2. Fonte
Inps messaggio n.
909 del 5/03/2019
Attività di lavoro
retribuito presso
l’istituto penitenziario
I detenuti che epletano attività di lavoro
retribuito presso l’istituto penitenziario in
cui si trovano ristretti non possono
percepire la NASpI in occasione dei
periodi di inattività
Diritto alla
NASpI
Ne hanno, invece, diritto i detenuti
nel caso di licenziamento da
rapporto di lavoro svolto con datori
di lavoro diversi
dall’Amministrazione penitenziaria
3. Profili
contributivi
Gli istituti penitenziari sono tenuti al
versamento della contribuzione
contro la disoccupazione per i
detenuti che svolgono attività alle
loro dipendenze
Profili
assicurativi
La contribuzione sarà utile, nel caso
di cessazione involontaria da un
rapporto di lavoro con datori di lavoro
diversi dall’istituto penitenziario
Per quanto concerne la prestazione
di disoccupazione NASpI, se
rientrante nei 4 anni precedenti
l’inizio del periodo di disoccupazione
Disoccupazione percepita
prima che iniziasse lo
stato di detenzione
I detenuti continueranno ad averne diritto alla
prestazione anche durante il periodo di detenzione,
salvi i casi di revoca giudiziale della stessa