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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA
(Galatina-Aradeo-Cutrofiano-Neviano-Soleto-Sogliano C.)
CENTRO ANTIVIOLENZA
CONSULTORIO INTERDISTRETTUALE SPECIALIZZATO
su Maltrattamento, Abuso e Violenza (CIMAV ASL Lecce)
Galatina, 29 Gennaio 2015 Via Montegrappa n.8
CORSO DI FORMAZIONE
“DALL’ASCOLTO DELL’ABUSO ALL’ABUSO DELL’ASCOLTO”
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA RIZZO
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce
---°°°°°---
1
TEMATICA DELICATISSIMA : OBIETTIVI
•Corretta informazione e formazione su un fenomeno in aumento
•Tutela effettiva da assicurare a minori/donne-vittime di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica
•Professionalità nello svolgimento delle indagini da Forze dell’Ordine e Magistratura
•Prevenzione: segnalazione e sostegno specialistico
TESTIMONIANZA PROFESSIONALE:
• Sino al 2010 Inquirente nei confronti di adulti-autori di maltrattamenti e violenze
sessuali su donne e minori (presso la Procura della Repubblica ordinaria di Lecce)
• Dal 2010 Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Lecce: ricorsi e pareri nei
procedimenti civili a tutela dei minori vittime ed a sostegno dei genitori, anch’essi vittime
ma anche carnefici
2
LEGGE N.66 DEL 15 FEBBRAIO 1996
PUNTO DI NON RITORNO
“norme contro la violenza sessuale”
non era più da considerare illecita solo la “violenza carnale”
MAANCHE
QUALSIASI ATTO POSTO IN ESSERE CON VIOLENZA O MINACCIA
NELLA SFERA SESSUALE DELLA PERSONA
COSTRETTAA SUBIRLO CONTRO LA SUA VOLONTÀ
Art.609 bis c.p. e segg: delitti contro la libertà personale
3
PRESSO LA PROCURA PER I MINORENNI DI LECCE
• PREVENZIONE E PRONTA SOLUZIONE DEI CASI SEGNALATI (attraverso
l’operatività di un gruppo interforze di ufficiali di polizia giudiziaria e di un’assistente
sociale distaccata dalla Provincia di Lecce –Albaservice, in virtù di un protocollo
d'intesa per interventi a difesa del minore, stipulato il 28.12.2011
N.6 CATEGORIE DI FATTI:
1. ambiente malsano
2. devianza
3. disagio esistenziale
4. evasione scolastica
5. violenze sessuali
6. accertamenti urgenti per il Tribunale per i Minorenni
4
L’ASCOLTO PROTETTO IN SEDE DI INCIDENTE PROBATORIO
PREVISTO DALL’ART. 392 C.1 BIS CPP SIN DAL 1996
“QUANDO LE ESIGENZE DEL MINORE LO RENDONO
NECESSARIO ED OPPORTUNO”
INNEGABILI RESISTENZE NEL PASSATO
OGGI VA INCENTIVATO DA PARTE DI TUTTI
PER GARANTIRE EFFETTIVA TUTELAALLA VITTIMA
LA VITTIMA DI ABUSI SESSUALI E MALTRATTAMENTI
DOVREBBE ESSERE ASCOLTATA SOLO UNA VOLTA
NEL CONTRADDITTORIO DELLE PARTI
IN EPOCA VICINA AI FATTI
IN MANIERA PIU RISPETTOSA POSSIBILE
DELLLE SUE CONDIZIONI PSICO-FISICHE
EVITANDO VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA
E DI COSTRINGERLAA RIPETERE NEL DETTAGLIO
IN UN’AULA DI UDIENZA DIBATTIMENTALE
CIÒ CHE LE E’ACCADUTO MOLTI ANNI PRIMA
CON IL RISCHIO DI SCAMBIARE
IL SUO IMBARAZZO O IMPRECISIONE
CON INATTENDIBILEITA’
FACENDOLE COMUNQUE RIVIVERE
UNA SITUAZIONE FORTEMENTE TRAUMATICA E DOLOROSA
5
6
NEL CASO DI MINORI-VITTIME DI ETÀ INFERIORE AI 10 ANNI
DOVREBBE ESSERE SEMPRE EFFETTUATA
UNA PERIZIA PREVENTIVA
PER ACCERTARNE L’IDONEITÀ A TESTIMONIARE
COME PURE DOVREBBE SEMPRE ESSERE EFFETTUATA
LA VIDEOREGISTRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DA
VITTIME SIA MINORENNI CHE MAGGIORENNI
1. Per cristallizzare gli aspetti non verbali, importanti per una corretta
valutazione (tono e congruità emotivi della comunicazione, rossore, tremori,
silenzi, momenti di esitazione, lacrime silenziose, crisi di pianto, momenti di
commozione, espressione degli occhi, gestualità, disegni ,eccetera)
2. Per ridurre le audizioni (comunque da effettuare evitando ogni forma di
suggestione e di manipolazione, prediligendo il racconto libero e prestando
grande attenzione a situazioni specifiche idonee ad influire sulle dichiarazioni
rese, quali le separazioni coniugali, spesso caratterizzate dall’inasprimento di
conflittualità)
CON L'ART. 9, C.1, LETT.B) DEL D.L. N. 11 DEL 23 FEBBRAIO 2009
CONVERTITO CON MODIFICAZ. L. N.38 DEL 23 APRILE 2009
CHE SOSTITUISCE IL C.1 BIS DELL’L’ART.392
L’ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA
CON INCIDENTE PROBATORIO È STATA ESTESA
ALLA PERSONA OFFESA
MINORENNE (INFRA DICIOTTENNE) E MAGGIORENNE
per le vittime di violenze sessuali e maltrattamenti
di cui agli artt.artt.572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies,
612 bis, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'art.600 quater c.1, 600 quinquies, 601 e 602 del codice penale
A RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
anche su richiesta della persona offesa
O A RICHIESTA DELLA PERSONA SOTTOPOSTAALLE INDAGINI
anche al di fuori delle ipotesi previste dal c.1
7
8
Nei delitti ex artt. 609 bis - 609 ter - 609 quater c.p.
LA PUNIBILITÀ È SOTTOPOSTAALLA QUERELA DELLA PERSONA OFFESA
PROPOSTA NEL TERMINE MASSIMO DI SEI MESI, MA IRREVOCABILE
SALVA LA PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO IN ALCUNI CASI
OCCORRE SEGNALARE IL CASO A PERSONALE
SPECIALIZZATO
(Servizi Sociali o Consultoriali)
MAANCHE DENUNCIARE IL CASO ALLE FORZE DELL’ORDINE
PER L’AVVIO DI INDAGINI PENALI E DI UN PROCEDIMENTO
CIVILE
EX ARTT. 333C.C. DINANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
A TUTELA E SOSTEGNO PSICOLOGICO
DELLA MINORE E DELLA SUA FAMIGLIA
9
LEGGE N.172 DEL 1° OTTOBRE 2012
DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE
“PER LA PROTEZIONE DEI MINORI
CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L’ABUSO SESSUALE”
ha altresi’ inserito due nuovi delitti:
1. ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E
PEDOPORNOGRAFIA (art.414 bis C.P.)
2. ADESCAMENTO DI MINORENNI (art.609 undecies C.P.:qualsiasi atto
volto a carpire la fiducia del minore, attraverso artifici, lusinghe, minacce
poste in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione)
ha pure previsto che
NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI DI SFRUTTAMENTO
SESSUALE DEI MINORI-TRATTA DI PERSONE -VIOLENZA SESSUALE-
ADESCAMENTO DI MINORI
PER L’ASSUNZIONE DELLE INFORMAZIONI DA MINORENNI
LA POLIZIA GIUDIZIARIA, IL PUBBLICO MINISTERO, IL DIFENSORE
devono avere
L’AUSILIO DI UN ESPERTO IN PSICOLOGIA O PSICHIATRIA INFANTILE
E CHE L’ARRESTO SIA OBBLIGATORIO NELLA FLAGRANZA
PER ATTI SESSUALI CON MINORENNE
10
N.739 PROCEDIMENTI CIVILI AVVIATI NEL 2014
CON RICORSO DELLA PROCURA
chiamata a pronunciarsi poi con n.1855 pareri
N.314 PROCEDIMENTI DELL’UFFICIO INTERVENTI CIVILI
ISCRITTI NEL 2014
N.584 PROCEDIMENTI PENALI SCRITTI
REATI AD ALTO CONTENUTO DI AGGRESSIVITA’ COMMESSI DA MINORI
N.7 VIOLENZA SESSUALE - N.3 ATTI PERSECUTORI
N.5 PROSTITUZIONE/PORNOGRAFIA MINORILE
N.2 ATTIVITA’ INVASIVE - N.5 MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
N.9 VIOLENZA PRIVATA – N.70 LESIONI PERSONALI VOLONTARIE
N.14 MOLESTIE - N.14 MINACCIE – N.33 INGIURIE - N.15 PERCOSSE
N.4 RISSA – N.11 DETENZIONE E PORTO DI COLTELLI
N.4 DETENZIONE E PORTO DI ARMI
11
IL D.L. n.11 DEL 23.2.2009 CONV. NELLA L. N.38 DEL 23.4.2009
HA INTRODOTTO L’ART.612 BIS CP (ATTI PERSECUTORI)
(la pena prevista all’epoca era da sei mesi a quattro anni e pertanto consentiva l’arresto)
Sull’ipotesi criminosa è intervenuta la LEGGE N.119 DEL 15.10.2013
di conversione del D.L.n.93 del 14/8/2013
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province”
modificando il c.2 dell’art.612 bis CP e prevedendo che
LA PENA DA SEI MESI A CINQUE ANNI SIAAUMENTATA:
se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato (di fatto)
o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (ciberstalking)
COMMETTE ATTI PERSECUTORI QUINDI
“chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”
IL TERMINE PER PRESENTARE QUERELA E’ DI SEI MESI
SALVO I CASI DI PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO:
12
L’AMMONIMENTO
NASCE CON L’ART.8 DEL D.L. N.11/ 2009
Il Questore aveva la possibilità di intervenire
nel lasso di tempo in cui la vittima non aveva ancora proposto querela
ma voleva tutelarsi esponendo i fatti all’autorità di pubblica sicurezza
AMMONIVA ED AMMONISCE ORALMENTE IL SOGGETTO
LO INVITAA TENERE UNA CONDOTTA CONFORME ALLA LEGGE
REDIGE IL PROCESSO VERBALE
E CON L’INTERVENTO DELLA L. N.119 DEL 15/10/2013
HA L’OBBLIGO DI ADOTTARE
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ARMI E MUNIZIONI
AL QUESTORE
PRIMAANCORA CHE AL GIUDICE
PUO’ RIVOLGERSI LA DONNA MALTRATTATA
E PERSEGUITATA CON MOLESTIE DI VARIO GENERE
PRIMA CHE LA SITUAZIONE DEGENERI
13
IL QUESTORE IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA
PUO’ CHIEDERE PER L’AMMONITOAL PREFETTO L’APPLICAZIONE
DELLA MISURA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
per un periodo da uno a tre mesi
NEL CASO DI AMMONIMENTO
SIA PER STALKING CHE PER VIOLENZA DOMESTICA
(ex art.8 legge n.38/2009 e 3 legge n.119/2013 )
DEVE INFORMARE SENZA INDUGIO L’AUTORE DEL FATTO
CIRCA I SERVIZI DISPONIBILI SUL TERRITORIO
(inclusi i Consultori Familiari, i Servizi di Salute Mentale
ed i Servizi per le Dipendenze finalizzati ad intervenire
nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere)
PER STALKING E MALTRATTAMENTI :
ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA
(ex art.380 c.p.p. rivisitato)
14
FORZE DELL’ORDINE - PRESIDI SANITARI - ISTITUZIONI PUBBLICHE
(ex art.11 legge n.38/2009 modif. dalla legge n.119/2013)
DOPO LA RICEZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO
DI CUI AGLI ARTT. 572, 600, 600-BIS, 600-TER, ANCHE SE RELATIVO AL
MATERIALE PORNOGRAFICO DI CUI ALL’ART.600-QUATER.1,
600-QUINQUIES, 601, 602,609-BIS, 609-TER, 609-QUATER,
609-QUINQUIES, 609-0CTIES E 612-BIS DEL C.P.
A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI:
OBBLIGO DI FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI
RELATIVE AI CENTRI ANTIVIOLENZA PRESENTI SUL TERRITORIO
E IN PARTICOLARE, NELLA ZONA DI RESIDENZA DELLA VITTIMA
PROVVEDENDO A METTERLE IN CONTATTO
CON I CENTRI ANTIVIOLENZA
QUALORA NE FACCIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTA
15
LA NUOVA NORMATIVA ORA CITATA E’ NATA
IN MANIERA EMERGENZIALE
COME VERO E PROPRIO DIRITTO SPECIALE
IN RELAZIONE AL FENOMENO DEL FEMMINICIDIO
CHE VEDE UCCISE IN ITALIA TANTISSIME DONNE
N.192 nel 2003
N.186 nel 2004
N. 84 nel 2005
N.180 nel 2006
N.149 nel 2007
N148 nel 2008
N.172 nel 2009
N.156 nel 2010
N.137 nel 2011
N.124 nel 2012
N.134 nel 2013 (7 avevano 15 anni)
N. 120 nel 2014
16
CON L’ART.3 LA LEGGE N.119/2013
SULLA SCIA DELLA CONVENZIONE DI ISTAMBUL
RICONOSCE LA VIOLENZA DOMESTICA
DANDONE UNA DEFINIZIONE
«si intendono per violenza domestica UNO O PIÙ ATTI, GRAVI OVVERO NON
EPISODICI, DI VIOLENZA FISICA, SESSUALE, PSICOLOGICA O
ECONOMICA che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra
persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una
relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o
abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»
la novità sta nel fatto che si considera
VIOLENZA
ANCHE UN SOLO ATTO COMPIUTO TRA LE MURA DI CASA
(in costanza di relazione affettiva
e comunque a prescindere dalla convivenza
e dalla separazione o divorzio)
E’ STATA INTRODOTTA UN’AGGRAVANTE COMUNE
CON IL COMMA 11 QUINQUIES DELL’ART.61 C.P.
PER I DELITTI NON COLPOSI
CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE
E PER IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI
NEL CASO DI VIOLENZA ASSISTITA
E QUINDI SE IL FATTO E’COMMESSO
IN PRESENZA O IN DANNO
DI UN MINORE DI ANNI 18
O DI PERSONA IN STATO DI GRAVIDANZA
17
ASCOLTO PROTETTO DELLE VITTIME
di cui agli artt.572, 600, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui
all’art.600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-0cties, 609 undecies e 612-bis del c.p.
ARTT.398 E 498 C.P.P. PER LE VITTIME MINORENNI/MAGGIORENNI
SALE CON SPECCHIO UNIDIREZIONALE
INTEGRALE DOCUMENTAZIONE CON VIDEO TESTIMONIANZA
PRIORITÀ ASSOLUTA DEI PROCESSI PER REATI DI GENERE
INDAGINI PRELIMINARI RAPIDE
DA CHIUDERSI INDEROGABILMENTE ENTRO UN ANNO
CON NOTIFICA DEGLI AVVISI DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
COME DI QUELLI DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
per i reati di cui agli artt.572 e 612 bis cp
ANCHE ALLA PERSONA OFFESA
18
19
LA PERSONA OFFESA VA INFATTI INFORMATA
DAL PUBBLICO MINISTERO
DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
della facoltà di nominare un difensore di fiducia
e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello stato
ai sensi dell'articolo 76 (rivisitato) del testo unico in materia di spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002 e succ.mod.
indipendentemente dai limiti di reddito nei reati di cui
agli artt.572,583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis cp, nonché 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,602, 609 - quinquies e 609- undecies del c.p.
LA PREVISIONE VALE ANCHE PER LE PARTI OFFESE MINORENNI
QUANDO LA VITTIMA DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
ricompresi nel titolo XIIº del Libro II del codice penale, dall'art.575 all'art.623 bis
E’ MINORENNE
NEL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL T.M.
NON È AMMESSO L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE
per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato
POST CONVENZIONE DI ISTAMBUL – ANCHE LEGGE REG. N.29/2014
20
IN MATERIA I DIFENSORI DELL’INDAGATO-STALKER
INDAGINI DIFENSIVE EX ART.391 BIS CPP:
1. assumendo informazioni da parenti o amici dell’indagato
2.Acquisendo tabulati telefonici dai gestori
3.Accedendo ai luoghi dell’evento
4.Effettuando rilievi fotografici
5.Proponendo percorsi psicologici e psicoterapeutici per riattivare un sano dialogo
FONDAMENTALE E’ LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
MAANCHE LA CONSERVAZIONE DA PARTE DELLA VITTIMA DI TUTTO
CIO’ CHE RISCONTRA LE SUE PAROLE (referti, foto, diari, cellulari, computer)
LA LEGGE N.154 DEL 4.4.2001 - ART.282 BIS CPP
MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE
con provvedimento chiesto al giudice dal p.m.
tutela rafforzata - D.L. N.11/2009 CONV. IN L. N.38/2009
ART.282 TER CPP - divieto di avvicinamento
21
LA LEGGE N.154 DEL 4.4.2001 - ART.282 BIS CPP
misure contro la violenza nelle relazioni familiari
L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE
CON PROVVEDIMENTO CHIESTO AL GIUDICE
DAL PUBBLICO MINISTERO
ART.384-BIS CPP EX LEGGE N.119/2013
«allontanamento d’urgenza dalla casa familiare»
LA POLIZIA GIUDIZIARIA
PREVIAAUTORIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
scritta o resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica
DISPONE L’ALLONTANAMENTO URGENTE
DALLA CASA FAMILIARE
CON IL DIVIETO DI AVVICINARSI AI LUOGHI
ABITUALMENTE FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA
NELLA FLAGRANZA DI DELITTI DI CUI ALL’ART.282-BIS C.6 C.P.P.
grave ed attuale pericolo della vita o dell’integrita’ fisica o
psichica della persona offesa
22
ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
ex art.342 bis c.c. non superiore a sei mesi
CHIESTO AL GIUDICE CIVILE SU ISTANZA DI PARTE
LADDOVE LA CONDOTTA DEL CONIUGE O DI ALTRO CONVIVENTE SIA
CAUSA DI GRAVE PREGIUDIZIO ALL’INTEGRITA’ FISICA O MORALE
OVVERO ALLA LIBERTA’ DELL’ALTRO CONIUGE O CONVIVENTE
purche’ il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio
il giudice civile ove occorre puo’ disporre:
1. L’INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO O DEL CENTRO
DI MEDIAZIONE FAMILIARE
2. L’INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO COME FINE
STATUTARIO IL SOSTEGNO ALL’ACCOGLIENZADI DONNE E MINORI
O DI ALTRI SOGGETTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
3. IL PAGAMENTO PERIODICO DI UN ASSEGNO A FAVORE DELLE
PERSONE CONVIVENTI, RIMASTE PRIVE DI MEZZI ADEGUATI
ART.5 DELLA L. N.119/2013 -PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO
CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE
in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020
finalizzato a garantire azioni omogenee nel territorio nazionale
con attività di capillare comunicazione, informazione e formazione a più livelli
e del personale della scuola, nonché di assistenza, sostegno e protezione
alle vittime di violenza ed ai loro figli
di recupero ed accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza
di raccolta strutturata ed aggiornata dei dati del fenomeno
23
ART.5 BIS L. N.119/2013 - CENTRI ANTIVIOLENZA - CASE RIFUGIO
per una rete di concreto ausilio alle vittime
integrata con la rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio
(incrementando il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di
10 milioni di euro per l’anno 2013, di 7 per l’anno 2014 e di 10 per l’anno 2015)
24
NECESSITA’ DI OPERAREATTRAVERSO
UNA CORRETTA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI
-Autorità Giudiziaria - Forze di Polizia –Assistenti Sociali- Consultori Familiari
Centri di Mediazione Familiare- Insegnanti-Psichiatri- Psicologi
Medici Legali - di Base e del Pronto Soccorso
Ginecologi ed Ostetrici –Pediatri - Consulenti Informatici…
ESSENDO L’ABUSO CARATTERIZZATO DALLA MULTIFATTORIALITÀ
L’INTERVENTO PIÙ ADEGUATO
NON PUÒ CHE ESSERE MULTIDISCIPLINARE ED INTEGRATO
tenendo presente che il processo penale nei confronti dell’autore di un reato
è inutile e persino dannoso se non affiancato da percorsi educativo-terapeutici
che garantiscano alla vittima ed al suo nucleo familiare
ivi compreso l’indagato se vi faccia parte
una condizione migliore di quella passata e presente
25
Le norme possono migliorare ed essere più specifiche
Le persone destinate ad applicarle possono migliorare
Ma quello che fa la differenza è
La forte motivazione di ogni operatore
Nell’impegno come nella voglia di cercare la soluzione
Al dramma, al dolore, al vuoto
Con tanta sensibilità
Abbandonando pregiudizi e codardia
Affinchè la vittima
Di pedofilia, abuso sessuale o maltrattamenti
Non sia ancora sola
E ricordando sempre che
distrazione o pigrizia,
disinteresse o indifferenza
Uccidono.
E dopo, i sensi di colpa non servono a nulla.

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giovanni Colombo
 
EC_: mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ione
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GE_: mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6
GE_:  mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6GE_:  mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6
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CORSO DI FORMAZIONE C/O CAV MALALA "DALL’ASCOLTO DELL’ABUSO ALL’ABUSO DELL’ASCOLTO”, INTERVENTO DELLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA RIZZO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce

  • 1. AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA (Galatina-Aradeo-Cutrofiano-Neviano-Soleto-Sogliano C.) CENTRO ANTIVIOLENZA CONSULTORIO INTERDISTRETTUALE SPECIALIZZATO su Maltrattamento, Abuso e Violenza (CIMAV ASL Lecce) Galatina, 29 Gennaio 2015 Via Montegrappa n.8 CORSO DI FORMAZIONE “DALL’ASCOLTO DELL’ABUSO ALL’ABUSO DELL’ASCOLTO” INTERVENTO DELLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA RIZZO Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce ---°°°°°--- 1
  • 2. TEMATICA DELICATISSIMA : OBIETTIVI •Corretta informazione e formazione su un fenomeno in aumento •Tutela effettiva da assicurare a minori/donne-vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica •Professionalità nello svolgimento delle indagini da Forze dell’Ordine e Magistratura •Prevenzione: segnalazione e sostegno specialistico TESTIMONIANZA PROFESSIONALE: • Sino al 2010 Inquirente nei confronti di adulti-autori di maltrattamenti e violenze sessuali su donne e minori (presso la Procura della Repubblica ordinaria di Lecce) • Dal 2010 Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Lecce: ricorsi e pareri nei procedimenti civili a tutela dei minori vittime ed a sostegno dei genitori, anch’essi vittime ma anche carnefici 2
  • 3. LEGGE N.66 DEL 15 FEBBRAIO 1996 PUNTO DI NON RITORNO “norme contro la violenza sessuale” non era più da considerare illecita solo la “violenza carnale” MAANCHE QUALSIASI ATTO POSTO IN ESSERE CON VIOLENZA O MINACCIA NELLA SFERA SESSUALE DELLA PERSONA COSTRETTAA SUBIRLO CONTRO LA SUA VOLONTÀ Art.609 bis c.p. e segg: delitti contro la libertà personale 3 PRESSO LA PROCURA PER I MINORENNI DI LECCE • PREVENZIONE E PRONTA SOLUZIONE DEI CASI SEGNALATI (attraverso l’operatività di un gruppo interforze di ufficiali di polizia giudiziaria e di un’assistente sociale distaccata dalla Provincia di Lecce –Albaservice, in virtù di un protocollo d'intesa per interventi a difesa del minore, stipulato il 28.12.2011
  • 4. N.6 CATEGORIE DI FATTI: 1. ambiente malsano 2. devianza 3. disagio esistenziale 4. evasione scolastica 5. violenze sessuali 6. accertamenti urgenti per il Tribunale per i Minorenni 4 L’ASCOLTO PROTETTO IN SEDE DI INCIDENTE PROBATORIO PREVISTO DALL’ART. 392 C.1 BIS CPP SIN DAL 1996 “QUANDO LE ESIGENZE DEL MINORE LO RENDONO NECESSARIO ED OPPORTUNO” INNEGABILI RESISTENZE NEL PASSATO OGGI VA INCENTIVATO DA PARTE DI TUTTI PER GARANTIRE EFFETTIVA TUTELAALLA VITTIMA
  • 5. LA VITTIMA DI ABUSI SESSUALI E MALTRATTAMENTI DOVREBBE ESSERE ASCOLTATA SOLO UNA VOLTA NEL CONTRADDITTORIO DELLE PARTI IN EPOCA VICINA AI FATTI IN MANIERA PIU RISPETTOSA POSSIBILE DELLLE SUE CONDIZIONI PSICO-FISICHE EVITANDO VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA E DI COSTRINGERLAA RIPETERE NEL DETTAGLIO IN UN’AULA DI UDIENZA DIBATTIMENTALE CIÒ CHE LE E’ACCADUTO MOLTI ANNI PRIMA CON IL RISCHIO DI SCAMBIARE IL SUO IMBARAZZO O IMPRECISIONE CON INATTENDIBILEITA’ FACENDOLE COMUNQUE RIVIVERE UNA SITUAZIONE FORTEMENTE TRAUMATICA E DOLOROSA 5
  • 6. 6 NEL CASO DI MINORI-VITTIME DI ETÀ INFERIORE AI 10 ANNI DOVREBBE ESSERE SEMPRE EFFETTUATA UNA PERIZIA PREVENTIVA PER ACCERTARNE L’IDONEITÀ A TESTIMONIARE COME PURE DOVREBBE SEMPRE ESSERE EFFETTUATA LA VIDEOREGISTRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DA VITTIME SIA MINORENNI CHE MAGGIORENNI 1. Per cristallizzare gli aspetti non verbali, importanti per una corretta valutazione (tono e congruità emotivi della comunicazione, rossore, tremori, silenzi, momenti di esitazione, lacrime silenziose, crisi di pianto, momenti di commozione, espressione degli occhi, gestualità, disegni ,eccetera) 2. Per ridurre le audizioni (comunque da effettuare evitando ogni forma di suggestione e di manipolazione, prediligendo il racconto libero e prestando grande attenzione a situazioni specifiche idonee ad influire sulle dichiarazioni rese, quali le separazioni coniugali, spesso caratterizzate dall’inasprimento di conflittualità)
  • 7. CON L'ART. 9, C.1, LETT.B) DEL D.L. N. 11 DEL 23 FEBBRAIO 2009 CONVERTITO CON MODIFICAZ. L. N.38 DEL 23 APRILE 2009 CHE SOSTITUISCE IL C.1 BIS DELL’L’ART.392 L’ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA CON INCIDENTE PROBATORIO È STATA ESTESA ALLA PERSONA OFFESA MINORENNE (INFRA DICIOTTENNE) E MAGGIORENNE per le vittime di violenze sessuali e maltrattamenti di cui agli artt.artt.572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.600 quater c.1, 600 quinquies, 601 e 602 del codice penale A RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO anche su richiesta della persona offesa O A RICHIESTA DELLA PERSONA SOTTOPOSTAALLE INDAGINI anche al di fuori delle ipotesi previste dal c.1 7
  • 8. 8 Nei delitti ex artt. 609 bis - 609 ter - 609 quater c.p. LA PUNIBILITÀ È SOTTOPOSTAALLA QUERELA DELLA PERSONA OFFESA PROPOSTA NEL TERMINE MASSIMO DI SEI MESI, MA IRREVOCABILE SALVA LA PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO IN ALCUNI CASI OCCORRE SEGNALARE IL CASO A PERSONALE SPECIALIZZATO (Servizi Sociali o Consultoriali) MAANCHE DENUNCIARE IL CASO ALLE FORZE DELL’ORDINE PER L’AVVIO DI INDAGINI PENALI E DI UN PROCEDIMENTO CIVILE EX ARTT. 333C.C. DINANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI A TUTELA E SOSTEGNO PSICOLOGICO DELLA MINORE E DELLA SUA FAMIGLIA
  • 9. 9 LEGGE N.172 DEL 1° OTTOBRE 2012 DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE “PER LA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L’ABUSO SESSUALE” ha altresi’ inserito due nuovi delitti: 1. ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA (art.414 bis C.P.) 2. ADESCAMENTO DI MINORENNI (art.609 undecies C.P.:qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore, attraverso artifici, lusinghe, minacce poste in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione) ha pure previsto che NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI-TRATTA DI PERSONE -VIOLENZA SESSUALE- ADESCAMENTO DI MINORI PER L’ASSUNZIONE DELLE INFORMAZIONI DA MINORENNI LA POLIZIA GIUDIZIARIA, IL PUBBLICO MINISTERO, IL DIFENSORE devono avere L’AUSILIO DI UN ESPERTO IN PSICOLOGIA O PSICHIATRIA INFANTILE E CHE L’ARRESTO SIA OBBLIGATORIO NELLA FLAGRANZA PER ATTI SESSUALI CON MINORENNE
  • 10. 10 N.739 PROCEDIMENTI CIVILI AVVIATI NEL 2014 CON RICORSO DELLA PROCURA chiamata a pronunciarsi poi con n.1855 pareri N.314 PROCEDIMENTI DELL’UFFICIO INTERVENTI CIVILI ISCRITTI NEL 2014 N.584 PROCEDIMENTI PENALI SCRITTI REATI AD ALTO CONTENUTO DI AGGRESSIVITA’ COMMESSI DA MINORI N.7 VIOLENZA SESSUALE - N.3 ATTI PERSECUTORI N.5 PROSTITUZIONE/PORNOGRAFIA MINORILE N.2 ATTIVITA’ INVASIVE - N.5 MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA N.9 VIOLENZA PRIVATA – N.70 LESIONI PERSONALI VOLONTARIE N.14 MOLESTIE - N.14 MINACCIE – N.33 INGIURIE - N.15 PERCOSSE N.4 RISSA – N.11 DETENZIONE E PORTO DI COLTELLI N.4 DETENZIONE E PORTO DI ARMI
  • 11. 11 IL D.L. n.11 DEL 23.2.2009 CONV. NELLA L. N.38 DEL 23.4.2009 HA INTRODOTTO L’ART.612 BIS CP (ATTI PERSECUTORI) (la pena prevista all’epoca era da sei mesi a quattro anni e pertanto consentiva l’arresto) Sull’ipotesi criminosa è intervenuta la LEGGE N.119 DEL 15.10.2013 di conversione del D.L.n.93 del 14/8/2013 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province” modificando il c.2 dell’art.612 bis CP e prevedendo che LA PENA DA SEI MESI A CINQUE ANNI SIAAUMENTATA: se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato (di fatto) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (ciberstalking) COMMETTE ATTI PERSECUTORI QUINDI “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” IL TERMINE PER PRESENTARE QUERELA E’ DI SEI MESI SALVO I CASI DI PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO:
  • 12. 12 L’AMMONIMENTO NASCE CON L’ART.8 DEL D.L. N.11/ 2009 Il Questore aveva la possibilità di intervenire nel lasso di tempo in cui la vittima non aveva ancora proposto querela ma voleva tutelarsi esponendo i fatti all’autorità di pubblica sicurezza AMMONIVA ED AMMONISCE ORALMENTE IL SOGGETTO LO INVITAA TENERE UNA CONDOTTA CONFORME ALLA LEGGE REDIGE IL PROCESSO VERBALE E CON L’INTERVENTO DELLA L. N.119 DEL 15/10/2013 HA L’OBBLIGO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ARMI E MUNIZIONI AL QUESTORE PRIMAANCORA CHE AL GIUDICE PUO’ RIVOLGERSI LA DONNA MALTRATTATA E PERSEGUITATA CON MOLESTIE DI VARIO GENERE PRIMA CHE LA SITUAZIONE DEGENERI
  • 13. 13 IL QUESTORE IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA PUO’ CHIEDERE PER L’AMMONITOAL PREFETTO L’APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA per un periodo da uno a tre mesi NEL CASO DI AMMONIMENTO SIA PER STALKING CHE PER VIOLENZA DOMESTICA (ex art.8 legge n.38/2009 e 3 legge n.119/2013 ) DEVE INFORMARE SENZA INDUGIO L’AUTORE DEL FATTO CIRCA I SERVIZI DISPONIBILI SUL TERRITORIO (inclusi i Consultori Familiari, i Servizi di Salute Mentale ed i Servizi per le Dipendenze finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere) PER STALKING E MALTRATTAMENTI : ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (ex art.380 c.p.p. rivisitato)
  • 14. 14 FORZE DELL’ORDINE - PRESIDI SANITARI - ISTITUZIONI PUBBLICHE (ex art.11 legge n.38/2009 modif. dalla legge n.119/2013) DOPO LA RICEZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO DI CUI AGLI ARTT. 572, 600, 600-BIS, 600-TER, ANCHE SE RELATIVO AL MATERIALE PORNOGRAFICO DI CUI ALL’ART.600-QUATER.1, 600-QUINQUIES, 601, 602,609-BIS, 609-TER, 609-QUATER, 609-QUINQUIES, 609-0CTIES E 612-BIS DEL C.P. A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI: OBBLIGO DI FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CENTRI ANTIVIOLENZA PRESENTI SUL TERRITORIO E IN PARTICOLARE, NELLA ZONA DI RESIDENZA DELLA VITTIMA PROVVEDENDO A METTERLE IN CONTATTO CON I CENTRI ANTIVIOLENZA QUALORA NE FACCIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTA
  • 15. 15 LA NUOVA NORMATIVA ORA CITATA E’ NATA IN MANIERA EMERGENZIALE COME VERO E PROPRIO DIRITTO SPECIALE IN RELAZIONE AL FENOMENO DEL FEMMINICIDIO CHE VEDE UCCISE IN ITALIA TANTISSIME DONNE N.192 nel 2003 N.186 nel 2004 N. 84 nel 2005 N.180 nel 2006 N.149 nel 2007 N148 nel 2008 N.172 nel 2009 N.156 nel 2010 N.137 nel 2011 N.124 nel 2012 N.134 nel 2013 (7 avevano 15 anni) N. 120 nel 2014
  • 16. 16 CON L’ART.3 LA LEGGE N.119/2013 SULLA SCIA DELLA CONVENZIONE DI ISTAMBUL RICONOSCE LA VIOLENZA DOMESTICA DANDONE UNA DEFINIZIONE «si intendono per violenza domestica UNO O PIÙ ATTI, GRAVI OVVERO NON EPISODICI, DI VIOLENZA FISICA, SESSUALE, PSICOLOGICA O ECONOMICA che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» la novità sta nel fatto che si considera VIOLENZA ANCHE UN SOLO ATTO COMPIUTO TRA LE MURA DI CASA (in costanza di relazione affettiva e comunque a prescindere dalla convivenza e dalla separazione o divorzio)
  • 17. E’ STATA INTRODOTTA UN’AGGRAVANTE COMUNE CON IL COMMA 11 QUINQUIES DELL’ART.61 C.P. PER I DELITTI NON COLPOSI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE E PER IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI NEL CASO DI VIOLENZA ASSISTITA E QUINDI SE IL FATTO E’COMMESSO IN PRESENZA O IN DANNO DI UN MINORE DI ANNI 18 O DI PERSONA IN STATO DI GRAVIDANZA 17
  • 18. ASCOLTO PROTETTO DELLE VITTIME di cui agli artt.572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art.600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-0cties, 609 undecies e 612-bis del c.p. ARTT.398 E 498 C.P.P. PER LE VITTIME MINORENNI/MAGGIORENNI SALE CON SPECCHIO UNIDIREZIONALE INTEGRALE DOCUMENTAZIONE CON VIDEO TESTIMONIANZA PRIORITÀ ASSOLUTA DEI PROCESSI PER REATI DI GENERE INDAGINI PRELIMINARI RAPIDE DA CHIUDERSI INDEROGABILMENTE ENTRO UN ANNO CON NOTIFICA DEGLI AVVISI DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE COME DI QUELLI DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI per i reati di cui agli artt.572 e 612 bis cp ANCHE ALLA PERSONA OFFESA 18
  • 19. 19 LA PERSONA OFFESA VA INFATTI INFORMATA DAL PUBBLICO MINISTERO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'articolo 76 (rivisitato) del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002 e succ.mod. indipendentemente dai limiti di reddito nei reati di cui agli artt.572,583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis cp, nonché 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,602, 609 - quinquies e 609- undecies del c.p. LA PREVISIONE VALE ANCHE PER LE PARTI OFFESE MINORENNI QUANDO LA VITTIMA DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA ricompresi nel titolo XIIº del Libro II del codice penale, dall'art.575 all'art.623 bis E’ MINORENNE NEL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL T.M. NON È AMMESSO L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato POST CONVENZIONE DI ISTAMBUL – ANCHE LEGGE REG. N.29/2014
  • 20. 20 IN MATERIA I DIFENSORI DELL’INDAGATO-STALKER INDAGINI DIFENSIVE EX ART.391 BIS CPP: 1. assumendo informazioni da parenti o amici dell’indagato 2.Acquisendo tabulati telefonici dai gestori 3.Accedendo ai luoghi dell’evento 4.Effettuando rilievi fotografici 5.Proponendo percorsi psicologici e psicoterapeutici per riattivare un sano dialogo FONDAMENTALE E’ LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE MAANCHE LA CONSERVAZIONE DA PARTE DELLA VITTIMA DI TUTTO CIO’ CHE RISCONTRA LE SUE PAROLE (referti, foto, diari, cellulari, computer) LA LEGGE N.154 DEL 4.4.2001 - ART.282 BIS CPP MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE con provvedimento chiesto al giudice dal p.m. tutela rafforzata - D.L. N.11/2009 CONV. IN L. N.38/2009 ART.282 TER CPP - divieto di avvicinamento
  • 21. 21 LA LEGGE N.154 DEL 4.4.2001 - ART.282 BIS CPP misure contro la violenza nelle relazioni familiari L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE CON PROVVEDIMENTO CHIESTO AL GIUDICE DAL PUBBLICO MINISTERO ART.384-BIS CPP EX LEGGE N.119/2013 «allontanamento d’urgenza dalla casa familiare» LA POLIZIA GIUDIZIARIA PREVIAAUTORIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO scritta o resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica DISPONE L’ALLONTANAMENTO URGENTE DALLA CASA FAMILIARE CON IL DIVIETO DI AVVICINARSI AI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA NELLA FLAGRANZA DI DELITTI DI CUI ALL’ART.282-BIS C.6 C.P.P. grave ed attuale pericolo della vita o dell’integrita’ fisica o psichica della persona offesa
  • 22. 22 ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI ex art.342 bis c.c. non superiore a sei mesi CHIESTO AL GIUDICE CIVILE SU ISTANZA DI PARTE LADDOVE LA CONDOTTA DEL CONIUGE O DI ALTRO CONVIVENTE SIA CAUSA DI GRAVE PREGIUDIZIO ALL’INTEGRITA’ FISICA O MORALE OVVERO ALLA LIBERTA’ DELL’ALTRO CONIUGE O CONVIVENTE purche’ il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio il giudice civile ove occorre puo’ disporre: 1. L’INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO O DEL CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 2. L’INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO COME FINE STATUTARIO IL SOSTEGNO ALL’ACCOGLIENZADI DONNE E MINORI O DI ALTRI SOGGETTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI 3. IL PAGAMENTO PERIODICO DI UN ASSEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CONVIVENTI, RIMASTE PRIVE DI MEZZI ADEGUATI
  • 23. ART.5 DELLA L. N.119/2013 -PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020 finalizzato a garantire azioni omogenee nel territorio nazionale con attività di capillare comunicazione, informazione e formazione a più livelli e del personale della scuola, nonché di assistenza, sostegno e protezione alle vittime di violenza ed ai loro figli di recupero ed accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza di raccolta strutturata ed aggiornata dei dati del fenomeno 23 ART.5 BIS L. N.119/2013 - CENTRI ANTIVIOLENZA - CASE RIFUGIO per una rete di concreto ausilio alle vittime integrata con la rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio (incrementando il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro per l’anno 2013, di 7 per l’anno 2014 e di 10 per l’anno 2015)
  • 24. 24 NECESSITA’ DI OPERAREATTRAVERSO UNA CORRETTA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI -Autorità Giudiziaria - Forze di Polizia –Assistenti Sociali- Consultori Familiari Centri di Mediazione Familiare- Insegnanti-Psichiatri- Psicologi Medici Legali - di Base e del Pronto Soccorso Ginecologi ed Ostetrici –Pediatri - Consulenti Informatici… ESSENDO L’ABUSO CARATTERIZZATO DALLA MULTIFATTORIALITÀ L’INTERVENTO PIÙ ADEGUATO NON PUÒ CHE ESSERE MULTIDISCIPLINARE ED INTEGRATO tenendo presente che il processo penale nei confronti dell’autore di un reato è inutile e persino dannoso se non affiancato da percorsi educativo-terapeutici che garantiscano alla vittima ed al suo nucleo familiare ivi compreso l’indagato se vi faccia parte una condizione migliore di quella passata e presente
  • 25. 25 Le norme possono migliorare ed essere più specifiche Le persone destinate ad applicarle possono migliorare Ma quello che fa la differenza è La forte motivazione di ogni operatore Nell’impegno come nella voglia di cercare la soluzione Al dramma, al dolore, al vuoto Con tanta sensibilità Abbandonando pregiudizi e codardia Affinchè la vittima Di pedofilia, abuso sessuale o maltrattamenti Non sia ancora sola E ricordando sempre che distrazione o pigrizia, disinteresse o indifferenza Uccidono. E dopo, i sensi di colpa non servono a nulla.