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Palermo, Resuttana-San Lorenzo 3, 2000-2010 (op. “Addiopizzo v”)

PROCEDIMENTO PENALE N. 7635/11 R.G.N.R
( rito abbreviato)

1. Dati identificativi del procedimento
 Numero di registro: 7635/11 R.G.N.R. , 8301/11 R.G.G.I.P.
 Imputati: 1. M.A. fu Nicolo nato a Palermo 18.04.1953 2. S.B. nato a Palermo il
3.5.1964 3. M.d.V.B., nato a Palermo 01.05.1966 4. P.D.G.B. nato a Isola delle
Femmine (PA) 18.11.1946 5. F.B., nato a Cinisi il 10.3.1956 6. D.C. nato a Palermo il
15 giugno 1974 7. P.C., nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964 8. A.C.(cl. 35), nato a
Carini il 21.10.1935 Deceduto 9. G.C. nato a Palermo 06.04.1965 10. A.C. nato a
Palermo il 25.4.1976 11. N.C. nato a Palermo il 17.01.1980 12. S.D.A. nato a Terrasini
il 17.07.1960 13. G.D.B. nato a Montelepre il 24.06.1958 14. L.D.M. nato a Torretta il
23.09.1951 15. P.D.M., nato a Cinisi il 06.01.1916 16. F.P.D.P. nato a Palermo il
17.10.1962 17. F.D. nato a Palermo il 16.12.1977 18. G.d.G.E. nato a Palermo il
22.07.1973 19. A.E. nato a Cinisi 04.01.1962 20. S.d.G.L. nato a Palermo 23.10.1964
21.G.L.C. nato a Palermo 28.11.1970 22.I.L.C. nato a Palermo il 5.12.1946 23. F.L.P.
nato a Palermo 10.12.1974 24. S.L.P. nato a Palermo il 20.7.1942 25. S.L.P. nato a
Palermo il 16.2.1975 26. G.M. nato a Palermo 24.06.1978 27. G.N. , nato a Palermo il
28.2.1965 28. V.P. nato a Carini 1.7.1976 29. S.R. nato a Palermo 30.10.1967 30. N.S.
nato a Palermo il 5.8.1977 31. G.S. nato a Palermo il 12.07.1965 32. F.T. nato a
Palermo il 20.08.1971
 Autorità giudiziaria:Tribunale di Palermo, Sez. IV collegiale
 Vicende cautelari:S.B. detenuto presso la Casa Circondiale di Catanzaro, D.C.
detenuto presso la Casa Circondiale di Palermo-Pagliarelli, P.C. detenuto presso la
Casa Circondiale di Voghera, L.D.M. detenuto presso la Casa Circondiale di
Messina, S.L.P. detenuto presso la Casa Circondiale di Milano “Opera”, S.L.P.
detenuto presso la Casa Circondiale di Milano “Opera”, V.P. detenuto presso la
Casa Circondiale di Milano, N.S. detenuto presso la Casa Circondiale di Avellino
“Bellizzi”, F.P.D.P. detenuto la Casa Circondiale di Palermo-Pagliarelli, F.T.
detenuto la Casa Circondiale di Palermo – Ucciardone.
 Stato del procedimento Pendente davanti alla sez IV collegiale del Tribunale di
Palermo.

2. Fonti ed elementi di prova acquisiti
 Attivita di polizia giudiziaria: 1. Servizi di osservazione, 2. Intercettazioni
ambientali e telefoniche, 3. Identificazioni di persone, 4. Individuazione di imprese,
esercizi commerciali e siti di interesse, 5. Ricognizione fotografica effettuata dalle
persone offese, 6. Sequestro di un appunto dattiloscritto a i L.P. che ha confermato
la vitalita e l’operativita dell’associazione criminale Cosa Nostra nonche l’assetto
unitario e verticistico del sodalizio. Tale appunto dattiloscritto documenta, inoltre,
la ripartizione territoriale in mandamenti e famiglie, l’assetto di ciascuna famiglia e
le funzioni inerenti al ruolo svolto dai componenti la medesima.
 Dichiarazioni di collaboratori di giustizia : Dichiarazioni di 1. Franzese Francesco, 2.
Nuccio Antonino, 3. Pulizzi Gaspare, 4. Bonaccorso Andrea, 5. F.B. Giuseppe, 6.
Andronico Emanuele, 7. Balistreri Francesco Paolo, 8. Chianello Angelo, 9. Gagliano
Raimond, 10. Giordano Salvatore, 11. Cracolici Isidoro, 12. Gallina Giovanni, 13. Lo
Nardo Francesco, 14. Spataro Maurizio, 15. Trapani Marcello, 16. Puleo Santino, 17.
Seidita Michele, 18. Velardi Mario, 19. Pasta Manuel, 20. Fontana Angelo.
 Dichiarazioni di persone offese: 1. S.i.t. di A.C. in data 07-04-2009, 2. S.i.t. di C.C. in
data 04.04.2009, 3. S.i.t. di M.C. in data 04.04.2009, 4. S.i.t. di A.C. in data 28.05.2009,
5. S.i.t. di L.S. in data 16.04.2009. 7. S.i.t. di M.B. in data 27.1.2010

3. Capi di imputazione
Nei confronti di: P.D.G.B., S.D.A.1) per il delitto di direzione di associazione
mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61 n. 6 c. p.) M.A., M.d.V.B., G.C.,
G.D.B., S.d.G.L. (cl. ’64), L.P.,G.L.C., G.M., in concorso con altri soggetti
giudicati in separata sede 2) per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.G.L.C., M.L.
,I.L.C., S.L.P., S.L.P. in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 3)
del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt.
110 c.p., 12 quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l.
152/91);G.L.C.,I.L.C., S.L.P., S.L.P. in concorso con altri soggetti giudicati in
separata sede. 4) per il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita
aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt. 648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv.
con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), G.d.G.E.5) del delitto di
favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7
del d.l. 152/91 , G.N. 6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378
comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) ;S.L.P., S.L.P., in
concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 7) per il delitto p. e p.
dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv.
nella legge 12 luglio 1991 nr.203; S.L.P., S.L.P., in concorso con altri soggetti
giudicati in separata sede 8) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629
comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991
nr.203, S.L.P., S.L.P., A.C.cl.35, (in concorso con P.D.M. nei cui confronti si
procede a piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne) in
concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 9) per il delitto p. e p.
dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv.
nella legge 12 luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P., V.P. Mario, A.E., in concorso con
altri soggetti giudicati in separata sede. 10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81
cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12
luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P., F.P., A.E., L.D.M., P.C. 11) per il delitto p. e p.
dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv.
nella legge 12 luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P., in concorso con altri soggetti
giudicati in separata sede. 12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma
2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203
; S.L.P., S.L.P. 13) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art.
7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 S.L.P.,
S.L.P., D.C., N.S. in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 14) per
il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 , S.L.P. Giovanni e S.L.P. 15) del
delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel.
al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge
12 luglio 1991 n. 203), S.L.P. Giovanni, S.L.P. in concorso con altri soggetti
giudicati in separata sede. 16) del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co.
2° in rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
nella legge 12 luglio 1991 n. 203) ; S.L.P. e S.L.P. in concorso con altri soggetti
giudicati in separata sede. 17) del delitto di estorsione aggravata e continuata
(artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13
maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203) S.B. 18) per il delitto
p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152,
conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 S.L.P., S.L.P., P.C. (in concorso con tale
Giuseppe in corso di identificazione) 20) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81
cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12
luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P., P.C. 21) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56,
629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio
1991 nr.203 ; G.D.B. 22)delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in
rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella
legge 12 luglio 1991 n. 203) ;S.R. (in concorso con una persona allo stato ancora
non identificata) 23)delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2°
c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203);
S.L.P. 25)delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. N° 309/1990, ;
N.S. 26)delitto p. e p. dall’art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, N.S., F.P.D.P. in
concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 27)delitto p. e p. dall’art.
74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, N.S., F.P.D.P.in concorso con altri soggetti giudicati
in separata sede. 28)delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n°
309/1990 G.S., F.T., in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 29)
delitto p. e p. dall’art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, G.S., F.T., in concorso con
altri soggetti giudicati in separata sede. 30) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.
c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, N.C. 31) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73
co. 1 d.P.R. n° 309/1990, A.C. 32) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1
d.P.R. n° 309/1990, F.D. 33) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R.
N° 309/1990.
4. Tempo e Luogo
1) In Palermo, Capaci, Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna
(28.7.2011) per P.D.G.B. a decorrere dal 21.12.2000. 2) In Palermo e provincia fino alla data
odierna (28.7.2011) per G.D.B. a decorrere dall’1.08.1998. 3) n Palermo, il 18 aprile 2001,
data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio 4) In Palermo sino alla data
odierna (28.7.11),5) In Palermo, sino al 5 novembre 2007 6)In Palermo, sino al 2 agosto 2007
7)In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007. 8) In Palermo dal mese di
ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006. 9) In Carini e Cinisi fino al mese di novembre
2007. 10) In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007; 11) In Cinisi nell’anno
2007. 12) In Cinisi fino al mese novembre 2007. 13) In Cinisi fino al 2007. 14) In Palermo
fino al mese di novembre 2007. In Palermo sino al novembre 2007 15) In Palermo sino al
novembre 2007 16)In Palermo, sino al novembre del 2007 17) In Carini dal 2002 al 2007 18)
In Palermo nel mese di febbraio 2009 20) In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di
ottobre 2007 21)In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008 ;22) In Palermo
accertato nel novembre 2007. 23) In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero
fino al 5.11.2007. 25) In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al
5.11.2007. 26) In Palermo nel 2005 27) In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed
estero fino al gennaio 2008. 28) In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero
fino al gennaio 2008. 29) In Palermo, sino all’ottobre 2007. 30)In Palermo, sino all’ottobre
2007. 31)In Palermo, sino al marzo 2010. 32)In Palermo, sino al marzo 2010. 33)In Palermo,
sino al marzo 2010.

5. Dinamica Estorsiva
Capo d'imputazione n.1):
Il delitto di direzione di associazione mafiosa descritta in questo capo d'imputazione e
stato attribuito a P.D.G.B. e S.D.. Con specifico riguardo alla struttura di vertice della
famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle Femmine, plurime coerenti acquisizioni degli
inquirenti, hanno dato contezza della persistente appartenenza a Cosa nostra di P.D.G.B. e
della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto svolta in seno alla suindicata
articolazione territoriale del sodalizio mafioso in argomento. S.D. e risultato, invece,
responsabile della famiglia mafiosa di Terrasini.
Capo d'imputazione n.2) :
Il capo d'imputazione n.2 coinvolge 8 soggetti. Il primo tra questi, M.A., ha rivestito la
carica di socio accomandatario della “EDIL RESTAURI di M.A. S.a.S.”. con sede in
Palermo. Egli ha posto in essere una serie di condotte legate alla sua societa che hanno
favorito diversi associati mafiosi, tra i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI
TRAPANI Diego, COLLESANO Vincenzo, in tal modo contribuendo in concreto
all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione e quindi alla realizzazione dei reati fine
che la stessa si prefigge. In merito sono apparse estremamente significative le
dichiarazioni che sono state rese dai collaboratori FRANZESE Francesco, NUCCIO
Antonino e SPATARO Maurizio, lette unitamente alle risultanze di pregresse attivita
investigative svolte della Squadra Mobile di Palermo e alle dichiarazioni di VELARDI
Mario. La stessa fattispecie criminosa e attribuita a M.d.V.B.. La posizione di quest'ultimo
e stata delineata dall'analisi ed interpretazione della documentazione sequestrata in
occasione dell’arresto il 5 novembre 2007 di S.L.P. e S.L.P., nonche dalle precise e
convergenti dichiarazioni di NUCCIO Antonino, TRAPANI Marcello e SPATARO
Maurizio. Inoltre e piu specificamente, sulla base dei fatti riportati all'interno di documenti
sequestrati dagli organi inquirenti – sulla cui veridicita non vi e motivo alcuno di dubitare,
dato lo “spessore” dei due interlocutori e la conferma che il contenuto dei “pizzini” ha
trovato nelle indagini – risulta provato che B. era talmente inserito nel contesto associativo
da avere rapporti personali con S.L.P., reggente, unitamente al padre Salvatore, del
mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo, da riferire direttamente allo stesso
notizie in merito a rilevanti iniziative economiche e produttive, a rapporti con esponenti di
vertice di altre famiglie mafiose anche di diverse province. La sua vicinanza al reggente gli
ha permesso addirittura di sollecitare quest'ultimo ad un pronto intervento punitivo nei
confronti di una attivita economica che non rispettava le gerarchie mafiose della zona.
Infine, la totale disponibilita di BIONDO a favore del sodalizio mafioso diretto dai L.P. e
stata confermata dalle dichiarazioni di TRAPANI Marcello del 3.12.2008 nel corso delle
quali il collaboratore, pur non riconoscendo in fotografia l’indagato, ribadiva il carattere
fiduciario del rapporto con i L.P.. Il terzo soggetto attivo dele reato associativo contestato e
CORRAO Giovanni. La posizione all'interno dell'organizzazione criminale di questo
soggetto e emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Veniva infatti
affermato che il CORRAO Giovanni, inteso “il testone”, era stato affiliato alla famiglia
mafiosa di Passo di Rigano, alle dirette dipendenze di GRECO Vincenzo, uomo d’onore di
quella famiglia mafiosa, per essere utilizzato come esattore del pizzo. Tuttavia, in
considerazione della scarsa affidabilita del CORRAO lo stesso venne poi sostituito da altri
soggetti. Il suo inserimento nell'associazione e ulteriormente confermato dalla vicenda che
lo ha visto coinvolto nella gestione della latitanza di FRANZESE Francesco e nel
reperimento dei documenti falsi utilizzati dal medesimo.
Anche G.D.B. risponde del delitto di associazione mafiosa. In particolare, l'attualita e la
permanenza del vincolo associativo dell'imputato sono state confermate dalle precise
dichiarazioni del collaboratore di giustizia PULIZZI, riscontrate dalla documentazione
sequestrata il 5 novembre 2007 in occasione dell’arresto dei latitanti Salvatore e S.L.P.. In
specie, PULIZZI Gaspare ha riferito che G.D.B.era presente, in rappresentanza della
famiglia di Montelepre, alla sua cerimonia di iniziazione, cui possono partecipare solo
uomini d’onore. Sulla figura di S.d.G.L. (cl. '64) , e sulla sua partecipazione all'associazione
criminale Cosa nostra, ha riferito il collaboratore FRANZESE: nel corso dell’interrogatorio
del 02.05.08, ha riferito che gli era stato indicato come referente per la zona di Parco dei
Principi, dopo l’arresto di Federico LIGA, direttamente da S.L.P.. In una precedente
dichiarazione sempre il FRANZESE aveva dichiarato che nella zona di Parco dei Principi,
si occupava di estorsioni un parente dei LIGA appellato come “barbone” e che svolgeva
come attivita lavorativa l’autista di autobus. L'organicita all’associazione mafiosa Cosa
Nostra diG.L.C. - in passato gia individuato quale reggente della famiglia mafiosa di
Partanna Mondello - e in particolare alla famiglia di Partanna (della quale sarebbe rimasto
a disposizione sebbene all’atto della sua scarcerazione non ne avesse ripreso la reggenza)
ha trovato la sua fonte nelle dichiarazioni dei collaboratori FRANZESE Francesco,
NUCCIO Antonino, ma soprattutto nella documentazione sequestrata in occasione
dell’arresto dei latitanti S.L.P. e S.L.P. che ha costituito un elemento di prova inconfutabile
della commissione del reato al centro di questo capo d'imputazione. La persistente
appartenenza strutturale di F.L.P. alla associazione mafiosa Cosa nostra e invece
confermata da acquisizioni istruttorie, segnatamente costituite dall’apporto dichiarativo di
Franzese Francesco, Nuccio Antonino e Bonaccorso Andrea e da numerose prove
documentali. L'ultimo soggetto del secondo capo d'imputazione, G.M., e un pregiudicato
per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E' stato
possibile confermare la sua posizione integrata all'interno dell'associazione criminale
anche dopo la scarcerazione dalla Casa Circondariale di Bologna, grazie a numerose
intercettazioni tra il medesimo e il L.P. , fatto che ha testimoniato una loro assidua
frequentazione. E' stato inoltre accertato che il fratello Messina Francesco aveva preso in
affitto un immobile, il giorno dopo la scarcerazione di L.P. che veniva utilizzato spesso
anche dai L.P.. Le intercettazioni ambientali effettuate all’interno del predetto immobile
permettevano di rilevare la presenza dei due fratelli L.P. in compagnia del G:M..
Capo d'imputazione n.3) :
Le sinergiche condotte realizzate da G.L.C., M.L.,I.L.C., S.L.P. e S.L.P. integrano appieno la
materialita del delitto descritto dal terzo capo d'imputazione. E' utile, in questa sede di
analisi, ribadire che secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “il delitto di
trasferimento fraudolento di valori e una fattispecie a forma libera che si concretizza
nell'attribuzione fittizia della titolarita o della disponibilita di denaro o altra utilita
realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una
situazione di apparenza giuridica e formale della titolarita o disponibilita del bene,
difforme dalla realta, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di
contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione
di mezzi economici di illecita provenienza”; (cosi Cass. Pen., Sez. I, 26 aprile 2007, Di
Cataldo).
In ordine alla particolare posizione di L.C., hanno assunto importanza le dichiarazioni di
A.L. – soggetto a cui era stato fittiziamente attribuito la titolarita della ditta individuale
denominata “LUCIA ANTONINO ATIIVITAi DI LAVORI GENERALI di COSTRUZIONI
” – che ha riferito di almeno due episodi direttamente ascrivibili alI.L.C. che, si era recato
di persona a pretendere il pagamento delle somme dovute per l’esecuzione dei lavori.
Per completezza, poi, occorre sottolineare il contenuto di un reperto sequestrato al
momento dell'arresto dei L.P.. Tale reperto, analizzato dagli organi inquirenti, ha
confermato la partecipazione occulta di G.L.C. e del genitore I.L.C. nella impresa
formalmente riconducibile a M.L. e Lucia Antonino e gestita nella forma di una ditta
individuale intestata a A.L., avente ad oggetto “lavori generali di costruzioni”. Inoltre
venivano confermate le molteplici attivita di edificazione e ristrutturazione realizzate da
quella impresa e l’ammontare approssimativo dei ricavi e degli utili conseguiti; i prelievi
che dagli utili aziendali entrambi i L.C. avrebbero effettuato assumendone la destinazione
in favore di S.L.P.; il ruolo attivo diI.L.C. nella gestione dell’impresa fittiziamente intestata
a Lucia Antonino; i tentativi dei L. di affrancarsi dai L.C., asseritamente responsabili di
reiterate sopraffazioni in pregiudizio dei L.e, soprattutto, di una continuativa integrale
appropriazione degli utili aziendali conseguiti negli anni;
Quanto alla sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, si osserva
come la condotta delittuosa in esame sia stata oggettivamente volta ad agevolare la
persistente operativita dell’organizzazione criminale Cosa nostra. Ed al riguardo, va
rimarcato che acquisizioni processuali costituenti patrimonio cognitivo basilare hanno
dato reiterata contezza del fatto che Cosa Nostra in maniera sistematica si avvale dei
meccanismi di interposizione fittizia e cio al fine – all’evidenza essenziale per il sodalizio di salvaguardia della disponibilita dei beni e dei valori illecitamente acquisiti.
Capo d'imputazione n.7) :
Le indagini hanno confermato che le modalita della fattispecie contenuta nel capo
d'imputazione n.7 – fanno sussistere anche l’aggravante di cui all’art. 7 della L. 12.7.1991
nr 203 in capo ai mandanti, per i reati contestati. Nel caso di specie, infatti, le minacce
verbali subite dalla persona offesa A.A., nonche la progressione degli atti intimidatori nei
suoi confronti, testimoniano senza ombra di dubbio che le modalita di stampo mafioso
abbiano raggiunto il loro effetto e, pertanto, rendono del tutto evidente la ricorrenza
dell’aggravante. I mandanti di tale pretese estorsive sono stati i S.L.P. e S.L.P., che ne
hanno ricevuto la rendicontazione finale, come si evince dai reperti sequestrati ed
analizzati dagli inquirenti.
Capo d'imputazione n.8) :
Con riguardo a questo capo d'imputazione e' stato rilevante la deposizione resa da F. A.,
amministratore delegato della E. s.p.a., il quale ha ammesso di essere stato assoggettato al
pagamento del pizzo in relazione all’avvio dei lavori di ristrutturazione della villa “Amari
Bonocore Maletto”. I mandanti di tale pretese estorsive sono stati i S.L.P. e S.L.P., che ne
hanno ricevuto la rendicontazione finale, come si evince dai reperti sequestrati ed
analizzati dagli inquirenti.
Capo d'imputazione n.9) :
La sussistenza della estorsione aggravata e continuata descritto al capo d'imputazione 9)
sono confermate dalle deposizioni di A. F., A. M. e A. G., gli elementi documentali e
l’apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia F.B.. Le persone offese hanno riferito
di avere piena cognizione della identita di coloro che, nell’interesse della famiglia mafiosa
di Cinisi, lungo un arco temporale di notevole estensione, si sono succeduti nella materiale
riscossione del pizzo loro imposto quali soci e gestori delle strutture alberghiere Hotel
Azzolini di Villagrazia di Carini ed Hotel Azzolini Palm Beach di Terrasini.un reperto
documentale, inoltre, denominato D12, sequestrato ed analizzato dagli inquirenti, forniva
un importante riscontro.
Capo d'imputazione n.10)
La ricostruzione dei fatti criminosi delineata dal capo d'imputazione n.10 hanno ricevuto
un apporto fondamentale dalle dichiarazioni della persona offesa. Il sig. A.C. ha infatti
riferito di avere corrisposto in due soluzioni una somma del complessivo ammontare di
settemila euro, ad un uomo presentatosi con il nome Roberto che lo aveva reiteratamente
invitato, per conto di “amici” a “mettersi in regola con l’organizzazione mafiosa”.
A.C., inoltre, presa visione del fascicolo fotografico predisposto dalla Squadra Mobile, ha
riconosciuto con certezza V.P. quale autore delle richieste estorsive. Anche per la
posizione e il ruolo ricoperto da A.E. ha avuto una valenza centrale la positiva
ricognizione fotografica effettuata da A.C.. Tale persona offesa ha infatti riconosciuto A.E.,
titolare della bottega di fabbro presso la quale, aderendo alla precisa direttiva loro
impartita, S.C. e A.C. hanno incontrato il Di Maggio nella circostanza in cui – secondo la
piu dettagliata ricostruzione resa da A.C. – hanno provveduto a consegnare al predetto la
somma in contanti di tremilacinquecento euro. Le dichiarazioni dei C. coerentemente
hanno poi trovato puntuale riscontro nelle indicazioni accusatorie rese dal collaboratore
F.B., il quale ha confermato l’assoggettamento al pizzo dei C. in relazione a taluni “lavori
di consistente importo effettuati all’interno dell’aeroporto” ed ha indicato il soggetto cui i
L.P. avevano conferito l’incarico di sollecitare il A.C. a “mettersi a posto” anche in
relazione ad altro lavoro in corso di esecuzione a Palermo nell’ambito territoriale di
pertinenza del mandamento di San Lorenzo. I L.P. risultano quindi mandanti delle pretese
estorsive.
Capo d'imputazione n.11):
La persona offesa della fattispecie delineata dal capo d'imputazione n.11), amministratore
unico della S. Costruzioni di L.S. e C. s.n.c., ha riferito in ordine alle reiterate imposizioni di
imprese subappaltanti e di corresponsione di somme di denaro da lui patite in Cinisi
nell’anno 2004 in relazione alla edificazione di una scuola. Quanto alle modalita con le
quali i summenzionati indagati hanno imposto imprese subappaltanti e preteso il
pagamento del pizzo, lo L.S. ha reso dichiarazioni puntuali in ordine al tenore delle pretese
avanzata da F.P..
Le acquisizioni certamente hanno integrato un quadro indiziario grave nei confronti degli
indagati P. F., A.E., e P.C. - oltre che di S.L.P. e S.L.P. - in ordine alla estorsione aggravata e
continuata in esame. Non e stato in alcun modo ipotizzabile l’estraneita ai fatti di A.E. e
P.C.: le modalita stesse della condotta, l’esistenza di un rapporto collaudato tra G.D.M. ed
A.E., l’appartenenza strutturale a Cosa nostra di P.C., hanno evidenziato la consapevole
piena adesione dei predetti imputati alle illecite imposizioni contrattuali realizzate in
pregiudizio dell’imprenditore L.S.. Analoga valutazione concerne L.D.M., autore di una
delle illecite imposizioni contenute nel capo d'imputazione in corso di analisi e, al
contempo, beneficiario, unitamente al figlio Di Maggio Giuseppe - che lo ha coadiuvato
nelle esecuzione dei lavori - della estorsione contrattuale ascrivibile a F.P..
Capo d'imputazione n.12):
In ordine al fatto delittuoso descritto nel capo d'imputazione n.12 sono state fondamentali
le deposizioni di C.C. e M.C., che oltre a confermare la sussistenza del tentativo di
estorsione aggravata al centro di questo capo d'imputazione, costituiscono valido
elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni accusatorie rese da F.B. nei confronti
dell’indagato G.D.M.. Le dichiarazioni del Briguglio hanno coinvolto anche L.P. –
segnatamente indicato quale mandante della gravissima aggressione consumata nell’anno
2005 in danno di M.C..
Capo d'imputazione n.13):
Il capo d'imputazione n.13 descrive una fattispecie la cui ideazione e realizzazione e fatta
risalire a i S.L.P. e S.L.P., grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Briguglio.
La polizia giudiziaria ha proceduto all'identificazione e all'escussione a sommarie
informazioni dei V. indicati dal collaboratore quali vittime della estorsione al centro del
tredicesimo capo d'imputazione. I predetti si identificavano in V. G. e V. G. padre e figlio,
gestori della “N. V. Srl.” con sede a Terrasini in piazza Scalo n. 1, i quali, sentiti a S.I.T.
dichiaravano di non aver mai subito richieste estorsive. Riferivano inoltre che anni
addietro avevano subito l’incendio di una barca di loro proprieta e che verosimilmente il
tutto era avvenuto per cause accidentali. Null’altro erano in grado di riferire.
Contrariamente a quanto dichiarato dai fratelli V., nella documentazione sequestrata ai
latitanti L.P. si rinvenivano due manoscritti all’interno dei quali sono state trovate
annotate cifre inequivocabilmente riferibili a pagamenti effettuati dalla loro impresa. Cio
ha chiarito la posizione dei L.P. come mandanti di queste pretese estorsive.
Capo d'imputazione n.14):
Il delitto descritto al quattordicesimo capo d'imputazione ha ricevuto un apporto
fondamentale dalle dichiarazioni della persona offesa, A.C.. A.C. ha riferito che in data
1.06.2007, verso le ore 11.00, si presentava nel suo cantiere un giovane a bordo di uno
scooter scuro, il quale gli diceva che doveva andare a mettersi a posto perche altrimenti di
li a mezzora gli operai sarebbero stati buttati fuori dal ponteggio. Il giovane sarebbe stato
successivamente riconosciuto dal A.C. in una foto apparsa sul giornale per tale G.C.. Gli
inquirenti hanno verificato come l'estorsione e il risultato di una precisa direttiva impartita
dall’interlocutore epistolare del L.P., identificato in N.S.. Un’importante contributo alla
attivita investigativa svolta dalla Sezione Criminalita Organizzata della Squadra Mobile di
Palermo e derivato dall’accertamento tecnico effettuato dalla polizia scientifica su un
nastro per macchina da scrivere sequestrato nel corso della cattura dei L.P.. Tali
accertamenti hanno consentito di rilevare quanto era stato scritto da S.L.P. con la macchina
da scrivere in suo possesso utilizzando il nastro analizzato. La trascrizione completa delle
lettere ivi impresse e stata poi sottoposta ad attenta lettura da parte degli investigatori e ha
consentito, con l’importante contributo delle evidenze probatorie gia raccolte, di accertare
la posizione di mandanti ricoperta da i L.P..
Capo d'imputazione n.15):
La fattispecie descritta dal capo d'imputazione n.15 e basata su un quadro indiziario grave
ed univoco a carico di S.L.P. e S.L.P. per le attivita estorsive ai danni di P. Cio si e evinto
dalla documentazione sequestrata in occasione dell’arresto il 5 novembre 2007 dei L.P.,
dall’esame di alcuni reperti emersi dagli accertamenti tecnici effettuati su un nastro per
macchina da scrivere sequestrato nel corso della cattura dei L.P., nonche dalle precise
dichiarazioni di Francesco FRANZESE. Infatti i precisi riferimenti contenuti nella
documentazione sequestrata, decodificati dalle indicazioni di FRANZESE, hanno
consentito di individuare l’attivita economica menzionata ed il suo titolare e di confermare
il ruolo dei L.P. come mandanti.
Capo d'imputazione n.18)
Elementi fondanti la responsabilita di S.B. in ordine al fatto delittuoso descritto al capo
d'imputazione n.18 sono state le dichiarazioni accusatorie di M.C., titolare della impresa
edile S.F. Costruzioni, e le risultanze del servizio di intercettazione telefonica eseguito
nell’ambito del presente procedimento. M.C., mutando la posizione di reticenza
inizialmente assunta, in data 6 giugno 2009 si e determinato ad ammettere
l’assoggettamento al pizzo in relazione a taluni lavori in corso di esecuzione in via
Ammiraglio Cagni, in Palermo ed ha indicato in S.B. il soggetto che ebbe ad avanzare e
reiterare la richiesta di “soldi per le famiglie dei bisognosi” (manifestamente
rappresentativa della capillare attivita di imposizione del pizzo che cosa nostra realizza
sul territorio in pregiudizio delle iniziative economiche in esso intraprese) nonche il
soggetto al quale ebbe a corrispondere, a titolo di acconto, la somma di denaro inerente a
“quel discorso degli amici miei” .
Capo d'imputazione n.20)
La ricostruzione operata dall’organo inquirente della fattispecie delineata dal capo
d'imputazione n.20), ha individuato V.R., socio ed amministratore unico della A.V. s.r.l.,
quale persona offesa dei delitti di estorsione aggravata e tentata contestati, in concorso tra
loro, a S.L.P., S.L.P. e P.C.. Fondanti, nell’ambito della ricostruzione in argomento, sono
state ritenute le dichiarazioni rese dal citato R. e da S. F., quest’ultimo direttore tecnico del
cantiere edile sito in via Tommaso Natale in relazione al quale i fatti di estorsione sono
ipotizzati.
Capo d'imputazione n.21)
La condotta caratterizzante la fattispecie di cui al capo d'imputazione n.21, e
complementare a quella oggetto del capo d'imputazione n.20. Come dichiarato da R. V. e
S. F., P.C.aveva richiesto un incontro per farsi portatore, da parte di terze persone non
meglio indicate, di una ulteriore richiesta nei confronti dell’impresa edile consistente nella
proposta di acquisto di uno degli appartamenti al risibile prezzo di ottantamila euro.
Sempre lo S. fa riferimento ad una serie di imposizioni effettuate da P.C. nella scelta delle
ditte cui subappaltare alcuni lavori e si rammarica del fatto che, nonostante tutto, il P.C.
continuasse ad insistere in ulteriori pretese, chiedendogli di potere acquistare un
appartamento per soli 80.000 Euro.
Capo d'imputazione n.22)
Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di G.D.B. per l’estorsione ai danni
dell’imprenditore D.A., al centro del capo d'imputazione 22, si evince dalla
documentazione sequestrata in occasione dell’arresto il 5 novembre 2007 di S.L.P. e S.L.P.,
all’epoca capi indiscussi del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo. Il predetto
documento e stato attribuito con certezza a S.L.P. come risulta dalle conclusioni della
relazione di consulenza tecnica di natura grafologica. L’appartenenza di G.D.B.alla
famiglia mafiosa di Borgetto ha comportato, altresi, la sussistenza della circostanza
aggravante di cui al 2 comma dell’art. 629 in relazione all’art. 628 3 comma nr°3 c.p.
Capo d'imputazione n. 23)
Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di S.R. per l’estorsione ai danni del gestore
della discoteca G. di Palermo – al centro del capo di imputazione n.23 - si evince dalle
precise ed analitiche dichiarazioni della persona offesa M.B., socio accomandante della
societa “L.P. s.a.s. e gestore unitamente ai fratelli M. e D. del ristorante e discoteca
denominato “G.” sito a Palermo.
Ulteriori elementi di prova raccolti a carico del R.S. sono costituiti dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia e dalla attivita investigativa finalizzata alla cattura dei latitanti
S.L.P. e suo figlio S.L.P.. Sul suo conto sono infatti emersi gravi indizi circa la sua
compartecipazione all’organizzazione mafiosa e segnatamente alla cosca dei L.P.;

6. Contesto criminale e territoriale
Tutte le condotte criminose contestate nel presente procedimente ricadono nel
Mandamento di Resuttana-San Lorenzo. Questo Mandamento costituisce storicamente ed
anche attualmente una delle articolazioni piu vaste e potenti dell’organizzazione criminale
Cosa Nostra. Le investigazioni miranti alla cattura dei noti latitanti Salvatore e S.L.P.
HANNO CONSENTITO L’individuazione e la delineazione del tessuto associativo di
Cosa Nostra che - oltre ad assicurare le condizioni ideali per il mantenimento dello stato di
latitanza dei due sunnominati mafiosi – ha consentito loro – sino al 5 novembre 2007, data
del loro arresto - di continuare a regnare incontrastati in questa parte della Sicilia; e hanno
permesso l’identificazione di molteplici soggetti a loro collegati o comunque vicini e
disponibili, oltre che, ovviamente, di accertare numerosi reati da loro commessi.
Il Mandamento di Resuttana-San Lorenzo costituisce un complesso sistema illecito, che
negli anni '80 aveva il suo centro nella famiglia mafiosa di San Lorenzo, retta materialmente
da B. S. (noto per essere stato l’“autista” del capomafia Riina Salvatore, e che insieme a
quest’ultimo era stato arrestato il 15.1.1993), che gestiva tutte le estorsioni che si
verificavano nel territorio della famiglia, o che, comunque - quando le estorsioni relative al
proprio territorio venissero esatte da altre famiglie - ne riceveva successivamente le somme.
All'inizio del mese di agosto del 1998 C. I., nato a Palermo il 15.8.1950, sottoposto ad
indagini per il reato di associazione mafiosa in quanto appartenente alla famiglia mafiosa
di Tommaso Natale, decideva di iniziare a collaborare con la giustizia, consentendo di
ricostruire, in primo luogo, l’organigramma della famiglia di Tommaso Natale, quella che
da quel momento storico in poi “fa mandamento” anche rispetto alle famiglie di San
Lorenzo, Partanna Mondello, Carini, Isola delle Femmine, essendo passato il timone di
questo mandamento (e non solo di questo territorio) saldamente nelle mani della famiglia
L.P., ed in particolare, di S.L.P. Giovanni (cl. 1942) e di S.L.P..
C. ha consentito in particolare - subito dopo l’inizio della sua collaborazione - di pervenire
alla cattura del pericoloso latitante TROIA Mariano Tullio (avvenuta il 15 settembre 1998),
consigliere della famiglia di San Lorenzo, nonche al ritrovamento di un vero e proprio
arsenale, costituito da diverse armi occultate da S.L.P. e L.P. Calogero (pure lui figlio di
S.L.P.) all’interno di un terreno nella disponibilita del medesimo C.
Inoltre, grazie alle dichiarazioni di C., e stato possibile far luce su una serie di importanti
vicende della storia dell’associazione mafiosa: l’ascesa e la successiva “caduta” di Vito
Vitale, in rappresentanza dei “corleonesi” di Toto Riina, in contrapposizione ai
“corleonesi” di Binnu Provenzano, il passaggio del mandamento di San Lorenzo proprio in
quel periodo - per decisione dei suoi vertici, i L.P. - dalla parte di PROVENZANO
Bernardo, tanto che era stato avviato un progetto di eliminazione di Vitale prima della sua
cattura.
Inoltre, grazie a CRACOLICI e stato possibile ricostruire il ruolo ormai centrale in “Cosa
Nostra” di S.L.P. Giovanni, e l’ascesa anche del figlio S.L.P. (in assenza dell’altro figlio piu
grande, L.P. Calogero, gia reggente del mandamento prima del 1998, e sino al dicembre
2006 in carcere).
E' emerso con chiarezza, pertanto, la posizione di rilievo assunta dal mandamento di San
Lorenzo all’interno dell’organizzazione Cosa Nostra, in considerazione del ruolo apicale
svolto dal latitante S.L.P. Giovanni, divenuto ormai - dopo oltre venti anni di latitanza ed
anche in conseguenza dell’arresto di alcuni dei piu autorevoli uomini d’onore - il piu stretto
collaboratore del capomafia (da poco catturato) Provenzano Bernardo e comunque il piu
importante esponente mafioso operante sul territorio metropolitano di Palermo.
In particolare, nell’ambito delle complesse ed ininterrotte attivita di indagine volte alla
cattura dei L.P., gli inquirenti hanno potuto riscontrare come questi, entrambi latitanti (e,
nella specie, entrambi latitanti in relazione ad alcune sentenze defintive per omicidio)
abbiano governato ancora con mano di ferro il territorio del mandamento di San LorenzoTommaso Natale.
S.L.P. si occupava della gestione materiale di alcune famiglie, come Tommaso Natale (che
e la famiglia cui appartengono sia lui, che suo padre Toto L.P., che suo fratello Calogero
L.P.), ma anche del territorio dello Zen (che non costituisce autonoma famiglia, ma e da
sempre roccaforte di S.L.P., e suo “serbatoio” per il reclutamento di nuova manovalanza
mafiosa), e della limitrofa famiglia di Partanna Mondello, che dall’uccisione di Saro
RICCOBONO ha sempre vissuto tra reggenze “interne” alla famiglia e “coreggenze” con
uomini d’onore di altre famiglie, tra cui, principalmente, proprio la famiglia di Tommaso
Natale (si pensi, ad esempio, alla reggenza di GRAZIANO Salvatore negli anni ’90).
L’avvenuto arresto, e le indagini compiute proprio per pervenire a questo, hanno
permesso, comunque, di documentare l’attualita di una cerchia di uomini d’onore, vicini a
S.L.P., ed in contatto anche con Toto L.P.. In particolare, FRANZESE e stato il principale
referente dei due L.P. sul territorio di Partanna Mondello. Ed attorno a lui ruotavano una
serie di persone che, oltre a gestirne la latitanza, si occupavano anche di gestire
materialmente il territorio dal punto di vista mafioso (e cio sia per le continue attivita
estortive, sia per la pianificazione di episodi di danneggiamento ed anche omicidiari, oltre
che di delitti contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi). Tutto cio e stato
posto in essere rispondendo a logiche, forme e modalita di comportamento che connotano
chiaramente l’associazione come certamente di tipo mafioso, appartenente all’associazione
criminale “Cosa Nostra”.
La cattura dei L.P. e la costante azione degli inquirenti hanno sostanzialmente disarticolato
l'organizzazione di vertice del Mandamento di Resuttana-San Lorenzo. Tuttavia, cosi
come affermano importanti collaboratori di giustizia affiliati al Clan dei L.P. e operanti nel
medesimo territorio, ( tra cui PASTA Manuel e GIORDANO Salvatore) e in atto una
riorganizzazione del sodalizio criminale dedito, oggi piu che mai, alla riaffermazione del
proprio dominio sul territorio attraverso una sistematica imposizione del pizzo a danno
degli operatori economici che insistono su quest'area della citta.

7. Costituzioni di parte civile
M.B. : La persona offesa, M.B., ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei
confronti di: S.R., nato a Palermo il 30/10/67 (in concorso con persona non identificata);
Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita
fra il reato contestato all’ imputato e la lesione di diritti soggettivi di rango primario del
Sig. M.B., per il quale ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ex
art. 2059 c.c., sub specie di danni morali, esistenziali e biologici cagionatigli.
In quanto socio accomandante della societa L.P. s.a.s. nonche gestore, unitamente ai fratelli
Massimo e Daniele, del ristorante - discoteca denominato G., il sig. M.B. ha ricevuto
diverse richieste estorsive : ha deciso di denunciare e collaborare immediatamente con le
forze dell'ordine, grazie anche al sostegno offerto dalle associazioni antiracket.
S.C., nato a Trapani il 22.01.67 :La persona offesa, S.C. ha avanzato richiesta di costituzione
di parte civile nei confronti di: 1.G.D.M. nato a Cinisi il 29.03.1961 2. S.V. nato a Cinisi il
24.03.1975. Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso
di causalita fra il reato contestato agli imputati e la lesione di diritti soggettivi di rango
primario del Sig. S.C.. Il sig. C. ha infatti subito, insieme a suo padre, il sig. A.C., per tutto
l'arco di tempo dal 2001 al 2006, l'intimidazione, l'arroganza e la violenza della cultura
mafiosa di Cosa Nostra. Nel corso del 2001, all’interno dell’aeroporto di Palermo, durante
l’esecuzione di alcuni importanti lavori edili, veniva fatta richiesta da esponenti di Cosa
Nostra palermitana al sig. S.C., di una somma di denaro a titolo di pizzo per “mettere a posto
la propria azienda”. Successivi atti di intimidazione hanno portato la parte offesa a pagare
due tranches, rispettivamente di euro 3000 ed euro 4000.
Nel 2006, le pretese estortive riguardavano dei lavori realizzati in Palermo presso la
caserma militare Beghelli (appalto aggiudicato alla ditta intestata a S.C. Nicolo, zio di
S.C.)e dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto stradale affidati alla S.S..r.l.
Anche in questo caso, il sig. S.C. ha pagato. Per questo motivo i danni lamentati sono di
natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
A.C., nato a Valderice (TP) il 04.07.39
La persona offesa, A.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti
di: 1. G.D.M. nato a Cinisi il 29.03.1961 2. S.V. nato a Cinisi il 24.03.1975 Alla base della
motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita fra il reato
contestato agli imputati e la lesione di diritti soggettivdi rango primario del Sig. S.C. che
hanno comportato danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub specie di
danni morali, esistenziali e biologici.
Insieme al figlio, il sig S.C., e stato sottoposto, dal 2001 al 2006, all'intimidazione,
all'arroganza e alla violenza della cultura mafiosa di Cosa Nostra. Infatti, i fatti che hanno
comportato la lesione di diritti soggettivi sono i medesimi descritti poc'anzi. In ordine alle
legittimazione formale, il sig. S.C. era cointeressato nella gestione di imprese edili ed in
particolare della S.S. s.r.l.
C.C.
La persona offesa, C.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di:
1) G.D.M., nato a Cinisi il 29.03.1961;
La parte offesa e stata soggetto a numerosi atti di intimidazione riferibili a richieste
estorsive avanzate da parte dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, che hanno
comportato allo stesso danni di natura sia patrimoniale che non patrimoniale, nella specie
danni morali, esistenziali e biologici.
Nel 2000, a seguito del rifiuto di pagare il pizzo nonostante le reiterate richieste, il sig. C. e
stato vittima di un danneggiamento al suo rimessaggio, poiche subiva l’incendio di una
barca posizionata all’interno dello stesso. Successivamente nel 2005, alcuni soggetti di
Palermo, muniti di mazze da baseball si erano recati a pestare il suddetto C. , ma
incorrendo in errore avevano malmenato il fratello Massimiliano, di simile corporatura,
cagionandogli lesioni in varie parti del corpo. In seguito a tale episodio quasi tutti i clienti
del paese avevano trasferito le loro barche altrove.
Con riferimento alla legittimazione formale e il sig. C. e titolare del “C.N.R.V.”, gestito
insieme al fratello M..
M.C.
La persona offesa, M.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti
di: 1) G.D.M., nato a Cinisi il 29.03.1961;
Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita
fra il reato contestato agli imputati e la lesione di diritti soggettivi di rango primario del
sig. M.C., il quale ha vissuto, insieme al fratello, il sig. C.C., in un contesto caraterizzato
dall'intimidazione e violenza mafiosa. In particolare, il sig. M.C. rimaneva vittima di un
pestaggio il cui destinatario avrebbe dovuto essere il summenzionato fratello, che si era
rifiutato di pagare il pizzo, nonostante le reiterate richieste. Per questo motivo, oltre al
fatto di essere co-gestore insieme al fratello del “C.N.R.V.”, il sig.M.C. si costituisce per il
risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub specie di danni morali,
esistenziali e biologici cagionatigli.
A.C., nato a Palermo il 14.06.1946
La persona offesa, A.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti
di: 1.G.C. (classe ’41), nato a Palermo l’1.01.1941; 2.G.L.V., nato a Palermo il 13.12.1957;
Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita
fra il reato contestato agli imputati G.C. e G.L.V. e la lesione di diritti soggettivi di rango
primario subiti dal Sig. A.C., concretizzatasi in danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub
specie di danni morali, esistenziali e biologici. Il Sig. A.C., infatti, in qualita di
amministratore unico della societa EDIL.CO s.r.l. , impresa che si occupa della
realizzazione di costruzioni edili civili, industriali e stradali, incluse le assunzioni di
appalti per conto di enti pubblici e privati, era soggetto a diverse richieste estorsive e
intimidazioni tra il 2005 e il 2007.
L.S.
La persona offesa, L.S., ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di:
1) G.D.M., nato a Cinisi il 29.03.1961; 2) F.P., nato a Torretta il 3.05.1966;
Ripetute imposizioni di imprese subappaltanti e corresponsioni di somme di denaro a
titolo di pizzo nel corso dei lavori per l’edificazione di una scuola materna hanno
comportato la lesione di diritti soggettivi di rango primario del sig. L.S.. Invero, durante i
suddetti lavori per la costruzione di una scuola materna, il sig. L.S., in quanto
amministratore unico della societa vincitrice dell'appalto per un importo di un milione e
trecentomila euro, S. Costruzioni di L.S. e C. Snc, veniva sottoposto ad estorsione, accertata
grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Briguglio, ai riscontri
forniti dal vasto carteggio sequestrato ai noti latitantiS.L.P. e S.L.P. e alle dichiarazioni rese
in sede di sommarie informazioni dallo stesso imprenditore. Per questo motivo la parte
offesa chiede la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. e non
patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub specie di danni morali, esistenziali e biologici.
L’Associazione Onlus “COMITATO ADDIOPIZZO” con sede in Palermo, via Lincoln n.
131
Un pregiudizio immediato e diretto in conseguenza dei reati oggetto del presente giudizio.
Cio non solo perche sono stati lesi i suoi scopi istituzionali, ma anche e soprattutto in
ragione della concreta e peculiare attivita di lotta al sistema mafioso che l'associazione
costituita ha promosso e continua a promuovere nel territorio in cui le condotte criminose
si sono realizzate. Il Comitato Addiopizzo, infatti, non solo pone i beni giuridici tutelati
dalle fattispecie incriminatrici di cui all’art 416 bis e 629 c.p. come beni fondanti il sodalizio
stesso; la decisione di partecipare a questo giudizio come persona direttamente
danneggiata, rappresenta altresi un tassello nel percorso di auto-liberazione e di conquista
della dignita di un intero popolo.
Con riferimento alla legittimazione formale, i l Comitato ha chiarito di essere
un’associazione non riconosciuta (artt. 36 e ss. C.C.), che ha assunto tra gli scopi statutari
quello di “promuovere una cultura della legalita, della solidarieta e dell’ambiente, basata sui
principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali di stampo
mafioso e al pizzo in particolare”, di “promuovere l’elaborazione di strategie di lotta non violenta
contro il dominio mafioso del territorio e di resistere alle infiltrazioni di tipo mafioso” e “tutelare il
diritto alla legalita ed al libero esercizio dell’attivita d’impresa, senza pressione malavitose, e di
garantire gli interessi e le prerogative dei consumatori e degli operatori economici che si oppongono
pubblicamente al racket delle estorsioni” (art. 2 punto 2 dello statuto ). E' cosi legittimato lo
scopo di far conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati
all’Associazione in dipendenza dei reati contestati agli imputati.
Con riguardo invece alla legittimazione sostanziale il procedimento penale in questione ha
ricevuto un concreto contributo investigativo da parte di alcune delle odierne persone
offese, tra cui il Sig. C.C., il Sig. M.C., il Sig. M.B., il Sig. A.C., il Sig. S.C., il Sig. A.C. e il Sig.
L.S., che hanno contattato gli esponenti dell’Associazione Addiopizzo e, grazie al sostegno
e supporto da questa offerta, hanno scelto di denunciare e fare luce sui gravi fatti di
estorsione (tentata o consumata) subiti. Il fatto che l'associazione abbia fornito massima
assistenza all'estorto, accompagnandolo nelle fasi piu critiche delle indagini, conferma la
serieta, la continuita e l'efficacia con cui, da otto anni, il Comitato Addiopizzo, agisce nel
territorio palermitano attraverso un capillare contrasto alle molteplici modalita con le
quali puo manifestarsi il fenomeno mafioso ed estorsivo. L'associazione, creata e
sostentata da imprenditori e volontari cittadini ha in questi anni contribuito a dar vita ad
una vera e propria rivoluzione culturale partendo dalla citta di Palermo.
L’Associazione Libero Futuro – Associazione Antiracket Libero Grassi - con sede in
Palermo, via Alcide De Gasperi n. 53.
La lesione di un diritto soggettivo relativo ad una situazione storicamente circostanziata in sintesi l’interesse alla legalita ed al libero esercizio dell’attivita d’impresa, senza
pressioni malavitose - assunto dall'Associazione nello Statuto a ragione della propria
esistenza ed azione.
Con riguardo alla legittimazione formale, l'immedesimazione fra il sodalizio e l’interesse
perseguito ha definito tale diritto assoluto ed essenziale dell'associazione. Infatti,
l’Associazione Antiracket Libero Futuro , costituita fra 52 commercianti, imprenditori ed
artigiani di Palermo, ha assunto tra gli scopi statutari quello di “difendere e tutelare i propri
associati ed i colleghi della citta di Palermo dal racket delle estorsioni, dall’usura e da ogni altra
forma di illegalita”, di “prestare assistenza e solidarieta agli associati ed ai colleghi della citta di
Palermo danneggiati da attivita estortive o usuraie” e di “costituirsi parti civili nei procedimenti
penali per i reati di organizzazione criminale di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), di estorsione
(art.629 c.p.) e di usura (art.644 e s. c.p.)” (art. 2 sub a, b, e dello statuto). Tuttavia, non e
sufficiente che un’associazione ponga l’interesse che la norma penale intende tutelare
come scopo statutario del sodalizio. E’ necessario, altresi, che vi sia un interesse specifico
dell’ente e territorialmente localizzato, al fine di poter prospettare che la lesione dello
stesso abbia dato vita a un danno effettivo, immediato, diretto e risarcibile.
Invero, in ordine alla legittimazione sostanziale, il procedimento penale in questione ha
ricevuto un concreto contributo investigativo da parte di alcune delle odierne persone
offese, tra cui il Sig. C.C., il Sig. M.C., il Sig. M.B., il Sig. A.C., il Sig. S.C., il Sig. A.C. e il Sig.
L.S., che hanno contattato gli esponenti dell’Associazione Libero Futuro e, grazie al
sostegno e supporto da questa offerta, hanno scelto di denunciare e fare luce sui gravi fatti
di estorsione (tentata o consumata) subiti. Cio dimostra come l’Associazione Libero Futuro
esplica la sua azione nel territorio della citta di Palermo, esercitando la propria attivita a
sostegno delle vittime del racket delle estorsioni che operano in settori produttivi: negli
ultimi 4 anni, ha infatti prestato assistenza umana, legale e psicologica gratuita a circa 300
imprenditori; in particolare, il radicamento nel territorio cittadino della suddetta
associazione appare molto forte per due diversi ordini di ragioni: in primo luogo, Libero
Futuro e stata costituita fra (i pochi) imprenditori palermitani che in questi ultimi anni si
sono opposti al fenomeno del racket delle estorsioni e dell’usura per offrire loro
un’adeguata struttura di tutela ed assistenza; in secondo luogo, l’Associazione ha posto in
essere molteplici iniziative, che spaziano da azioni di volantinaggio e sensibilizzazione
rivolte ad operatori economici di diverse zone della citta, all’offerta gratuita di supporto
agli imprenditori che maturino la convinzione di ribellarsi ai fenomeni estortivi,
all’apertura di una sede nel centro di Palermo, alla diffusione di un numero telefonico
attivo 24 su 24 per le urgenze, attivita che hanno permesso in poco piu di quattro anni di
raccogliere, seguire e supportare le denunce e le collaborazioni di oltre 100 commercianti
palermitani.
F.A.I – Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane, con sede in
Napoli, Corso Umberto I n.22
La partecipazione al presente giudizio, come persona direttamente danneggiata, deriva
dall’autorita e dal ruolo che la F.A.I – ormai radicata nel territorio di Palermo e provincia
da diverso tempo – ha assunto in questi anni nella lotta all’usura ed al racket delle
estorsioni fra i commercianti, nelle strade e con le Istituzioni. La F.A.I. e un’associazione
non riconosciuta (artt. 36 e ss. C.C.) costituita fra 69 associazioni “Antiracket e Antiusura” di
commercianti, imprenditori ed artigiani che ha assunto tra gli scopi statutari quello di
“promuovere le piu efficaci iniziative per il contrasto al racket dell’estorsione e all’usura”, “la
costituzione di parte civile nei procedimenti penali” e di “prestare assistenza e solidarieta a soggetti
che svolgono attivita economica vittime di richieste estorsive e di usura” (art. 3 sub c, d ed e dello
statuto). Fine prioritario della F.A.I. e dunque quello di tutelare il diritto al libero esercizio
dell’iniziativa economica privata, garantito dall’art. 41 della Costituzione e da numerose
altre disposizioni legislative. Tale fine, concretizzandosi in diritto soggettivo
dell'associazione, e suscettibile di lesione e di conseguente risarcimento.
In particolare, con riferimento alla legittimazione formale, e sempre individuabile una
lesione del diritto di personalita dell'associazione ogni qual volta essa abbia indicato nel
proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da
potersi avere quell’immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito. Cio comporta
la nascita di un danno morale idoneo a legittimare la partecipazione al giudizio penale.
Inoltre, e’ necessario che vi sia un interesse specifico dell’ente e territorialmente
localizzato, al fine di poter prospettare che la lesione dello stesso abbia dato vita a un
danno effettivo, immediato, diretto e risarcibile.
In ordine, quindi, alla legittimazione sostanziale, e di assoluta rilevanza sottolineare che
nel giudizio de quo, la F.A.I. ha assistito molti imprenditori e commercianti coinvolti come
persone offese, agevolando una collaborazione piena ed effettiva con le forze inquirenti
impegnate nelle indagini. L'Associazione si e schierata in prima linea contro Cosa Nostra
palermitana e contro la sotto-cultura da essa rappresentata, e ha cosi subito un rilevante
danno a causa delle condotte delittuose degli imputati.
8. Conclusioni del P.M. e delle parti civili
9. Decisione del procedimento
10. Problematiche di diritto emerse nel procedimento
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a fondamento dei provvedimenti restrittivi
in carcere nella fase cautelare : Una delle prove cardine a fondamento dell'impostazione
accusatoria nei confronti degli imputati del presente procedimento e rappresentata dalle
dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia. Come e noto, gia nel corso delle
indagini preliminari, per potere fondatamente richiedere l'adozione di provvedimenti
restrittivi, le emergenze investigative frutto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia
o comunque di chiamanti in correita, vanno vagliate sotto il duplice profilo
dell'attendibilita soggettiva - oggettiva dei collaboranti.
Nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - gli indizi siano costituti anche da
dichiarazioni accusatorie di correi, non puo pertanto prescindersi dall'esaminare la
credibilita soggettiva dei dichiaranti, da valutare secondo i noti canoni della spontaneita,
costanza, coerenza, precisione del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa,
assenza di contrasto con altre acquisizioni, mancanza di contraddizioni (eclatanti o
difficilmente superabili). Quanto al profilo dell'attendibilita oggettiva della chiamata,
trova applicazione l'art. 192 c.p.p. alla stregua del quale deve valutarsi la sussistenza di
riscontri oggettivi tali da fare assumere alla chiamata il valore sostanziale di prova del
fatto addebitato. Il legislatore non ha predeterminato le fonti o gli elementi probatori
utilizzabili a tale scopo. Dunque, escluso che il riscontro di carattere oggettivo debba
essere costituito da elementi che gia in se forniscano la prova autonoma del fatto (poiche
altrimenti si verrebbe a negare “in radice” il valore probatorio di tali dichiarazioni, le quali
invece sono strutturalmente assimilabili alla prova rappresentativa diretta), questo puo
consistere in fatti obiettivi ed elementi indiziari di qualsivoglia tipo e natura, purche essi,
complessivamente considerati e valutati, risultino idonei ad avvalorare l'attendibilita
dell’ipotesi accusatoria.
In proposito, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che i
riscontri estrinseci ben possono essere costituiti da altre dichiarazioni di imputati in
procedimenti connessi (c.d. dichiarazioni incrociate) « ... sempreche il Giudice abbia
proceduto alla valutazione della loro credibilita intrinseca e controllato che siano state
rese in modo indipendente, cosi da escludere che siano frutto di una concertazione o
traggano origine da una stessa fonte di informazione ... » (Cass., Sez. I, 11 giugno 1992, n°
6927).
A queste condizioni, « ... nella valutazione unitaria degli elementi di prova, una pluralita
di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto
oggetto dell'imputazione, legittima l'affermazione di responsabilita ... » (Cass., Sez. II, 24
luglio 1991, n° 7767).
Nella sentenza del 21 aprile 1995 (imp. Costantino), le Sezioni Unite hanno avuto modo di
chiarire che i riscontri estrinseci, in materia cautelare, sono volti ad « ... assicurare alla
chiamata un elevato grado di affidabilita, cosi da superare l'alone di sospetto connaturato nella sua
provenienza ... ». A tale scopo e sufficiente « ... una conferma ab extrinseco della credibilita della
chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero,
precisione e coerenza siano idonei a confermare quantomeno le modalita obiettive del fatto descritte
dal chiamante, in modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa aver mentito.
Ne consegue che non e invece indispensabile che i riscontri riguardino in modo specifico la
posizione soggettiva del chiamato, poiche l'assenza di questo ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui
non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude di per se anche per la
naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilita complessiva della chiamata, una volta che la
stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto quello
estrinseco ... ».
Con riferimento al procedimento in esame, i criteri di valutazione della prova hanno
pienamente recepito le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione.
In particolar modo essi possono essere cosi ricostruiti:
A) riscontri oggettivi e reali, emersi dalle indagini di P.g. relative all’episodio criminoso, in
riferimento alla verita del fatto storico esaminato ed alla sua corrispondenza con le
dichiarazioni dei collaboratori, per dedurne una prima conferma oggettiva della loro
attendibilita.
B) la capacita dei riscontri sub A) di rivelare ex se collegamenti del fatto con il soggetto
indagato;
C) la valenza probatoria delle “chiamate plurime o convergenti” (c.d. dichiarazioni
incrociate), nella misura in cui determinano quella “convergenza del molteplice” che
assurge a dignita di prova piena, addirittura idonee a sorreggere una pronuncia di
condanna.
D) la particolare valenza probatoria, come riscontro ex se di natura privilegiata, del
personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualita di
protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati a restare
impuniti;
E) la speciale rilevanza che il riscontro privilegiato sub D) assume nel presente
procedimento, nel quale una delle fonti di prova e data dalle dichiarazioni dei
sunnominati collaboranti, che hanno partecipato alla vita dell’organizzazione criminale
mafiosa e riferito i fatti ad essa attinenti. Ed a proposito di tutti i collaboratori sopra
indicati, essi hanno reso confessioni piene e senza riserve sulle proprie personali
responsabilita per gravissimi delitti, esponendosi alle relative conseguenze e dimostrando,
gia sotto questo profilo, un elevato grado di attendibilita; tanto piu che, con la loro piena
confessione, hanno rivelato anche delitti dei quali non erano mai stati prima sospettati,
consentendo quindi l’accertamento della verita su fatti altrimenti destinati alla assoluta
impunita;
F) la frazionabilita della chiamata di correo, nel senso della limitazione della conferma (o
della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte senza estensione alle altre.
Presupposti per la liquidazione del danno in sede di giudizio penale ai sensi dell'art. 538
c.p.p.
Stante la natura del danno subito dagli enti costituiti parte civile nel procedimento in
esame, con riferimento ai beni oggetto di lesioni non patrimoniali, ovvero beni di natura
prettamente immateriale, e stata richiesta in sede di conclusioni la piena applicabilita del
disposto di cui all'’art. 538, comma 2, c.p.p. e dunque la liquidazione del danno nel
medesimo giudizio penale.
Tale richiesta muove dall'assunto che, sul piano della prova dell’esistenza ma anche della
quantificazione del danno subito dalla parte civile, liquidabile esclusivamente in via
equitativa, si puo e si deve fare riferimento alle medesime prove che sono poste a base del
giudizio di penale responsabilita dell’imputato.
Secondo tale impostazione, infatti, sarebbe superfluo lo svolgimento di un processo civile
ai fini dell’effettiva determinazione del quantum da risarcire, dal momento che l’entita
della lesione subita dai beni da risarcire non e suscettibile di prova con elementi
documentali e/o con accertamenti peritali idonei a comprovare il danno di natura non
patrimoniale.
Ecco perche, onde evitare un gravoso quanto dispendioso esercizio di ulteriore attivita
giudiziaria, la difesa di parte civile si e affidata al Tribunale affinche il danno a beni
immateriali, procurato dalle condotte delittuose degli imputati, veninsse liquidato gia in
sede penale, esistendo, con riguardo alla natura dei beni lesi, in modo evidente ed
oggettivamente apprezzabile quella situazione di partenza (“se il danno non puo essere
provato nel suo preciso ammontare”) necessaria e sufficiente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., per
giustificare una valutazione equitativa del danno.
Tale assunto tra l'altro e stato confermato dal G.U.P. di Palermo nella sentenza del
processo “addio pizzo” n. 38/08 rgnr dda ad avviso del quale: ”Venendo alla quantificazione
di questi danni derivanti sia dai comportamenti omertosi dei commercianti ed imprenditori, sia dai
citati reati ex art. 416 bis c.p. o comunque aggravati ai sensi del citato art. 7 D.L. 203/91, si dispone
di tutti gli elementi per una completa liquidazione in via equitativa senza la necessita di dover
rimettere le parti davanti al giudice civile il quale, in definitiva, non potrebbe integrare in alcun
modo il materiale istruttorio ai fini del risarcimento.
Sicche, al fine di evitare un’inutile duplicazione di giudizi ed un altrettanto superfluo allungamento
dei tempi giudiziari, vanno qui quantificati i danni nella loro intera portata. Nel computo della
somma da liquidare a ciascun ente o associazione, in mancanza di indici matematici di riferimento
cui agganciare la decisione, si deve ricorrere ad un metro necessariamente equitativo che tenga
conto, quanto piu possibile, del grado di svilimento e di umiliazione che i rispettivi scopi statutari,
di legalita, liberta e correttezza nella concorrenza imprenditoriale e commerciale, hanno subito, il
tutto legato, evidentemente, alle condotte delittuose emerse a seguito del giudizio". La ratio di tale
statuizione si basa dunque sulla natura immateriale dei beni ingiustamente offesi che suggerisce
come strumento esclusivo per la quantificazione del danno la liquidazione in via equitativa dello
stesso. Cio in coerenza con l’indirizzo ermeneutico costante, secondo cui oltre alla possibilita di
configurare la risarcibilita del danno non patrimoniale anche nei confronti della persona giuridica
ed in genere dell’ente collettivo, qualora sia lesa una situazione giuridica di questi ultimi che
equivalga ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, va riconosciuta
anche la possibilita di liquidare il suddetto danno in via equitativa, qualora risulti impossibile
determinarne l’entita con precisione o, in relazione alla peculiarita del caso concreto, risulti
difficoltosa la precisa quantificazione di esso.

11. Rilievo mediatico
Nessuno
12. Procedure civili attivate
Al momento, nessuna.
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  • 1. Palermo, Resuttana-San Lorenzo 3, 2000-2010 (op. “Addiopizzo v”) PROCEDIMENTO PENALE N. 7635/11 R.G.N.R ( rito abbreviato) 1. Dati identificativi del procedimento  Numero di registro: 7635/11 R.G.N.R. , 8301/11 R.G.G.I.P.  Imputati: 1. M.A. fu Nicolo nato a Palermo 18.04.1953 2. S.B. nato a Palermo il 3.5.1964 3. M.d.V.B., nato a Palermo 01.05.1966 4. P.D.G.B. nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946 5. F.B., nato a Cinisi il 10.3.1956 6. D.C. nato a Palermo il 15 giugno 1974 7. P.C., nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964 8. A.C.(cl. 35), nato a Carini il 21.10.1935 Deceduto 9. G.C. nato a Palermo 06.04.1965 10. A.C. nato a Palermo il 25.4.1976 11. N.C. nato a Palermo il 17.01.1980 12. S.D.A. nato a Terrasini il 17.07.1960 13. G.D.B. nato a Montelepre il 24.06.1958 14. L.D.M. nato a Torretta il 23.09.1951 15. P.D.M., nato a Cinisi il 06.01.1916 16. F.P.D.P. nato a Palermo il 17.10.1962 17. F.D. nato a Palermo il 16.12.1977 18. G.d.G.E. nato a Palermo il 22.07.1973 19. A.E. nato a Cinisi 04.01.1962 20. S.d.G.L. nato a Palermo 23.10.1964 21.G.L.C. nato a Palermo 28.11.1970 22.I.L.C. nato a Palermo il 5.12.1946 23. F.L.P. nato a Palermo 10.12.1974 24. S.L.P. nato a Palermo il 20.7.1942 25. S.L.P. nato a Palermo il 16.2.1975 26. G.M. nato a Palermo 24.06.1978 27. G.N. , nato a Palermo il 28.2.1965 28. V.P. nato a Carini 1.7.1976 29. S.R. nato a Palermo 30.10.1967 30. N.S. nato a Palermo il 5.8.1977 31. G.S. nato a Palermo il 12.07.1965 32. F.T. nato a Palermo il 20.08.1971  Autorità giudiziaria:Tribunale di Palermo, Sez. IV collegiale  Vicende cautelari:S.B. detenuto presso la Casa Circondiale di Catanzaro, D.C. detenuto presso la Casa Circondiale di Palermo-Pagliarelli, P.C. detenuto presso la Casa Circondiale di Voghera, L.D.M. detenuto presso la Casa Circondiale di Messina, S.L.P. detenuto presso la Casa Circondiale di Milano “Opera”, S.L.P. detenuto presso la Casa Circondiale di Milano “Opera”, V.P. detenuto presso la Casa Circondiale di Milano, N.S. detenuto presso la Casa Circondiale di Avellino “Bellizzi”, F.P.D.P. detenuto la Casa Circondiale di Palermo-Pagliarelli, F.T.
  • 2. detenuto la Casa Circondiale di Palermo – Ucciardone.  Stato del procedimento Pendente davanti alla sez IV collegiale del Tribunale di Palermo. 2. Fonti ed elementi di prova acquisiti  Attivita di polizia giudiziaria: 1. Servizi di osservazione, 2. Intercettazioni ambientali e telefoniche, 3. Identificazioni di persone, 4. Individuazione di imprese, esercizi commerciali e siti di interesse, 5. Ricognizione fotografica effettuata dalle persone offese, 6. Sequestro di un appunto dattiloscritto a i L.P. che ha confermato la vitalita e l’operativita dell’associazione criminale Cosa Nostra nonche l’assetto unitario e verticistico del sodalizio. Tale appunto dattiloscritto documenta, inoltre, la ripartizione territoriale in mandamenti e famiglie, l’assetto di ciascuna famiglia e le funzioni inerenti al ruolo svolto dai componenti la medesima.  Dichiarazioni di collaboratori di giustizia : Dichiarazioni di 1. Franzese Francesco, 2. Nuccio Antonino, 3. Pulizzi Gaspare, 4. Bonaccorso Andrea, 5. F.B. Giuseppe, 6. Andronico Emanuele, 7. Balistreri Francesco Paolo, 8. Chianello Angelo, 9. Gagliano Raimond, 10. Giordano Salvatore, 11. Cracolici Isidoro, 12. Gallina Giovanni, 13. Lo Nardo Francesco, 14. Spataro Maurizio, 15. Trapani Marcello, 16. Puleo Santino, 17. Seidita Michele, 18. Velardi Mario, 19. Pasta Manuel, 20. Fontana Angelo.  Dichiarazioni di persone offese: 1. S.i.t. di A.C. in data 07-04-2009, 2. S.i.t. di C.C. in data 04.04.2009, 3. S.i.t. di M.C. in data 04.04.2009, 4. S.i.t. di A.C. in data 28.05.2009, 5. S.i.t. di L.S. in data 16.04.2009. 7. S.i.t. di M.B. in data 27.1.2010 3. Capi di imputazione Nei confronti di: P.D.G.B., S.D.A.1) per il delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61 n. 6 c. p.) M.A., M.d.V.B., G.C., G.D.B., S.d.G.L. (cl. ’64), L.P.,G.L.C., G.M., in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede 2) per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.G.L.C., M.L. ,I.L.C., S.L.P., S.L.P. in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 3) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91);G.L.C.,I.L.C., S.L.P., S.L.P. in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 4) per il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt. 648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), G.d.G.E.5) del delitto di
  • 3. favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91 , G.N. 6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) ;S.L.P., S.L.P., in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 7) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203; S.L.P., S.L.P., in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede 8) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203, S.L.P., S.L.P., A.C.cl.35, (in concorso con P.D.M. nei cui confronti si procede a piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne) in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 9) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P., V.P. Mario, A.E., in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P., F.P., A.E., L.D.M., P.C. 11) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P., in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P. 13) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 S.L.P., S.L.P., D.C., N.S. in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 , S.L.P. Giovanni e S.L.P. 15) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), S.L.P. Giovanni, S.L.P. in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 16) del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203) ; S.L.P. e S.L.P. in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 17) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203) S.B. 18) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 S.L.P., S.L.P., P.C. (in concorso con tale Giuseppe in corso di identificazione) 20) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 ; S.L.P., S.L.P., P.C. 21) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 ; G.D.B. 22)delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203) ;S.R. (in concorso con una persona allo stato ancora non identificata) 23)delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203); S.L.P. 25)delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. N° 309/1990, ; N.S. 26)delitto p. e p. dall’art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, N.S., F.P.D.P. in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 27)delitto p. e p. dall’art.
  • 4. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, N.S., F.P.D.P.in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 28)delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990 G.S., F.T., in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 29) delitto p. e p. dall’art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, G.S., F.T., in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede. 30) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, N.C. 31) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, A.C. 32) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, F.D. 33) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. N° 309/1990. 4. Tempo e Luogo 1) In Palermo, Capaci, Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna (28.7.2011) per P.D.G.B. a decorrere dal 21.12.2000. 2) In Palermo e provincia fino alla data odierna (28.7.2011) per G.D.B. a decorrere dall’1.08.1998. 3) n Palermo, il 18 aprile 2001, data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio 4) In Palermo sino alla data odierna (28.7.11),5) In Palermo, sino al 5 novembre 2007 6)In Palermo, sino al 2 agosto 2007 7)In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007. 8) In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006. 9) In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007. 10) In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007; 11) In Cinisi nell’anno 2007. 12) In Cinisi fino al mese novembre 2007. 13) In Cinisi fino al 2007. 14) In Palermo fino al mese di novembre 2007. In Palermo sino al novembre 2007 15) In Palermo sino al novembre 2007 16)In Palermo, sino al novembre del 2007 17) In Carini dal 2002 al 2007 18) In Palermo nel mese di febbraio 2009 20) In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre 2007 21)In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008 ;22) In Palermo accertato nel novembre 2007. 23) In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007. 25) In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007. 26) In Palermo nel 2005 27) In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008. 28) In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008. 29) In Palermo, sino all’ottobre 2007. 30)In Palermo, sino all’ottobre 2007. 31)In Palermo, sino al marzo 2010. 32)In Palermo, sino al marzo 2010. 33)In Palermo, sino al marzo 2010. 5. Dinamica Estorsiva Capo d'imputazione n.1):
  • 5. Il delitto di direzione di associazione mafiosa descritta in questo capo d'imputazione e stato attribuito a P.D.G.B. e S.D.. Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle Femmine, plurime coerenti acquisizioni degli inquirenti, hanno dato contezza della persistente appartenenza a Cosa nostra di P.D.G.B. e della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto svolta in seno alla suindicata articolazione territoriale del sodalizio mafioso in argomento. S.D. e risultato, invece, responsabile della famiglia mafiosa di Terrasini. Capo d'imputazione n.2) : Il capo d'imputazione n.2 coinvolge 8 soggetti. Il primo tra questi, M.A., ha rivestito la carica di socio accomandatario della “EDIL RESTAURI di M.A. S.a.S.”. con sede in Palermo. Egli ha posto in essere una serie di condotte legate alla sua societa che hanno favorito diversi associati mafiosi, tra i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI TRAPANI Diego, COLLESANO Vincenzo, in tal modo contribuendo in concreto all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione e quindi alla realizzazione dei reati fine che la stessa si prefigge. In merito sono apparse estremamente significative le dichiarazioni che sono state rese dai collaboratori FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino e SPATARO Maurizio, lette unitamente alle risultanze di pregresse attivita investigative svolte della Squadra Mobile di Palermo e alle dichiarazioni di VELARDI Mario. La stessa fattispecie criminosa e attribuita a M.d.V.B.. La posizione di quest'ultimo e stata delineata dall'analisi ed interpretazione della documentazione sequestrata in occasione dell’arresto il 5 novembre 2007 di S.L.P. e S.L.P., nonche dalle precise e convergenti dichiarazioni di NUCCIO Antonino, TRAPANI Marcello e SPATARO Maurizio. Inoltre e piu specificamente, sulla base dei fatti riportati all'interno di documenti sequestrati dagli organi inquirenti – sulla cui veridicita non vi e motivo alcuno di dubitare, dato lo “spessore” dei due interlocutori e la conferma che il contenuto dei “pizzini” ha trovato nelle indagini – risulta provato che B. era talmente inserito nel contesto associativo da avere rapporti personali con S.L.P., reggente, unitamente al padre Salvatore, del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo, da riferire direttamente allo stesso notizie in merito a rilevanti iniziative economiche e produttive, a rapporti con esponenti di vertice di altre famiglie mafiose anche di diverse province. La sua vicinanza al reggente gli ha permesso addirittura di sollecitare quest'ultimo ad un pronto intervento punitivo nei confronti di una attivita economica che non rispettava le gerarchie mafiose della zona.
  • 6. Infine, la totale disponibilita di BIONDO a favore del sodalizio mafioso diretto dai L.P. e stata confermata dalle dichiarazioni di TRAPANI Marcello del 3.12.2008 nel corso delle quali il collaboratore, pur non riconoscendo in fotografia l’indagato, ribadiva il carattere fiduciario del rapporto con i L.P.. Il terzo soggetto attivo dele reato associativo contestato e CORRAO Giovanni. La posizione all'interno dell'organizzazione criminale di questo soggetto e emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Veniva infatti affermato che il CORRAO Giovanni, inteso “il testone”, era stato affiliato alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano, alle dirette dipendenze di GRECO Vincenzo, uomo d’onore di quella famiglia mafiosa, per essere utilizzato come esattore del pizzo. Tuttavia, in considerazione della scarsa affidabilita del CORRAO lo stesso venne poi sostituito da altri soggetti. Il suo inserimento nell'associazione e ulteriormente confermato dalla vicenda che lo ha visto coinvolto nella gestione della latitanza di FRANZESE Francesco e nel reperimento dei documenti falsi utilizzati dal medesimo. Anche G.D.B. risponde del delitto di associazione mafiosa. In particolare, l'attualita e la permanenza del vincolo associativo dell'imputato sono state confermate dalle precise dichiarazioni del collaboratore di giustizia PULIZZI, riscontrate dalla documentazione sequestrata il 5 novembre 2007 in occasione dell’arresto dei latitanti Salvatore e S.L.P.. In specie, PULIZZI Gaspare ha riferito che G.D.B.era presente, in rappresentanza della famiglia di Montelepre, alla sua cerimonia di iniziazione, cui possono partecipare solo uomini d’onore. Sulla figura di S.d.G.L. (cl. '64) , e sulla sua partecipazione all'associazione criminale Cosa nostra, ha riferito il collaboratore FRANZESE: nel corso dell’interrogatorio del 02.05.08, ha riferito che gli era stato indicato come referente per la zona di Parco dei Principi, dopo l’arresto di Federico LIGA, direttamente da S.L.P.. In una precedente dichiarazione sempre il FRANZESE aveva dichiarato che nella zona di Parco dei Principi, si occupava di estorsioni un parente dei LIGA appellato come “barbone” e che svolgeva come attivita lavorativa l’autista di autobus. L'organicita all’associazione mafiosa Cosa Nostra diG.L.C. - in passato gia individuato quale reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello - e in particolare alla famiglia di Partanna (della quale sarebbe rimasto a disposizione sebbene all’atto della sua scarcerazione non ne avesse ripreso la reggenza) ha trovato la sua fonte nelle dichiarazioni dei collaboratori FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino, ma soprattutto nella documentazione sequestrata in occasione dell’arresto dei latitanti S.L.P. e S.L.P. che ha costituito un elemento di prova inconfutabile
  • 7. della commissione del reato al centro di questo capo d'imputazione. La persistente appartenenza strutturale di F.L.P. alla associazione mafiosa Cosa nostra e invece confermata da acquisizioni istruttorie, segnatamente costituite dall’apporto dichiarativo di Franzese Francesco, Nuccio Antonino e Bonaccorso Andrea e da numerose prove documentali. L'ultimo soggetto del secondo capo d'imputazione, G.M., e un pregiudicato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E' stato possibile confermare la sua posizione integrata all'interno dell'associazione criminale anche dopo la scarcerazione dalla Casa Circondariale di Bologna, grazie a numerose intercettazioni tra il medesimo e il L.P. , fatto che ha testimoniato una loro assidua frequentazione. E' stato inoltre accertato che il fratello Messina Francesco aveva preso in affitto un immobile, il giorno dopo la scarcerazione di L.P. che veniva utilizzato spesso anche dai L.P.. Le intercettazioni ambientali effettuate all’interno del predetto immobile permettevano di rilevare la presenza dei due fratelli L.P. in compagnia del G:M.. Capo d'imputazione n.3) : Le sinergiche condotte realizzate da G.L.C., M.L.,I.L.C., S.L.P. e S.L.P. integrano appieno la materialita del delitto descritto dal terzo capo d'imputazione. E' utile, in questa sede di analisi, ribadire che secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “il delitto di trasferimento fraudolento di valori e una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarita o della disponibilita di denaro o altra utilita realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarita o disponibilita del bene, difforme dalla realta, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza”; (cosi Cass. Pen., Sez. I, 26 aprile 2007, Di Cataldo). In ordine alla particolare posizione di L.C., hanno assunto importanza le dichiarazioni di A.L. – soggetto a cui era stato fittiziamente attribuito la titolarita della ditta individuale denominata “LUCIA ANTONINO ATIIVITAi DI LAVORI GENERALI di COSTRUZIONI ” – che ha riferito di almeno due episodi direttamente ascrivibili alI.L.C. che, si era recato di persona a pretendere il pagamento delle somme dovute per l’esecuzione dei lavori. Per completezza, poi, occorre sottolineare il contenuto di un reperto sequestrato al
  • 8. momento dell'arresto dei L.P.. Tale reperto, analizzato dagli organi inquirenti, ha confermato la partecipazione occulta di G.L.C. e del genitore I.L.C. nella impresa formalmente riconducibile a M.L. e Lucia Antonino e gestita nella forma di una ditta individuale intestata a A.L., avente ad oggetto “lavori generali di costruzioni”. Inoltre venivano confermate le molteplici attivita di edificazione e ristrutturazione realizzate da quella impresa e l’ammontare approssimativo dei ricavi e degli utili conseguiti; i prelievi che dagli utili aziendali entrambi i L.C. avrebbero effettuato assumendone la destinazione in favore di S.L.P.; il ruolo attivo diI.L.C. nella gestione dell’impresa fittiziamente intestata a Lucia Antonino; i tentativi dei L. di affrancarsi dai L.C., asseritamente responsabili di reiterate sopraffazioni in pregiudizio dei L.e, soprattutto, di una continuativa integrale appropriazione degli utili aziendali conseguiti negli anni; Quanto alla sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, si osserva come la condotta delittuosa in esame sia stata oggettivamente volta ad agevolare la persistente operativita dell’organizzazione criminale Cosa nostra. Ed al riguardo, va rimarcato che acquisizioni processuali costituenti patrimonio cognitivo basilare hanno dato reiterata contezza del fatto che Cosa Nostra in maniera sistematica si avvale dei meccanismi di interposizione fittizia e cio al fine – all’evidenza essenziale per il sodalizio di salvaguardia della disponibilita dei beni e dei valori illecitamente acquisiti. Capo d'imputazione n.7) : Le indagini hanno confermato che le modalita della fattispecie contenuta nel capo d'imputazione n.7 – fanno sussistere anche l’aggravante di cui all’art. 7 della L. 12.7.1991 nr 203 in capo ai mandanti, per i reati contestati. Nel caso di specie, infatti, le minacce verbali subite dalla persona offesa A.A., nonche la progressione degli atti intimidatori nei suoi confronti, testimoniano senza ombra di dubbio che le modalita di stampo mafioso abbiano raggiunto il loro effetto e, pertanto, rendono del tutto evidente la ricorrenza dell’aggravante. I mandanti di tale pretese estorsive sono stati i S.L.P. e S.L.P., che ne hanno ricevuto la rendicontazione finale, come si evince dai reperti sequestrati ed analizzati dagli inquirenti. Capo d'imputazione n.8) : Con riguardo a questo capo d'imputazione e' stato rilevante la deposizione resa da F. A., amministratore delegato della E. s.p.a., il quale ha ammesso di essere stato assoggettato al
  • 9. pagamento del pizzo in relazione all’avvio dei lavori di ristrutturazione della villa “Amari Bonocore Maletto”. I mandanti di tale pretese estorsive sono stati i S.L.P. e S.L.P., che ne hanno ricevuto la rendicontazione finale, come si evince dai reperti sequestrati ed analizzati dagli inquirenti. Capo d'imputazione n.9) : La sussistenza della estorsione aggravata e continuata descritto al capo d'imputazione 9) sono confermate dalle deposizioni di A. F., A. M. e A. G., gli elementi documentali e l’apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia F.B.. Le persone offese hanno riferito di avere piena cognizione della identita di coloro che, nell’interesse della famiglia mafiosa di Cinisi, lungo un arco temporale di notevole estensione, si sono succeduti nella materiale riscossione del pizzo loro imposto quali soci e gestori delle strutture alberghiere Hotel Azzolini di Villagrazia di Carini ed Hotel Azzolini Palm Beach di Terrasini.un reperto documentale, inoltre, denominato D12, sequestrato ed analizzato dagli inquirenti, forniva un importante riscontro. Capo d'imputazione n.10) La ricostruzione dei fatti criminosi delineata dal capo d'imputazione n.10 hanno ricevuto un apporto fondamentale dalle dichiarazioni della persona offesa. Il sig. A.C. ha infatti riferito di avere corrisposto in due soluzioni una somma del complessivo ammontare di settemila euro, ad un uomo presentatosi con il nome Roberto che lo aveva reiteratamente invitato, per conto di “amici” a “mettersi in regola con l’organizzazione mafiosa”. A.C., inoltre, presa visione del fascicolo fotografico predisposto dalla Squadra Mobile, ha riconosciuto con certezza V.P. quale autore delle richieste estorsive. Anche per la posizione e il ruolo ricoperto da A.E. ha avuto una valenza centrale la positiva ricognizione fotografica effettuata da A.C.. Tale persona offesa ha infatti riconosciuto A.E., titolare della bottega di fabbro presso la quale, aderendo alla precisa direttiva loro impartita, S.C. e A.C. hanno incontrato il Di Maggio nella circostanza in cui – secondo la piu dettagliata ricostruzione resa da A.C. – hanno provveduto a consegnare al predetto la somma in contanti di tremilacinquecento euro. Le dichiarazioni dei C. coerentemente hanno poi trovato puntuale riscontro nelle indicazioni accusatorie rese dal collaboratore F.B., il quale ha confermato l’assoggettamento al pizzo dei C. in relazione a taluni “lavori di consistente importo effettuati all’interno dell’aeroporto” ed ha indicato il soggetto cui i
  • 10. L.P. avevano conferito l’incarico di sollecitare il A.C. a “mettersi a posto” anche in relazione ad altro lavoro in corso di esecuzione a Palermo nell’ambito territoriale di pertinenza del mandamento di San Lorenzo. I L.P. risultano quindi mandanti delle pretese estorsive. Capo d'imputazione n.11): La persona offesa della fattispecie delineata dal capo d'imputazione n.11), amministratore unico della S. Costruzioni di L.S. e C. s.n.c., ha riferito in ordine alle reiterate imposizioni di imprese subappaltanti e di corresponsione di somme di denaro da lui patite in Cinisi nell’anno 2004 in relazione alla edificazione di una scuola. Quanto alle modalita con le quali i summenzionati indagati hanno imposto imprese subappaltanti e preteso il pagamento del pizzo, lo L.S. ha reso dichiarazioni puntuali in ordine al tenore delle pretese avanzata da F.P.. Le acquisizioni certamente hanno integrato un quadro indiziario grave nei confronti degli indagati P. F., A.E., e P.C. - oltre che di S.L.P. e S.L.P. - in ordine alla estorsione aggravata e continuata in esame. Non e stato in alcun modo ipotizzabile l’estraneita ai fatti di A.E. e P.C.: le modalita stesse della condotta, l’esistenza di un rapporto collaudato tra G.D.M. ed A.E., l’appartenenza strutturale a Cosa nostra di P.C., hanno evidenziato la consapevole piena adesione dei predetti imputati alle illecite imposizioni contrattuali realizzate in pregiudizio dell’imprenditore L.S.. Analoga valutazione concerne L.D.M., autore di una delle illecite imposizioni contenute nel capo d'imputazione in corso di analisi e, al contempo, beneficiario, unitamente al figlio Di Maggio Giuseppe - che lo ha coadiuvato nelle esecuzione dei lavori - della estorsione contrattuale ascrivibile a F.P.. Capo d'imputazione n.12): In ordine al fatto delittuoso descritto nel capo d'imputazione n.12 sono state fondamentali le deposizioni di C.C. e M.C., che oltre a confermare la sussistenza del tentativo di estorsione aggravata al centro di questo capo d'imputazione, costituiscono valido elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni accusatorie rese da F.B. nei confronti dell’indagato G.D.M.. Le dichiarazioni del Briguglio hanno coinvolto anche L.P. – segnatamente indicato quale mandante della gravissima aggressione consumata nell’anno 2005 in danno di M.C.. Capo d'imputazione n.13):
  • 11. Il capo d'imputazione n.13 descrive una fattispecie la cui ideazione e realizzazione e fatta risalire a i S.L.P. e S.L.P., grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Briguglio. La polizia giudiziaria ha proceduto all'identificazione e all'escussione a sommarie informazioni dei V. indicati dal collaboratore quali vittime della estorsione al centro del tredicesimo capo d'imputazione. I predetti si identificavano in V. G. e V. G. padre e figlio, gestori della “N. V. Srl.” con sede a Terrasini in piazza Scalo n. 1, i quali, sentiti a S.I.T. dichiaravano di non aver mai subito richieste estorsive. Riferivano inoltre che anni addietro avevano subito l’incendio di una barca di loro proprieta e che verosimilmente il tutto era avvenuto per cause accidentali. Null’altro erano in grado di riferire. Contrariamente a quanto dichiarato dai fratelli V., nella documentazione sequestrata ai latitanti L.P. si rinvenivano due manoscritti all’interno dei quali sono state trovate annotate cifre inequivocabilmente riferibili a pagamenti effettuati dalla loro impresa. Cio ha chiarito la posizione dei L.P. come mandanti di queste pretese estorsive. Capo d'imputazione n.14): Il delitto descritto al quattordicesimo capo d'imputazione ha ricevuto un apporto fondamentale dalle dichiarazioni della persona offesa, A.C.. A.C. ha riferito che in data 1.06.2007, verso le ore 11.00, si presentava nel suo cantiere un giovane a bordo di uno scooter scuro, il quale gli diceva che doveva andare a mettersi a posto perche altrimenti di li a mezzora gli operai sarebbero stati buttati fuori dal ponteggio. Il giovane sarebbe stato successivamente riconosciuto dal A.C. in una foto apparsa sul giornale per tale G.C.. Gli inquirenti hanno verificato come l'estorsione e il risultato di una precisa direttiva impartita dall’interlocutore epistolare del L.P., identificato in N.S.. Un’importante contributo alla attivita investigativa svolta dalla Sezione Criminalita Organizzata della Squadra Mobile di Palermo e derivato dall’accertamento tecnico effettuato dalla polizia scientifica su un nastro per macchina da scrivere sequestrato nel corso della cattura dei L.P.. Tali accertamenti hanno consentito di rilevare quanto era stato scritto da S.L.P. con la macchina da scrivere in suo possesso utilizzando il nastro analizzato. La trascrizione completa delle lettere ivi impresse e stata poi sottoposta ad attenta lettura da parte degli investigatori e ha consentito, con l’importante contributo delle evidenze probatorie gia raccolte, di accertare la posizione di mandanti ricoperta da i L.P.. Capo d'imputazione n.15):
  • 12. La fattispecie descritta dal capo d'imputazione n.15 e basata su un quadro indiziario grave ed univoco a carico di S.L.P. e S.L.P. per le attivita estorsive ai danni di P. Cio si e evinto dalla documentazione sequestrata in occasione dell’arresto il 5 novembre 2007 dei L.P., dall’esame di alcuni reperti emersi dagli accertamenti tecnici effettuati su un nastro per macchina da scrivere sequestrato nel corso della cattura dei L.P., nonche dalle precise dichiarazioni di Francesco FRANZESE. Infatti i precisi riferimenti contenuti nella documentazione sequestrata, decodificati dalle indicazioni di FRANZESE, hanno consentito di individuare l’attivita economica menzionata ed il suo titolare e di confermare il ruolo dei L.P. come mandanti. Capo d'imputazione n.18) Elementi fondanti la responsabilita di S.B. in ordine al fatto delittuoso descritto al capo d'imputazione n.18 sono state le dichiarazioni accusatorie di M.C., titolare della impresa edile S.F. Costruzioni, e le risultanze del servizio di intercettazione telefonica eseguito nell’ambito del presente procedimento. M.C., mutando la posizione di reticenza inizialmente assunta, in data 6 giugno 2009 si e determinato ad ammettere l’assoggettamento al pizzo in relazione a taluni lavori in corso di esecuzione in via Ammiraglio Cagni, in Palermo ed ha indicato in S.B. il soggetto che ebbe ad avanzare e reiterare la richiesta di “soldi per le famiglie dei bisognosi” (manifestamente rappresentativa della capillare attivita di imposizione del pizzo che cosa nostra realizza sul territorio in pregiudizio delle iniziative economiche in esso intraprese) nonche il soggetto al quale ebbe a corrispondere, a titolo di acconto, la somma di denaro inerente a “quel discorso degli amici miei” . Capo d'imputazione n.20) La ricostruzione operata dall’organo inquirente della fattispecie delineata dal capo d'imputazione n.20), ha individuato V.R., socio ed amministratore unico della A.V. s.r.l., quale persona offesa dei delitti di estorsione aggravata e tentata contestati, in concorso tra loro, a S.L.P., S.L.P. e P.C.. Fondanti, nell’ambito della ricostruzione in argomento, sono state ritenute le dichiarazioni rese dal citato R. e da S. F., quest’ultimo direttore tecnico del cantiere edile sito in via Tommaso Natale in relazione al quale i fatti di estorsione sono ipotizzati. Capo d'imputazione n.21)
  • 13. La condotta caratterizzante la fattispecie di cui al capo d'imputazione n.21, e complementare a quella oggetto del capo d'imputazione n.20. Come dichiarato da R. V. e S. F., P.C.aveva richiesto un incontro per farsi portatore, da parte di terze persone non meglio indicate, di una ulteriore richiesta nei confronti dell’impresa edile consistente nella proposta di acquisto di uno degli appartamenti al risibile prezzo di ottantamila euro. Sempre lo S. fa riferimento ad una serie di imposizioni effettuate da P.C. nella scelta delle ditte cui subappaltare alcuni lavori e si rammarica del fatto che, nonostante tutto, il P.C. continuasse ad insistere in ulteriori pretese, chiedendogli di potere acquistare un appartamento per soli 80.000 Euro. Capo d'imputazione n.22) Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di G.D.B. per l’estorsione ai danni dell’imprenditore D.A., al centro del capo d'imputazione 22, si evince dalla documentazione sequestrata in occasione dell’arresto il 5 novembre 2007 di S.L.P. e S.L.P., all’epoca capi indiscussi del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo. Il predetto documento e stato attribuito con certezza a S.L.P. come risulta dalle conclusioni della relazione di consulenza tecnica di natura grafologica. L’appartenenza di G.D.B.alla famiglia mafiosa di Borgetto ha comportato, altresi, la sussistenza della circostanza aggravante di cui al 2 comma dell’art. 629 in relazione all’art. 628 3 comma nr°3 c.p. Capo d'imputazione n. 23) Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di S.R. per l’estorsione ai danni del gestore della discoteca G. di Palermo – al centro del capo di imputazione n.23 - si evince dalle precise ed analitiche dichiarazioni della persona offesa M.B., socio accomandante della societa “L.P. s.a.s. e gestore unitamente ai fratelli M. e D. del ristorante e discoteca denominato “G.” sito a Palermo. Ulteriori elementi di prova raccolti a carico del R.S. sono costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalla attivita investigativa finalizzata alla cattura dei latitanti S.L.P. e suo figlio S.L.P.. Sul suo conto sono infatti emersi gravi indizi circa la sua compartecipazione all’organizzazione mafiosa e segnatamente alla cosca dei L.P.; 6. Contesto criminale e territoriale Tutte le condotte criminose contestate nel presente procedimente ricadono nel
  • 14. Mandamento di Resuttana-San Lorenzo. Questo Mandamento costituisce storicamente ed anche attualmente una delle articolazioni piu vaste e potenti dell’organizzazione criminale Cosa Nostra. Le investigazioni miranti alla cattura dei noti latitanti Salvatore e S.L.P. HANNO CONSENTITO L’individuazione e la delineazione del tessuto associativo di Cosa Nostra che - oltre ad assicurare le condizioni ideali per il mantenimento dello stato di latitanza dei due sunnominati mafiosi – ha consentito loro – sino al 5 novembre 2007, data del loro arresto - di continuare a regnare incontrastati in questa parte della Sicilia; e hanno permesso l’identificazione di molteplici soggetti a loro collegati o comunque vicini e disponibili, oltre che, ovviamente, di accertare numerosi reati da loro commessi. Il Mandamento di Resuttana-San Lorenzo costituisce un complesso sistema illecito, che negli anni '80 aveva il suo centro nella famiglia mafiosa di San Lorenzo, retta materialmente da B. S. (noto per essere stato l’“autista” del capomafia Riina Salvatore, e che insieme a quest’ultimo era stato arrestato il 15.1.1993), che gestiva tutte le estorsioni che si verificavano nel territorio della famiglia, o che, comunque - quando le estorsioni relative al proprio territorio venissero esatte da altre famiglie - ne riceveva successivamente le somme. All'inizio del mese di agosto del 1998 C. I., nato a Palermo il 15.8.1950, sottoposto ad indagini per il reato di associazione mafiosa in quanto appartenente alla famiglia mafiosa di Tommaso Natale, decideva di iniziare a collaborare con la giustizia, consentendo di ricostruire, in primo luogo, l’organigramma della famiglia di Tommaso Natale, quella che da quel momento storico in poi “fa mandamento” anche rispetto alle famiglie di San Lorenzo, Partanna Mondello, Carini, Isola delle Femmine, essendo passato il timone di questo mandamento (e non solo di questo territorio) saldamente nelle mani della famiglia L.P., ed in particolare, di S.L.P. Giovanni (cl. 1942) e di S.L.P.. C. ha consentito in particolare - subito dopo l’inizio della sua collaborazione - di pervenire alla cattura del pericoloso latitante TROIA Mariano Tullio (avvenuta il 15 settembre 1998), consigliere della famiglia di San Lorenzo, nonche al ritrovamento di un vero e proprio arsenale, costituito da diverse armi occultate da S.L.P. e L.P. Calogero (pure lui figlio di S.L.P.) all’interno di un terreno nella disponibilita del medesimo C. Inoltre, grazie alle dichiarazioni di C., e stato possibile far luce su una serie di importanti vicende della storia dell’associazione mafiosa: l’ascesa e la successiva “caduta” di Vito Vitale, in rappresentanza dei “corleonesi” di Toto Riina, in contrapposizione ai “corleonesi” di Binnu Provenzano, il passaggio del mandamento di San Lorenzo proprio in
  • 15. quel periodo - per decisione dei suoi vertici, i L.P. - dalla parte di PROVENZANO Bernardo, tanto che era stato avviato un progetto di eliminazione di Vitale prima della sua cattura. Inoltre, grazie a CRACOLICI e stato possibile ricostruire il ruolo ormai centrale in “Cosa Nostra” di S.L.P. Giovanni, e l’ascesa anche del figlio S.L.P. (in assenza dell’altro figlio piu grande, L.P. Calogero, gia reggente del mandamento prima del 1998, e sino al dicembre 2006 in carcere). E' emerso con chiarezza, pertanto, la posizione di rilievo assunta dal mandamento di San Lorenzo all’interno dell’organizzazione Cosa Nostra, in considerazione del ruolo apicale svolto dal latitante S.L.P. Giovanni, divenuto ormai - dopo oltre venti anni di latitanza ed anche in conseguenza dell’arresto di alcuni dei piu autorevoli uomini d’onore - il piu stretto collaboratore del capomafia (da poco catturato) Provenzano Bernardo e comunque il piu importante esponente mafioso operante sul territorio metropolitano di Palermo. In particolare, nell’ambito delle complesse ed ininterrotte attivita di indagine volte alla cattura dei L.P., gli inquirenti hanno potuto riscontrare come questi, entrambi latitanti (e, nella specie, entrambi latitanti in relazione ad alcune sentenze defintive per omicidio) abbiano governato ancora con mano di ferro il territorio del mandamento di San LorenzoTommaso Natale. S.L.P. si occupava della gestione materiale di alcune famiglie, come Tommaso Natale (che e la famiglia cui appartengono sia lui, che suo padre Toto L.P., che suo fratello Calogero L.P.), ma anche del territorio dello Zen (che non costituisce autonoma famiglia, ma e da sempre roccaforte di S.L.P., e suo “serbatoio” per il reclutamento di nuova manovalanza mafiosa), e della limitrofa famiglia di Partanna Mondello, che dall’uccisione di Saro RICCOBONO ha sempre vissuto tra reggenze “interne” alla famiglia e “coreggenze” con uomini d’onore di altre famiglie, tra cui, principalmente, proprio la famiglia di Tommaso Natale (si pensi, ad esempio, alla reggenza di GRAZIANO Salvatore negli anni ’90). L’avvenuto arresto, e le indagini compiute proprio per pervenire a questo, hanno permesso, comunque, di documentare l’attualita di una cerchia di uomini d’onore, vicini a S.L.P., ed in contatto anche con Toto L.P.. In particolare, FRANZESE e stato il principale referente dei due L.P. sul territorio di Partanna Mondello. Ed attorno a lui ruotavano una serie di persone che, oltre a gestirne la latitanza, si occupavano anche di gestire
  • 16. materialmente il territorio dal punto di vista mafioso (e cio sia per le continue attivita estortive, sia per la pianificazione di episodi di danneggiamento ed anche omicidiari, oltre che di delitti contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi). Tutto cio e stato posto in essere rispondendo a logiche, forme e modalita di comportamento che connotano chiaramente l’associazione come certamente di tipo mafioso, appartenente all’associazione criminale “Cosa Nostra”. La cattura dei L.P. e la costante azione degli inquirenti hanno sostanzialmente disarticolato l'organizzazione di vertice del Mandamento di Resuttana-San Lorenzo. Tuttavia, cosi come affermano importanti collaboratori di giustizia affiliati al Clan dei L.P. e operanti nel medesimo territorio, ( tra cui PASTA Manuel e GIORDANO Salvatore) e in atto una riorganizzazione del sodalizio criminale dedito, oggi piu che mai, alla riaffermazione del proprio dominio sul territorio attraverso una sistematica imposizione del pizzo a danno degli operatori economici che insistono su quest'area della citta. 7. Costituzioni di parte civile M.B. : La persona offesa, M.B., ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di: S.R., nato a Palermo il 30/10/67 (in concorso con persona non identificata); Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita fra il reato contestato all’ imputato e la lesione di diritti soggettivi di rango primario del Sig. M.B., per il quale ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub specie di danni morali, esistenziali e biologici cagionatigli. In quanto socio accomandante della societa L.P. s.a.s. nonche gestore, unitamente ai fratelli Massimo e Daniele, del ristorante - discoteca denominato G., il sig. M.B. ha ricevuto diverse richieste estorsive : ha deciso di denunciare e collaborare immediatamente con le forze dell'ordine, grazie anche al sostegno offerto dalle associazioni antiracket. S.C., nato a Trapani il 22.01.67 :La persona offesa, S.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di: 1.G.D.M. nato a Cinisi il 29.03.1961 2. S.V. nato a Cinisi il 24.03.1975. Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita fra il reato contestato agli imputati e la lesione di diritti soggettivi di rango primario del Sig. S.C.. Il sig. C. ha infatti subito, insieme a suo padre, il sig. A.C., per tutto l'arco di tempo dal 2001 al 2006, l'intimidazione, l'arroganza e la violenza della cultura
  • 17. mafiosa di Cosa Nostra. Nel corso del 2001, all’interno dell’aeroporto di Palermo, durante l’esecuzione di alcuni importanti lavori edili, veniva fatta richiesta da esponenti di Cosa Nostra palermitana al sig. S.C., di una somma di denaro a titolo di pizzo per “mettere a posto la propria azienda”. Successivi atti di intimidazione hanno portato la parte offesa a pagare due tranches, rispettivamente di euro 3000 ed euro 4000. Nel 2006, le pretese estortive riguardavano dei lavori realizzati in Palermo presso la caserma militare Beghelli (appalto aggiudicato alla ditta intestata a S.C. Nicolo, zio di S.C.)e dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto stradale affidati alla S.S..r.l. Anche in questo caso, il sig. S.C. ha pagato. Per questo motivo i danni lamentati sono di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. A.C., nato a Valderice (TP) il 04.07.39 La persona offesa, A.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di: 1. G.D.M. nato a Cinisi il 29.03.1961 2. S.V. nato a Cinisi il 24.03.1975 Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita fra il reato contestato agli imputati e la lesione di diritti soggettivdi rango primario del Sig. S.C. che hanno comportato danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub specie di danni morali, esistenziali e biologici. Insieme al figlio, il sig S.C., e stato sottoposto, dal 2001 al 2006, all'intimidazione, all'arroganza e alla violenza della cultura mafiosa di Cosa Nostra. Infatti, i fatti che hanno comportato la lesione di diritti soggettivi sono i medesimi descritti poc'anzi. In ordine alle legittimazione formale, il sig. S.C. era cointeressato nella gestione di imprese edili ed in particolare della S.S. s.r.l. C.C. La persona offesa, C.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di: 1) G.D.M., nato a Cinisi il 29.03.1961; La parte offesa e stata soggetto a numerosi atti di intimidazione riferibili a richieste estorsive avanzate da parte dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, che hanno comportato allo stesso danni di natura sia patrimoniale che non patrimoniale, nella specie danni morali, esistenziali e biologici. Nel 2000, a seguito del rifiuto di pagare il pizzo nonostante le reiterate richieste, il sig. C. e
  • 18. stato vittima di un danneggiamento al suo rimessaggio, poiche subiva l’incendio di una barca posizionata all’interno dello stesso. Successivamente nel 2005, alcuni soggetti di Palermo, muniti di mazze da baseball si erano recati a pestare il suddetto C. , ma incorrendo in errore avevano malmenato il fratello Massimiliano, di simile corporatura, cagionandogli lesioni in varie parti del corpo. In seguito a tale episodio quasi tutti i clienti del paese avevano trasferito le loro barche altrove. Con riferimento alla legittimazione formale e il sig. C. e titolare del “C.N.R.V.”, gestito insieme al fratello M.. M.C. La persona offesa, M.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di: 1) G.D.M., nato a Cinisi il 29.03.1961; Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita fra il reato contestato agli imputati e la lesione di diritti soggettivi di rango primario del sig. M.C., il quale ha vissuto, insieme al fratello, il sig. C.C., in un contesto caraterizzato dall'intimidazione e violenza mafiosa. In particolare, il sig. M.C. rimaneva vittima di un pestaggio il cui destinatario avrebbe dovuto essere il summenzionato fratello, che si era rifiutato di pagare il pizzo, nonostante le reiterate richieste. Per questo motivo, oltre al fatto di essere co-gestore insieme al fratello del “C.N.R.V.”, il sig.M.C. si costituisce per il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub specie di danni morali, esistenziali e biologici cagionatigli. A.C., nato a Palermo il 14.06.1946 La persona offesa, A.C. ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di: 1.G.C. (classe ’41), nato a Palermo l’1.01.1941; 2.G.L.V., nato a Palermo il 13.12.1957; Alla base della motivazione della costituzione vi e un diretto ed evidente nesso di causalita fra il reato contestato agli imputati G.C. e G.L.V. e la lesione di diritti soggettivi di rango primario subiti dal Sig. A.C., concretizzatasi in danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub specie di danni morali, esistenziali e biologici. Il Sig. A.C., infatti, in qualita di amministratore unico della societa EDIL.CO s.r.l. , impresa che si occupa della realizzazione di costruzioni edili civili, industriali e stradali, incluse le assunzioni di appalti per conto di enti pubblici e privati, era soggetto a diverse richieste estorsive e intimidazioni tra il 2005 e il 2007.
  • 19. L.S. La persona offesa, L.S., ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di: 1) G.D.M., nato a Cinisi il 29.03.1961; 2) F.P., nato a Torretta il 3.05.1966; Ripetute imposizioni di imprese subappaltanti e corresponsioni di somme di denaro a titolo di pizzo nel corso dei lavori per l’edificazione di una scuola materna hanno comportato la lesione di diritti soggettivi di rango primario del sig. L.S.. Invero, durante i suddetti lavori per la costruzione di una scuola materna, il sig. L.S., in quanto amministratore unico della societa vincitrice dell'appalto per un importo di un milione e trecentomila euro, S. Costruzioni di L.S. e C. Snc, veniva sottoposto ad estorsione, accertata grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Briguglio, ai riscontri forniti dal vasto carteggio sequestrato ai noti latitantiS.L.P. e S.L.P. e alle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dallo stesso imprenditore. Per questo motivo la parte offesa chiede la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. e non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sub specie di danni morali, esistenziali e biologici. L’Associazione Onlus “COMITATO ADDIOPIZZO” con sede in Palermo, via Lincoln n. 131 Un pregiudizio immediato e diretto in conseguenza dei reati oggetto del presente giudizio. Cio non solo perche sono stati lesi i suoi scopi istituzionali, ma anche e soprattutto in ragione della concreta e peculiare attivita di lotta al sistema mafioso che l'associazione costituita ha promosso e continua a promuovere nel territorio in cui le condotte criminose si sono realizzate. Il Comitato Addiopizzo, infatti, non solo pone i beni giuridici tutelati dalle fattispecie incriminatrici di cui all’art 416 bis e 629 c.p. come beni fondanti il sodalizio stesso; la decisione di partecipare a questo giudizio come persona direttamente danneggiata, rappresenta altresi un tassello nel percorso di auto-liberazione e di conquista della dignita di un intero popolo. Con riferimento alla legittimazione formale, i l Comitato ha chiarito di essere un’associazione non riconosciuta (artt. 36 e ss. C.C.), che ha assunto tra gli scopi statutari quello di “promuovere una cultura della legalita, della solidarieta e dell’ambiente, basata sui principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e al pizzo in particolare”, di “promuovere l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistere alle infiltrazioni di tipo mafioso” e “tutelare il
  • 20. diritto alla legalita ed al libero esercizio dell’attivita d’impresa, senza pressione malavitose, e di garantire gli interessi e le prerogative dei consumatori e degli operatori economici che si oppongono pubblicamente al racket delle estorsioni” (art. 2 punto 2 dello statuto ). E' cosi legittimato lo scopo di far conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati all’Associazione in dipendenza dei reati contestati agli imputati. Con riguardo invece alla legittimazione sostanziale il procedimento penale in questione ha ricevuto un concreto contributo investigativo da parte di alcune delle odierne persone offese, tra cui il Sig. C.C., il Sig. M.C., il Sig. M.B., il Sig. A.C., il Sig. S.C., il Sig. A.C. e il Sig. L.S., che hanno contattato gli esponenti dell’Associazione Addiopizzo e, grazie al sostegno e supporto da questa offerta, hanno scelto di denunciare e fare luce sui gravi fatti di estorsione (tentata o consumata) subiti. Il fatto che l'associazione abbia fornito massima assistenza all'estorto, accompagnandolo nelle fasi piu critiche delle indagini, conferma la serieta, la continuita e l'efficacia con cui, da otto anni, il Comitato Addiopizzo, agisce nel territorio palermitano attraverso un capillare contrasto alle molteplici modalita con le quali puo manifestarsi il fenomeno mafioso ed estorsivo. L'associazione, creata e sostentata da imprenditori e volontari cittadini ha in questi anni contribuito a dar vita ad una vera e propria rivoluzione culturale partendo dalla citta di Palermo. L’Associazione Libero Futuro – Associazione Antiracket Libero Grassi - con sede in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 53. La lesione di un diritto soggettivo relativo ad una situazione storicamente circostanziata in sintesi l’interesse alla legalita ed al libero esercizio dell’attivita d’impresa, senza pressioni malavitose - assunto dall'Associazione nello Statuto a ragione della propria esistenza ed azione. Con riguardo alla legittimazione formale, l'immedesimazione fra il sodalizio e l’interesse perseguito ha definito tale diritto assoluto ed essenziale dell'associazione. Infatti, l’Associazione Antiracket Libero Futuro , costituita fra 52 commercianti, imprenditori ed artigiani di Palermo, ha assunto tra gli scopi statutari quello di “difendere e tutelare i propri associati ed i colleghi della citta di Palermo dal racket delle estorsioni, dall’usura e da ogni altra forma di illegalita”, di “prestare assistenza e solidarieta agli associati ed ai colleghi della citta di Palermo danneggiati da attivita estortive o usuraie” e di “costituirsi parti civili nei procedimenti penali per i reati di organizzazione criminale di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), di estorsione
  • 21. (art.629 c.p.) e di usura (art.644 e s. c.p.)” (art. 2 sub a, b, e dello statuto). Tuttavia, non e sufficiente che un’associazione ponga l’interesse che la norma penale intende tutelare come scopo statutario del sodalizio. E’ necessario, altresi, che vi sia un interesse specifico dell’ente e territorialmente localizzato, al fine di poter prospettare che la lesione dello stesso abbia dato vita a un danno effettivo, immediato, diretto e risarcibile. Invero, in ordine alla legittimazione sostanziale, il procedimento penale in questione ha ricevuto un concreto contributo investigativo da parte di alcune delle odierne persone offese, tra cui il Sig. C.C., il Sig. M.C., il Sig. M.B., il Sig. A.C., il Sig. S.C., il Sig. A.C. e il Sig. L.S., che hanno contattato gli esponenti dell’Associazione Libero Futuro e, grazie al sostegno e supporto da questa offerta, hanno scelto di denunciare e fare luce sui gravi fatti di estorsione (tentata o consumata) subiti. Cio dimostra come l’Associazione Libero Futuro esplica la sua azione nel territorio della citta di Palermo, esercitando la propria attivita a sostegno delle vittime del racket delle estorsioni che operano in settori produttivi: negli ultimi 4 anni, ha infatti prestato assistenza umana, legale e psicologica gratuita a circa 300 imprenditori; in particolare, il radicamento nel territorio cittadino della suddetta associazione appare molto forte per due diversi ordini di ragioni: in primo luogo, Libero Futuro e stata costituita fra (i pochi) imprenditori palermitani che in questi ultimi anni si sono opposti al fenomeno del racket delle estorsioni e dell’usura per offrire loro un’adeguata struttura di tutela ed assistenza; in secondo luogo, l’Associazione ha posto in essere molteplici iniziative, che spaziano da azioni di volantinaggio e sensibilizzazione rivolte ad operatori economici di diverse zone della citta, all’offerta gratuita di supporto agli imprenditori che maturino la convinzione di ribellarsi ai fenomeni estortivi, all’apertura di una sede nel centro di Palermo, alla diffusione di un numero telefonico attivo 24 su 24 per le urgenze, attivita che hanno permesso in poco piu di quattro anni di raccogliere, seguire e supportare le denunce e le collaborazioni di oltre 100 commercianti palermitani. F.A.I – Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane, con sede in Napoli, Corso Umberto I n.22 La partecipazione al presente giudizio, come persona direttamente danneggiata, deriva dall’autorita e dal ruolo che la F.A.I – ormai radicata nel territorio di Palermo e provincia da diverso tempo – ha assunto in questi anni nella lotta all’usura ed al racket delle estorsioni fra i commercianti, nelle strade e con le Istituzioni. La F.A.I. e un’associazione
  • 22. non riconosciuta (artt. 36 e ss. C.C.) costituita fra 69 associazioni “Antiracket e Antiusura” di commercianti, imprenditori ed artigiani che ha assunto tra gli scopi statutari quello di “promuovere le piu efficaci iniziative per il contrasto al racket dell’estorsione e all’usura”, “la costituzione di parte civile nei procedimenti penali” e di “prestare assistenza e solidarieta a soggetti che svolgono attivita economica vittime di richieste estorsive e di usura” (art. 3 sub c, d ed e dello statuto). Fine prioritario della F.A.I. e dunque quello di tutelare il diritto al libero esercizio dell’iniziativa economica privata, garantito dall’art. 41 della Costituzione e da numerose altre disposizioni legislative. Tale fine, concretizzandosi in diritto soggettivo dell'associazione, e suscettibile di lesione e di conseguente risarcimento. In particolare, con riferimento alla legittimazione formale, e sempre individuabile una lesione del diritto di personalita dell'associazione ogni qual volta essa abbia indicato nel proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da potersi avere quell’immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito. Cio comporta la nascita di un danno morale idoneo a legittimare la partecipazione al giudizio penale. Inoltre, e’ necessario che vi sia un interesse specifico dell’ente e territorialmente localizzato, al fine di poter prospettare che la lesione dello stesso abbia dato vita a un danno effettivo, immediato, diretto e risarcibile. In ordine, quindi, alla legittimazione sostanziale, e di assoluta rilevanza sottolineare che nel giudizio de quo, la F.A.I. ha assistito molti imprenditori e commercianti coinvolti come persone offese, agevolando una collaborazione piena ed effettiva con le forze inquirenti impegnate nelle indagini. L'Associazione si e schierata in prima linea contro Cosa Nostra palermitana e contro la sotto-cultura da essa rappresentata, e ha cosi subito un rilevante danno a causa delle condotte delittuose degli imputati. 8. Conclusioni del P.M. e delle parti civili 9. Decisione del procedimento 10. Problematiche di diritto emerse nel procedimento Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a fondamento dei provvedimenti restrittivi in carcere nella fase cautelare : Una delle prove cardine a fondamento dell'impostazione accusatoria nei confronti degli imputati del presente procedimento e rappresentata dalle dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia. Come e noto, gia nel corso delle
  • 23. indagini preliminari, per potere fondatamente richiedere l'adozione di provvedimenti restrittivi, le emergenze investigative frutto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia o comunque di chiamanti in correita, vanno vagliate sotto il duplice profilo dell'attendibilita soggettiva - oggettiva dei collaboranti. Nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - gli indizi siano costituti anche da dichiarazioni accusatorie di correi, non puo pertanto prescindersi dall'esaminare la credibilita soggettiva dei dichiaranti, da valutare secondo i noti canoni della spontaneita, costanza, coerenza, precisione del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni, mancanza di contraddizioni (eclatanti o difficilmente superabili). Quanto al profilo dell'attendibilita oggettiva della chiamata, trova applicazione l'art. 192 c.p.p. alla stregua del quale deve valutarsi la sussistenza di riscontri oggettivi tali da fare assumere alla chiamata il valore sostanziale di prova del fatto addebitato. Il legislatore non ha predeterminato le fonti o gli elementi probatori utilizzabili a tale scopo. Dunque, escluso che il riscontro di carattere oggettivo debba essere costituito da elementi che gia in se forniscano la prova autonoma del fatto (poiche altrimenti si verrebbe a negare “in radice” il valore probatorio di tali dichiarazioni, le quali invece sono strutturalmente assimilabili alla prova rappresentativa diretta), questo puo consistere in fatti obiettivi ed elementi indiziari di qualsivoglia tipo e natura, purche essi, complessivamente considerati e valutati, risultino idonei ad avvalorare l'attendibilita dell’ipotesi accusatoria. In proposito, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che i riscontri estrinseci ben possono essere costituiti da altre dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi (c.d. dichiarazioni incrociate) « ... sempreche il Giudice abbia proceduto alla valutazione della loro credibilita intrinseca e controllato che siano state rese in modo indipendente, cosi da escludere che siano frutto di una concertazione o traggano origine da una stessa fonte di informazione ... » (Cass., Sez. I, 11 giugno 1992, n° 6927). A queste condizioni, « ... nella valutazione unitaria degli elementi di prova, una pluralita di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima l'affermazione di responsabilita ... » (Cass., Sez. II, 24 luglio 1991, n° 7767).
  • 24. Nella sentenza del 21 aprile 1995 (imp. Costantino), le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che i riscontri estrinseci, in materia cautelare, sono volti ad « ... assicurare alla chiamata un elevato grado di affidabilita, cosi da superare l'alone di sospetto connaturato nella sua provenienza ... ». A tale scopo e sufficiente « ... una conferma ab extrinseco della credibilita della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, precisione e coerenza siano idonei a confermare quantomeno le modalita obiettive del fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa aver mentito. Ne consegue che non e invece indispensabile che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poiche l'assenza di questo ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude di per se anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilita complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto quello estrinseco ... ». Con riferimento al procedimento in esame, i criteri di valutazione della prova hanno pienamente recepito le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione. In particolar modo essi possono essere cosi ricostruiti: A) riscontri oggettivi e reali, emersi dalle indagini di P.g. relative all’episodio criminoso, in riferimento alla verita del fatto storico esaminato ed alla sua corrispondenza con le dichiarazioni dei collaboratori, per dedurne una prima conferma oggettiva della loro attendibilita. B) la capacita dei riscontri sub A) di rivelare ex se collegamenti del fatto con il soggetto indagato; C) la valenza probatoria delle “chiamate plurime o convergenti” (c.d. dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella “convergenza del molteplice” che assurge a dignita di prova piena, addirittura idonee a sorreggere una pronuncia di condanna. D) la particolare valenza probatoria, come riscontro ex se di natura privilegiata, del personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualita di protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati a restare impuniti; E) la speciale rilevanza che il riscontro privilegiato sub D) assume nel presente
  • 25. procedimento, nel quale una delle fonti di prova e data dalle dichiarazioni dei sunnominati collaboranti, che hanno partecipato alla vita dell’organizzazione criminale mafiosa e riferito i fatti ad essa attinenti. Ed a proposito di tutti i collaboratori sopra indicati, essi hanno reso confessioni piene e senza riserve sulle proprie personali responsabilita per gravissimi delitti, esponendosi alle relative conseguenze e dimostrando, gia sotto questo profilo, un elevato grado di attendibilita; tanto piu che, con la loro piena confessione, hanno rivelato anche delitti dei quali non erano mai stati prima sospettati, consentendo quindi l’accertamento della verita su fatti altrimenti destinati alla assoluta impunita; F) la frazionabilita della chiamata di correo, nel senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte senza estensione alle altre. Presupposti per la liquidazione del danno in sede di giudizio penale ai sensi dell'art. 538 c.p.p. Stante la natura del danno subito dagli enti costituiti parte civile nel procedimento in esame, con riferimento ai beni oggetto di lesioni non patrimoniali, ovvero beni di natura prettamente immateriale, e stata richiesta in sede di conclusioni la piena applicabilita del disposto di cui all'’art. 538, comma 2, c.p.p. e dunque la liquidazione del danno nel medesimo giudizio penale. Tale richiesta muove dall'assunto che, sul piano della prova dell’esistenza ma anche della quantificazione del danno subito dalla parte civile, liquidabile esclusivamente in via equitativa, si puo e si deve fare riferimento alle medesime prove che sono poste a base del giudizio di penale responsabilita dell’imputato. Secondo tale impostazione, infatti, sarebbe superfluo lo svolgimento di un processo civile ai fini dell’effettiva determinazione del quantum da risarcire, dal momento che l’entita della lesione subita dai beni da risarcire non e suscettibile di prova con elementi documentali e/o con accertamenti peritali idonei a comprovare il danno di natura non patrimoniale. Ecco perche, onde evitare un gravoso quanto dispendioso esercizio di ulteriore attivita giudiziaria, la difesa di parte civile si e affidata al Tribunale affinche il danno a beni immateriali, procurato dalle condotte delittuose degli imputati, veninsse liquidato gia in sede penale, esistendo, con riguardo alla natura dei beni lesi, in modo evidente ed
  • 26. oggettivamente apprezzabile quella situazione di partenza (“se il danno non puo essere provato nel suo preciso ammontare”) necessaria e sufficiente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., per giustificare una valutazione equitativa del danno. Tale assunto tra l'altro e stato confermato dal G.U.P. di Palermo nella sentenza del processo “addio pizzo” n. 38/08 rgnr dda ad avviso del quale: ”Venendo alla quantificazione di questi danni derivanti sia dai comportamenti omertosi dei commercianti ed imprenditori, sia dai citati reati ex art. 416 bis c.p. o comunque aggravati ai sensi del citato art. 7 D.L. 203/91, si dispone di tutti gli elementi per una completa liquidazione in via equitativa senza la necessita di dover rimettere le parti davanti al giudice civile il quale, in definitiva, non potrebbe integrare in alcun modo il materiale istruttorio ai fini del risarcimento. Sicche, al fine di evitare un’inutile duplicazione di giudizi ed un altrettanto superfluo allungamento dei tempi giudiziari, vanno qui quantificati i danni nella loro intera portata. Nel computo della somma da liquidare a ciascun ente o associazione, in mancanza di indici matematici di riferimento cui agganciare la decisione, si deve ricorrere ad un metro necessariamente equitativo che tenga conto, quanto piu possibile, del grado di svilimento e di umiliazione che i rispettivi scopi statutari, di legalita, liberta e correttezza nella concorrenza imprenditoriale e commerciale, hanno subito, il tutto legato, evidentemente, alle condotte delittuose emerse a seguito del giudizio". La ratio di tale statuizione si basa dunque sulla natura immateriale dei beni ingiustamente offesi che suggerisce come strumento esclusivo per la quantificazione del danno la liquidazione in via equitativa dello stesso. Cio in coerenza con l’indirizzo ermeneutico costante, secondo cui oltre alla possibilita di configurare la risarcibilita del danno non patrimoniale anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo, qualora sia lesa una situazione giuridica di questi ultimi che equivalga ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, va riconosciuta anche la possibilita di liquidare il suddetto danno in via equitativa, qualora risulti impossibile determinarne l’entita con precisione o, in relazione alla peculiarita del caso concreto, risulti difficoltosa la precisa quantificazione di esso. 11. Rilievo mediatico Nessuno 12. Procedure civili attivate Al momento, nessuna.