2. Un’immagine vale più di mille parole.
Fotografia di Steven Meisel – Vogue settembre 2012
2 di 30
3. Facciamo parte della
società dell’immagine,
la vista è il nostro
principale canale percettivo.
3 di 30
4. Utilizzare l’immagine giusta
in un articolo o in una presentazione,
ci permette di trasmettere
in modo immediato ed elegante
il concetto che vogliamo esprimere.
4 di 30
5. Le immagini
sanno connettere
immediatamente
la nostra razionalità e
il nostro lato emotivo.
5 di 30
6. Scegliere l’immagine giusta,
non è un compito semplice…
L’arte, il cinema e la fotografia sono tra
loro mondi contaminati,
dai quali possiamo/dobbiamo creare
richiami iconografici
per sfruttarne la forza espressiva.
6 di 30
14. Le immagini subiscono forti contaminazioni
nel livello di lettura.
Quanti ce ne sono?
1.Vediamo gli oggetti e li riconosciamo
1.Avviciniamo l’immagine ad un modello precedente
•Comprendiamo il significato traslato da un mezzo all’altro.
14 di 30
15. Arrivando al più alto livello di lettura, possiamo
utilmente trasmettere con un’immagine anche
significati molto complessi.
Non è mai un’operazione banale, non
dobbiamo sottrarci dal mettere in pratica
questo tipo di comunicazione.
15 di 30
16. Immagini, da un punto di vista legale…
Pubblicare un'immagine senza il consenso dell'interessato o
di chi ne ha i diritti
costituisce un illecito.
E ciò vale anche nel caso in cui il soggetto fotografato si sia
lasciato, consapevolmente, ritrarre nella foto.
Infatti, il semplice consenso allo "scatto" non implica anche il
consenso alla pubblicazione.
Fonte: Studio legale Greco
http://lv11.it/och43
16 di 30
17. La Cassazione (sent. 19/06/2008, n. 30664)
ha poi specificato che
il consenso prestato a essere ritratti in fotografia
non vale come scriminante
quando l'immagine è pubblicata
in un contesto diverso da quello originario,
se ciò implica valutazioni negative
sulla persona effigiata.
http://lv11.it/och43 17 di 30
18. Ognuno di noi gestisce come meglio crede la propria
immagine:
può concedere il permesso, concederlo solo
parzialmente (per es. permettendo la pubblicazione
dell'immagine solo in siti specifici) o negarlo.
Inoltre, il consenso già rilasciato in precedenza può
essere, in qualsiasi momento,
revocato in tutto o in parte.
http://lv11.it/och43
18 di 30
19. La Cassazione (sent. 16 maggio 2008, n.12433)
ha stabilito che l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui
obbliga l'autore al risarcimento
dei danni non patrimoniali e, se esistenti, di quelli
patrimoniali, i quali ultimi consistono nel
pregiudizio economico che la vittima
abbia risentito dalla pubblicazione
e di cui abbia fornito la prova in sede processuale.
http://lv11.it/och43
19 di 30
20. Chi vede pubblicare la propria immagine senza
consenso potrà, prima di adire le vie legali, imporre
la cancellazione della stessa all'illegittimo
utilizzatore.
Eventualmente potrà chiederne la cancellazione
anche alla piattaforma su cui l'immagine risulti
pubblicata.
http://lv11.it/och43
20 di 30
21. V'è ovviamente la possibilità di adire il giudice penale,
se la condotta illecita si concretizzi in un
distorto utilizzo dell'immagine altrui
e comporti una
lesione della reputazione.
Secondo l'art. 615bis del codice penale, infatti "chiunque,
con l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri
indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata
nell'abitazione (o altro luogo privato)", deve essere punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
http://lv11.it/och43
21 di 30
22. Condividere foto su Facebook (ad esempio) può essere
un'attività assai compromettente.
Una semplice svista o disattenzione può portare a
conseguenze spesso non considerate, ma per certo non
irrilevanti.
Soprattutto laddove si tratti di
pubblicazione di fotografie che ritraggano minorenni,
la cui riservatezza va tutelata in maniera particolare.
Lo ha confermato la Cassazione penale, che ha punito
colui che pubblica le generalità e le foto del battesimo di
un infante/minore, senza il preventivo consenso dei
genitori del neonato o minore.
http://lv11.it/och43
22 di 30
23. Eccezioni/1
La principale riguarda i personaggi pubblici:
riprendere un cantante durante una sua esibizione, un
calciatore allo stadio o un politico in un comizio non
richiede il consenso dell'interessato,
sempre che ciò non comporti una lesione dell'onore o
della reputazione della persona ripresa.
http://lv11.it/och43
23 di 30
24. Eccezioni/2
L'altra, invece, prevede il caso in cui, durante una partita o
un concerto, sia stata fotografata
la situazione globalmente considerata:
neppure in questo caso sarà necessario che il fotografo
richieda l'autorizzazione alla pubblicazione a tutte le
persone "accidentalmente" finite nell'obiettivo.
La regola generale prescrive, infatti, che non serve il
consenso di chi si trovi in luogo pubblico o durante una
pubblica manifestazione.
http://lv11.it/och43
24 di 30
25. #ottimiconsigli
Chiedere sempre il consenso del diretto interessato
prima della pubblicazione del suo volto
ritratto in fotografia.
Tale consenso è meglio se fornito per iscritto e poi
scrupolosamente conservato. Ricordate, a riguardo, che
le mail non hanno, nel nostro ordinamento, valore di
prova scritta. Pertanto, per stare sicuri, bisognerebbe
ottenere una liberatoria firmata su un foglio di carta.
http://lv11.it/och43
25 di 30
26. Copyright. Regole generali/1
Guarda sempre sui rispettivi siti
se ci sono delle politiche di copyright:
è la prima cosa da fare.
In alcuni casi troverai la Licenza Creative Commons,
in altri troverai delle restrizioni, o delle particolari policy.
Attieniti alle regole scritte dai proprietari.
Fonte: Professione blogger, Il copyright su internet
http://tinyurl.com/bg89wv8
26 di 30
27. Copyright. Regole generali/2
Se non ci sono indicazioni sul copyright,
allora tutto il contenuto è protetto:
per la legge italiana (e per quella di molti altri Stati)
in mancanza di altre indicazioni
l’autore di un’opera ne è proprietario.
http://tinyurl.com/bg89wv8
27 di 30
28. Copyright. Regole generali/3
Per linkare un’altra pagina
non è mai necessario chiedere il permesso.
Per linkare si intende inserire semplicemente un link che
rimanda ad un’altra pagina, non confondetelo con la
copia, che non potete mai fare senza autorizzazione!
http://tinyurl.com/bg89wv8
28 di 30
29. Strumenti di cui abbiamo parlato
in questa lezione…
www.slideshare.net
www.wordpress.com
http://www.creativecommons.it/Licenze
www.vogue.it
http://lv11.it/och43
http://tinyurl.com/bg89wv8
www.youtube.com
29 di 30
30. Homework
Fotografia di Steven Meisel
Fate
revisione
dei vostri
blog!
CONTROLLO
TUTTO!
Ritratto di Eugenia Primavesi, Klimt
Continua...
30 di 30