1.
Decreto Legge n. 69/2013:
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(AC. 1248 Governo)
APPROVATO il PARERE della
COMMISSIONE LAVORO della CAMERA
ACCOLTI 20 EMENDAMENTI CIIP
Pubblichiamo il parere approvato dalla XI Commissione Lavoro della
Camera dei Deputati al Decreto Legge n. 69/2013, in data 11 luglio 2013.
Come si potrà valutare esaminando il testo del parere, i contenuti del
decreto‐legge escono enormemente migliorati rispetto al testo originale
pubblicato in Gazzetta ufficiale, grazie – anche all’impegno e competenza
della Commissione Lavoro e al sostanziale accoglimento di ben 20
emendamenti proposti da CIIP, tramite gli Appelli CIIP del 2 luglio e 8
luglio u.s. inviati a tutti i Ministri, i Presidenti e i Relatori delle
Commissioni parlamentari competenti.
CIIP ringrazia i Deputati della XI Commissione Lavoro che hanno votato il
parere e, sentitamente, l’On. Antonio Boccuzzi (Relatore del parere) e
l’On. Cesare Damiano (Presidente della XI Commissione Lavoro) e i
rappresentanti del Governo che hanno condiviso il parere.
Naturalmente, l’iter è ancora lungo: ora il DL andrà al voto (prima) delle
Commissioni I e V della Camera (Costituzionale e Bilancio), poi al voto
dell’Aula della Camera e infine al voto del Senato, per la seconda lettura;
il tutto con l’alea dei rapporti intercorrenti tra le forze politiche.
Rino Pavanello
Presidente CIIP
11 luglio 2013
2. DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo)
Testo e note sugli emendamenti accolti nel
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE LAVORO
Parere approvato dalla Commissione Lavoro Note
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto‐legge n. 69 del 2013 (C.
1248);
preso atto che il decreto‐legge in esame, collocandosi nell’ambito di un preciso
quadro di riferimento normativo europeo, identificabile con le raccomandazioni rivolte
all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, si pone l’obiettivo di dettare disposizioni
di semplificazione e di rilancio del sistema socio‐economico;
verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che
riguardano in particolare le semplificazioni in materia di lavoro e in tema di salute e
sicurezza dei lavoratori;
valutate positivamente le finalità politiche e programmatiche dell’intervento di
urgenza del Governo, che reca talune apprezzabili misure semplificative;
rilevato, tuttavia, che, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, molte delle disposizioni introdotte rischiano di generare un contesto
peggiorativo;
preso atto, infatti, che il provvedimento in esame contiene diversi punti positivi,
ma anche numerosi elementi di criticità, senza considerare che in esso mancano alcune
norme importanti, anche per le aziende, come, ad esempio, quelle sulla formazione nelle
scuole, con riduzioni di oneri per le aziende che assumono post‐diplomati o laureati,
ovvero quelle per rendere definitivo il libretto formativo;
ricordato che la XI Commissione sta valutando l’opportunità dell’avvio di una
specifica indagine conoscitiva, da svolgere congiuntamente alla XII Commissione, sul
monitoraggio dello stato di attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di comprendere quali siano gli interventi
effettivamente necessari per la manutenzione della relativa normativa;
ritenuto, nel frattempo, opportuno prospettare alcune modifiche e integrazioni
del testo, dirette a migliorarne la coerenza, conciliando al meglio le esigenze di
semplificazione con quelle di tutela della sicurezza dei lavoratori,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 31, comma 5, le parole: “ha validità di centottanta giorni dalla
data di emissione” siano sostituite dalle seguenti: “è rilasciato mediante
strumenti informatici immediatamente all’atto della richiesta e ha validità di
centoventi giorni dalla data del rilascio”;
parere sostanzialmente
identico a quello CIIP
scuole: parere sostanzialmente
identico a quello CIIP
Libretto formativo: richiesta
fortemente voluta e sostenuta
da CIIP
3. 2) all’articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3, primo
periodo, le parole: “a basso rischio infortunistico” siano sostituite dalle
seguenti: “a basso rischio di infortuni e malattie professionali”, dopo le
parole: “con riferimento” sia aggiunta la parola: “sia”, dopo la parola:
“committente” siano aggiunte le parole: “sia alle attività dell’impresa
appaltatrice e dei lavoratori autonomi” e le parole: “, tipiche di un
preposto” siano sostituite dalle seguenti: “adeguate e specifiche in
relazione all’incarico conferito”; al medesimo capoverso comma 3, dopo il
secondo periodo sia, altresì, inserito il seguente: “A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale
Emendamento CIIP accolto
Emendamento CIIP accolto
Emendamento CIIP accolto
Emendamento CIIP accolto
pur con diversa formulazione
3) al medesimo articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma
3‐bis, primo periodo, le parole: “dieci uomini‐giorno” siano sostituite dalle
seguenti: “cinque uomini‐giorno”, dopo le parole: “comportino rischi
derivanti” siano aggiunte le seguenti: “dal rischio incendio alto, di cui al
decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, e successive
modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.
177, o”, dopo la parola: “cancerogeni” siano aggiunte le seguenti: “,
mutageni, amianto”;
Emendamento CIIP accolto
(con identica formulazione)
Emendamento CIIP accolto
4) all’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma
6‐ter, al primo periodo, le parole: “sentita la Commissione” siano
sostituite dalle seguenti: “sulla base delle indicazioni della Commissione”
e le parole: “settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di
criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore
dell’INAIL” siano sostituite dalle seguenti: “settori di attività a basso
rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle
malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda”; al
medesimo capoverso comma 6‐ter, al secondo periodo, la parola:
“attestare” sia sostituita dalla seguente: “dimostrare” e, all’ultimo
periodo, le parole: “dell’articolo 26” siano sostituite dalle seguenti:
“dell’articolo 29”;
Emendamento CIIP accolto
pur con diversa formulazione
Emendamento CIIP accolto
con identica formulazione
5) all’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), anche al fine di limitare i
rischi di abusi o raggiri nell’ambito dei percorsi formativi, che possono
causare rilievi e sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che si affidano
a soggetti formatori inadeguati, sia aggiunto, in fondo a entrambi i relativi
capoversi, il seguente periodo: “Le modalità di riconoscimento dei crediti
formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, di cui all’articolo 6”; si assicuri, inoltre, che tutti gli istituti di
istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1,
Denuncia CIIP accolta
con identica formulazione
Emendamento CIIP accolto
pur con diversa formulazione
Emendamento CIIP accolto
con identica formulazione
4. lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di
avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche per
ridurre o eliminare a carico delle aziende che li assumono o attivano
percorsi di stage o tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi
formativi, ove conformi; infine, dopo le parole: “enti bilaterali” e dopo le
parole: “associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”,
ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: “comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale”;
Emendamento CIIP accolto
con identica formulazione
Emendamento CIIP accolto
con identica formulazione
6) all’articolo 32, comma 1, lettera h), premessa l’esigenza che, in
luogo del “parere della” Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovunque
esso ricorra, sia inserita la “previa intesa in sede di” Conferenza sui
decreti ministeriali previsti e che, su detti decreti, sia anche sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si
raccomanda altresì che alla rubrica del relativo capoverso le parole:
“temporanei e mobili” siano sostituite dalle seguenti: “temporanei o
mobili” e che, dopo le parole: “dei trasporti”, siano inserite le seguenti: “e
con il Ministro della salute”;
Emendamento CIIP accolto
con identica formulazione
Emendamento CIIP accolto
con identica formulazione
7) attesa l’esigenza che, nella determinazione del prezzo più basso
richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l’assegnazione di una
commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni
del personale e i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al
medesimo articolo 32, siano inseriti, in fine, i seguenti commi:
“7‐bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, è inserito il seguente: «3‐bis. Il prezzo più basso è altresì
determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;
7‐ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, la lettera g) è abrogata”;
8) considerato che l’aggiunta di un nuovo comma 13‐bis all’articolo 3
del decreto legislativo n. 81 del 2008 può presentare rischi in relazione al
possibile arretramento dei livelli di tutela nei confronti di lavoratori non
inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro e che, per converso, una
parte delle semplificazioni ivi ipotizzate sembra già assicurata dalla
nuova formulazione dell’articolo 32 del decreto‐legge in esame, sia
soppresso l’articolo 35;
Denuncia CIIP accolta
con identica formulazione
Emendamento CIIP accolto
con identica formulazione
5. e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 32, comma 6, lettera b), il capoverso di cui al numero 1)
andrebbe sostituito da una disposizione del seguente tenore: “L’INAIL
trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle
aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni
territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e
delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i
dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con
prognosi superiore a trenta giorni”;
b) più in generale, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo
32, comma 6, lettera a), e comma 7, che mirano a semplificare le
procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul
lavoro da parte del datore di lavoro, si evidenzia come tali norme possano
comportare possibili ripercussioni in tema di accertamento di reati o
violazioni di leggi concernenti la sicurezza sul lavoro;
c) considerato che il comma 5 dell’articolo 58 riduce in misura
significativa la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le
istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno scolastico
2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di detti servizi (nel cui ambito
assumono un rilievo quantitativo soprattutto i servizi di pulizia, di norma
affidati a società che utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo
determinato), si segnala come tale disposizione rischi di creare ulteriori
problemi a enti e istituzioni già gravemente penalizzati dagli ultimi
interventi in tema di contenimento delle spese pubbliche, oltre che, in
particolare, ai lavoratori impiegati dalle società che erogano i predetti
servizi;
d) occorre, infine, individuare una soluzione definitiva per la validità
delle certificazioni di cui alla legge n. 257 del 1992, che ha previsto il
riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto, in
modo da assicurare a quei lavoratori che hanno i relativi provvedimenti di
riconoscimento in sospeso – molti dei quali da lungo tempo in attesa di
una risposta – il diritto a fruire finalmente di tali benefici, secondo quanto
ormai riconosciuto dagli stessi enti previdenziali competenti.
Emendamento CIIP accolto
come osservazione
Emendamento CIIP accolto
come osservazione
Ulteriori informazioni da lunedì 15 luglio sul sito CIIP
http://www.ciip-consulta.it