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RAPPORTI BANCARI
E SUCCESSIONI
“Mio fratello, al quale ero molto legato, è deceduto improvvisamente, senza fare
testamento e lasciando due eredi legittimari.
Io e lui avevamo un conto corrente bancario cointestato con deleghe disgiunte, sul
quale avevo lasciato anni addietro la somma di Euro 100.000,00 derivata dalla vendita
di un mio personale appartamento. Ora il saldo del conto è di circa € 150.000,00.
Gli eredi di mio fratello vorrebbero la metà di questo saldo. Io ritengo che ciò non sia
corretto. Cosa posso fare per tutelarmi?”
Alla morte del cointestatario di un conto
corrente bancario cade in successione la
quota di denaro che a lui appartiene, per-
centualmente calcolata in rapporto all’in-
tera giacenza del conto e al numero dei
cointestatari.
Infatti, per legge si presume che titolari
dell’intera provvista del conto siano - in
parti uguali - tutti i cointestatari dello stes-
so. Ciò non basta però. Occorre, infatti,
valutare anche le modalità operative della
cointestazione del conto e i poteri di dispo-
sizione attribuiti a ciascun cointestatario.
Non si può quindi prescindere dalla lettu-
ra del contratto stipulato con la banca, al
fine di accertare la presenza di clausole di
firma congiunta o di firma disgiunta.
In presenza di una clausola di firma di-
sgiunta, la capacità operativa del coin-
testatario superstite rimane quella che
aveva prima del decesso dell’altro coin-
testatario: potrà disporre liberamente di
tutte le somme del conto, anche della quo-
ta astrattamente riferibile al de cuius, sal-
vo il diritto degli eredi, nuovi cointestatari,
al rimborso delle quote di rispettiva com-
petenza, da pretendere esclusivamente
nei confronti del cointestatario superstite
e non nei confronti della banca.
Ciò vale anche per gli eredi del contitolare
defunto, con l’unica particolarità che detto
potere deve essere esercitato dai coeredi
“congiuntamente”, ed è per questo motivo
che le banche richiedono sempre la com-
presenza di tutti i contitolari, paralizzando
in tal modo l’operatività del conto bancario.
In ogni caso, è escluso che il potere di di-
sposizione del cointestatario superstite o
degli eredi del contitolare defunto possa
estendersi fino ad appropriarsi definiti-
vamente del denaro del conto cointestato,
impedendo la liquidazione delle quote di
spettanza degli altri contitolari.
In conclusione, il cointestatario di un conto
a firma disgiunta - nonostante sia abilita-
to ad operare autonomamente su tutte le
somme del conto - non potrà beneficiare
delle stesse in misura eccedente la pro-
pria quota.
Di conseguenza, il cointestatario può di-
sporre a proprio beneficio delle somme di
pertinenza esclusiva del de cuius, esistenti
sul conto, ma si deve tenere ben distinto il
rapporto (esterno) con la banca dal rap-
porto (interno) tra i cointestatari.
Pertanto, la clausola del contratto di conto
corrente bancario cointestato a più per-
sone, che abiliti le medesime a compiere
operazioni autonomamente, rileva solo nel
primo di detti rapporti, di modo che cia-
scun contitolare del conto, con effetti vin-
colanti anche per gli altri, può pretendere
dalla banca il pagamento per l’intero e
impartire ordini per l’intero; nel rapporto
interno tra i titolari del conto, invece - sal-
vo che non risulti diversamente - il debi-
to e il credito solidale si dividono in quote
uguali. In conclusione, Lei può prelevare
dal conto anche l’intero saldo, ma deve ri-
conoscere agli altri cointestatari la somma
approssimativa di Euro 25.000,00 pari
al 50% della differenza tra il saldo attivo
(circa € 150.000,00) e la somma di €
100.000,00 di sua proprietà. La residua
somma di circa € 25.000,00 le spetterà
quale cointestatario del conto fino a diver-
sa prova da parte degli altri cointestatari.
Bernardo Lopez
Avvocato
Studio legale Lopez
L’ESPERTO RISPONDE