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 11. Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI b) eliminazione e semplificazione, an- che mediante norme di carattere interpreta- tivo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abroga- zione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; c) identica; d) introduzione del divieto per le pub- bliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; d) identica; e) rafforzamento del sistema di trasmis- sione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti carta- cei; e) identica; f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’im- mediata eliminazione degli effetti della con- dotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale; f) identica; g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavora- tore in relazione alle dimissioni o alla riso- luzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicu- rare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore; g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavo- ratrice o del lavoratore in relazione alle di- missioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della ces- sazione del rapporto nel caso di comporta- mento concludente in tal senso della lavora- trice o del lavoratore; h) individuazione di modalità organiz- zative e gestionali che consentano di svol- gere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; h) identica; i) revisione degli adempimenti in mate- ria di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, i) revisione degli adempimenti in mate- ria di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 12. Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI n. 92, e della banca dati delle politiche at- tive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; n. 92, e della banca dati delle politiche at- tive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell’apprendimento perma- nente; l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Par- lamento europeo del 9 ottobre 2008 sul raf- forzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come stra- tegia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)). l) identica. 7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vi- genti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazio- nale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei se- guenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali: 7. Identico: a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di in- terventi di semplificazione, modifica o supe- ramento delle medesime tipologie contrat- tuali; a) identica; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 13. Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI b) promuovere, in coerenza con le indi- cazioni europee, il contratto a tempo indeter- minato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente ri- spetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; b) promuovere, in coerenza con le indi- cazioni europee, il contratto a tempo indeter- minato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servi- zio; c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servi- zio, escludendo per i licenziamenti econo- mici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fatti- specie di licenziamento disciplinare ingiu- stificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento; d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro; d) revisione della disciplina delle man- sioni, in caso di processi di rioganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale indi- viduati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’u- tile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori com- parativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di ca- tegoria possa individuare ulteriori ipotesi ri- spetto a quelle disposte ai sensi della pre- sente lettera; e) identica; e) revisione della disciplina dei con- trolli a distanza, tenendo conto dell’evolu- zione tecnologica e contemperando le esi- genze produttive ed organizzative dell’im- f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 14. Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI presa con la tutela della dignità e della riser- vatezza del lavoratore; con la tutela della dignità e della riserva- tezza del lavoratore; f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario mi- nimo, applicabile ai rapporti aventi ad og- getto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordi- nata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle orga- nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei da- tori di lavoro comparativamente più rappre- sentative sul piano nazionale, previa consul- tazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario mi- nimo, applicabile ai rapporti aventi ad og- getto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rap- porti di collaborazione coordinata e conti- nuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sin- dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappre- sentative sul piano nazionale; g) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legisla- tivo 10 settembre 2003, n. 276, della possi- bilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’arti- colo 72, comma 4, ultimo periodo, del de- creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legisla- tivo 10 settembre 2003, n. 276, della possi- bilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’arti- colo 72, comma 4, ultimo periodo, del de- creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrat- tuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di elimi- nare duplicazioni normative e difficoltà in- terpretative e applicative; i) identica; i) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istitu- zione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto le- gislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del la- voro, tramite l’integrazione in un’unica l) identica. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 15. Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del- l’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicu- razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regio- nali per la protezione ambientale. 8. Allo scopo di garantire adeguato soste- gno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e fa- vorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Con- siglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Mini- stro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’ag- giornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 8. Allo scopo di garantire adeguato soste- gno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Con- siglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Mini- stro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’ag- giornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 9. Identico: a) ricognizione delle categorie di lavo- ratrici beneficiarie dell’indennità di mater- nità, nella prospettiva di estendere, eventual- mente anche in modo graduale, tale presta- zione a tutte le categorie di donne lavora- trici; a) identica; b) garanzia, per le lavoratrici madri pa- rasubordinate, del diritto alla prestazione as- sistenziale anche in caso di mancato versa- mento dei contributi da parte del datore di lavoro; b) identica; c) introduzione del tax credit, quale in- centivo al lavoro femminile, per le donne la- voratrici, anche autonome, con figli minori o c) identica; (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 16. Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di red- dito individuale complessivo, e armonizza- zione del regime delle detrazioni per il co- niuge a carico; d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario la- vorativo e dell’impiego di premi di produtti- vità, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosuffi- cienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; d) identica; e) eventuale riconoscimento, compati- bilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibi- lità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in fa- vore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure co- stanti per le particolari condizioni di salute; e) identica; f) integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali ser- vizi da parte dei lavoratori e dei cittadini re- sidenti nel territorio in cui sono attivi; f) integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico- privato dei servizi alla persona in coordina- mento con gli enti locali titolari delle fun- zioni amministrative, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali ser- vizi da parte dei lavoratori e dei cittadini re- sidenti nel territorio in cui sono attivi; g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore fles- sibilità dei relativi congedi obbligatori e pa- rentali, favorendo le opportunità di concilia- zione dei tempi di vita e di lavoro, anche te- nuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese; g) identica; h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di prote- zione relativi alla violenza di genere debi- (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 17. Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI tamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza; h) estensione dei princìpi di cui al pre- sente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub- blica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferi- mento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo fra- zionato e alle misure organizzative finaliz- zate al rafforzamento degli strumenti di con- ciliazione dei tempi di vita e di lavoro. i) identica; l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Mini- stero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presi- denza del Consiglio dei ministri in mate- ria di parità e pari opportunità. 10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’arti- colo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 10. Identico. 11. Gli schemi dei decreti legislativi, cor- redati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ov- vero dei nuovi o maggiori oneri da essi de- rivanti e dei corrispondenti mezzi di coper- tura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza 11. Identico. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 18. Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono pro- rogati di tre mesi. 12. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica. A tale fine, per gli adempi- menti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti prov- vedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle me- desime amministrazioni. In conformità al- l’articolo 17, comma 2, della legge 31 di- cembre 2009, n. 196, qualora uno o più de- creti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al pro- prio interno, i decreti legislativi dai quali de- rivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente al- l’entrata in vigore dei provvedimenti legisla- tivi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 12. Identico. 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Go- verno può adottare, con la medesima proce- dura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Go- verno può adottare, con la medesima proce- dura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio perma- nente degli effetti degli interventi di attua- zione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell’impiego, anche ai fini dell’ado- zione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finan- (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)
  • 19. Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 1428-B XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle pro- vince autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque ri- conducibili all’articolo 116 della Costitu- zione e all’articolo 10 della legge costituzio- nale 18 ottobre 2001, n. 3. 14. Identico. 15. La presente legge e i decreti legisla- tivi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica) (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)