Piano Aria Prot 1777 29 4 2009 La Commissione ispettiva SENZA Relazione conclusiva per prolungata Assenza per Malattia di Uno dei Suoi Componenti e per dimissioni Assessore Interlandi pro tempore, Assessore Interlandi istituisce la commissione di verifica del Piano Regione Sicilia qualità aria e ambiente nota 5672 22 novembre 2007 Piano adottato con D.A. 176/GAB 9.8.07
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARIA AMBIENTE APPR CON D.A. 176GAB 9 8 07
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA di Isola delle Femmine
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/
http://lapiazzaisolana.wordpress.com/
Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Pino Ciampolillo
Il motivo di tanto livore dell’ Anzà nei confronti di chi lo aveva citato a giudizio era proprio il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria ancora una volta messo sotto accusa per essere stato copiato in gran parte dall'analogo documento della regione Veneto.
Conviene riportare per maggiore conoscenza di codesto Tribunale una delle parti essenziali dell'anzidetta sentenza.
<<non>eventuale reazione. Non pare inoltre che in presenza di singole affermazioni diffamatorie di soggetti terzi che non le abbiano rese possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorso
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Pino Ciampolillo
Il motivo di tanto livore dell’ Anzà nei confronti di chi lo aveva citato a giudizio era proprio il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria ancora una volta messo sotto accusa per essere stato copiato in gran parte dall'analogo documento della regione Veneto.
Conviene riportare per maggiore conoscenza di codesto Tribunale una delle parti essenziali dell'anzidetta sentenza.
<<non>eventuale reazione. Non pare inoltre che in presenza di singole affermazioni diffamatorie di soggetti terzi che non le abbiano rese possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorso
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Diffida a aia italcementi tavolo tecnico d'angelo giorgioPino Ciampolillo
Oggetto: Decadenza, per inosservanza prescrizioni, decreto 693 18 luglio 2008
Il Sottoscritto Coordinatore del Comitato Cittadino Isola Pulita con la presente intende ribadire quanto dichiarato nel corso della riunione del Tavolo tecnico tenutosi presso il 1° Servizio VIA-VAS di questo Assessorato, avente ad oggetto “Procedura A.I.A. Impianto IPPC ditta Italcementi S.p.a.”:
.
Considerato che la procedura di autorizzazione integrata ambientale, in particolare per I cementifici, ha diverse funzioni, quelle di maggior interesse sono le seguenti:
a) verifica puntuale delle autorizzazioni ambientali esistenti per ricondurle ad una unica
autorizzazione tenendo conto del principio della applicazione della prevenzione e riduzione dell’inquinamento, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato livello di protezione ambientale e della popolazione.
b) Verifica della applicazione delle migliori tecnologie disponibili (sulla base di linee guida
redatte per conto della Commissione della Unione Europea ed a livello nazionale) atte a
ridurre gli impatti ambientali e, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e la durata
di vita tecnica dell’impianto, la previsione di prescrizioni atte a ricondurre l’impianto, ove
necessario, a raggiungere prestazioni idonee entro tempi certi.
c) La fissazione di limiti emissivi per le diverse matrici ambientali di interesse (emissioni,
scarichi, rumore, ecc) che tengano conto delle tecnologie disponibili e applicabili al caso in esame ma anche delle caratteristiche ambientali della area limitrofa all’impianto. In tal caso possono essere prescritti limiti inferiori a quelli stabiliti dalle norme nazionali applicabili all’impianto e anche limiti inferiori alle prestazioni ottenibili dall’applicazione delle migliori tecnologie ove le criticità locali siano tali da renderle necessarie. continua su:
http://isoladellefemmineitalcementieambiente.blogspot.com/
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html
La cosa piu terribile e' la mafia dell'antimafia Pino Ciampolillo
INOLTRE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI CUI ALL’ART. 143 CO. 5 D.LGS. 267/00, SI SOTTOPONE ALL’ATTENZIONE LA FIGURA DELL’ARCH.”OMISSIS”, RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE -SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI, GIA’ RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA (FINO AL 22/3/2011).
Non si ritiene, del resto, plausibile che lo stesso Sindaco, nel corso di tutti gli anni in cui e’ stato coinvolto nella gestione del Comune di Isola delle Femmine - prima da Vice Sindaco rispetto al suo amico-nemico “Omissis” e da otto anni da titolare dell’Ente - non si sia mai accorto delle modalita’ con le quali venivano aggiudicati gli appalti per la realizzazione di’ opere pubbliche o delle distorsioni che venivano poste in essere in occasione del rilascio di concessioni edilizie, specialmente in un territorio cosi’ martoriato dalla speculazione urbanistica quale quello isolano, ovvero che non abbia mai posto in essere alcuna attivita’ concreta per affidare la gestione del patrimonio e delle finanze comunali a funzionari di spessore, in grado di operare un efficace azione di risanamento della disastrosa situazione delle casse comunali. Conclusivamente, ritiene lo scrivente che, alla luce di quanto riscontrato e rassegnato, sussistano quei concreti, univoci e rilevanti elementi, di cui alI’art 143 co.1 del d.lgs. 267/2000, che comprovano la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalita’ organizzata mafiosa, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volonta’ degli organi elettivi e di quelli amministrativi e di compromettere il buon andamento e l’imparzialita’ dell’Amministrazione comunale di Isola delle Femmine ed anche il regolare funzionamento dei servizi a essa affidati.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine e nomina della commissione straordinaria. (12A12433)
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Diffida a aia italcementi tavolo tecnico d'angelo giorgioPino Ciampolillo
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
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Collura vincenza madre di sandro d'arpa e moglie di vincenzo 1 dicembre 1937 ...Pino Ciampolillo
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
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ISOLA DELLE FEMMINE IN MUTANDINE!!!!!
I responsabili di questo disastro economico finanziario del Comune di Isola delle Femmine hanno un nome e cognome in PRIMIS : Il PROFESSORE Gaspare Portobello nella sua funzione di Sindaco l’Assessore Paolo Aiello Assessore ai lavori Pubblici Il Dottore Riso Napoleone l’assessore allo sport (no non vogliamo parlare della Palestra del Comune) oltre che alla cultura il Dottore Geologo Marcello Cutino assessore all’IGIENE AMBIENTALE (liberare il paese dalle tante discariche di rifiuti a cielo aperto sparse per il paese). A seguire, come responsabili del “crac”, troviamo tutto il gruppo della lista “PROGETTO ISOLA”.
Ecco chi deve pagare i danni che hanno arrecato all’intera Comunità di Isola delle Femmine!
LA CORTE DEI CONTI LA RELAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE BILANCI FASULLI TRIBUTI EVASI
CORTE DEI CONTI COMANDANTE CROCE UFFICIO... di isolapulita
Debiti fuori bilancio per oltre 600 mila euro e passività potenziali per 2,3 milioni, anticipazione di cassa per oltre un milione di euro, riscossione dei proventi da recupero dell’evasione quasi nulla, residui attivi e passivi fuori controllo, debiti nei confronti dell’Ato Palermo 1 per 4,9 milioni “per i quali non si riscontra in bilancio una cifra corrispondente di residui passivi”. Continua su….
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html
Il motivo di tanto livore dell’ Anzà nei confronti di chi lo aveva citato a giudizio era proprio il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria ancora una volta messo sotto accusa per essere stato copiato in gran parte dall'analogo documento della regione Veneto.
Conviene riportare per maggiore conoscenza di codesto Tribunale una delle parti essenziali dell'anzidetta sentenza.
<<non>eventuale reazione. Non pare inoltre che in presenza di singole affermazioni diffamatorie di soggetti terzi che non le abbiano rese possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorso
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Bruno puglisi francesco custodia cautelare-scioglimento decreto scioglimento ...Pino Ciampolillo
ISOLA DELLE FEMMINE P.D MAFIA ANTIMAFIA E potere
“ … Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere ”.
In altri termini,proprio a partire dagli anni settanta si registra anche nei luoghi come Isola delle Femmine un “salto di qualità” dell’azione di Cosa Nostra, legato all’urbanizzazione susseguente all’abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall’economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare intervengono nel campo dell’edilizia e dei lavori pubblici.
Ma Enea Vincenzo, dopo i reiterati atti di danneggiamento subiti, non si piega alla richiesta di Bruno Francesco di costituire con lui una società di fatto impegnata nell’edilizia e questo gli costerà la vita.
IN altri termini Enea Vincenzo rimane vittima dei contrasti con “un’impresa ad infiltrazione mafiosa”, ossia la B.B.P., un soggetto economico che instaura con il sodalizio mafioso, cappeggiato da Riccobono Rosario e da personaggi come Bruno Francesco e Lo Piccolo Salvatore rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.
Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
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Arpa 2005 2.1 2.39 capilli all 16 arpa_05_atmosferaPino Ciampolillo
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
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Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
Sarà celebrata il prossimo 17 gennaio l’udienza preliminare del procedimento penale a carica del sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Napoleone Riso. Per il primo cittadino è stato chiesto il rinvio a giudizio per il reato di abuso d’ufficio, mentre all’assessore Riso, all’epoca dei fatti Presidente Presidente del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine, viene contestata l’omissione di atti d’ufficio e la minaccia grave ai danni dell’allora capogruppo di opposizione Antonino Rubino. La vicenda finita in Procura ruota attorno ad una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale il 6 giugno del 2006, in favore di un costruttore locale che avrebbe poi volturato il progetto al genero Napoleone Riso, cugino del sindaco Portobello; quest’ultimo, nonostante i legami di parentela, non si sarebbe astenuto dal partecipare alla Commissione Edilizia, e avrebbe approvato il provvedimento di concessione.
“Se mi denunci ti faccio saltare in aria” (seduta C.C. 10 marzo 2008)
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2010/12/blog-post_11.html
BRUNO, CUTINO, ENEA,ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009, BODY CENTER,ISOLA DELLE FEMMINE,LUCIDO MARIA STELLA, LOTTIZZAZIONE LA PALOMA, LUCIDO, MAFIA, PALAZZOTTO, POMIERO, PORTOBELLO, RISO, UFFICIO TECNICO COMUNALE,VOTO DI SCAMBIO,AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria,ISOLA DELLE FEMMINE,REGGIO CLABRIA,SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE,MAFIA,INFILTRAZIONI MAFIOSE,COPACABANA,POMIERO,BRUNO
Piano aria regione sicilia audizioni in commissione territorio ambiente inter...Pino Ciampolillo
Il Piano regionale per la qualità dell'aria presentato dalla regione Sicilia nel 2007 somiglia stranamente a quello del Veneto. Semplice coincidenza?
E' da un pò che in Sicilia non si respira più la stessa aria. Da Palermo a Gela, da Catania a Caltanisetta ci sono segnali di cambiamento che vengono dalla società civile, dai commercianti, dagli industriali che si ribellano contro la mafia e il pizzo. Anche la burocrazia regionale se n'è accorta. Per questo nel "Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono state introdotte importanti novità. Ora siamo più europei e lo conferma il rigido clima dell'isola. In più abbiamo un "bacino aerologico padano" e "piste ciclabili lungo gli argini dei fiummi e dei canali" presenti nei centri storici dei comuni siciliani. A leggere il piano in questione si può fare a meno anche dell'autonomia, dato che anche il Parlamento , l'Assemblea Regionale, è diventato un normale Consiglio regionale come quello del Veneto.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2013/11/blog-post_28.html
Italcementi pet coke cassazione terza sezione sentenza 2733 8 ottobre 2014 (1)Pino Ciampolillo
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
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SENATORE SODANO NO AL PETCOKE ALLA ITALCEMENTI
Isola delle Femmine Novembre 2007
Il senatore Sodano Presidente della Commissione Ambiente del Senato interviene con una interrogazione del Comitato Cittadino Isola Pulita, sull'uso da parte della Italcementi del combutibile pet-coke.
L'impianto della Italcementi spa non è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, ciò risulta da quanto affermato dall’ARTA con provvedimento n.10741 del 09/02/2007,laddove si rilevava che “…. o che l'impianto, realizzato negli anni 60, non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale” .
La stessa controinteressato in data 3-11-06 secondo le previsioni del D.lgs 152/06 ante riforma intervenuta con il d.lgs 4/08, aveva prodotto uno studio d'impatto ambientale previsto nella procedura di V.I.A.
Orbene nessun seguito è stato dato a tale studio e la stessa procedura VIA non risulta essersi mai conclusa, infatti nella Conferenza di servizi tenutasi in data 21-11-2007 la stessa amministrazione rilevava che il procedimento non poteva essere concluso dato che la procedura VIA non era ancora terminata .
Ciò viola le norme che disciplinavano tale procedimento prima della riforma posta in esser con il D.lgs4/08, ma viola anche le nuove norme introdotte dal predetto decreto legislativo e disciplinanti la valutazione d'impatto ambientale. Infatti, nell'uno e nell'altro caso, è previsto il coinvolgimento del pubblico tramite la pubblicazione dell'istanza e del progetto ai fini della sua partecipazione al procedimento (artt.28 e 29 d.lgs 152/06 ante riforma ed artt. 24 post riforma introdotta dal d.lgs 4/08), ed in tal caso l'istanza ed i relativi progetti presentati il 3-11-2006 non sono mai stati portati a conoscenza del pubblico.
Inoltre, nessun provvedimento espresso in ordine alla VIA è stato ancora adottato, o comunque comunicato ai soggetti interessati, così come previsto dall'art. 31 d.lgs 152/06 ante riforma e 25 e 26 post riforma.
In conclusione il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo sia alla luce del d.lgs 152/06 ante riforma che post riforma. E' contrario all'art.34 del d.lgs 152/06 ante riforma che prevedeva la possibilità che il procedimento per l'AIA integrasse quello per ottenere anche la VIA, poiché il procedimento VIA non si è mai concluso; E' altresì contrario alla previsione di cui all'art.26.4 del novellato d.lgs 152/06, secondo cui la Valutazione d'impatto ambientale incorpori/sostituisca anche l'Autorizzazione integrata Ambientale, poiché nessun esplicito provvedimento di valutazione d'impatto ambientale è stato mai emesso.
Comitato Cittadino Isola Pulita
http://isolapulita.blogspot.it
Anza' ciampolillo 1° articolo citato da anza' nei documenti depositatiPino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
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Diffida a aia italcementi tavolo tecnico d'angelo giorgioPino Ciampolillo
Oggetto: Decadenza, per inosservanza prescrizioni, decreto 693 18 luglio 2008
Il Sottoscritto Coordinatore del Comitato Cittadino Isola Pulita con la presente intende ribadire quanto dichiarato nel corso della riunione del Tavolo tecnico tenutosi presso il 1° Servizio VIA-VAS di questo Assessorato, avente ad oggetto “Procedura A.I.A. Impianto IPPC ditta Italcementi S.p.a.”:
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Considerato che la procedura di autorizzazione integrata ambientale, in particolare per I cementifici, ha diverse funzioni, quelle di maggior interesse sono le seguenti:
a) verifica puntuale delle autorizzazioni ambientali esistenti per ricondurle ad una unica
autorizzazione tenendo conto del principio della applicazione della prevenzione e riduzione dell’inquinamento, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato livello di protezione ambientale e della popolazione.
b) Verifica della applicazione delle migliori tecnologie disponibili (sulla base di linee guida
redatte per conto della Commissione della Unione Europea ed a livello nazionale) atte a
ridurre gli impatti ambientali e, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e la durata
di vita tecnica dell’impianto, la previsione di prescrizioni atte a ricondurre l’impianto, ove
necessario, a raggiungere prestazioni idonee entro tempi certi.
c) La fissazione di limiti emissivi per le diverse matrici ambientali di interesse (emissioni,
scarichi, rumore, ecc) che tengano conto delle tecnologie disponibili e applicabili al caso in esame ma anche delle caratteristiche ambientali della area limitrofa all’impianto. In tal caso possono essere prescritti limiti inferiori a quelli stabiliti dalle norme nazionali applicabili all’impianto e anche limiti inferiori alle prestazioni ottenibili dall’applicazione delle migliori tecnologie ove le criticità locali siano tali da renderle necessarie. continua su:
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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html
La cosa piu terribile e' la mafia dell'antimafia Pino Ciampolillo
INOLTRE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI CUI ALL’ART. 143 CO. 5 D.LGS. 267/00, SI SOTTOPONE ALL’ATTENZIONE LA FIGURA DELL’ARCH.”OMISSIS”, RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE -SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI, GIA’ RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA (FINO AL 22/3/2011).
Non si ritiene, del resto, plausibile che lo stesso Sindaco, nel corso di tutti gli anni in cui e’ stato coinvolto nella gestione del Comune di Isola delle Femmine - prima da Vice Sindaco rispetto al suo amico-nemico “Omissis” e da otto anni da titolare dell’Ente - non si sia mai accorto delle modalita’ con le quali venivano aggiudicati gli appalti per la realizzazione di’ opere pubbliche o delle distorsioni che venivano poste in essere in occasione del rilascio di concessioni edilizie, specialmente in un territorio cosi’ martoriato dalla speculazione urbanistica quale quello isolano, ovvero che non abbia mai posto in essere alcuna attivita’ concreta per affidare la gestione del patrimonio e delle finanze comunali a funzionari di spessore, in grado di operare un efficace azione di risanamento della disastrosa situazione delle casse comunali. Conclusivamente, ritiene lo scrivente che, alla luce di quanto riscontrato e rassegnato, sussistano quei concreti, univoci e rilevanti elementi, di cui alI’art 143 co.1 del d.lgs. 267/2000, che comprovano la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalita’ organizzata mafiosa, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volonta’ degli organi elettivi e di quelli amministrativi e di compromettere il buon andamento e l’imparzialita’ dell’Amministrazione comunale di Isola delle Femmine ed anche il regolare funzionamento dei servizi a essa affidati.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine e nomina della commissione straordinaria. (12A12433)
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Diffida a aia italcementi tavolo tecnico d'angelo giorgioPino Ciampolillo
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
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Collura vincenza madre di sandro d'arpa e moglie di vincenzo 1 dicembre 1937 ...Pino Ciampolillo
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
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ISOLA DELLE FEMMINE IN MUTANDINE!!!!!
I responsabili di questo disastro economico finanziario del Comune di Isola delle Femmine hanno un nome e cognome in PRIMIS : Il PROFESSORE Gaspare Portobello nella sua funzione di Sindaco l’Assessore Paolo Aiello Assessore ai lavori Pubblici Il Dottore Riso Napoleone l’assessore allo sport (no non vogliamo parlare della Palestra del Comune) oltre che alla cultura il Dottore Geologo Marcello Cutino assessore all’IGIENE AMBIENTALE (liberare il paese dalle tante discariche di rifiuti a cielo aperto sparse per il paese). A seguire, come responsabili del “crac”, troviamo tutto il gruppo della lista “PROGETTO ISOLA”.
Ecco chi deve pagare i danni che hanno arrecato all’intera Comunità di Isola delle Femmine!
LA CORTE DEI CONTI LA RELAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE BILANCI FASULLI TRIBUTI EVASI
CORTE DEI CONTI COMANDANTE CROCE UFFICIO... di isolapulita
Debiti fuori bilancio per oltre 600 mila euro e passività potenziali per 2,3 milioni, anticipazione di cassa per oltre un milione di euro, riscossione dei proventi da recupero dell’evasione quasi nulla, residui attivi e passivi fuori controllo, debiti nei confronti dell’Ato Palermo 1 per 4,9 milioni “per i quali non si riscontra in bilancio una cifra corrispondente di residui passivi”. Continua su….
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html
Il motivo di tanto livore dell’ Anzà nei confronti di chi lo aveva citato a giudizio era proprio il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell' Aria ancora una volta messo sotto accusa per essere stato copiato in gran parte dall'analogo documento della regione Veneto.
Conviene riportare per maggiore conoscenza di codesto Tribunale una delle parti essenziali dell'anzidetta sentenza.
<<non>eventuale reazione. Non pare inoltre che in presenza di singole affermazioni diffamatorie di soggetti terzi che non le abbiano rese possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorso
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Bruno puglisi francesco custodia cautelare-scioglimento decreto scioglimento ...Pino Ciampolillo
ISOLA DELLE FEMMINE P.D MAFIA ANTIMAFIA E potere
“ … Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere ”.
In altri termini,proprio a partire dagli anni settanta si registra anche nei luoghi come Isola delle Femmine un “salto di qualità” dell’azione di Cosa Nostra, legato all’urbanizzazione susseguente all’abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall’economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare intervengono nel campo dell’edilizia e dei lavori pubblici.
Ma Enea Vincenzo, dopo i reiterati atti di danneggiamento subiti, non si piega alla richiesta di Bruno Francesco di costituire con lui una società di fatto impegnata nell’edilizia e questo gli costerà la vita.
IN altri termini Enea Vincenzo rimane vittima dei contrasti con “un’impresa ad infiltrazione mafiosa”, ossia la B.B.P., un soggetto economico che instaura con il sodalizio mafioso, cappeggiato da Riccobono Rosario e da personaggi come Bruno Francesco e Lo Piccolo Salvatore rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.
Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/le-motivazioni-nella-sentenza-di.html
Arpa 2005 2.1 2.39 capilli all 16 arpa_05_atmosferaPino Ciampolillo
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
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Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
Sarà celebrata il prossimo 17 gennaio l’udienza preliminare del procedimento penale a carica del sindaco di Isola delle Femmine Gaspare Portobello e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Napoleone Riso. Per il primo cittadino è stato chiesto il rinvio a giudizio per il reato di abuso d’ufficio, mentre all’assessore Riso, all’epoca dei fatti Presidente Presidente del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine, viene contestata l’omissione di atti d’ufficio e la minaccia grave ai danni dell’allora capogruppo di opposizione Antonino Rubino. La vicenda finita in Procura ruota attorno ad una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale il 6 giugno del 2006, in favore di un costruttore locale che avrebbe poi volturato il progetto al genero Napoleone Riso, cugino del sindaco Portobello; quest’ultimo, nonostante i legami di parentela, non si sarebbe astenuto dal partecipare alla Commissione Edilizia, e avrebbe approvato il provvedimento di concessione.
“Se mi denunci ti faccio saltare in aria” (seduta C.C. 10 marzo 2008)
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2010/12/blog-post_11.html
BRUNO, CUTINO, ENEA,ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009, BODY CENTER,ISOLA DELLE FEMMINE,LUCIDO MARIA STELLA, LOTTIZZAZIONE LA PALOMA, LUCIDO, MAFIA, PALAZZOTTO, POMIERO, PORTOBELLO, RISO, UFFICIO TECNICO COMUNALE,VOTO DI SCAMBIO,AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria,ISOLA DELLE FEMMINE,REGGIO CLABRIA,SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE,MAFIA,INFILTRAZIONI MAFIOSE,COPACABANA,POMIERO,BRUNO
Piano aria regione sicilia audizioni in commissione territorio ambiente inter...Pino Ciampolillo
Il Piano regionale per la qualità dell'aria presentato dalla regione Sicilia nel 2007 somiglia stranamente a quello del Veneto. Semplice coincidenza?
E' da un pò che in Sicilia non si respira più la stessa aria. Da Palermo a Gela, da Catania a Caltanisetta ci sono segnali di cambiamento che vengono dalla società civile, dai commercianti, dagli industriali che si ribellano contro la mafia e il pizzo. Anche la burocrazia regionale se n'è accorta. Per questo nel "Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono state introdotte importanti novità. Ora siamo più europei e lo conferma il rigido clima dell'isola. In più abbiamo un "bacino aerologico padano" e "piste ciclabili lungo gli argini dei fiummi e dei canali" presenti nei centri storici dei comuni siciliani. A leggere il piano in questione si può fare a meno anche dell'autonomia, dato che anche il Parlamento , l'Assemblea Regionale, è diventato un normale Consiglio regionale come quello del Veneto.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2013/11/blog-post_28.html
Italcementi pet coke cassazione terza sezione sentenza 2733 8 ottobre 2014 (1)Pino Ciampolillo
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
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Italcementi pet coke cassazione terza sezione sentenza 2733 8 ottobre 2014 (1)
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SENATORE SODANO NO AL PETCOKE ALLA ITALCEMENTI
Isola delle Femmine Novembre 2007
Il senatore Sodano Presidente della Commissione Ambiente del Senato interviene con una interrogazione del Comitato Cittadino Isola Pulita, sull'uso da parte della Italcementi del combutibile pet-coke.
L'impianto della Italcementi spa non è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, ciò risulta da quanto affermato dall’ARTA con provvedimento n.10741 del 09/02/2007,laddove si rilevava che “…. o che l'impianto, realizzato negli anni 60, non è mai stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale” .
La stessa controinteressato in data 3-11-06 secondo le previsioni del D.lgs 152/06 ante riforma intervenuta con il d.lgs 4/08, aveva prodotto uno studio d'impatto ambientale previsto nella procedura di V.I.A.
Orbene nessun seguito è stato dato a tale studio e la stessa procedura VIA non risulta essersi mai conclusa, infatti nella Conferenza di servizi tenutasi in data 21-11-2007 la stessa amministrazione rilevava che il procedimento non poteva essere concluso dato che la procedura VIA non era ancora terminata .
Ciò viola le norme che disciplinavano tale procedimento prima della riforma posta in esser con il D.lgs4/08, ma viola anche le nuove norme introdotte dal predetto decreto legislativo e disciplinanti la valutazione d'impatto ambientale. Infatti, nell'uno e nell'altro caso, è previsto il coinvolgimento del pubblico tramite la pubblicazione dell'istanza e del progetto ai fini della sua partecipazione al procedimento (artt.28 e 29 d.lgs 152/06 ante riforma ed artt. 24 post riforma introdotta dal d.lgs 4/08), ed in tal caso l'istanza ed i relativi progetti presentati il 3-11-2006 non sono mai stati portati a conoscenza del pubblico.
Inoltre, nessun provvedimento espresso in ordine alla VIA è stato ancora adottato, o comunque comunicato ai soggetti interessati, così come previsto dall'art. 31 d.lgs 152/06 ante riforma e 25 e 26 post riforma.
In conclusione il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo sia alla luce del d.lgs 152/06 ante riforma che post riforma. E' contrario all'art.34 del d.lgs 152/06 ante riforma che prevedeva la possibilità che il procedimento per l'AIA integrasse quello per ottenere anche la VIA, poiché il procedimento VIA non si è mai concluso; E' altresì contrario alla previsione di cui all'art.26.4 del novellato d.lgs 152/06, secondo cui la Valutazione d'impatto ambientale incorpori/sostituisca anche l'Autorizzazione integrata Ambientale, poiché nessun esplicito provvedimento di valutazione d'impatto ambientale è stato mai emesso.
Comitato Cittadino Isola Pulita
http://isolapulita.blogspot.it
Anza' ciampolillo 1° articolo citato da anza' nei documenti depositatiPino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
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Anza' ciampolillo 1° articolo citato da anza' nei documenti depositatiPino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
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Anza' ciampolillo 1° articolo citato da anza' nei documenti depositatiPino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
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Anza' ciampolillo 1° articolo citato da anza' nei documenti depositatiPino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO E DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di UN piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al piano SI Legge di Comunità Montane argini DI Fiumi e Canali Intero territorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di un piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di ONU piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato delle Nazioni Unite per di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al pianoforte SI Legge di Comunità Montane argini fi Fiumi e Canali Intero teritorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di u piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Anza' ciampolillo 1° articolo citato da anza' nei documenti depositatiPino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
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Accesso agli atti comune di isola delle femmine italcementiPino Ciampolillo
Similar to Italcementi Parlamento Europeo e Parlamento Italiano Interrogazioni e risposte EUROPA CONDANNA ITALIA PER I GRAVISSIMI RITARDI NELLA APPLICAZIONE IPPC (20)
Accesso agli atti comune di isola delle femmine italcementi
Italcementi Parlamento Europeo e Parlamento Italiano Interrogazioni e risposte EUROPA CONDANNA ITALIA PER I GRAVISSIMI RITARDI NELLA APPLICAZIONE IPPC
1. Interrogazioni parlamentari
6 dicembre 2007
INTERROGAZIONE SCRITTA di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla
Commissione
Risposta(e)
Oggetto: Cementeria di Isola delle Femmine, Palermo
Risposta
Nel territorio della provincia di Palermo sono presenti impianti della
Italcementi SpA, con uno stabilimento nel comune di Isola delle Femmine
dall'attività estrattiva ora concentrata nella sola area di Raffo Rosso, sito di
importanza comunitaria (codice SIC ITA020023). La cementeria di Isola delle
Femmine (NACE Code 26.51) opera inoltre in un'area limitrofa ad altri siti di
importanza comunitaria, tra i quali M. Cuccio e Vallone Sagana (SIC
ITA020047), Fondali di Isola delle Femmine — Capo Gallo, (SIC ITA020005)
Isola delle Femmine, R.N.O. Isola delle Femmine.
In tale area gli impianti della cementeria di Isola delle Femmine, secondo il
registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), emettono monossido di
carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo
(SOx), particolato — polveri sottili (PMx). Pur consapevole del fatto che, in
linea di principio, ciò non rappresenta necessariamente una violazione della
direttiva 92/43/CEE(1)
, è opportuno e doveroso segnalare alla Commissione
che in data 5 ottobre 2007, in risposta all'interrogazione parlamentare 4-
03245 presentata dall'on. Fundarò, il Ministro dell'Ambiente precisava che
Italcementi SpA non è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera previste dalla normativa vigente, in quanto parte delle attività
risulta difforme rispetto a quanto prescritto nei relativi atti autorizzativi, in
particolare con riferimento all'utilizzo del «petcoke» come combustibile
(Italcementi ha il permesso di tenerlo in deposito, non di utilizzarlo come
combustibile).
Non ritiene quindi opportuno la Commissione, alla luce di quanto dichiarato
dal Ministro dell'Ambiente, verificare quanto prima con le autorità italiane se
2. sia stata davvero rispettata anche la direttiva 92/43/CEE in riferimento alla
vicinanza dei siti SIC sopra riportati (tra i quali quello che ospita le attività
estrattive) all'epoca del rilascio delle autorizzazioni ad Italcementi SpA, con
particolare riferimento alla presenza o assenza di valutazioni d'incidenza
nell'iter amministrativo allora seguito?
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2007-6057+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
Interrogazioni parlamentari
15 febbraio 2008
Risposta data da Stavros Dimas a nome della Commissione
Dalle informazioni pervenute alla Commissione si può verosimilmente ritenere che
l’impianto interessato, la cementeria situata nel comune di Isola delle Femmine a Palermo,
ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC)(1).
Quest’ultima infatti si applica agli impianti «destinati alla produzione di clinker (cemento)
in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di
calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in
altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno».
A norma della direttiva IPPC, gli impianti che ricadono nel suo campo di applicazione
devono disporre, ai fini dell’esercizio, di un’autorizzazione che indichi anche i valori limite
di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili (BAT), al fine di prevenire e, se ciò
non fosse possibile, ridurre in generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo
complesso. L’aspetto della prevenzione o della riduzione delle emissioni in atmosfera, nelle
acque o nel suolo va pertanto affrontato nell’ambito delle autorizzazioni ambientali
rilasciate a norma della direttiva. Gli impianti esistenti dovevano conformarsi integralmente
alle disposizioni della direttiva IPPC entro il 30 ottobre 2007.
Gli impianti di produzione del cemento rientrano anche nell’allegato II della
direttiva 85/337/CEE, modificata, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati(2) (conosciuta anche come direttiva sulla
valutazione dell’impatto ambientale o VIA). A norma di questo testo gli Stati membri
devono determinare (nell’ambito di una procedura detta di «selezione» o «screening»),
sulla base dei criteri indicati nell’allegato III della direttiva stessa, se il progetto in
questione può avere effetti significativi sull’ambiente. In caso affermativo, è necessario
procedere a una valutazione d’impatto.
Infine, per quanto riguarda la possibile violazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
E-6057/2007
3. flora e della fauna selvatiche(3) (direttiva Habitat), l’articolo 6, paragrafo 2, stabilisce che
gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di
conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Al paragrafo 3 dello stesso
articolo, inoltre, la direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma che possa avere incidenze
significative su tale sito forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha
sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
La Commissione si rivolgerà alle autorità italiane per ottenere ulteriori informazioni sulle
modalità di applicazione delle direttive summenzionate all’impianto citato dall’onorevole
parlamentare.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-
6057&language=IT
Legislatura 15 ATTO CAMERA Camera dei Deputati Sindacato Ispettivo
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/03245
presentata da FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO il 11/04/2007 nella seduta
numero 142
Stato iter : CONCLUSO
COFIRMATARIO LION MARCO GRUPPO VERDI DATA FIRMA 4.11.2007
Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ,
data delega 11/04/2007
Partecipanti alle fasi dell'iter :
NOMINATIVO Risposta GOVERNO Pecoraro Scanio
GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA MINISTRO, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DATA evento 10.5.2007
Fasi dell'iter e data di svolgimento :
RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/10/2007
CONCLUSO IL 05/10/2007
Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :
CONCETTUALE :
AMBIENTE, CEMENTI E CONGLOMERATI CEMENTIZI, IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI, RIFIUTI
INDUSTRIALI, TUTELA DELLA SALUTE
4. GEO-POLITICO :
ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO - Prov, SICILIA
TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-03245
presentata da
MASSIMO SAVERIO ENNIO FUNDARO'
mercoledì 11 aprile 2007 nella seduta n.142
FUNDARÒ e LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per
sapere -
premesso che:
sul territorio del comune di Isola Delle Femmine (Palermo) hanno sede diversi impianti
produttivi connessi alle attività di funzionamento della società Italcementi Spa;
da tempo la società Italcementi di Isola delle Femmine è al centro di numerose ed accese
polemiche vertenti sulla pericolosità sanitaria ed ambientale che i processi produttivi degli
impianti rappresentano per il territorio;
i maggiori rischi per la salute umana e per l'integrità ambientale dell'area in cui sorgono gli
impianti della società, derivano principalmente dall'incontrollato utilizzo e smaltimento dei
residui di produzione, quali il petcoke, sostanza altamente cancerogena, per la quale la
società avrebbe il permesso per il deposito, ma non di utilizzare;
denunce effettuate dalle autorità ambientali competenti dimostrerebbero che la società
utilizzi come combustibile ma senza autorizzazione il petcoke detenuto, producendo
emissioni diffuse di tale composto;
risulterebbe certo che la società in oggetto non solo faccia uso energetico del petcoke
senza averne i permessi previsti dalle relative norme ambientali, in particolare del decreto
legislativo n. 152/2006;
già in passato anche un comitato cittadino, denominato «Isola Pulita» aveva
esplicitamente evidenziato il fattore di rischio per la salute cittadina, rappresentato dagli
impianti della Italcementi e aveva ammonito le autorità pubbliche competenti a vigilare
sulla situazione di pericolo sanitario ed ambientale, allo scopo chiedendo anche che
fossero effettuati accertamenti volti a conoscere i possibili danni ambientali che la
Italcementi nell'esercizio della sua attività produttiva abbia eventualmente potuto arrecare
al territorio alle acque e alle persone di Isola -:
se non intenda urgentemente attivare le opportune iniziative, se del caso anche utilizzando
le competenti autorità di controllo e di repressione, volte ad accertare l'eventuale grado di
pericolosità per la salute umana e per l'ambiente rappresentato dalle attività di produzione
della Italcementi di Isola delle Femmine ed in caso di riscontro positivo, provvedere
5. affinché si pervenga al ripristino della sicurezza e dell'innocuità allo scopo prescritti. (4-
03245)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata venerdì 5 ottobre 2007
nell’allegato B della seduta n. 218
All’Interrogazione 4-03245 presentata da
FUNDARO’
Risposta. - In relazione all’interrogazione indicata in esame e concernente la situazione di
inquinamento all’Isola delle Femmine in Sicilia, si riferisce secondo quanto comunicato
dalla direzione per la salvaguardia ambientale di questo ministero, quanto segue.
La predetta direzione, al fine di raccogliere elementi tecnici utili a fare luce sulla situazione
segnalata dagli interroganti ha inviato in data 1° agosto 2006 una richiesta di informazioni
alle amministrazioni locali ed ha, successivamente, ritenuto opportuno avviare un
confronto con le stesse al fine di individuare i fattori che potrebbero generare impatti
negativi sulla qualità dell’aria nell’area del Golfo di Carini, con particolare riferimento
all’impianto Italcementi. All’incontro, che si è tenuto presso il ministero in data 2 ottobre
2006, hanno partecipato rappresentanti del ministero della salute, della Regione Siciliana,
dell’ARPA Sicilia, della Provincia regionale di Palermo e dei comuni di Carini, di Isola delle
Femmine e di Capaci.
Da tali indagini è stato, dunque, accertato che la ditta non è in possesso delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla normativa vigente in quanto parte
delle attività risultano difformi rispetto a quanto prescritto dai relativi atti autorizzativi.
Secondo quanto osservato dall’Arpa, inoltre, di particolare rilievo sono le emissioni diffuse
derivanti dalle operazioni di stoccaggio e movimentazione dei materiali polverulenti che
avvengono all’interno di un capannone a mezzo di gru con ponte e presso la cava Pian
dell’Aia. Tali operazioni non sono descritte nella documentazione tecnica allegata alla
richiesta di autorizzazione (rilasciata il 17 marzo 1994). Le emissioni diffuse risultano
consistenti anche all’esterno poiché la parte superiore del lato ovest del capannone è priva
di copertura. Il DAP ha effettuato alcuni campionamenti di polveri totali in prossimità del
lato ovest del capannone che risulta privo di chiusura. I dati evidenziano che le
concentrazioni delle polveri diffuse, sono circa 10 volte maggiori rispetto ai valori rilevati
sul lato chiuso.
Inoltre l’Arpa informa che le analisi condotte dal DAP ai punti di emissione dello
stabilimento connessi all’utilizzo di petcoke, hanno evidenziato la presenza di inquinanti
(IPA, Vanadio, Nichel) in quantità tali da richiedere l’applicazione delle prescrizioni più
severe per l’emissione di polveri.
A seguito degli accertamenti sopra illustrati, il 25 luglio 2006 l’assessorato territorio ed
ambiente della Regione Siciliana ha diffidato la Italcementi dal continuare ad apportare
modifiche all’impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle
Autorità competenti e dell’eventuale autorizzazione, dal continuare ad utilizzare il petcoke
come combustibile e dal continuare ogni attività che dia luogo alla produzione di emissioni
diffuse di tale composto in assenza della necessaria autorizzazione.
6. L’Assessorato ha infatti precisato che la Italcementi ha comunicato alla Regione, solo
successivamente ai sopralluoghi e alla riunione effettuata nel mese di luglio 2006, i
cambiamenti apportati all’impianto mentre l’uso del petcoke non è mai stato comunicato.
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata venerdì 5 ottobre 2007
nell'allegato B della seduta n. 218
All'Interrogazione 4-03245 presentata da
FUNDARO'
Risposta. - In relazione all’interrogazione indicata in esame e concernente la situazione di
inquinamento all’Isola delle Femmine in Sicilia, si riferisce secondo quanto comunicato
dalla direzione per la salvaguardia ambientale di questo ministero, quanto segue.
La predetta direzione, al fine di raccogliere elementi tecnici utili a fare luce sulla situazione
segnalata dagli interroganti ha inviato in data 1° agosto 2006 una richiesta di informazioni
alle amministrazioni locali ed ha, successivamente, ritenuto opportuno avviare un
confronto con le stesse al fine di individuare i fattori che potrebbero generare impatti
negativi sulla qualità dell’aria nell’area del Golfo di Carini, con particolare riferimento
all’impianto Italcementi. All’incontro, che si è tenuto presso il ministero in data 2 ottobre
2006, hanno partecipato rappresentanti del ministero della salute, della Regione Siciliana,
dell’ARPA Sicilia, della Provincia regionale di Palermo e dei comuni di Carini, di Isola delle
Femmine e di Capaci.
Da tali indagini è stato, dunque, accertato che la ditta non è in possesso delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla normativa vigente in quanto parte
delle attività risultano difformi rispetto a quanto prescritto dai relativi atti autorizzativi.
Secondo quanto osservato dall’Arpa, inoltre, di particolare rilievo sono le emissioni diffuse
derivanti dalle operazioni di stoccaggio e movimentazione dei materiali polverulenti che
avvengono all’interno di un capannone a mezzo di gru con ponte e presso la cava Pian
dell’Aia. Tali operazioni non sono descritte nella documentazione tecnica allegata alla
richiesta di autorizzazione (rilasciata il 17 marzo 1994). Le emissioni diffuse risultano
consistenti anche all’esterno poiché la parte superiore del lato ovest del capannone è priva
di copertura. Il DAP ha effettuato alcuni campionamenti di polveri totali in prossimità del
lato ovest del capannone che risulta privo di chiusura. I dati evidenziano che le
concentrazioni delle polveri diffuse, sono circa 10 volte maggiori rispetto ai valori rilevati
sul lato chiuso.
Inoltre l’Arpa informa che le analisi condotte dal DAP ai punti di emissione dello
stabilimento connessi all’utilizzo di petcoke, hanno evidenziato la presenza di inquinanti
(IPA, Vanadio, Nichel) in quantità tali da richiedere l’applicazione delle prescrizioni più
severe per l’emissione di polveri.
A seguito degli accertamenti sopra illustrati, il 25 luglio 2006 l’assessorato territorio ed
ambiente della Regione Siciliana ha diffidato la Italcementi dal continuare ad apportare
modifiche all’impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle
Autorità competenti e dell’eventuale autorizzazione, dal continuare ad utilizzare il petcoke
come combustibile e dal continuare ogni attività che dia luogo alla produzione di emissioni
diffuse di tale composto in assenza della necessaria autorizzazione.
L’Assessorato ha infatti precisato che la Italcementi ha comunicato alla Regione, solo
successivamente ai sopralluoghi e alla riunione effettuata nel mese di luglio 2006, i
cambiamenti apportati all’impianto mentre l’uso del petcoke non è mai stato comunicato.
7. 2006 e ottobre 2006-gennaio 2007, alcune campagne di rilevamento della qualità dell’aria
in prossimità dell’impianto Italcementi nel comune di Isola delle Femmine. Nella suddetta
postazione sono stati utilizzati due differenti laboratori mobili attrezzati per misurare sia
parametri chimici (SO2 CO, NO NO2, NOx, 03, NMHC, CH4, PM1O, IPA, Benzene, Toluene
e o-Xylene) che meteorologici.
Con riferimento al PM1O, l’analisi dei dati registrati ed elaborati durante tali campagne di
rilevamento ha evidenziato 5 superamenti del valore limite giornaliero per la protezione
della salute umana nel periodo gennaio-maggio 2006 (71 giorni di rilevamento) e 12
superamenti nel periodo ottobre 2006 gennaio 2007 (75 giorni di rilevamento). Nel
periodo agosto-ottobre 2006 non stati effettuate rilevazioni di tale inquinante.
Anche per gli Istituti per l’ambiente (IPA), nel periodo ottobre 2006-gennaio 2007, si
osservano valori medi orari più elevati rispetto a quelli della campagna precedente. In
particolare si rileva un incremento delle concentrazioni di benzo(a)pirene.
Per quanto concerne gli altri inquinanti rilevati, in tutti i periodi di monitoraggio sono stati
registrati valori entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente sia con riferimento al valore
limite di protezione della salute umana, sia ai livelli di attenzione e di allarme nonché
agli obiettivi di qualità.
Pur considerando l’importanza di brevi campagne di monitoraggio, ai fini della valutazione
e gestione della qualità dell’aria, si ritiene necessaria una riorganizzazione della rete di
monitoraggio per renderla conforme alle disposizioni delle norme nazionali e comunitarie.
Tale aggiornamento è indispensabile per conoscere la reale situazione dello stato della
qualità dell’aria nell’area.
Si precisa infine che, ad avviso della divisione competente, la conclusione del
procedimento per il rilascio della Autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento
Italcementi di Isola delle Femmine, possa individuare una possibile soluzione alle
problematiche sopra esposte, poiché in tale sede sarà possibile determinare, a seguito di
una analisi approfondita circa le migliori tecniche disponibili e con specifico riferimento al
sito in cui l’azienda è inserita, quali siano i valori limite di emissione e le prescrizioni che
l’azienda dovrà rispettare per garantire un elevato grado di tutela dell’ambiente
circostante.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Alfonso Pecoraro Scanio.
http://documenti.camera.it/apps/pdfGenerator/getPdf.aspx?idLegislatura=15&sessionId=224100621
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
31 marzo 2011 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/1/CE – Prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti»
Nella causa C-50/10,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 29
giugno 2010,
8. Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra A. Alcover San Pedro e dal sig. C.
Zadra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita
dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. D. Šváby (relatore), presidente di sezione,
dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa
senza conclusioni, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la
Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità
competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) (GU L 24, pag.
8; in prosieguo: la «direttiva IPPC)», ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se
del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell’art. 2,
punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14,
lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’art. 5, n. l, della citata direttiva.
Contesto normativo
2 La direttiva IPPC, conformemente al suo art. 1, ha ad oggetto la prevenzione e la
riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività industriali elencate nel suo
allegato I ed è diretta a «conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo
complesso».
3 La direttiva IPPC ha codificato la direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26).
Conformemente all’art. 5, n. 1, di quest’ultima, gli Stati membri dovevano adottare le
misure necessarie affinché le autorità competenti vigilassero, mediante autorizzazioni
rilasciate a norma dei suoi artt. 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e,
se del caso, l’aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi
alla messa in applicazione di tale direttiva, e cioè entro il 30 ottobre 2007, gli impianti
esistenti funzionassero secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, primo e
secondo trattino, nonché all’art. 15, n. 2, della medesima direttiva.
4 Dal tredicesimo ‘considerando’ della direttiva IPPC risulta che le disposizioni adottate a
norma della stessa in alcuni casi devono essere applicate agli impianti esistenti dopo il 30
ottobre 2007 ed in altri a decorrere dal 30 ottobre 1999.
5 L’art. 2, punto 4, di tale direttiva definisce l’impianto esistente come «un impianto che
al 30 ottobre 1999, nell’ambito della legislazione vigente anteriormente a tale data, era
in funzione o era autorizzato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell’autorità
9. competente, di una richiesta di autorizzazione completa, purché sia poi entrato in funzione
non oltre il 30 ottobre 2000».
6 L’art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.
7 L’art. 5 della direttiva IPPC, intitolato «Condizioni di autorizzazione degli impianti
esistenti», al n. 1 così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino,
attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni,
mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30
ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9,
10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b) ed all’articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre
disposizioni comunitarie specifiche».
8 Gli artt. 6-10, 13, 14 e 15, n. 2, della direttiva IPPC istituiscono il regime relativo al
rilascio delle autorizzazioni degli impianti in grado di provocare inquinamento. Tale regime
è comprensivo dei seguenti aspetti: domande di autorizzazione, approccio integrato,
decisioni, condizioni dell’autorizzazione, migliori tecniche disponibili, verifica,
aggiornamento e rispetto delle condizioni di autorizzazione, accesso all’informazione e
partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione.
9 La direttiva IPPC è entrata in vigore il 18 febbraio 2008 conformemente al suo art. 23.
Procedimento precontenzioso
10 Nel corso di diverse riunioni del gruppo di esperti competenti in materia, svoltesi nel
periodo compreso tra marzo 2005 e febbraio 2007, i servizi della Commissione hanno
attirato l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di rispettare la scadenza del termine,
fissato al 30 ottobre 2007, prevista inizialmente dall’art. 5, n. 1, della direttiva 96/61,
successivamente dalla medesima disposizione della direttiva IPPC, per quanto riguarda le
condizioni di autorizzazione e di controllo del funzionamento degli impianti esistenti.
11 Con lettera del 13 novembre 2007 la Commissione ha invitato tutti gli Stati membri a
fornirle informazioni sul numero totale di «impianti esistenti», ai sensi dell’art. 2, punto 4,
della direttiva IPPC, in ciascuno Stato, sul numero di autorizzazioni nuove, riesaminate e,
ove ritenuto opportuno, aggiornate per tali impianti.
12 Nella sua risposta del 7 e 20 febbraio 2008 la Repubblica italiana ha comunicato alcuni
dati relativi a una parte degli impianti esistenti e ha informato la Commissione
dell’adozione del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 (GURI n. 299, del 27 dicembre 2007,
pag. 3), che ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’adeguamento degli impianti
esistenti alle disposizioni della direttiva IPPC e ha previsto, in caso di inadempienza delle
autorità competenti, l’attivazione urgente del potere sostitutivo dello Stato.
13 Ritenendo che la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, la Commissione ha avviato il
procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE e, in data 8 maggio 2008, ha
intimato a tale Stato membro di fornirle informazioni dettagliate circa la denominazione, il
settore di attività e l’ubicazione degli impianti esistenti per i quali era stata rilasciata
un’autorizzazione e di quelli che continuavano a essere in funzione senza autorizzazione.
14 Con note dell’11 e 14 luglio 2008 la Repubblica italiana ha fornito alcune informazioni
relative, in particolare, al numero di impianti esistenti nonché al numero di impianti di
questo tipo per i quali erano state rilasciate nuove autorizzazioni, erano state riesaminate
le precedenti autorizzazioni o le autorizzazioni riesaminate erano state aggiornate.
10. 15 Con nota del 12 gennaio 2009 la Repubblica italiana ha trasmesso nuovi dati relativi
allo stato di attuazione degli obblighi di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, disponibili al
maggio 2008, i quali sostituivano i dati già trasmessi con le note dell’11 e 14 luglio 2008.
16 Alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione ha constatato che
molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati
dell’autorizzazione di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva IPPC.
17 La Commissione ha pertanto inviato un parere motivato alla Repubblica italiana il 2
febbraio 2009, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per
conformarsi a detto parere entro due mesi dal ricevimento dello stesso.
18 Con nota del 14 aprile 2009 la Repubblica italiana ha trasmesso ulteriori informazioni.
Tale nota precisava che, secondo le informazioni raccolte fino ad allora presso la metà
delle autorità competenti delle Regioni italiane, che corrispondono a circa due terzi degli
impianti esistenti sul territorio italiano, l’85% di tali impianti erano dotati di autorizzazioni
integrate ambientali. Per un ulteriore 7% degli impianti esistenti, il rispetto degli obblighi
derivanti dalla direttiva IPPC era garantito attraverso l’adeguamento delle autorizzazioni
preesistenti e per il rimanente 8% degli impianti, le autorità nazionali non avevano rilevato
la necessità di modificare le autorizzazioni preesistenti per garantire la loro conformità agli
obblighi previsti dalla direttiva IPPC, nelle more delle procedure di rilascio delle
autorizzazioni integrate ambientali.
19 Con nota del 18 novembre 2009 la Repubblica italiana ha inviato un ulteriore
aggiornamento dei dati disponibili, aggiornati al 30 ottobre 2009. Da tali dati risultava che
su 5 669 impianti esistenti in esercizio, 4 465 erano dotati di autorizzazione integrata
ambientale e per i rimanenti 1 204 impianti in esercizio erano in corso procedure di rilascio
di autorizzazioni integrate ambientali. Si precisava che per 593 impianti (l0% del totale) le
autorizzazioni preesistenti erano state riesaminate e in 246 casi aggiornate, mentre per
608 impianti (11% del totale) le autorità competenti non avevano ritenuto necessario
riesaminare le autorizzazioni preesistenti per garantire la loro conformità agli obblighi
previsti dalla direttiva IPPC, nelle more della conclusione delle procedure di rilascio delle
autorizzazioni integrate ambientali.
20 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse soddisfatto gli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, la Commissione ha deciso di
proporre il presente 01/04/2011 ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
21 La Commissione afferma che alla scadenza del termine previsto all’art. 5, n. 1, della
direttiva IPPC, e cioè al 30 ottobre 2007, numerosi impianti funzionavano senza essere
dotati dell’autorizzazione di cui al citato art. 5 e che tale situazione persisteva allo scadere
del termine previsto nel parere motivato, vale a dire al 2 aprile 2009. Invero, secondo la
Commissione, dalla nota della Repubblica italiana del 14 aprile 2009 emerge che le
autorità competenti non erano neppure in possesso di tutte le informazioni relative al
numero di impianti in parola presenti sul territorio nazionale e alle loro attività.
22 La Commissione ritiene inoltre che la Repubblica italiana non abbia fornito alcuna
informazione dettagliata volta a dimostrare l’equivalenza tra le autorizzazioni ambientali
preesistenti e le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi della direttiva IPPC, la quale
soltanto permetterebbe di assicurarsi che il funzionamento di tutti gli impianti esistenti sia
disciplinato da autorizzazioni ambientali che garantiscono adeguati livelli di protezione.
23 La Repubblica italiana ritiene di essersi conformata ai requisiti della direttiva IPPC.
11. 24 La Repubblica italiana giustifica la variazione dei dati comunicati adducendo che, in
particolare, fino alla metà del 2009, non tutte le autorità competenti regionali avevano
ancora trasmesso informazioni complete sul numero e sulle attività degli impianti esistenti
sul territorio di rispettiva competenza e che la variazione del numero degli impianti
esistenti era dovuta, inoltre, ai dinieghi di rilascio delle autorizzazioni, alla chiusura o alla
divisione di tali impianti nonché al censimento di impianti non ancora registrati. Tuttavia,
essa sottolinea che le autorità competenti disponevano delle informazioni necessarie,
almeno a partire dal 30 gennaio 2008.
25 Per quanto riguarda gli impianti esistenti sprovvisti di un’autorizzazione integrata
ambientale, menzionati nelle note del 14 aprile e 18 novembre 2009, la Repubblica italiana
osserva che il rilascio di una siffatta autorizzazione era in corso, e precisa che per alcuni di
tali impianti le autorizzazioni preesistenti sono state riesaminate e, in alcuni casi,
aggiornate, mentre per gli impianti restanti, pari a 608 al 30 ottobre 2009, le autorità
competenti non hanno ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni preesistenti al fine
di garantire il rispetto degli obblighi fondamentali derivanti dalla direttiva IPPC.
26 La Repubblica italiana afferma che, in questi ultimi casi, le competenti autorità regionali
hanno ritenuto, sulla base di una valutazione caso per caso, di non dover adottare alcun
provvedimento, in quanto non vi era evidenza alcuna che detti impianti, autorizzati
conformemente alle più avanzate disposizioni in materia ambientale, non fossero conformi
ai criteri stabiliti dalla direttiva IPPC.
27 A tale proposito, essa chiarisce che le motivazioni tecniche sottese alla valutazione
operata da dette autorità «potranno essere illustrate solo a valle della conclusione
dell’istruttoria tecnica per la definizione dell’[autorizzazione integrata ambientale] che,
individuate le migliori tecniche disponibili applicabili nel caso specifico, definirà i livelli
prestazionali che nel caso specifico garantiscono il rispetto della disciplina [prevista dalla
direttiva] IPPC, confermandone formalmente la corrispondenza a quelli garantiti nel
periodo transitorio». Il fatto che, per tali impianti, l’esercizio stesse avvenendo nel rispetto
non solo delle autorizzazioni esistenti al 1999, ma anche degli ulteriori obblighi di legge
successivamente introdotti discende, in particolare, anche dal regime sanzionatorio
previsto da tali disposizioni di legge, che impegna i gestori a raggiungere determinate
prestazioni ambientali indipendentemente dai contenuti dell’atto autorizzativo.
28 Inoltre, la Repubblica italiana sostiene che il decreto legge n. 180/07, modificato dalla
legge di conversione n. 243/2007, non può costituire un ulteriore indice dell’inadempienza
agli obblighi derivanti dall’art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, in quanto il citato decreto, come
modificato, ha prorogato al 31 marzo 2008 soltanto l’obbligo di dotare ogni impianto
esistente di un’autorizzazione integrata ambientale.
Giudizio della Corte
29 Occorre ricordare che dall’art. 5, n. 1, della direttiva IPPC risulta che la data di
scadenza per rendere conformi gli impianti esistenti era fissata al 30 ottobre 2007 (v.
sentenza 4 marzo 2010, causa C-258/09, Commissione/Belgio, punto 27). 30 Orbene, dalle
informazioni comunicate dalla Repubblica italiana il 14 aprile e il 18 novembre 2009
emerge che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e,
ove necessario, aggiornata, mentre le autorità competenti non avevano ritenuto
necessario riesaminare le autorizzazioni di 608 impianti preesistenti per garantirne la
conformità alla direttiva IPPC.
31 Nelle sue memorie, la Repubblica italiana sostiene che, nelle more della conclusione
delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, e al fine di non
12. arrecare pregiudizio alle aziende che avevano presentato tempestivamente la domanda, le
autorità competenti si sono limitate a verificare l’assenza di un evidente contrasto con i
requisiti della direttiva IPPC.
32 La Repubblica italiana aggiunge che, in ogni modo, alla scadenza del termine
assegnato con il parere motivato, vale a dire al 2 aprile 2009, gli impianti esistenti ancora
sprovvisti di autorizzazione integrata ambientale funzionavano nel rispetto dei requisiti
della direttiva IPPC.
33 A tale proposito, va osservato che, come risulta dall’art. 1 della direttiva IPPC, tra i vari
obblighi che il legislatore dell’Unione ha imposto agli Stati membri figurano quelli di cui
all’art. 5, n. 1, di tale direttiva, finalizzati al conseguimento di un livello elevato di
protezione dell’ambiente nel suo complesso. Pertanto, soltanto un’esecuzione piena e
conforme, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza della
citata direttiva consentirà il raggiungimento di tale obiettivo di protezione.
34 Inoltre, occorre constatare, come ha fatto la Commissione, che il riesame delle
autorizzazioni preesistenti consiste in una valutazione approfondita delle condizioni
esistenti al momento del rilascio, con la conseguente possibilità di verificare la loro
conformità ai requisiti specifici della direttiva IPPC e, quindi, l’eventuale necessità di un
aggiornamento.
35 Dal tenore letterale dell’art. 5, n. 1, della direttiva IPPC e dalla finalità di tale
disposizione risulta infatti che i requisiti relativi al funzionamento degli impianti esistenti si
applicano allo stesso modo tanto in sede di esame preliminare al rilascio di
un’autorizzazione integrata ambientale quanto in caso di riesame delle autorizzazioni
preesistenti.
36 Pertanto, la mera verifica delle autorizzazioni preesistenti, diretta esclusivamente a
valutare l’assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva IPPC, non appare
adeguata al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 5, n. 1, di tale
direttiva.
37 Ciò premesso, l’argomento della Repubblica italiana secondo il quale gli impianti
esistenti rispettano gli ulteriori obblighi di legge introdotti successivamente e, pertanto, il
loro funzionamento sarebbe conforme ai requisiti della direttiva IPPC, non può essere
accolto.
Tale verifica delle autorizzazioni preesistenti non consente infatti di accertare la conformità
del funzionamento degli impianti esistenti ai requisiti della direttiva IPPC. Ciò vale a
maggior ragione in quanto, come sottolineato dalla Commissione, la Repubblica italiana
non ha fornito e nemmeno menzionato informazioni quali il riferimento delle procedure di
riesame e l’indicazione dei motivi in base ai quali le autorizzazioni preesistenti non
necessitavano di un adeguamento.
38 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre considerare fondato il ricorso
proposto dalla Commissione.
39 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure
necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a
norma degli artt. 6 e 8 della direttiva IPPC, ovvero, nei modi opportuni, mediante il
riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi
dell’art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9,
10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 5, n. 1, della citata direttiva.
Sulle spese
13. 40 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in
tal senso, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le
autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma
degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15
gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il
riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti
esistenti ai sensi dell’art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i
requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della
medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5,
n. 1, della citata direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0050:IT:HT...
01/04/2011
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA di Isola delle Femmine
http://pinociampolillo.blogspot.it/2007/04/interrogazione-parlamentare-fundaro.html