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Scioglimento c.c. isola vassallo antonietta billeci giuseppe leonarda vincenzo sea residence relazione da pag 39 a pag 46(1)
1. COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
SETTORE III
PROVVEDIMENTO n° 02 del 23/01/2013
DECADENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA ASSENTITA n° 10/2011
ai sensi dell’art. 2 L.R. 17/94
Visto l’attestato di concessione edilizia n° 10 del 30/05/2011 assentita ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 L.R. 17/94, intestato ai signori:
•
BILLECI VINCENZO, nato a Palermo il 18/0/1969 codice fiscale BLLVCN69P18G273W,
residente a isola delle Femmine in Passaggio del Cedro 8;
•
BILLECI LEONARDA, nata a Palermo il 20/04/1967, codice fiscale BLLLRD67D60G273U,
residente a Isola delle Femmine in Passaggio del Cedro 8;
Accertato che il predetto attestato di concessione edilizia assentita n° 10/2011 riguarda la
demolizione di un vecchio fabbricato e la costruzione sull’area individuata in catasto al foglio 3
particella 1789 di un fabbricato per civile abitazione a due piani fuori terra oltre piano cantinato,
composto da quattro unità abitative, quattro magazzini;
Vista la nota prot 12341 del 13/09/2010 con la quale i signori Billeci Vincenzo e Billeci Leonarda
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 L.R. 17/94 hanno comunicato che allo scadere del trentesimo
giorno dalla data della comunicazione (e cioè in data 13 ottobre 2010) avrebbero dato inizio ai
lavori di cui al progetto allegato all’istanza di concessione edilizia prot n° 3166 del 20/02/2009,
allegando la perizia giurata prevista dal medesimo art. 2 L.R. 17/94 a firma del progettista Ing.
Stefano Francavilla, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n° 5897;
Preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato da personale del III Settore e del Comando di
Polizia Municipale in data 29/11/2012, verbale prot n°0016014 di pari data, da cui risulta che i
lavori di cui alla comunicazione di inizio lavori prot 12341 del 13/09/2010 non hanno avuto
concreto inizio;
Essendo stato accertato in particolare che l’area oggetto dell’intervento edilizio di cui alla CE 10/2011 si
presenta nelle medesime condizioni di cui alle fotografie prodotte dalla ditta in allegato all’istanza di
concessine edilizia prot n° 3166 del 20/02/2009, in quanto priva di segni di attività edilizia di alcun tipo,
maestranze, attrezzature o macchinari di cantiere;
Visto l’art. 36 della L.R. 71/78 che testualmente recita: “le concessioni edilizie relative a singoli edifici non
possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati
entro un anno dal rilascio della concessione. (…) Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati
iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione”;
Considerato che alla data odierna (29/11/2012) la concessione edilizia tacitamente assentita ai sensi
dell’art. 2 L.R. 17/94, è decaduta per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dalla
data di formazione tacita del titolo abilitativo, incrementato di trenta giorni;
2. Accertato altresì che alla data odierna (29/11/2012) la concessione edilizia di cui all’attestato n°
10/2011 del 30/05/2011 risulta in ogni caso decaduta per mancato inizio dei lavori entro il
termine di un anno dalla data del provvedimento stesso scaduto il 29/05/2012;
Considerato quindi che il titolo abilitativo tacitamente formatosi sull’istanza di concessione edilizia
prot n° 3166 del 20/02/2009 è decaduto in ogni caso, sia che il termine di un anno debba
intendersi decorrente dal 150° giorno dalla data di presentazione dell’istanza, sia che il termine
di un anno debba intendersi decorrente dalla data dell’attestato di concessione assentita n°
10/2011;
Visto l’art. 15 DPR 380/2001;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza della concessione
edilizia tacitamente assentita di cui all'attestato n. 10/2011 per la costruzione di un fabbricato su
area individuata in catasto al foglio 3 particella 1789 previa demolizione di un vecchio
fabbricato notificata alla ditta in data 06/12/12 mediante deposito degli atti alla Casa Comunale
ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
Viste le memorie difensive prodotte dalla ditta in data 24/12/2012 prot. n. 17081;
Considerato che le predette memorie non contengono elementi utili a ritenere superati le
motivazioni del procedimento di decadenza della Concessione Edilizia tacitamente assentita;
DICHIARA L'AVVENUTA DECADENZA
della concessione edilizia tacitamente assentita ai sensi dell’art. 2 l.r. 17/94 di cui all’istanza di
concessione prot 3166 del 20/02/2009, e di cui all’attestato n° 10/2011 del 30/05/2011 per la
demolizione di un vecchio fabbricato e la costruzione sull’area individuata in catasto al foglio 3
particella 1789 di un fabbricato per civile abitazione a due piani fuori terra oltre piano cantinato,
composto da quattro unità abitative, quattro magazzini, per decorrenza dei termini in quanto
scaduta in data 29/05/2012.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro giorni sessanta dalla
notifica dello stesso ed entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Il Responsabile del III Settore UTC
Ing. Francesca Usticano