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Big Data
Avv. Gian Marco Rinaldi
Il Dato come bene mobile




-   Il dato è considerabile un bene mobile ex art. 813, co. 3, del codice
    civile?
-   Art. 810 c.c.: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di
    diritti”.
-   Il dato laddove può formare oggetto di diritti, e dunque, ad
    esempio, essere oggetto di scambio o di sfruttamento, può
    rientrare nella categorie dei “beni mobili immateriali”
Il Dato come opera dell’ingegno

-   I Big Data possono essere costituiti non solo da dati grezzi ma anche da
    fotografie, immagini, testi, video, opere di architettura, musiche, software,
    banche dati, opere di disegno industriale (con carattere creativo e valore
    artistico)
-   L’art.2 della legge del diritto d’autore (l. 633/1941, “LDA”), nell’elencare le
    opere dell’ingegno protette dalla legge, ricomprende tutte le opere sopra
    indicate
-   Tuttavia, al fine di ricevere la protezione prevista dalla legge, le opere devono
    avere il requisito della creatività
-   Per “creatività” si intende, secondo la opinione maggiormente condivisa
    (anche da parte della Corte di Giustizia Europea, CG 1.12.2011, C 145/10, CG
    4.10.2011), una “creatività semplice”, presente in tutti i casi in cui l’autore
    abbia operato una scelta discrezionale all’interno di un numero
    sufficientemente ampio di varianti con cui esprimere un’idea (Cass. 01/539;
    99/13937; App. Roma 11.5.1998; App. Milano 13.12.1996)
Il Dato come opera dell’ingegno
 - Le banche dati
- Banca dati come “raccolta di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo” (art. 2, no. 9, LDA)
- All’autore spettano tutti i diritti di sfruttamento (riproduzione,
modifica, distribuzione, comunicazione al pubblico, etc.) (art. 64-
quinquies LDA). Protezione 70 anni dalla morte dell’autore
- Banche dati non creative: diritto sui generis del costitutore
(“chi effettua investimenti rilevanti per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e
lavoro”): 15 anni dal completamento o 15 anni dalla (eventuale)
messa a disposizione del pubblico. Il costitutore può autorizzare la
“estrazione” (totale o di una parte sostanziale) o il “reimpiego”
(i.e.: messa a disposizione del pubblico) (102-bis LDA)
Il Dato come opera dell’ingegno
 - Le banche dati
- 9. “Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di
dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati”.
- Trib. Milano 9.8.2004: ripetute interrogazioni di una banca
dati non determinano violazione dei diritti, anche se fatte sino ad
acquisirne una parte sostanziale o, in ipotesi, la totalità. Si
configura la violazione se si determina un danno al costitutore. Ciò
si verifica laddove tale estrazione e reimpiego sono ripetuti per uso
commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto
del costitutore
Il Dato come proprietà industriale

- Laddove il dato o un insieme di dati siano costituiti da
  informazioni aziendali riservate (know-how), marchi,
  invenzioni, brevetti, modelli di utilità, topografie dei
  prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali




- Gli stessi saranno da considerarsi diritti di proprietà industriale,
  soggetti pertanto ai diritti di privativa previsti in favore del titolare
  dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005).
Il Dato come proprietà industriale
- Informazioni riservate (know-how)
Art. 98 Codice della Proprietà Industriale ed
Intellettuale
“1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali,
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.…”
Il Dato come proprietà industriale
- Esempi di informazioni riservate
- codice sorgente di un software (cumulo della protezione)
- moduli e sistemi informativi (non software)
- data base (cumulo della protezione copyright e diritto sui generis
- strumenti promozionali e pubblicitari
- elenchi e banche dati dei clienti
- condizioni economiche e di trattamento dei clienti (strategie di
sconto)
- business method
- abitudini e desideri dei consumatori, analisi di mercato
- sistemi di organizzazione aziendale e commerciale
- sistemi di organizzazione delle informazioni acquisiti dalla azienda
Il Dato come proprietà industriale
- Tutela delle informazioni riservate
Art. 99 Codice della Proprietà Industriale ed Intellettuale


“1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo
detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui
all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in
modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il
caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal
terzo”.
Il Dato come dato personale


- Laddove il dato sia costituito da una “informazione relativa a
persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, co. 1, b)
del D.lgs.196/2003) il dato verrà trattato come dato personale ai
sensi della normativa sulla privacy.
Utilizzazione dei dati – Contratti di Accesso

- Accessibilità e utilizzazione dei dati VS diritti di privativa sui dati
- I “Contratti di Accesso”: si configurano come contratti di licenza
sulle informazioni e sui dati di un altro soggetto.
- In USA: nell’Uniform Computer Information Transaction Act, §
102: “"Access contract" means a contract to obtain by electronic
means access to, or information from, an information processing
system of another person, or the equivalent of such access”.
- In tali Contratto di Accesso sarà di essenziale importanza
definire esattamente l’ambito dell’accesso, ovvero a quali tipo di
informazioni e dati si intende attingere.
Contratti di Accesso

- Per colui che concede l’accesso sarà di essenziale importanza
proteggere le informazioni con obblighi di confidenzialità sui dati


- Questioni di responsabilità: si può individuare una responsabilità
di chi concede l’accesso ai dati, qualora i dati forniti siano sbagliati
e/o conducano ad analisi errate?


- Eventuali garanzie di veridicità e completezza dei dati forniti.
Completezza rispetto a quale fine?
Servizi di analisi dei dati

- Servizi di “business intelligence”: quali obiettivi?
- E’ sempre possibile garantire dei risultati utili?
- Come assumere (o evitare) eventuali garanzie nei confronti del cliente
su quale sia il risultato finale dell’analisi
- “Obbligazione di mezzi” vs “Obbligazione di risultato”: questione delle
aspettative.
- Definizione chiara in termini contrattuali di:
         a) quali siano le informazioni analizzate;
         b) quale è l’obiettivo della ricerca.
- Esclusione di responsabilità rispetto alla correttezza e completezza delle
informazioni analizzate
- Esclusione delle responsabilità del fornitore dei servizi rispetto all’uso
che del risultato viene fatto dal cliente
Thank you
                                                                               +39 02 30356000
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          Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number 0C340318 and is authorised and regulated by the
       Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. Bird & Bird is an international legal
       practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses and has offices in the locations listed on our web site: twobirds.com. The word
        “partner” is used to refer to a member of Bird & Bird LLP or an employee or consultant, or to a partner, member, director, employee or consultant in any of its
affiliated and associated businesses, who is a lawyer with equivalent standing and qualifications. A list of members of Bird & Bird LLP, and of any non-members who
                                                are designated as partners and of their respective professional qualifications, is open to inspection at the above address.
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  • 1. Big Data Avv. Gian Marco Rinaldi
  • 2. Il Dato come bene mobile - Il dato è considerabile un bene mobile ex art. 813, co. 3, del codice civile? - Art. 810 c.c.: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. - Il dato laddove può formare oggetto di diritti, e dunque, ad esempio, essere oggetto di scambio o di sfruttamento, può rientrare nella categorie dei “beni mobili immateriali”
  • 3. Il Dato come opera dell’ingegno - I Big Data possono essere costituiti non solo da dati grezzi ma anche da fotografie, immagini, testi, video, opere di architettura, musiche, software, banche dati, opere di disegno industriale (con carattere creativo e valore artistico) - L’art.2 della legge del diritto d’autore (l. 633/1941, “LDA”), nell’elencare le opere dell’ingegno protette dalla legge, ricomprende tutte le opere sopra indicate - Tuttavia, al fine di ricevere la protezione prevista dalla legge, le opere devono avere il requisito della creatività - Per “creatività” si intende, secondo la opinione maggiormente condivisa (anche da parte della Corte di Giustizia Europea, CG 1.12.2011, C 145/10, CG 4.10.2011), una “creatività semplice”, presente in tutti i casi in cui l’autore abbia operato una scelta discrezionale all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti con cui esprimere un’idea (Cass. 01/539; 99/13937; App. Roma 11.5.1998; App. Milano 13.12.1996)
  • 4. Il Dato come opera dell’ingegno - Le banche dati - Banca dati come “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2, no. 9, LDA) - All’autore spettano tutti i diritti di sfruttamento (riproduzione, modifica, distribuzione, comunicazione al pubblico, etc.) (art. 64- quinquies LDA). Protezione 70 anni dalla morte dell’autore - Banche dati non creative: diritto sui generis del costitutore (“chi effettua investimenti rilevanti per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e lavoro”): 15 anni dal completamento o 15 anni dalla (eventuale) messa a disposizione del pubblico. Il costitutore può autorizzare la “estrazione” (totale o di una parte sostanziale) o il “reimpiego” (i.e.: messa a disposizione del pubblico) (102-bis LDA)
  • 5. Il Dato come opera dell’ingegno - Le banche dati - 9. “Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati”. - Trib. Milano 9.8.2004: ripetute interrogazioni di una banca dati non determinano violazione dei diritti, anche se fatte sino ad acquisirne una parte sostanziale o, in ipotesi, la totalità. Si configura la violazione se si determina un danno al costitutore. Ciò si verifica laddove tale estrazione e reimpiego sono ripetuti per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costitutore
  • 6. Il Dato come proprietà industriale - Laddove il dato o un insieme di dati siano costituiti da informazioni aziendali riservate (know-how), marchi, invenzioni, brevetti, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali - Gli stessi saranno da considerarsi diritti di proprietà industriale, soggetti pertanto ai diritti di privativa previsti in favore del titolare dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005).
  • 7. Il Dato come proprietà industriale - Informazioni riservate (know-how) Art. 98 Codice della Proprietà Industriale ed Intellettuale “1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.…”
  • 8. Il Dato come proprietà industriale - Esempi di informazioni riservate - codice sorgente di un software (cumulo della protezione) - moduli e sistemi informativi (non software) - data base (cumulo della protezione copyright e diritto sui generis - strumenti promozionali e pubblicitari - elenchi e banche dati dei clienti - condizioni economiche e di trattamento dei clienti (strategie di sconto) - business method - abitudini e desideri dei consumatori, analisi di mercato - sistemi di organizzazione aziendale e commerciale - sistemi di organizzazione delle informazioni acquisiti dalla azienda
  • 9. Il Dato come proprietà industriale - Tutela delle informazioni riservate Art. 99 Codice della Proprietà Industriale ed Intellettuale “1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo”.
  • 10. Il Dato come dato personale - Laddove il dato sia costituito da una “informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, co. 1, b) del D.lgs.196/2003) il dato verrà trattato come dato personale ai sensi della normativa sulla privacy.
  • 11. Utilizzazione dei dati – Contratti di Accesso - Accessibilità e utilizzazione dei dati VS diritti di privativa sui dati - I “Contratti di Accesso”: si configurano come contratti di licenza sulle informazioni e sui dati di un altro soggetto. - In USA: nell’Uniform Computer Information Transaction Act, § 102: “"Access contract" means a contract to obtain by electronic means access to, or information from, an information processing system of another person, or the equivalent of such access”. - In tali Contratto di Accesso sarà di essenziale importanza definire esattamente l’ambito dell’accesso, ovvero a quali tipo di informazioni e dati si intende attingere.
  • 12. Contratti di Accesso - Per colui che concede l’accesso sarà di essenziale importanza proteggere le informazioni con obblighi di confidenzialità sui dati - Questioni di responsabilità: si può individuare una responsabilità di chi concede l’accesso ai dati, qualora i dati forniti siano sbagliati e/o conducano ad analisi errate? - Eventuali garanzie di veridicità e completezza dei dati forniti. Completezza rispetto a quale fine?
  • 13. Servizi di analisi dei dati - Servizi di “business intelligence”: quali obiettivi? - E’ sempre possibile garantire dei risultati utili? - Come assumere (o evitare) eventuali garanzie nei confronti del cliente su quale sia il risultato finale dell’analisi - “Obbligazione di mezzi” vs “Obbligazione di risultato”: questione delle aspettative. - Definizione chiara in termini contrattuali di: a) quali siano le informazioni analizzate; b) quale è l’obiettivo della ricerca. - Esclusione di responsabilità rispetto alla correttezza e completezza delle informazioni analizzate - Esclusione delle responsabilità del fornitore dei servizi rispetto all’uso che del risultato viene fatto dal cliente
  • 14. Thank you +39 02 30356000 gianmarco.rinaldi@twobirds.com Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number 0C340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses and has offices in the locations listed on our web site: twobirds.com. The word “partner” is used to refer to a member of Bird & Bird LLP or an employee or consultant, or to a partner, member, director, employee or consultant in any of its affiliated and associated businesses, who is a lawyer with equivalent standing and qualifications. A list of members of Bird & Bird LLP, and of any non-members who are designated as partners and of their respective professional qualifications, is open to inspection at the above address. www.twobirds.com