La giurisprudenza ha negli ultimi anni fatto passi da gigante in tale materia, ne ha infatti individuato le fattispecie, le condizioni, i requisiti, ed ha riconosciuto ed ampliato il danno biologico patito dal lavoratore che abbia visto lesi i propri diritti. Ma affinché si possa parlare di mobbing occorre che le molestie e le condotte vessatorie poste in essere siano perduranti nel tempo, lo stesso demansionamento non è sempre identificabile come Mobbing, su questo ci dobbiamo intendere. Danno economico, danno biologico, danno esistenziale, queste le voci di danno risarcibili per chi patisce e subisce dai superiori gerarchici, ma anche da colleghi che spesso si coalizzano e mirano ad isolare il povero malcapitato. Tutto è finalizzato all’auto espulsione dal luogo di lavoro, la volontà è quella di costringere il dipendente alla presentazione di dimissioni volontarie. Attenzione anche in questo caso, vi è una possibilità quella delle dimissioni per giusta causa. I numeri del fenomeno sono spaventosi; difficile che la vittima agisca in sede penale, più spesso, quasi sempre agirà dinanzi ad un giudice del lavoro ed è in questa logica che appare opportuno un intervento serio ,unico, un testo che guardi il fenomeno in maniera chiara e che dia agli operatori gli strumenti per agire a vari livelli. Utile sarebbe la istituzione ad esempio di Sportelli con personale qualificato presso le locali Direzioni Territoriali del lavoro. Avv. Maria Rusolo