Termini per elevare riserve in caso di danni occulti e termini di prescrizione applicabili ai
trasporti Nazionali ed Internazionali
Modalità Trasporto Danni occulti Termine di prescrizione Note
Stradale nazionale 8 giorni 1 anno Codice Civile
Stradale internazionale 7 giorni * 1 anno ** Conv. CMR
Marittima Cabotaggio 3 giorni 6 mesi Codice Navigazione
Marittima “Bruxelles” 3 giorni 1 anno Regole Hague/Visby ***
Marittima “Amburgo” 15 giorni 2 anni Regole Amburgo ***
Ferroviaria nazionale 7 giorni 1 anno CGCTM richiamano la Conv. COTIF / CIM
Ferrovia internazionale 7 giorni 1 anno Conv. COTIF / CIM
Aerea cabotaggio 7 giorni 6 mesi Codice Navigazione
Aerea internazionale 14 giorni 2 anni Conv. Montreal
Note:
* La convenzione “CMR” prevede un termine di prescrizione triennale in caso di dolo e colpa grave dl vettore
** Domeniche e festività nazionali escluse
*** Si tratta di un termine di decadenza che può essere interrotto solo con azione giudiziale o mediante “sospensione del termine”
dell’avente diritto (in genere l’armatore)

TABELLA TERMINI DANNI OCCULTI E PRESCRIZIONE SG

  • 1.
    Termini per elevareriserve in caso di danni occulti e termini di prescrizione applicabili ai trasporti Nazionali ed Internazionali Modalità Trasporto Danni occulti Termine di prescrizione Note Stradale nazionale 8 giorni 1 anno Codice Civile Stradale internazionale 7 giorni * 1 anno ** Conv. CMR Marittima Cabotaggio 3 giorni 6 mesi Codice Navigazione Marittima “Bruxelles” 3 giorni 1 anno Regole Hague/Visby *** Marittima “Amburgo” 15 giorni 2 anni Regole Amburgo *** Ferroviaria nazionale 7 giorni 1 anno CGCTM richiamano la Conv. COTIF / CIM Ferrovia internazionale 7 giorni 1 anno Conv. COTIF / CIM Aerea cabotaggio 7 giorni 6 mesi Codice Navigazione Aerea internazionale 14 giorni 2 anni Conv. Montreal Note: * La convenzione “CMR” prevede un termine di prescrizione triennale in caso di dolo e colpa grave dl vettore ** Domeniche e festività nazionali escluse *** Si tratta di un termine di decadenza che può essere interrotto solo con azione giudiziale o mediante “sospensione del termine” dell’avente diritto (in genere l’armatore)