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COPIA
CITTA' DI ORIA
PROVINCIA DI BRINDISI
________________
Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740
COPIA DELL'ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 del Registro
Data: 21/12/2018
OGGETTO : Lavori di realizzazione del centro diurno integrato per il supporto
cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza – importo complessivo di
progetto €. 850.000,00.
L’anno 2018 il giorno 21 del mese di DICEMBRE, alle ore 16:15, nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
1 Dott.ssa Maria CARONE Sindaco X
2 Dott. Angelo MAZZA Vice Sindaco X
3 Dott.ssa Edmea GRASSI Assessore X
4 Sig. Pasquale SALERNO Assessore X
5 Ing. Simona ERARIO Assessore X
6 Sig. Cosimo DELLI SANTI Assessore X
assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini con funzione di verbalizzante.
Il SINDACO, Dott.ssa Maria Carone, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 1 di 10
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Premesso che il Responsabile del 5° Settore “Patrimonio Viabilità e Ambiente”, Arch. Silvia Micunco ed il RUP,
Geom. Umberto Durante, hanno presentato la seguente
RELAZIONE - PARERE
Con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Socio-sanitaria della
Regione Puglia n. 367 del 6 agosto 2015, pubblicata sul BURP n. 118 del 27 agosto 2015, veniva fissato il termine
iniziale per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento relative alla selezione di progetti di
investimento per infrastrutture sociali e socio-sanitarie di soggetti pubblici nel territorio pugliese, da istruire e
valutare, secondo procedura aperta o a sportello.
Il Comune di Oria intese partecipare a tale selezione con un progetto per la realizzazione di un centro diurno
integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, utilizzando un'area di
proprietà comunale, contraddistinta al N.C.T. al foglio 39, particella 1006, e ricadente nella zona F1 del vigente
P.d.F., destinata a servizi ed attività collettive, verde e sport, prevedendo, allo scopo, un impegno economico
complessivo di €. 850.000,00 di cui €. 700.000,00 finanziati dalla Regione Puglia, a valere sui fondi FSC 2007-2013,
ed €. 150.000,00 di cofinanziamento comunale.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29 settembre 2015 fu approvato il progetto esecutivo, a firma
dell'arch. Eleonora Marinelli, dirigente pro-tempore del settore LL.PP, progetto validato dal Rup geom. Umberto
Durante il 29 settembre 2015, cui detto incarico era stato conferito con determinazione dirigenziale n. 551 del 29
settembre 2015.
A conclusione dell'istruttoria da parte degli uffici regionali, in data 30 giugno 2016, veniva sottoscritto, tra la
Regione Puglia e l'Amministrazione comunale di Oria, il disciplinare regolante i rapporti, tra i due Enti, per la
realizzazione dell’intervento di che trattasi e, successivamente, tenuto conto che gli elaborati approvati non
risultavano conformi a quanto prescritto e richiesto dalla nuova normativa di settore in tema di appalti, approvata
con d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo "Codice"), ed entrata in vigore il 19 successivo, prima della indizione
della gara di appalto, con determinazione dirigenziale n. 450 del 16 maggio 2017, si provvedeva a riapprovare il
progetto esecutivo, integrato da alcuni elaborati, a firma del responsabile pro-tempore dell'ufficio tecnico, ing.
Cosimo Pescatore, e previa nuova validazione da parte del Rup, geom. Umberto Durante, in data 10 maggio 2017.
Il bando di gara, pubblicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice, fissava la
scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 26 luglio 2017, e precisava di utilizzare il sistema
della procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del citato Codice.
Con determinazione dirigenziale n. 783 del 3 agosto 2017, a firma del responsabile pro-tempore dell'ufficio
tecnico, ing. Cosimo Pescatore, veniva costituito il seggio di gara, costituito da n. 3 commissari esterni agli Uffici,
per valutare le offerte tecniche pervenute (n. 7 plichi) ed, a conclusione dell'attività della Commissione, come da
verbali in atti, l’aggiudicazione dei lavori veniva effettuata in favore dell’A.T.I. composta da M.S.C. Generali S.r.l.
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(capogruppo), con sede in Villaricca (Na), alla via Fragata, n. 215 (p.IVA 07313991213) ed I.T.A. S.r.l. (mandante)
con sede in Portici (Na), alla via Canarde San Pietro, n. 14 (p.IVA 05159721215), avendo ottenuto il punteggio
complessivo di 89,42/100 ed avendo offerto il ribasso del 15,100%.
Ma dalla lettura del verbale del 17 ottobre 2017 si attestava che la migliore offerta rientrava nella fattispecie di cui
all’art. 97, comma 3, del Codice e, pertanto, il RUP, geom. Umberto Durante, con nota n. 18130 del 18 ottobre
2017, chiedeva all’ATI M.S.C. Generali S.r.l. – I.T.A. S.r.l., di fornire tutte le giustificazioni relative al ribasso offerto,
ai sensi dell’art. 97, comma 5, del citato Codice, entro il 2 novembre 2017, ore 12:00.
Nei termini assegnati l’ATI M.S.C. Generali S.r.l. – I.T.A. S.r.l. trasmetteva, in plico sigillato, pervenuto all'ufficio
protocollo il 2 novembre 2017, acquisendo il n. 19149, le giustificazioni richieste e, con verbale del 3 novembre
2017, a seguito di formale convocazione svolta dal RUP, lo stesso, con il supporto della commissione giudicatrice,
ai sensi delle linee Guida A.N.AC. n. 3 del 26 ottobre 2016, punto 5.3, verificava la congruità dell’offerta, con esito
positivo.
Di conseguenza con determinazione n. 1093 del 9 novembre 2017 la scrivente, arch. Silvia Micunco, Responsabile
del V Servizio dal 7 agosto 2017, preso atto di quanto sopra:
- approvava i verbali di gara delle sedute svolte dalla commissione giudicatrice e con i quali si proponeva
l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’A.T.I. composta da M.S.C. Generali S.r.l. (capogruppo) con sede in
Villaricca (Na), alla via Fragata, n. 215 (p.IVA 07313991213), ed I.T.A. S.r.l. (mandante) con sede in Portici (Na), alla
via Canarde San Pietro, n. 14 (p.IVA 05159721215), avendo ottenuto il punteggio complessivo di 89,42/100 ed
avendo offerto il ribasso del 15,100%;
- approvava il verbale del 3 novembre 2017, con il quale il RUP, con il supporto della commissione
giudicatrice, aveva verificato la congruità dell’offerta, con esito positivo;
- avviava le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo, del Codice, attraverso la
banca dati degli operatori economici, di cui all’art. 81 del Codice, ed utilizzando le piattaforme AVCPass
dell’A.N.AC. e del DURC;
- aggiudicava i lavori di realizzazione del centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza, in favore dell’A.T.I. sopra indicata, per l’importo di complessivi €.
609.823,83, di cui €. 535.464,30 per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto, €. 18.921,00 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, ed €. 55.438,53 per IVA al 10%.
In data 28 dicembre 2017 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto, repertoriato al n. 9047.
In data 26 febbraio 2018, veniva redatto e sottoscritto, il processo verbale di consegna lavori ed, in data 21 marzo
2018, quello di effettiva consegna lavori, quest'ultimo firmato dal legale rappresentante dell'ATI appaltatrice con
riserva, successivamente esplicitata con nota n. 16 del 3 aprile 2018.
Con tale riserva il legale rappresentata dell'ATI appaltatrice chiedeva, già in questa fase, "la rideterminazione del
valore economico del contratto a causa delle riserve scaturenti dal confronto tra il computo metrico e le tavole
progettuali”, e così concludendo “il totale delle riserve ammonta ad euro 113.960,47, di cui si chiede
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l’integrazione. Atteso che l’importo delle riserve supera il 20% dell’importo dell’appalto si chiede l’immediata
applicazione dell’art. 205 del d.lgs 50/2016”.
Tale riserva veniva, comunque, rigettata dal Rup, sentita la scrivente, quale direttore dei lavori, ed il nominato
collaudatore in corso d'opera.
In data 5 aprile 2018, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 412, veniva liquidata, i favore dell'ATI
appaltatrice, l’anticipazione di €. 121.964,77, giusto quanto previsto dal comma 18 dell'art. 35 del Codice.
Nel frattempo i lavori erano stati sospesi in data 22 marzo 2018 e ripresi in data 18 giugno 2018 in considerazione
della trasmissione, avvenuta in data 22 maggio 2018, da parte della società incaricata di redigere la relazione per
la valutazione del rischio di contaminazione di gas plerivulcanici naturali radon del terreno su cui realizzare l’opera
(CEDFOR SERVICE Soc. Coop.) ed, inoltre, si prendeva atto delle nuova relazione geologica trasmessa, sempre nel
mese di maggio 2018, dal geologo dott. Papadakis, richiesta, per le vie brevi, al fine di confermare, o meno, i dati
già in atti, e venivano comunicati all'ATI appaltatrice la quota del piano pavimento del costruendo fabbricato.
Successivamente, più volte, nel corso delle attività lavorative, l'A.T.I. appaltatrice evidenziava le discordanze tra
il progetto strutturale, quello architettonico ed il computo metrico.
Infatti, in data 26 luglio 2018, la nominata ATI rappresentava a questo ufficio nuovamente la presenza di forti
scostamenti tra quanto contenuto nelle tavole e negli atti del progetto esecutivo e quanto effettivamente da
acquistare e/o approvvigionare e/o realizzare, come già riportato nella nota del 3 aprile 2018, ribadendo, ancora
una volta, la non coerenza tra il progetto esecutivo ed il computo metrico dello stesso progetto esecutivo ed
affermando “Quindi necessariamente volendo/dovendo rispettare l’importo contrattuale parte del progetto non
potrà essere realizzato salvo che quest’Amministrazione non se ne accolli gli oneri conseguenti.”
In data 27 luglio 2018 l'ATI appaltatrice, a fronte di quanto comunicato dall’ufficio, in merito al rigetto delle riserve
da parte del RUP, con nota del 26 luglio 2018, inviava una pec con la quale sottolineava quanto segue: “che
l’appaltatore è un esecutore di un progetto ESECUTIVO ab origine e che con le validazioni del 29.09.2015 e
10.05.2017 avete ribadito/confermato per ben 2 volte l’esistenza del computo metrico estimativo e verifica
della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni del capitolato. Tale verifica, oltre al
buon senso, così come la giurisprudenza ha riconosciuto, ha una duplice finalità, la 1^ è costituita dal controllo
della regolarità del progetto e dell’esattezza dell’analisi e dei calcoli di perizia e le 2^ consiste in una funzione di
saldatura delle intervenute operazioni di progettazione con le operazioni di esecuzione dell’opera al fine di
poter essere certi della realtà iniziale e poi, via via, attraverso l’ordinato divenire della stessa, della legittimità
della spesa relativa delle eventuali perizie suppletive che comunque, una compiuta progettazione dovrebbe
evitare.”
Inoltre l'ATI appaltatrice ribadiva “ancora una volta che alla luce delle proprie verifiche se il lavoro sarà eseguito
così come da progetto ESECUTIVO comporterà maggiori lavorazioni e conseguentemente maggiori oneri che
l’appaltatore preventivamente Vi ha già evidenziato e sui cui Voi vi siete espresso in maniera tout court senza
nemmeno un confronto contabile con l’appaltatore”, affermando, cosi, che senza il riconoscimento dei maggiori
oneri richiesti l’opera non poteva essere completata.
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In conseguenza di ciò, ed in relazione a quanto più volte lamentato dall'ATI appaltatrice, l’Ufficio di Direzione
Lavori eseguiva un'attività istruttoria, procedendo ad un'attento esame e valutazione di tutti gli elaborati
progettuali posti a base di gara e di quelli allegati all'offerta (migliorie) prodotti dall’ATI aggiudicatrice in sede di
gara.
Preliminarmente veniva riscontrato il riferimento non corretto ai valori dei carichi accidentali posti alla base del
calcolo delle opere strutturali oltre ad una serie di diverse anomalie, come, tra l’altro, affermato, con nota pec, in
data 23 agosto 2018, dal direttore operativo (ing. Alessandro Pezzarossa) e dall'ispettore di cantiere (ing. Gianni
Ferretti) i quali, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di incarico “Verificare l’esistenza di eventuali difetti progettuali
ed esecutivi”, ciascuno per le proprie competenze, producevano le seguenti risultanze conclusive:
“Con riferimento all’analisi delle “azioni agenti sulle costruzioni” dalla relazione di calcolo strutturale si evince che
il calcolo degli orizzontamenti è stato eseguito facendo riferimento ai seguenti valori dei carichi di esercizio: cat. A
– ambienti ad uso residenziale qk = 2,00 KN/m2.
Si ritiene stante la destinazione d’uso, dell’immobile debba farsi riferimento ai seguenti valori di carichi di esercizio:
cat. B2– uffici aperti al pubblico qk = 3,00 KN/m2”, ed inoltre:
1. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo i volumi di scavo di sbancamento
computato in fase di progetto risultano inferiori ai volumi effettivi necessari per la realizzazione dell’opera;
per tali volumi di scavo aggiuntivi (non computati) non è stato previsto altresì lo smaltimento del materiale ed
il trasporto a rifiuto presso centri di raccolta autorizzati;
2. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo i volumi di scavo a sezione obbligata per
la realizzazione della fondazione del muretto di recinzione perimetrale computato in fase di progetto risultano
inferiori ai volumi necessari per la realizzazione dell’opera;
3. negli elaborati progettuali non si evince in maniera univoca l’esatto posizionamento del muretto di
recinzione perimetrale del lotto di intervento;
4. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo non risulta computato la parte di scavo
con profondità superiore ai 2 metri per il raggiungimento del piano di fondazione;
5. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo si evince un’incongruenza tra la
tipologia di solaio utilizzato (nella Relazione Strutturale di calcolo si utilizzano dei solai gettati in opera sia per
l’impalcato di calpestio che per quello di copertura, ovvero soluzioni tecniche obsolete non rinvenibili sul
mercato) e quella computata, che si riferisce a solai in latero-cemento a travetti prefabbricati precompressi;
6. negli elaborati di progetto esecutivo-strutturali non è presente la scala di accesso al locale tecnico posto al
piano interrato;
7. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo per il locale tecnico posto al piano
interrato risulta computato soltanto il solaio di copertura; le rimanenti parti strutturali e alcune opere di
finitura sono assenti;
8. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo, per le porzioni di solai (del piano di
calpestio e di copertura) con luce delle campate superiore a 6 m, non risulta computato il relativo
sovrapprezzo (la voce di computo si riferisce a solai con luce delle campate compresa da 4 m a 6 m;
9. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo, non risulta computato nessun vespaio
di riempimento sul piano di fondazione; risulta computato in parte il magrone di livellazione delle
fondazioni(è stato soltanto computato quello per le fondazioni perimetrali);
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10. ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2013 per le nuove costruzioni è previsto il
riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato ai fini irrigui e domestici;
dall’analisi degli elaborati di progetto, non è previsto nessun sistema di raccolta e convogliamento delle acque
in una riserva idrica, per gli usi previsti;
11. dall’analisi degli elaborati di progetto architettonici e dell’elaborato Computo Metrico Estimativo non
risultano computate alcune scale di accesso esterne (parti strutturali ed opere di finitura assenti);
12. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo, non risultano computate la fornitura e
posa in opera delle casserature delle pareti in c.a. “non dissipative”; per tali strutture il calcestruzzo a
prestazioni garantite, sono state computate per un’altezza inferiore a quella necessaria per la realizzazione
dell’opera;
13. incongruenze tra elaborati di progetto architettonico ed elaborati di progetto strutturale, (parte aggettante
del vano “attività di stimolazione emozionale”, zona “terrazzo”, porzione del solaio di copertura del locale
tecnico posto al piano interrato), che modificano senza dubbio alcuno il comportamento globale della
struttura. Dall’analisi del computo metrico estimativo tali elementi strutturali in parte non risultano
completamente computati;
14. non è presente un idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche relative al locale tecnico interrato;
15. dall’analisi degli elaborati di progetto architettonici, si evince che il locale tecnico posto al piano rialzato, con
accessi dal locale bussola e dalla hall, non presenta nessuna superficie di areazione verso l’esterno.”
In relazione a tanto le molteplici criticità riscontrante e le discordanze rilevate tra i vari elaborati, nonchè le
omissioni e carenze del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, hanno portato, come da elaborato allegato, un computo metrico in variante per un
totale di €. 819.062,62, a fronte dell’importo del progetto posto a base di gara pari ad €. 649.621,00, con una
variazione complessiva, in percentuale, del 26,083% cui, tra l’altro, dovranno essere aggiunti i maggiori costi per
l’esecuzione della struttura in conglomerato cementizio armato e per lo scavo della parte in calcarenite, che per
economia di questo procedimento, non sono state calcolate.
Non solo ma per alcune delle categorie di lavori, così come definite nel capitolato speciale d'appalto, la
variazione in aumento risulta essere pari al 36,271% (scavi, rilevati, rinterri, trasporto e conferimento a
discarica), al 44,652% (vespai, massetti e riempimenti), al 67,155% (solai, coperture e canne fumarie) ed
addirittura al 222,734% (strutture in c.c.a.).
Si fa presente, inoltre, che questa valutazione è stata eseguita sul progetto posto a base di gara, senza considerare
le proposte (migliorie) dell’offerta tecnica dell’ATI appaltatrice che integravano il computo metrico di progetto con
attività lavorative mancanti (cassonetti, avvolgibili, pompa calcestruzzo, parte della recinzione, etc.), le quali sono
state conseguenziali della carenza progettuale.
Di questa situazione veniva portata ufficialmente a conoscenza l'Amministrazione con nota n. 15086 del 17
settembre 2018 che così concludeva:
a) per tutto quanto sopra chiaramente espresso e tenuto conto dei riferimenti legislativi e normativi vigenti ed
applicabili, richiamati nel seguito, sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero vi è un mutamento
della situazione progettuale iniziale tale che la sottoscritta, in qualità di Responsabile dei lavori, nonché di
Direttore dei Lavori, deve necessariamente proporre al Rup, nei prossimi 5 giorni, ai sensi dell’art. 108 del
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d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, di procedere alla risoluzione del contratto;
b) si ravvisa la urgente necessità, comunque, come spesso chiesto per le vie brevi, che l'Amministrazione dia
incarico ad un legale, di comprovata esperienza, perchè lo stesso supporti il Rup e la scrivente nella fasi di
risoluzione contrattuale;
c) si coglie, infine, l'occasione, per comunicare che la lamentata incompatibilità del collaudatore, ing. Antonio
Pescatore, denunciata da parte del legale rappresentante dell'ATI appaltatrice, non ha luogo di esistere, a
seguito di un approfondito studio della scrivente, ausiliandomi anche di competenze legali.
L'Amministrazione comunale accoglieva l'esigenza di questo ufficio e con determinazione del responsabile
dell'ufficio Affari Generali - Contenzioso n. 1216 del 31 ottobre2018 conferiva incarico di consulenza sulla vicenda
in favore dell'avv. Alfredo Caggiula di Gallipoli.
Il professionista, a conclusione della sua attività, trasmetteva, con nota pec pervenuta all'ufficio protocollo in data
11 dicembre 2018, acquisendo il n. 20178, il parere richiesto che, per la vicenda che quì interessa, così
concludeva:
"Ove, invece, ricorrano (come nella specie) errori ovvero omissioni progettuali, l'Amministrazione potrà (ultimo
periodo del punto 5.b):
- modificare il contratto nel caso in cui le modifiche siano contenute nel limite del 15%;
- risolvere (questa volta) obbligatoriamente il rapporto contrattuale nel caso in cui le modifiche eccedano
quel limite.
Come si è visto lo scioglimento può intervenire, innanzitutto, ai sensi dell'art. 108 d.lgs. n. 50/2016, vale a dire
ricorrendo alla risoluzione del contratto, che appare il rimedio tipico da adottare nel caso di specie (primo periodo
del punto 6.a).
Conclusivamente ritengo che la soluzione proposta dagli uffici tecnici di procedere alla risoluzione del contratto ed
alla redazione di un nuovo progetto (della medesima o di altra opera pubblica) sia corretta ed opportuna (punto
7)."
In definitiva e tenuto conto che gli errori e/o omissioni progettuali superano, come prima affermato, di ben lungi il
15% dell'importo contrattuale e precisamente il 26,083% cui, tra l’altro, vanno aggiunti i maggiori costi per
l’esecuzione della struttura in conglomerato cementizio armato e per lo scavo della parte in calcarenite, trova
applicazione il comma 2 dell'art. 106 del Codice (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che, alla
lettera b), così, tra l'altro statuisce: "qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni
nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma (n.d.r. e cioè il 15%), ferma restando la
responsabilità dei progettisti esterni."
Di conseguenza va applicata, la disposizione di cui all'art. 108 del Codice (Risoluzione) che così recita al comma 1,
lettera b), terzo "con riferimento":
"Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) omissis _______;
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b) con riferimento ______ omissis; con riferimento ________________; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);"
E' chiaro che la facoltà prevista dall'art. 108 con il termine "possono risolvere" è, in questo caso, da intendersi
"debbono risolvere", data la perentorietà espressa dal comma 2, lettera b), dell'art. 106 precedentemente
illustrato "nessuna possibilità di modifica del contratto", come nel caso che quì interessa.
E' necessario, quindi, procedere alla risoluzione del contratto, seguendo la procedura così come dettagliatamente
indicata dall'art. 108 del Codice e cioè:
a) l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
b) il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna;
c) qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza,
un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal Codice. Con il verbale è accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto
previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante;
d) l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Si dovrà procedure, altresì, alla riscossione della polizza assicurativa depositata dall'ATI appaltatrice per il recupero
dell'anticipazione concessa, decurtata delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
Oria, lì 13/12/2018
f.to Il Rup f.to Il Responsabile del Servizio V
(geom. Umberto Durante) (arch. Silvia Micunco)
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la predetta relazione
Visti
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.EE.LL., approvato con il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
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- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, integrato e modificato dal d.lgs
19 aprile 2017, n. 56;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 5° Settore;
Tenuto conto che il parere di regolarità contabile, da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari, non è dovuto,
in quanto atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge, anche per quanto attiene la immediata esecutività del
presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
D E L I B E R A
1. di prendere atto della relazione-parere, esposta in premessa, che quì si intende integralmente richiamata, a
firma del Responsabile del Settore V (Patrimonio, Viabilità, Ambiente e Lavori Pubblici) e del RUP i quali
provvederanno agli atti consequenziali in base alle rispettive competenze
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 9 di 10
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Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Oria, lì 14/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Silvia MICUNCO
Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
Oria, lì 14/12/2018
Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Cuzzolini
_____________________________________________________________________________________
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Carone
SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 2087
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza
24/12/2018
Oria, lì 24/12/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini
La presente deliberazione è ESECUTIVA il 21/12/2018
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)
Oria, lì 21/12/2018 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini
_____________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Oria, lì 24/12/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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Piano triennale_per_2018_2020_Anticorruzione_Oria
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Delibera G.M. per risoluzione contratto lavori Centro Diurno Demenza

  • 1. COPIA CITTA' DI ORIA PROVINCIA DI BRINDISI ________________ Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740 COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 del Registro Data: 21/12/2018 OGGETTO : Lavori di realizzazione del centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza – importo complessivo di progetto €. 850.000,00. L’anno 2018 il giorno 21 del mese di DICEMBRE, alle ore 16:15, nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori: Presenti Assenti 1 Dott.ssa Maria CARONE Sindaco X 2 Dott. Angelo MAZZA Vice Sindaco X 3 Dott.ssa Edmea GRASSI Assessore X 4 Sig. Pasquale SALERNO Assessore X 5 Ing. Simona ERARIO Assessore X 6 Sig. Cosimo DELLI SANTI Assessore X assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini con funzione di verbalizzante. Il SINDACO, Dott.ssa Maria Carone, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 1 di 10
  • 2. COPIA Premesso che il Responsabile del 5° Settore “Patrimonio Viabilità e Ambiente”, Arch. Silvia Micunco ed il RUP, Geom. Umberto Durante, hanno presentato la seguente RELAZIONE - PARERE Con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Socio-sanitaria della Regione Puglia n. 367 del 6 agosto 2015, pubblicata sul BURP n. 118 del 27 agosto 2015, veniva fissato il termine iniziale per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento relative alla selezione di progetti di investimento per infrastrutture sociali e socio-sanitarie di soggetti pubblici nel territorio pugliese, da istruire e valutare, secondo procedura aperta o a sportello. Il Comune di Oria intese partecipare a tale selezione con un progetto per la realizzazione di un centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, utilizzando un'area di proprietà comunale, contraddistinta al N.C.T. al foglio 39, particella 1006, e ricadente nella zona F1 del vigente P.d.F., destinata a servizi ed attività collettive, verde e sport, prevedendo, allo scopo, un impegno economico complessivo di €. 850.000,00 di cui €. 700.000,00 finanziati dalla Regione Puglia, a valere sui fondi FSC 2007-2013, ed €. 150.000,00 di cofinanziamento comunale. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29 settembre 2015 fu approvato il progetto esecutivo, a firma dell'arch. Eleonora Marinelli, dirigente pro-tempore del settore LL.PP, progetto validato dal Rup geom. Umberto Durante il 29 settembre 2015, cui detto incarico era stato conferito con determinazione dirigenziale n. 551 del 29 settembre 2015. A conclusione dell'istruttoria da parte degli uffici regionali, in data 30 giugno 2016, veniva sottoscritto, tra la Regione Puglia e l'Amministrazione comunale di Oria, il disciplinare regolante i rapporti, tra i due Enti, per la realizzazione dell’intervento di che trattasi e, successivamente, tenuto conto che gli elaborati approvati non risultavano conformi a quanto prescritto e richiesto dalla nuova normativa di settore in tema di appalti, approvata con d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo "Codice"), ed entrata in vigore il 19 successivo, prima della indizione della gara di appalto, con determinazione dirigenziale n. 450 del 16 maggio 2017, si provvedeva a riapprovare il progetto esecutivo, integrato da alcuni elaborati, a firma del responsabile pro-tempore dell'ufficio tecnico, ing. Cosimo Pescatore, e previa nuova validazione da parte del Rup, geom. Umberto Durante, in data 10 maggio 2017. Il bando di gara, pubblicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice, fissava la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 26 luglio 2017, e precisava di utilizzare il sistema della procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Codice. Con determinazione dirigenziale n. 783 del 3 agosto 2017, a firma del responsabile pro-tempore dell'ufficio tecnico, ing. Cosimo Pescatore, veniva costituito il seggio di gara, costituito da n. 3 commissari esterni agli Uffici, per valutare le offerte tecniche pervenute (n. 7 plichi) ed, a conclusione dell'attività della Commissione, come da verbali in atti, l’aggiudicazione dei lavori veniva effettuata in favore dell’A.T.I. composta da M.S.C. Generali S.r.l. Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 2 di 10
  • 3. COPIA (capogruppo), con sede in Villaricca (Na), alla via Fragata, n. 215 (p.IVA 07313991213) ed I.T.A. S.r.l. (mandante) con sede in Portici (Na), alla via Canarde San Pietro, n. 14 (p.IVA 05159721215), avendo ottenuto il punteggio complessivo di 89,42/100 ed avendo offerto il ribasso del 15,100%. Ma dalla lettura del verbale del 17 ottobre 2017 si attestava che la migliore offerta rientrava nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e, pertanto, il RUP, geom. Umberto Durante, con nota n. 18130 del 18 ottobre 2017, chiedeva all’ATI M.S.C. Generali S.r.l. – I.T.A. S.r.l., di fornire tutte le giustificazioni relative al ribasso offerto, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del citato Codice, entro il 2 novembre 2017, ore 12:00. Nei termini assegnati l’ATI M.S.C. Generali S.r.l. – I.T.A. S.r.l. trasmetteva, in plico sigillato, pervenuto all'ufficio protocollo il 2 novembre 2017, acquisendo il n. 19149, le giustificazioni richieste e, con verbale del 3 novembre 2017, a seguito di formale convocazione svolta dal RUP, lo stesso, con il supporto della commissione giudicatrice, ai sensi delle linee Guida A.N.AC. n. 3 del 26 ottobre 2016, punto 5.3, verificava la congruità dell’offerta, con esito positivo. Di conseguenza con determinazione n. 1093 del 9 novembre 2017 la scrivente, arch. Silvia Micunco, Responsabile del V Servizio dal 7 agosto 2017, preso atto di quanto sopra: - approvava i verbali di gara delle sedute svolte dalla commissione giudicatrice e con i quali si proponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’A.T.I. composta da M.S.C. Generali S.r.l. (capogruppo) con sede in Villaricca (Na), alla via Fragata, n. 215 (p.IVA 07313991213), ed I.T.A. S.r.l. (mandante) con sede in Portici (Na), alla via Canarde San Pietro, n. 14 (p.IVA 05159721215), avendo ottenuto il punteggio complessivo di 89,42/100 ed avendo offerto il ribasso del 15,100%; - approvava il verbale del 3 novembre 2017, con il quale il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, aveva verificato la congruità dell’offerta, con esito positivo; - avviava le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico- organizzativi, dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo, del Codice, attraverso la banca dati degli operatori economici, di cui all’art. 81 del Codice, ed utilizzando le piattaforme AVCPass dell’A.N.AC. e del DURC; - aggiudicava i lavori di realizzazione del centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, in favore dell’A.T.I. sopra indicata, per l’importo di complessivi €. 609.823,83, di cui €. 535.464,30 per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto, €. 18.921,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed €. 55.438,53 per IVA al 10%. In data 28 dicembre 2017 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto, repertoriato al n. 9047. In data 26 febbraio 2018, veniva redatto e sottoscritto, il processo verbale di consegna lavori ed, in data 21 marzo 2018, quello di effettiva consegna lavori, quest'ultimo firmato dal legale rappresentante dell'ATI appaltatrice con riserva, successivamente esplicitata con nota n. 16 del 3 aprile 2018. Con tale riserva il legale rappresentata dell'ATI appaltatrice chiedeva, già in questa fase, "la rideterminazione del valore economico del contratto a causa delle riserve scaturenti dal confronto tra il computo metrico e le tavole progettuali”, e così concludendo “il totale delle riserve ammonta ad euro 113.960,47, di cui si chiede Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 3 di 10
  • 4. COPIA l’integrazione. Atteso che l’importo delle riserve supera il 20% dell’importo dell’appalto si chiede l’immediata applicazione dell’art. 205 del d.lgs 50/2016”. Tale riserva veniva, comunque, rigettata dal Rup, sentita la scrivente, quale direttore dei lavori, ed il nominato collaudatore in corso d'opera. In data 5 aprile 2018, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 412, veniva liquidata, i favore dell'ATI appaltatrice, l’anticipazione di €. 121.964,77, giusto quanto previsto dal comma 18 dell'art. 35 del Codice. Nel frattempo i lavori erano stati sospesi in data 22 marzo 2018 e ripresi in data 18 giugno 2018 in considerazione della trasmissione, avvenuta in data 22 maggio 2018, da parte della società incaricata di redigere la relazione per la valutazione del rischio di contaminazione di gas plerivulcanici naturali radon del terreno su cui realizzare l’opera (CEDFOR SERVICE Soc. Coop.) ed, inoltre, si prendeva atto delle nuova relazione geologica trasmessa, sempre nel mese di maggio 2018, dal geologo dott. Papadakis, richiesta, per le vie brevi, al fine di confermare, o meno, i dati già in atti, e venivano comunicati all'ATI appaltatrice la quota del piano pavimento del costruendo fabbricato. Successivamente, più volte, nel corso delle attività lavorative, l'A.T.I. appaltatrice evidenziava le discordanze tra il progetto strutturale, quello architettonico ed il computo metrico. Infatti, in data 26 luglio 2018, la nominata ATI rappresentava a questo ufficio nuovamente la presenza di forti scostamenti tra quanto contenuto nelle tavole e negli atti del progetto esecutivo e quanto effettivamente da acquistare e/o approvvigionare e/o realizzare, come già riportato nella nota del 3 aprile 2018, ribadendo, ancora una volta, la non coerenza tra il progetto esecutivo ed il computo metrico dello stesso progetto esecutivo ed affermando “Quindi necessariamente volendo/dovendo rispettare l’importo contrattuale parte del progetto non potrà essere realizzato salvo che quest’Amministrazione non se ne accolli gli oneri conseguenti.” In data 27 luglio 2018 l'ATI appaltatrice, a fronte di quanto comunicato dall’ufficio, in merito al rigetto delle riserve da parte del RUP, con nota del 26 luglio 2018, inviava una pec con la quale sottolineava quanto segue: “che l’appaltatore è un esecutore di un progetto ESECUTIVO ab origine e che con le validazioni del 29.09.2015 e 10.05.2017 avete ribadito/confermato per ben 2 volte l’esistenza del computo metrico estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni del capitolato. Tale verifica, oltre al buon senso, così come la giurisprudenza ha riconosciuto, ha una duplice finalità, la 1^ è costituita dal controllo della regolarità del progetto e dell’esattezza dell’analisi e dei calcoli di perizia e le 2^ consiste in una funzione di saldatura delle intervenute operazioni di progettazione con le operazioni di esecuzione dell’opera al fine di poter essere certi della realtà iniziale e poi, via via, attraverso l’ordinato divenire della stessa, della legittimità della spesa relativa delle eventuali perizie suppletive che comunque, una compiuta progettazione dovrebbe evitare.” Inoltre l'ATI appaltatrice ribadiva “ancora una volta che alla luce delle proprie verifiche se il lavoro sarà eseguito così come da progetto ESECUTIVO comporterà maggiori lavorazioni e conseguentemente maggiori oneri che l’appaltatore preventivamente Vi ha già evidenziato e sui cui Voi vi siete espresso in maniera tout court senza nemmeno un confronto contabile con l’appaltatore”, affermando, cosi, che senza il riconoscimento dei maggiori oneri richiesti l’opera non poteva essere completata. Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 4 di 10
  • 5. COPIA In conseguenza di ciò, ed in relazione a quanto più volte lamentato dall'ATI appaltatrice, l’Ufficio di Direzione Lavori eseguiva un'attività istruttoria, procedendo ad un'attento esame e valutazione di tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara e di quelli allegati all'offerta (migliorie) prodotti dall’ATI aggiudicatrice in sede di gara. Preliminarmente veniva riscontrato il riferimento non corretto ai valori dei carichi accidentali posti alla base del calcolo delle opere strutturali oltre ad una serie di diverse anomalie, come, tra l’altro, affermato, con nota pec, in data 23 agosto 2018, dal direttore operativo (ing. Alessandro Pezzarossa) e dall'ispettore di cantiere (ing. Gianni Ferretti) i quali, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di incarico “Verificare l’esistenza di eventuali difetti progettuali ed esecutivi”, ciascuno per le proprie competenze, producevano le seguenti risultanze conclusive: “Con riferimento all’analisi delle “azioni agenti sulle costruzioni” dalla relazione di calcolo strutturale si evince che il calcolo degli orizzontamenti è stato eseguito facendo riferimento ai seguenti valori dei carichi di esercizio: cat. A – ambienti ad uso residenziale qk = 2,00 KN/m2. Si ritiene stante la destinazione d’uso, dell’immobile debba farsi riferimento ai seguenti valori di carichi di esercizio: cat. B2– uffici aperti al pubblico qk = 3,00 KN/m2”, ed inoltre: 1. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo i volumi di scavo di sbancamento computato in fase di progetto risultano inferiori ai volumi effettivi necessari per la realizzazione dell’opera; per tali volumi di scavo aggiuntivi (non computati) non è stato previsto altresì lo smaltimento del materiale ed il trasporto a rifiuto presso centri di raccolta autorizzati; 2. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo i volumi di scavo a sezione obbligata per la realizzazione della fondazione del muretto di recinzione perimetrale computato in fase di progetto risultano inferiori ai volumi necessari per la realizzazione dell’opera; 3. negli elaborati progettuali non si evince in maniera univoca l’esatto posizionamento del muretto di recinzione perimetrale del lotto di intervento; 4. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo non risulta computato la parte di scavo con profondità superiore ai 2 metri per il raggiungimento del piano di fondazione; 5. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo si evince un’incongruenza tra la tipologia di solaio utilizzato (nella Relazione Strutturale di calcolo si utilizzano dei solai gettati in opera sia per l’impalcato di calpestio che per quello di copertura, ovvero soluzioni tecniche obsolete non rinvenibili sul mercato) e quella computata, che si riferisce a solai in latero-cemento a travetti prefabbricati precompressi; 6. negli elaborati di progetto esecutivo-strutturali non è presente la scala di accesso al locale tecnico posto al piano interrato; 7. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo per il locale tecnico posto al piano interrato risulta computato soltanto il solaio di copertura; le rimanenti parti strutturali e alcune opere di finitura sono assenti; 8. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo, per le porzioni di solai (del piano di calpestio e di copertura) con luce delle campate superiore a 6 m, non risulta computato il relativo sovrapprezzo (la voce di computo si riferisce a solai con luce delle campate compresa da 4 m a 6 m; 9. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo, non risulta computato nessun vespaio di riempimento sul piano di fondazione; risulta computato in parte il magrone di livellazione delle fondazioni(è stato soltanto computato quello per le fondazioni perimetrali); Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 5 di 10
  • 6. COPIA 10. ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2013 per le nuove costruzioni è previsto il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato ai fini irrigui e domestici; dall’analisi degli elaborati di progetto, non è previsto nessun sistema di raccolta e convogliamento delle acque in una riserva idrica, per gli usi previsti; 11. dall’analisi degli elaborati di progetto architettonici e dell’elaborato Computo Metrico Estimativo non risultano computate alcune scale di accesso esterne (parti strutturali ed opere di finitura assenti); 12. dall’analisi dell’elaborato progettuale Computo Metrico Estimativo, non risultano computate la fornitura e posa in opera delle casserature delle pareti in c.a. “non dissipative”; per tali strutture il calcestruzzo a prestazioni garantite, sono state computate per un’altezza inferiore a quella necessaria per la realizzazione dell’opera; 13. incongruenze tra elaborati di progetto architettonico ed elaborati di progetto strutturale, (parte aggettante del vano “attività di stimolazione emozionale”, zona “terrazzo”, porzione del solaio di copertura del locale tecnico posto al piano interrato), che modificano senza dubbio alcuno il comportamento globale della struttura. Dall’analisi del computo metrico estimativo tali elementi strutturali in parte non risultano completamente computati; 14. non è presente un idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche relative al locale tecnico interrato; 15. dall’analisi degli elaborati di progetto architettonici, si evince che il locale tecnico posto al piano rialzato, con accessi dal locale bussola e dalla hall, non presenta nessuna superficie di areazione verso l’esterno.” In relazione a tanto le molteplici criticità riscontrante e le discordanze rilevate tra i vari elaborati, nonchè le omissioni e carenze del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, hanno portato, come da elaborato allegato, un computo metrico in variante per un totale di €. 819.062,62, a fronte dell’importo del progetto posto a base di gara pari ad €. 649.621,00, con una variazione complessiva, in percentuale, del 26,083% cui, tra l’altro, dovranno essere aggiunti i maggiori costi per l’esecuzione della struttura in conglomerato cementizio armato e per lo scavo della parte in calcarenite, che per economia di questo procedimento, non sono state calcolate. Non solo ma per alcune delle categorie di lavori, così come definite nel capitolato speciale d'appalto, la variazione in aumento risulta essere pari al 36,271% (scavi, rilevati, rinterri, trasporto e conferimento a discarica), al 44,652% (vespai, massetti e riempimenti), al 67,155% (solai, coperture e canne fumarie) ed addirittura al 222,734% (strutture in c.c.a.). Si fa presente, inoltre, che questa valutazione è stata eseguita sul progetto posto a base di gara, senza considerare le proposte (migliorie) dell’offerta tecnica dell’ATI appaltatrice che integravano il computo metrico di progetto con attività lavorative mancanti (cassonetti, avvolgibili, pompa calcestruzzo, parte della recinzione, etc.), le quali sono state conseguenziali della carenza progettuale. Di questa situazione veniva portata ufficialmente a conoscenza l'Amministrazione con nota n. 15086 del 17 settembre 2018 che così concludeva: a) per tutto quanto sopra chiaramente espresso e tenuto conto dei riferimenti legislativi e normativi vigenti ed applicabili, richiamati nel seguito, sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero vi è un mutamento della situazione progettuale iniziale tale che la sottoscritta, in qualità di Responsabile dei lavori, nonché di Direttore dei Lavori, deve necessariamente proporre al Rup, nei prossimi 5 giorni, ai sensi dell’art. 108 del Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 6 di 10
  • 7. COPIA d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, di procedere alla risoluzione del contratto; b) si ravvisa la urgente necessità, comunque, come spesso chiesto per le vie brevi, che l'Amministrazione dia incarico ad un legale, di comprovata esperienza, perchè lo stesso supporti il Rup e la scrivente nella fasi di risoluzione contrattuale; c) si coglie, infine, l'occasione, per comunicare che la lamentata incompatibilità del collaudatore, ing. Antonio Pescatore, denunciata da parte del legale rappresentante dell'ATI appaltatrice, non ha luogo di esistere, a seguito di un approfondito studio della scrivente, ausiliandomi anche di competenze legali. L'Amministrazione comunale accoglieva l'esigenza di questo ufficio e con determinazione del responsabile dell'ufficio Affari Generali - Contenzioso n. 1216 del 31 ottobre2018 conferiva incarico di consulenza sulla vicenda in favore dell'avv. Alfredo Caggiula di Gallipoli. Il professionista, a conclusione della sua attività, trasmetteva, con nota pec pervenuta all'ufficio protocollo in data 11 dicembre 2018, acquisendo il n. 20178, il parere richiesto che, per la vicenda che quì interessa, così concludeva: "Ove, invece, ricorrano (come nella specie) errori ovvero omissioni progettuali, l'Amministrazione potrà (ultimo periodo del punto 5.b): - modificare il contratto nel caso in cui le modifiche siano contenute nel limite del 15%; - risolvere (questa volta) obbligatoriamente il rapporto contrattuale nel caso in cui le modifiche eccedano quel limite. Come si è visto lo scioglimento può intervenire, innanzitutto, ai sensi dell'art. 108 d.lgs. n. 50/2016, vale a dire ricorrendo alla risoluzione del contratto, che appare il rimedio tipico da adottare nel caso di specie (primo periodo del punto 6.a). Conclusivamente ritengo che la soluzione proposta dagli uffici tecnici di procedere alla risoluzione del contratto ed alla redazione di un nuovo progetto (della medesima o di altra opera pubblica) sia corretta ed opportuna (punto 7)." In definitiva e tenuto conto che gli errori e/o omissioni progettuali superano, come prima affermato, di ben lungi il 15% dell'importo contrattuale e precisamente il 26,083% cui, tra l’altro, vanno aggiunti i maggiori costi per l’esecuzione della struttura in conglomerato cementizio armato e per lo scavo della parte in calcarenite, trova applicazione il comma 2 dell'art. 106 del Codice (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che, alla lettera b), così, tra l'altro statuisce: "qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma (n.d.r. e cioè il 15%), ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni." Di conseguenza va applicata, la disposizione di cui all'art. 108 del Codice (Risoluzione) che così recita al comma 1, lettera b), terzo "con riferimento": "Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) omissis _______; Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 7 di 10
  • 8. COPIA b) con riferimento ______ omissis; con riferimento ________________; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);" E' chiaro che la facoltà prevista dall'art. 108 con il termine "possono risolvere" è, in questo caso, da intendersi "debbono risolvere", data la perentorietà espressa dal comma 2, lettera b), dell'art. 106 precedentemente illustrato "nessuna possibilità di modifica del contratto", come nel caso che quì interessa. E' necessario, quindi, procedere alla risoluzione del contratto, seguendo la procedura così come dettagliatamente indicata dall'art. 108 del Codice e cioè: a) l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; b) il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna; c) qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; d) l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Si dovrà procedure, altresì, alla riscossione della polizza assicurativa depositata dall'ATI appaltatrice per il recupero dell'anticipazione concessa, decurtata delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Oria, lì 13/12/2018 f.to Il Rup f.to Il Responsabile del Servizio V (geom. Umberto Durante) (arch. Silvia Micunco) LA GIUNTA COMUNALE Vista la predetta relazione Visti - lo Statuto Comunale; - il T.U.EE.LL., approvato con il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 8 di 10
  • 9. COPIA - il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, integrato e modificato dal d.lgs 19 aprile 2017, n. 56; - il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 5° Settore; Tenuto conto che il parere di regolarità contabile, da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari, non è dovuto, in quanto atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge, anche per quanto attiene la immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; D E L I B E R A 1. di prendere atto della relazione-parere, esposta in premessa, che quì si intende integralmente richiamata, a firma del Responsabile del Settore V (Patrimonio, Viabilità, Ambiente e Lavori Pubblici) e del RUP i quali provvederanno agli atti consequenziali in base alle rispettive competenze 2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267. Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 9 di 10
  • 10. COPIA Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica. Oria, lì 14/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Arch. Silvia MICUNCO Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267. Oria, lì 14/12/2018 Il Segretario Generale F.to Dott. Rosario Cuzzolini _____________________________________________________________________________________ IL SINDACO F.to Dott.ssa Maria Carone SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Rosario Cuzzolini CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. n. 2087 La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 24/12/2018 Oria, lì 24/12/2018 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini La presente deliberazione è ESECUTIVA il 21/12/2018 [X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200) [ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200) Oria, lì 21/12/2018 SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini _____________________________________________________________________________________ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Oria, lì 24/12/2018 IL SEGRETARIO GENERALE _________________________ Delibera di G.C. N° 75 del 21/12/2018 - Pag 10 di 10