Polemiche ed indignazione per il fatto che la sentenza della X sezione penale di Roma ha fatto cadere per tutti gli imputati nel processo noto come “Mafia Capitale” l’accusa prevista dall’articolo 416-bis del Codice Penale e cioè l’associazione a delinquere di stampo mafioso.
Sinceramente non capisco queste polemiche ed indignazione
Perché il terzo comma del citato articolo 416-bis così recita …
MA SE “MAFIA CAPITALE” NON È MAFIA È COMUNQUE ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
1. Estratto dal sito
www.ilfuturomigliore.org
MA SE “MAFIA CAPITALE” NON È MAFIA È
COMUNQUE ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
sergio benassai
Polemiche ed indignazione per il fatto che la sentenza della X sezione penale di Roma ha fatto
cadere per tutti gli imputati nel processo noto come “Mafia Capitale” l’accusa prevista dall’articolo
416-bis del Codice Penale e cioè l’associazione a delinquere di stampo mafioso.
Sinceramente non capisco queste polemiche ed indignazione
Perché il terzo comma del citato articolo 416-bis così recita:
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire
od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Dunque, stando a quanto noto, sembra accertato che gli imputati hanno agito per acquisire in modo
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per
altri.
Però, perché si configuri il reato di associazione di tipo mafioso è necessario che coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva.
E questo non mi sembra emerga da quanto almeno ho letto su tutta la vicenda.
Non mi sembra infatti che i politici e i funzionari pubblici che sono stati condannati per aver
favorito i vari Carminati, Buzzi e Brugia in cambio di tangenti siano stati soggetti ad intimidazioni
ed assoggettamenti: mi sembra invece che fossero ben “contenti”, ricevendo non intimidazioni ma
soldi.
Quindi secondo me la sentenza è, almeno per questo aspetto, corretta.
2. Ma lo scontento di una certa stampa, di alcuni personaggi politici, di alcuni intellettuali, non sembra
fermarsi qui.
Danno già per scontato che nei prossimi gradi di giudizio si avrà un ridimensionamento delle
condanne e quindi, secondo loro, un successivo passo verso una generale attenuazione della
vicenda, tanto da far anche affermare che tutto ciò significa stabilire che a Roma non c’è la mafia
(dimenticando tra l’altro la recente sentenza del 1 febbraio 2017 dell’VIII sezione penale di Roma
che ha emesso condanne per “associazione di stampo mafioso” per gli imputati nel processo per
l’assegnazione degli stabilimenti balneari di Ostia).