Incontro informativa in previsione dell'Assemblea delle Associazioni per la formazione del Comitato di Partecipazione di Area Vasta 3 in programma il 2 dicembre 2015.
3. Il Centro Servizi per il Volontariato è una struttura
istituita dalla legge nazionale sul volontariato n.
266/91 per offrire servizi gratuiti alle associazioni
di volontariato con l'obiettivo di sostenerne e
qualificarne le attività.
A livello organizzativo, il CSV Marche è costituito
da una sede regionale, cinque sportelli provinciali
e punti operativi in altre 14 città marchigiane.
CHI SIAMO
4. L'attività è finanziata dal Fondo per il Volontariato delle
Marche, costituito da una quota degli utili annuali delle
Fondazioni di origine bancaria.
A contribuire al Fondo sono le Fondazioni Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno, di Fabriano e
Cupramontana, di Fano, di Fermo, di Risparmio di Jesi,
di Loreto, della Provincia di Macerata, di Pesaro, di
Verona Vicenza Belluno e di Ancona.
Sul corretto utilizzo di questo fondo vigila il Comitato di
Gestione del Fondo.
CHI CI FINANZIA
5. I servizi offerti sono perlopiù completamente
gratuiti e rivolti a tutte le associazioni di
volontariato marchigiane, socie e non del CSV,
iscritte o meno al Registro regionale, nonché a
tutti i cittadini che desiderano approfondire la
conoscenza del mondo del volontariato.
Alcuni dei servizi messi a disposizione dal CSV
sono rivolti anche ad altri soggetti del Terzo
Settore dietro rimborso delle spese sostenute.
COSA FACCIAMO
6. Convenzione tra Regione Marche e CSV
Marche del 14 giugno 2014.
Il CSV Marche collabora al processo di
istituzione e conseguente funzionamento
dei comitati di partecipazione dei cittadini
alla tutela della salute, così come
disciplinati dall'art.24 della legge regionale
13/2003.
COMITATI DI PARTECIPAZIONE
8. Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13,
Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale.
Art. 24
(Organismi di partecipazione dei
cittadini)
L.R. 20 GIUGNO 2003, N. 13
9. 3. Sono istituiti, in ogni Azienda e in ogni
area vasta territoriale, i comitati di
partecipazione dei cittadini alla tutela
della salute, aventi il compito di:
a) contribuire alla programmazione e
alla pianificazione socio-sanitaria
regionale, aziendale e territoriale;
L.R. 20 GIUGNO 2003, N. 13
10. b) svolgere attività di verifica e di
controllo sulla gestione dei servizi
sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e
di fruibilità dei servizi sanitari, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
L.R. 20 GIUGNO 2003, N. 13
11. 4. I comitati di partecipazione dei cittadini
hanno diritto di accesso a tutte le
informazioni e a tutti gli atti aziendali, ad
eccezione di quelli esplicitamente e
motivatamente riservati. La Regione
definisce, con un apposito regolamento, la
composizione e le modalità di
funzionamento dei comitati di
partecipazione.
L.R. 20 GIUGNO 2003, N. 13
12. 5. I rapporti di collaborazione … sono, tra
l'altro, finalizzati ... a realizzare adeguati
meccanismi di informazione delle prestazioni
erogate, delle tariffe e delle relative modalità
di accesso, procedendo all'attivazione di idonei
sistemi di indicatori della qualità percepita e di
rilevazione ed analisi di eventuali disservizi, da
valutare congiuntamente attraverso
l'organizzazione di conferenze periodiche dei
servizi.
L.R. 20 GIUGNO 2003, N. 13
13. Delibera di Giunta Regionale del 15
settembre 2014, n. 1016
Regolamento. Criteri e modalità di iscrizione
nell'elenco delle associazioni operanti a
livello regionale impegnate nella tutela del
diritto alla salute in attuazione dell'articolo
24, comma 1 bis, della legge regionale 20
giugno 2003, n. 13.
D.G.R. 15 SETTEMBRE 2014 N. 1016
14. Art. 6
(Assemblee delle associazioni)
1. Ai fini della consultazione delle associazioni
prevista dall'articolo 24, comma 1 bis, lettera b),
della l.r. 13/2003, sono istituite a livello di
azienda ospedaliera e di area vasta territoriale, le
assemblee delle associazioni iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento.
D.G.R. 15 SETTEMBRE 2014 N. 1016
15. 2. L'assemblea è convocata, per la prima seduta,
rispettivamente dai direttori di ciascuna azienda
ospedaliera o area vasta o da un loro delegato.
3. L'assemblea nomina ogni tre anni tra i propri
componenti i rappresentanti delle associazioni
nei comitati di partecipazione dei cittadini alla
tutela della salute, così come disciplinato dal
regolamento previsto all'articolo 24, comma 4,
della l.r. 13/2003.
D.G.R. 15 SETTEMBRE 2014 N. 1016
16. 4. L'assemblea elegge al proprio interno il
presidente, che dura in carica tre anni ed è
rinnovabile per un solo mandato.
5. L'assemblea si dota di un proprio regolamento
di funzionamento e si riunisce due volte all'anno
per l'illustrazione della relazione dei
rappresentanti delle associazioni dei cittadini alla
tutela della salute in merito all'attività svolta.
D.G.R. 15 SETTEMBRE 2014 N. 1016
17. Deliberazione n. 127 del 9 aprile 2015
dell'Assemblea legislativa delle Marche.
Regolamento. Disciplina delle
composizione e delle modalità di
funzionamento dei comitati di
partecipazione dei cittadini alla tutela
della salute.
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
18. Art. 2
(Composizione dei comitati)
3. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello
di area vasta territoriale, sono composti da:
a) il direttore di area vasta territoriale o suo
delegato;
b) un responsabile dell’URP di area vasta
territoriale;
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
19. c) undici membri designati dalle associazioni di
volontariato e di tutela del diritto alla salute,
operanti in ambito sanitario, presenti a livello
di Area vasta territoriale;
d) un rappresentante dei professionisti operanti
nell’area vasta territoriale, designato dal collegio
di direzione di area vasta;
e) un rappresentante dei direttori dei presidi
ospedalieri, nominato dal direttore di area vasta
territoriale;
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
20. f) un rappresentante dei direttori dei distretti
sanitari, nominato dal direttore di area vasta
territoriale;
g) il responsabile dell’area delle professioni
sanitarie di area vasta territoriale;
h) un rappresentante dei coordinatori degli
ambiti territoriali sociali ricompresi nell’area vasta
territoriale.
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
21. 4. I comitati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
costituiti con atto del direttore generale.
Ogni comitato elegge nel proprio ambito
un presidente tra i soggetti di cui alle
lettere c) dei commi 1, 2 e 3. Il comitato
e il suo presidente durano in carica tre
anni e sono rinnovabili per un solo
mandato.
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
22. Art. 3
(Compiti dei comitati)
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i
comitati, in particolare: a) promuovono la
partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani
comunitari per la salute e all’attuazione, a livello
locale, dei percorsi assistenziali e di ogni altra attività
che si renda necessaria per rendere più efficaci ed
efficienti le attività del servizio sanitario regionale e
le attività socio-assistenziali;
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
23. b) garantiscono, ai fini del miglioramento
della sicurezza delle attività assistenziali,
l’informazione e la partecipazione dei
cittadini interessati riguardo alle attività
aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad
ogni altra attività per la quale si renda
necessario l’apporto delle associazioni di
partecipazione;
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
24. c) propongono le azioni ritenute prioritarie
per garantire la più ampia partecipazione
degli organismi di rappresentanza dei
cittadini all’organizzazione e al monitoraggio
delle attività sanitarie, sulla base delle
previsioni normative e programmatorie,
nonché di quelle derivanti dal sistema degli
obiettivi strategici aziendali di budget;
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
25. d) nell’ambito delle azioni di cui alla lettera
c), curano in special modo la proposta,
l’attivazione e il monitoraggio delle azioni di
accoglienza, tutela e informazione previste
dalla normativa in materia di carta dei
servizi, utilizzando gli strumenti di
valutazione dei reclami e della qualità
percepita;
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
26. e) presentano alla Giunta regionale, con le
modalità dalla stessa stabilite, un report
annuale contenente i dati sulla
partecipazione dei cittadini alla tutela della
salute, relativi soprattutto:
1) alle attività finalizzate alla progettazione e
al monitoraggio dei profili assistenziali e
dei piani comunitari per la salute;
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
27. continua …
2) al monitoraggio delle attività riguardanti
la carta dei servizi;
3) all’identificazione delle situazioni di
buona qualità percepita;
4) all’attività svolta dal gruppo di
accreditamento regionale di cui all’articolo
22 della legge regionale 16 marzo 2000, n.
20
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
28. f) garantiscono la consultazione a
livello locale ai fini di quanto previsto
dal Coordinamento regionale per la
consultazione delle associazioni
di cui all’articolo 7, comma 1, del r.r.
4/2014.
DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015 N. 127
30. Ordine del giorno:
1) Insediamento Assemblea;
2) Elezione del Presidente;
3) Nomina di 11 rappresentanti delle
Associazioni in seno al Comitato di
Partecipazione dell'AV3;
4) Regolamento di funzionamento
dell'Assemblea.
ASSEMBELA 2 DICEMBRE 2015