1. REGOLAMENTO COMUNALE NOMINA DEGLI SCRUTATORI
Considerato
– che la Legge n. 95 del 08.03.1989 e successive modifiche prevede che
– la Commissione Elettorale Comunale nomina gli scrutatori, per ogni sezione elettorale del
Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori, in numero pari a
quello occorrente (art. 6, comma 1, lett. a);
– che per consuetudine consolidata, la Commissione Elettorale del Comune di Massafra nomina
gli scrutatori su segnalazione dei Gruppi Consiliari, i quali scelgono i nominativi fra tutti quelli
registrati nell’Albo Comunale degli Scrutatori;
– che l’Albo Unico degli Scrutatori del Comune di Massafra, ad oggi, conta circa 3000 cittadini .
Tutto ciò premesso e considerato
Con il presente Regolamento si intende disciplinare la scelta degli scrutatori avvalendosi del
“metodo del sorteggio”, così da garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e
competenza.
ART. 1
Il comune di Massafra adotta “il metodo del sorteggio” per scegliere gli scrutatori titolari e
supplenti, tra tutti gli aventi diritto che siano iscritti all’Albo Comunale degli scrutatori, per ogni
tornata elettorale e referendaria.
ART. 2
Nel rispetto delle pari opportunità, entrambi i generi devono essere egualmente rappresentati.
Deve procedersi, pertanto, ad un sorteggio separato per ciascun genere.
I nominativi estratti formano la lista degli scrutatori nominati.
ART. 3
Il sorteggio deve svolgersi in seduta pubblica.
Il sorteggio si effettua mediante l’estrazione da apposita urna contenente tanti fogliettini quanti sono
gli iscritti/e idonee all’ufficio di scrutatore.
I bigliettini, devono essere numerati singolarmente dal n. 1 al numero massimo di iscritti all’albo, in
ordine alfabetico e suddivisi per genere.
I foglietti suddivisi per genere devono essere inseriti in 2 urne separate.
I primi 2 sorteggiati dall’urna degli uomini e le prime 2 sorteggiate dall’urna delle donne
corrispondono agli scrutatori nominati alla Sezione n.1, e così via, fino all’ultima sezione del
Comune.
Nello stesso modo si procede per la nomina degli scrutatori supplenti.
Alla suddetta estrazione manuale può ovviarsi avvalendosi del programma “EXCEL” , o programmi
similari, con funzione “CASUALE.TRA”. Anche in quest'ultimo caso si applicano le prescrizioni di
parità tra i generi, di cui all'art. 2 presente regolamento.
2. ART. 4
L’elenco degli scrutatori estratti, sia dei titolari che delle riserve, deve essere pubblicato sull’Albo
Pretorio, per almeno 20 (venti) giorni prima della data del voto.
ART. 5
Il Comune assicura un'adeguata formazione degli scrutatori selezionati, in tempo utile per le
operazioni di voto.