8. Il fornitore deve eseguire l’ordinazione del consumatore entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell’utente. Ogni termine superiore a questo periodo di tempo, che non sia stato concordato e che sia ad evidente favore del solo fornitore, deve pertanto considerarsi privo di validità. Attenzione : l’invio di prodotti, se non dietro specifica richiesta dal cliente, è quindi vietato, a meno che non si tratti di campioni o di omaggi che non comportano vincoli e spese per il consumatore.
12. Restituzione dei beni – Se è già avvenuta la consegna del bene, il consumatore ha l’obbligo di restituirlo o comunque di metterlo a disposizione dell’operatore telefonico accollandosi esclusivamente le spese dirette alla restituzione del bene. Il termine per la restituzione non può essere comunque inferiore a 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento. ATTENZIONE - A fronte dell’esercizio del diritto di recesso l’operatore telefonico è tenuto alla restituzione, in un termine non superiore a 30 giorni dalla data del recesso del cliente, delle somme eventualmente già incassate.
15. Autorità Garante per le TLC L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato, con la delibera 664/06/CONS . del 23/11/06, un nuovo regolamento che disciplina la fornitura dei beni e servizi di comunicazione elettronica resi tramite contratti attivati, e gestiti, a distanza (quindi per telefono, via internet, etc.). Le regole sancite in questo documento integrano e in parte ripetono quelle già esistenti, stabilite dal codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs.259/2003) e dal codice del consumo (d.lgs.206/2005 ). Vediamo le novità più interessanti.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Eventuali controversie fra le parti possono essere risolte direttamente dal consumatore , con un’azione di tutela individuale o attraverso l’operato di associazioni volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori.
23. In tutti questi casi l’utente può, presentare un primo reclamo direttamente all’operatore, esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge e, in caso di mancata conciliazione, adire l’autorità giudiziaria competente. Oltre a ricorrere alle procedure descritte, presentare un esposto al Corpo di Polizia Postale od una segnalazione all’Autorità Garante per le Telecomunicazioni.