ICI: Requisiti necessari per l'esenzione
( piccolo manuale per non farvi fregare)
L'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosce l'esenzione dall'Imposta comunale sugli immobili (ICI) a " immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, all’educazione cristiana”.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa che tale esenzione viene applicata “alle attività ,sopra elencate, che non abbiano esclusivamente natura commerciale".
Occorre quindi chiarire quali siano nello specifico le attività che rendono applicabile l’esenzione e quando le stesse attività siano svolte in maniera “non esclusivamente commerciale”.
REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE
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Ici requisiti necessari_per_esenzione
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ICI: Requisiti necessari per l'esenzione
( piccolo manuale per non farvi fregare)
L'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosce l'esenzione dall'Imposta
comunale sugli immobili (ICI) a " immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi
a scopi missionari, all’educazione cristiana”.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa che tale esenzione viene applicata “alle attività ,sopra
elencate, che non abbiano esclusivamente natura commerciale".
Occorre quindi chiarire quali siano nello specifico le attività che rendono applicabile l’esenzione e
quando le stesse attività siano svolte in maniera “non esclusivamente commerciale”.
REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE
L’esenzione dall’imposta ICI viene riconosciuta quando sussistono contemporaneamente tali
requisiti:
1) L’immobile viene utilizzato da un ente non commerciale: enti pubblici e privati che non
hanno per oggetto esclusivo/principale un’attività commerciale (enti territoriali, aziende
sanitarie, enti pubblici previdenziali e assistenziali, Università, fondazioni, associazioni, enti
di volontariato, ong, enti ecclesiastici riconosciuti)
2) Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività
sopra elencate e tali attività non devono avere natura esclusivamente commerciale
Mentre il primo requisito non crea particolari problemi di interpretazione, il secondo necessita di
chiarimenti.
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2a) A quali attività devono essere destinati gli immobili per poter usufruire dell’esenzione?
Ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative,
sportive, di esercizio del culto e formazione del clero.
Secondo numerose sentenze della Corte di Cassazione, non rileva l’attività indicata nello
Statuto dell’esente (anche se rientrante tra quelle agevolate , come ad esempio l’attività
didattica o di culto) bensì l’attività effettivamente svolta negli immobili: l’attività ,infatti, non
può essere desunta solo da documenti o dichiarazioni dell’ente ma occorre verificare che essa
non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale.
Inoltre, occorre verificare che l’immobile sia utilizzato esclusivamente per tale attività (ad
esempio, didattica o di culto): l’esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui
l’immobile sia destinato, oltre ad una delle attività elencate, anche ad altri usi.
2b) L’esenzione ICI si applica anche ad attività “non esclusivamente commerciali”: cosa
significa?
Innanzitutto, bisogna dire che tale categoria è priva di significato: un’attività o è commerciale
o non lo è. L’interpretazione data, in ogni caso, è quello per cui la “commercialità” è esclusa
quando siano assenti gli elementi tipici dell’economia di mercato (libera concorrenza e lucro) e
siano invece presenti le finalità di solidarietà sociale. Le attività alle quali viene riconosciuta
l’esenzione non devono essere di fatto disponibili sul mercato oppure devono essere svolte
per rispondere a bisogni sociali non soddisfatti dalle strutture pubbliche.
L’esenzione trae, quindi, la sua giustificazione nella “meritevolezza” dei soggetti e delle attività
svolte: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, di culto e
formazione del clero.
Una precisazione sul significato di ATTIVITA’ DIDATTICHE e ATTIVITA’ RICETTIVE, che
consentono il beneficio dell’esenzione:
.ATTIVITA’ DIDATTICHE
Per beneficiare dell’esenzione , è necessario che:
-l’attività sia riconosciuta come paritaria rispetto a quella statale
-la scuola garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; deve essere
aperta a tutti alle medesime condizioni
-eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività didattica
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.ATTIVITA’ RICETTIVE (Turistiche o Sociali)
Per beneficiare dell’esenzione, è necessario che:
-Le Attività Turistiche siano destinate ai soli destinatari dell’attività (ad esempio, alunni) e
l’attività non sia svolta per l‘intero periodo dell’anno
-Le Attività Sociali siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie meritevoli (lavoratori
precari, studenti)
CHI DEVE PROVARE L’ESISTENZA DEI REQUISITI?
La prova delle condizioni che giustificano il diritto all’esenzione ICI spetta a chi sostiene di
averne diritto. E cioè, spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un’agevolazione tributaria
fornire la prova che in concreto ricorrono le condizioni previste per poter godere
dell’esenzione.
Fonti:
D.lgs. n. 504/1992 ('imposta comunale sugli immobili)
Circolare n.2/2009 del Ministero delle Finanze (direzione federalismo fiscale)
Sentenze Corte di Cassazione n.10092/2005, 10646/2005, 5485/2008
Parere Consiglio di Stato n.266/1996
Legge 28 marzo 2003 n.53 (nozione di "attività didattica")
Legge 21 marzo 1958 n.326 e successive disposizioni regionali sulla ricettività (nozione di
"attività ricettiva")
Legge 20 maggio 1985 n.222 (nozione di "attività di religione e di culto)
Sentenza Corte di Cassazione n. 14149/2003 (onere della prova del diritto all'esenzione)
ps: le 2 in neretto sono le principali
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