Lo Statuto dei Lavoratori del 20.05.1970 pone, con l’art. 4, il divieto per il datore di lavoro, della sorveglianza a distanza, cioè mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature. L’impiego di tali strumenti è consentito solo per comprovate esigenze organizzative e produttive o per motivi di sicurezza, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) o, in mancanza, su autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.