1. Proposta di legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 25
ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione).
Articolo 1
(Modifica ed integrazione all'art. 2 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96)
1. Dopo la lettera g), dell'articolo 2, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per
la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserita la seguente lettera:
"h) Non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione o i
componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato,
negli ultimi cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di
assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51 comma 3 bis e/o 380
del codice di procedura penale, art. 73, comma 5, del Testo Unico approvato
con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e
/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto
abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività
illecite".
2. Alla fine del quarto capoverso, dell'articolo 2, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96
(Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono inserite
le seguenti parole:
"ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza".
3. Al quinto capoverso, dell'articolo 2, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme
per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
per la determinazione dei relativi canoni di locazione) dopo le parole
"limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g)," sono aggiunte le seguenti
parole:
"h),".
Articolo 2
2. (Integrazione all'art. 5 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96)
1. Dopo il quarto capoverso, dell'articolo 5, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96
(Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il
seguente comma:
"Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alla
lettera h), del precedente art. 2 devono essere corredate da idonea
documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni".
Articolo 3
(Modifiche ed integrazioni all'art. 34 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96)
1. Alla lettera c), del primo capoverso, dell'articolo 34, della L.R. 25 ottobre 1996,
n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)
dopo le parole "abbia adibito l'alloggio" sono inserite le seguenti parole:
"e/o zone limitrofe a quest'ultimo".
2. Dopo la lettera e bis), del primo capoverso, dell'articolo 34, della L.R. 25 ottobre
1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è
inserita la seguente lettera:
"f) o i componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione,
abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati
previsti dagli articoli 51 comma 3 bis o 380 del codice di procedura penale e
per i reati di usura, favoreggiamento e /o sfruttamento della prostituzione,
gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi,
riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite".
Articolo 4
(Integrazione della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96)
3. 1. Dopo l'articolo 36, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione
e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente articolo:
"Art. 36 bis
(Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni
illegali non sanabili)
1. Nei casi previsti dal comma 6, del precedente articolo 36, è fatto divieto
assoluto alle società fornitrici di servizi quali: luce, gas e acqua, stipulare
contratti per la fornitura dei medesimi servizi per gli alloggi occupati
illegalmente, con soggetti sprovvisti del titolo di assegnazione dell'alloggio.
2. Nel rispetto di quanto dettato dal precedente comma 1, l'ATER o il Comune,
nelle rispettive competenze, provvede a stipulare delle convenzioni con le
imprese di distribuzione e fornitura del gas, dell'energia elettrica e
dell'acqua avente ad oggetto la collaborazione per il contrasto e la gestione
dei contratti attivati abusivamente negli alloggi popolari dai soggetti
sprovvisti del titolo di assegnazione dell'alloggio.
3. La Regione Abruzzo garantisce il supporto necessario alle ATER e Comuni
per la stipula delle convenzioni di cui al comma precedente e provvede
altresì a rendere uniformi le convenzioni tra le varie ATER e Comuni.
Articolo 5
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale
sia per l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene
esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.
Articolo 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari
4. Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE
Oggetto: Proposta di legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge
Regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione).
Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in
oggetto.
Cordiali saluti.
I Consiglieri
Domenico Pettinari (Primo firmatario) ________________________________________________
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5. Progetto di legge
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 96
(Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).
RELAZIONE
Con il presente progetto di legge si apportano alcune modifiche alla Legge Regionale 25
ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione). Le
modifiche sono necessarie per fronteggiare in maniera efficace le occupazioni abusive
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di soggetti dediti ad attività illecite
che spesso utilizzano l'alloggio per attività illegali. In sostanza si vanno a modificare gli
articoli della L.R. n. 96/96 che dettano i requisiti per poter accedere alle graduatorie per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, inserendo la previsione
dell'inacessibilità alle stesse, per i soggetti che negli ultimi cinque anni abbiano riportato
condanne penali passate in giudicato, per reati gravi quali spaccio di sostanze stupefacenti,
traffico di armi, usura, estorsione, gioco d'azzardo, associazione a delinquere, ecc.. Tale
previsione viene estese anche ai componenti del nucleo familiare che andranno a
dimorare nell'alloggio, al fine di evitare l'assegnazione al coniuge incensurato. Un'altra
importante modifica che viene apportata alla Legge Regionale n. 96/96 è quella della
previsione della decadenza dell'assegnazione nel caso in cui i reati gravi, su richiamati,
vengano compiuti nel corso dell'assegnazione dall'assegnatario o da uno dei componenti
del proprio nucleo familiare o che abbia adibito non solo l'alloggio ma anche le zone
limitrofe ad attività illecite, poiché spesso i criminali al fine di evitare la perdita
dell'alloggio, detengono le sostanze stupefacenti in zone limitrofe come gli androni dei
palazzi, i locali autoclave, ecc.. Infine, si è introdotta la possibilità per le ATER, con la
collaborazione della Regione, di poter stipulare delle convenzioni con i fornitori dei servizi
essenziali cercando di creare un canale privilegiato di scambio d'informazione, tale da
consentire un rapido intervento in grado di evitare l'attivazione o interrompere le
forniture attivate negli alloggi ottenuti con la forza o in violazione della legge penale, da
persone non in possesso di regolare assegnazione.
Con l'articolo 1 viene modificato l'articolo 2 della Legge Regionale n. 96/96;
Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 5 della Legge Regionale n. 96/96;
Con l'articolo 3 viene modificato l'articolo 34 della Legge Regionale n. 96/96;
Con l'articolo 4 viene introdotto l'articolo 36 bis che disciplina la somministrazione dei
servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili;
Con l'articolo 5 viene disciplinata la norma finanziaria;
Con l'articolo 6 viene disciplinata l'entrata in vigore.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari