2. Articolo 5
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento
amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della
sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e
del decentramento
La definizione della Repubblica
come “una e indivisibile” significa
che l’assetto unitario del nostro
Stato non può essere modificato e
che il territorio dello Stato non può
essere diviso al fine di dare vita a
Stati diversi. Il decentramento
amministrativo è solo un mezzo per
lo stato di essere più vicino al
cittadino e alle sue esigenze e non
un metodo quindi per indebolire il
potere centrale
3. Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche
Questo articolo è rivolto principalmente ai
gruppi di popolazione del nord italia
confinanti con altri Statie ai Ladini, infatti
questi gruppi parlano altre lingue oltre
l’italiano e siccome durante il regime
fascista queste minoranze erano state
represse per gli scopi nazionalisti del
movimento oggi lo stato tutela queste
persone al fine di preservare la loro
identità culturale.
4. Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi, anche nell’interesse delle
future generazioni. La legge dello Stato
disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.
Questo articolo a primo impatto
sembra mettere in relazione, ma
analizzando si nota subito che questi
aspetti sono alla base della crescita e
dello sviluppo del paese. Per far si
che questo sviluppo avvenga, il
patrimonio sia salvaguardato e la
biodiversità preservata è stato
istituito il ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare