SlideShare a Scribd company logo
1 of 93
Download to read offline
n. 763512011 r.g.n.r. B,mo) Sentenza n. 57012012
n. 31712012 r. g. GIP
(stralciatodal pr0c.n. 8301111 r. g. GIP)
Irrevocabile il
Al P.M. per es. il
Campione Penale no
Redatia scheda il
TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio del Giudiceper le indaginipreliminari
REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
I1 giudice dell'udienza preliminare, Sergio ZIINO
all'udienza dell' l l maggio 2012, in camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, mediante
lettura del dispositivo la seguente
nei confronti di:
SENTENZA
( artt. 442 e ss. C.P.P. )
1. BARONE Andrea, nato a Palermo il 23.7.1979, attualmente sottoposto nell'arnbito di questo
procedimento alla misura degli arresti domiciliari - presente -
assistito dal difensore di fiducia aw, Antonino TURRISI
2. BARONE Dornenico, nato a Palermo il 19.10.1981, attualmente sottoposto nell'arnbito di
questo procedimento alla misura della custodia cautelare in carcere, presso la Casa Circondariale
di Palermo-Ucciardone - presente -
assistito dal difensore di fiducia aw. Antonino TURRISI
3. CAVIGLIA Dornenico, nato a Palermo il 13.3.1976, attualmente sottoposto nell'ambito di
questo procedimento alla misura della custodia cautelare in carcere, presso la Casa Circondariale
di Palermo-Pagliarelli -presente -
assistito dal difensore di fiducia aw. Salvatore Alberto ZAMMATARO
4. DE LUCA Antonino, nato a Palermo il 12.1.1970, attualmente sottoposto nell'ambito di
questo procedimento alla misura della custodia cautelare in carcere, presso la Casa Circondariale
di Monza - presente -
assistito dal difensore di fiducia aw. To,mmasoDE LISI
5. LIGA Salvatore di Francesco Paolo, nato a Palermo il 27.3.1985, attualmente detenuto
nell'ambito di questo procedimento, presso la Casa CircondaUale di Palermo-Pagliarelli
- presente -
assistito dal difensore di fiducia avv. Dornenico LA BLASCA
I M P U T A T I
LIGA Salvatore:
del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 81 cpv. 629 comma 2' in
relazione al n. 3 comma 2 dell'art, 628 cod pen., e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152,
conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (cavo 8 della richiesta di rinvio a giudizio) per
essersi, in concorso con LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, e NIOSI Giovanni,
e con soggetti allo stato ignoti, conpiù azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia, consistita nel manifestare la propria appartenenza all'associazione
mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù dellaforza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurato un ingiusto proptto, costringendo ANCIONE Antonio,
socio della ANTEGO s.r.l., a versare euro mille ogni anno, quale "messa a posto" con
l 'organizzazionemaposa;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore (cl. 85), avvicendandosi nel tempo come
esecutoridelle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto, awalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416bis cod. pen., ed aljne di avvantaggiare l'associazione mafiosa Cosa
Nostra, (art. 7DL. 152/91) .
Con la circostanza della violenza e/o minacciaposta in essere dapersona chefa parte della
associazionedi cui al1'art. 416bis cod.pen.
In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007
BARONE Andrea e BARONE Domenico:
del delitto p. e p. dall'art. 74 comma 2 DPR 309/90 (capo 26 della richiesta di rinvio a
giudizio),
per averepartecipato insieme a PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, LO PICCOLO Sandro,
per cui di procede separatamente, ad una associazione di cuifacevano altresì parte altre
persone, alcune delle quali non identljìcate, in numero di almeno dieci o pih persone,
jnalizzata alla commissione di più delitti relativi all'acquisto, alla ricezione a qualsiasi
titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita,
alla cessione, alla distribuzione ed al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del
tipo hashish e cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.
Inparticolare:
- PUCCIO Carlo e BOi'TA Giovanni, coordinando le attività relative al reperimento ed
alla cessione dello stupefacente, percependo iproventi dei diversi traflci, gestiti dai due
fratelli BARONE, e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali, secondo le
disposizioni impartite da LO PICCOLO Sandro, con il quale tenevanopersonalmente i
necessari contatti ed al quale rendicontavano direttamente l'esito dei traffici;
- BARONE Andrea e BARONE Dornenico, acquistando e reperendo a loro volta, le
sostanze stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo od intrattenendo
personalmente i rapporti con i singoli spacciatori;
- il BARONE Andrea, inoltre, assumendo la responsabilità della gestione dei traflco del
territorio di'~omamsoNatale, Partanna, Sferracavallo, Marinella e Zen;
- il BARONE Dornenico, inoltre,provvedendo pure alla custodia della droga.
Con l'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309/90, essendo il numero degli associati
di dieci opiù. +
(omissis)
In Palermo ed altriparti del territorio nazionale ed esterofino al 5.11.2007
del delittop, e p. dagli arti. 110, 81 cpv. cod pen. e 73 co.1 DPR 309/90 (capo 27 della
richiesta di rinvio a giudizio), per avere, in concorso con PUCCIO Carlo, BOTTA
Giovanni, LO PICCOLO Sandro, per cui si procede separatamente, e con ignoti, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e
fuori dall 'ipotesi prevista dall 'art. 75 dello stesso DPR, acquistato, ricevuto a qualsiasi
titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od oflerto o messo in vendita, ceduto,
distribuito,commerciato, trasportato sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.
Con l'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 DPR 309/90,per essere stato commesso ilfatto
da tre opiù persone, in concorso#a loro.
(omissis)
In Palermo ed altriparti del territorio nazionale ed esterofino al 5.11.2007
CAVIGLIA Domenico
del delitto p. e p. dall'art. 74 comma 2 DPR 309/90 (capo 31 della richiesta di rinvio a
giudizio),
per avere partecipato unitamente a MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo,
FERRAZZANO Mario, e unitamente a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino,
CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico nei cui con$-ontisi procede separatamente,
ad una associazione di cuifacevano altresìparte altre persone, alcune delle quali allo stato
non ident$cate, in numero di almeno dieci o più persone, jnalizzata alla commissione di
più delitti relativi all'acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla
illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione alla
distribuzione ed al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e
cocaina, ed eroina tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.
Inparticolare:
- CATALANO Michele, per avere diretto l'associazione, coordinando tutte le attività
relative al reperimento ed alla cessione dello stupefacente, intrattenendopersonalmente
i rapporti con i singoli spacciatori; anche al fine di risolvere i contrasti relativi al
territorio di spaccio della droga;
- NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza
stupefacente;
- CIARAMITARO Domenico, per avere curato il confezionamento e la pesatura della
sostanza stupefacente, nonché i rapporti con gli spacciatori;
- MNGIONE Salvatore e MNGIONE Filippo per avere curato e gestito e controllato,
anche tramite l'opera di altri soggetti loro vicini, il commercio e lo smercio supiazza di
sostanze stupefacenti nel quartiere Zen;
- FERRAZZANO Mario, per avere curato il trasporto, la distribuzione e la consegna ai
singoli acquirenti e rivenditori, nonché la vendita della sostanze stupefacenti, ed infine
la materiale riscossione deiproventi dei diversi tra$%;
Con la recidiva reiterata ed infiaquinquennaleper CAVIGLIA Domenico (art. 99 co. l, co 2
n.2 e comma 5 cod.pen.)
(omissis)
In Palermo, sino all'ottobre del 2007
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73 co.1 DPR 309/90 (capo 32 della
richiesta di rinvio a giudizio),
per avere, in concorso con M NGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, FERRAZZANO
Mario, e unitamente a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARODomenico
e SERIO Domenico nei cui confronti siprocede separatamente, oltre che con ignoti, conpiù
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e
fuori dall'ipotesi prevista dal1'art. 75 dello stesso DPR, acquistato, ricevuto a qualsiasi
titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto,
distribuito, commerciato, trasportato sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina ed
eroina.
Con l'aggravante di cui all'art. 73comma 6 DPR 309/90,per essere stato commesso ilfatto
da tre opiù persone, in concorsofia loro.
Con la recidiva reiterata ed infiaquinquennaleper CAVIGLIA Domenico (art. 99 co. I, co 2
n.2 e comma 5 cod.pen.)
(omissis)
In Palermo, sino all'ottobre del 2007
DE LUCA Antonino:
del delitto p. e p. dall'art. 74 comma 2 DPR 309/90 (capo 33 della richiesta di rinvio a
giudizio},
per aver partecipato unitamente a SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI
Feliciano, DAVI Salvatore, e unitamente a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio,
nei cui conjFonti si procede separatamente, ad una associazione di cui facevano altresì
parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identijicate, in numero di
almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all'acquisto,
alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od
offerta o messa in vendita, alla cessione alla distribuzione ed al commercio, al trasporto di
sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, ed eroina tra i quali anche quelli di cui al
capo che segue.
Tutti, inparticolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, daportare e
smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i varifornitori ed occupandosi
poi anche della distribuzione su piazza; provvedendo alla tenuta della contabilità e della
cassa del sodalizio.
Con la recidiva reiterata, specz9ca ed inJi.aquinquennaleper DE LUCA Antonino (art. 99
co. I, co. 2 n, I e 2, comma 4 e comma 5 cod.pen.)
(omissis)
In Palermo, sino all'ottobre del 2007
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73 co.1 DPR 309/90 (capo 34 della
richiesta di rinvio a giudizio},
per avere, in concorso con SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano,
DAVI Salvatore, e unitamente a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio, nei cui
confronti si procede separatamente, e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dall'ipotesi prevista
dall'art. 75 dello stesso DPR, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,importato, detenuto
illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato,
trasportato sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina ed eroina.
Conl'aggravante di cui all'art. 73 comma 6DPR 309/90,per essere stato commesso ilfatto
da tre opiù persone, in concorsofia loro.
Con la recidiva reiterata, speczjlca ed infiaquinquennale per DE LUCA Antonino (art. 99
co. l,co. 2 n. l e 2, cornma 4 e comma 5 cod.pen.)
(omìssis)
In Palermo, sino all'ottobre del 2007
Le parti hanno concluso come segue:
I1 P.M. ha chiesto assolversi BARONE Dornenico e CAVIGLIA Dornenico dall'imputazione di
associazione ex art. 74 DPR 309190, loro rispettivamente mossa, ed affermarsi invece la penale
responsabilita degli stessi imputati in ordine ai delitti loro contestati ai capi 27 e 32 della
richiesta di rinvio a giudizio: Ha chiesto inoltre affermarsi la penale responsabilità di tutti gli
altri imputati, in ordine a ciascuno dei delitti loro rispettivamente contestati, nei termini che
seguono:
- per LIGA Salvatore, ha chiesto la condanna per il delitto sub catio 8, alla pena finale di
anni 9 di reclusione ed € 2.000 di multa, già ridotta per il rito..
- per BARONE Andrea ha chiesto la condanna per i delitti sub catii 26 e 27 e, ritenuta la
continuazione, che sia inflitta la pena finale di anni 10 e mesi 8 di reclusione ed € 40.000
di multa, già ridotta per il rito.
- per BARONE Dornenico ha chiesto la condanna per il delitto sub 27 alla pena finale di
anni 6 e mesi 8 di reclusione ed € 30.000 di multa, già ridotta per il rito.
- per CAVIGLIA Dornenico ha chiesto la condannaper il delitto sub 32 alla pena finale di
anni 6 e mesi 8 di reclusione ed € 30.000 di multa, già ridotta per il rito.
- per DE LUCA Domenico, ha chiesto la condanna per i delitti sub cavi 33 e 34 e, ritenuta
la continuazione, che sia inflitta la pena finale di anni 10 e mesi 8 di reclusione ed €
40.000 di multa, già ridotta per il rito.
- I difensori della parti civili costituite 1)Associazione degli Industriali della Provincia di
PalerrnofConf-Industria Palenno, 2) Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, 3)
ComitatoAddio Pizzo, 4) Conf-Commercio Palermo, 5) F.A.I., 6) Conf-Industria Sicilia,
7) Associazione Antiracket e Anti-usura, Coordinamento delle vittime dell'estorsione,
dell'usura e della mafia, ONLUS 8) Associazione SOS Impresa, 9) Associazione
Solidaria SCS, 10) Provincia Regionale di Palermo e 11) Comune di Palermo hanno
chiesto che venga affermata la responsabilitàpenale di LIGA Salvatore ed hanno altresì
concluso come da rispettive comparse conclusionalie note spese allegate a verbale.
Il difensore di BARONE Andrea e di BARONE Dornenico ha concluso chiedendo
emettersi sentenza di assoluzione nei confronti dei propri assistiti, perché il fatto non
sussiste o per non aver commesso il fatto. In subordine, ha chiesto: per Barone Andrea,
che sia retrodatata l'epoca di consumazione dei reati rispetto a quanto descritto nei capi
di imputazione, fino al 7.3.2005, che siano escluse le aggravanti contestate di cui all'art.
74 co. 3 DPR 309/90 (capo 26) e 73 cornma 6 DPR 309/90 (capo 27), e siano invece
concesse le attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen., ed inflitto il minimo della pena;
per Barone Dornenico che sia retrodatata l'epoca di consumazione del reato rispetto a
quanto descritto nel capo 27, fino al 2.5.2006, che sia esclusa la aggravante contestata,
di cui all'art. 73 co. 6 DPR 309190 (capo 27), e siano invece concesse le attenuanti
generiche ex art. 62bis cod. pen., ed inflitto il minimo della pena Si è associato alla
richiesta di assoluzione del PM, dall'imputazione sub 26), per Barone Dornenico. E si è
infine riportato alle conclusioni rassegnate nelle memorie allegate a verbale .
- I1 difensore di DE LUCA Antonino ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione con
ampia formula, in ordine ad entrambi i capi di imputazione a lui contestati.
- I1 difensore di CAVIGLIA Domenico ha concluso associandosi alla richiesta di
assoluzione formulata dal PM, per l'imputazione sub capo 31; ed ha chiesto emettersi
altresì sentenza di assoluzione per l'imputazione sub 32 perché il fatto non sussiste. In
subordine ha chiesto che sia applicata la attenuante ex art. 73 comma 5 DPR 309190 e
che sia inflitto il minimo della pena.
- Il difensore di LIGA Salvatore ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione nei confronti
del proprio assistito, per non avere commesso il fatto.
SVOLGIMENTOdel PROCESSOe MOTIVI della DECISIONE
Concluse le indagini preliminari nei confronti di vari imputati, accusati di aver parte fatto di
Cosa Nostra, di aver commesso delitti finalizzati ad agevolare le attività criminali del predetto
sodalizio mafioso, e di essersi altresì resi responsabili di gravi violazioni della normativa sugli
stupefacenti, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale avanzava richiesta di rinvio a
giudizio nei confronti di tutti i predetti imputati, e - in particolare -nei confronti di BARONE
Andrea, BARONE Dornenico, CAVIGLIA Dornenico, e DE LUCA Antonino
Costoro erano chiamati a rispondere dei delitti di associazione previsti e puniti dall'art. 74 DPR
309/90, e meglio descritti ai capi 26, 31 e 33, per aver fatto parte di sodalizi criminali, promossi
e diretti da soggetti gravitanti in ambito mafioso, o comunque ad essi facenti capo, e finalizzati
alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall'art. 73 DPR 309190.
Nei confronti dei predetti imputati erano altresi mosse le contestazioni ex art. 73 co. 1 DPR
309190, rispettivamente descritte ai capi 27, 32 e 34 della richiesta di rinvio a giudizio.
Con la medesima richiesta, inoltre, il PM chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato LIGA
Salvatore in ordine al delitto di estorsione aggravata previsto e punito dall'art. 629 cpv. cod.
pen. e dall'art. 7 legge 203191(cfi. capo 8).
All'udienza preliminare, verificata la regolarità degli avvisi, era ammessa la costituzione di
parte civile di enti istituzionali e associazioni non aventi scopo di lucro, e - in particolare -delle
parti che avevano avanzato richieste nei confronti di LIGA Salvatore, in relazione al delitto sub
8: ossia il Comune di Palermo, la Provincia Regionale di Palermo, l'Associazione degli
Industriali della Provincia Conf-Industria Palermo, il Centro studi e iniziative culturali Pio La
Torre, il Comitato Addio Pizzo, la Conf-Commercio Palermo, la F.A.I., la Conf-Industria
Sicilia, l'Associazione Antiracket e Anti-usura, Coordinamento delle vittime dell'estorsione,
dell'usura e della mafia ONLUS, l'Associazione SOS Impresa, e 1'Associazione Solidaria SCS.
Quindi, nell'interesse di alcuni imputati, era avanzata istanza di definizione ex art. 438 C.P.P.: ed
in particolare,nell'interesse dei predetti BARONE Andrea e Domenico, CAVIGLIA, DE LUCA
e LIGA.
Tutti gli imputati che ne avevano fatto richiesta erano ammessi a giudizio abbreviato.
In seguito all'accoglimento della richiesta di astensione formulata dal giudice assegnatario del
procedimento, erano separate le posizioni dei fratelli BARONE, di CAVIGLIA, di DE LUCA e
di LIGA.
I1 giudizio a carico dei predetti imputati era assegnato a questo GUP, per la prosecuzione.
All'udienza del 7 marzo 2012, si prowedeva a riassumere il procedimento davanti a questo
giudice.
Infine, PM, difensori delle parti civili (limitatamente alla posizione di LIGA), e difensori degli
imputati formulavanole rispettive conclusioni, e questo giudice decideva come da dispositivo.
Tanto premesso, si osserva che, sulla base degli elementi di prova raccolti, deve essere affermata
la penale responsabilità di Andrea e Domenico BARONE, e Domenico CAVIGLIA in ordine ai
delitti ex art. 73 DPR 309/90, loro rispettivamente contestati ai capi 27 e 32 della rubrica, mentre
tutti i predetti imputati possono andare assolti dai delitti di partecipazione ad associazione ex art.
74 DPR 309/90, previsti ai capi 26 e 31.
Ed ancora, Salvatore LIGA va dichiarato colpevole, con le precisazioni che saranno più avanti
esposte, del delitto di estorsioneaggravatacontestato al capo 8.
Mentre, per quanto attiene alla posizione di Antonino DE LUCA, va rilevato che gli elementi
proposti dall'accusa appaiono irrisolti ed insufficienti, e l'imputato va conseguentemente assolto
da ogni addebito (cfr. capi 33 e 34), per non avere commesso il fatto.
Le vicende delittuose oggetto di questo procedimento sono state ricostruite grazie alle articolate
attività investigative svolte negli ultimi anni, in merito alle reiterate condotte delittuose portate a
termine da esponenti di Cosa Nostra nella zona nord-occidentale della città.
Ed in particolare in merito a quelle condotte che costituiscono ormai, secondo le consolidate
acquisizioni accertate in molteplici sentenze definitive, le più tradizionali e redditizie espressioni
criminali del sodalizio mafioso: l'imposizione del pizzo mafioso alle attività commerciali, ed i
traffici di stupefacenti, attività direttamente collegate al capillare controllo del territorio gestito
dall'organizzazione mafiosa.
Poiché le fonti di prova più significative, raccolte in questo giudizio, sono rappresentate dalle
dichiarazioni auto ed etero-accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia escussi
nell'ambito di altre inchieste, ed in parte, nella fase delle indagini preliminari di questo
procedimento, in questa sede vanno premessi brevi cenni in tema di dichiarazioni rese da
coimputati del medesimo reato, o da persone imputate in procedimento connesso ex artt. 12 e
21oC.P.P.
Nel fare rinvio ai noti principi ermeneutici, stabiliti dall'art. 192 C.P.P.,(genuinità, spontaneità,
disinteresse e, più in generale, genesi e motivi della chiamata di correo; sua indipendenza ed
autonomia rispetto ad altri elementi di prova; costanza e logica interna del racconto, ricchezza di
dettagli e coerenza, efficacia dimostrativa della chiamata, corroborata da riscontri estrinseci ed
obiettivi, a carattere individualizzante) occorre premettere alcune brevi considerazioni sulla
attendibilita intrinseca di ciascuno dei soggetti che in questo giudizio hanno ricoperto tale
posizione processuale.
Per owie ragioni di concisione, si tratteranno soltanto le questioni relative a quei collaboratori
di giustizia che hanno reso specifiche dichiarazioni in merito agli odierni imputati.
Si rimanda invece alle parti successive della motivazione, per il vaglio dei contenuti specifici e
per la loro rispondenza alle predette regole interpretative,
Va altresì premesso che, pure le collaborazioni risalenti ad epoca relativamente più recente,
come quelle oggetto di valutazione in questo giudizio, sono state ormai valutate favorevolmente
in svariati provvedimenti restrittivi che sono scaturiti proprio da articolati racconti dei suddetti
collaboratori, e dai consistenti elementi di riscontro che li hanno corroborati.
Tali valutazioni favorevoli sono poi state confermate in sede di riesame, e persino da sentenze di
merito divenute irrevocabili.
Andrea Bonaccorso, quasi subito dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa nei suoi confronti, si è reso autore di articolata confessione, di rilevanti chiamate
in reità ed in correith nei confronti di un numero dawero considerevole di soggetti indicati quali
esponenti di punta del sodalizio mafioso, e nei confronti di coloro che si erano nel frattempo
insediati in posizione di vertice nelle varie articolazioni territoriali cittadine, dopo i recenti
arresti effettuati nell'arnbito dell'operazione c.d. Gotha.
Fin dalle sue prime dichiarazioni, rese a partire da gennaio 2008, l'imputato ha immediatamente
ammesso di aver fatto parte della cosca mafiosa di Brancaccio, retta dal noto Andrea ADAMO,
che aveva sollecitato la sua affiliazione a Cosa Nostra.
In precedenza, i due avevano intrattenuto un lungo periodo di collaborazione fiduciaria, iniziato
alla fine degli anni novanta, ed interrotto unicamente dai periodi in cui ciascuno di essi era stato
detenuto, per varie vicende delittuose (Bonaccorso ha precedenti per associazione a delinquere
semplice, e per droga).
Egli ha comunque specificato di aver prestato per anni continuativa collaborazione a vari sodali
mafiosi, oltre che alla persona di Andrea Adarno, che aveva assistito costantemente durante la
latitanza, e che aveva coadiuvato spesso prestandosi ad accompagnarlo in incontri e riunioni di
rilievo.
In tale veste, BONACCORSO era riuscito ad acquisire un cospicuo bagaglio di informazioni
sulla composizionee la direzione di diverse famiglie mafiose.
Egli ha ammesso di aver svolto compiti di latore di messaggi, e di essere entrato in contatto per
tale motivo con esponenti di assoluto spicco, compresi Sandro e Salvatore Lo Piccolo, da lui
conosciuti proprio attraversoAndrea Adamo.
I1 suo ruolo di tramite è stato indirettamente confermato dal fatto che Andrea Adamo è stato
tratto in arrestonel novembre 2007, mentre si trovava insieme a Salvatoree Sandro Lo Piccolo.
Bonaccorso ha inoltre ammesso la sua partecipazione all'omicidio di Nicola Ingarao, deliberato
dai Lo Piccolo, ed ha affermato di essere stato uno degli esecutori materiali di quell'agguato
mafioso.
Le ammissioni di Andrea Bonaccorso sono state riscontrate da svariati dati obiettivi estrinseci,
acquisiti nell'inchiesta aperta dopo l'omicidio.
E sono state altresì corroborate dalla convergenti dichiarazioniprovenienti da Gaspare Pulizzi, a
sua volta descrittosi come colui che aveva materialmente esploso i colpi mortali contro la
vittima.
In generale, le spontanee propalazioni di Andrea Bonaccorso non possono ritenersi giustificate
dall'intento di costruire accuse indirette e strumentalinei confronti di altri chiamati in correità.
Né si vede il motivo per cui egli avrebbe dovuto auto-accusarsi di gravissimi fatti di sangue
(come l'omicidio appena citato) che fino a quel momento non erano stati presi in considerazione
nell'inchiesta avviata nei suoi confronti.
Gli aspetti relativi alle ammissioni personali hanno dunque trovato rispondenza pressoché
completa in altri, autonomi, elementi di prova raccolti a suo carico: e tali dati assumono valore
decisivo, in quanto rafforzano dall'esterno la confessione di Andrea Bonaccorso e la rendono
ancora più credibile.
Peraltro le dichiarazioni di Bonaccorso, anche se cronologicamente successiveo contemporanee
a quelle di altri collaboratori di giustizia, quali Antonio Nuccio, Francesco Franzese, Gaspare
Pulizzi, si distaccano nettamente da queste ultime, nel senso che mantengono una propria
autonomia di fondo, sono caratterizzate da un'originale riorganizzazionedei dati storici, e più in
particolare dei profili che riguardano genesi e continuità dei contributi forniti a Cosa Nostra, e
composizione delle famiglie.
I1 complesso delle sue articolate conoscenze traccia una ricostruzione plausibile sul mandamento
di S. Lorenzo, sui legami esistenti fra i vari soggetti chiamati in causa, e sul loro inquadramento
all'interno della medesima cosca.
Per tali motivi, il complesso delle dichiarazioni di Andrea Bonaccorso può reputarsi genuino,
non motivato da secondi fini, ed in definitiva intrinsecamente attendibile.
La collaborazione con la giustizia di Antonio Nuccio ha consentito la puntuale ricostruzione di
gravissime vicende delittuose, consumate soprattutto nel territorio di Partanna-Mondello, in cui
egli aveva operato nel periodo della reggenza di Francesco FRANZESE.
Come ha poi confermato lo stesso Franzese, Nuccio era stato introdotto di fatto fra i ranghi di
Cosa Nostra e di quella peculiare articolazione mafiosa, proprio grazie ad una decisione presa da
Franzese.
Negli ultimi anni, dopo la cattura di vari esponenti mafiosi e l'emissione di ordinanzerestrittive,
che avevano costretto alcuni uomini d'onore a darsi alla latitanza, la prerogativa di essere ancora
a piede libero, ed in grado di spostarsi senza limitazioni sul territorio, aveva consentito a Nuccio
di svolgere il ruolo di tramite fra il latitante Franzese ed altri associati.
Antonio Nuccio era poi stato incaricato di mettere in esecuzione tutte le istruzioni provenienti
dai vertici latitanti di quel periodo, e riguardanti il settore delle estorsioni, il controllo della
zona, e più sporadicamente i rapporti con altre famiglie: e ben presto, tra le sue prerogative, si
era aggiunta anche quella di coordinare un piccolo gruppo di soldatimafiosi.
I1 collaboratore è stato anche addetto alla tutela della latitanza di Franzese, ed in tale veste era
già stato notato più volte dagli investigatori, nei pressi di un locale che è poi risultato il covo in
cui si nascondeva il suo diretto capo gerarchico.
Tali incombenze gli hanno consentito di acquisire un apprezzabile bagaglio di informazioni, che
lo designano come uno dei pochi soggetti a conoscenza degli equilibri interni e degli assetti più
recenti della famiglia di Partanna-Mondello, e delle attività illecite svolte in quel territorio.
I1 complesso delle dichiarazioni di Antonio Nuccio ha trovato ampia rispondenza nelle attività di
controllo svolte dagli inquirenti in epoca precedente al suo arresto, ed è risultato in larga parte
convergente con le dichiarazioni di Francesco Franzese e con quelle di altri soggetti che nel
frattempo hanno avviato proficue collaborazioni con la giustizia: e fra queste, quelle provenienti
dallo stesso Andrea BONACCORSO.
È emerso infatti che i due si incontravano molto spesso, nelle rispettive qualità di responsabili
della latitanza di FRANZESE e di ADAMO.
Non sono emerse circostanze dalle quali possano dedursi intenti strumentali o motivi di rivalsa
nei confronti dei soggetti chiamati in causa.
Anche in questo caso può dunque esprimersi una valutazione favorevole sulla sua attendibilità
intrinseca.
Considerazioni non dissimili possono svolgersi in merito all'attendibilità del collaboratore di
giustizia Francesco FRANZESE, tratto in arresto nell'agosto 2007, dopo prolungata latitanza.
Durante tale periodo, egli era stato raggiunto fra l'altro da ulteriori provvedimenti cautelai e
persino da condanne per omicidio e per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa
Cosa Nostra: Franzese era stato segnalato agli inquirenti, dapprima quale semplice esponente
della cosca mafiosa di Partanna/Mondello, e soltanto in secondo momento come reggente della
medesima famiglia.
Al momento del suo arresto, è stata recuperata una cospicua quantità di missive (c.d.pizzini) dal
contenuto rilevante, che rimanda immediatamente alle sue incombenze di addetto al controllo
del territorio ed alla gestione delle estorsioni.
Awiata la sua collaborazione con la giustizia nei primi mesi del 2008, FRANZESEha ammesso
la qualifica di affiliato ed i contributi forniti alla realizzazione dei delitti, anche quelli più gravi,
di cui era stato accusato.
Ha poi ricostruito con dovizia di particolari il percorso criminale che aveva seguito all'intemo
dell'organizzazione: ed ha ammesso, tra l'altro, i rapporti privilegiati che lo legavano ai noti Lo
PICCOLO, ed in particolare a Sandro LO PICCOLO, il quale in qualità di padrino lo aveva
formalmente combinato in Cosa Nostra, nel luglio 2006.
FRANZESE ha contribuito a decodificare il contenuto dei pizzini sequestrati nel suo covo, ed a
tracciare un quadro generale delle attività illecite svolte nella zona di competenza.
Ed ha indicato i soggetti che erano addetti a compiti esecutivi di vario genere, sotto il costante
controllo dei vertici mandamentali che, proprio attraverso tali missive, diffondevano istruzioni ai
sottoposti.
I1 suo estesissimo patrimonio di conoscenze riguarda soprattutto la zona nord/occidentale della
città, ma concerne pure altre propaggini territoriali cittadine.
L'attività investigativa svolta prima e poco dopo l'inizio della sua collaborazione ha fornito non
pochi riscontri alle sue dichiarazioni.
Sotto tale profilo, deve farsi rinvio soprattutto alle intercettazioni ed ai servizi di appostamento
predisposti a motivo della sua latitanza, che hanno peraltro consentito l'identificazione di altri
personaggi mafiosi, che in quel periodo erano stati suoi diretti collaboratori e fiancheggiatori.
I1 quadro delineatosi risulta del tutto aderente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza, ed il suo
livello di attendibilità, può essere valutato particolarmente elevato, tenuto conto dell'entità e del
rilievo complessivo delle sue dichiarazioni,e della ricchezza di riscontri relativi al periodo sopra
descritto.
Analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo alle dichiarazioni del recente collaboratore
di giustizia, SalvatoreGIORDANO.
La sua collaborazione si caratterizzain modo peculiare, in quanto awiata spontaneamenteprima
che venissero emessi prowedimenti restrittivi a suo carico, quando ancora egli era indagato in
stato di libertà, per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. a causa dei contatti intrattenuti con
esponenti dellezone di S. Lorenzo/TommasoNatale e Palermo Centro.
Giordano era stato sottoposto ad indaginipure per delitti in materia di traffico di stupefacenti.
E tale dato, del tutto singolare e unico, va letto e valutato unitamente alle motivazioni personali
che hanno determinato la scelta di chiudere con il suo passato criminale: e induce a valutare
favorevolmenteW - lo spessore e la credibilità delle sue affermazioni.
D'altra parte, può ragionevolmente escludersi che le ricostruzioni restituite da Giordano trovino
giustificazione nell'intento di diffondere accuse strumentali nei confronti dei soggetti da lui
chiamati in correità.
Né si vede il motivo per cui egli avrebbe dovuto falsamente auto-accusarsi di fatti gravi, quando
nell'inchiesta awiata nei suoi confronti, prima della collaborazione, non erano stati ancora
acquisiti indizi sufficientiper avanzare richieste di prowedimenti restrittivi a suo carico.
Giordano ha innanzi tutto narrato del suo rapporto di lavoro, alle dipendenze dei noti Raccuglia,
titolari di fatto della ditta Ragel (prodotti surgelati): ed ha riferito sul fatto che, sebbene non sia
mai stato formalmente combinato in CosaNostra, egli era riuscito a guadagnarsila loro fiducia e
la loro considerazione.
Per tali motivi, Giordano era stato incaricato di organizzare (senza poi prendervi parte) tutte le
riunioni che frequentemente si tenevano all'interno dei locali della ditta Ragel, fra esponenti
mafiosi del calibro di Salvatore Cocuzza, Salvatore Lo Presti, Vittorio Mangano, Pasquale Di
Filippo, Giovanni Zerbo ed altri, inquadrati soprattuttonella zona di Palermo Centro, ma anche
in altre articolazioniterritoriali cittadine.
Più recentemente, i contatti di Giordano si erano estesi ad esponenti delle zone nord-occidentali
di Palermo, e da ultimo, egli era stato incaricato di seguire per conto di Cosa Nostra, insieme ad
altri soggetti (fra i quali Nicola Ferrara e Francesco Costa, detto il Pufftto) il noto quartiere S.
Filippo Neri (altrimenti noto come lo ZEN), inserito all'interno del mandamento mafioso di
Tornmaso Natale/Resuttana/S. Lorenzo.
Precedentemente, GIORDANO si era fra l'altro occupato, insieme al già menzionato Puffetto,
di impone, per conto del sodalizio mafioso, l'installazione di slot machine e video poker
all'interno di numerosi esercizi commerciali di varie zone di Palermo.
I1 collaboratore ha riferito in merito ai nuovi reggenti, che più recentemente si erano awicendati
al vertice delle zone mafiose di Palermo nord-ovest (l'architetto LIGA ed i suoi fedelissimi), un
tempo feudo inespugnabile dei Lo Piccolo.
Ed ha inoltre parlato dei fondamentali tentativi di riawicinamento, avviati nello stesso periodo,
fra costoro ed i nuovi esponenti delle zone di Palermo CentroIS. Maria di Gesù, e delle riunioni
che si erano intrattenute su tale fondamentale progetto.
Tali notizie, come quella sui progetti di alleanza fra i predetti mandamenti, gli erano state fornite
soprattutto da Francesco Costa, detto il Puffetto.
Alla pari di altri, importanti, recenti collaboratori di giustizia (come ad esempio, Manuel Pasta),
Salvatore Giordano ha fornito dichiarazioni rilevanti, risultate spontanee e del tutto autonome
rispetto a quelle di Pasta, sulla composizione attuale delle variefamiglie palermitane.
Le sue accuse, che convergono con quelle del predetto collaboratore su molteplici elementi,
hanno giustificato l'adozione del provvedimento restrittivo, adottato nel giugno del 2010 a
carico di Biondino Giuseppe ed altri imputati, nel proc. n.11213/08R.g.n.r..
Più in generale, le sue chiamate hanno trovato ampia rispondenza in altri, autonomi elementi di
prova, raccolti dagli inquirenti durante le indagini svolte nel medesimo procedimento (sotto tali
profili, si fa rinvio ad argomenti e motivazioni adottate da quel giudice di merito).
I1 complesso delle dichiarazioni del predetto imputato può reputarsi genuino, non motivato da
secondi fini, ed in definitiva intrinsecamente attendibile.
La collaborazione con la giustizia di Maurizio SPATARO, awiata nel novembre 2008, riguarda
più da vicino l'ambito territoriale del mandamento di Resuttana.
Già prima dell'arresto - eseguito nel luglio 2009, nell'ambito di un inchiesta relativa ad una
estorsione mafiosa ai danni di un noto locale cittadino - l'imputato aveva attirato l'attenzione
degli investigatori per i suoi intensi rapporti di collaborazione con il noto esponente mafioso
Giovanni BONANNO,scomparso nel gennaio 2006.
Negli ultimi anni, SPATARO aveva condiviso con Bonanno molteplici interessi patrimoniali sia
in Cosa Nostra, sia al di fuori del contesto mafioso.
Al punto che - poco dopo l'omicidio del socio e l'arresto di Genova Salvatore, successore di
Bonanno ai vertici del mandamento di Resuttana - egli aveva dovuto necessariamente continuare
ad intrattenererapporti con i nuovi esponenti di vertice di tale articolazioneterritoriale (l'anziano
narco-trafficante Gaetano Fidanzati, Salvatore Lo Cicero e Giuseppe Lo Verde): in tal modo,
Spataro era riuscito ad attingendo un variegato ed articolato complesso di nuove informazioni.
Lo spessore notevole delle sue propalazioni è emerso soprattutto nell'arnbito del procedimento
relativo alla uccisione di Giovanni BONANNO.
Quel giudizio è stato definito con sentenza di condanna all'ergastolo,emessa nei confronti dei
noti cINÀ Antonino e ROTOLO Antonino, basata anche sulle sue fondamentali chiamate in
reità.
Recentemente, il procedimento nell'arnbito del quale era stato tratto in arresto, è stato definito
con sentenza di condanna: in tale contesto, è stata riconosciuta a Maurizio SPATARO la speciale
attenuante dell'art. 8 legge 203/91.E tale dato ribadisce e conferma ampiamente la attendibilità
della sua collaborazione.
A valutazioni analoghe si pub pervenire in ordine alla attendibilitàintrinseca del collaboratoredi
giustizia Angelo CHIANELLO .
I1 predetto collaboratore ha dato awio alle sue dichiarazioni,di natura auto ed etero-accusatoria,
sin dal mese di marzo 2008, a poche settimane di distanza dall'esecuzione dell'ordinanza di
custodia in carcere emessa nei suoi confronti, per il delitto di partecipazione ad associazione di
stampo mafioso.
Sin dal primo interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria, Chianello ha manifestato il fermo
proposito di collaborare con la giustizia, rivelando il proprio personale coinvolgimento nella
gestione di rilevanti interessi patrimoniali che Cosa Nostra coltivava fuori dalla Sicilia, nella
zona del milanese.
Ed ha ammesso di aver preso parte reiteratamente - con o senza l'avallo del sodalizio mafioso-
ad ingenti traffici di sostanze stupefacenti, e ad alcuni episodi di rapina, riconducibili comunque
nell'ambito della criminalità organizzata.
CHIANELLO ha specificato che -pur non essendo mai entrato formalmente tra i ranghi di Cosa
Nostra - egli aveva avuto modo di intrattenere a lungo, negli ultimi anni, proficui rapporti di
collaborazione con i massimi vertici di quel periodo, Salvatoree Sandro LO PICCOLO.
E ciò, grazie anche al legame di parentela che egli aveva con Luigi BONANNO, soggetto molto
vicino ai due noti latitanti.
I1 collaboratore di giustizia ha altresì narrato di importanti vicende criminali, maturate in ambito
mafioso: dal coinvolgimento in prima persona - accanto al cugino BONANNO, e su istigazione
di Antonio NUCCIO - nel progetto di assassinare Gianni NICCHI, all'epoca, giovanissimo uomo
d'onore emergente, militante nella fazione awersa ai LO PICCOLO: il progetto era ben presto
sfumato,in seguito ai tracollo del gruppo dei LO PICCOLO.
Ed ha riportato circostanziate informazioni sui suoi rapporti diretti con esponenti di primissimo
piano nel campo delle estorsioni, come Pierino DI NAPOLI capo mandamento di Cmillas, e
come Pino GERACI, esponentedi Altarello.
Di notevole importanza va ritenuto pure il contributo da lui fornito nella ricostruzione di vicende
consumate in collaborazionefia loro, da esponenti mafiosi siciliani e milanesi.
Fra queste, possono citarsi le estorsioni ai danni di un noto ingegnere milanese; ed ancora, le
turbative di gara portate a termine con l'aiuto di Antonino Nuccio e con quello di Carlo Puccio
(parente stretto dei LO PICCOLO).
I1 suo apporto di conoscenze può definirsi particolarmente ampio ed articolato, e va ben oltre le
notizie circostanziatee approfondite, fornite sul contesto mafioso locale, di cui si è appena detto.
Ma comprende una notevole serie di informazioni su ulteriori attività criminali, che Chianello
aveva avuto modo di apprendere grazie al peculiare ruolo di tramite fra uomini d'onore siciliani
ed esponentidella criminalità organizzatamilanese, svolto negli ultimi anni di libertà.
Le dichiarazioni di Angelo CHIANELLO, ed in particolare quelle che attengono alla personale
partecipazione del collaboratore a traffici di stupefacenti ed a rapine, hanno trovato immediati e
notevoli riscontri obiettivi, grazie alle attività investigative svolte dalla Polizia Giudiziaria,dopo
le sue propalazioni.
La attendibilitàintrinseca di Angelo CHIANELLO è stata valutata positivamente da vari organi
giurisdizionali, sia in sede di riesame, davanti al Tribunale della Libertà, sia in sede di giudizio,
davanti al Tribunale e davanti al GUP.
In particolare, il GIP presso il Tribunale di Milano ha emesso ordinanza di misure coercitive nei
confronti di sedici imputati (cfr. ord. del 21 aprile 2009, in proc. n. 22063108 r.g.n.r.,), basandosi
anche sulle dichiarazioni rese da Angelo Chianello, e valutando l'apporto fornito dal suddetto
collaboratore assolutamente attendibile, e rispondente ai parametri della logicità, della
articolazione, della univocità e della verosirniglianza, oltre che ampiamente riscontrato dai dati
oggettivi acquisiti in quel procedimento.
Infine, va ricordato che è stata riconosciuta al predetto collaboratore l'attenuante speciale di cui
all'art. 8 della legge 203/91, con sentenza di condanna emessa da questo ufficio (in proc. n.
38/08 r.g.n.r.), a carico di Andrea Adamo ed altri imputati, fra i quali lo stesso Chianello.
La predetta sentenza è stata confermata negli aspetti che qui rilevano dalla Corte di Appello di
Palermò. L
Tale dato conferma e rafforza tutti gli altri giudizi favorevoli fin qui espressi sulla attendibilita
intrinsecadi Angelo Chianello.
* * * * *
Salvatore LIGA (cauo 8)
Passando alla trattazione delle singole posizioni, va premesso innanzi tutto che l'imputato
Salvatore LIGA (cl. 85) è stato chiamato a rispondere del delitto di estorsione aggravata e
continuata (artt. 110, 81 cpv. 629 comma 2" in relazione alla n. 3 comma 2 dell'art. 628 cod.
pen. e art. 7 D.L. 13maggio 1991 n. 152,conv. nella legge 12luglio 1991,n. 203) consumato in
danno di Ancione Antonio, socio del mobilificio ANTEGO s.r.1. (cfr. capo 8 della richiesta di
rinvio a giudizio).
I1 predetto imputato è stato accusato di avere agito in concorso con i noti Salvatoree Sandro LO
PICCOLO, quali ispiratori/promotori delle condotte illecite, e con Giovanni NIOSI, esponente
di Cosa Nostra che lo aveva in realtà preceduto, quale esecutore materiale delle imposizioni
mafiose e quale esattore del pizzo.
Più specificamente, al predetto Salvatore LIGA (classe 85) è stato contestato di aver perpetuato
il piano criminale attuato negli ultimi dieci anni, nei confronti di Ancione Antonio, da parte di
esponenti di vertice di Cosa Nostra, soprattutto nel periodo in cui questa era sotto il controllo
diretto di Salvatore e Sandro Lo Piccolo.
Ed in particolare, di aver imposto alla predetta vittima, nei mesi compresi fra la fine dell'anno
2006 e la prima metà dell'anno 2007, il versamento di due ulteriori rate semestralì di pizzo
(corrispondentia complessivi 1.000euro annuali).
Si trattava della c.d. messa aposto dell'attività commerciale svolta dalla predetta ditta.
Va premesso che ANCIONE era già stato in passato oggetto di attenzione da parte del sodalizio
mafioso, a causa della medesima attivitàcommerciale, da lui avviata nel lontano 1997.
E come titolare di fatto della ANTEGO s.r.l., egli aveva subito in primo luogo intimidazioni da
parte del noto LIGA Salvatore (classe 31)e del figlio di questi, LIGA Federico.
ANCIONE era stato costretto a versare loro consistenti quote di pizzo.
E ciò fino a quando in data 16.10.2001, i due LIGA erano stati tratti in arresto, in esecuzione di
un provvedimento cautelare emesso dal GIP di questo Tribunale, per il delitto di estorsione
aggravata ex art. 7 legge 203191, in danno dello stesso ANCIONE.
Alcuni anni più tardi, nel novembre 2007, in occasione dell'arresto di Salvatore e Sandro Lo
Piccolo, ed in seguito al ritrovamento di copiosa documentazione scritta, custoditaall'interno del
covo dei due latitanti, erano stati recuperati alcuni pizzini che facevano esplicito riferimento ai
versamenti di denaro ed alla messa aposto, subitipiù di recente dal predetto commerciante.
In particolare, i brevissimi stralci che riguardavano direttamente la ditta di mobili gestita dalla
vittima (ANTEGO srl), si leggevano accanto a frasi dal tenore significativamente evocativo
(come ad es. "10.000 geometra per capannone acquistato a S. Lorenzo, in via Ugo La
Malfa "oppure "5.000 + 3.000 "ROM "per i villini di Lo S. di Carini"ed ancora "Iseimila che
il signor Antonio mi doveva (deve solo 900)".
Owero erano collocati all'intemo di elenchi di nomi, verosimilmente riferibili ad altre attività
commerciali, seguiti o preceduti da una cifra che, con ogni probabilità-considerato il contesto -
si riferiva alla quota dipizzo da esigere per ciascuna di quelle attività.
A titolo puramente indicativo,possono citarsi le seguenti note, rispettivamente tratte:
- dal pizzino classificato come ZD20 (che inizia con la dicitura Entrate 2004, comprende
un elenco di nomi e cifre, ed il seguente inciso: 20/5Ancione dicembre 2003...........500);-
- dal pizzino classificato come ZB21(che tra l'altro, riporta la frase: Ancione .........casa);
- dal pizzino ZB22, con sigla iniziale "Roma" (dove si legge fra gli altri nomi e gli altri
importi, il seguente inciso: m........Ancione);
- dal pizzino definito ZB6, che comprende, fra l'altro, in un elenco intitolato Pasaua 2005,
pure la frase: ANCIONE......"da rivedere "......... m).
In seguito alle predette emergenze, in data 22 aprile 2008, gli investigatori convocavanoAntonio
Ancione, in qualità di persona informata sui fatti.
In tale circostanza, la vittima ricostruiva tutte le vessazioni che aveva dovuto subire a partire
dall'anno 1997, quando - come si è detto - egli aveva iniziato a versare a Federico LIGA, il
pizzo imposto per la c.d. messa aposto della sua attività commerciale.
E precisava che tali estorsioni periodiche erano state portate avanti dal predetto esattore, fino alla
Pasqua del 2001, data in cui LIGA Federico era stato tratto in arresto.
Come è emerso dal racconto della vittima, in quegli anni, i locali che ospitavano l'attività di
Ancione erano stati semistrutti da un incendio: ne era seguito un'accesa richiesta di chiarimenti
tra vittima ed esattore, che era stata intercettata sull'utenza telefonica di Ancione, ed aveva infine
condotto gli investigatori ad individuare gli autori di quella estorsionemafiosa.
Nel frattempo, mentre erano ancora in corso le indagini, Federico LIGA aveva appreso che era
. stato acquistato un nuovo locale, destinato ad ospitare l'attività della ANTEGO.
E pretendeva di esigere una cifra consistente (10 milioni di lire), corrispondentead una quota del
prezzo di acquisto dell'immobile: il vessatore sosteneva pretestuosamente che gli era dovuta una
sorta di compenso, a titolo di sensaleria.
Federico LIGA pretendeva altresì di imporre l'impresa (quella di Enzo Di MAIO) che avrebbe
dovuto effettuare la ristrutturazione dei nuovi locali, e di prestabilire il prezzo da corrispondere
all'appaltatore di quei lavori.
Antonino ANCIONE rievocava davanti agli inquirenti tutti gli incontri avuti con Federico LIGA,
ed in particolare, quello awenuto alla presenza dell'appaltatore designato, Vincenzo DI MAIO, e
del noto Filippo LO PICCOLO, durante il quale egli aveva inutilmente tentato di far ridurre le
pretese eccessivamente esose, avanzate dai suoi persecutori
Da ultimo, il teste aveva deciso di rivolgersi a Giovanni NIOSI (coimputato di LIGA Salvatore
classe 85, per il quale si procede separatamente): e costui era riuscito ad ottenere una consistente
riduzione di quanto inizialmente richiesto.
Ma Giovanni NIOSI gli aveva confermato che - in ogni caso -i lavori di rifacimento da appaltare
avrebbero dovuto essere svolti da Enzo Di Maio, come stabilito in precedenza.
La vittima ricordava poi che tale soluzione era stata definitivamente raggiunta e chiarita, durante
un incontro awenuto alla presenza di NIOSI, Federico LIGA e Giuseppe LO CASCIO.
Dopo l'arresto di Federico LIGA (nell'ambito di una operazione che aveva coinvolto pure i citati
Di Maio e Lo Cascio), era seguito un periodo di provvisoria tranquillità, interrotto dopo circa un
anno, dal subentrare di Giovanni NIOSI.
A partire dal mese di dicembre 2002, NIOSI era diventato il soggetto deputato alla raccolta delle
rate semestrali di pizzo mafioso dovute dal teste a Cosa Nostra.
NIOSI aveva ribadito ad ANCIONE che avrebbe dovuto comunque versare la cifra una tantum,
pattuita prima dell'arresto di Federico LIGA e di Enzo DI MA10 (circa 5.000 euro), e destinata
allefamiglie.
La quota periodica complessiva da continuare a corrispondere a Cosa Nostra, ammontava,
invece, sempre alla somma di 1.000 euro annui, suddivisi in due quote semestrali da 500 euro
ciascuna, da versare in prossimità delle feste pasquali e di quelle natalizie.
I versamenti a Giovanni NIOSI si erano protratti fino al 2005, poiché pure il predetto imputato
era stato tratto in arresto.
Come accaduto precedentemente, la vittima aveva usufmito di una breve tregua, fino a quando -
nel mese di marzo del 2006 - si era presentato LIGA Salvatore (classe 85), imputato di questo
giudizio, a pretendere le stesse rate di pizzo.
E .il teste aveva dovuto corrispondere al nuovo esattore, due quote da 500 euro ciascuna, nel
periodo di Natale 2006 ed in quello di Pasqua 2007.
I versamenti si erano interrotti a causa dell'arresto di Salvatore LIGA, a sua volta bloccato da un
provvedimento coercitivo, emesso nei suoi confronti.
Per maggiore chiarezza, si riportano integralmente le dichiarazioni rese da Antonio ANCIONE,
sulla vicenda oggetto di questo giudizio:
"Sono socio della ANTEGO s.r.l., con sede a Palermo in via Regione Siciliana, n. 9918:
amministratore unico della stessa è mia moglie, TEGOLO Maddalena. Fa parte della società
anche mio cognato, TEGOLOPietro.
Ho appreso dai giornali che tra la documentazione sequestrata ai LO PICCOLO, si fa
riferimento alpagamento delpizzo daparte della mia azienda.
A tale proposito, dichiaro: ho avviato la mia attività commerciale, nell'anno 1997. Pochi mesi
dopo, si è presentato in azienda ORLANDO Felice, il quale mi chiedeva di mettermi in regola
con l'organizzazione. Ho iniziato apagare nel dicembre dello stesso anno a LIGA Federico.
Nel mese di novembre del 1999, a seguito di un incendio veriJicatosinella mia azienda, cercavo
di contattare LIGA Federico, per sapere se era al corrente delle cause dell'incendio.
Il colloquio tra me e il LIGA veniva intercettato dalla Polizia: per tale motivo sono stato
contattato nei vostri uffici,per deporre in ordine a tale vicenda.
Ho pagato ilpizzo al LIGA (Federico, ndr)fino alla Pasqua del 2001.
Dopo l'arresto del LIGA, per qualche anno, nessuno si èpresentato afarmi delle richieste.
Un giorno, nella mia azienda si è presentato Giovanni NIOSI.. ricordo che questi era
perfettamente a conoscenza della cifra che corrispondevo al LIGA.
Il NIOSI mi disse che dovevo iniziare a pagare mille euro l'anno, in due soluzioni, da
consegnargli a ridosso dellefestività pasquali e natalizie.
Devo precisare che, nell'anno 2000, ho acquistato l'attuale immobile della società. Per tale
acquisto, LIGA mi chiese il pagamento di 10.000.000 di lire per la sensaleria, e 20 milioni di
lire, per i lavori di ristrutturazione, obbligandomi nel frattempo a farli eseguire a DI MAI0
Vincenzo.
Ricordo che un giorno incontrai LIGA Federico, DI M I 0 Vincenzo e LO PICCOLO Filippo,
con i quali parlai della richiesta esosa che mi avevano fatto, cercando di mediare - quanto
meno -la czfia impostamiper iniziare i lavori.
Non riuscendo a mediare la ci9a con i predetti, mi sono rivolto a Giovanni NIOSI, il quale si
interessava per la mediazione della czja, riuscendo a ridurla a 5.000 euro, confermandoperò
che i lavori dovevano essere realizzati dal DI M I O . . ,
Il chiarimento della vicenda avvenne alla presenza di NIOSI, del DI M I 0 e di Giuseppe LO
CASCIO.
Dopo circa una settimana dall'incontro, DI M I O Vincenzo, LIGA Federico ed il predetto LO
CASCIO, vennero arrestati in una operazione di Polizia.
A quel punto, mi sono rivolto al NIOSI, il quale mi diceva chepotevo fare eseguire i lavori a chi
volevo, ma che dovevo corrispondere 5.000 euro per lefamiglie, oltre che i 1.000 euro l'anno,
sempre in due soluzioni,
A dicembre 2002, ho iniziato apagare il NIOSI.
Ricordo di avere corrisposto al NIOSI, oltre le 500 euro della tratta semestrale, anche la somma
di 2.080 euro, come anticipo dei 5.000 euro.
Ho pagato il NIOSI sino al suo arresto, che, se non ricordo male, è avvenuto intorno al 2005.
Fino al mese di marzo 2006, nessuno si èpresentato afarmi richieste di alcun genere.
Un giorno del mese di marzo, o aprile 2006, sono stato contattato da LIGA Salvatore,
recentemente da voi arrestato, il quale mi chiedeva di mettermi aposto, in quanto -a suo dire -
era stato incaricato da altriper la riscossione.
Ho pagato le 500 euro a LIGA Salvatore, nel periodo di natalizio del 2006, epoco prima della
Pasqua del 2007. Da allora, nessuno si èpiù presentato.
Più avanti, Antonio Ancione individuava con certezza la foto dell'odierno imputato Salvatore
LIGA, (classe 85), come quella dell'individuo che -per ultimo - si era presentato a riscuotere il
pizzo, nel 2006/2007.
Tra l'altro, la vittima si mostrava perfettamente in grado di indicare e di tenere ben distinta la
foto dell'odierno imputato, da quella del suo omonimo Salvatore LIGA (classe 64), soggetto a
sua volta coinvolto nel procedimento principale, ed inserito nell'elenco di indagati per i quali è
stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio.
Ancione riconosceva correttamente in foto, altresì, Giovanni NIOSI, Enzo DI MAIO, Federico
LIGA, Filippo LO PICCOLO e Giuseppe LO CASCIO, ossia tutti i soggetti chiamati in causa, a
vario titolo, nell'arnbito del suo racconto.
Alla stregua di tutto quanto precede, si osserva che l'articolato racconto reso dalla vittima della
estorsione, integra -già in sé e per sé -evidente prova a carico dell'odierno imputato.
Secondo un orientamento giurisprudenziale più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, il giudizio di
condanna può fondarsi anche su un'unica fonte di prova, costituita dall'esame testimoniale della persona
offesa (cfr. Cass. Sez. I11 pen. 17 marzo 97, n. 2540): le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la
legge conferisce la capacità di testimoniare, possono essere utilizzate quali fonti di convincimento del
giudice, al pari di qualsiasi altra fonte di prova, senza necessita di fare ricorso a 'riscontri esterni, che
invece sono necessari - secondo altro canone di valutazione, stabilito dall'art. 192 C.P.P. co. 3 - solo
nell'ipotesi di dichiarazioni rese da imputato di reato connesso o collegato.
Le dichiarazioni della vittima del reato non esentano tuttavia il giudice dal compiere un esame
sull'attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso, quando
siano carenti dati obiettivi, emergenti dagli atti, a conforto del1'assuntodellapersona offesa.
Sull'argomento in esame, in altra pronuncia (cfr. Cass. Sez. V pen., l giugno 1999, n. 6910) è
stato ribadito che a base del libero convincimento del giudice possono essere poste (...) le
dichiarazioni dellaparte offesa (...), ed è stato aggiunto che la deposizione dellapersona offesa,
pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta
anche da sola comefonte di prova, ove sia sottoposta ad un attento controllo della credibilità
oggettiva e soggettiva, non richiedendo neppure riscontri esterni, quando non sussistano
situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.
Nel caso in questione, è proprio l'attendibilità della versione di Antonio Ancione a contribuire a
rafforzare il convincimento del giudice, ed fugare qualsiasi, residua perplessità.
I1 racconto del denunciante, innanzi tutto, è risultato sempre coerente, congruo e plausibile sotto
il profilo della logica interna.
E non presenta vistosi adattamenti su particolari essenziali, appare spontaneo e genuino, sebbene
la presentazione del teste sia stata sollecitata da notizie pubblicate dai giornali, che accennavano
al contenuto deipizzini, ritrovati nel covo dei latitanti LO PICCOLO.
Ebbene, quegli stessi appunti - tenuto conto delle modalità e del luogo di rinvenimento, oltre che
del contenuto intrinseco delle frasi riportate - possono senz'altro leggersi e interpretarsi come
veri e propri elenchi di commercianti estorti per conto dell'associazione mafiosa, e come una
sorta di rendiconto/riepilogo fatto ai vertici mafiosi di allora, Salvatore e Sandro LO PICCOLO,
sulle attività commerciali sottoposte alpizzo e sulle quote da queste corrisposte.
E proprio la reiterata indicazione della ditta di ANCIONE sui predetti pizzini contribuisce a
rendere ancora più credibili le affermazioni della vittima.
E contribuisce a far collocare tutti i delitti di estorsione commessi in danno del predetto titolare,
nell'arnbito delle attivita criminali svolte per conto, e nell'interesse di cosa Nostra; ivi comprese
le condotte illecite più recenti, direttamente ascrivibili all'imputato di questo giudizio, Salvatore
LIGA (classe 85).
Ulteriore conferma della credibilità delle affermazioni di Antonio Ancione può trarsi dai dati
raccolti in merito ai soggetti coinvolti nel suo racconto.
Appare superfluo indugiare sullo spessore criminale di Sandro e Salvatore LO PICCOLO, e
sulla loro inarrestabile carriera nell'ambito di Cosa Nostra: dati ormai ampiamente acquisiti in
numerose pronunce di merito.
LIGA Federico, LO PICCOLO Filippo e DI MAI0 Vincenzo vantano tutti precedenti per delitti
di stampo mafioso, e - tra l'altro - risultano effettivamente tratti in arresto, in data 18 ottobre
2001, per il delitto di associazione mafiosa p. e p. dall'art. 416bis cod. pen..
Gli stessi soggetti erano ancora tutti detenuti, per tali fatti, all'epoca della richiesta di misura
cautelare avanzata dal PM nel procedimento principale, dal quale è stato stralciato quello
odierno.
Più in particolare, sia LO PICCOLO Filippo che LO CASCIO Giuseppe risultano indicati nella
ordinanza del GIP seguita alla predetta richiesta, come uomini d'onore alle dirette dipendenze di
Salvatore e Sandro LO PICCOLO.
Quanto al ruolo di Giovanni NIOSI, va ricordato in primo luogo che nei confronti del predetto
co-imputato si procede separatamente, in ordine alla medesima imputazione contestata in questo
giudizio a Salvatore LIGA (classe 85).
Giovanni NIOSI, nel capo di imputazione 8 della richiesta di rinvio a giudizio, è indicato quale
predecessore dell'odiemo imputato, e quale soggetto delegato a riscuotere le quote maturate fino
al 2005, e materialmente versate da Ancione.
Ed ancora, è stato precisato che Giovanni NIOSI risulta indicato dalle convergenti dichiarazioni
di Antonio Nuccio e Francesco Franzese, come soggetto vicino ai fratelli Francesco e Giovanni
Bonanno, a disposizione delle cosche di Resuttana/S. Lorenzo.
Le affermazioni dei due collaboratori rivestono peculiare rilevanza anche perché -come è noto
-all'epoca della loro affiliazione in Cosa Nostra, Franzese e Nuccio gravitavano entrambi nella
fazione di Cosa Nostra, facente capo a Sandro e Salvatore LO PICCOLO, padroni assoluti di
quel mandamento.
E in questi ultimi anni essi hanno ampiamente dimostrato di dispone di notevoli e approfondite
conoscenze sull'entourage dei predetti vertici mafiosi e sulle articolazioni territoriali della zona
nord-occidentale di Palermo.
Ed infatti, dopo aver riconosciuto la foto del predetto coimputato, nell'ambito dell'interrogatorio
reso in data 5 marzo 2008, Antonino Nuccio, ha dichiarato:
"...Sì, questo è Giovanni NIOSI: era vicino sia a Francesco che a Giovanni Bonanno, e si
interessava degli episodi delittuosi della zona di Resuttana.
Non so se era uomo d'onore, ma so che era a disposizione della cosca, e faceva il vigile del
fuoco. Era vicino a Francesco Bonanno nel periodo~2000/2002.e comunque prima della sua
morte.
Successivamente si avvicinò a suofratello Giovanni, che nelfrattempo era stato scarcerato".
In termini del tutto simili, si è espresso Francesco FRANZESE, durante l'interrogatorio del 26
novembre 2007:
" Sulla zona di San Lorenzo, sino al momento del suo arresto, vi era GiovanniNIOSI, intimo di
Di BLASI e parente dì BONANNO. Gestiva il territorio di San Lorenzo ed era amico dei
GUCALONE dei supermercati GLAC...'l.
Secondo dati riportati nella menzionata richiesta del PM, articolata nel procedimento principale,
è emerso che NIOSI svolgeva effettivamente il lavoro di vigile del fuoco, ed è stato condannato
per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso alla pena di 5 anni di reclusione,
con sentenzadel 21.12.2006, confermata dalla Corte di Appello di Palermo.
Considerazioni del tutto simili possono trarsi dai dati raccolti sulla persona di Salvatore LIGA
(classe 85), odierno imputato.
Nell'ambito del più volte citato proc. n. 38/08 r.g.n.r., Salvatore LIGA è stato sottoposto a fermo
ed a misura coercitivaper il delitto di partecipazione a Cosa Nostra e per il delitto di estorsione
continuata ed aggravata ex art. 7 legge 203191, commesso sino al febbraio 2008, in danno del
titolare di una auto-carrozzeria.
Con sentenza emessa dal GUP di questo Tribunale in data 16 luglio 2009, Salvatore LIGA è
stato riconosciuto colpevole del delitto di estorsione aggravata e condannato alla pena di anni 6
di reclusione ed € 2.000 di multa, mentre è stato assolto dalla imputazione di partecipazione alla
associazionemafiosa.
La Corte di Appello, con sentenza de11'8 aprile 201l, nel confermare le predette statuizioni di
condanna e assoluzione, ha tuttavia ridotto la pena inflitta a Liga, fino a d anni 5 e mesi 4 di
reclusione.
Tale sentenza è divenuta irrevocabile,nei confronti di SalvatoreLIGA, in data 7 ottobre 2011.
Risulta pertanto definitivamenteaccertato con pronuncia giurisdizionale il fatto che, nello stesso
arco di tempo in cui ANCIONE ha collocato le rimesse di denaro consegnate a Salvatore LIGA
(classe 85), costui era impegnato a svolgere lo stesso genere di attività illecita, in danno di un
altro artigiano/commerciante (tale Rosolino CHIFARI).
E nel procedimento concluso con sentenza di condannanei confronti di SalvatoreLIGA (cl. 85),
CHIFARI aveva a sua volta riconosciuto in foto l'odierno imputato come l'esattore delle somme
. .
che gli erano state estorte.
.. '
Non va trascurato il fatto che pure quest'ultima vittima aveva il suo esercizio commerciale nella
zona nord-occidentale della città, e quindi nello stesso ambito territoriale che, in quegli anni,
ricadeva sotto il controllo diretto di Sandro e SalvatoreLO PICCOLO.
Riferimenti alla estorsione mafiosa consumata ai danni di Rosolino CHIFARI, erano stati
ritrovati su alcunipizzini, recuperati nel covo dei LO PICCOLO.
Tra l'altro, va sottolineato che in motivazione, la Corte che ha confermato la condanna di LIGA,
ha specificato come il pizzo estorto a Chifari, era stato consegnato proprio negli stessi periodi
che sono stati successivamente indicati citati nel racconto di Antonino ANCIONE (per la
precisione, diversamente da quanto era indicato nei capi di imputazione relativi alla vicenda
CHIFARI, è stato accertato che l'esazione del pizzo awenne a gennaio 2007 ed a Pasqua 2007,
e non nell'anno successivo fino al febbraio 2008).
Ed ancora, va sottolineato che - fra i dati obiettivi elencati nella predetta sentenza - figurano le
ulteriori dichiarazioni rese da Antonino NUCCIO.
Secondo il predetto collaboratore, da confidenze acquisite in ambito mafioso, egli aveva appreso
che componenti della famiglia LIGA erano stati autorizzati da Sandro Lo PICCOLO a riscuotere
denaro proveniente dalle estorsioni, per destinarlo in parte ai propri congiunti carcerati, ed in
parte allo stesso Sandro Lo PICCOLO.
Ebbene, non c'è dubbio che tali ultime affermazioni di Antonino Nuccio, sia pure riportate de
relato, si coniugano perfettamente sia con la denuncia di Chifari, sia - a maggior ragione - con
quelle di Antonio ANCIONE.
Costui, infatti, a differenza dell'altra vittima, ha chiamato in causa più componenti dello stesso
nucleo familiare dei LIGA: dall'odierno imputato Salvatore LIGA (classe 85) a Federico LIGA,
e persino il padre di Federico, Salvatore LIGA (classe 31).
Alla stregua di quanto esposto, non C'& dubbio che pure tali ultimi elementi obiettivi,e lo stesso
tenore della sentenza definitiva, da un lato, rafforzano in generale la credibilità di Antonio
Ancione.
E, dall'altro, indirettamente confermano la credibilità delle sue specifiche affermazioni in merito
alla persona di Salvatore LIGA (classe 85), ed in merito al contesto mafioso in cui maturarono i
fatti.
Non soltanto è emerso che Salvatore LIGA (classe 85) faceva effettivamente parte della stessa
famiglia (i LIGA) citata da Antonino NUCCIO, circostanza che in sé per sé non basterebbe a
corroborare la chiamata in causa individuale dell'odierno imputato.
Ma risulta altresì che costui - nello stesso periodo e nella stessa zona di influenza di mafiosa,
sottoposta al controllo dei LO PICCOLO, era stato impegnato nello stesso genere di attività
illecite che oggi gli vengono contestate in questo giudizio: attività che erano dirette a favorire gli
interessi patrimoniali del sodalizio mafioso e dei suoi vertici.
E cib elide totalmente gli ultimi residui dubbi sulla complessiva credibilità della vittima
Antonino ANCIONE, e sul ruolo specifico che pub essere attribuitoall'imputato.
Il percorso narrativo di Antonio Ancione - oltre ad essere plausibile e verosimile, spontaneo e
coerente - ha trovato dunque molteplici conferme esterne, di carattere obiettivo e logico, che
restituiscono indubbia linearità al racconto della vittima e consentono di collocarlo in un quadro
complessivo di piena e completa affidabilità.
ANCIONE ha partecipato direttamente a tutti gli incontri che hanno punteggiato la sua vicenda,
ed alle consegnedi denaro, rimesse personalmente nelle mani dei suoi persecutori.
Ed è pertanto del tutto plausibile che egli sia stato in grado di riferire gli eventi e riconoscere
correttamente gli autori delle condotte (per quanto è dato sapere, egli aveva avuto precedenti
rapporti di conoscenza diretta, unicamente con GiovanniNIOSI),
Peraltro, non sono emersi elementi di prova di alcun genere in grado di dimostrare che le accuse
mosse dal titolare dell'attività presa di mira, possano essere state determinate da gravi motivi di
astio, rancore o inimicizia nei confronti dei vari soggetti chiamati in causa, ed in particolare nei
confronti dell'odierno imputato.
Né si vede per quale altro genere di motivo, più o meno occulto, il commerciante, che era del
tutto consapevole dello spessore e della estrema pericolosità dei soggetti accusati, avrebbe
dovuto esporre accuse ingiustificate e false nei confronti di coloro che -facendogli comprendere
con modalità tipicamente mafiose di presentarsi per conto dei vertici mafiosi, e nell'interesse di
Cosa Nostra- lo avevano intimidito al punto tale da costringerlo ad adeguarsi alla richieste di
messa posto, e di periodico versamento del pizzo.
Va ribadita ancora una volta la progressione logica della narrazione di ANCIONE.
La messa a posto della ditta ANTEGO, secondo tale versione, risulta avviatae perpetuata - e, per
quanto è dato sapere, definitivamente interrotta - soltanto grazie all'apporto decisivo di soggetti
che sono poi risultati appartenere al medesimo nucleo familiare (Salvatore LIGA, classe 31, e
Federico LIGA, rispettivamente nonno e zio patemi dell'ultimo esattore Salvatore LIGA, classe
85).
E risulta, altresì, mantenuta ferma grazie all'ulteriore apporto di soggetti, come il NIOSI - e, in
via secondaria, Vincenzo Di Maio, Giuseppe Lo Cascio e Filippo Lo Piccolo - gravitanti tutti
nella medesima articolazione territoriale, e risultati poi vincolati fra loro da legami pregressi, e
*,
dalla circostanza di aver fatto tutti capo ai vertici mafiosi Sandro e Salvatore Lo Piccolo.
Sotto tale specifico profilo, si consideri ad esempio l'intervento di intermediazione spiegato, su
richiesta della vittima Antonio Ancione, da parte di Giovanni NIOSI, ed il subentro di costui al
posto di Federico LIGA, quasi a riperconerne i passi, ed a ribadire le medesime pretese di
denaro destinato alle famiglie; o ancora, il fatto che tutti i predetti imputati sono risultati
coinvolti, negli ultimi anni, nei medesimi reati e nelle medesime vicende giudiziarie.
Ora, se si considera che Antonio ANCIONE è risultato del tutto estraneo a Cosa Nostra, ed era
pertanto sicuramente ignaro delle strutture interne, degli organici del sodalizio, e dei legami che
preesistevano in ambito mafioso fra i soggetti da lui chiamati in causa, non c'è dubbio che deve
reputarsi estremamente significativa la circostanza che la vittima sia riuscita a collocare nel suo
racconto, soggetti che poi -in base a riscontri successivi-sono risultati effettivamentelegati fra
loro, nei termini sopra specificati.
Ora, se si esclude ragionevolmente che possa essersi trattato di una mera coincidenza fortuita,
non resta che concludere che ciò si è verificato soltanto perché le chiamate in causa di Antonio
Ancione sono genuine, e rispondono all'effettivo andamentodei fatti.
Né va dimenticato che l'effettiva esistenza della estorsione perpetuata ai danni della ditta di
ANCIONE risulta inconfutabilmente comprovato dai più volte menzionati appunti, ritrovati nel
covo dei latitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo.
Sugli stessi pizzini, non soltanto il nome di Antonio Ancione figura più volte nell'elenco delle
imprese sottopostead estorsione,ma questo compare spesso accanto allacifra 500.
E ciò, atteso l'evidente allusione alla quota semestrale di 500 euro, di cui ha parlato la vittima,
costituisce un riscontro davvero notevole, alle affermazioni ed alle accuse articolate dalla parte
lesa.
È vero che - come ha correttamente osservato la difesa - nei pizzini sono riportati riferimenti
cronologici differenti rispetto al periodo curato dall'imputato (e, in particolare, si citano gli anni
2003 e 2005, che, secondo il racconto della vittima, sarebbero stati curati da Giovanni NIOSI e
non da Antonio ANCIONE).
Ma ciò significa soltanto che tali documenti riservati non hanno -almeno direttamente - natura
di riscontro individuale e immediato rispetto a quella parte delle affermazioni di ANCIONE che
chiamano in causa Salvatore LIGA (classe 85).
Ora, a parte la owia considerazionerelativa al fatto che tali fonti di prova non hanno necessità di
essere assistiti da tale genere di riscontri;non può ignorarsi che il contenuto deipizzini rimanda-
in ogni caso - alla persona di SalvatoreLIGA (classe 85).
E ciò soprattutto se letto e coordinato con tutti gli altri elementi raccolti in questo giudizio, i
quali danno atto della continuità esistente fra i versamenti originari a Federico LIGA e Giovanni
NIOSI, e quelli successivi, consegnati personalmente all'odierno imputato.
Ci si riferisce al fatto, accertato con sentenza irrevocabile, che -proprio nello stesso periodo -il
suddetto Salvatore Liga, era addetto per conto della associazione Cosa Nostra e su mandato di
Salvatore e Sandro Lo Piccolo, alla riscossione di quote di pizzo presso un'altra ditta, ubicata
nella medesima zona di influenza: ditta, alla quale erano state imposte le medesime condizioni di
pagamento per la messa a posto (500 euro a semestre).
Ed al fatto che la messa a posto di Ancione con i Lo Piccolo era stata avviata dai congiunti
dell'imputato e perpetuata dal NIOSI, alle stesse identiche condizioni poi ribadite e fatte valere
dall'ultimo esattore, Salvatore LIGA (classe 85) nello stesso, identico solco dei predecessori.
Ed anche questi elementi di fatto e queste considerazioni restituiscono coerenza ed affidabilità a
tutte quelle affermazioni della parte lesa, che riguardano più da vicino la persona dell'attuale
imputato, e rendono senz'altro credibile la chiamata in causa di Salvatore LIGA (classe 85),
come effettivo esattore delle due quote da 500 euro, versate alla fine del 2006 e nella prima metà
del 2007.
Possono pertanto ritenersi integrati tutti gli elementi obiettivi e soggettivi del delitto di estorsione
aggravata in danno di Antonio Ancione, consumata fia la fine del 2006 ed i primi mesi del 2007.
11 predetto imputato, Salvatore LIGA (classe 85), va pertanto dichiarato colpevole del delitto
descritto al capo 8).
In base a gli elementi di prova che sono già stati illustrati nelle parti precedenti della trattazione,
Salvatore LIGA è risultato soggetto cooptato da esponenti di assoluto rilievo mafioso, ed
incaricato di svolgere il ruolo esattorelcollettore di cospicue somme di denaro presso la vittima,
da destinarsi alle casse di Cosa Nostra.
I1 complesso degli elementi raccolti in questo giudizio, compresi quelli relativi alla vicenda di
Rosolino CHIFARI, porta alla inevitabile conclusione che non si era trattato di mera iniziativa
personale dell'imputato, bensì della ennesima vessazione riconducibile a Cosa Nostra ed ai noti
Lo Piccolo.
Salvatore LIGA aveva agito - ancora una volta - come era accaduto nella estorsione ai danni di
Chifari, con compiti di tramite e di esattore, nell'interesse del sodalizio mafioso e dei suoi
vertici dell'epoca.
Sotto tale ultimo profilo, si può fare rinvio ai pizzini recuperati al momento dell'arresto dei Lo
PICCOLO, ed a quanto è stato diffusamente esposto nelle pagine precedenti, relativamente alle
affermazioni del collaboratore di giustizia Antonio Nuccio, in merito all'autorizzazione a
riscuotere che i Lo Piccolo avevano concesso alla famiglia dei LIGA.
Sulla natura non equivocabile di tali introiti, e sulla consapevole adesione dell'imputato ai piani
perseguiti dai suoi correi mafiosi, allo scopo di rafforzare il mandarnento e, Cosa Nostra in
generale, può farsi richiamo a tutte le considerazioni già trattate in precedenza; ed in particolare,
alle annotazioni contenute nei pizzini ed alle considerazioni che sono ricavabili dal fatto che il
predetto imputato perpetuò le stesse pretese e richiese esplicitamente che venissero rispettate le
precedenti imposizioni,nel solco dellapiii assoluta continuitàcon gli episodi precedenti.
Sussiste, pertanto in questo caso, per tutti i motivi fin qui precisati, l'aggravante prevista
dall'art. 7 legge 203191: non solo i predetti capi mandamento erano fra i destinatari finali delle
somme estorte ad Ancione (salve le quote destinate direttamente ai carcerati, di cui ha riferito
Nuccio), ma tutte le intimidazioni ed i versamenti imposti alla sua ditta sfnittavano le tipiche
modalità dell'agire mafioso (su tali aspetti, si rinvia alla narrazione di Ancione in merito ai suoi
primi contatti con gli estortori, ed alle cautele che furono da lui adottate per informarsi ed
escludere che si trattasse di semplici millantatori).
Tali modalità tipiche rientrano ampiamente negli schemi ormai noti e collaudati del sistema
delle estorsioni mafiose, da sempre finalizzato - oltre che a trarre profitti patrimoniali dalle
singole attività commerciali -a permettere a Cosa Nostra di gestire e controllare il territorio, e
di garantirei propriprotetti .
A tale ultimo proposito, si ricordino ad es. le legittime rimostranze mosse da Ancione, nei
confronti di Federico LIGA, poco dopo l'incendio subito dai vecchi locali della sua ditta.
Quanto all'aggravante prevista dall'art. 629 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1
cod. pen., va innanzi tutto precisato che con la sentenza della Corte di Appello poco sopra
richiamata, con la quale LIGA è stato riconosciuto responsabile della estorsione consumata ai
danni di Chifari, è stato contestualmenteescluso che l'imputato abbia fatto parte di CosaNostra,
in quello stesso periodo.
Poiché si tratta della stessa epoca alla quale risalgono i fatti oggetto di questo giudizio, esiste
pertanto nei confronti di Salvatore LIGA, la predetta preclusione alla attribuzione diretta della
qualifica soggettiva di sodale di Cosa Nostra.
Tuttavia, poiché i fatti contestati risultano commessi in concorso con Salvatore e Sandro Lo
Piccolo, la cui qualifica di esponenti di spicco di Cosa Nostra non può essere messa in dubbio,
tale circostanza, a parere di questo giudice, rileva obiettivamente e può essere pertanto estesa
pure all'odierno imputato.
Ed il fatto che Salvatore LIGA (classe 85) non abbia fatto parte personalmente di Cosa Nostra,
non elimina il dato obiettivo collegato all'accresciuta potenzialità intimidatoria di chi abbia
agito accanto a sodali,mafiosidi spicco, così trovando impulso e sostegno nella appartenenzadi
costoro ad un gruppo qualificato, riunito in forma organizzata e dotato di capacità criminali e
persuasive, ancora maggiori.
L'imputato va quindi dichiarato colpevole del delitto di estorsione aggravata, contestato al capo
8 della richiesta di rinvio a giudizio.
Quanto ai criteri di calcolo della pena stabiliti dall'art. 133 cod. pen., va posto in evidenza, in
primo luogo, il fatto che Salvatore LIGA si era reso disponibile, nello stesso periodo di tempo, a
svolgere funzioni di esattore presso altra vittima, sia pure limitatamente a pochi mesi.
Le frequentazioni dirette e la complicità con personaggi di assoluto spicco in ambito associativo
vanno considerate di notevolissimo rilievo.
I1 giudizio complessivo sulle attitudini criminali e sulla pericolosità di Salvatore LIGA non può
comunque prescindere dal fatto che non sono stati acquisiti dati obiettivi sulla esecuzione di atti
di violenza e danneggiamenti, da parte sua.
Va segnalato inoltre, sotto il profilo del danno patrimoniale inflitto alla parte lesa, che la somma
complessivamente estorta dall'imputato alla ditta di Ancione, ammontava complessivamente a
"soli" 1.O00 euro (e quindi, tutto sommato, ad una cifra relativamente contenuta).
Particolare significato negativo va attribuito al precedente specifico e recente dell'imputato, più
volte richiamato nell'ambito di questa motivazione (la condanna definitiva per la vicenda
Chifari).
Quanto al comportamento processuale, si osserva che l'imputato non ha evidenziato particolari
sintomi di rawedimento, né d'altra parte ha cercato di difendersi nel merito e di ridimensionare
le sue acclarate responsabilità personali nella vicenda in esame.
Per tutto quanto esposto, si reputa congrua per Salvatore LIGA (classe 85) la pena finale di anni
cinque di reclusione ed euro 1.400di multa, così calcolata:
pena base: tenuto conto di quella prevista dalla aggravante del capoverso dell'art. 629 cod. pen.
= anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.100 di multa, aumentata ex art. 7 legge 203J91, e
tenuto conto dell'art. 63 cod. pen., fino ad anni sette e mesi tre di reclusione ed euro 2.000 di
multa: Ed infine, ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. di due mesi ed euro cento,
fino a complessivi anni 7 e mesi 5 di reclusione ed euro 2.100 di multa, da ridurre di un terzo
per il rito abbreviato, fino alla pena sopra specificata.
Egli va inoltre condannato, al pagamento delle spese processuali ed inoltre, al pagamento delle
spese di mantenimento in carcere, durante la custodia cautelare.
In conseguenza della predetta condanna, Salvatore LIGA deve essere dichiarato interdetto in
perpetuo dai pubblici uffici, ed in stato di interdizione legale, durante l'esecuzione della pena.
*
Poiché Salvatore LIGA (classe 85) è l'unico imputato che nell'ambito di questo giudizio è stato
riconosciuto colpevole di delitti comunque collegati all'attività illecita delle articolazioni
territoriali mafiose della zona nord-occidentale di Palermo, va conseguentemente condannato al
risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili: 1) Associazione degli Industriali
della Provincia di PalermoIConf-Industria Palermo, 2) Centro studi e iniziative culturali Pio La
Torre, 3) Comitato Addio Pizzo, 4) Conf-Commercio Palermo, 5) F.A.I., 6) Conf-Industria
Sicilia, 7) Associazione Antiracket e Anti-usura, Coordinamento delle vittime dell'estorsione,
dell'usura e della mafia, ONLUS 8) Associazione SOS Impresa, 9) Associazione Solidaria SCS,
10) ProvinciaRegionale di Palermo e 11) Comune di Palermo.
Innanzi tutto, deve ribadirsi che - come è stato affermato in varie pronunce dei giudici di merito
e di legittimità - l'attività illecita posta in essere dall'associazione mafiosa Cosa Nostra, o in
ogni caso ad essa riconducibile, incide pesantemente, compromettendola, sull'immagine e
sull'attività degli enti territoriali nel cui ambito tali fatti sono commessi.
La Corte di Cassazione ha affermato ad esempio (C&.Cass. Sez. I pen., 921191448) che il
Comune può essere considerato danneggiato dal delitto ex art. 416bis cod. pen., in quanto tale
reato cagiona pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale, almeno all'immagine
della città, ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente
lesione di interessipropri, giuridicamente tutelati, dell 'ente (territoriale) che della collettività ha
la rappresentanza.
Le medesime considerazioni possono essere estese pure all'altro ente territoriale ammesso a
costituirsi nell'ambito di questo giudizio, la Provincia Regionale di Palermo.
Quanto alle altre associazioni ammesse quali parti civili, può ribadirsi che - secondo costante
giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità - più in generale, l'attività illecita posta in
essere nell'interesse di Cosa Nostra, incide sugli interessi degli enti istituzionalmente preposti,
secondo i rispettivi statuti, alla tutela della libertà imprenditoriale, ovvero all'adozione di
iniziative culturali dirette alla repressione del fenomeno mafioso.
E incide comunque sugli enti titolari di altre prerogative, giuridicamente riconosciute.
Qui può farsi riferimento a quella giurispmdenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI 89J182947)
che ha affermato che gli enti e le associazioni sono legittimate all'esercizio dell'azione di
risarcimento in sede penale, quando dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse
proprio, sempre che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto
soggettivo del sodalizio, assunto nello statuto a ragione stessa dellapropria esistenza ed azione,
e come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò a causa
dell 'immedesimazionefra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione
j-a i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo (...) patisce un offesa, e perciò anche un danno
nonpatrimoniale dal reato.
E non c'è dubbio che Cosa Nostra, con la sua attività, la sua capacità di insinuazione e controllo
delle attività economiche espletate sul territorio, la capacità intimidatoria e le gravissime forme
di ritorsione contro ogni genere di ribellione, comprima il libero esercizio dell'attività degli
operatori che agiscono nelle zone controllate dall'associazione mafiosa.
E fra gli scopi statutari perseguiti da tali enti, rientrano sia la libertà di iniziativa economica, che
lo sviluppo e l'incremento delle capacità imprenditoriali degli associati.
Pertanto, poiché tutti i reati accertati ledono in concreto tali prerogative giuridicamente tutelate,
rientranti per statuto fra gli scopi sociali degli enti, va ad essi riconosciuto il diritto ad essere
risarciti.
Riguardo alla quantificazione dei danni patrimoniali e morali, questa non può che essere rimessa
davanti alla sede civile competente, in assenza di precisi dati di riferimento relativi alle richieste
avanzate, ed a tutti gli aspetti articolati.
Nell'ambito di questo giudizio va pertanto pronunciata condanna generica al risarcimento dei
danni, nei termini che seguono: Salvatore LIGA va condannato, relativamente alla imputazione
a lui ascritta, al risarcimento dei danni in favore delle predette parti civili costituite, che si
rimandano, per la liquidazione in concreto, davanti al giudice civile competente.
I1 predetto imputato va altresì condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle
medesime parti civili, che si liquidano in complessivi € 1.687,50 ciascuno oltre IVA e CPA (e
specificamente: complessivi € 1.500 per onorari e € 187,50 per spese forfetarie, in ragione del
12,5% degli onorari )
Pagamento da distrarsi, come richiesto, in favore dei procuratori antistatari di Associazione
degli Industriali della Provincia di Palermo, Conf-Industria Palermo, Centro studi e iniziative
culturali Pio La Torre, Comitato Addio Pizzo, Conf-Commercio Palermo, F.A.I., Conf-Industria
Sicilia, Associazione Antiracket e Anti-usura Coordinamento delle vittime dell'estorsione,
dell'usura e della mafia, Associazione SOS Impresa, Associazione Solidaria SCS.
In merito alle posizioni degli altri imputati di questo giudizio abbreviato - Andrea e Dornenico
BARONE, Domenico CAVIGLIA, Antonino DE LUCA - va innanzi tutto precisato che secondo
la ricostruzione dell'accusa, costoro sarebbero risultati coinvolti, 'a vario titolo, in molteplici
episodi delittuosi riconducibili alla previsione dell'art. 73 co. 1 del DPR 309/90 (rispettivamente
capi 27, 32 e 34); e ciò, anche perché stabilmente inquadrati all'intemo di gruppi criminali,
differenti da Cosa Nostra, ma tutti promossi, organizzati e gestiti da soggetti facenti parte del
sodalizio mafioso, ed ispirati allo scopo di perseguire programmi delittuosi, specificamente
rientranti nei parametri dell'art. 74 DPR 309/90 (capi 26,31e 33).
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai prevalente, è configurabile il
concorso fra i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416bis cod. pen., e
quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quando si sia contemporaneamente
in presenza:
- da una parte, di un organismo stabile, come quello di Cosa Nostra, caratterizzato da rigidi
principi gerarchici e da organizzazione verticistica, oltre che dall'agire mafioso: principi
e metodi ai quali deve obbligatoriamente soggiacere ciascun sodale;
- dall'altra parte, in presenza di una o più strutture organizzate, caratterizzate dal fatto di
operare nello specifico, esclusivo campo degli stupefacenti; e dal fatto che gli aderenti -
pur restando sotto l'eventuale controllo di uno o più esponenti mafiosi, ed usufmendo
incidentalmente delle strutture logistiche dell'associazione mafiosa - sono invece ben
differenziati rispetto agli organici dell'altro sodalizio, e restano comunque dotati di una
propria, differente, libertà operativa.
Secondo altro orientamento le predette figure di associazione possono concorrere materialmente,
e perfino sovrapporsi fra loro (sotto il profilo logistico), purché le condotte dei singoli partecipi
rimangano distinte: ciascun sodale può o meno aderire al duplice aspetto della realta fenomenica,
far parte della associazione mafiosa, ma restare escluso da attività criminose nel campo degli
stupefacenti; oppure occuparsi di tale settore, ma restare escluso non solo dagli altri interessi ed
obiettivi perseguiti dalla cosca, ma pure dallo stesso metodo mafioso.
Alla luce dei principi fin qui esposti, risultano evidenti le difficoltà che possono insorgere, sotto
il profilo probatorio, quando si ipotizzi - come nei casi oggetto di questo giudizio - l'esistenza di
programmi criminosi ex art. 74 DPR 309/90, perseguiti ed attuati da partecipi organicamente
inseriti all'interno del sodalizio mafioso, con la collaborazione di soggetti a questo esterni, o
comunque non organicamente inquadrati.
Le maggiori difficoltà sono costituite - da un lato - dalla necessità di dimostrare l'autonoma e
perdurante esistenza di gruppi stabilmente operativi, finalizzati a porre in essere più delitti fra
quelli previsti dall'art. 73 DPR 309/90, che siano contemporaneamente avulsi, o quantomeno
ben distinti, rispetto ai programmi propri della associazione mafiosa.
Dall'altro, appare particolarmente arduo comprovare - sulla scorta di tutti gli elementi di prova
fin qui raccolti - non soltanto la singole condotte illecite, oggetto di separata contestazione, e
risultate portate a termine da sodali mafiosi in concorso con imputati "esterni"; ma - altresì -
l'esistenza di vere e proprie strutture differenziate, finalizzate alla commissione di un numero
indeterminato di delitti di cui all'art. 73 DPR 309190, e quindi caratterizzate da peculiare
accordo programmatico non estemporaneo, protratto nel tempo e comunque tendenzialmente
durevole, che prescinda e vada oltre i singoli, parziali accordi, conclusi fra i concorrenti in
occasionedi ciascun episodio di traffico illecito.
Ed infatti, non si può affermare di essere in presenza di una vera e propria struttura associativa,
di un sodalizio composto da almeno tre adepti, legati fra loro da affectio societatis, ossia da un
vincolo tendenzialmente permanente, fino a quando gli elementi acquisiti depongono invece
semplicemente a favore dell'esistenza di più episodi delittuosi, sia pure connessi fra loro, perché
portati a termine dagli stessi autori.
Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la fattispecie associativa non pub ridursi a
semplici accordi fra partecipi, ma deve consistere in un quid pluris, nell'esistenza di un
indispensabile nucleo strutturale, destinato a perpetuarsi anche oltre la consumazionedei singoli
delitti.
Questo quidpluris deve coincidere - nel momento costitutivo dell'associazione criminale - con
la predisposizione di un substrato organizzativo e mezzi strumentali, anche minimi, finalizzati
alla commissione di delitti.
E deve coincidere - nelle fasi successive - con una serie di contributi effettivi e consapevoli, da
parte di ciascun adepto, diretti al perseguimento del programma illecito, ed alla perpetuazione
dell' associazione,
E stato altresì argomentato che non è necessario che il sodalizio criminoso si presenti come una
struttura unitaria ofortemente centralizzata,potendo ben articolarsi anche in due opiù gruppi;
e che non rileva la circostanza che i delitti ai quali siaflnalizzato il vincolo associativo abbiano
caratteristiche dissimili, e vengano commessi separatamente dall'uno o dall'altro gruppo di
associati, anche in concorrenza tra di loro di interessi economici.
Non è escluso che i singoli partecipi possano essere motivati da interessi economici speculari:
fra le altre ipotesi, la Cassazione, ha ammesso la configurabilitàdel delitto previsto dall'art. 74
DPR 309190, pure nei casi in cui l'organizzazione annoveri contestualmente fra i propri adepti
tanto il fornitore abituale di droga, come i compratori che la ricevono periodicamente, al fine di
re-immetterla nuovamente sul mercato (v. sez. I 10.6.96, Timpani; sez V, 23.9.97, Bruciati ed
altri; sez V, 5.1 1.97, Saletta ed altri; sez VI, 6.2.98, Parisi ed altri).
Ma ciò che rileva maggiormente è che tra tutti i componenti della organizzazione vi sia un
accordo complessivo, con assunzione di funzioni e compiti, in vista di un programma
indeterminato di commissione di reati nel settore del traflco delle sostanze stupefacenti.
E che ciascuno dei componenti agisca consapevolmente, per la realizzazione dei fini generali
perseguiti dalla associazione, e nell'ambito di una attività coordinata, basata su un trafico
continuo di acquisti, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Ed ancora: "...Aijni della conJigurabilità del reato di associazioneper delinquereFnalizzata
al trafico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un
preventivo accordoformale, mapuò essere anche non espresso, e costituirsi difatto fia soggetti
consapevoli che le attività proprie, ed altrui, ricevono vicendevole ausilio, e tutte insieme
contribuiscono all'attuazione delloscopo comune".
È stato sostenuto che ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in
essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi
anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contattifia gli autori,
dalla uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile..." (cfr.
Cassazione sez. I penale, 12nov.1997,n. 3133 Cuomo).
Ma, come si dirà oltre, tali caratteristiche specifichenon risultano rintracciabili fra i dati raccolti
durante le indaginipreliminari.
Le attuali acquisizioni fanno pensare piuttosto ad una serie di accordi peculiari, limitati e
circoscritti, volta per volta conclusi fra più imputati, senza alcun riferimento ad un programma
di fondo in comune, senza alcuna consapevolezza- né volontà -di contribuireallaperpetuazione
di una o più strutture organizzate, dirette a perseguire scopi unitari, ad accrescere e potenziare
un giro complessivo di traffici, dai quali ciascunopossa trarre profitto, per il solo fatto di aderire
all'associazione.
Il quadro probatorio complessivamente delineatosi, conferma che, nelle articolazioni territoriali
del palermitano, il settore del traffico delle sostanze stupefacenti è tradizionalmente gestito da
esponenti di vertice di Cosa Nostra.
E non porta ad escludere a priori la probabile esistenza di sottoarticolazionie gruppi all'interno
della organizzazionemafiosa, finalizzati a controllare intere zone di mercato.
Ma non consente di inserire con certezza i singoli episodi delittuosi oggetto di questo giudizio in
una visione complessiva ed unitaria, che trascenda le singole fattispecie delittuose,per assumere
le connotazioni richieste dall'art. 74 DPR 309/90.
Andrea e Dornenico BARONE (capi 26 e 2n.
Passando al merito delle singole posizioni, si osserva che le predette perplessità attengono pure
alla accuse mosse nei confronti di Andrea e Dornenico BARONE.
Le contestazioni che sono state elevate a carico dei predetti imputati si riferiscono, innanzi tutto,
alla realizzazionedi vari episodi delittuosi ex art. 73 DPR 309/90, che si assumono commessi da
Andrea e Dornenico Barone, in concorso con il noto Sandro LO PICCOLO, con altro esponente
mafioso del calibro di Giovanni BOTTA, e comunque con altri soggetti accusati e sottoposti ad
indagine per il delitto di associazione mafiosa, come Carlo PUCCIO (noto per essere figlio di
una sorella della moglie di Totò Lo Piccolo).
Gli addebiti riguardano pure la presunta partecipazione di Andrea e Dornenico BARONE ad un
sodalizio criminale ex art. 74 DPR 309/90, composto da tutte le predette persone, e facente capo
a Sandro Lo Piccolo, coinvolto pure come finanziatore, e/o come collettore di finanziamenti
provenienti da altri sodali mafiosi, e destinati alla realizzazione delle attività illecite del gruppo.
A proposito di Carlo PUCCIO, va rilevato che il predetto imputato - dopo essere stato assolto,
nel 2006, dall'accusa di aver fatto parte di Cosa Nostra - è stato nuovamente sottoposto alla
misura della custodia in carcere, per il delitto p. e p, dall'art. 416bis C. p,, proprio nell'ambito di
questo procedimento (rectius nell'ambito di quello originario, dal quale è stato stralciato questo
giudizio).
E ciò, in seguito alle recenti dichiarazioni di altri, noti collaboratori di giustizia, come Francesco
Franzese, Antonino Nuccio e Andrea Bonaccorso.
Quanto all'inserimento di Giovanni BOTTA all'interno di Cosa Nostra, pub farsi richiamo alla
sentenza della Corte di Appello, più volte menzionata in questa motivazione, e resa nel proc. n.
38/08 r.g.n.r. (c.d. Addio Pizzo),con cui è stata confermata - con l'unica eccezione dell'entità
della pena inflitta - la sentenza di condanna emessa dal GUP, a carico del predetto imputato, per
vari delitti di stampo mafioso, e per il delitto p. e p. dall'art. 416bis cod. pen.
Nella citata pronuncia si indicava Giovanni BOTTA come organicamente inquadrato in Cosa
Nostra, e quale soggetto addetto, alle dirette dipendenze di Sandro e Totò Lo Piccolo, al sistema
delle scommesse clandestine, alla gestione delle slot machine e dei video poker imposti da Cosa
t.
Nostra presso gli esercizi commerciali controllati.
Nello stesso giudizio, l'imputato è stato ritenuto responsabile altresì del delitto p. e p. dall'art.
73 DPR 309190, in concorso con Luigi Bonanno, ed è stato giudicato come soggetto da tempo
inserito nel traffico di stupefacenti.
Altra prerogativa attribuita al suddetto coimputato, riguardava la gestione di alcuni punti SNAI
e di un noto auto-salone cittadino, amministrati in nome e per conto dei Lo Piccolo.
Tra l'altro, fra i pizzini rinvenuti nel covo dei noti capi mandamento di San Lorenzo, all'epoca
del loro arresto, vi erano pure alcune missive, a firmaEZefantino, tutte stilate dalla stessa mano,
che i tecnici hanno attribuito alla calligrafia di Giovanni Botta.
Alcune missive sono comunque apparse immediatamente riconducibili al suddetto imputato,
proprio perché contenevano molteplici, univoci riferimenti alla gestione ed alla contabilità del
sistema delle scommesse clandestine, alle somme ricavate da video poker e slot machine: settore
certamente attribuito alla competenza di Giovanni Botta.
In altro pizzino - stilato con la stessa calligrafia e caratterizzato dalla sigla in codice E1 - sono
state invece rinvenute evidenti allusioni alla persona di Angelo PUCCIO, fratello del coimputato
Carlo PUCCIO, ed alla circostanza - poi in effetti accertata nella sentenza Addio Pizzo - che
Botta ed il suddetto Angelo Puccio, gestivano insieme, quali prestanome di Sandro Lo Piccolo,
l'autosalone di cui si è detto.
Non sembra possa essere messo in dubbio - dunque - il fatto che l'autore dei messaggi a firma
Elefantino, era proprio Giovanni BOTTA.
Ebbene, sul pizzino definito in codice E13, anche questo attribuito dai grafologi direttamente a
Giovanni Botta, sono contenuti alcuni commenti e considerazioni sul mercato della droga.
In particolare, nel pizzino ElefantinolBotta segnalava a Sandro LO PICCOLO che il noto Fabio
CHIANCHIANO aveva invaso la zona dello ZEN, con partite di merce da lui controllate.
E gli spiegava che tale circostanza lo aveva spinto a rivolgersi a Michele Catalano (qui indicato
con la sigla 035, che risulta a lui attribuita in vari messaggi simili, scambiati fra esponenti di
Cosa Nostra), per sollecitargli l'immediata immissione sul mercato di alcune partite di droga,
alle quali era direttamente interessato Sandro Lo Piccolo.
Lo scrivente - che evidentemente era interessato in prima persona, ai fatti trattati nella missiva -
comunicava al suo capo che non aveva potuto attendere, ed aveva dovuto assumere direttamente
l'iniziativa di far intervenire Catalano, in attesa della eventuale (e per lui scontata) ratifica di
Sandro Lo Piccolo.
Tale documento costituisce, dunque, una prima, importante conferma del fatto che Giovanni
Botta e Sandro Lo Piccolo coltivavano interessi in comune, nell'ambito dei traffici di droga.
La missiva però non contiene alcun riferimento, neanche indiretto, ad altri presunti sodali, come
Andrea e Domenico Barone, o Carlo Puccio.
Ed indica, semmai, altro probabile cointeressato alle questioni di controllo del mercato: Michele
Catalano, esponente mafioso dello ZEN, che pure non è citato, nel capo di imputazione (cfr.sub
26).
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed

More Related Content

What's hot

Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Pino Ciampolillo
 
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Pino Ciampolillo
 
Bruno francesco 1951 omicidio galina stefano pag 103 131
Bruno francesco 1951 omicidio galina stefano pag 103 131Bruno francesco 1951 omicidio galina stefano pag 103 131
Bruno francesco 1951 omicidio galina stefano pag 103 131Pino Ciampolillo
 

What's hot (13)

Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
 
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 29
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 29[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 29
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 29
 
Bruno francesco 1951 omicidio galina stefano pag 103 131
Bruno francesco 1951 omicidio galina stefano pag 103 131Bruno francesco 1951 omicidio galina stefano pag 103 131
Bruno francesco 1951 omicidio galina stefano pag 103 131
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 13
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 13[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 13
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 13
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 4
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 4[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 4
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 4
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 5
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 5[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 5
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 5
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 34
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 34[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 34
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 34
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 32
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 32[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 32
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 32
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 24
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 24[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 24
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 24
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 25
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 25[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 25
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 25
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 33
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 33[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 33
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 33
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 26
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 26[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 26
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 26
 

Viewers also liked

Allegati piano aria sicilia arpa 2004 righe copiate e incollate sul piano ari...
Allegati piano aria sicilia arpa 2004 righe copiate e incollate sul piano ari...Allegati piano aria sicilia arpa 2004 righe copiate e incollate sul piano ari...
Allegati piano aria sicilia arpa 2004 righe copiate e incollate sul piano ari...Pino Ciampolillo
 
SourceLair Open Coffee Patras 24-10-2014
SourceLair   Open Coffee Patras 24-10-2014SourceLair   Open Coffee Patras 24-10-2014
SourceLair Open Coffee Patras 24-10-2014Christos Konstandinidis
 
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EYOgólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EYEYPoland
 
BILANCIO 2015 ISOLA DELLE FEMMINE 15 OTTOBRE DELIBERA GIUNTA 157 RESIDUI AL 1...
BILANCIO 2015 ISOLA DELLE FEMMINE 15 OTTOBRE DELIBERA GIUNTA 157 RESIDUI AL 1...BILANCIO 2015 ISOLA DELLE FEMMINE 15 OTTOBRE DELIBERA GIUNTA 157 RESIDUI AL 1...
BILANCIO 2015 ISOLA DELLE FEMMINE 15 OTTOBRE DELIBERA GIUNTA 157 RESIDUI AL 1...Pino Ciampolillo
 
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003Pino Ciampolillo
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1camposjesi
 
Byor presentatie event 16 april 2013 'van bezoeker naar klant' eneco
Byor presentatie event 16 april 2013 'van bezoeker naar klant' enecoByor presentatie event 16 april 2013 'van bezoeker naar klant' eneco
Byor presentatie event 16 april 2013 'van bezoeker naar klant' enecoBYOR Group
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara Pino Ciampolillo
 
Regione sicilia gullo decreto fondo pac iii 172 mila693euro 2 centesimi rag...
Regione sicilia gullo  decreto fondo pac iii  172 mila693euro 2 centesimi rag...Regione sicilia gullo  decreto fondo pac iii  172 mila693euro 2 centesimi rag...
Regione sicilia gullo decreto fondo pac iii 172 mila693euro 2 centesimi rag...Pino Ciampolillo
 
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
 
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENT...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA   ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENT...PIANO ARIA REGIONE SICILIA   ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENT...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENT...Pino Ciampolillo
 

Viewers also liked (14)

Allegati piano aria sicilia arpa 2004 righe copiate e incollate sul piano ari...
Allegati piano aria sicilia arpa 2004 righe copiate e incollate sul piano ari...Allegati piano aria sicilia arpa 2004 righe copiate e incollate sul piano ari...
Allegati piano aria sicilia arpa 2004 righe copiate e incollate sul piano ari...
 
SourceLair Open Coffee Patras 24-10-2014
SourceLair   Open Coffee Patras 24-10-2014SourceLair   Open Coffee Patras 24-10-2014
SourceLair Open Coffee Patras 24-10-2014
 
amaha internet
amaha internetamaha internet
amaha internet
 
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EYOgólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY
 
BILANCIO 2015 ISOLA DELLE FEMMINE 15 OTTOBRE DELIBERA GIUNTA 157 RESIDUI AL 1...
BILANCIO 2015 ISOLA DELLE FEMMINE 15 OTTOBRE DELIBERA GIUNTA 157 RESIDUI AL 1...BILANCIO 2015 ISOLA DELLE FEMMINE 15 OTTOBRE DELIBERA GIUNTA 157 RESIDUI AL 1...
BILANCIO 2015 ISOLA DELLE FEMMINE 15 OTTOBRE DELIBERA GIUNTA 157 RESIDUI AL 1...
 
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Byor presentatie event 16 april 2013 'van bezoeker naar klant' eneco
Byor presentatie event 16 april 2013 'van bezoeker naar klant' enecoByor presentatie event 16 april 2013 'van bezoeker naar klant' eneco
Byor presentatie event 16 april 2013 'van bezoeker naar klant' eneco
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
 
Regione sicilia gullo decreto fondo pac iii 172 mila693euro 2 centesimi rag...
Regione sicilia gullo  decreto fondo pac iii  172 mila693euro 2 centesimi rag...Regione sicilia gullo  decreto fondo pac iii  172 mila693euro 2 centesimi rag...
Regione sicilia gullo decreto fondo pac iii 172 mila693euro 2 centesimi rag...
 
Divas
DivasDivas
Divas
 
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...
 
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENT...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA   ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENT...PIANO ARIA REGIONE SICILIA   ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENT...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENT...
 
Twitter
TwitterTwitter
Twitter
 

Similar to Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed

MAFIA 2012 15 GIUGNO SENTENZA LO PICCOLO PULIZZI ALTRI 7635 2011 12 2011 STRA...
MAFIA 2012 15 GIUGNO SENTENZA LO PICCOLO PULIZZI ALTRI 7635 2011 12 2011 STRA...MAFIA 2012 15 GIUGNO SENTENZA LO PICCOLO PULIZZI ALTRI 7635 2011 12 2011 STRA...
MAFIA 2012 15 GIUGNO SENTENZA LO PICCOLO PULIZZI ALTRI 7635 2011 12 2011 STRA...Pino Ciampolillo
 
Lea garofalo ordinanza custodia cautelare per omicidio di una testimone di gi...
Lea garofalo ordinanza custodia cautelare per omicidio di una testimone di gi...Lea garofalo ordinanza custodia cautelare per omicidio di una testimone di gi...
Lea garofalo ordinanza custodia cautelare per omicidio di una testimone di gi...Pino Ciampolillo
 
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Pino Ciampolillo
 
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Pino Ciampolillo
 
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Pino Ciampolillo
 
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Pino Ciampolillo
 
32 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da rapisarda giovannia salerno luigi
32 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da rapisarda giovannia salerno luigi32 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da rapisarda giovannia salerno luigi
32 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da rapisarda giovannia salerno luiginomafia
 
34 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da tarascio concetto a vitale paolo
34 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da tarascio concetto a vitale paolo34 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da tarascio concetto a vitale paolo
34 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da tarascio concetto a vitale paolonomafia
 
Tribunale di Roma - Proroga intercettazioni
Tribunale di Roma - Proroga intercettazioniTribunale di Roma - Proroga intercettazioni
Tribunale di Roma - Proroga intercettazioniilfattoquotidiano.it
 
25 parte 6 le singole posizioni da carlo andrea a fazio salvatore
25 parte 6 le singole posizioni da carlo andrea a fazio salvatore25 parte 6 le singole posizioni da carlo andrea a fazio salvatore
25 parte 6 le singole posizioni da carlo andrea a fazio salvatorenomafia
 
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Pino Ciampolillo
 
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Pino Ciampolillo
 
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Pino Ciampolillo
 
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Pino Ciampolillo
 
3 capi di imputazione (2)
3 capi di imputazione (2)3 capi di imputazione (2)
3 capi di imputazione (2)nomafia
 
Memoria Salvatore Borsellino Caltanissetta
Memoria Salvatore Borsellino CaltanissettaMemoria Salvatore Borsellino Caltanissetta
Memoria Salvatore Borsellino Caltanissettailfattoquotidiano.it
 
29 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da lombardo sebastiano a marsalone...
29 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da lombardo sebastiano a marsalone...29 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da lombardo sebastiano a marsalone...
29 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da lombardo sebastiano a marsalone...nomafia
 
28 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da ingrassia giuseppe a lombardo g...
28 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da ingrassia giuseppe a lombardo g...28 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da ingrassia giuseppe a lombardo g...
28 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da ingrassia giuseppe a lombardo g...nomafia
 
Piazza Fontana - Sentenza ordinanza Salvini (1995)
Piazza Fontana - Sentenza ordinanza Salvini (1995)Piazza Fontana - Sentenza ordinanza Salvini (1995)
Piazza Fontana - Sentenza ordinanza Salvini (1995)ioso
 

Similar to Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed (20)

MAFIA 2012 15 GIUGNO SENTENZA LO PICCOLO PULIZZI ALTRI 7635 2011 12 2011 STRA...
MAFIA 2012 15 GIUGNO SENTENZA LO PICCOLO PULIZZI ALTRI 7635 2011 12 2011 STRA...MAFIA 2012 15 GIUGNO SENTENZA LO PICCOLO PULIZZI ALTRI 7635 2011 12 2011 STRA...
MAFIA 2012 15 GIUGNO SENTENZA LO PICCOLO PULIZZI ALTRI 7635 2011 12 2011 STRA...
 
Lea garofalo ordinanza custodia cautelare per omicidio di una testimone di gi...
Lea garofalo ordinanza custodia cautelare per omicidio di una testimone di gi...Lea garofalo ordinanza custodia cautelare per omicidio di una testimone di gi...
Lea garofalo ordinanza custodia cautelare per omicidio di una testimone di gi...
 
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
 
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
 
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
Addio pizzo rito abbreviato wdil restauri acquisto michele 53 d'anna salvator...
 
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
Addio pizzo rito abbreviato scioglimento c.c. isola edil restauri acquisto mi...
 
32 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da rapisarda giovannia salerno luigi
32 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da rapisarda giovannia salerno luigi32 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da rapisarda giovannia salerno luigi
32 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da rapisarda giovannia salerno luigi
 
34 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da tarascio concetto a vitale paolo
34 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da tarascio concetto a vitale paolo34 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da tarascio concetto a vitale paolo
34 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da tarascio concetto a vitale paolo
 
Tribunale di Roma - Proroga intercettazioni
Tribunale di Roma - Proroga intercettazioniTribunale di Roma - Proroga intercettazioni
Tribunale di Roma - Proroga intercettazioni
 
25 parte 6 le singole posizioni da carlo andrea a fazio salvatore
25 parte 6 le singole posizioni da carlo andrea a fazio salvatore25 parte 6 le singole posizioni da carlo andrea a fazio salvatore
25 parte 6 le singole posizioni da carlo andrea a fazio salvatore
 
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
 
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
 
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
 
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
Bruno 1951 francesco stefano gallina 1981 giacalone dalla chiesa mandato catt...
 
3 capi di imputazione (2)
3 capi di imputazione (2)3 capi di imputazione (2)
3 capi di imputazione (2)
 
Memoria Salvatore Borsellino Caltanissetta
Memoria Salvatore Borsellino CaltanissettaMemoria Salvatore Borsellino Caltanissetta
Memoria Salvatore Borsellino Caltanissetta
 
29 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da lombardo sebastiano a marsalone...
29 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da lombardo sebastiano a marsalone...29 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da lombardo sebastiano a marsalone...
29 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da lombardo sebastiano a marsalone...
 
28 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da ingrassia giuseppe a lombardo g...
28 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da ingrassia giuseppe a lombardo g...28 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da ingrassia giuseppe a lombardo g...
28 parte 6 le singole posizioni capitolo 2 da ingrassia giuseppe a lombardo g...
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 28
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 28[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 28
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 28
 
Piazza Fontana - Sentenza ordinanza Salvini (1995)
Piazza Fontana - Sentenza ordinanza Salvini (1995)Piazza Fontana - Sentenza ordinanza Salvini (1995)
Piazza Fontana - Sentenza ordinanza Salvini (1995)
 

Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed

  • 1. n. 763512011 r.g.n.r. B,mo) Sentenza n. 57012012 n. 31712012 r. g. GIP (stralciatodal pr0c.n. 8301111 r. g. GIP) Irrevocabile il Al P.M. per es. il Campione Penale no Redatia scheda il TRIBUNALE DI PALERMO Ufficio del Giudiceper le indaginipreliminari REPUBBLICA ITALIANA INNOME DEL POPOLO ITALIANO I1 giudice dell'udienza preliminare, Sergio ZIINO all'udienza dell' l l maggio 2012, in camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente nei confronti di: SENTENZA ( artt. 442 e ss. C.P.P. ) 1. BARONE Andrea, nato a Palermo il 23.7.1979, attualmente sottoposto nell'arnbito di questo procedimento alla misura degli arresti domiciliari - presente - assistito dal difensore di fiducia aw, Antonino TURRISI 2. BARONE Dornenico, nato a Palermo il 19.10.1981, attualmente sottoposto nell'arnbito di questo procedimento alla misura della custodia cautelare in carcere, presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone - presente - assistito dal difensore di fiducia aw. Antonino TURRISI 3. CAVIGLIA Dornenico, nato a Palermo il 13.3.1976, attualmente sottoposto nell'ambito di questo procedimento alla misura della custodia cautelare in carcere, presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli -presente - assistito dal difensore di fiducia aw. Salvatore Alberto ZAMMATARO 4. DE LUCA Antonino, nato a Palermo il 12.1.1970, attualmente sottoposto nell'ambito di questo procedimento alla misura della custodia cautelare in carcere, presso la Casa Circondariale di Monza - presente - assistito dal difensore di fiducia aw. To,mmasoDE LISI 5. LIGA Salvatore di Francesco Paolo, nato a Palermo il 27.3.1985, attualmente detenuto nell'ambito di questo procedimento, presso la Casa CircondaUale di Palermo-Pagliarelli - presente - assistito dal difensore di fiducia avv. Dornenico LA BLASCA
  • 2. I M P U T A T I LIGA Salvatore: del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 81 cpv. 629 comma 2' in relazione al n. 3 comma 2 dell'art, 628 cod pen., e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (cavo 8 della richiesta di rinvio a giudizio) per essersi, in concorso con LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, e NIOSI Giovanni, e con soggetti allo stato ignoti, conpiù azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, consistita nel manifestare la propria appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù dellaforza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurato un ingiusto proptto, costringendo ANCIONE Antonio, socio della ANTEGO s.r.l., a versare euro mille ogni anno, quale "messa a posto" con l 'organizzazionemaposa; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore (cl. 85), avvicendandosi nel tempo come esecutoridelle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto, awalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis cod. pen., ed aljne di avvantaggiare l'associazione mafiosa Cosa Nostra, (art. 7DL. 152/91) . Con la circostanza della violenza e/o minacciaposta in essere dapersona chefa parte della associazionedi cui al1'art. 416bis cod.pen. In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007 BARONE Andrea e BARONE Domenico: del delitto p. e p. dall'art. 74 comma 2 DPR 309/90 (capo 26 della richiesta di rinvio a giudizio), per averepartecipato insieme a PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, LO PICCOLO Sandro, per cui di procede separatamente, ad una associazione di cuifacevano altresì parte altre persone, alcune delle quali non identljìcate, in numero di almeno dieci o pih persone, jnalizzata alla commissione di più delitti relativi all'acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione ed al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. Inparticolare: - PUCCIO Carlo e BOi'TA Giovanni, coordinando le attività relative al reperimento ed alla cessione dello stupefacente, percependo iproventi dei diversi traflci, gestiti dai due fratelli BARONE, e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali, secondo le disposizioni impartite da LO PICCOLO Sandro, con il quale tenevanopersonalmente i necessari contatti ed al quale rendicontavano direttamente l'esito dei traffici; - BARONE Andrea e BARONE Dornenico, acquistando e reperendo a loro volta, le sostanze stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo od intrattenendo personalmente i rapporti con i singoli spacciatori; - il BARONE Andrea, inoltre, assumendo la responsabilità della gestione dei traflco del territorio di'~omamsoNatale, Partanna, Sferracavallo, Marinella e Zen; - il BARONE Dornenico, inoltre,provvedendo pure alla custodia della droga. Con l'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309/90, essendo il numero degli associati di dieci opiù. + (omissis)
  • 3. In Palermo ed altriparti del territorio nazionale ed esterofino al 5.11.2007 del delittop, e p. dagli arti. 110, 81 cpv. cod pen. e 73 co.1 DPR 309/90 (capo 27 della richiesta di rinvio a giudizio), per avere, in concorso con PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, LO PICCOLO Sandro, per cui si procede separatamente, e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dall 'ipotesi prevista dall 'art. 75 dello stesso DPR, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od oflerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,commerciato, trasportato sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina. Con l'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 DPR 309/90,per essere stato commesso ilfatto da tre opiù persone, in concorso#a loro. (omissis) In Palermo ed altriparti del territorio nazionale ed esterofino al 5.11.2007 CAVIGLIA Domenico del delitto p. e p. dall'art. 74 comma 2 DPR 309/90 (capo 31 della richiesta di rinvio a giudizio), per avere partecipato unitamente a MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, FERRAZZANO Mario, e unitamente a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico nei cui con$-ontisi procede separatamente, ad una associazione di cuifacevano altresìparte altre persone, alcune delle quali allo stato non ident$cate, in numero di almeno dieci o più persone, jnalizzata alla commissione di più delitti relativi all'acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione alla distribuzione ed al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, ed eroina tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. Inparticolare: - CATALANO Michele, per avere diretto l'associazione, coordinando tutte le attività relative al reperimento ed alla cessione dello stupefacente, intrattenendopersonalmente i rapporti con i singoli spacciatori; anche al fine di risolvere i contrasti relativi al territorio di spaccio della droga; - NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza stupefacente; - CIARAMITARO Domenico, per avere curato il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente, nonché i rapporti con gli spacciatori; - MNGIONE Salvatore e MNGIONE Filippo per avere curato e gestito e controllato, anche tramite l'opera di altri soggetti loro vicini, il commercio e lo smercio supiazza di sostanze stupefacenti nel quartiere Zen; - FERRAZZANO Mario, per avere curato il trasporto, la distribuzione e la consegna ai singoli acquirenti e rivenditori, nonché la vendita della sostanze stupefacenti, ed infine la materiale riscossione deiproventi dei diversi tra$%; Con la recidiva reiterata ed infiaquinquennaleper CAVIGLIA Domenico (art. 99 co. l, co 2 n.2 e comma 5 cod.pen.) (omissis) In Palermo, sino all'ottobre del 2007
  • 4. del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73 co.1 DPR 309/90 (capo 32 della richiesta di rinvio a giudizio), per avere, in concorso con M NGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, FERRAZZANO Mario, e unitamente a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARODomenico e SERIO Domenico nei cui confronti siprocede separatamente, oltre che con ignoti, conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dall'ipotesi prevista dal1'art. 75 dello stesso DPR, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina ed eroina. Con l'aggravante di cui all'art. 73comma 6 DPR 309/90,per essere stato commesso ilfatto da tre opiù persone, in concorsofia loro. Con la recidiva reiterata ed infiaquinquennaleper CAVIGLIA Domenico (art. 99 co. I, co 2 n.2 e comma 5 cod.pen.) (omissis) In Palermo, sino all'ottobre del 2007 DE LUCA Antonino: del delitto p. e p. dall'art. 74 comma 2 DPR 309/90 (capo 33 della richiesta di rinvio a giudizio}, per aver partecipato unitamente a SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Feliciano, DAVI Salvatore, e unitamente a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio, nei cui conjFonti si procede separatamente, ad una associazione di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identijicate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all'acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione alla distribuzione ed al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, ed eroina tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. Tutti, inparticolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, daportare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i varifornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza; provvedendo alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio. Con la recidiva reiterata, specz9ca ed inJi.aquinquennaleper DE LUCA Antonino (art. 99 co. I, co. 2 n, I e 2, comma 4 e comma 5 cod.pen.) (omissis) In Palermo, sino all'ottobre del 2007 del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73 co.1 DPR 309/90 (capo 34 della richiesta di rinvio a giudizio}, per avere, in concorso con SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DAVI Salvatore, e unitamente a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio, nei cui confronti si procede separatamente, e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 75 dello stesso DPR, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina ed eroina.
  • 5. Conl'aggravante di cui all'art. 73 comma 6DPR 309/90,per essere stato commesso ilfatto da tre opiù persone, in concorsofia loro. Con la recidiva reiterata, speczjlca ed infiaquinquennale per DE LUCA Antonino (art. 99 co. l,co. 2 n. l e 2, cornma 4 e comma 5 cod.pen.) (omìssis) In Palermo, sino all'ottobre del 2007 Le parti hanno concluso come segue: I1 P.M. ha chiesto assolversi BARONE Dornenico e CAVIGLIA Dornenico dall'imputazione di associazione ex art. 74 DPR 309190, loro rispettivamente mossa, ed affermarsi invece la penale responsabilita degli stessi imputati in ordine ai delitti loro contestati ai capi 27 e 32 della richiesta di rinvio a giudizio: Ha chiesto inoltre affermarsi la penale responsabilità di tutti gli altri imputati, in ordine a ciascuno dei delitti loro rispettivamente contestati, nei termini che seguono: - per LIGA Salvatore, ha chiesto la condanna per il delitto sub catio 8, alla pena finale di anni 9 di reclusione ed € 2.000 di multa, già ridotta per il rito.. - per BARONE Andrea ha chiesto la condanna per i delitti sub catii 26 e 27 e, ritenuta la continuazione, che sia inflitta la pena finale di anni 10 e mesi 8 di reclusione ed € 40.000 di multa, già ridotta per il rito. - per BARONE Dornenico ha chiesto la condanna per il delitto sub 27 alla pena finale di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed € 30.000 di multa, già ridotta per il rito. - per CAVIGLIA Dornenico ha chiesto la condannaper il delitto sub 32 alla pena finale di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed € 30.000 di multa, già ridotta per il rito. - per DE LUCA Domenico, ha chiesto la condanna per i delitti sub cavi 33 e 34 e, ritenuta la continuazione, che sia inflitta la pena finale di anni 10 e mesi 8 di reclusione ed € 40.000 di multa, già ridotta per il rito. - I difensori della parti civili costituite 1)Associazione degli Industriali della Provincia di PalerrnofConf-Industria Palenno, 2) Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, 3) ComitatoAddio Pizzo, 4) Conf-Commercio Palermo, 5) F.A.I., 6) Conf-Industria Sicilia, 7) Associazione Antiracket e Anti-usura, Coordinamento delle vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia, ONLUS 8) Associazione SOS Impresa, 9) Associazione Solidaria SCS, 10) Provincia Regionale di Palermo e 11) Comune di Palermo hanno chiesto che venga affermata la responsabilitàpenale di LIGA Salvatore ed hanno altresì concluso come da rispettive comparse conclusionalie note spese allegate a verbale. Il difensore di BARONE Andrea e di BARONE Dornenico ha concluso chiedendo emettersi sentenza di assoluzione nei confronti dei propri assistiti, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. In subordine, ha chiesto: per Barone Andrea, che sia retrodatata l'epoca di consumazione dei reati rispetto a quanto descritto nei capi di imputazione, fino al 7.3.2005, che siano escluse le aggravanti contestate di cui all'art. 74 co. 3 DPR 309/90 (capo 26) e 73 cornma 6 DPR 309/90 (capo 27), e siano invece concesse le attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen., ed inflitto il minimo della pena; per Barone Dornenico che sia retrodatata l'epoca di consumazione del reato rispetto a quanto descritto nel capo 27, fino al 2.5.2006, che sia esclusa la aggravante contestata, di cui all'art. 73 co. 6 DPR 309190 (capo 27), e siano invece concesse le attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen., ed inflitto il minimo della pena Si è associato alla richiesta di assoluzione del PM, dall'imputazione sub 26), per Barone Dornenico. E si è infine riportato alle conclusioni rassegnate nelle memorie allegate a verbale .
  • 6. - I1 difensore di DE LUCA Antonino ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione con ampia formula, in ordine ad entrambi i capi di imputazione a lui contestati. - I1 difensore di CAVIGLIA Domenico ha concluso associandosi alla richiesta di assoluzione formulata dal PM, per l'imputazione sub capo 31; ed ha chiesto emettersi altresì sentenza di assoluzione per l'imputazione sub 32 perché il fatto non sussiste. In subordine ha chiesto che sia applicata la attenuante ex art. 73 comma 5 DPR 309190 e che sia inflitto il minimo della pena. - Il difensore di LIGA Salvatore ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione nei confronti del proprio assistito, per non avere commesso il fatto. SVOLGIMENTOdel PROCESSOe MOTIVI della DECISIONE Concluse le indagini preliminari nei confronti di vari imputati, accusati di aver parte fatto di Cosa Nostra, di aver commesso delitti finalizzati ad agevolare le attività criminali del predetto sodalizio mafioso, e di essersi altresì resi responsabili di gravi violazioni della normativa sugli stupefacenti, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tutti i predetti imputati, e - in particolare -nei confronti di BARONE Andrea, BARONE Dornenico, CAVIGLIA Dornenico, e DE LUCA Antonino Costoro erano chiamati a rispondere dei delitti di associazione previsti e puniti dall'art. 74 DPR 309/90, e meglio descritti ai capi 26, 31 e 33, per aver fatto parte di sodalizi criminali, promossi e diretti da soggetti gravitanti in ambito mafioso, o comunque ad essi facenti capo, e finalizzati alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall'art. 73 DPR 309190. Nei confronti dei predetti imputati erano altresi mosse le contestazioni ex art. 73 co. 1 DPR 309190, rispettivamente descritte ai capi 27, 32 e 34 della richiesta di rinvio a giudizio. Con la medesima richiesta, inoltre, il PM chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato LIGA Salvatore in ordine al delitto di estorsione aggravata previsto e punito dall'art. 629 cpv. cod. pen. e dall'art. 7 legge 203191(cfi. capo 8). All'udienza preliminare, verificata la regolarità degli avvisi, era ammessa la costituzione di parte civile di enti istituzionali e associazioni non aventi scopo di lucro, e - in particolare -delle parti che avevano avanzato richieste nei confronti di LIGA Salvatore, in relazione al delitto sub 8: ossia il Comune di Palermo, la Provincia Regionale di Palermo, l'Associazione degli Industriali della Provincia Conf-Industria Palermo, il Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, il Comitato Addio Pizzo, la Conf-Commercio Palermo, la F.A.I., la Conf-Industria Sicilia, l'Associazione Antiracket e Anti-usura, Coordinamento delle vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia ONLUS, l'Associazione SOS Impresa, e 1'Associazione Solidaria SCS.
  • 7. Quindi, nell'interesse di alcuni imputati, era avanzata istanza di definizione ex art. 438 C.P.P.: ed in particolare,nell'interesse dei predetti BARONE Andrea e Domenico, CAVIGLIA, DE LUCA e LIGA. Tutti gli imputati che ne avevano fatto richiesta erano ammessi a giudizio abbreviato. In seguito all'accoglimento della richiesta di astensione formulata dal giudice assegnatario del procedimento, erano separate le posizioni dei fratelli BARONE, di CAVIGLIA, di DE LUCA e di LIGA. I1 giudizio a carico dei predetti imputati era assegnato a questo GUP, per la prosecuzione. All'udienza del 7 marzo 2012, si prowedeva a riassumere il procedimento davanti a questo giudice. Infine, PM, difensori delle parti civili (limitatamente alla posizione di LIGA), e difensori degli imputati formulavanole rispettive conclusioni, e questo giudice decideva come da dispositivo. Tanto premesso, si osserva che, sulla base degli elementi di prova raccolti, deve essere affermata la penale responsabilità di Andrea e Domenico BARONE, e Domenico CAVIGLIA in ordine ai delitti ex art. 73 DPR 309/90, loro rispettivamente contestati ai capi 27 e 32 della rubrica, mentre tutti i predetti imputati possono andare assolti dai delitti di partecipazione ad associazione ex art. 74 DPR 309/90, previsti ai capi 26 e 31. Ed ancora, Salvatore LIGA va dichiarato colpevole, con le precisazioni che saranno più avanti esposte, del delitto di estorsioneaggravatacontestato al capo 8. Mentre, per quanto attiene alla posizione di Antonino DE LUCA, va rilevato che gli elementi proposti dall'accusa appaiono irrisolti ed insufficienti, e l'imputato va conseguentemente assolto da ogni addebito (cfr. capi 33 e 34), per non avere commesso il fatto. Le vicende delittuose oggetto di questo procedimento sono state ricostruite grazie alle articolate attività investigative svolte negli ultimi anni, in merito alle reiterate condotte delittuose portate a termine da esponenti di Cosa Nostra nella zona nord-occidentale della città. Ed in particolare in merito a quelle condotte che costituiscono ormai, secondo le consolidate acquisizioni accertate in molteplici sentenze definitive, le più tradizionali e redditizie espressioni criminali del sodalizio mafioso: l'imposizione del pizzo mafioso alle attività commerciali, ed i traffici di stupefacenti, attività direttamente collegate al capillare controllo del territorio gestito dall'organizzazione mafiosa. Poiché le fonti di prova più significative, raccolte in questo giudizio, sono rappresentate dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia escussi nell'ambito di altre inchieste, ed in parte, nella fase delle indagini preliminari di questo
  • 8. procedimento, in questa sede vanno premessi brevi cenni in tema di dichiarazioni rese da coimputati del medesimo reato, o da persone imputate in procedimento connesso ex artt. 12 e 21oC.P.P. Nel fare rinvio ai noti principi ermeneutici, stabiliti dall'art. 192 C.P.P.,(genuinità, spontaneità, disinteresse e, più in generale, genesi e motivi della chiamata di correo; sua indipendenza ed autonomia rispetto ad altri elementi di prova; costanza e logica interna del racconto, ricchezza di dettagli e coerenza, efficacia dimostrativa della chiamata, corroborata da riscontri estrinseci ed obiettivi, a carattere individualizzante) occorre premettere alcune brevi considerazioni sulla attendibilita intrinseca di ciascuno dei soggetti che in questo giudizio hanno ricoperto tale posizione processuale. Per owie ragioni di concisione, si tratteranno soltanto le questioni relative a quei collaboratori di giustizia che hanno reso specifiche dichiarazioni in merito agli odierni imputati. Si rimanda invece alle parti successive della motivazione, per il vaglio dei contenuti specifici e per la loro rispondenza alle predette regole interpretative, Va altresì premesso che, pure le collaborazioni risalenti ad epoca relativamente più recente, come quelle oggetto di valutazione in questo giudizio, sono state ormai valutate favorevolmente in svariati provvedimenti restrittivi che sono scaturiti proprio da articolati racconti dei suddetti collaboratori, e dai consistenti elementi di riscontro che li hanno corroborati. Tali valutazioni favorevoli sono poi state confermate in sede di riesame, e persino da sentenze di merito divenute irrevocabili. Andrea Bonaccorso, quasi subito dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, si è reso autore di articolata confessione, di rilevanti chiamate in reità ed in correith nei confronti di un numero dawero considerevole di soggetti indicati quali esponenti di punta del sodalizio mafioso, e nei confronti di coloro che si erano nel frattempo insediati in posizione di vertice nelle varie articolazioni territoriali cittadine, dopo i recenti arresti effettuati nell'arnbito dell'operazione c.d. Gotha. Fin dalle sue prime dichiarazioni, rese a partire da gennaio 2008, l'imputato ha immediatamente ammesso di aver fatto parte della cosca mafiosa di Brancaccio, retta dal noto Andrea ADAMO, che aveva sollecitato la sua affiliazione a Cosa Nostra. In precedenza, i due avevano intrattenuto un lungo periodo di collaborazione fiduciaria, iniziato alla fine degli anni novanta, ed interrotto unicamente dai periodi in cui ciascuno di essi era stato detenuto, per varie vicende delittuose (Bonaccorso ha precedenti per associazione a delinquere semplice, e per droga).
  • 9. Egli ha comunque specificato di aver prestato per anni continuativa collaborazione a vari sodali mafiosi, oltre che alla persona di Andrea Adarno, che aveva assistito costantemente durante la latitanza, e che aveva coadiuvato spesso prestandosi ad accompagnarlo in incontri e riunioni di rilievo. In tale veste, BONACCORSO era riuscito ad acquisire un cospicuo bagaglio di informazioni sulla composizionee la direzione di diverse famiglie mafiose. Egli ha ammesso di aver svolto compiti di latore di messaggi, e di essere entrato in contatto per tale motivo con esponenti di assoluto spicco, compresi Sandro e Salvatore Lo Piccolo, da lui conosciuti proprio attraversoAndrea Adamo. I1 suo ruolo di tramite è stato indirettamente confermato dal fatto che Andrea Adamo è stato tratto in arrestonel novembre 2007, mentre si trovava insieme a Salvatoree Sandro Lo Piccolo. Bonaccorso ha inoltre ammesso la sua partecipazione all'omicidio di Nicola Ingarao, deliberato dai Lo Piccolo, ed ha affermato di essere stato uno degli esecutori materiali di quell'agguato mafioso. Le ammissioni di Andrea Bonaccorso sono state riscontrate da svariati dati obiettivi estrinseci, acquisiti nell'inchiesta aperta dopo l'omicidio. E sono state altresì corroborate dalla convergenti dichiarazioniprovenienti da Gaspare Pulizzi, a sua volta descrittosi come colui che aveva materialmente esploso i colpi mortali contro la vittima. In generale, le spontanee propalazioni di Andrea Bonaccorso non possono ritenersi giustificate dall'intento di costruire accuse indirette e strumentalinei confronti di altri chiamati in correità. Né si vede il motivo per cui egli avrebbe dovuto auto-accusarsi di gravissimi fatti di sangue (come l'omicidio appena citato) che fino a quel momento non erano stati presi in considerazione nell'inchiesta avviata nei suoi confronti. Gli aspetti relativi alle ammissioni personali hanno dunque trovato rispondenza pressoché completa in altri, autonomi, elementi di prova raccolti a suo carico: e tali dati assumono valore decisivo, in quanto rafforzano dall'esterno la confessione di Andrea Bonaccorso e la rendono ancora più credibile. Peraltro le dichiarazioni di Bonaccorso, anche se cronologicamente successiveo contemporanee a quelle di altri collaboratori di giustizia, quali Antonio Nuccio, Francesco Franzese, Gaspare Pulizzi, si distaccano nettamente da queste ultime, nel senso che mantengono una propria autonomia di fondo, sono caratterizzate da un'originale riorganizzazionedei dati storici, e più in particolare dei profili che riguardano genesi e continuità dei contributi forniti a Cosa Nostra, e composizione delle famiglie.
  • 10. I1 complesso delle sue articolate conoscenze traccia una ricostruzione plausibile sul mandamento di S. Lorenzo, sui legami esistenti fra i vari soggetti chiamati in causa, e sul loro inquadramento all'interno della medesima cosca. Per tali motivi, il complesso delle dichiarazioni di Andrea Bonaccorso può reputarsi genuino, non motivato da secondi fini, ed in definitiva intrinsecamente attendibile. La collaborazione con la giustizia di Antonio Nuccio ha consentito la puntuale ricostruzione di gravissime vicende delittuose, consumate soprattutto nel territorio di Partanna-Mondello, in cui egli aveva operato nel periodo della reggenza di Francesco FRANZESE. Come ha poi confermato lo stesso Franzese, Nuccio era stato introdotto di fatto fra i ranghi di Cosa Nostra e di quella peculiare articolazione mafiosa, proprio grazie ad una decisione presa da Franzese. Negli ultimi anni, dopo la cattura di vari esponenti mafiosi e l'emissione di ordinanzerestrittive, che avevano costretto alcuni uomini d'onore a darsi alla latitanza, la prerogativa di essere ancora a piede libero, ed in grado di spostarsi senza limitazioni sul territorio, aveva consentito a Nuccio di svolgere il ruolo di tramite fra il latitante Franzese ed altri associati. Antonio Nuccio era poi stato incaricato di mettere in esecuzione tutte le istruzioni provenienti dai vertici latitanti di quel periodo, e riguardanti il settore delle estorsioni, il controllo della zona, e più sporadicamente i rapporti con altre famiglie: e ben presto, tra le sue prerogative, si era aggiunta anche quella di coordinare un piccolo gruppo di soldatimafiosi. I1 collaboratore è stato anche addetto alla tutela della latitanza di Franzese, ed in tale veste era già stato notato più volte dagli investigatori, nei pressi di un locale che è poi risultato il covo in cui si nascondeva il suo diretto capo gerarchico. Tali incombenze gli hanno consentito di acquisire un apprezzabile bagaglio di informazioni, che lo designano come uno dei pochi soggetti a conoscenza degli equilibri interni e degli assetti più recenti della famiglia di Partanna-Mondello, e delle attività illecite svolte in quel territorio. I1 complesso delle dichiarazioni di Antonio Nuccio ha trovato ampia rispondenza nelle attività di controllo svolte dagli inquirenti in epoca precedente al suo arresto, ed è risultato in larga parte convergente con le dichiarazioni di Francesco Franzese e con quelle di altri soggetti che nel frattempo hanno avviato proficue collaborazioni con la giustizia: e fra queste, quelle provenienti dallo stesso Andrea BONACCORSO. È emerso infatti che i due si incontravano molto spesso, nelle rispettive qualità di responsabili della latitanza di FRANZESE e di ADAMO.
  • 11. Non sono emerse circostanze dalle quali possano dedursi intenti strumentali o motivi di rivalsa nei confronti dei soggetti chiamati in causa. Anche in questo caso può dunque esprimersi una valutazione favorevole sulla sua attendibilità intrinseca. Considerazioni non dissimili possono svolgersi in merito all'attendibilità del collaboratore di giustizia Francesco FRANZESE, tratto in arresto nell'agosto 2007, dopo prolungata latitanza. Durante tale periodo, egli era stato raggiunto fra l'altro da ulteriori provvedimenti cautelai e persino da condanne per omicidio e per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa Cosa Nostra: Franzese era stato segnalato agli inquirenti, dapprima quale semplice esponente della cosca mafiosa di Partanna/Mondello, e soltanto in secondo momento come reggente della medesima famiglia. Al momento del suo arresto, è stata recuperata una cospicua quantità di missive (c.d.pizzini) dal contenuto rilevante, che rimanda immediatamente alle sue incombenze di addetto al controllo del territorio ed alla gestione delle estorsioni. Awiata la sua collaborazione con la giustizia nei primi mesi del 2008, FRANZESEha ammesso la qualifica di affiliato ed i contributi forniti alla realizzazione dei delitti, anche quelli più gravi, di cui era stato accusato. Ha poi ricostruito con dovizia di particolari il percorso criminale che aveva seguito all'intemo dell'organizzazione: ed ha ammesso, tra l'altro, i rapporti privilegiati che lo legavano ai noti Lo PICCOLO, ed in particolare a Sandro LO PICCOLO, il quale in qualità di padrino lo aveva formalmente combinato in Cosa Nostra, nel luglio 2006. FRANZESE ha contribuito a decodificare il contenuto dei pizzini sequestrati nel suo covo, ed a tracciare un quadro generale delle attività illecite svolte nella zona di competenza. Ed ha indicato i soggetti che erano addetti a compiti esecutivi di vario genere, sotto il costante controllo dei vertici mandamentali che, proprio attraverso tali missive, diffondevano istruzioni ai sottoposti. I1 suo estesissimo patrimonio di conoscenze riguarda soprattutto la zona nord/occidentale della città, ma concerne pure altre propaggini territoriali cittadine. L'attività investigativa svolta prima e poco dopo l'inizio della sua collaborazione ha fornito non pochi riscontri alle sue dichiarazioni. Sotto tale profilo, deve farsi rinvio soprattutto alle intercettazioni ed ai servizi di appostamento predisposti a motivo della sua latitanza, che hanno peraltro consentito l'identificazione di altri personaggi mafiosi, che in quel periodo erano stati suoi diretti collaboratori e fiancheggiatori.
  • 12. I1 quadro delineatosi risulta del tutto aderente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza, ed il suo livello di attendibilità, può essere valutato particolarmente elevato, tenuto conto dell'entità e del rilievo complessivo delle sue dichiarazioni,e della ricchezza di riscontri relativi al periodo sopra descritto. Analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo alle dichiarazioni del recente collaboratore di giustizia, SalvatoreGIORDANO. La sua collaborazione si caratterizzain modo peculiare, in quanto awiata spontaneamenteprima che venissero emessi prowedimenti restrittivi a suo carico, quando ancora egli era indagato in stato di libertà, per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. a causa dei contatti intrattenuti con esponenti dellezone di S. Lorenzo/TommasoNatale e Palermo Centro. Giordano era stato sottoposto ad indaginipure per delitti in materia di traffico di stupefacenti. E tale dato, del tutto singolare e unico, va letto e valutato unitamente alle motivazioni personali che hanno determinato la scelta di chiudere con il suo passato criminale: e induce a valutare favorevolmenteW - lo spessore e la credibilità delle sue affermazioni. D'altra parte, può ragionevolmente escludersi che le ricostruzioni restituite da Giordano trovino giustificazione nell'intento di diffondere accuse strumentali nei confronti dei soggetti da lui chiamati in correità. Né si vede il motivo per cui egli avrebbe dovuto falsamente auto-accusarsi di fatti gravi, quando nell'inchiesta awiata nei suoi confronti, prima della collaborazione, non erano stati ancora acquisiti indizi sufficientiper avanzare richieste di prowedimenti restrittivi a suo carico. Giordano ha innanzi tutto narrato del suo rapporto di lavoro, alle dipendenze dei noti Raccuglia, titolari di fatto della ditta Ragel (prodotti surgelati): ed ha riferito sul fatto che, sebbene non sia mai stato formalmente combinato in CosaNostra, egli era riuscito a guadagnarsila loro fiducia e la loro considerazione. Per tali motivi, Giordano era stato incaricato di organizzare (senza poi prendervi parte) tutte le riunioni che frequentemente si tenevano all'interno dei locali della ditta Ragel, fra esponenti mafiosi del calibro di Salvatore Cocuzza, Salvatore Lo Presti, Vittorio Mangano, Pasquale Di Filippo, Giovanni Zerbo ed altri, inquadrati soprattuttonella zona di Palermo Centro, ma anche in altre articolazioniterritoriali cittadine. Più recentemente, i contatti di Giordano si erano estesi ad esponenti delle zone nord-occidentali di Palermo, e da ultimo, egli era stato incaricato di seguire per conto di Cosa Nostra, insieme ad altri soggetti (fra i quali Nicola Ferrara e Francesco Costa, detto il Pufftto) il noto quartiere S.
  • 13. Filippo Neri (altrimenti noto come lo ZEN), inserito all'interno del mandamento mafioso di Tornmaso Natale/Resuttana/S. Lorenzo. Precedentemente, GIORDANO si era fra l'altro occupato, insieme al già menzionato Puffetto, di impone, per conto del sodalizio mafioso, l'installazione di slot machine e video poker all'interno di numerosi esercizi commerciali di varie zone di Palermo. I1 collaboratore ha riferito in merito ai nuovi reggenti, che più recentemente si erano awicendati al vertice delle zone mafiose di Palermo nord-ovest (l'architetto LIGA ed i suoi fedelissimi), un tempo feudo inespugnabile dei Lo Piccolo. Ed ha inoltre parlato dei fondamentali tentativi di riawicinamento, avviati nello stesso periodo, fra costoro ed i nuovi esponenti delle zone di Palermo CentroIS. Maria di Gesù, e delle riunioni che si erano intrattenute su tale fondamentale progetto. Tali notizie, come quella sui progetti di alleanza fra i predetti mandamenti, gli erano state fornite soprattutto da Francesco Costa, detto il Puffetto. Alla pari di altri, importanti, recenti collaboratori di giustizia (come ad esempio, Manuel Pasta), Salvatore Giordano ha fornito dichiarazioni rilevanti, risultate spontanee e del tutto autonome rispetto a quelle di Pasta, sulla composizione attuale delle variefamiglie palermitane. Le sue accuse, che convergono con quelle del predetto collaboratore su molteplici elementi, hanno giustificato l'adozione del provvedimento restrittivo, adottato nel giugno del 2010 a carico di Biondino Giuseppe ed altri imputati, nel proc. n.11213/08R.g.n.r.. Più in generale, le sue chiamate hanno trovato ampia rispondenza in altri, autonomi elementi di prova, raccolti dagli inquirenti durante le indagini svolte nel medesimo procedimento (sotto tali profili, si fa rinvio ad argomenti e motivazioni adottate da quel giudice di merito). I1 complesso delle dichiarazioni del predetto imputato può reputarsi genuino, non motivato da secondi fini, ed in definitiva intrinsecamente attendibile. La collaborazione con la giustizia di Maurizio SPATARO, awiata nel novembre 2008, riguarda più da vicino l'ambito territoriale del mandamento di Resuttana. Già prima dell'arresto - eseguito nel luglio 2009, nell'ambito di un inchiesta relativa ad una estorsione mafiosa ai danni di un noto locale cittadino - l'imputato aveva attirato l'attenzione degli investigatori per i suoi intensi rapporti di collaborazione con il noto esponente mafioso Giovanni BONANNO,scomparso nel gennaio 2006. Negli ultimi anni, SPATARO aveva condiviso con Bonanno molteplici interessi patrimoniali sia in Cosa Nostra, sia al di fuori del contesto mafioso. Al punto che - poco dopo l'omicidio del socio e l'arresto di Genova Salvatore, successore di Bonanno ai vertici del mandamento di Resuttana - egli aveva dovuto necessariamente continuare
  • 14. ad intrattenererapporti con i nuovi esponenti di vertice di tale articolazioneterritoriale (l'anziano narco-trafficante Gaetano Fidanzati, Salvatore Lo Cicero e Giuseppe Lo Verde): in tal modo, Spataro era riuscito ad attingendo un variegato ed articolato complesso di nuove informazioni. Lo spessore notevole delle sue propalazioni è emerso soprattutto nell'arnbito del procedimento relativo alla uccisione di Giovanni BONANNO. Quel giudizio è stato definito con sentenza di condanna all'ergastolo,emessa nei confronti dei noti cINÀ Antonino e ROTOLO Antonino, basata anche sulle sue fondamentali chiamate in reità. Recentemente, il procedimento nell'arnbito del quale era stato tratto in arresto, è stato definito con sentenza di condanna: in tale contesto, è stata riconosciuta a Maurizio SPATARO la speciale attenuante dell'art. 8 legge 203/91.E tale dato ribadisce e conferma ampiamente la attendibilità della sua collaborazione. A valutazioni analoghe si pub pervenire in ordine alla attendibilitàintrinseca del collaboratoredi giustizia Angelo CHIANELLO . I1 predetto collaboratore ha dato awio alle sue dichiarazioni,di natura auto ed etero-accusatoria, sin dal mese di marzo 2008, a poche settimane di distanza dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia in carcere emessa nei suoi confronti, per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Sin dal primo interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria, Chianello ha manifestato il fermo proposito di collaborare con la giustizia, rivelando il proprio personale coinvolgimento nella gestione di rilevanti interessi patrimoniali che Cosa Nostra coltivava fuori dalla Sicilia, nella zona del milanese. Ed ha ammesso di aver preso parte reiteratamente - con o senza l'avallo del sodalizio mafioso- ad ingenti traffici di sostanze stupefacenti, e ad alcuni episodi di rapina, riconducibili comunque nell'ambito della criminalità organizzata. CHIANELLO ha specificato che -pur non essendo mai entrato formalmente tra i ranghi di Cosa Nostra - egli aveva avuto modo di intrattenere a lungo, negli ultimi anni, proficui rapporti di collaborazione con i massimi vertici di quel periodo, Salvatoree Sandro LO PICCOLO. E ciò, grazie anche al legame di parentela che egli aveva con Luigi BONANNO, soggetto molto vicino ai due noti latitanti. I1 collaboratore di giustizia ha altresì narrato di importanti vicende criminali, maturate in ambito mafioso: dal coinvolgimento in prima persona - accanto al cugino BONANNO, e su istigazione di Antonio NUCCIO - nel progetto di assassinare Gianni NICCHI, all'epoca, giovanissimo uomo
  • 15. d'onore emergente, militante nella fazione awersa ai LO PICCOLO: il progetto era ben presto sfumato,in seguito ai tracollo del gruppo dei LO PICCOLO. Ed ha riportato circostanziate informazioni sui suoi rapporti diretti con esponenti di primissimo piano nel campo delle estorsioni, come Pierino DI NAPOLI capo mandamento di Cmillas, e come Pino GERACI, esponentedi Altarello. Di notevole importanza va ritenuto pure il contributo da lui fornito nella ricostruzione di vicende consumate in collaborazionefia loro, da esponenti mafiosi siciliani e milanesi. Fra queste, possono citarsi le estorsioni ai danni di un noto ingegnere milanese; ed ancora, le turbative di gara portate a termine con l'aiuto di Antonino Nuccio e con quello di Carlo Puccio (parente stretto dei LO PICCOLO). I1 suo apporto di conoscenze può definirsi particolarmente ampio ed articolato, e va ben oltre le notizie circostanziatee approfondite, fornite sul contesto mafioso locale, di cui si è appena detto. Ma comprende una notevole serie di informazioni su ulteriori attività criminali, che Chianello aveva avuto modo di apprendere grazie al peculiare ruolo di tramite fra uomini d'onore siciliani ed esponentidella criminalità organizzatamilanese, svolto negli ultimi anni di libertà. Le dichiarazioni di Angelo CHIANELLO, ed in particolare quelle che attengono alla personale partecipazione del collaboratore a traffici di stupefacenti ed a rapine, hanno trovato immediati e notevoli riscontri obiettivi, grazie alle attività investigative svolte dalla Polizia Giudiziaria,dopo le sue propalazioni. La attendibilitàintrinseca di Angelo CHIANELLO è stata valutata positivamente da vari organi giurisdizionali, sia in sede di riesame, davanti al Tribunale della Libertà, sia in sede di giudizio, davanti al Tribunale e davanti al GUP. In particolare, il GIP presso il Tribunale di Milano ha emesso ordinanza di misure coercitive nei confronti di sedici imputati (cfr. ord. del 21 aprile 2009, in proc. n. 22063108 r.g.n.r.,), basandosi anche sulle dichiarazioni rese da Angelo Chianello, e valutando l'apporto fornito dal suddetto collaboratore assolutamente attendibile, e rispondente ai parametri della logicità, della articolazione, della univocità e della verosirniglianza, oltre che ampiamente riscontrato dai dati oggettivi acquisiti in quel procedimento. Infine, va ricordato che è stata riconosciuta al predetto collaboratore l'attenuante speciale di cui all'art. 8 della legge 203/91, con sentenza di condanna emessa da questo ufficio (in proc. n. 38/08 r.g.n.r.), a carico di Andrea Adamo ed altri imputati, fra i quali lo stesso Chianello. La predetta sentenza è stata confermata negli aspetti che qui rilevano dalla Corte di Appello di Palermò. L
  • 16. Tale dato conferma e rafforza tutti gli altri giudizi favorevoli fin qui espressi sulla attendibilita intrinsecadi Angelo Chianello. * * * * * Salvatore LIGA (cauo 8) Passando alla trattazione delle singole posizioni, va premesso innanzi tutto che l'imputato Salvatore LIGA (cl. 85) è stato chiamato a rispondere del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 81 cpv. 629 comma 2" in relazione alla n. 3 comma 2 dell'art. 628 cod. pen. e art. 7 D.L. 13maggio 1991 n. 152,conv. nella legge 12luglio 1991,n. 203) consumato in danno di Ancione Antonio, socio del mobilificio ANTEGO s.r.1. (cfr. capo 8 della richiesta di rinvio a giudizio). I1 predetto imputato è stato accusato di avere agito in concorso con i noti Salvatoree Sandro LO PICCOLO, quali ispiratori/promotori delle condotte illecite, e con Giovanni NIOSI, esponente di Cosa Nostra che lo aveva in realtà preceduto, quale esecutore materiale delle imposizioni mafiose e quale esattore del pizzo. Più specificamente, al predetto Salvatore LIGA (classe 85) è stato contestato di aver perpetuato il piano criminale attuato negli ultimi dieci anni, nei confronti di Ancione Antonio, da parte di esponenti di vertice di Cosa Nostra, soprattutto nel periodo in cui questa era sotto il controllo diretto di Salvatore e Sandro Lo Piccolo. Ed in particolare, di aver imposto alla predetta vittima, nei mesi compresi fra la fine dell'anno 2006 e la prima metà dell'anno 2007, il versamento di due ulteriori rate semestralì di pizzo (corrispondentia complessivi 1.000euro annuali). Si trattava della c.d. messa aposto dell'attività commerciale svolta dalla predetta ditta. Va premesso che ANCIONE era già stato in passato oggetto di attenzione da parte del sodalizio mafioso, a causa della medesima attivitàcommerciale, da lui avviata nel lontano 1997. E come titolare di fatto della ANTEGO s.r.l., egli aveva subito in primo luogo intimidazioni da parte del noto LIGA Salvatore (classe 31)e del figlio di questi, LIGA Federico. ANCIONE era stato costretto a versare loro consistenti quote di pizzo. E ciò fino a quando in data 16.10.2001, i due LIGA erano stati tratti in arresto, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP di questo Tribunale, per il delitto di estorsione aggravata ex art. 7 legge 203191, in danno dello stesso ANCIONE. Alcuni anni più tardi, nel novembre 2007, in occasione dell'arresto di Salvatore e Sandro Lo Piccolo, ed in seguito al ritrovamento di copiosa documentazione scritta, custoditaall'interno del
  • 17. covo dei due latitanti, erano stati recuperati alcuni pizzini che facevano esplicito riferimento ai versamenti di denaro ed alla messa aposto, subitipiù di recente dal predetto commerciante. In particolare, i brevissimi stralci che riguardavano direttamente la ditta di mobili gestita dalla vittima (ANTEGO srl), si leggevano accanto a frasi dal tenore significativamente evocativo (come ad es. "10.000 geometra per capannone acquistato a S. Lorenzo, in via Ugo La Malfa "oppure "5.000 + 3.000 "ROM "per i villini di Lo S. di Carini"ed ancora "Iseimila che il signor Antonio mi doveva (deve solo 900)". Owero erano collocati all'intemo di elenchi di nomi, verosimilmente riferibili ad altre attività commerciali, seguiti o preceduti da una cifra che, con ogni probabilità-considerato il contesto - si riferiva alla quota dipizzo da esigere per ciascuna di quelle attività. A titolo puramente indicativo,possono citarsi le seguenti note, rispettivamente tratte: - dal pizzino classificato come ZD20 (che inizia con la dicitura Entrate 2004, comprende un elenco di nomi e cifre, ed il seguente inciso: 20/5Ancione dicembre 2003...........500);- - dal pizzino classificato come ZB21(che tra l'altro, riporta la frase: Ancione .........casa); - dal pizzino ZB22, con sigla iniziale "Roma" (dove si legge fra gli altri nomi e gli altri importi, il seguente inciso: m........Ancione); - dal pizzino definito ZB6, che comprende, fra l'altro, in un elenco intitolato Pasaua 2005, pure la frase: ANCIONE......"da rivedere "......... m). In seguito alle predette emergenze, in data 22 aprile 2008, gli investigatori convocavanoAntonio Ancione, in qualità di persona informata sui fatti. In tale circostanza, la vittima ricostruiva tutte le vessazioni che aveva dovuto subire a partire dall'anno 1997, quando - come si è detto - egli aveva iniziato a versare a Federico LIGA, il pizzo imposto per la c.d. messa aposto della sua attività commerciale. E precisava che tali estorsioni periodiche erano state portate avanti dal predetto esattore, fino alla Pasqua del 2001, data in cui LIGA Federico era stato tratto in arresto. Come è emerso dal racconto della vittima, in quegli anni, i locali che ospitavano l'attività di Ancione erano stati semistrutti da un incendio: ne era seguito un'accesa richiesta di chiarimenti tra vittima ed esattore, che era stata intercettata sull'utenza telefonica di Ancione, ed aveva infine condotto gli investigatori ad individuare gli autori di quella estorsionemafiosa. Nel frattempo, mentre erano ancora in corso le indagini, Federico LIGA aveva appreso che era . stato acquistato un nuovo locale, destinato ad ospitare l'attività della ANTEGO. E pretendeva di esigere una cifra consistente (10 milioni di lire), corrispondentead una quota del prezzo di acquisto dell'immobile: il vessatore sosteneva pretestuosamente che gli era dovuta una sorta di compenso, a titolo di sensaleria.
  • 18. Federico LIGA pretendeva altresì di imporre l'impresa (quella di Enzo Di MAIO) che avrebbe dovuto effettuare la ristrutturazione dei nuovi locali, e di prestabilire il prezzo da corrispondere all'appaltatore di quei lavori. Antonino ANCIONE rievocava davanti agli inquirenti tutti gli incontri avuti con Federico LIGA, ed in particolare, quello awenuto alla presenza dell'appaltatore designato, Vincenzo DI MAIO, e del noto Filippo LO PICCOLO, durante il quale egli aveva inutilmente tentato di far ridurre le pretese eccessivamente esose, avanzate dai suoi persecutori Da ultimo, il teste aveva deciso di rivolgersi a Giovanni NIOSI (coimputato di LIGA Salvatore classe 85, per il quale si procede separatamente): e costui era riuscito ad ottenere una consistente riduzione di quanto inizialmente richiesto. Ma Giovanni NIOSI gli aveva confermato che - in ogni caso -i lavori di rifacimento da appaltare avrebbero dovuto essere svolti da Enzo Di Maio, come stabilito in precedenza. La vittima ricordava poi che tale soluzione era stata definitivamente raggiunta e chiarita, durante un incontro awenuto alla presenza di NIOSI, Federico LIGA e Giuseppe LO CASCIO. Dopo l'arresto di Federico LIGA (nell'ambito di una operazione che aveva coinvolto pure i citati Di Maio e Lo Cascio), era seguito un periodo di provvisoria tranquillità, interrotto dopo circa un anno, dal subentrare di Giovanni NIOSI. A partire dal mese di dicembre 2002, NIOSI era diventato il soggetto deputato alla raccolta delle rate semestrali di pizzo mafioso dovute dal teste a Cosa Nostra. NIOSI aveva ribadito ad ANCIONE che avrebbe dovuto comunque versare la cifra una tantum, pattuita prima dell'arresto di Federico LIGA e di Enzo DI MA10 (circa 5.000 euro), e destinata allefamiglie. La quota periodica complessiva da continuare a corrispondere a Cosa Nostra, ammontava, invece, sempre alla somma di 1.000 euro annui, suddivisi in due quote semestrali da 500 euro ciascuna, da versare in prossimità delle feste pasquali e di quelle natalizie. I versamenti a Giovanni NIOSI si erano protratti fino al 2005, poiché pure il predetto imputato era stato tratto in arresto. Come accaduto precedentemente, la vittima aveva usufmito di una breve tregua, fino a quando - nel mese di marzo del 2006 - si era presentato LIGA Salvatore (classe 85), imputato di questo giudizio, a pretendere le stesse rate di pizzo. E .il teste aveva dovuto corrispondere al nuovo esattore, due quote da 500 euro ciascuna, nel periodo di Natale 2006 ed in quello di Pasqua 2007. I versamenti si erano interrotti a causa dell'arresto di Salvatore LIGA, a sua volta bloccato da un provvedimento coercitivo, emesso nei suoi confronti.
  • 19. Per maggiore chiarezza, si riportano integralmente le dichiarazioni rese da Antonio ANCIONE, sulla vicenda oggetto di questo giudizio: "Sono socio della ANTEGO s.r.l., con sede a Palermo in via Regione Siciliana, n. 9918: amministratore unico della stessa è mia moglie, TEGOLO Maddalena. Fa parte della società anche mio cognato, TEGOLOPietro. Ho appreso dai giornali che tra la documentazione sequestrata ai LO PICCOLO, si fa riferimento alpagamento delpizzo daparte della mia azienda. A tale proposito, dichiaro: ho avviato la mia attività commerciale, nell'anno 1997. Pochi mesi dopo, si è presentato in azienda ORLANDO Felice, il quale mi chiedeva di mettermi in regola con l'organizzazione. Ho iniziato apagare nel dicembre dello stesso anno a LIGA Federico. Nel mese di novembre del 1999, a seguito di un incendio veriJicatosinella mia azienda, cercavo di contattare LIGA Federico, per sapere se era al corrente delle cause dell'incendio. Il colloquio tra me e il LIGA veniva intercettato dalla Polizia: per tale motivo sono stato contattato nei vostri uffici,per deporre in ordine a tale vicenda. Ho pagato ilpizzo al LIGA (Federico, ndr)fino alla Pasqua del 2001. Dopo l'arresto del LIGA, per qualche anno, nessuno si èpresentato afarmi delle richieste. Un giorno, nella mia azienda si è presentato Giovanni NIOSI.. ricordo che questi era perfettamente a conoscenza della cifra che corrispondevo al LIGA. Il NIOSI mi disse che dovevo iniziare a pagare mille euro l'anno, in due soluzioni, da consegnargli a ridosso dellefestività pasquali e natalizie. Devo precisare che, nell'anno 2000, ho acquistato l'attuale immobile della società. Per tale acquisto, LIGA mi chiese il pagamento di 10.000.000 di lire per la sensaleria, e 20 milioni di lire, per i lavori di ristrutturazione, obbligandomi nel frattempo a farli eseguire a DI MAI0 Vincenzo. Ricordo che un giorno incontrai LIGA Federico, DI M I 0 Vincenzo e LO PICCOLO Filippo, con i quali parlai della richiesta esosa che mi avevano fatto, cercando di mediare - quanto meno -la czfia impostamiper iniziare i lavori. Non riuscendo a mediare la ci9a con i predetti, mi sono rivolto a Giovanni NIOSI, il quale si interessava per la mediazione della czja, riuscendo a ridurla a 5.000 euro, confermandoperò che i lavori dovevano essere realizzati dal DI M I O . . , Il chiarimento della vicenda avvenne alla presenza di NIOSI, del DI M I 0 e di Giuseppe LO CASCIO. Dopo circa una settimana dall'incontro, DI M I O Vincenzo, LIGA Federico ed il predetto LO CASCIO, vennero arrestati in una operazione di Polizia.
  • 20. A quel punto, mi sono rivolto al NIOSI, il quale mi diceva chepotevo fare eseguire i lavori a chi volevo, ma che dovevo corrispondere 5.000 euro per lefamiglie, oltre che i 1.000 euro l'anno, sempre in due soluzioni, A dicembre 2002, ho iniziato apagare il NIOSI. Ricordo di avere corrisposto al NIOSI, oltre le 500 euro della tratta semestrale, anche la somma di 2.080 euro, come anticipo dei 5.000 euro. Ho pagato il NIOSI sino al suo arresto, che, se non ricordo male, è avvenuto intorno al 2005. Fino al mese di marzo 2006, nessuno si èpresentato afarmi richieste di alcun genere. Un giorno del mese di marzo, o aprile 2006, sono stato contattato da LIGA Salvatore, recentemente da voi arrestato, il quale mi chiedeva di mettermi aposto, in quanto -a suo dire - era stato incaricato da altriper la riscossione. Ho pagato le 500 euro a LIGA Salvatore, nel periodo di natalizio del 2006, epoco prima della Pasqua del 2007. Da allora, nessuno si èpiù presentato. Più avanti, Antonio Ancione individuava con certezza la foto dell'odierno imputato Salvatore LIGA, (classe 85), come quella dell'individuo che -per ultimo - si era presentato a riscuotere il pizzo, nel 2006/2007. Tra l'altro, la vittima si mostrava perfettamente in grado di indicare e di tenere ben distinta la foto dell'odierno imputato, da quella del suo omonimo Salvatore LIGA (classe 64), soggetto a sua volta coinvolto nel procedimento principale, ed inserito nell'elenco di indagati per i quali è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio. Ancione riconosceva correttamente in foto, altresì, Giovanni NIOSI, Enzo DI MAIO, Federico LIGA, Filippo LO PICCOLO e Giuseppe LO CASCIO, ossia tutti i soggetti chiamati in causa, a vario titolo, nell'arnbito del suo racconto. Alla stregua di tutto quanto precede, si osserva che l'articolato racconto reso dalla vittima della estorsione, integra -già in sé e per sé -evidente prova a carico dell'odierno imputato. Secondo un orientamento giurisprudenziale più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, il giudizio di condanna può fondarsi anche su un'unica fonte di prova, costituita dall'esame testimoniale della persona offesa (cfr. Cass. Sez. I11 pen. 17 marzo 97, n. 2540): le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare, possono essere utilizzate quali fonti di convincimento del giudice, al pari di qualsiasi altra fonte di prova, senza necessita di fare ricorso a 'riscontri esterni, che invece sono necessari - secondo altro canone di valutazione, stabilito dall'art. 192 C.P.P. co. 3 - solo nell'ipotesi di dichiarazioni rese da imputato di reato connesso o collegato.
  • 21. Le dichiarazioni della vittima del reato non esentano tuttavia il giudice dal compiere un esame sull'attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso, quando siano carenti dati obiettivi, emergenti dagli atti, a conforto del1'assuntodellapersona offesa. Sull'argomento in esame, in altra pronuncia (cfr. Cass. Sez. V pen., l giugno 1999, n. 6910) è stato ribadito che a base del libero convincimento del giudice possono essere poste (...) le dichiarazioni dellaparte offesa (...), ed è stato aggiunto che la deposizione dellapersona offesa, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola comefonte di prova, ove sia sottoposta ad un attento controllo della credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. Nel caso in questione, è proprio l'attendibilità della versione di Antonio Ancione a contribuire a rafforzare il convincimento del giudice, ed fugare qualsiasi, residua perplessità. I1 racconto del denunciante, innanzi tutto, è risultato sempre coerente, congruo e plausibile sotto il profilo della logica interna. E non presenta vistosi adattamenti su particolari essenziali, appare spontaneo e genuino, sebbene la presentazione del teste sia stata sollecitata da notizie pubblicate dai giornali, che accennavano al contenuto deipizzini, ritrovati nel covo dei latitanti LO PICCOLO. Ebbene, quegli stessi appunti - tenuto conto delle modalità e del luogo di rinvenimento, oltre che del contenuto intrinseco delle frasi riportate - possono senz'altro leggersi e interpretarsi come veri e propri elenchi di commercianti estorti per conto dell'associazione mafiosa, e come una sorta di rendiconto/riepilogo fatto ai vertici mafiosi di allora, Salvatore e Sandro LO PICCOLO, sulle attività commerciali sottoposte alpizzo e sulle quote da queste corrisposte. E proprio la reiterata indicazione della ditta di ANCIONE sui predetti pizzini contribuisce a rendere ancora più credibili le affermazioni della vittima. E contribuisce a far collocare tutti i delitti di estorsione commessi in danno del predetto titolare, nell'arnbito delle attivita criminali svolte per conto, e nell'interesse di cosa Nostra; ivi comprese le condotte illecite più recenti, direttamente ascrivibili all'imputato di questo giudizio, Salvatore LIGA (classe 85). Ulteriore conferma della credibilità delle affermazioni di Antonio Ancione può trarsi dai dati raccolti in merito ai soggetti coinvolti nel suo racconto. Appare superfluo indugiare sullo spessore criminale di Sandro e Salvatore LO PICCOLO, e sulla loro inarrestabile carriera nell'ambito di Cosa Nostra: dati ormai ampiamente acquisiti in numerose pronunce di merito.
  • 22. LIGA Federico, LO PICCOLO Filippo e DI MAI0 Vincenzo vantano tutti precedenti per delitti di stampo mafioso, e - tra l'altro - risultano effettivamente tratti in arresto, in data 18 ottobre 2001, per il delitto di associazione mafiosa p. e p. dall'art. 416bis cod. pen.. Gli stessi soggetti erano ancora tutti detenuti, per tali fatti, all'epoca della richiesta di misura cautelare avanzata dal PM nel procedimento principale, dal quale è stato stralciato quello odierno. Più in particolare, sia LO PICCOLO Filippo che LO CASCIO Giuseppe risultano indicati nella ordinanza del GIP seguita alla predetta richiesta, come uomini d'onore alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO. Quanto al ruolo di Giovanni NIOSI, va ricordato in primo luogo che nei confronti del predetto co-imputato si procede separatamente, in ordine alla medesima imputazione contestata in questo giudizio a Salvatore LIGA (classe 85). Giovanni NIOSI, nel capo di imputazione 8 della richiesta di rinvio a giudizio, è indicato quale predecessore dell'odiemo imputato, e quale soggetto delegato a riscuotere le quote maturate fino al 2005, e materialmente versate da Ancione. Ed ancora, è stato precisato che Giovanni NIOSI risulta indicato dalle convergenti dichiarazioni di Antonio Nuccio e Francesco Franzese, come soggetto vicino ai fratelli Francesco e Giovanni Bonanno, a disposizione delle cosche di Resuttana/S. Lorenzo. Le affermazioni dei due collaboratori rivestono peculiare rilevanza anche perché -come è noto -all'epoca della loro affiliazione in Cosa Nostra, Franzese e Nuccio gravitavano entrambi nella fazione di Cosa Nostra, facente capo a Sandro e Salvatore LO PICCOLO, padroni assoluti di quel mandamento. E in questi ultimi anni essi hanno ampiamente dimostrato di dispone di notevoli e approfondite conoscenze sull'entourage dei predetti vertici mafiosi e sulle articolazioni territoriali della zona nord-occidentale di Palermo. Ed infatti, dopo aver riconosciuto la foto del predetto coimputato, nell'ambito dell'interrogatorio reso in data 5 marzo 2008, Antonino Nuccio, ha dichiarato: "...Sì, questo è Giovanni NIOSI: era vicino sia a Francesco che a Giovanni Bonanno, e si interessava degli episodi delittuosi della zona di Resuttana. Non so se era uomo d'onore, ma so che era a disposizione della cosca, e faceva il vigile del fuoco. Era vicino a Francesco Bonanno nel periodo~2000/2002.e comunque prima della sua morte. Successivamente si avvicinò a suofratello Giovanni, che nelfrattempo era stato scarcerato".
  • 23. In termini del tutto simili, si è espresso Francesco FRANZESE, durante l'interrogatorio del 26 novembre 2007: " Sulla zona di San Lorenzo, sino al momento del suo arresto, vi era GiovanniNIOSI, intimo di Di BLASI e parente dì BONANNO. Gestiva il territorio di San Lorenzo ed era amico dei GUCALONE dei supermercati GLAC...'l. Secondo dati riportati nella menzionata richiesta del PM, articolata nel procedimento principale, è emerso che NIOSI svolgeva effettivamente il lavoro di vigile del fuoco, ed è stato condannato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso alla pena di 5 anni di reclusione, con sentenzadel 21.12.2006, confermata dalla Corte di Appello di Palermo. Considerazioni del tutto simili possono trarsi dai dati raccolti sulla persona di Salvatore LIGA (classe 85), odierno imputato. Nell'ambito del più volte citato proc. n. 38/08 r.g.n.r., Salvatore LIGA è stato sottoposto a fermo ed a misura coercitivaper il delitto di partecipazione a Cosa Nostra e per il delitto di estorsione continuata ed aggravata ex art. 7 legge 203191, commesso sino al febbraio 2008, in danno del titolare di una auto-carrozzeria. Con sentenza emessa dal GUP di questo Tribunale in data 16 luglio 2009, Salvatore LIGA è stato riconosciuto colpevole del delitto di estorsione aggravata e condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed € 2.000 di multa, mentre è stato assolto dalla imputazione di partecipazione alla associazionemafiosa. La Corte di Appello, con sentenza de11'8 aprile 201l, nel confermare le predette statuizioni di condanna e assoluzione, ha tuttavia ridotto la pena inflitta a Liga, fino a d anni 5 e mesi 4 di reclusione. Tale sentenza è divenuta irrevocabile,nei confronti di SalvatoreLIGA, in data 7 ottobre 2011. Risulta pertanto definitivamenteaccertato con pronuncia giurisdizionale il fatto che, nello stesso arco di tempo in cui ANCIONE ha collocato le rimesse di denaro consegnate a Salvatore LIGA (classe 85), costui era impegnato a svolgere lo stesso genere di attività illecita, in danno di un altro artigiano/commerciante (tale Rosolino CHIFARI). E nel procedimento concluso con sentenza di condannanei confronti di SalvatoreLIGA (cl. 85), CHIFARI aveva a sua volta riconosciuto in foto l'odierno imputato come l'esattore delle somme . . che gli erano state estorte. .. ' Non va trascurato il fatto che pure quest'ultima vittima aveva il suo esercizio commerciale nella zona nord-occidentale della città, e quindi nello stesso ambito territoriale che, in quegli anni, ricadeva sotto il controllo diretto di Sandro e SalvatoreLO PICCOLO.
  • 24. Riferimenti alla estorsione mafiosa consumata ai danni di Rosolino CHIFARI, erano stati ritrovati su alcunipizzini, recuperati nel covo dei LO PICCOLO. Tra l'altro, va sottolineato che in motivazione, la Corte che ha confermato la condanna di LIGA, ha specificato come il pizzo estorto a Chifari, era stato consegnato proprio negli stessi periodi che sono stati successivamente indicati citati nel racconto di Antonino ANCIONE (per la precisione, diversamente da quanto era indicato nei capi di imputazione relativi alla vicenda CHIFARI, è stato accertato che l'esazione del pizzo awenne a gennaio 2007 ed a Pasqua 2007, e non nell'anno successivo fino al febbraio 2008). Ed ancora, va sottolineato che - fra i dati obiettivi elencati nella predetta sentenza - figurano le ulteriori dichiarazioni rese da Antonino NUCCIO. Secondo il predetto collaboratore, da confidenze acquisite in ambito mafioso, egli aveva appreso che componenti della famiglia LIGA erano stati autorizzati da Sandro Lo PICCOLO a riscuotere denaro proveniente dalle estorsioni, per destinarlo in parte ai propri congiunti carcerati, ed in parte allo stesso Sandro Lo PICCOLO. Ebbene, non c'è dubbio che tali ultime affermazioni di Antonino Nuccio, sia pure riportate de relato, si coniugano perfettamente sia con la denuncia di Chifari, sia - a maggior ragione - con quelle di Antonio ANCIONE. Costui, infatti, a differenza dell'altra vittima, ha chiamato in causa più componenti dello stesso nucleo familiare dei LIGA: dall'odierno imputato Salvatore LIGA (classe 85) a Federico LIGA, e persino il padre di Federico, Salvatore LIGA (classe 31). Alla stregua di quanto esposto, non C'& dubbio che pure tali ultimi elementi obiettivi,e lo stesso tenore della sentenza definitiva, da un lato, rafforzano in generale la credibilità di Antonio Ancione. E, dall'altro, indirettamente confermano la credibilità delle sue specifiche affermazioni in merito alla persona di Salvatore LIGA (classe 85), ed in merito al contesto mafioso in cui maturarono i fatti. Non soltanto è emerso che Salvatore LIGA (classe 85) faceva effettivamente parte della stessa famiglia (i LIGA) citata da Antonino NUCCIO, circostanza che in sé per sé non basterebbe a corroborare la chiamata in causa individuale dell'odierno imputato. Ma risulta altresì che costui - nello stesso periodo e nella stessa zona di influenza di mafiosa, sottoposta al controllo dei LO PICCOLO, era stato impegnato nello stesso genere di attività illecite che oggi gli vengono contestate in questo giudizio: attività che erano dirette a favorire gli interessi patrimoniali del sodalizio mafioso e dei suoi vertici.
  • 25. E cib elide totalmente gli ultimi residui dubbi sulla complessiva credibilità della vittima Antonino ANCIONE, e sul ruolo specifico che pub essere attribuitoall'imputato. Il percorso narrativo di Antonio Ancione - oltre ad essere plausibile e verosimile, spontaneo e coerente - ha trovato dunque molteplici conferme esterne, di carattere obiettivo e logico, che restituiscono indubbia linearità al racconto della vittima e consentono di collocarlo in un quadro complessivo di piena e completa affidabilità. ANCIONE ha partecipato direttamente a tutti gli incontri che hanno punteggiato la sua vicenda, ed alle consegnedi denaro, rimesse personalmente nelle mani dei suoi persecutori. Ed è pertanto del tutto plausibile che egli sia stato in grado di riferire gli eventi e riconoscere correttamente gli autori delle condotte (per quanto è dato sapere, egli aveva avuto precedenti rapporti di conoscenza diretta, unicamente con GiovanniNIOSI), Peraltro, non sono emersi elementi di prova di alcun genere in grado di dimostrare che le accuse mosse dal titolare dell'attività presa di mira, possano essere state determinate da gravi motivi di astio, rancore o inimicizia nei confronti dei vari soggetti chiamati in causa, ed in particolare nei confronti dell'odierno imputato. Né si vede per quale altro genere di motivo, più o meno occulto, il commerciante, che era del tutto consapevole dello spessore e della estrema pericolosità dei soggetti accusati, avrebbe dovuto esporre accuse ingiustificate e false nei confronti di coloro che -facendogli comprendere con modalità tipicamente mafiose di presentarsi per conto dei vertici mafiosi, e nell'interesse di Cosa Nostra- lo avevano intimidito al punto tale da costringerlo ad adeguarsi alla richieste di messa posto, e di periodico versamento del pizzo. Va ribadita ancora una volta la progressione logica della narrazione di ANCIONE. La messa a posto della ditta ANTEGO, secondo tale versione, risulta avviatae perpetuata - e, per quanto è dato sapere, definitivamente interrotta - soltanto grazie all'apporto decisivo di soggetti che sono poi risultati appartenere al medesimo nucleo familiare (Salvatore LIGA, classe 31, e Federico LIGA, rispettivamente nonno e zio patemi dell'ultimo esattore Salvatore LIGA, classe 85). E risulta, altresì, mantenuta ferma grazie all'ulteriore apporto di soggetti, come il NIOSI - e, in via secondaria, Vincenzo Di Maio, Giuseppe Lo Cascio e Filippo Lo Piccolo - gravitanti tutti nella medesima articolazione territoriale, e risultati poi vincolati fra loro da legami pregressi, e *, dalla circostanza di aver fatto tutti capo ai vertici mafiosi Sandro e Salvatore Lo Piccolo. Sotto tale specifico profilo, si consideri ad esempio l'intervento di intermediazione spiegato, su richiesta della vittima Antonio Ancione, da parte di Giovanni NIOSI, ed il subentro di costui al posto di Federico LIGA, quasi a riperconerne i passi, ed a ribadire le medesime pretese di
  • 26. denaro destinato alle famiglie; o ancora, il fatto che tutti i predetti imputati sono risultati coinvolti, negli ultimi anni, nei medesimi reati e nelle medesime vicende giudiziarie. Ora, se si considera che Antonio ANCIONE è risultato del tutto estraneo a Cosa Nostra, ed era pertanto sicuramente ignaro delle strutture interne, degli organici del sodalizio, e dei legami che preesistevano in ambito mafioso fra i soggetti da lui chiamati in causa, non c'è dubbio che deve reputarsi estremamente significativa la circostanza che la vittima sia riuscita a collocare nel suo racconto, soggetti che poi -in base a riscontri successivi-sono risultati effettivamentelegati fra loro, nei termini sopra specificati. Ora, se si esclude ragionevolmente che possa essersi trattato di una mera coincidenza fortuita, non resta che concludere che ciò si è verificato soltanto perché le chiamate in causa di Antonio Ancione sono genuine, e rispondono all'effettivo andamentodei fatti. Né va dimenticato che l'effettiva esistenza della estorsione perpetuata ai danni della ditta di ANCIONE risulta inconfutabilmente comprovato dai più volte menzionati appunti, ritrovati nel covo dei latitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo. Sugli stessi pizzini, non soltanto il nome di Antonio Ancione figura più volte nell'elenco delle imprese sottopostead estorsione,ma questo compare spesso accanto allacifra 500. E ciò, atteso l'evidente allusione alla quota semestrale di 500 euro, di cui ha parlato la vittima, costituisce un riscontro davvero notevole, alle affermazioni ed alle accuse articolate dalla parte lesa. È vero che - come ha correttamente osservato la difesa - nei pizzini sono riportati riferimenti cronologici differenti rispetto al periodo curato dall'imputato (e, in particolare, si citano gli anni 2003 e 2005, che, secondo il racconto della vittima, sarebbero stati curati da Giovanni NIOSI e non da Antonio ANCIONE). Ma ciò significa soltanto che tali documenti riservati non hanno -almeno direttamente - natura di riscontro individuale e immediato rispetto a quella parte delle affermazioni di ANCIONE che chiamano in causa Salvatore LIGA (classe 85). Ora, a parte la owia considerazionerelativa al fatto che tali fonti di prova non hanno necessità di essere assistiti da tale genere di riscontri;non può ignorarsi che il contenuto deipizzini rimanda- in ogni caso - alla persona di SalvatoreLIGA (classe 85). E ciò soprattutto se letto e coordinato con tutti gli altri elementi raccolti in questo giudizio, i quali danno atto della continuità esistente fra i versamenti originari a Federico LIGA e Giovanni NIOSI, e quelli successivi, consegnati personalmente all'odierno imputato. Ci si riferisce al fatto, accertato con sentenza irrevocabile, che -proprio nello stesso periodo -il suddetto Salvatore Liga, era addetto per conto della associazione Cosa Nostra e su mandato di
  • 27. Salvatore e Sandro Lo Piccolo, alla riscossione di quote di pizzo presso un'altra ditta, ubicata nella medesima zona di influenza: ditta, alla quale erano state imposte le medesime condizioni di pagamento per la messa a posto (500 euro a semestre). Ed al fatto che la messa a posto di Ancione con i Lo Piccolo era stata avviata dai congiunti dell'imputato e perpetuata dal NIOSI, alle stesse identiche condizioni poi ribadite e fatte valere dall'ultimo esattore, Salvatore LIGA (classe 85) nello stesso, identico solco dei predecessori. Ed anche questi elementi di fatto e queste considerazioni restituiscono coerenza ed affidabilità a tutte quelle affermazioni della parte lesa, che riguardano più da vicino la persona dell'attuale imputato, e rendono senz'altro credibile la chiamata in causa di Salvatore LIGA (classe 85), come effettivo esattore delle due quote da 500 euro, versate alla fine del 2006 e nella prima metà del 2007. Possono pertanto ritenersi integrati tutti gli elementi obiettivi e soggettivi del delitto di estorsione aggravata in danno di Antonio Ancione, consumata fia la fine del 2006 ed i primi mesi del 2007. 11 predetto imputato, Salvatore LIGA (classe 85), va pertanto dichiarato colpevole del delitto descritto al capo 8). In base a gli elementi di prova che sono già stati illustrati nelle parti precedenti della trattazione, Salvatore LIGA è risultato soggetto cooptato da esponenti di assoluto rilievo mafioso, ed incaricato di svolgere il ruolo esattorelcollettore di cospicue somme di denaro presso la vittima, da destinarsi alle casse di Cosa Nostra. I1 complesso degli elementi raccolti in questo giudizio, compresi quelli relativi alla vicenda di Rosolino CHIFARI, porta alla inevitabile conclusione che non si era trattato di mera iniziativa personale dell'imputato, bensì della ennesima vessazione riconducibile a Cosa Nostra ed ai noti Lo Piccolo. Salvatore LIGA aveva agito - ancora una volta - come era accaduto nella estorsione ai danni di Chifari, con compiti di tramite e di esattore, nell'interesse del sodalizio mafioso e dei suoi vertici dell'epoca. Sotto tale ultimo profilo, si può fare rinvio ai pizzini recuperati al momento dell'arresto dei Lo PICCOLO, ed a quanto è stato diffusamente esposto nelle pagine precedenti, relativamente alle affermazioni del collaboratore di giustizia Antonio Nuccio, in merito all'autorizzazione a riscuotere che i Lo Piccolo avevano concesso alla famiglia dei LIGA. Sulla natura non equivocabile di tali introiti, e sulla consapevole adesione dell'imputato ai piani perseguiti dai suoi correi mafiosi, allo scopo di rafforzare il mandarnento e, Cosa Nostra in generale, può farsi richiamo a tutte le considerazioni già trattate in precedenza; ed in particolare, alle annotazioni contenute nei pizzini ed alle considerazioni che sono ricavabili dal fatto che il
  • 28. predetto imputato perpetuò le stesse pretese e richiese esplicitamente che venissero rispettate le precedenti imposizioni,nel solco dellapiii assoluta continuitàcon gli episodi precedenti. Sussiste, pertanto in questo caso, per tutti i motivi fin qui precisati, l'aggravante prevista dall'art. 7 legge 203191: non solo i predetti capi mandamento erano fra i destinatari finali delle somme estorte ad Ancione (salve le quote destinate direttamente ai carcerati, di cui ha riferito Nuccio), ma tutte le intimidazioni ed i versamenti imposti alla sua ditta sfnittavano le tipiche modalità dell'agire mafioso (su tali aspetti, si rinvia alla narrazione di Ancione in merito ai suoi primi contatti con gli estortori, ed alle cautele che furono da lui adottate per informarsi ed escludere che si trattasse di semplici millantatori). Tali modalità tipiche rientrano ampiamente negli schemi ormai noti e collaudati del sistema delle estorsioni mafiose, da sempre finalizzato - oltre che a trarre profitti patrimoniali dalle singole attività commerciali -a permettere a Cosa Nostra di gestire e controllare il territorio, e di garantirei propriprotetti . A tale ultimo proposito, si ricordino ad es. le legittime rimostranze mosse da Ancione, nei confronti di Federico LIGA, poco dopo l'incendio subito dai vecchi locali della sua ditta. Quanto all'aggravante prevista dall'art. 629 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 cod. pen., va innanzi tutto precisato che con la sentenza della Corte di Appello poco sopra richiamata, con la quale LIGA è stato riconosciuto responsabile della estorsione consumata ai danni di Chifari, è stato contestualmenteescluso che l'imputato abbia fatto parte di CosaNostra, in quello stesso periodo. Poiché si tratta della stessa epoca alla quale risalgono i fatti oggetto di questo giudizio, esiste pertanto nei confronti di Salvatore LIGA, la predetta preclusione alla attribuzione diretta della qualifica soggettiva di sodale di Cosa Nostra. Tuttavia, poiché i fatti contestati risultano commessi in concorso con Salvatore e Sandro Lo Piccolo, la cui qualifica di esponenti di spicco di Cosa Nostra non può essere messa in dubbio, tale circostanza, a parere di questo giudice, rileva obiettivamente e può essere pertanto estesa pure all'odierno imputato. Ed il fatto che Salvatore LIGA (classe 85) non abbia fatto parte personalmente di Cosa Nostra, non elimina il dato obiettivo collegato all'accresciuta potenzialità intimidatoria di chi abbia agito accanto a sodali,mafiosidi spicco, così trovando impulso e sostegno nella appartenenzadi costoro ad un gruppo qualificato, riunito in forma organizzata e dotato di capacità criminali e persuasive, ancora maggiori.
  • 29. L'imputato va quindi dichiarato colpevole del delitto di estorsione aggravata, contestato al capo 8 della richiesta di rinvio a giudizio. Quanto ai criteri di calcolo della pena stabiliti dall'art. 133 cod. pen., va posto in evidenza, in primo luogo, il fatto che Salvatore LIGA si era reso disponibile, nello stesso periodo di tempo, a svolgere funzioni di esattore presso altra vittima, sia pure limitatamente a pochi mesi. Le frequentazioni dirette e la complicità con personaggi di assoluto spicco in ambito associativo vanno considerate di notevolissimo rilievo. I1 giudizio complessivo sulle attitudini criminali e sulla pericolosità di Salvatore LIGA non può comunque prescindere dal fatto che non sono stati acquisiti dati obiettivi sulla esecuzione di atti di violenza e danneggiamenti, da parte sua. Va segnalato inoltre, sotto il profilo del danno patrimoniale inflitto alla parte lesa, che la somma complessivamente estorta dall'imputato alla ditta di Ancione, ammontava complessivamente a "soli" 1.O00 euro (e quindi, tutto sommato, ad una cifra relativamente contenuta). Particolare significato negativo va attribuito al precedente specifico e recente dell'imputato, più volte richiamato nell'ambito di questa motivazione (la condanna definitiva per la vicenda Chifari). Quanto al comportamento processuale, si osserva che l'imputato non ha evidenziato particolari sintomi di rawedimento, né d'altra parte ha cercato di difendersi nel merito e di ridimensionare le sue acclarate responsabilità personali nella vicenda in esame. Per tutto quanto esposto, si reputa congrua per Salvatore LIGA (classe 85) la pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 1.400di multa, così calcolata: pena base: tenuto conto di quella prevista dalla aggravante del capoverso dell'art. 629 cod. pen. = anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.100 di multa, aumentata ex art. 7 legge 203J91, e tenuto conto dell'art. 63 cod. pen., fino ad anni sette e mesi tre di reclusione ed euro 2.000 di multa: Ed infine, ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. di due mesi ed euro cento, fino a complessivi anni 7 e mesi 5 di reclusione ed euro 2.100 di multa, da ridurre di un terzo per il rito abbreviato, fino alla pena sopra specificata. Egli va inoltre condannato, al pagamento delle spese processuali ed inoltre, al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, durante la custodia cautelare. In conseguenza della predetta condanna, Salvatore LIGA deve essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, ed in stato di interdizione legale, durante l'esecuzione della pena. * Poiché Salvatore LIGA (classe 85) è l'unico imputato che nell'ambito di questo giudizio è stato riconosciuto colpevole di delitti comunque collegati all'attività illecita delle articolazioni
  • 30. territoriali mafiose della zona nord-occidentale di Palermo, va conseguentemente condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili: 1) Associazione degli Industriali della Provincia di PalermoIConf-Industria Palermo, 2) Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, 3) Comitato Addio Pizzo, 4) Conf-Commercio Palermo, 5) F.A.I., 6) Conf-Industria Sicilia, 7) Associazione Antiracket e Anti-usura, Coordinamento delle vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia, ONLUS 8) Associazione SOS Impresa, 9) Associazione Solidaria SCS, 10) ProvinciaRegionale di Palermo e 11) Comune di Palermo. Innanzi tutto, deve ribadirsi che - come è stato affermato in varie pronunce dei giudici di merito e di legittimità - l'attività illecita posta in essere dall'associazione mafiosa Cosa Nostra, o in ogni caso ad essa riconducibile, incide pesantemente, compromettendola, sull'immagine e sull'attività degli enti territoriali nel cui ambito tali fatti sono commessi. La Corte di Cassazione ha affermato ad esempio (C&.Cass. Sez. I pen., 921191448) che il Comune può essere considerato danneggiato dal delitto ex art. 416bis cod. pen., in quanto tale reato cagiona pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale, almeno all'immagine della città, ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessipropri, giuridicamente tutelati, dell 'ente (territoriale) che della collettività ha la rappresentanza. Le medesime considerazioni possono essere estese pure all'altro ente territoriale ammesso a costituirsi nell'ambito di questo giudizio, la Provincia Regionale di Palermo. Quanto alle altre associazioni ammesse quali parti civili, può ribadirsi che - secondo costante giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità - più in generale, l'attività illecita posta in essere nell'interesse di Cosa Nostra, incide sugli interessi degli enti istituzionalmente preposti, secondo i rispettivi statuti, alla tutela della libertà imprenditoriale, ovvero all'adozione di iniziative culturali dirette alla repressione del fenomeno mafioso. E incide comunque sugli enti titolari di altre prerogative, giuridicamente riconosciute. Qui può farsi riferimento a quella giurispmdenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI 89J182947) che ha affermato che gli enti e le associazioni sono legittimate all'esercizio dell'azione di risarcimento in sede penale, quando dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempre che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, assunto nello statuto a ragione stessa dellapropria esistenza ed azione, e come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò a causa dell 'immedesimazionefra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione j-a i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo (...) patisce un offesa, e perciò anche un danno nonpatrimoniale dal reato.
  • 31. E non c'è dubbio che Cosa Nostra, con la sua attività, la sua capacità di insinuazione e controllo delle attività economiche espletate sul territorio, la capacità intimidatoria e le gravissime forme di ritorsione contro ogni genere di ribellione, comprima il libero esercizio dell'attività degli operatori che agiscono nelle zone controllate dall'associazione mafiosa. E fra gli scopi statutari perseguiti da tali enti, rientrano sia la libertà di iniziativa economica, che lo sviluppo e l'incremento delle capacità imprenditoriali degli associati. Pertanto, poiché tutti i reati accertati ledono in concreto tali prerogative giuridicamente tutelate, rientranti per statuto fra gli scopi sociali degli enti, va ad essi riconosciuto il diritto ad essere risarciti. Riguardo alla quantificazione dei danni patrimoniali e morali, questa non può che essere rimessa davanti alla sede civile competente, in assenza di precisi dati di riferimento relativi alle richieste avanzate, ed a tutti gli aspetti articolati. Nell'ambito di questo giudizio va pertanto pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni, nei termini che seguono: Salvatore LIGA va condannato, relativamente alla imputazione a lui ascritta, al risarcimento dei danni in favore delle predette parti civili costituite, che si rimandano, per la liquidazione in concreto, davanti al giudice civile competente. I1 predetto imputato va altresì condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle medesime parti civili, che si liquidano in complessivi € 1.687,50 ciascuno oltre IVA e CPA (e specificamente: complessivi € 1.500 per onorari e € 187,50 per spese forfetarie, in ragione del 12,5% degli onorari ) Pagamento da distrarsi, come richiesto, in favore dei procuratori antistatari di Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo, Conf-Industria Palermo, Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, Comitato Addio Pizzo, Conf-Commercio Palermo, F.A.I., Conf-Industria Sicilia, Associazione Antiracket e Anti-usura Coordinamento delle vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia, Associazione SOS Impresa, Associazione Solidaria SCS. In merito alle posizioni degli altri imputati di questo giudizio abbreviato - Andrea e Dornenico BARONE, Domenico CAVIGLIA, Antonino DE LUCA - va innanzi tutto precisato che secondo la ricostruzione dell'accusa, costoro sarebbero risultati coinvolti, 'a vario titolo, in molteplici episodi delittuosi riconducibili alla previsione dell'art. 73 co. 1 del DPR 309/90 (rispettivamente capi 27, 32 e 34); e ciò, anche perché stabilmente inquadrati all'intemo di gruppi criminali, differenti da Cosa Nostra, ma tutti promossi, organizzati e gestiti da soggetti facenti parte del
  • 32. sodalizio mafioso, ed ispirati allo scopo di perseguire programmi delittuosi, specificamente rientranti nei parametri dell'art. 74 DPR 309/90 (capi 26,31e 33). Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai prevalente, è configurabile il concorso fra i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416bis cod. pen., e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quando si sia contemporaneamente in presenza: - da una parte, di un organismo stabile, come quello di Cosa Nostra, caratterizzato da rigidi principi gerarchici e da organizzazione verticistica, oltre che dall'agire mafioso: principi e metodi ai quali deve obbligatoriamente soggiacere ciascun sodale; - dall'altra parte, in presenza di una o più strutture organizzate, caratterizzate dal fatto di operare nello specifico, esclusivo campo degli stupefacenti; e dal fatto che gli aderenti - pur restando sotto l'eventuale controllo di uno o più esponenti mafiosi, ed usufmendo incidentalmente delle strutture logistiche dell'associazione mafiosa - sono invece ben differenziati rispetto agli organici dell'altro sodalizio, e restano comunque dotati di una propria, differente, libertà operativa. Secondo altro orientamento le predette figure di associazione possono concorrere materialmente, e perfino sovrapporsi fra loro (sotto il profilo logistico), purché le condotte dei singoli partecipi rimangano distinte: ciascun sodale può o meno aderire al duplice aspetto della realta fenomenica, far parte della associazione mafiosa, ma restare escluso da attività criminose nel campo degli stupefacenti; oppure occuparsi di tale settore, ma restare escluso non solo dagli altri interessi ed obiettivi perseguiti dalla cosca, ma pure dallo stesso metodo mafioso. Alla luce dei principi fin qui esposti, risultano evidenti le difficoltà che possono insorgere, sotto il profilo probatorio, quando si ipotizzi - come nei casi oggetto di questo giudizio - l'esistenza di programmi criminosi ex art. 74 DPR 309/90, perseguiti ed attuati da partecipi organicamente inseriti all'interno del sodalizio mafioso, con la collaborazione di soggetti a questo esterni, o comunque non organicamente inquadrati. Le maggiori difficoltà sono costituite - da un lato - dalla necessità di dimostrare l'autonoma e perdurante esistenza di gruppi stabilmente operativi, finalizzati a porre in essere più delitti fra quelli previsti dall'art. 73 DPR 309/90, che siano contemporaneamente avulsi, o quantomeno ben distinti, rispetto ai programmi propri della associazione mafiosa. Dall'altro, appare particolarmente arduo comprovare - sulla scorta di tutti gli elementi di prova fin qui raccolti - non soltanto la singole condotte illecite, oggetto di separata contestazione, e risultate portate a termine da sodali mafiosi in concorso con imputati "esterni"; ma - altresì - l'esistenza di vere e proprie strutture differenziate, finalizzate alla commissione di un numero
  • 33. indeterminato di delitti di cui all'art. 73 DPR 309190, e quindi caratterizzate da peculiare accordo programmatico non estemporaneo, protratto nel tempo e comunque tendenzialmente durevole, che prescinda e vada oltre i singoli, parziali accordi, conclusi fra i concorrenti in occasionedi ciascun episodio di traffico illecito. Ed infatti, non si può affermare di essere in presenza di una vera e propria struttura associativa, di un sodalizio composto da almeno tre adepti, legati fra loro da affectio societatis, ossia da un vincolo tendenzialmente permanente, fino a quando gli elementi acquisiti depongono invece semplicemente a favore dell'esistenza di più episodi delittuosi, sia pure connessi fra loro, perché portati a termine dagli stessi autori. Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la fattispecie associativa non pub ridursi a semplici accordi fra partecipi, ma deve consistere in un quid pluris, nell'esistenza di un indispensabile nucleo strutturale, destinato a perpetuarsi anche oltre la consumazionedei singoli delitti. Questo quidpluris deve coincidere - nel momento costitutivo dell'associazione criminale - con la predisposizione di un substrato organizzativo e mezzi strumentali, anche minimi, finalizzati alla commissione di delitti. E deve coincidere - nelle fasi successive - con una serie di contributi effettivi e consapevoli, da parte di ciascun adepto, diretti al perseguimento del programma illecito, ed alla perpetuazione dell' associazione, E stato altresì argomentato che non è necessario che il sodalizio criminoso si presenti come una struttura unitaria ofortemente centralizzata,potendo ben articolarsi anche in due opiù gruppi; e che non rileva la circostanza che i delitti ai quali siaflnalizzato il vincolo associativo abbiano caratteristiche dissimili, e vengano commessi separatamente dall'uno o dall'altro gruppo di associati, anche in concorrenza tra di loro di interessi economici. Non è escluso che i singoli partecipi possano essere motivati da interessi economici speculari: fra le altre ipotesi, la Cassazione, ha ammesso la configurabilitàdel delitto previsto dall'art. 74 DPR 309190, pure nei casi in cui l'organizzazione annoveri contestualmente fra i propri adepti tanto il fornitore abituale di droga, come i compratori che la ricevono periodicamente, al fine di re-immetterla nuovamente sul mercato (v. sez. I 10.6.96, Timpani; sez V, 23.9.97, Bruciati ed altri; sez V, 5.1 1.97, Saletta ed altri; sez VI, 6.2.98, Parisi ed altri). Ma ciò che rileva maggiormente è che tra tutti i componenti della organizzazione vi sia un accordo complessivo, con assunzione di funzioni e compiti, in vista di un programma indeterminato di commissione di reati nel settore del traflco delle sostanze stupefacenti.
  • 34. E che ciascuno dei componenti agisca consapevolmente, per la realizzazione dei fini generali perseguiti dalla associazione, e nell'ambito di una attività coordinata, basata su un trafico continuo di acquisti, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ed ancora: "...Aijni della conJigurabilità del reato di associazioneper delinquereFnalizzata al trafico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordoformale, mapuò essere anche non espresso, e costituirsi difatto fia soggetti consapevoli che le attività proprie, ed altrui, ricevono vicendevole ausilio, e tutte insieme contribuiscono all'attuazione delloscopo comune". È stato sostenuto che ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contattifia gli autori, dalla uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile..." (cfr. Cassazione sez. I penale, 12nov.1997,n. 3133 Cuomo). Ma, come si dirà oltre, tali caratteristiche specifichenon risultano rintracciabili fra i dati raccolti durante le indaginipreliminari. Le attuali acquisizioni fanno pensare piuttosto ad una serie di accordi peculiari, limitati e circoscritti, volta per volta conclusi fra più imputati, senza alcun riferimento ad un programma di fondo in comune, senza alcuna consapevolezza- né volontà -di contribuireallaperpetuazione di una o più strutture organizzate, dirette a perseguire scopi unitari, ad accrescere e potenziare un giro complessivo di traffici, dai quali ciascunopossa trarre profitto, per il solo fatto di aderire all'associazione. Il quadro probatorio complessivamente delineatosi, conferma che, nelle articolazioni territoriali del palermitano, il settore del traffico delle sostanze stupefacenti è tradizionalmente gestito da esponenti di vertice di Cosa Nostra. E non porta ad escludere a priori la probabile esistenza di sottoarticolazionie gruppi all'interno della organizzazionemafiosa, finalizzati a controllare intere zone di mercato. Ma non consente di inserire con certezza i singoli episodi delittuosi oggetto di questo giudizio in una visione complessiva ed unitaria, che trascenda le singole fattispecie delittuose,per assumere le connotazioni richieste dall'art. 74 DPR 309/90.
  • 35. Andrea e Dornenico BARONE (capi 26 e 2n. Passando al merito delle singole posizioni, si osserva che le predette perplessità attengono pure alla accuse mosse nei confronti di Andrea e Dornenico BARONE. Le contestazioni che sono state elevate a carico dei predetti imputati si riferiscono, innanzi tutto, alla realizzazionedi vari episodi delittuosi ex art. 73 DPR 309/90, che si assumono commessi da Andrea e Dornenico Barone, in concorso con il noto Sandro LO PICCOLO, con altro esponente mafioso del calibro di Giovanni BOTTA, e comunque con altri soggetti accusati e sottoposti ad indagine per il delitto di associazione mafiosa, come Carlo PUCCIO (noto per essere figlio di una sorella della moglie di Totò Lo Piccolo). Gli addebiti riguardano pure la presunta partecipazione di Andrea e Dornenico BARONE ad un sodalizio criminale ex art. 74 DPR 309/90, composto da tutte le predette persone, e facente capo a Sandro Lo Piccolo, coinvolto pure come finanziatore, e/o come collettore di finanziamenti provenienti da altri sodali mafiosi, e destinati alla realizzazione delle attività illecite del gruppo. A proposito di Carlo PUCCIO, va rilevato che il predetto imputato - dopo essere stato assolto, nel 2006, dall'accusa di aver fatto parte di Cosa Nostra - è stato nuovamente sottoposto alla misura della custodia in carcere, per il delitto p. e p, dall'art. 416bis C. p,, proprio nell'ambito di questo procedimento (rectius nell'ambito di quello originario, dal quale è stato stralciato questo giudizio). E ciò, in seguito alle recenti dichiarazioni di altri, noti collaboratori di giustizia, come Francesco Franzese, Antonino Nuccio e Andrea Bonaccorso. Quanto all'inserimento di Giovanni BOTTA all'interno di Cosa Nostra, pub farsi richiamo alla sentenza della Corte di Appello, più volte menzionata in questa motivazione, e resa nel proc. n. 38/08 r.g.n.r. (c.d. Addio Pizzo),con cui è stata confermata - con l'unica eccezione dell'entità della pena inflitta - la sentenza di condanna emessa dal GUP, a carico del predetto imputato, per vari delitti di stampo mafioso, e per il delitto p. e p. dall'art. 416bis cod. pen. Nella citata pronuncia si indicava Giovanni BOTTA come organicamente inquadrato in Cosa Nostra, e quale soggetto addetto, alle dirette dipendenze di Sandro e Totò Lo Piccolo, al sistema delle scommesse clandestine, alla gestione delle slot machine e dei video poker imposti da Cosa t. Nostra presso gli esercizi commerciali controllati. Nello stesso giudizio, l'imputato è stato ritenuto responsabile altresì del delitto p. e p. dall'art. 73 DPR 309190, in concorso con Luigi Bonanno, ed è stato giudicato come soggetto da tempo inserito nel traffico di stupefacenti. Altra prerogativa attribuita al suddetto coimputato, riguardava la gestione di alcuni punti SNAI e di un noto auto-salone cittadino, amministrati in nome e per conto dei Lo Piccolo.
  • 36. Tra l'altro, fra i pizzini rinvenuti nel covo dei noti capi mandamento di San Lorenzo, all'epoca del loro arresto, vi erano pure alcune missive, a firmaEZefantino, tutte stilate dalla stessa mano, che i tecnici hanno attribuito alla calligrafia di Giovanni Botta. Alcune missive sono comunque apparse immediatamente riconducibili al suddetto imputato, proprio perché contenevano molteplici, univoci riferimenti alla gestione ed alla contabilità del sistema delle scommesse clandestine, alle somme ricavate da video poker e slot machine: settore certamente attribuito alla competenza di Giovanni Botta. In altro pizzino - stilato con la stessa calligrafia e caratterizzato dalla sigla in codice E1 - sono state invece rinvenute evidenti allusioni alla persona di Angelo PUCCIO, fratello del coimputato Carlo PUCCIO, ed alla circostanza - poi in effetti accertata nella sentenza Addio Pizzo - che Botta ed il suddetto Angelo Puccio, gestivano insieme, quali prestanome di Sandro Lo Piccolo, l'autosalone di cui si è detto. Non sembra possa essere messo in dubbio - dunque - il fatto che l'autore dei messaggi a firma Elefantino, era proprio Giovanni BOTTA. Ebbene, sul pizzino definito in codice E13, anche questo attribuito dai grafologi direttamente a Giovanni Botta, sono contenuti alcuni commenti e considerazioni sul mercato della droga. In particolare, nel pizzino ElefantinolBotta segnalava a Sandro LO PICCOLO che il noto Fabio CHIANCHIANO aveva invaso la zona dello ZEN, con partite di merce da lui controllate. E gli spiegava che tale circostanza lo aveva spinto a rivolgersi a Michele Catalano (qui indicato con la sigla 035, che risulta a lui attribuita in vari messaggi simili, scambiati fra esponenti di Cosa Nostra), per sollecitargli l'immediata immissione sul mercato di alcune partite di droga, alle quali era direttamente interessato Sandro Lo Piccolo. Lo scrivente - che evidentemente era interessato in prima persona, ai fatti trattati nella missiva - comunicava al suo capo che non aveva potuto attendere, ed aveva dovuto assumere direttamente l'iniziativa di far intervenire Catalano, in attesa della eventuale (e per lui scontata) ratifica di Sandro Lo Piccolo. Tale documento costituisce, dunque, una prima, importante conferma del fatto che Giovanni Botta e Sandro Lo Piccolo coltivavano interessi in comune, nell'ambito dei traffici di droga. La missiva però non contiene alcun riferimento, neanche indiretto, ad altri presunti sodali, come Andrea e Domenico Barone, o Carlo Puccio. Ed indica, semmai, altro probabile cointeressato alle questioni di controllo del mercato: Michele Catalano, esponente mafioso dello ZEN, che pure non è citato, nel capo di imputazione (cfr.sub 26).