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Ammortizzatori sociali
per il 2014
(Parte prima) (*)
Eufranio Massi - Esperto in diritto del lavoro
Nel corso degli ultimi anni, complice la grave crisi
economica che il nostro Paese sta attraversando, il
Legislatore e` intervenuto, piu` volte, sul sistema degli
ammortizzatori sociali, peraltro gia` ben normati nel
nostro ordinamento a partire dall’immediato dopo-
guerra, sia intervenendo sugli stessi che creandone
di nuovi come si evince, ad esempio, dai provvedi-
menti integrativi derogatori o dall’ASpI, o dalla rivi-
sitazione delle integrazioni salariali legate a procedu-
re concorsuali.
L’analisi che segue, lungi dall’essere esaustiva del-
l’ampia casistica che si presenta agli operatori, cer-
chera` di ricapitolare i vari istituti correlando tra di lo-
ro le particolarita` di natura gestionale.
Molte disposizioni di cui si parlera` successivamente,
sono destinate a cambiare, per effetto dell’approva-
zione in Parlamento della legge delega richiesta dal
Governo all’interno del c.d. Jobs Act. I principi sui
quali l’esecutivo vuole intervenire riguardano:
a) i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazio-
ni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;
b) semplificazione delle procedure burocratiche an-
che con l’introduzione di meccanismi di concessione
automatici;
c) revisione dei limiti di durata, strettamente connes-
si ai singoli lavoratori;
d) previsione di una maggiore partecipazione delle
imprese ai costi;
e) previsione di una riduzione degli oneri contributi-
vi ordinari e di una loro modulazione tra i diversi set-
tori, strettamente correlata all’effettiva utilizzazione;
f) rimodulazione dell’ASpI con omogeneizzazione
tra disciplina ordinaria e disciplina breve;
g) estensione dell’ASpI ai collaboratori coordinati e
continuativi, con un periodo biennale di sperimenta-
zione a risorse definite;
h) incremento del periodo massimo di durata dell’A-
SpI in favore dei lavoratori con carriere contributive
piu` significative;
i) introduzione di massimali in relazione alla contri-
buzione figurativa;
j) possibilita` che, dopo l’intervento dell’ASpI, possa
essere riconosciuta una ulteriore prestazione in favo-
re di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ri-
dotto;
k) eliminazione dello stato di disoccupazione quale
requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assi-
stenziale.
Cassa integrazione guadagni
ordinaria
L’istituto e`, fondamentalmente, regolato da due nor-
me, l’art. 1 della legge n. 164/1975 e l’art. 14 della
legge n. 223/1991 e trova la propria ragione di sus-
sistenza nel fatto che interviene laddove si registrano
sospensioni od interruzioni dell’attivita` aziendale
non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori e
che trovano origine in crisi temporanee di mercato
o in eventi del tutto particolari dei quali si parlera`
successivamente. Si deve trattare di un avvenimento
che, a livello prognostico (valutazione fatta ‘‘a prio-
ri’’ dall’azienda) ha natura transitoria, atteso che vi e`
una previsione fondata di ripresa dell’attivita` produt-
Nota:
(*) Il presente inserto e` suddiviso in due parti. La prima e` pubblicata in questo numero,
mentre per la seconda si rinvia ad un inserto di prossima pubblicazione.
INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 III
Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
tiva. Ovviamente, la transitorieta` deve essere stretta-
mente correlata alla causale e, soprattutto, non deve
essere collegata ad una ‘‘non volonta`’’ di ripresa
ascrivibile al datore o ai lavoratori.
I presupposti per l’intervento integrativo fanno riferi-
mento:
a) alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordi-
nato: cio` significa la non integrabilita` della prestazio-
ne in favore dei soggetti che con l’impresa hanno in
essere, ad esempio, un contratto di collaborazione;
b) a cause di sospensione o di riduzione dell’orario
che trovano la propria ragione nella sussistenza di
cause legali che incidono sulla produttivita`.
Ma sulla base di quali causali puo` essere legittimato
l’intervento? Esse sono:
a) mancanza di lavoro: cio` significa mancanza o rare-
fazione di commesse e di ordini. Nel corso degli anni,
peraltro, si e` ritenuta non integrabile la mancanza di
ordini derivanti dall’unico committente, in quanto
cio` e` stato ritenuto come strettamente imputabile al
datore di lavoro perche´ connesso alla organizzazione
aziendale prescelta. Alla mancanza di lavoro e` del tut-
to assimilabile la crisi temporanea di mercato;
b) mancanza di materie prime: questa causale e` inte-
grabile nella misura in cui la carenza dipenda da
mancati rifornimenti e non dalla sospensione degli
stessi allorquando cio` discenda da mancati pagamen-
ti dell’imprenditore;
c) eventi naturali: qui ci si trova di fronte a situazioni
non evitabili con la buona diligenza come, ad esem-
pio, in caso di terremoti od alluvioni. Le intemperie
stagionali (pioggia, neve o gelo) sono integrabili in
quelle imprese che lavorano all’esterno come nel ca-
so delle aziende installatrici di reti telefoniche od
elettriche;
d) interruzione di energia elettrica: si tratta di una
causa integrabile allorquando con una certificazione
rilasciata dall’Ente erogatore si dimostra che l’avve-
nimento ha interrotto per un certo periodo la produ-
zione. Cio` avviene, per esempio, a causa di interventi
sulla rete, sulle cabine di trasformazione, ecc.;
e) incendio: l’evento non deve riferirsi a comporta-
menti dolosi;
f) guasti di macchinari e manutenzione straordinaria
dei mezzi di produzione: tali cause sono integrabili
in presenza di alcune condizioni. La prima e` che il
guasto si sia verificato nonostante che sia stata effet-
tuata la manutenzione ordinaria e, quindi, l’evento
non e` imputabili ad una negligenza del datore di la-
voro. La seconda e` che la manutenzione di natura
straordinaria ha carattere di eccezionalita` e non rien-
tra nella previsione ordinaria programmabile;
g) ordine di pubblica autorita`: sicuramente non e` in-
tegrabile l’ipotesi in cui la sospensione dell’attivita`
derivi da un ordine di una pubblica autorita` come
gli organi di vigilanza, allorquando si verifichino so-
spensioni derivanti dal mancato rispetto delle dispo-
sizioni di sicurezza e salute sul posto di lavoro (ad
esempio, sospensione dell’attivita` imprenditoriale
nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008),
o allorquando il giudice dispone il sequestro dell’im-
pianto. Appare integrabile, invece, l’ipotesi nella
quale la sospensione dell’attivita` discende da un or-
dine del Prefetto in presenza di manifestazioni pro-
grammate che possono incidere direttamente sull’at-
tivita` dell’azienda (si pensi ad un corteo che va ad
incidere su un cantiere stradale).
Le causali assolutamente non integrabili (l’elenca-
zione successiva vale anche per il settore edile e la-
pideo del quale si parlera` successivamente) fanno, in
linea di massima riferimento a situazioni del tutto
particolari come:
a) la manutenzione ordinaria o la disinfestazione pe-
riodica;
b) la preparazione del campionario;
c) le ferie collettive;
d) l’inventario;
e) lo sciopero aziendale;
f) il godimento di ferie o di permessi;
g) le soste stagionali e le contrazioni ricorrenti nelle
aziende che ciclicamente riducono l’orario di lavoro,
attesa la natura del processo produttivo;
h) la sospensione dei lavori da parte del committente
pubblico nel caso in cui cio` discenda da un esercizio
della facolta` contrattuale, rientrando tale ipotesi nel
rischio di impresa. Al contrario, risulta integrabile
l’ipotesi nella quale la sospensione della stazione ap-
paltante derivi da fatti eccezionali, fortuiti o di forza
maggiore;
i) licenziamenti: non e` integrabile l’ipotesi se gia` nel-
la richiesta si ritiene che al termine del periodo inte-
grato i lavoratori (o alcuni di essi) vangano licenzia-
ti. L’integrazione ordinaria presuppone, infatti, una
ripresa sia pure minima dell’attivita` aziendale, e
non puo` esser sintomo di un esubero di personale
che va trattato in altro modo secondo altre previsioni
legali.
Sulla valutazione del rilascio o meno del trattamento
integrativo salariale ordinario (e, quindi, sul concetto
di transitorieta` dell’evento) non incide il fatto che ad
una richiesta di Cig ordinaria sia ‘‘agganciato’’ un
periodo di Cigs straordinaria che, di per se stessa, ri-
sponde ad altri presupposti (riorganizzazione, ristrut-
turazione, riconversione, crisi aziendale). Ovviamen-
te i due istituti, interagendo tra di loro, possono pro-
durre alcuni effetti che l’Inps ha provveduto a ricapi-
tolare nel messaggio n. 19350 dell’11 ottobre 2011:
a) se l’impresa ha usufruito di 52 settimane consecu-
tive di Cigo a cui ha aggiunto un periodo uguale di
Cigs, comunque motivata, e intende chiedere un ul-
teriore periodo di integrazione ordinaria, l’anno di
Cigs va inteso come ripresa dell’attivita` lavorativa
soltanto se ‘‘non goduto’’ a zero ore;
b) se l’azienda ha usufruito della Cigs per 52 settima-
ne a zero ore un nuovo periodo di Cigo puo` esser ri-
IV INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014
Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
chiesto soltanto se e` trascorso un periodo ulteriore di
almeno un anno di lavoro.
La durata del trattamento ordinario e` pari ad un pe-
riodo massimo di 13 settimane (dal lunedı` al sabato)
consecutive, prorogabili, in casi eccezionali (art. 6
della legge n. 164/1975) fino ad un massimo di 52
settimane. Tutte le istanze di proroghe, ovviamente
documentate, sono per periodi massimi di 13 setti-
mane. La circolare Inps n. 84/1988 fornisce alcuni
chiarimenti operativi riferiti alle modalita` di conteg-
gio ove si computano tutte le settimane sia di sospen-
sione totale dell’attivita` che di riduzione di orario,
con esclusione dei periodi settimanali riferibili ad
eventi non evitabili (es. terremoti, alluvioni, ecc.) e
dei periodi concessi per Cigs o contratti di solidarie-
ta`. Se l’impresa fruisce di trattamenti per periodi non
consecutivi, il periodo massimo e`, in ogni caso, di 52
settimane nell’arco del biennio.
La rigidita` del sistema precedente e, soprattutto, la
crisi scoppiata nel corso del 2008, hanno indotto
sia l’Inps che il Ministero del lavoro a fornire una
‘‘lettura’’ diversa, rispetto, al passato circa i limiti
temporali di concessione del trattamento integrativo
ordinario. A partire dal 20 settembre 2009, infatti,
data di emanazione della circolare Inps n. 58/2009,
i limiti massimi sono computati non avendo quale ri-
ferimento la intera settimana di calendario, ma le sin-
gole giornate nelle quali e` intervenuta la sospensio-
ne. In sostanza una settimana si ritiene fruita nel mo-
mento in cui la contrazione dell’attivita` abbia inte-
ressato sei giorni o cinque in caso di settimana corta.
La circolare suddetta afferma che le imprese che usu-
fruiscono parzialmente delle settimane autorizzate,
comunicano all’Istituto le settimane effettivamente
‘‘godute’’, sommando tutte le giornate di Cig, pur
se la sospensione ha interessato una sola unita` ad
orario ridotto, e dividendo il totale ottenuto per sei
o cinque a seconda di come si sviluppa l’attivita`
aziendale.
L’art. 6, comma 3, della legge n. 164/1975 riferisce
l’integrazione salariale alla unita` produttiva. Qui val-
gono i concetti generali che la identificano nella sede
legale, nello stabilimento e nei parti distaccati dotati
di organizzazione autonoma, con attivita` finalizzata
ad un ciclo completo e con lavoratori che vi siano
adibiti in continuita`. Un discorso leggermente diver-
so va fatto per le imprese installatrici di impianti te-
lefonici ed elettrici. La circolare Inps n. 43/1983 ha
chiarito che, in considerazione delle caratteristiche
dell’attivita` svolta, sovente, in piccoli cantieri mobi-
li, tutti i cantieri appartenenti alle imprese ubicati
nella stessa provincia, siano da considerare, ai fini
del computo dell’integrazione massima, come con-
fluenti in un’unica unita` produttiva, a prescindere
dalla durata, dalla consistenza del lavoro e dal nume-
ro dei dipendenti.
Cassa integrazione guadagni
ordinaria per l’edilizia
e il settore lapideo
Le norme alle quali occorre far riferimento sono con-
tenute in piu` atti legislativi: la legge n. 77/1963 che
parla di aziende edili ed affini, la legge n. 14/1970
che ha esteso il trattamento alle imprese artigiane,
la legge n. 1058/1971 che ha allargato l’ombrello ap-
plicativo alle imprese industriali ed artigiane del set-
tore lapideo, la legge n. 427/1975 e la legge n. 223/
1991.
Le caratteristiche tipiche del settore hanno fatto sı`
che la motivazione principale della richiesta sia rife-
ribile alle intemperie e, comunque, a fatti non impu-
tabili ai lavoratori o al datore di lavoro. Ovviamente,
la non imputabilita`, in un settore fortemente legato
ad appalti, a subappalti, a commesse derivanti da ter-
zi, e`, in alcuni casi, di difficile individuazione, do-
vendosi distinguere quali sono le carenze derivanti
da un difetto organizzativo, quali da inosservanza al-
le disposizioni contrattuali, quali, riferibili a respon-
sabilita` della stazione appaltante, sia essa pubblica
che privata.
Il concetto appena espresso si ricollega alla valuta-
zione della transitorieta` della sospensione ed alla
conseguente ripresa dell’attivita`: la circolare Inps n.
148/1994 ritiene, ad esempio, non transitoria l’ipote-
si in cui la ripresa dell’attivita` sia prevista in tempi
molto distanti dalla fine del periodo massimo delle
13 settimane integrabili. La ripresa dell’attivita` deve
basarsi su elementi oggettivi ed attendibili (circolare
Inps n. 130/2003).
In ogni caso, la causale piu` ricorrente e` quella delle
intemperie (rilevabile anche dai bollettini meteorolo-
gici dell’Aeronautica) che, debbono essere di parti-
colare consistenza e tali da impedire l’attivita` che
si svolge, nella maggior parte dei casi, all’aperto:
a) pioggia e neve: c’e` un parametro, fissato in via
amministrativa, pari a 3 millimetri che tuttavia non
puo` esser considerato rigido. La prassi ritiene, in li-
nea di massima, incidenti sulla regolarita` del lavoro
le precipitazioni tra i 2 ed i 3 mm nei lavori di costru-
zione, comprensivi delle armature, della carpenteria,
della posa dei prefabbricati, dell’impianto e del di-
sarmo dei cantieri. I livelli di pioggia o neve non in-
feriori a 1,50 mm (ma va verificata anche la pioggia
dei giorni precedenti) nelle attivita` di escavazione,
movimento terra, impiantistica, lavori stradali, lavori
sugli argini dei fiumi, ecc. .I livelli di pioggia o neve
non inferiori a 1 mm fanno scattare l’integrazione nei
lavori esterni di verniciatura, impermeabilizzazione,
pavimentazione, sui quali puo` incidere anche il tasso
di umidita`;
b) gelo: le temperature sotto lo zero sono considerate
valide a giustificare l’intervento integrativo;
c) oscurita`, nebbia e foschia: il primo elemento non e`
considerato integrabile se riferito all’accorciamento
INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 V
Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
delle giornate. La nebbia e la foschia sono conside-
rate integrabili se la contrazione dell’attivita` lavora-
tiva e` di particolare intensita` rispetto alle caratteristi-
che del territorio in cui si opera;
d) vento: puo` essere causa integrabile allorquando,
per lavori svolti sub tralicci o in altezza, incide per
la sua velocita` 30 km (oltre i 50 Km e` considerato
vento forte);
e) alte temperature: esse possono costituire causale
integrabile, ad esempio, in lavori di armamento fer-
roviario.
Vi sono, poi, altre ipotesi che non fanno riferimento
a situazioni meteorologiche ma che sono state ritenu-
te integrabili:
 fine fase lavorativa: la causa e` integrabile quando
sia certa ed imminente la ripresa dell’attivita` in altro
cantiere e non sia imputabile ad una carenza organiz-
zativa dell’imprenditore;
 mancanza di materie prime: la causale e` integrabile
a condizione che cio` non dipenda dall’imprenditore
(perche´, ad esempio, non ha pagato le fatture della
ditta fornitrice) e qualora l’imprenditore dimostri di
aver fatto tutto il possibile per evitare la mancanza
delle materie prime;
 interruzione dell’energia elettrica: la causale e` im-
putabile allorquando dipenda dall’Ente erogatore che
deve certificare l’evento;
 incendio: la causale e` integrabile se non dipende
da atto doloso;
 terremoti ed alluvioni;
 sciopero ‘‘a monte’’. La causale integrabile allor-
quando l’astensione dal lavoro di personale di altro
datore o dello stesso datore ma non interessato alla
sospensione determina la mancanza di materie pri-
me, senza dirette responsabilita` imputabili all’im-
prenditore;
 perizia di variante o perizia suppletiva: l’ipotesi e`
integrabile unicamente allorquando si riscontrino fat-
ti imprevedibili che determinano la sospensione tem-
poranea dell’attivita` (es. reperimento reperti archeo-
logici, variante al piano regolatore) e nei casi previsti
dall’art. 10 della legge n. 223/1991 ad esempio,
mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di
appalto di opere pubbliche di grandi dimensioni);
 sospensione dei lavori per intervento dell’autorita`:
ovviamente non sono integrabili le sospensioni per
gravi irregolarita` nella tutela della salute e della sicu-
rezza nei cantieri, mentre sono integrabili quelle si-
tuazioni in cui e` intervenuta una autorita` pubblica a
far smettere, temporaneamente, lavori rumorosi in
periodi feriali in localita` di villeggiatura o la sospen-
sione di lavori autostradali nel periodo natalizio.
La durata dell’intervento integrativo e` disciplinata
dall’art. 1 della legge n. 427/1975:
a) tre mesi continuativi (13 settimane dal lunedı` al
sabato), suscettibili di proroghe, in caso di riduzione
di orario ed in via eccezionale, per periodi trimestrali
fino ad un massimo di 52 settimane. Anche in questo
caso le proroghe debbono esser oggetto di singole
istanze. Il Ministero del lavoro, con l’interpello n.
26 del 1º agosto 2012, ha riconosciuto che le imprese
artigiane dell’edilizia godono degli stessi benefici
delle imprese industriali: tutto questo per effetto del-
l’estensione operata dall’art. 1 della legge n. 14/
1970;
b) 12 mesi (52 settimane) non consecutivi nel bien-
nio, con computo delle settimane a riduzione totale
o parziale dell’orario.
Per quel che concerne la individuazione dell’unita`
produttiva, tenuto conto della difficolta`, relativa ai
cantieri che, spesso, sono di piccole dimensioni e
tenuto conto della necessita` di imputare le settimane
di intervento autorizzate, l’Inps, con circolare n.
5442/GS dell’11 ottobre 1982 ha chiarito che:
a) sono imputabili a ciascun cantiere le settimane
autorizzate per maltempo;
b) sono imputabili alla sede legale dell’impresa i pe-
riodi derivanti da altre causali come la fine dei lavori
o l mancanza di commesse.
Il Ministero del lavoro e` intervenuto con l’interpello
n. 26/2010 sul criterio di computo delle settimane
che e` diverso nel settore edile rilevando che ai fini
della concessione della proroga e dopo aver esami-
nato l’art. 1 della legge n. 427/1975 e l’art. 6, comma
1, della legge n. 174/1975, non sembra giustificarsi
una lettura restrittiva del quadro complessivo e, per-
tanto, in entrambi i casi non debba, necessariamente,
intervenire una ripresa dell’attivita`. Quindi, purche´ si
tratti di situazioni eccezionali, anche nel settore edile
e` possibile chiedere ulteriori periodi di cassa per un
massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuita` (la
cosa e` possibile anche per le imprese artigiane). L’i-
stanza, inviata in copia alle Oo:Ss. va presentata la
commissione provinciale per l’edilizia che si riunisce
presso l’Inps. Con lo stesso interpello il Dicastero
del lavoro ha affermato che, in perfetto ‘‘pendant’’
con la Cig ordinaria, in caso di eventi meteorologici,
una settimana si considera goduta se la sospensione
abbia riguardato sei giornate (cinque in settimana
corta).
Modalita` operative comuni alla
Cigo e alla Cig per il settore edile
La richiesta di integrazione va presentata in via tele-
matica all’Inps competente per territorio entro 25
giorni dalla fine del periodo di paga in corso al ter-
mine della settimana in cui si e` verificata la sospen-
sione o la contrazione dell’attivita` (se l’ultimo giorno
e` festivo il termine si proroga a quello successivo).
Se l’istanza riguarda due periodi intervallati da una
ripresa dell’attivita` le istanze sono considerate auto-
nome l’una dall’altra.
Ricevuta l’autorizzazione il datore di lavoro anticipa
per conto dell’Inps il trattamento integrativo nel nu-
mero delle ore autorizzate e, in ogni caso, per i soli
VI INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014
Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
lavoratori per i quali si e` verificata la riduzione di
orario.
Un caso estremamente frequente e` rappresentato dal
fatto che nel corso dell’esame congiunto con le orga-
nizzazioni sindacali, propedeutico alla presentazione
dell’istanza, le parti concordino con un’anticipazione
del trattamento integrativo ai dipendenti ben prima
dell’autorizzazione. Allorquando la stessa perviene,
il datore di lavoro puo` effettuare le operazioni di
conguaglio con le somme anticipate attraverso il
flusso Uniemens, con il versamento del contributo
addizionale nei casi previsti.
Ma quali sono le conseguenze in caso di mancata ac-
cettazione dell’istanza?
Le somme eventualmente versate quali anticipazioni
sono considerate dall’Istituto come retribuzione e,
quindi, assoggettabili a contribuzione: quest’ultima
e` dovuta anche in caso di ricorso avverso il provve-
dimento di diniego, ma previo rimborso delle somme
anticipate.
L’art. 16 della legge n. 164/1975 fissa il termine en-
tro il quale il datore di lavoro puo` chiedere il rimbor-
so della Cig: esso e` fissato in sei mesi dal termine
della durata della concessione. L’Inps, con circolare
n. 155/2002 ha dato una lettura della norma finaliz-
zata a superare anche un certo contenzioso registra-
tosi nel frattempo ed ha osservato che il termine di
decadenza di sei mesi decorre dalla fine del periodo
di paga in corso alla scadenza del periodo autorizza-
to.
La regola generale e` che il trattamento integrativo sia
corrisposto dal datore di lavoro: ci sono, tuttavia,
delle situazioni nelle quali e` lo stesso Istituto ad ef-
fettuare il pagamento diretto. Esse sono:
 apertura di una procedura concorsuale a carico del-
l’impresa;
 cessazione dell’attivita`;
 comprovata crisi finanziaria;
 carenza di liquidita`.
L’istanza per il pagamento diretto va presentata dal
datore di lavoro alla sede Inps che ha rilasciato l’au-
torizzazione (la competenza alla trasformazione del
pagamento da conguaglio a diretto e` del Dirigente
della struttura periferica). La sede effettua, prima
della autorizzazione alla trasformazione, una attivita`
istruttoria finalizzata all’accertamento della fonda-
tezza della richiesta. Se, ad esempio, traspare che, al-
lorquando si e` verificata una cessazione dell’attivita`,
il datore di lavoro abbia posto in essere, prima dell’i-
stanza, atti finalizzati alla chiusura, l’autorizzazione
rilasciata dalla Commissione puo` essere ritenuta
non veritiera rispetto alla realta` e l’Istituto puo` pre-
sentare istanza di revoca alla Commissione.
L’integrazione salariale ordinaria (ma per la straordi-
naria e` la stessa cosa) spetta nella misura dell’80%
della retribuzione globale che sarebbe spettata per
le ore che non sono state lavorate, comprese tra le ze-
ro ed il limite contrattuale che, in ogni caso, non puo`
essere superiore alle 40 ore settimanali. La somma e`
ridotta in misura pari al 5,84%. L’importo orario sul
quale si calcola l’integrazione salariale (circolare
Inps n. 12/1982) e` pari alla retribuzione mensile, rap-
portata le ore teoricamente lavorabili nel mese.
Le leggi n. 164/1975 (art. 9) e n. 427/1975 (art. 4)
stabiliscono il termine entro il quale e` possibile pre-
sentare ricorso amministrativo al Comitato ex art. 7
del D.Lgs. n. 788/1945, avverso le decisioni delle
Commissioni provinciali: esso e` di 30 giorni dalla
notifica (termine ordinatorio e non perentorio), in
quanto il ricorso e` ricevibile anche dopo i 30 giorni
purche´ non sia prescritto il diritto all’azione giudizia-
ria. Quest’ultima e` percorribile con un ricorso al Tar,
competente per territorio, entro il termine perentorio
di 60 giorni dalla notifica o da quando l’interessato
ne sia venuto a conoscenza.
Cassa integrazione
per i dipendenti da imprese
agricole
L’intervento integrativo e` stato previsto dalla legge
n. 457/1972 ed e` destinato alla corresponsione del
trattamento integrativo in favore degli operai, impie-
gati e quadri del settore agricolo per con contratto a
tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per eventi
atmosferici (i criteri sono gli stessi gia` presi in con-
siderazione per la Cig del settore edile) o per cause
non imputabili al datore di lavoro o agli stressi lavo-
ratori. La sospensione puo` riguardare ipotesi tempo-
ranee di ristrutturazione e riconversione aziendale.
Quanto appena detto presuppone una valutazione
concreta delle circostanze anche in relazione alle col-
ture aziendali o al luogo ove si svolge l’attivita`. Ad
esempio, le condizioni atmosferiche non possono, in
linea di massima, essere riconosciute per quei lavori
che si svolgono al coperto come, talora, l’allevamen-
to del bestiame o la custodia degli impianti o come la
funghicoltura ove l’alta temperatura puo` essere giu-
stificata come causa di sospensione soltanto se siano
state attuate misure finalizzate al contenimento della
temperatura nei luoghi di coltivazione.
Altre situazioni che possono portare alla richiesta
dell’integrazione salariale (ma, si ripete, e` il maltem-
po a giustificare la gran parte degli interventi) riguar-
dano la presenza di fenomeni infettivi, la perdita del
prodotto, la presenza rilevante di parassiti, la breve
stasi stagionale in relazione alle colture dell’azienda,
in’ottica di sostanziale continuita` occupazionale, la
mancanza di materie prime non imputabile a com-
portamento del datore di lavoro (perche´, ad esempio,
non ha pagato le precedenti fatture).
L’integrazione puo` essere corrisposta per un massi-
mo di 90 giorni nell’anno solare e non spetta per
le assenze che non comportino retribuzione e per
quelle retribuite (domenica o giornata di riposo setti-
INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 VII
Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
manale, festivita` soppresse, permessi, ferie, ecc.). Le
integrazioni spettano soltanto per le giornate intere e
non per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Le brevi interruzioni, con recupero secondo l’even-
tuale previsione del contratto collettivo anche pro-
vinciale, possono essere integrate soltanto se le parti
(datore e lavoratore) certificano le motivazioni che
hanno lo hanno impedito, con l’ovvia non correspon-
sione della retribuzione.
Il diritto alla integrazione salariale presuppone per i
lavoratori interessati un requisito occupazionale
presso la stessa azienda pari ad almeno 181 giornate
di effettivo lavoro, verificato al momento in cui si ri-
chiedono le prestazioni (se il requisito non c’e` e` suf-
ficiente un impegno del datore di lavoro finalizzato a
far lavorare il prestatore per almeno 181 giorni, cosa
che comporta l’erogazione del trattamento «con ri-
serva»).
La misura del trattamento e` pari all’80% della retri-
buzione media giornaliera corrisposta nel periodo di
paga mensile antecedente a quello in cui si e` verifi-
cata la sospensione. Non concorrono a formare la re-
tribuzione:
 gli arretrati;
 le competenze non soggette a contribuzione;
 le retribuzioni in natura delle quali l’interessato
continua ad usufruirne anche durante la sospensione
(come, ad esempio, il valore dell’alloggio);
 gli eventuali trattamenti integrativi del datore di la-
voro ad integrazione delle prestazioni previdenziali.
L’istanza, presentata entro il termine di 15 giorni dal-
l’inizio della sospensione, va prodotta all’Inps ed e`
decisa da un’apposita Commissione (presieduta dal
Dirigente della Direzione territoriale del lavoro) isti-
tuita presso ogni sede provinciale dell’Istituto.
Contro le decisioni della Commissione e` possibile
presentare ricorso al Comitato amministratore della
gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipen-
denti. Contro le decisioni di quest’ultimo organo e`,
ovviamente, attivabile il ricorso al Tar.
Il pagamento viene anticipato dal datore di lavoro e
recuperato attraverso l’istituto del conguaglio. Tra i
casi particolari nei quali l’Inps procede al pagamento
diretto spicca la cessazione dell’azienda e la crisi fi-
nanziaria della stessa, ovviamente, documentata con
atti che attestano l’assoluta mancanza di liquidita`
dell’imprenditore.
Un caso del tutto particolare e` quello previsto dal-
l’art. 21, commi 4, 5 e 7 della legge n. 223/1991
che prevede un intervento integrativo salariale in fa-
vore degli impiegati (compresi i quadri) e degli ope-
rai agricoli a tempo indeterminato per eccezionali
avversita` atmosferiche. Il trattamento (per un massi-
mo di 90 giornate) spetta a chi e` alle dipendenze del-
l’azienda da almeno un anno e prescinde per gli ope-
rai dal requisito delle 181 giornate. L’eccezionalita` e`
accertata con un decreto del Ministero delle politiche
agricole, mentre la delimitazione dei territori dan-
neggiati e` di competenza delle Regioni.
Anche la riconversione e la ristrutturazione aziendale
agricola porta al trattamento integrativo per un mas-
simo di 90 giornate ed e` riconosciuta agli impiegati,
ai quadri ed agli operai in forza da almeno un anno:
per questi ultimi si prescinde dal requisito delle 181
giornate.
Un caso del tutto particolare e` rappresentato dall’afta
epizootica: l’art. 9 della legge n. 218/1988 prevede
che agli operai agricoli a tempo indeterminato con
un’anzianita` di almeno sei mesi possa essere ricono-
sciuta una integrazione salariale per tutte le giornate
di lavoro non prestate nei sei mesi successivi, a se-
guito dell’abbattimento degli animali.
Cassa integrazione guadagni
straordinaria
La differenza fondamentale tra la Cig e la Cigs e` rap-
presentata dal fatto che la prima ha una funzione di
aiuto in situazioni di natura congiunturale e di breve
periodo, mentre la seconda si configura come uno
strumento di politica industriale finalizzato ad aiuta-
re, in primis sia l’imprenditore che i lavoratori alle
prese con situazioni di difficolta` produttiva che ri-
chiedono piu` tempo per essere superate e, molte vol-
te, cospicui investimenti.
E` la legge n. 223/1991 a prevedere la maggior parte
di causali integrabili: basta guardare gli articoli 1 e 3
per rendersene conto. Riorganizzazione o riconver-
sione aziendale, ristrutturazione, crisi (anche per ces-
sazione di attivita`) e poi procedure concorsuali (fal-
limento, liquidazione coatta amministrativa, concor-
dato preventivo, amministrazione straordinaria senza
continuazione dell’esercizio di impresa) e, poi, am-
ministrazione straordinaria con prosecuzione dell’at-
tivita` (art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993,
art. 4, comma 34 della legge n. 608/1996) e contratti
di solidarieta` difensivi (art. 1, comma 2, della legge
n. 863/1984). Vale la pena di ricordare come la pla-
tea delle ipotesi di intervento della Cigs e dei contrat-
ti di solidarieta` si sia, recentemente, allargata per ef-
fetto dell’art. 16 della legge n. 15/2014 che ha ricom-
preso il personale dipendente sia a livello centrale
che territoriale dai partiti e movimenti politici.
Prima di entrare nel merito delle singole questioni
occorre ricordare come la legge n. 92/2012, modifi-
cata alcuni giorni dopo, preveda la fine della cassa
per procedure concorsuali a partire dal 1º gennaio
2016 (con sostituzione del trattamento con l’ASpI)
ma ha, nel contempo, prospettata la concessione
del trattamento integrativo alla condizione aggiunti-
va della prospettiva di continuazione e della salva-
guardia dei livelli occupazionali.
Particolare significato assumono le indicazioni fornite
dal Ministero del lavoro, con una nota a firma con-
giunta dei Dirigenti delle Direzioni Generali per le po-
VIII INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014
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litiche attive e passive del lavoro e dell’attivita` ispet-
tiva del 17 marzo 2014 (prot. n. 40/0009761), finaliz-
zate a fornire indicazioni per le verifiche ispettive (di
cui si parlera` piu` avanti) concernenti l’approvazione e
la proroga dei programmi di riorganizzazione e ristrut-
turazione aziendale: il tutto nel rispetto di quanto pre-
visto dal D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002.
Gli organi di vigilanza debbono verificare in primis
che il presupposto dell’intervento di riorganizzazio-
ne o di ristrutturazione siano le «inefficienze gestio-
nali» legate alla richiesta di modifica o di innovazio-
ne dell’apparato produttivo. Nel merito la verifica va
indirizzata verso l’attuazione del programma che va
indirizzato, in maniera preminente anche in termini
percentuali, verso il rinnovo e l’aggiornamento tec-
nologico degli impianti fissi e delle attrezzature di-
rettamente impegnate nel processo produttivo (art.
4 del D.M.). Indubbiamente, in fase di approvazione
del programma, occorrera` soffermare l’attenzione
sull’ammontare degli investimenti concernenti le so-
le unita` produttive interessate dal piano: esso deve
essere superiore, in termini economici, a quanto di-
chiarato dall’impresa relativamente al biennio prece-
dente sia per le stessa tipologia di investimenti che
per altre: la valutazione va fatta comparando la me-
dia annuale di quelli programmati rapportata alla me-
dia di ciascuno degli anni del biennio precedente.
C’e`, poi, il problema relativo all’attivita` di formazio-
ne che nella fase di riorganizzazione deve, necessa-
riamente, coinvolgere almeno il 30% del personale.
Considerando che, in talune situazioni, si potrebbero
esser verificati comportamenti elusivi o distorsivi, gli
organi di vigilanza sono tenuti a verificare, sia attra-
verso i mezzi di rilevazione che mediante il Lul (Li-
bro unico del lavoro), la presenza effettiva dei lavo-
ratori in azienda, il collegamento tra l’attivita` di for-
mazione ed il programma di ristrutturazione e di rior-
ganizzazione, il numero dei lavoratori coinvolti e,
soprattutto, valutare se l’attivita` svolta sia effettiva-
mente indirizzata all’apprendimento formativo e
non alla produzione ordinaria. In tale quadro di rife-
rimento, insiste la nota ministeriale, va posta, laddo-
ve sia soggetta ancora al controllo, la c.d. ‘‘forma-
zione in the job’’, non strutturale nel nostro ordina-
mento, ma prorogata, di anno in anno dal 2009 fino
al 31 dicembre 2012. La formazione si giustifica (e
gli ispettori non si debbono accontentare soltanto
di riscontri cartacei) allorquando:
a) il lavoratore e` adibito a compiti o mansioni diffe-
renti rispetto a quelle cui era ordinariamente impie-
gato, o anche alle stesse, ma con l’utilizzo di nuova
strumentazione od apparecchiature: in sostanza, con
un quid pluris;
b) esiste uno stretta correlazione tra parte teorica e
applicazione pratica, rispetto alle nuove mansioni o
alla utilizzazione dei nuovi strumenti;
c) la professionalita` di chi e` investito del ruolo di for-
matore appare idonea allo scopo;
d) l’assistenza, durante il corso formativo, e` svolta da
un lavoratore qualificato o da un istruttore professio-
nale con funzione di tutoraggio.
Riorganizzazione
o riconversione aziendale
Cosa si intende per riorganizzazione o riconversione
aziendale?
Si tratta, in sostanza, di piani finalizzati ad introdurre
attivita` produttive di settori merceologici diversi con
la modificazione dei cicli produttivi degli impianti
gia` esistenti o con l’introduzione di nuovi impianti
predisposti per la realizzazione di questi progetti.
Sotto l’aspetto prettamente operativo e` il D.M. n.
31444 del 20 agosto 2002 a dettare sia le condizioni
per l’approvazione che l’iter valutativo legato alla
complessita` dei progetti.
L’art. 1 fissa le condizioni base, che debbono ricor-
rere contestualmente, per l’approvazione del pro-
gramma:
a) l’azienda e` tenuta a presentare un programma di
investimenti destinato ad affrontare le inefficienze
dell’apparato produttivo, commerciale od ammini-
strativo. Il programma va presentato anche nell’ipo-
tesi di cambiamento nell’assetto proprietario o nel
capitale sociale e nella nuova riformulazione dell’as-
setto produttivo. Tra i contenuti del programma deb-
bono essere messi in particolare evidenza sia gli
aspetti economici degli investimenti, che l’attivita`
formativa e di riqualificazione destinata al personale
in forza;
b) il valore medio annuo degli investimenti, com-
prensivo dei costi della formazione e della riqualifi-
cazione del personale, degli eventuali contributi pub-
blici anche di provenienza comunitaria, deve essere
superiore, anche in modo significativo, al valore me-
dio annuo degli investimenti del biennio precedente;
c) le sospensioni dall’attivita` produttiva debbono es-
sere strettamente correlate all’ampiezza ed ai tempi
della riorganizzazione, considerando anche che il
rapporto tra lavoratori sospesi e lavoratori coinvolti
nei processi formativi non puo` essere inferiore al
30%. Se il programma di intervento richiesto e` supe-
riore ai dodici mesi va esplicitato, in modo chiaro, il
piano delle sospensioni e degli eventuali esuberi;
d) le modalita` di copertura finanziaria degli investi-
menti programmati vanno dettagliate.
L’art. 2 si occupa della valutazione della complessita`
degli interventi finalizzati alla concessione di una
proroga da parte della Direzione Generale per le po-
litiche attive e passive del Ministero del lavoro, indi-
viduando una serie di elementi che debbono ricorrere
contestualmente:
 attuazione di almeno l’85% degli investimenti pro-
grammati, comprensivi dei costi del personale per le
attivita` di formazione e riqualificazione, riferite al
periodo biennale gia` autorizzato;
INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 IX
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specificazione della necessita` di ulteriori interventi
rispetto a quelli gia` previsti nel programma biennale,
con l’indicazione degli ulteriori costi da sostenere
per la formazione e la riqualificazione delle risorse
umane interne;
 le sospensioni dal lavoro debbono essere stretta-
mente ricollegabili all’ampiezza ed ai tempi della
realizzazione del programma: anche in questo caso
il rapporto tra lavoratori coinvolti in processi forma-
tivi e lavoratori sospesi non puo` essere inferiore al
30%.
L’art. 3 si occupa sempre di valutazione della proro-
ga, ma pone l’accento sulle ricadute occupazionali e
su un concetto di complessita`. Anche in questo caso
il Dicastero del lavoro pone alcune condizioni che
debbono sussistere in contemporanea:
 attuazione degli investimenti, comprensivi dei co-
sti sostenuti per la qualificazione o la riqualificazione
del personale, in misura non inferiore all’85% riferita
al programma biennale gia` autorizzato;
 esuberi quantificati al termine del programma di
Cigs riferiti alle unita` produttive interessate, non in-
feriore al 25% della forza lavoro in carico all’inizio
del programma;
 ricorso medio alla Cigs nel biennio considerato per
un numero di addetti non inferiore al 50% degli esu-
beri sopra indicati;
 esposizione dettagliata delle motivazioni per le
quali si chiede un intervento di proroga, con specifi-
ca delle attivita` formative e di riqualificazione in cor-
so;
 le sospensioni vanno ricollegate direttamente ai
tempi ed all’ampiezza del programma che si intende
realizzare, fermo restando, anche in questo caso, che
il rapporto tra lavoratori coinvolti in attivita` formati-
va e lavoratori sospesi non puo` essere inferiore al
30%.
Ristrutturazione aziendale
Il concetto che e` alla base della richiesta di tratta-
mento integrativo salariale straordinario, risiede nel
fatto che l’imprenditore intende utilizzare tale stru-
mento per aggiornare, sotto l’aspetto tecnologico,
gli impianti, razionalizzarli od innovarli. Tale con-
cetto, che tiene conto anche di possibili vincoli di na-
tura urbanistica, comprende anche le ipotesi di am-
pliamenti, riattivazioni aziendali e di ammoderna-
menti.
Anche in questo caso, il D.M. 20 agosto 2002, si pre-
occupa di indicare una serie di condizioni che debbo-
no ricorrere contestualmente e che, per certi versi, ri-
calcano quelle gia` esaminate per la riorganizzazione
e la riconversione industriale.
Ma andiamo con ordine cominciando dall’art. 4 che
si occupa dell’approvazione del programma di ri-
strutturazione:
a) il programma deve mettere in evidenza, in termini
percentuali di valore corrente, le quote di investi-
menti in impianti fissi e attrezzature direttamente im-
pegnate nel processo produttivo rispetto al comples-
so degli investimenti previsti nell’arco temporale di
esecuzione dello stesso. Anche qui va indicata l’atti-
vita` formativa interna volta alla riqualificazione del
personale;
b) il valore medio annuo degli investimenti, inclusi i
costi della formazione e comprensivi di eventuali
contributi pubblici nazionali e comunitari, deve esse-
re superiore, in maniera significativa, al valore me-
dio annuo degli investimenti del biennio precedente;
c) le sospensioni debbono essere ricollegabili all’at-
tivita` di ristrutturazione e la percentuale degli inte-
ressati, rapportata a quella dei lavoratori coinvolti
in attivita` formative non puo` essere inferiore al
30%. I programmi superiori a 12 mesi, essendo sog-
getti a particolari verifiche, debbono esplicitare il
piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi;
d) vanno dettagliati, in maniera esplicita, le modalita`
di copertura finanziaria degli investimenti program-
mati.
L’art. 5 si occupa della valutazione della complessita`
degli interventi richiesti ai fini della concessione di
una proroga da parte degli organi ministeriali:
a) gli investimenti previsti dal programma, compren-
sivi di quelli per la formazione e la riqualificazione
del personale, debbono esser stati attuati per una per-
centuale non inferiore all’85%;
b) debbono sussistere interventi ulteriori rispetto al
programma presentato, con investimenti non inferio-
ri al 20% del programma gia` approvato. Essi debbo-
no essere comprensivi dei costi per la formazione e
la riqualificazione professionale;
c) la dimensione occupazionale se e` interessata una
sola unita` produttiva, non deve scendere sotto le
100 unita`: se sono interessate piu` unita`, la soglia e`
a 50 dipendenti;
d) le sospensioni debbono essere ricollegabili al pia-
no programmatico da realizzare sia in termini tempo-
rali che di ampiezza e la percentuale tra lavoratori
sospesi e lavoratori in formazione non puo` essere in-
feriore al 30%.
Tutte le condizioni sopra evidenziate debbono essere
contestuali.
In perfetto ‘‘pendant’’ con l’ipotesi della riorganiz-
zazione anche per la ristrutturazione esiste un appo-
sito articolo nel D.M. del 20 agosto 2002 che si oc-
cupa della proroga dell’intervento integrativo salaria-
le, determinato dalle ricadute occupazionali. L’arti-
colo e` il 6 e lascia al Dicastero del lavoro la valuta-
zione sulla base di alcuni criteri, contestuali tra di lo-
ro:
a) il programma deve essere stato attuato almeno per
l’85%: e` un requisito che si trova anche nell’ipotesi
della riorganizzazione;
b) l’impresa deve presentare un organico non inferio-
re alle 200 unita` e piu` unita` produttive sul territorio
INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XI
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debbono essere interessate dai problemi occupazio-
nali;
c) gli esuberi, individuati al termine del programma
biennale, debbono essere di misura non inferiore al
25% rispetto al personale in forza all’inizio del pro-
gramma;
d) il ricorso medio alla Cigs nei due anni precedenti
deve aver interessato un numero di dipendenti non
inferiore al 50% degli esuberi;
e) elencazione dettagliata delle ragioni tecniche e
della complessita` della gestione della sospensione e
degli esuberi ed il relativo programma (con l’indica-
zione degli investimenti) con il quale si chiede la
proroga;
f) le sospensioni debbono essere direttamente ricolle-
gabili, per l’ampiezza e l’arco temporale, al program-
ma da realizzare e il rapporto tra lavoratori coinvolti
nei processi formativi e quelli sospesi non puo` essere
inferiore al 30%.
Crisi aziendale
L’ipotesi della Cigs per crisi aziendale ricorre allor-
quando la situazione e` tale da non poter essere af-
frontata con il ricorso alla Cigo. La gravita` della si-
tuazione economica che ha caratterizzato il nostro
Paese a partire dalla fine del 2008 e che dura tuttora,
ha fatto sı` che i criteri stabiliti nel D.M. n. 31826 del
18 dicembre 2002, modificati dal successivo D.M.
15 dicembre 2004, siano stati ulteriormente armoniz-
zati all’aggravamento della crisi per effetto di chiari-
menti amministrativi intervenuti successivamente.
Questi sono i fattori di cui occorre tener conto:
a) indicatori economico - finanziari (risultato di im-
presa, fatturato, indebitamento, risultato operativo),
complessivamente considerati riferiti all’ultimo bien-
nio. Dagli stessi deve trasparire un andamento invo-
lutivo o negativo. L’istanza al Ministero del lavoro
deve essere accompagnata dalla documentazione
contabile e da una relazione che evidenzi la critica
situazione finanziaria;
b) nel biennio precedente, che e` sotto osservazione,
il personale non deve essere aumentato e, se possibi-
le, ci deve essere stato un ridimensionamento. Se cio`
non e` avvenuto l’impresa deve giustificarlo;
c) deve essere presentato un piano di risanamento fi-
nalizzato a superare le difficolta` aziendali con riferi-
mento sia all’impresa nel suo complesso, che alle
unita` interessate dalla richiesta di Cigs;
d) in caso di previsione di esuberi strutturali va pre-
sentato un piano di gestione degli stessi;
e) la Cigs puo` essere concessa anche allorquando la
crisi dipenda da un evento non prevedibile ed impre-
visto, esterno alla gestione aziendale. Se ricorre tale
ipotesi la fattispecie e` valutata anche se i fattori indi-
cati sub a (andamento involutivo o negativo) e b (sta-
bilita` degli organici o ridimensionamento negli ulti-
mi due anni) non esistono.
La normativa amministrativa che regola la materia ha
anche previsto alcune ipotesi nelle quali non ricorro-
no gli estremi per l’intervento integrativo. Essi sono:
 quando l’impresa non abbia almeno due anni di at-
tivita`;
 quando l’azienda non abbia effettivamente mai ini-
ziato l’attivita`;
 quando l’impresa abbia subito significative trasfor-
mazioni societarie nel biennio precedente la richiesta
di Cigs, a meno che le stesse siano avvenute tra im-
prese con assetti societari sostanzialmente coinciden-
ti con la preminente finalita` del contenimento dei co-
sti gestionali, oltre che nelle ipotesi in cui, pur di
fronte ad assetti proprietari sostanzialmente non
coincidenti, le trasformazioni comportino per le im-
prese subentranti impegni volti al risanamento azien-
dale ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Su tale quadro di riferimento e` intervenuta, il 3 mar-
zo 2009 la nota ministeriale n. 5251 con la quale si e`
data alla «crisi aziendale» una interpretazione piu`
ampia nel senso che la stessa puo` esser richiamata
non soltanto riferita alla singola impresa, ma anche
a situazioni nazionali ed internazionali che presenti-
no una duplice ricaduta (sull’occupazione e sulla
produzione). In sostanza, il Ministero ha preso atto
della gravita` della crisi economica susseguente al
2008 ed ha ritenuto che, ai fini della valutazione,
debbano rilevare alcuni fattori come la riduzione del-
le commesse, la perdita di quote del mercato nazio-
nale, la contrazione delle esportazioni, la difficolta`
di accesso al credito. In tale ottica, con il D.M. n.
46863 del 29 giugno 2009 ha previsto un canale pri-
vilegiato per le imprese che hanno esaurito le 52 set-
timane di Cigo, stabilendo che tale motivazione e`
sufficiente per l’accesso alla Cigs con esonero conse-
guente relativo alla presentazione del piano di risana-
mento.
Una ulteriore ipotesi di crisi aziendale e` quella che
non prevede una ripresa dell’attivita` produttiva, ma
soltanto una cessazione della produzione nell’intera
azienda o in uno o piu` stabilimenti o settori.
Ricorrendo tali condizioni, il trattamento di Cigs puo`
essere prorogato di ulteriori 12 mesi allorquando sia
funzionale al completamento del programma di ri-
collocazione che, concretamente, deve essere stato
avviato nel primo anno (art. 1, legge n. 291/2004).
Si tratta di uno strumento agevolativo nei confronti
del personale di imprese che si trovano in queste par-
ticolari situazioni e la proroga non vuol esser altro
che uno strumento atto a facilitare la ricollocazione.
Di tutto questo vi deve essere piena consapevolezza
fin dall’accordo con le Oo.Ss. con un piano che ma-
gari vede coinvolte anche le Istituzioni locali e che
deve essere, nei limiti del possibile, preciso, puntuale
ed esaustivo. Se, quindi, il piano gestionale si artico-
la su 24 mesi, il trattamento di Cigs per il primo an-
no, se l’azienda nel quinquennio ha gia` beneficiato
di altri interventi, puo` essere autorizzato nei limiti
XII INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014
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del periodo residuo per il raggiungimento dei 36 me-
si (periodo massimo). Il secondo periodo di 12 mesi
puo` essere autorizzato, dopo riscontri di natura ispet-
tiva, come previsto dalla circolare del Ministero del
lavoro n. 20/2013, che assicurino che l’impresa, con-
cretamente, sta operando secondo il piano di gestio-
ne degli esuberi. L’art. 1, comma 256, della legge di
stabilita` relativa all’anno 2013, ha confermato le pro-
roghe a 24 mesi della Cigs per cessazione di attivita`
previste dalla legge n. 291/2004.
Accordo di ristrutturazione
dei debiti
L’art. 182-bis della legge n. 80/2005 ha regolamen-
tato, nell’ottica della riforma della legge fallimenta-
re, l’accordo di ristrutturazione dei debiti per le
aziende in crisi: il Ministero del lavoro, con la nota
n. 14/4314 del 17 marzo 2009, ha ritenuto possibile
l’intervento della Cigs equiparando tale ipotesi a
quella del concordato preventivo prevista, insieme
ad altre procedure concorsuali, dall’art. 3 della legge
n. 223/1991.
Questi sono i passaggi essenziali:
a) l’accordo di ristrutturazione dei debiti va accom-
pagnato dalla relazione di un professionista che ne
attesti la fattibilita` e la ragionevolezza e va pubblica-
to, ai fini dell’efficacia, nel Registro delle imprese;
b) dopo la pubblicazione, le imprese possono chiede-
re l’intervento della Cigs che puo` essere concesso
anche senza che sia intervenuto il decreto di omolo-
ga del Tribunale. Se l’accordo non viene, per qual-
siasi ragione, omologato il trattamento concesso vie-
ne interrotto. Il decreto emanato copre, in questo ca-
so, il periodo intercorrente tra la data di pubblicazio-
ne sul Registro delle imprese e il giorno della man-
cata omologa del Tribunale.
Cigs e contratti di solidarieta`
per partiti e movimenti politici
L’art. 16 della legge n. 15/2014 ha introdotto, a par-
tire dal 1º gennaio 2014, la possibilita` per i partiti e
movimenti politici sia a livello centrale che periferi-
co di chiedere l’intervento della Cigs per riorganiz-
zazione, riconversione, ristrutturazione e crisi, non-
che´ i contratti di solidarieta` ex art. 1 della legge n.
863/1984: tutto questo perche´, con l’introduzione
della contribuzione volontaria che va a sostituire il
finanziamento attraverso il rimborso delle spese elet-
torali, presumibilmente, entreranno nelle casse dei
partiti meno entrate.
La norma che rimanda, per le modalita` attuative, ad
un decreto ‘‘concertato’’ tra i Ministri del lavoro e
dell’economia da emanare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della disposizione, non pone li-
miti dimensionali: quindi la richiesta puo` riguardare
strutture partitiche che occupano anche meno di
quindici dipendenti. La norma afferma che vanno pa-
gati i contributi per la Cigs (finora i partiti ne erano
esclusi): cio` significa che per le strutture fino a 50 di-
pendenti va pagato il contributo dello 0,30%, mentre
per quelle superiori la contribuzione dovrebbe salire
allo 0,90% (se saranno adottati gli stessi criteri pre-
visti per le imprese).
Ci sono una serie di particolarita` che andranno disci-
plinate sia in relazione alle Rsa o alle Rsu in genere
non presenti presso i partiti, sia al Ccnl applicato cui
fanno riferimento, ad esempio, le disposizioni sui
contratti di solidarieta`.
Durata del trattamento
di integrazione salariale
straordinaria
La durata massima della Cigs per riorganizzazione,
riconversione, ristrutturazione e` di 24 mesi. In casi
particolarmente complessi o per rilievi sotto l’aspetto
occupazionale, il Ministero del lavoro puo` procedere
ad alcune proroghe (2 volte), ciascuna non superiore
a 12 mesi. L’erogazione del trattamento avviene per
semestri, previa verifica dell’andamento ‘‘in pro-
gress’’ del piano di risanamento.
La durata del programma per crisi aziendale e`, al
massimo, di 12 mesi. Il trattamento puo` esser ricono-
sciuto in un’unica soluzione se il programma gestio-
nale preveda misure di risanamento e modalita` di
trattamento degli esuberi alternative al collocamento
nelle liste di mobilita`. Nel caso di grave crisi azien-
dale, dietro apposita richiesta dell’organo che con-
trolla l’impresa, puo` esser concessa una proroga di
6 mesi: tuttavia, alla scadenza del primo anno ci deb-
bono essere fondati elementi di prospettiva di conti-
nuazione dell’attivita`. La richiesta di proroga va pre-
sentata al Ministero del lavoro entro 25 giorni dalla
fine del periodo di paga in corso al termine della set-
timana in cui ha avuto inizio la nuova sospensione o
riduzione di orario.
La durata massima integrabile, per ciascuna unita`
produttiva, e` di 36 mesi nel quinquennio e nel com-
puto ci rientrano anche i periodi di Cig, mentre sono
esclusi i periodi di intervento precedenti ad una tra-
sformazione dell’assetto proprietario che abbia por-
tato a rilevanti investimenti produttivi con apporto
di capitale. Il quinquennio e` determinato in maniera
fissa e l’attuale decorre dall’11 agosto 2015 e termi-
nera` il 10 agosto 2015.
In caso di trasformazione dell’assetto proprietario
l’art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991 prevede
che ai fini del computo del quinquennio, non si tenga
conto dei periodi precedenti la data della trasforma-
zione. La nuova impresa puo` quindi, presentare piani
di riconversione, riorganizzazione o ristrutturazione
ma non crisi.
INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XIII
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Ovviamente, si rende necessaria una piccola rifles-
sione: la c.d. ‘‘new company’’ deve essere veramen-
te nuova, con apporto di capitali da persone diverse
dal precedente proprietario e non deve, quindi, essere
soltanto una «mutazione di nome o di facciata»: su
cio`, ad avviso di chi scrive, dovrebbero puntare la
propria attenzione gli organi ispettivi addetti alla vi-
gilanza.
L’art. 2 del D.M. 20 agosto 2002 prevede alcuni pa-
rametri di valutazione:
a) il mutamento effettivo dell’assetto proprietario, in
caso di societa` quotate in borsa, va dimostrato con il
passaggio della maggioranza delle azioni o del con-
trollo;
b) la valutazione dell’apporto economico tiene conto
sia dell’aumento del capitale sociale che dei versa-
menti a titolo patrimoniale, eseguiti dai soci che ac-
quisiscono la maggioranza;
c) la rilevanza dell’apporto capitale viene soddisfatta
se l’apporto di capitale supera il 25% del capitale so-
ciale precedente e, in ogni caso, non inferiore ad 1
milione di euro, quando la durata del programma
di Cigs sia pari od inferiore a 12 mesi. Se la durata
e` superiore a 12 mesi l’apporto economico non
puo` essere inferiore a 2 milioni di euro;
d) se l’apporto di capitale consiste soltanto nell’au-
mento del capitale sociale, gli investimenti sono rile-
vanti se gli stessi non sono inferiori al 20% del pre-
detto importo di capitale. Se l’apporto consiste in
versamenti patrimoniali, sono considerati rilevanti
gli investimenti che siano pari ad almeno il 50% del-
l’importo degli stessi.
Procedura per la richiesta
di intervento integrativo
salariale straordinario
L’art. 1, comma 7, della legge n. 223/1991, prevede
una procedura di consultazione che deve formare og-
getto di esame congiunto con le Oo.Ss.: nella comu-
nicazione vanno riportati tutti gli elementi che ri-
guardano le scelte relative al personale da mettere
in Cigs, nonche´ le modalita` della rotazione. I nomi-
nativi dei lavoratori in Cigs vanno comunicati ai sin-
daci dei comuni di residenza per una eventuale utiliz-
zazione in Lsu: tutto cio` a partire dal 1º gennaio
1996.
I destinatari della comunicazione sono le Rsu o, in
mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria
comparativamente piu` rappresentative che operano
nella provincia. Va, subito, chiarito che la comunica-
zione deve riguardare le cause, la durata, il numero
dei lavoratori interessati, i criteri adottati alfine della
loro individuazione e le modalita` della rotazione.
Occorre ricordare che i criteri vanno obbligatoria-
mente comunicati: il rischio e`, infatti, quello della
violazione della procedura e della conseguente nulli-
ta` della stessa fatta valere in giudizio.
L’esame congiunto deve avvenire entro i tre giorni
successivi alla nota di comunicazione che va inviata
anche all’Ufficio della Regione o della Provincia a
cio` abilitato per effetto dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. n. 469/1997 ed alla Direzione Generale delle
relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Mini-
stero del lavoro, qualora la richiesta coinvolga piu`
ambiti territoriali in diverse Regioni. Oggetto dell’in-
contro (l’iter si deve concludere in 25 giorni o 10 se
l’impresa occupa fino a 50 dipendenti) e` l’esame del
programma che l’azienda intende adottare, la durata,
il numero complessivo dei dipendenti interessati, le
eventuali eccedenze. Se e` il Dicastero del lavoro a
svolgere la procedura, e` necessario acquisire il parere
delle Regioni interessate che deve pervenire entro 20
giorni.
Un discorso a parte va fatto per la rotazione che e` un
principio di parita` finalizzato a non ‘‘ghettizzare’’ al-
cuni lavoratori scomodi. Se il datore di lavoro, per
esigenze tecnico - produttive esternate nel piano di
intervento dichiara di non poter procedere alla rota-
zione, si puo` aprire, sull’argomento, una trattativa
per provare a raggiungere un’intesa. Se questa man-
ca, il Dicastero del lavoro puo` emanare direttamente
un provvedimento con il quale si stabiliscono i criteri
della rotazione: l’azienda che si sottrae all’onere del-
l’adempimento e` tenuta a versare, da subito, il contri-
buto addizionale nella misura doppia.
Su questo specifico argomento e` intervenuta, piu`
volte, la Suprema Corte che ha fissato i seguenti
principi:
a) la violazione dell’obbligo di ottemperanza alla de-
cisione ministeriale si configura come condotta anti-
sindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970 ed il la-
voratore, singolarmente, puo` chiedere il pagamento
dell’intera retribuzione per tutta la durata della so-
spensione (Cass. S.U. 302 dell’11 maggio 2000;
Cass. n. 12137 del 19 agosto 2003);
b) il lavoratore collocato in Cigs senza rispetto della
rotazione subisce un danno contrattuale e, di conse-
guenza, ha diritto al risarcimento del danno (Cass. n.
21820 del 12 ottobre 2006);
c) la collocazione in Cigs e` illegittima nel caso in cui
nella comunicazione iniziale l’imprenditore non ab-
bia indicato le ragioni per le quali non vuole proce-
dere alla rotazione o non abbia previsto il criterio
adoperato per la rotazione (Cass. n. 5179/2012).
Per quel che riguarda le modalita` operative alla ri-
chiesta di Cigs, l’art. 3 del D.P.R. n. 218 del 10 giu-
gno 2000 fissa i vari passaggi:
a) ogni istanza di concessione di Cigs va riferita ad
un periodo massimo di 12 mesi, ad eccezione del set-
tore editoriale nel quale la Direzione Generale per le
politiche attive e passive del lavoro del Ministero
adotta provvedimenti a valenza semestrale;
b) la domanda, con tutta la documentazione necessa-
INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XV
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ria, va presentata entro 25 giorni dalla fine del perio-
do di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di ora-
rio:la presentazione in ritardo comporta uno slitta-
mento all’inizio della settimana precedente alla data
di presentazione dell’istanza. Le imprese in ammini-
strazione controllata o sottoposte a procedura con-
corsuale non sono soggette ad alcuna scadenza. Il
termine appena evidenziato vale anche per le istanze
di proroga;
c) le istanze vanno trasmesse al Ministero del Lavoro
unicamente in via telematica utilizzando la procedu-
ra Cigsonline che ha il pregio, anche, di fornire un
canale informativo tra l’impresa (o il professionista
delegato) ed il funzionario che gestisce l’istruttoria.
La procedura e` attivabile direttamente dal sito
www.lavoro.gov.it;
d) se la richiesta riguarda ipotesi di ristrutturazione,
riconversione o riorganizzazione, copia dell’istanza
va inviata anche alla Direzione territoriale del lavoro
competente per territorio in base alle unita` produttive
interessate;
e) se dall’omessa o tardiva presentazione dell’istanza
derivi un danno ai lavoratori, il datore e` tenuto a cor-
rispondere una somma d’importo equivalente all’in-
tegrazione salariale non percepita: questo afferma
l’art. 7, comma 3, della legge n. 164/1975.
Una particolare attenzione va riservata agli accerta-
menti degli organi di vigilanza del Ministero del la-
voro, finalizzati alla attuazione del programma che
ha dato origine all’intervento integrativo straordina-
rio: la nota del Ministero del lavoro n. 40/0009761
del 17 marzo 2014, di cui si e` ampiamente parlato
in precedenza, ha focalizzato una serie di comporta-
menti e di valutazioni che non possono essere soltan-
to di natura documentale. Essi avvengono in periodi
successivi alla autorizzazione e precisamente:
a) in caso di ristrutturazione o riorganizzazione, al-
meno tre mesi dopo l’inizio del «godimento» dell’in-
tervento integrativo. Gli esiti, che possono incidere
sui trattamenti dei periodi successivi, vanno trasmes-
si al Ministero entro il primo semestre;
b) in caso di richiesta di proroga, entro i venti giorni
successivi alla presentazione dell’istanza: lo scopo
della verifica ispettiva tende ad accertare la regolare
attuazione del piano predisposto dall’impresa. Per le
imprese editoriali ove il provvedimento di concessio-
ne ha una cadenza semestrale, gli accertamenti predi-
sposti dalle Direzioni territoriali del lavoro avvengo-
no entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna
istanza.
L’art. 8 del D.P.R. n. 218/2000 fissa anche i termini
della concessione del trattamento:
a) 30 giorni dalla ricezione dell’istanza per la crisi
aziendale e per il primo semestre della Cigs per ri-
strutturazione, riorganizzazione o riconversione;
b) 30 giorni dalla ricezione dell’accertamento ispetti-
vo, con riguardo alla concessione del secondo seme-
stre dei primi 12 mesi nei casi di ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione. Se gli accertamenti
hanno riguardato piu` Direzioni territoriali, il termine
decorre dalla ricezione dell’ultimo accertamento;
c) 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza seme-
strale nei casi di crisi aziendale per le imprese edito-
riali;
d) 60 giorni dalla ricezione dell’istanza in caso di ri-
chiesta di Cigs per riorganizzazione, riconversione o
ristrutturazione concernenti le imprese editoriali;
e) 60 giorni dall’istanza nei casi in cui vi sia una ri-
chiesta di proroga per le ristrutturazioni, le riorganiz-
zazioni o le riconversioni dopo i primi 12 mesi.
Un discorso leggermente diverso, relativamente ai
termini, va fatto per le imprese che occupano piu`
di mille dipendenti, con unita` ubicate in piu` regioni:
 60 giorni dalla data di ricezione, relativamente al
primo semestre;
 30 giorni dalla data di ricezione dell’accertamento
ispettivo, con riguardo al secondo semestre dei primi
12 mesi, o 60 giorni se la situazione deve essere sot-
toposta alla valutazione del Comitato tecnico. Se gli
accertamenti sono svolti da piu` Direzioni del lavoro,
il termine decorre dalla ricezione dell’ultimo accerta-
mento;
 90 giorni per le istanze relative al primo semestre,
relativamente alle imprese editoriali;
 60 giorni per le istanze delle imprese editoriali,
successive al primo semestre;
 90 giorni per i periodi successivi ai primi 12 mesi,
per le istanze presentate dalle imprese editoriali;
 30 giorni in caso di richiesta da parte di imprese in
amministrazione controllata o sottoposte a procedure
concorsuali o per contratto di solidarieta`.
Ma quale e` il gravame, in caso di reiezione dell’i-
stanza? Esso e` unicamente giudiziale e va proposto
al Tar nei 60 giorni successivi alla notifica del prov-
vedimento.
Un’altra questione non secondaria si riferisce al pa-
gamento del trattamento integrativo salariale. Si trat-
ta di un argomento che viene trattato anche nell’esa-
me congiunto e, in genere, l’impresa, prima anche
dell’adozione del provvedimento, anticipa le somme,
non gravate da contribuzione al momento. Esse sono
pari all’importo integrativo. Dopo l’autorizzazione
avviene il conguaglio attraverso l’Uniemens. Se il
provvedimento di integrazione viene negato le som-
me anticipate sono considerate, a tutti gli effetti, re-
tribuzione, con tutto cio` che ne consegue. La contri-
buzione e` dovuta anche nell’ipotesi in cui sia pen-
dente un ricorso giudiziale avverso il diniego della
Cigs: ovviamente, l’esito positivo del ricorso portera`
al rimborso.
Il pagamento diretto da parte dell’Istituto puo` avve-
nire allorquando, in caso di crisi aziendale, l’impresa
non sia in grado, per difficolta` finanziarie, di provve-
dere in maniera autonoma. L’art. 7-ter, comma 1,
della legge n. 33/2009 prevede la possibilita` di revo-
XVI INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014
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ca nel caso in cui da accertamenti di natura ispettiva
(richiesti dal Ministero) non emergano le difficolta`
finanziarie ipotizzate dal datore di lavoro al momen-
to di presentazione dell’istanza. La modalita` del pa-
gamento diretto da parte dell’Inps va esplicitata nel
provvedimento di concessione del trattamento inte-
grativo.
Correlazioni tra Cig, Cigs ed altri
istituti giuridici
E` particolarmente interessante notare come interagi-
scono le integrazioni salariali con altri istituti giuridi-
ci.
Il primo che viene esaminato e` quello tra la cassa in-
tegrazione guadagni e le festivita`: sul punto l’Inps,
con il messaggio n. 13552/2009 ha effettuato la di-
stinzione con riferimento ai lavoratori mensilizzati
ed a quelli che percepiscono la retribuzione non in
misura fissa mensile.
Nel primo caso le festivita` civili, nazionali e religiose
non comportano riduzione della misura settimanale
delle integrazioni salariali, in quanto la retribuzione
predeterminata si riferisce a tutte le giornate del me-
se. Nel secondo caso, invece, ove i lavoratori sono
retribuiti in rapporto alle ore prestate, l’Istituto, sulla
base degli articoli 1 e 2 della legge n.90/1954, ha af-
fermato che il 25 aprile, il 1º maggio ed il 2 giugno
debbono sempre essere retribuite dal datore. Sono da
considerare non integrabili anche le ore relative al 1º
gennaio, al lunedı` dell’Angelo, al 1º novembre, all’8
dicembre, a Natale, a Santo Stefano ed al Santo Pa-
trono, quando si collocano all’interno delle due pri-
me settimane di sospensione (art. 3 della legge n.
90/1954). Se, invece si collocano oltre le due prime
settimane sono da calcolare come integrabili. Le ore
concernenti una festivita` infrasettimanale che ricorre
in una settimana lavorata ad orario ridotto, sono non
integrabili.
Altro caso interessante e` rappresentato dalla correla-
zione tra Cig, Cigs e malattia: la circolare Inps n. 82/
2009 ha fornito una serie di chiarimenti che prendo-
no lo spunto da pronunce della Corte di Cassazione
che parlano di sostanziale equiparazione tra i due
istituti di integrazione salariale:
a) se il dipendente si ammala durante il godimento
della integrazione salariale, quest’ultimo sostituisce
l’indennita` di malattia, con la conseguenza che il la-
voratore non e` tenuto a comunicare alcunche´ al pro-
prio datore di lavoro o all’Inps;
b) se il lavoratore e` gia` ammalato all’atto dell’avvio
della cassa integrazione, se l’intervento integrativo
per Cigs o Cig riguarda tutto il reparto, anche il lavo-
ratore ammalato puo` essere messo in Cigo o Cigs al-
l’inizio della sospensione del lavoro;
c) se il lavoratore e` gia` ammalato e la sospensione
non riguarda tutto il personale del reparto al quale
e` adibito, lo stesso ha diritto all’indennita` di malattia.
Per quel che riguarda l’integrazione salariale e l’in-
dennita` di maternita` obbligatoria, c’e` da dire che
quest’ultima prevale sempre, tanto e` vero che le la-
voratrici che si trovino sospese dal lavoro all’inizio
del periodo di maternita`, fruiscono dell’indennita`
giornaliera di maternita` se non sono passati piu` di
60 giorni tra la data dell’inizio della sospensione e
l’inizio del periodo di gravidanza.
Quando si parla di maternita` il pensiero corre anche
al congedo parentale: quale e` il rapporto di correla-
zione con l’integrazione salariale?
Tale istituto (con la relativa indennita`) non spetta alle
donne che hanno goduto dell’astensione obbligatoria
durante un periodo di sospensione: la ragione e` evi-
dente in quanto manca il presupposto costituito dalla
prestazione di lavoro, con la conseguenza che il trat-
tamento di integrazione assorbe quello per congedo
parentale.
Ipotesi diversa e` quella della lavoratrice che, termi-
nata l’astensione obbligatoria, intende rientrare al la-
voro. Se il personale dell’azienda o del reparto nel
quale e` adibita risulta in cassa, essa ha diritto allo
stesso trattamento integrativo degli altri lavoratori.
Se, al contrario, intende fruire del congedo parentale,
non puo` percepire le integrazioni salariali perche´
l’assenza rientra nelle esclusioni previste dall’art. 3
del D.Lgs. n. 788/1945.
Il discorso relativo alla maternita` richiama anche il
c.d. ‘‘permesso per allattamento’’ nel primo anno
di vita del bambino, pari a due ore, anche cumulabili,
se l’orario giornaliero supera le 6 ore e ad un’ora se
inferiore a detto limite. Anche in questo caso, il go-
dimento dell’allattamento presuppone una prestazio-
ne lavorativa, sia pure ridotta: se questa c’e` il per-
messo deve essere concesso in relazione alla durata
dell’attivita` svolta (1 o 2 ore a seconda della durata
giornaliera): se, invece, l’integrazione salariale e` a
zero ore, il permesso viene assorbito dalla integrazio-
ne salariale.
Un’altra questione particolarmente rilevante e` quella
relativa al rapporto tra il trattamento integrativo e l’i-
stituto delle ferie.
L’Inps ha piu` volte sostenuto che i ratei ferie relativi
ai periodi di intervento della Cig nei confronti dei la-
voratori sospesi o ad orario ridotto non sono integra-
bili. Nell’ipotesi di sospensione a zero ore, non c’e`
prestazione lavorativa e, quindi, il diritto alle ferie
non matura, a meno che una previsione di natura
contrattuale non lo preveda espressamente (Cass.,
n. 1648 del 12 marzo 1980). In caso, invece, di so-
spensione ad orario ridotto, secondo l’Istituto, il di-
ritto alle ferie esiste ed e` a carico dell’imprenditore,
atteso che i lavoratori beneficiano dell’intero periodo
feriale in relazione alla durata del rapporto e non del-
le ore effettivamente prestate. Sotto questo aspetto,
pero`, si registra una sentenza della Corte di Cassa-
zione (Cass., n. 3603 del 28 maggio 1986) secondo
la quale maturano a carico del datore di lavoro le fe-
INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XVII
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rie strettamente connesse alla contrazione d’orario,
mentre restano a carico della Cig quelle per le ore
non lavorate.
Nel corso degli anni l’Inps ha trattato anche il pro-
blema delle ferie collettive: ovviamente, nessun la-
voratore puo` usufruire dell’integrazione salariale,
pur se non ha piu` ferie a disposizione.
L’intervento della Cig va posto anche in relazione al-
l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 che impone al datore
di lavoro di far godere al dipendente le ferie nell’an-
no di riferimento (fatte salve alcune ipotesi di ‘‘spo-
stamento in avanti’’ per un massimo di 18 mesi), con
l’obbligo di 2 settimane consecutive a richiesta del
dipendente. Ebbene, la sospensione a zero ore, non
consente, evidentemente, il rispetto della disposizio-
ne e, pertanto, il godimento delle due settimane ne´
spostato al ripristino dell’attivita` produttiva.
Nell’ipotesi di intervento integrativo salariale straor-
dinario a zero ore per uno dei casi previsti, in via
principale ma non esclusiva, dalla legge n. 223/
1991, non esiste un obbligo «legale» di far fruire
le ferie maturate dai lavoratori: queste potranno esse-
re posticipate alla fine della sospensione. Il Ministero
del lavoro, con l’interpello n. 19/2011, ha avuto mo-
do di chiarire un fatto particolare: se la sospensione
avviene nel corso dei 18 mesi al termine del quale
scatta l’obbligo del versamento contributivo per le
ferie non godute, il termine viene sospese per un pe-
riodo pari a quello della sospensione per Cigs a zero
ore, riprendendo il decorso dal momento in cui i la-
voratori riprendono l’attivita`.
La Cig esplica i propri effetti anche sui permessi ex
lege n. 104/1992: il numero dei permessi viene stret-
tamente correlato alla effettiva attivita` lavorativa. La
circolare Inps n. 128/2003 ha affermato che i 3 giorni
mensili di permesso vanno riproporzionati secondo
una precisa formula (X:A = B:C): A rappresenta il
numero dei giorni di lavoro effettivi, B quello dei
3 giorni di assenza per assistenza a portatori di han-
dicap, C quello dei giorni lavorativi del mese. Il ri-
sultato va arrotondato all’unita` inferiore se la frazio-
ne del risultato e` fino a 0,50, a quella superiore se e`
piu` grande.
Sempre legato a situazioni di carattere familiare e` un
altro caso di particolare importanza. Quello dell’inte-
grazione salariale con i congedi straordinari ex art.
42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
Il tema e` stato trattato in maniera esauriente dall’Inps
con il messaggio n. 27168/2009 che ha ipotizzato di-
verse casistiche:
a) fruizione del congedo straordinario durante un pe-
riodo di sospensione totale dell’attivita`: non puo` es-
sere avanzata alcuna richiesta di congedo straordina-
rio, atteso che lo stesso e` finalizzato all’assistenza ed
alla cura di una persona, ma presuppone lo svolgi-
mento di un’attivita` lavorativa che, invece, e` sospe-
sa. Se l’istanza e` stata presentata prima della sospen-
sione a zero ore, il richiedente ha diritto a fruire del
congedo ordinario ed a percepire l’indennita` ex art.
42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;
b) fruizione del congedo straordinario durante un pe-
riodo di sospensione parziale dell’attivita`: l’interes-
sato ha diritto a ricevere il trattamento per le ore in-
tegrate ma percepisce anche l’indennita` per congedo
straordinario rapportata alla prestazione lavorativa
svolta: tale indennita` viene calcolata sulla base del-
l’ultima retribuzione, ‘‘depurata’’ da quanto percepi-
to con l’intervento integrativo;
c) retribuzione di riferimento per il calcolo dell’in-
dennita`: essa va parametrata sulla retribuzione corri-
sposta per l’effettiva prestazione lavorativa, cos co-
me avviene per i rapporti a tempo parziale. La regola
vale anche per i contratti di solidarieta` ex art. 1 della
legge n. 863/1984 e art. 5, comma 5, della legge n.
236/1993.
Come si rapporta l’intervento integrativo salariale
con un infortunio sul lavoro?
Nel caso in cui vi sia una inabilita` temporanea prima
dell’intervento integrativo o una ricaduta durante lo
stesso (collegabile al precedente infortunio), al lavo-
ratore va corrisposta, in misura intera, l’indennita`
Inail con sospensione dell’integrazione salariale.
Durante i periodi di cassa integrazione, l’assegno per
il nucleo familiare (altra questione correlata alla Cig)
e` dovuto nella misura intera, come previsto dall’art.
6 della legge n. 1115/1968.
Un problema che, sovente, le imprese sollevano e`
quello del Tfr maturato durante il periodo di Cigs
in favore di quei lavoratori il cui rapporto si e` risolto.
Le quote sono rimborsabili e sono quelle strettamen-
te correlate al periodo di integrazione salariale, fatte
salve le interruzioni per astensione obbligatoria di
maternita` e per le festivita` del 25 aprile e del 1º mag-
gio che, secondo il Ministero del lavoro, per loro na-
tura non sono da considerarsi interruttive della so-
spensione:parimenti, ininfluente e` la rotazione nella
Cigs, secondo il piano approvato dal Dicastero del
lavoro. Le quote di Tfr non sono qualificabili come
somme dovute a titolo di integrazione salariale e
vengono corrisposte avendo quale parametro di rife-
rimento la retribuzione mensile.
Un’altra analisi interessante riguarda il rapporto tra
l’integrazione salariale ed il congedo matrimoniale.
Il problema e` stato trattato dall’Inps con la circolare
n. 248/1992, in considerazione del fatto che nei set-
tori dell’industria e dell’artigianato spetta la normale
retribuzione, cosa che, quindi, fa venir meno il pre-
supposto della Cig che e` quello della perdita della re-
tribuzione. Da cio` ne consegue che deve essere so-
spesa la Cig e deve essere corrisposta l’intera retribu-
zione, fatto salvo il rimborso della quota a carico del-
l’Inps se la persona interessata e` un operaio od un in-
termedio.
Altri aspetti interessanti riguardano il rapporto tra in-
tegrazione salariale ed il trattamento pensionistico,
XVIII INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014
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l’attivita` di volontariato, l’attivita` svolta in adempi-
mento di cariche elettive e la donazione di sangue.
Nel primo caso (pensione), ai fini del cumulo, al
pensionato posto in Cig si applica la disciplina previ-
sta per la sommatoria della retribuzione con il tratta-
mento pensionistico.
Nel secondo caso (volontariato per la protezione ci-
vile) l’importo percepito non e` assolutamente cumu-
labile con l’integrazione salariale (circolare Inps n.
179/2002).
Lo stesso discorso di non cumulabilita` (cariche elet-
tive in amministrazioni locali) va fatto per il com-
penso corrisposto dall’Ente locale.
Per quel che concerne, invece, il trattamento econo-
mico da corrispondere ad un donatore di sangue, c’e`
da osservare come lo stesso abbia diritto al riposo re-
tribuito per la giornata di donazione. La retribuzione
viene anticipata dal datore per conto dell’Inps ma cio`
determina la non integrabilita` della giornata.
Altra questione da affrontare concerne il rapporto tra
integrazione salariale e partecipazione dei lavoratori
ad assemblee sul posto di lavoro.
Se i dipendenti si riuniscono in assemblea in un gior-
no in cui e` in corso una riduzione di orario, le ore di
assemblea debbono computarsi come ore lavorate.
Se la sospensione dal lavoro e` totale, le ore di lavoro
sono a carico dell’imprenditore e, quindi, sono de-
tratte dal monte ore dell’orario settimanalmente inte-
grabile.
La crisi che, da tempo, attanaglia il nostro Paese po-
ne un altro problema: quello del distacco di persona-
le (regolato fondamentalmente dall’art. 30 del D.Lgs.
n. 276/2003) con il trattamento integrativo salariale.
Qui occorre ricordare come tale istituto (recentemen-
te modificato dall’art. 7 del D.L. n. 76/2013 conver-
tito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013) pre-
suppone, quali requisiti ineliminabili, la temporanei-
ta` e l’interesse del distaccante. Da cio` ne consegue
che un distacco motivato soltanto dalla necessita` di
evitare il ricorso alla cassa integrazione non e` di
per se stesso sufficiente a configurare legittimo il ri-
corso all’istituto, dovendosi, appunto, indicare un
preciso interesse organizzativo dell’imprenditore.
Un’ultima questione riguarda il rapporto tra integra-
zione salariale e stato di detenzione del lavoratore.
Viene meno il trattamento in quanto lo stesso non
e` dovuto per tutte le assenze che comportino retribu-
zione: infatti, il lavoratore, proprio per la particolari-
ta` del proprio ‘‘status’’, non e` in grado di fornire la
prestazione.
INSERTO DI DIRITTO  PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XIX
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  • 1. Ammortizzatori sociali per il 2014 (Parte prima) (*) Eufranio Massi - Esperto in diritto del lavoro Nel corso degli ultimi anni, complice la grave crisi economica che il nostro Paese sta attraversando, il Legislatore e` intervenuto, piu` volte, sul sistema degli ammortizzatori sociali, peraltro gia` ben normati nel nostro ordinamento a partire dall’immediato dopo- guerra, sia intervenendo sugli stessi che creandone di nuovi come si evince, ad esempio, dai provvedi- menti integrativi derogatori o dall’ASpI, o dalla rivi- sitazione delle integrazioni salariali legate a procedu- re concorsuali. L’analisi che segue, lungi dall’essere esaustiva del- l’ampia casistica che si presenta agli operatori, cer- chera` di ricapitolare i vari istituti correlando tra di lo- ro le particolarita` di natura gestionale. Molte disposizioni di cui si parlera` successivamente, sono destinate a cambiare, per effetto dell’approva- zione in Parlamento della legge delega richiesta dal Governo all’interno del c.d. Jobs Act. I principi sui quali l’esecutivo vuole intervenire riguardano: a) i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazio- ni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale; b) semplificazione delle procedure burocratiche an- che con l’introduzione di meccanismi di concessione automatici; c) revisione dei limiti di durata, strettamente connes- si ai singoli lavoratori; d) previsione di una maggiore partecipazione delle imprese ai costi; e) previsione di una riduzione degli oneri contributi- vi ordinari e di una loro modulazione tra i diversi set- tori, strettamente correlata all’effettiva utilizzazione; f) rimodulazione dell’ASpI con omogeneizzazione tra disciplina ordinaria e disciplina breve; g) estensione dell’ASpI ai collaboratori coordinati e continuativi, con un periodo biennale di sperimenta- zione a risorse definite; h) incremento del periodo massimo di durata dell’A- SpI in favore dei lavoratori con carriere contributive piu` significative; i) introduzione di massimali in relazione alla contri- buzione figurativa; j) possibilita` che, dopo l’intervento dell’ASpI, possa essere riconosciuta una ulteriore prestazione in favo- re di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ri- dotto; k) eliminazione dello stato di disoccupazione quale requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assi- stenziale. Cassa integrazione guadagni ordinaria L’istituto e`, fondamentalmente, regolato da due nor- me, l’art. 1 della legge n. 164/1975 e l’art. 14 della legge n. 223/1991 e trova la propria ragione di sus- sistenza nel fatto che interviene laddove si registrano sospensioni od interruzioni dell’attivita` aziendale non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori e che trovano origine in crisi temporanee di mercato o in eventi del tutto particolari dei quali si parlera` successivamente. Si deve trattare di un avvenimento che, a livello prognostico (valutazione fatta ‘‘a prio- ri’’ dall’azienda) ha natura transitoria, atteso che vi e` una previsione fondata di ripresa dell’attivita` produt- Nota: (*) Il presente inserto e` suddiviso in due parti. La prima e` pubblicata in questo numero, mentre per la seconda si rinvia ad un inserto di prossima pubblicazione. INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 III Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 2. tiva. Ovviamente, la transitorieta` deve essere stretta- mente correlata alla causale e, soprattutto, non deve essere collegata ad una ‘‘non volonta`’’ di ripresa ascrivibile al datore o ai lavoratori. I presupposti per l’intervento integrativo fanno riferi- mento: a) alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordi- nato: cio` significa la non integrabilita` della prestazio- ne in favore dei soggetti che con l’impresa hanno in essere, ad esempio, un contratto di collaborazione; b) a cause di sospensione o di riduzione dell’orario che trovano la propria ragione nella sussistenza di cause legali che incidono sulla produttivita`. Ma sulla base di quali causali puo` essere legittimato l’intervento? Esse sono: a) mancanza di lavoro: cio` significa mancanza o rare- fazione di commesse e di ordini. Nel corso degli anni, peraltro, si e` ritenuta non integrabile la mancanza di ordini derivanti dall’unico committente, in quanto cio` e` stato ritenuto come strettamente imputabile al datore di lavoro perche´ connesso alla organizzazione aziendale prescelta. Alla mancanza di lavoro e` del tut- to assimilabile la crisi temporanea di mercato; b) mancanza di materie prime: questa causale e` inte- grabile nella misura in cui la carenza dipenda da mancati rifornimenti e non dalla sospensione degli stessi allorquando cio` discenda da mancati pagamen- ti dell’imprenditore; c) eventi naturali: qui ci si trova di fronte a situazioni non evitabili con la buona diligenza come, ad esem- pio, in caso di terremoti od alluvioni. Le intemperie stagionali (pioggia, neve o gelo) sono integrabili in quelle imprese che lavorano all’esterno come nel ca- so delle aziende installatrici di reti telefoniche od elettriche; d) interruzione di energia elettrica: si tratta di una causa integrabile allorquando con una certificazione rilasciata dall’Ente erogatore si dimostra che l’avve- nimento ha interrotto per un certo periodo la produ- zione. Cio` avviene, per esempio, a causa di interventi sulla rete, sulle cabine di trasformazione, ecc.; e) incendio: l’evento non deve riferirsi a comporta- menti dolosi; f) guasti di macchinari e manutenzione straordinaria dei mezzi di produzione: tali cause sono integrabili in presenza di alcune condizioni. La prima e` che il guasto si sia verificato nonostante che sia stata effet- tuata la manutenzione ordinaria e, quindi, l’evento non e` imputabili ad una negligenza del datore di la- voro. La seconda e` che la manutenzione di natura straordinaria ha carattere di eccezionalita` e non rien- tra nella previsione ordinaria programmabile; g) ordine di pubblica autorita`: sicuramente non e` in- tegrabile l’ipotesi in cui la sospensione dell’attivita` derivi da un ordine di una pubblica autorita` come gli organi di vigilanza, allorquando si verifichino so- spensioni derivanti dal mancato rispetto delle dispo- sizioni di sicurezza e salute sul posto di lavoro (ad esempio, sospensione dell’attivita` imprenditoriale nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008), o allorquando il giudice dispone il sequestro dell’im- pianto. Appare integrabile, invece, l’ipotesi nella quale la sospensione dell’attivita` discende da un or- dine del Prefetto in presenza di manifestazioni pro- grammate che possono incidere direttamente sull’at- tivita` dell’azienda (si pensi ad un corteo che va ad incidere su un cantiere stradale). Le causali assolutamente non integrabili (l’elenca- zione successiva vale anche per il settore edile e la- pideo del quale si parlera` successivamente) fanno, in linea di massima riferimento a situazioni del tutto particolari come: a) la manutenzione ordinaria o la disinfestazione pe- riodica; b) la preparazione del campionario; c) le ferie collettive; d) l’inventario; e) lo sciopero aziendale; f) il godimento di ferie o di permessi; g) le soste stagionali e le contrazioni ricorrenti nelle aziende che ciclicamente riducono l’orario di lavoro, attesa la natura del processo produttivo; h) la sospensione dei lavori da parte del committente pubblico nel caso in cui cio` discenda da un esercizio della facolta` contrattuale, rientrando tale ipotesi nel rischio di impresa. Al contrario, risulta integrabile l’ipotesi nella quale la sospensione della stazione ap- paltante derivi da fatti eccezionali, fortuiti o di forza maggiore; i) licenziamenti: non e` integrabile l’ipotesi se gia` nel- la richiesta si ritiene che al termine del periodo inte- grato i lavoratori (o alcuni di essi) vangano licenzia- ti. L’integrazione ordinaria presuppone, infatti, una ripresa sia pure minima dell’attivita` aziendale, e non puo` esser sintomo di un esubero di personale che va trattato in altro modo secondo altre previsioni legali. Sulla valutazione del rilascio o meno del trattamento integrativo salariale ordinario (e, quindi, sul concetto di transitorieta` dell’evento) non incide il fatto che ad una richiesta di Cig ordinaria sia ‘‘agganciato’’ un periodo di Cigs straordinaria che, di per se stessa, ri- sponde ad altri presupposti (riorganizzazione, ristrut- turazione, riconversione, crisi aziendale). Ovviamen- te i due istituti, interagendo tra di loro, possono pro- durre alcuni effetti che l’Inps ha provveduto a ricapi- tolare nel messaggio n. 19350 dell’11 ottobre 2011: a) se l’impresa ha usufruito di 52 settimane consecu- tive di Cigo a cui ha aggiunto un periodo uguale di Cigs, comunque motivata, e intende chiedere un ul- teriore periodo di integrazione ordinaria, l’anno di Cigs va inteso come ripresa dell’attivita` lavorativa soltanto se ‘‘non goduto’’ a zero ore; b) se l’azienda ha usufruito della Cigs per 52 settima- ne a zero ore un nuovo periodo di Cigo puo` esser ri- IV INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 3. chiesto soltanto se e` trascorso un periodo ulteriore di almeno un anno di lavoro. La durata del trattamento ordinario e` pari ad un pe- riodo massimo di 13 settimane (dal lunedı` al sabato) consecutive, prorogabili, in casi eccezionali (art. 6 della legge n. 164/1975) fino ad un massimo di 52 settimane. Tutte le istanze di proroghe, ovviamente documentate, sono per periodi massimi di 13 setti- mane. La circolare Inps n. 84/1988 fornisce alcuni chiarimenti operativi riferiti alle modalita` di conteg- gio ove si computano tutte le settimane sia di sospen- sione totale dell’attivita` che di riduzione di orario, con esclusione dei periodi settimanali riferibili ad eventi non evitabili (es. terremoti, alluvioni, ecc.) e dei periodi concessi per Cigs o contratti di solidarie- ta`. Se l’impresa fruisce di trattamenti per periodi non consecutivi, il periodo massimo e`, in ogni caso, di 52 settimane nell’arco del biennio. La rigidita` del sistema precedente e, soprattutto, la crisi scoppiata nel corso del 2008, hanno indotto sia l’Inps che il Ministero del lavoro a fornire una ‘‘lettura’’ diversa, rispetto, al passato circa i limiti temporali di concessione del trattamento integrativo ordinario. A partire dal 20 settembre 2009, infatti, data di emanazione della circolare Inps n. 58/2009, i limiti massimi sono computati non avendo quale ri- ferimento la intera settimana di calendario, ma le sin- gole giornate nelle quali e` intervenuta la sospensio- ne. In sostanza una settimana si ritiene fruita nel mo- mento in cui la contrazione dell’attivita` abbia inte- ressato sei giorni o cinque in caso di settimana corta. La circolare suddetta afferma che le imprese che usu- fruiscono parzialmente delle settimane autorizzate, comunicano all’Istituto le settimane effettivamente ‘‘godute’’, sommando tutte le giornate di Cig, pur se la sospensione ha interessato una sola unita` ad orario ridotto, e dividendo il totale ottenuto per sei o cinque a seconda di come si sviluppa l’attivita` aziendale. L’art. 6, comma 3, della legge n. 164/1975 riferisce l’integrazione salariale alla unita` produttiva. Qui val- gono i concetti generali che la identificano nella sede legale, nello stabilimento e nei parti distaccati dotati di organizzazione autonoma, con attivita` finalizzata ad un ciclo completo e con lavoratori che vi siano adibiti in continuita`. Un discorso leggermente diver- so va fatto per le imprese installatrici di impianti te- lefonici ed elettrici. La circolare Inps n. 43/1983 ha chiarito che, in considerazione delle caratteristiche dell’attivita` svolta, sovente, in piccoli cantieri mobi- li, tutti i cantieri appartenenti alle imprese ubicati nella stessa provincia, siano da considerare, ai fini del computo dell’integrazione massima, come con- fluenti in un’unica unita` produttiva, a prescindere dalla durata, dalla consistenza del lavoro e dal nume- ro dei dipendenti. Cassa integrazione guadagni ordinaria per l’edilizia e il settore lapideo Le norme alle quali occorre far riferimento sono con- tenute in piu` atti legislativi: la legge n. 77/1963 che parla di aziende edili ed affini, la legge n. 14/1970 che ha esteso il trattamento alle imprese artigiane, la legge n. 1058/1971 che ha allargato l’ombrello ap- plicativo alle imprese industriali ed artigiane del set- tore lapideo, la legge n. 427/1975 e la legge n. 223/ 1991. Le caratteristiche tipiche del settore hanno fatto sı` che la motivazione principale della richiesta sia rife- ribile alle intemperie e, comunque, a fatti non impu- tabili ai lavoratori o al datore di lavoro. Ovviamente, la non imputabilita`, in un settore fortemente legato ad appalti, a subappalti, a commesse derivanti da ter- zi, e`, in alcuni casi, di difficile individuazione, do- vendosi distinguere quali sono le carenze derivanti da un difetto organizzativo, quali da inosservanza al- le disposizioni contrattuali, quali, riferibili a respon- sabilita` della stazione appaltante, sia essa pubblica che privata. Il concetto appena espresso si ricollega alla valuta- zione della transitorieta` della sospensione ed alla conseguente ripresa dell’attivita`: la circolare Inps n. 148/1994 ritiene, ad esempio, non transitoria l’ipote- si in cui la ripresa dell’attivita` sia prevista in tempi molto distanti dalla fine del periodo massimo delle 13 settimane integrabili. La ripresa dell’attivita` deve basarsi su elementi oggettivi ed attendibili (circolare Inps n. 130/2003). In ogni caso, la causale piu` ricorrente e` quella delle intemperie (rilevabile anche dai bollettini meteorolo- gici dell’Aeronautica) che, debbono essere di parti- colare consistenza e tali da impedire l’attivita` che si svolge, nella maggior parte dei casi, all’aperto: a) pioggia e neve: c’e` un parametro, fissato in via amministrativa, pari a 3 millimetri che tuttavia non puo` esser considerato rigido. La prassi ritiene, in li- nea di massima, incidenti sulla regolarita` del lavoro le precipitazioni tra i 2 ed i 3 mm nei lavori di costru- zione, comprensivi delle armature, della carpenteria, della posa dei prefabbricati, dell’impianto e del di- sarmo dei cantieri. I livelli di pioggia o neve non in- feriori a 1,50 mm (ma va verificata anche la pioggia dei giorni precedenti) nelle attivita` di escavazione, movimento terra, impiantistica, lavori stradali, lavori sugli argini dei fiumi, ecc. .I livelli di pioggia o neve non inferiori a 1 mm fanno scattare l’integrazione nei lavori esterni di verniciatura, impermeabilizzazione, pavimentazione, sui quali puo` incidere anche il tasso di umidita`; b) gelo: le temperature sotto lo zero sono considerate valide a giustificare l’intervento integrativo; c) oscurita`, nebbia e foschia: il primo elemento non e` considerato integrabile se riferito all’accorciamento INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 V Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 4. delle giornate. La nebbia e la foschia sono conside- rate integrabili se la contrazione dell’attivita` lavora- tiva e` di particolare intensita` rispetto alle caratteristi- che del territorio in cui si opera; d) vento: puo` essere causa integrabile allorquando, per lavori svolti sub tralicci o in altezza, incide per la sua velocita` 30 km (oltre i 50 Km e` considerato vento forte); e) alte temperature: esse possono costituire causale integrabile, ad esempio, in lavori di armamento fer- roviario. Vi sono, poi, altre ipotesi che non fanno riferimento a situazioni meteorologiche ma che sono state ritenu- te integrabili: fine fase lavorativa: la causa e` integrabile quando sia certa ed imminente la ripresa dell’attivita` in altro cantiere e non sia imputabile ad una carenza organiz- zativa dell’imprenditore; mancanza di materie prime: la causale e` integrabile a condizione che cio` non dipenda dall’imprenditore (perche´, ad esempio, non ha pagato le fatture della ditta fornitrice) e qualora l’imprenditore dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare la mancanza delle materie prime; interruzione dell’energia elettrica: la causale e` im- putabile allorquando dipenda dall’Ente erogatore che deve certificare l’evento; incendio: la causale e` integrabile se non dipende da atto doloso; terremoti ed alluvioni; sciopero ‘‘a monte’’. La causale integrabile allor- quando l’astensione dal lavoro di personale di altro datore o dello stesso datore ma non interessato alla sospensione determina la mancanza di materie pri- me, senza dirette responsabilita` imputabili all’im- prenditore; perizia di variante o perizia suppletiva: l’ipotesi e` integrabile unicamente allorquando si riscontrino fat- ti imprevedibili che determinano la sospensione tem- poranea dell’attivita` (es. reperimento reperti archeo- logici, variante al piano regolatore) e nei casi previsti dall’art. 10 della legge n. 223/1991 ad esempio, mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto di opere pubbliche di grandi dimensioni); sospensione dei lavori per intervento dell’autorita`: ovviamente non sono integrabili le sospensioni per gravi irregolarita` nella tutela della salute e della sicu- rezza nei cantieri, mentre sono integrabili quelle si- tuazioni in cui e` intervenuta una autorita` pubblica a far smettere, temporaneamente, lavori rumorosi in periodi feriali in localita` di villeggiatura o la sospen- sione di lavori autostradali nel periodo natalizio. La durata dell’intervento integrativo e` disciplinata dall’art. 1 della legge n. 427/1975: a) tre mesi continuativi (13 settimane dal lunedı` al sabato), suscettibili di proroghe, in caso di riduzione di orario ed in via eccezionale, per periodi trimestrali fino ad un massimo di 52 settimane. Anche in questo caso le proroghe debbono esser oggetto di singole istanze. Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 26 del 1º agosto 2012, ha riconosciuto che le imprese artigiane dell’edilizia godono degli stessi benefici delle imprese industriali: tutto questo per effetto del- l’estensione operata dall’art. 1 della legge n. 14/ 1970; b) 12 mesi (52 settimane) non consecutivi nel bien- nio, con computo delle settimane a riduzione totale o parziale dell’orario. Per quel che concerne la individuazione dell’unita` produttiva, tenuto conto della difficolta`, relativa ai cantieri che, spesso, sono di piccole dimensioni e tenuto conto della necessita` di imputare le settimane di intervento autorizzate, l’Inps, con circolare n. 5442/GS dell’11 ottobre 1982 ha chiarito che: a) sono imputabili a ciascun cantiere le settimane autorizzate per maltempo; b) sono imputabili alla sede legale dell’impresa i pe- riodi derivanti da altre causali come la fine dei lavori o l mancanza di commesse. Il Ministero del lavoro e` intervenuto con l’interpello n. 26/2010 sul criterio di computo delle settimane che e` diverso nel settore edile rilevando che ai fini della concessione della proroga e dopo aver esami- nato l’art. 1 della legge n. 427/1975 e l’art. 6, comma 1, della legge n. 174/1975, non sembra giustificarsi una lettura restrittiva del quadro complessivo e, per- tanto, in entrambi i casi non debba, necessariamente, intervenire una ripresa dell’attivita`. Quindi, purche´ si tratti di situazioni eccezionali, anche nel settore edile e` possibile chiedere ulteriori periodi di cassa per un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuita` (la cosa e` possibile anche per le imprese artigiane). L’i- stanza, inviata in copia alle Oo:Ss. va presentata la commissione provinciale per l’edilizia che si riunisce presso l’Inps. Con lo stesso interpello il Dicastero del lavoro ha affermato che, in perfetto ‘‘pendant’’ con la Cig ordinaria, in caso di eventi meteorologici, una settimana si considera goduta se la sospensione abbia riguardato sei giornate (cinque in settimana corta). Modalita` operative comuni alla Cigo e alla Cig per il settore edile La richiesta di integrazione va presentata in via tele- matica all’Inps competente per territorio entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al ter- mine della settimana in cui si e` verificata la sospen- sione o la contrazione dell’attivita` (se l’ultimo giorno e` festivo il termine si proroga a quello successivo). Se l’istanza riguarda due periodi intervallati da una ripresa dell’attivita` le istanze sono considerate auto- nome l’una dall’altra. Ricevuta l’autorizzazione il datore di lavoro anticipa per conto dell’Inps il trattamento integrativo nel nu- mero delle ore autorizzate e, in ogni caso, per i soli VI INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 5. lavoratori per i quali si e` verificata la riduzione di orario. Un caso estremamente frequente e` rappresentato dal fatto che nel corso dell’esame congiunto con le orga- nizzazioni sindacali, propedeutico alla presentazione dell’istanza, le parti concordino con un’anticipazione del trattamento integrativo ai dipendenti ben prima dell’autorizzazione. Allorquando la stessa perviene, il datore di lavoro puo` effettuare le operazioni di conguaglio con le somme anticipate attraverso il flusso Uniemens, con il versamento del contributo addizionale nei casi previsti. Ma quali sono le conseguenze in caso di mancata ac- cettazione dell’istanza? Le somme eventualmente versate quali anticipazioni sono considerate dall’Istituto come retribuzione e, quindi, assoggettabili a contribuzione: quest’ultima e` dovuta anche in caso di ricorso avverso il provve- dimento di diniego, ma previo rimborso delle somme anticipate. L’art. 16 della legge n. 164/1975 fissa il termine en- tro il quale il datore di lavoro puo` chiedere il rimbor- so della Cig: esso e` fissato in sei mesi dal termine della durata della concessione. L’Inps, con circolare n. 155/2002 ha dato una lettura della norma finaliz- zata a superare anche un certo contenzioso registra- tosi nel frattempo ed ha osservato che il termine di decadenza di sei mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizza- to. La regola generale e` che il trattamento integrativo sia corrisposto dal datore di lavoro: ci sono, tuttavia, delle situazioni nelle quali e` lo stesso Istituto ad ef- fettuare il pagamento diretto. Esse sono: apertura di una procedura concorsuale a carico del- l’impresa; cessazione dell’attivita`; comprovata crisi finanziaria; carenza di liquidita`. L’istanza per il pagamento diretto va presentata dal datore di lavoro alla sede Inps che ha rilasciato l’au- torizzazione (la competenza alla trasformazione del pagamento da conguaglio a diretto e` del Dirigente della struttura periferica). La sede effettua, prima della autorizzazione alla trasformazione, una attivita` istruttoria finalizzata all’accertamento della fonda- tezza della richiesta. Se, ad esempio, traspare che, al- lorquando si e` verificata una cessazione dell’attivita`, il datore di lavoro abbia posto in essere, prima dell’i- stanza, atti finalizzati alla chiusura, l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione puo` essere ritenuta non veritiera rispetto alla realta` e l’Istituto puo` pre- sentare istanza di revoca alla Commissione. L’integrazione salariale ordinaria (ma per la straordi- naria e` la stessa cosa) spetta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore che non sono state lavorate, comprese tra le ze- ro ed il limite contrattuale che, in ogni caso, non puo` essere superiore alle 40 ore settimanali. La somma e` ridotta in misura pari al 5,84%. L’importo orario sul quale si calcola l’integrazione salariale (circolare Inps n. 12/1982) e` pari alla retribuzione mensile, rap- portata le ore teoricamente lavorabili nel mese. Le leggi n. 164/1975 (art. 9) e n. 427/1975 (art. 4) stabiliscono il termine entro il quale e` possibile pre- sentare ricorso amministrativo al Comitato ex art. 7 del D.Lgs. n. 788/1945, avverso le decisioni delle Commissioni provinciali: esso e` di 30 giorni dalla notifica (termine ordinatorio e non perentorio), in quanto il ricorso e` ricevibile anche dopo i 30 giorni purche´ non sia prescritto il diritto all’azione giudizia- ria. Quest’ultima e` percorribile con un ricorso al Tar, competente per territorio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o da quando l’interessato ne sia venuto a conoscenza. Cassa integrazione per i dipendenti da imprese agricole L’intervento integrativo e` stato previsto dalla legge n. 457/1972 ed e` destinato alla corresponsione del trattamento integrativo in favore degli operai, impie- gati e quadri del settore agricolo per con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per eventi atmosferici (i criteri sono gli stessi gia` presi in con- siderazione per la Cig del settore edile) o per cause non imputabili al datore di lavoro o agli stressi lavo- ratori. La sospensione puo` riguardare ipotesi tempo- ranee di ristrutturazione e riconversione aziendale. Quanto appena detto presuppone una valutazione concreta delle circostanze anche in relazione alle col- ture aziendali o al luogo ove si svolge l’attivita`. Ad esempio, le condizioni atmosferiche non possono, in linea di massima, essere riconosciute per quei lavori che si svolgono al coperto come, talora, l’allevamen- to del bestiame o la custodia degli impianti o come la funghicoltura ove l’alta temperatura puo` essere giu- stificata come causa di sospensione soltanto se siano state attuate misure finalizzate al contenimento della temperatura nei luoghi di coltivazione. Altre situazioni che possono portare alla richiesta dell’integrazione salariale (ma, si ripete, e` il maltem- po a giustificare la gran parte degli interventi) riguar- dano la presenza di fenomeni infettivi, la perdita del prodotto, la presenza rilevante di parassiti, la breve stasi stagionale in relazione alle colture dell’azienda, in’ottica di sostanziale continuita` occupazionale, la mancanza di materie prime non imputabile a com- portamento del datore di lavoro (perche´, ad esempio, non ha pagato le precedenti fatture). L’integrazione puo` essere corrisposta per un massi- mo di 90 giorni nell’anno solare e non spetta per le assenze che non comportino retribuzione e per quelle retribuite (domenica o giornata di riposo setti- INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 VII Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 6. manale, festivita` soppresse, permessi, ferie, ecc.). Le integrazioni spettano soltanto per le giornate intere e non per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. Le brevi interruzioni, con recupero secondo l’even- tuale previsione del contratto collettivo anche pro- vinciale, possono essere integrate soltanto se le parti (datore e lavoratore) certificano le motivazioni che hanno lo hanno impedito, con l’ovvia non correspon- sione della retribuzione. Il diritto alla integrazione salariale presuppone per i lavoratori interessati un requisito occupazionale presso la stessa azienda pari ad almeno 181 giornate di effettivo lavoro, verificato al momento in cui si ri- chiedono le prestazioni (se il requisito non c’e` e` suf- ficiente un impegno del datore di lavoro finalizzato a far lavorare il prestatore per almeno 181 giorni, cosa che comporta l’erogazione del trattamento «con ri- serva»). La misura del trattamento e` pari all’80% della retri- buzione media giornaliera corrisposta nel periodo di paga mensile antecedente a quello in cui si e` verifi- cata la sospensione. Non concorrono a formare la re- tribuzione: gli arretrati; le competenze non soggette a contribuzione; le retribuzioni in natura delle quali l’interessato continua ad usufruirne anche durante la sospensione (come, ad esempio, il valore dell’alloggio); gli eventuali trattamenti integrativi del datore di la- voro ad integrazione delle prestazioni previdenziali. L’istanza, presentata entro il termine di 15 giorni dal- l’inizio della sospensione, va prodotta all’Inps ed e` decisa da un’apposita Commissione (presieduta dal Dirigente della Direzione territoriale del lavoro) isti- tuita presso ogni sede provinciale dell’Istituto. Contro le decisioni della Commissione e` possibile presentare ricorso al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipen- denti. Contro le decisioni di quest’ultimo organo e`, ovviamente, attivabile il ricorso al Tar. Il pagamento viene anticipato dal datore di lavoro e recuperato attraverso l’istituto del conguaglio. Tra i casi particolari nei quali l’Inps procede al pagamento diretto spicca la cessazione dell’azienda e la crisi fi- nanziaria della stessa, ovviamente, documentata con atti che attestano l’assoluta mancanza di liquidita` dell’imprenditore. Un caso del tutto particolare e` quello previsto dal- l’art. 21, commi 4, 5 e 7 della legge n. 223/1991 che prevede un intervento integrativo salariale in fa- vore degli impiegati (compresi i quadri) e degli ope- rai agricoli a tempo indeterminato per eccezionali avversita` atmosferiche. Il trattamento (per un massi- mo di 90 giornate) spetta a chi e` alle dipendenze del- l’azienda da almeno un anno e prescinde per gli ope- rai dal requisito delle 181 giornate. L’eccezionalita` e` accertata con un decreto del Ministero delle politiche agricole, mentre la delimitazione dei territori dan- neggiati e` di competenza delle Regioni. Anche la riconversione e la ristrutturazione aziendale agricola porta al trattamento integrativo per un mas- simo di 90 giornate ed e` riconosciuta agli impiegati, ai quadri ed agli operai in forza da almeno un anno: per questi ultimi si prescinde dal requisito delle 181 giornate. Un caso del tutto particolare e` rappresentato dall’afta epizootica: l’art. 9 della legge n. 218/1988 prevede che agli operai agricoli a tempo indeterminato con un’anzianita` di almeno sei mesi possa essere ricono- sciuta una integrazione salariale per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi, a se- guito dell’abbattimento degli animali. Cassa integrazione guadagni straordinaria La differenza fondamentale tra la Cig e la Cigs e` rap- presentata dal fatto che la prima ha una funzione di aiuto in situazioni di natura congiunturale e di breve periodo, mentre la seconda si configura come uno strumento di politica industriale finalizzato ad aiuta- re, in primis sia l’imprenditore che i lavoratori alle prese con situazioni di difficolta` produttiva che ri- chiedono piu` tempo per essere superate e, molte vol- te, cospicui investimenti. E` la legge n. 223/1991 a prevedere la maggior parte di causali integrabili: basta guardare gli articoli 1 e 3 per rendersene conto. Riorganizzazione o riconver- sione aziendale, ristrutturazione, crisi (anche per ces- sazione di attivita`) e poi procedure concorsuali (fal- limento, liquidazione coatta amministrativa, concor- dato preventivo, amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio di impresa) e, poi, am- ministrazione straordinaria con prosecuzione dell’at- tivita` (art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, art. 4, comma 34 della legge n. 608/1996) e contratti di solidarieta` difensivi (art. 1, comma 2, della legge n. 863/1984). Vale la pena di ricordare come la pla- tea delle ipotesi di intervento della Cigs e dei contrat- ti di solidarieta` si sia, recentemente, allargata per ef- fetto dell’art. 16 della legge n. 15/2014 che ha ricom- preso il personale dipendente sia a livello centrale che territoriale dai partiti e movimenti politici. Prima di entrare nel merito delle singole questioni occorre ricordare come la legge n. 92/2012, modifi- cata alcuni giorni dopo, preveda la fine della cassa per procedure concorsuali a partire dal 1º gennaio 2016 (con sostituzione del trattamento con l’ASpI) ma ha, nel contempo, prospettata la concessione del trattamento integrativo alla condizione aggiunti- va della prospettiva di continuazione e della salva- guardia dei livelli occupazionali. Particolare significato assumono le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, con una nota a firma con- giunta dei Dirigenti delle Direzioni Generali per le po- VIII INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 7. litiche attive e passive del lavoro e dell’attivita` ispet- tiva del 17 marzo 2014 (prot. n. 40/0009761), finaliz- zate a fornire indicazioni per le verifiche ispettive (di cui si parlera` piu` avanti) concernenti l’approvazione e la proroga dei programmi di riorganizzazione e ristrut- turazione aziendale: il tutto nel rispetto di quanto pre- visto dal D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002. Gli organi di vigilanza debbono verificare in primis che il presupposto dell’intervento di riorganizzazio- ne o di ristrutturazione siano le «inefficienze gestio- nali» legate alla richiesta di modifica o di innovazio- ne dell’apparato produttivo. Nel merito la verifica va indirizzata verso l’attuazione del programma che va indirizzato, in maniera preminente anche in termini percentuali, verso il rinnovo e l’aggiornamento tec- nologico degli impianti fissi e delle attrezzature di- rettamente impegnate nel processo produttivo (art. 4 del D.M.). Indubbiamente, in fase di approvazione del programma, occorrera` soffermare l’attenzione sull’ammontare degli investimenti concernenti le so- le unita` produttive interessate dal piano: esso deve essere superiore, in termini economici, a quanto di- chiarato dall’impresa relativamente al biennio prece- dente sia per le stessa tipologia di investimenti che per altre: la valutazione va fatta comparando la me- dia annuale di quelli programmati rapportata alla me- dia di ciascuno degli anni del biennio precedente. C’e`, poi, il problema relativo all’attivita` di formazio- ne che nella fase di riorganizzazione deve, necessa- riamente, coinvolgere almeno il 30% del personale. Considerando che, in talune situazioni, si potrebbero esser verificati comportamenti elusivi o distorsivi, gli organi di vigilanza sono tenuti a verificare, sia attra- verso i mezzi di rilevazione che mediante il Lul (Li- bro unico del lavoro), la presenza effettiva dei lavo- ratori in azienda, il collegamento tra l’attivita` di for- mazione ed il programma di ristrutturazione e di rior- ganizzazione, il numero dei lavoratori coinvolti e, soprattutto, valutare se l’attivita` svolta sia effettiva- mente indirizzata all’apprendimento formativo e non alla produzione ordinaria. In tale quadro di rife- rimento, insiste la nota ministeriale, va posta, laddo- ve sia soggetta ancora al controllo, la c.d. ‘‘forma- zione in the job’’, non strutturale nel nostro ordina- mento, ma prorogata, di anno in anno dal 2009 fino al 31 dicembre 2012. La formazione si giustifica (e gli ispettori non si debbono accontentare soltanto di riscontri cartacei) allorquando: a) il lavoratore e` adibito a compiti o mansioni diffe- renti rispetto a quelle cui era ordinariamente impie- gato, o anche alle stesse, ma con l’utilizzo di nuova strumentazione od apparecchiature: in sostanza, con un quid pluris; b) esiste uno stretta correlazione tra parte teorica e applicazione pratica, rispetto alle nuove mansioni o alla utilizzazione dei nuovi strumenti; c) la professionalita` di chi e` investito del ruolo di for- matore appare idonea allo scopo; d) l’assistenza, durante il corso formativo, e` svolta da un lavoratore qualificato o da un istruttore professio- nale con funzione di tutoraggio. Riorganizzazione o riconversione aziendale Cosa si intende per riorganizzazione o riconversione aziendale? Si tratta, in sostanza, di piani finalizzati ad introdurre attivita` produttive di settori merceologici diversi con la modificazione dei cicli produttivi degli impianti gia` esistenti o con l’introduzione di nuovi impianti predisposti per la realizzazione di questi progetti. Sotto l’aspetto prettamente operativo e` il D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002 a dettare sia le condizioni per l’approvazione che l’iter valutativo legato alla complessita` dei progetti. L’art. 1 fissa le condizioni base, che debbono ricor- rere contestualmente, per l’approvazione del pro- gramma: a) l’azienda e` tenuta a presentare un programma di investimenti destinato ad affrontare le inefficienze dell’apparato produttivo, commerciale od ammini- strativo. Il programma va presentato anche nell’ipo- tesi di cambiamento nell’assetto proprietario o nel capitale sociale e nella nuova riformulazione dell’as- setto produttivo. Tra i contenuti del programma deb- bono essere messi in particolare evidenza sia gli aspetti economici degli investimenti, che l’attivita` formativa e di riqualificazione destinata al personale in forza; b) il valore medio annuo degli investimenti, com- prensivo dei costi della formazione e della riqualifi- cazione del personale, degli eventuali contributi pub- blici anche di provenienza comunitaria, deve essere superiore, anche in modo significativo, al valore me- dio annuo degli investimenti del biennio precedente; c) le sospensioni dall’attivita` produttiva debbono es- sere strettamente correlate all’ampiezza ed ai tempi della riorganizzazione, considerando anche che il rapporto tra lavoratori sospesi e lavoratori coinvolti nei processi formativi non puo` essere inferiore al 30%. Se il programma di intervento richiesto e` supe- riore ai dodici mesi va esplicitato, in modo chiaro, il piano delle sospensioni e degli eventuali esuberi; d) le modalita` di copertura finanziaria degli investi- menti programmati vanno dettagliate. L’art. 2 si occupa della valutazione della complessita` degli interventi finalizzati alla concessione di una proroga da parte della Direzione Generale per le po- litiche attive e passive del Ministero del lavoro, indi- viduando una serie di elementi che debbono ricorrere contestualmente: attuazione di almeno l’85% degli investimenti pro- grammati, comprensivi dei costi del personale per le attivita` di formazione e riqualificazione, riferite al periodo biennale gia` autorizzato; INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 IX Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 8. Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 9. specificazione della necessita` di ulteriori interventi rispetto a quelli gia` previsti nel programma biennale, con l’indicazione degli ulteriori costi da sostenere per la formazione e la riqualificazione delle risorse umane interne; le sospensioni dal lavoro debbono essere stretta- mente ricollegabili all’ampiezza ed ai tempi della realizzazione del programma: anche in questo caso il rapporto tra lavoratori coinvolti in processi forma- tivi e lavoratori sospesi non puo` essere inferiore al 30%. L’art. 3 si occupa sempre di valutazione della proro- ga, ma pone l’accento sulle ricadute occupazionali e su un concetto di complessita`. Anche in questo caso il Dicastero del lavoro pone alcune condizioni che debbono sussistere in contemporanea: attuazione degli investimenti, comprensivi dei co- sti sostenuti per la qualificazione o la riqualificazione del personale, in misura non inferiore all’85% riferita al programma biennale gia` autorizzato; esuberi quantificati al termine del programma di Cigs riferiti alle unita` produttive interessate, non in- feriore al 25% della forza lavoro in carico all’inizio del programma; ricorso medio alla Cigs nel biennio considerato per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esu- beri sopra indicati; esposizione dettagliata delle motivazioni per le quali si chiede un intervento di proroga, con specifi- ca delle attivita` formative e di riqualificazione in cor- so; le sospensioni vanno ricollegate direttamente ai tempi ed all’ampiezza del programma che si intende realizzare, fermo restando, anche in questo caso, che il rapporto tra lavoratori coinvolti in attivita` formati- va e lavoratori sospesi non puo` essere inferiore al 30%. Ristrutturazione aziendale Il concetto che e` alla base della richiesta di tratta- mento integrativo salariale straordinario, risiede nel fatto che l’imprenditore intende utilizzare tale stru- mento per aggiornare, sotto l’aspetto tecnologico, gli impianti, razionalizzarli od innovarli. Tale con- cetto, che tiene conto anche di possibili vincoli di na- tura urbanistica, comprende anche le ipotesi di am- pliamenti, riattivazioni aziendali e di ammoderna- menti. Anche in questo caso, il D.M. 20 agosto 2002, si pre- occupa di indicare una serie di condizioni che debbo- no ricorrere contestualmente e che, per certi versi, ri- calcano quelle gia` esaminate per la riorganizzazione e la riconversione industriale. Ma andiamo con ordine cominciando dall’art. 4 che si occupa dell’approvazione del programma di ri- strutturazione: a) il programma deve mettere in evidenza, in termini percentuali di valore corrente, le quote di investi- menti in impianti fissi e attrezzature direttamente im- pegnate nel processo produttivo rispetto al comples- so degli investimenti previsti nell’arco temporale di esecuzione dello stesso. Anche qui va indicata l’atti- vita` formativa interna volta alla riqualificazione del personale; b) il valore medio annuo degli investimenti, inclusi i costi della formazione e comprensivi di eventuali contributi pubblici nazionali e comunitari, deve esse- re superiore, in maniera significativa, al valore me- dio annuo degli investimenti del biennio precedente; c) le sospensioni debbono essere ricollegabili all’at- tivita` di ristrutturazione e la percentuale degli inte- ressati, rapportata a quella dei lavoratori coinvolti in attivita` formative non puo` essere inferiore al 30%. I programmi superiori a 12 mesi, essendo sog- getti a particolari verifiche, debbono esplicitare il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi; d) vanno dettagliati, in maniera esplicita, le modalita` di copertura finanziaria degli investimenti program- mati. L’art. 5 si occupa della valutazione della complessita` degli interventi richiesti ai fini della concessione di una proroga da parte degli organi ministeriali: a) gli investimenti previsti dal programma, compren- sivi di quelli per la formazione e la riqualificazione del personale, debbono esser stati attuati per una per- centuale non inferiore all’85%; b) debbono sussistere interventi ulteriori rispetto al programma presentato, con investimenti non inferio- ri al 20% del programma gia` approvato. Essi debbo- no essere comprensivi dei costi per la formazione e la riqualificazione professionale; c) la dimensione occupazionale se e` interessata una sola unita` produttiva, non deve scendere sotto le 100 unita`: se sono interessate piu` unita`, la soglia e` a 50 dipendenti; d) le sospensioni debbono essere ricollegabili al pia- no programmatico da realizzare sia in termini tempo- rali che di ampiezza e la percentuale tra lavoratori sospesi e lavoratori in formazione non puo` essere in- feriore al 30%. Tutte le condizioni sopra evidenziate debbono essere contestuali. In perfetto ‘‘pendant’’ con l’ipotesi della riorganiz- zazione anche per la ristrutturazione esiste un appo- sito articolo nel D.M. del 20 agosto 2002 che si oc- cupa della proroga dell’intervento integrativo salaria- le, determinato dalle ricadute occupazionali. L’arti- colo e` il 6 e lascia al Dicastero del lavoro la valuta- zione sulla base di alcuni criteri, contestuali tra di lo- ro: a) il programma deve essere stato attuato almeno per l’85%: e` un requisito che si trova anche nell’ipotesi della riorganizzazione; b) l’impresa deve presentare un organico non inferio- re alle 200 unita` e piu` unita` produttive sul territorio INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XI Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 10. debbono essere interessate dai problemi occupazio- nali; c) gli esuberi, individuati al termine del programma biennale, debbono essere di misura non inferiore al 25% rispetto al personale in forza all’inizio del pro- gramma; d) il ricorso medio alla Cigs nei due anni precedenti deve aver interessato un numero di dipendenti non inferiore al 50% degli esuberi; e) elencazione dettagliata delle ragioni tecniche e della complessita` della gestione della sospensione e degli esuberi ed il relativo programma (con l’indica- zione degli investimenti) con il quale si chiede la proroga; f) le sospensioni debbono essere direttamente ricolle- gabili, per l’ampiezza e l’arco temporale, al program- ma da realizzare e il rapporto tra lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non puo` essere inferiore al 30%. Crisi aziendale L’ipotesi della Cigs per crisi aziendale ricorre allor- quando la situazione e` tale da non poter essere af- frontata con il ricorso alla Cigo. La gravita` della si- tuazione economica che ha caratterizzato il nostro Paese a partire dalla fine del 2008 e che dura tuttora, ha fatto sı` che i criteri stabiliti nel D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002, modificati dal successivo D.M. 15 dicembre 2004, siano stati ulteriormente armoniz- zati all’aggravamento della crisi per effetto di chiari- menti amministrativi intervenuti successivamente. Questi sono i fattori di cui occorre tener conto: a) indicatori economico - finanziari (risultato di im- presa, fatturato, indebitamento, risultato operativo), complessivamente considerati riferiti all’ultimo bien- nio. Dagli stessi deve trasparire un andamento invo- lutivo o negativo. L’istanza al Ministero del lavoro deve essere accompagnata dalla documentazione contabile e da una relazione che evidenzi la critica situazione finanziaria; b) nel biennio precedente, che e` sotto osservazione, il personale non deve essere aumentato e, se possibi- le, ci deve essere stato un ridimensionamento. Se cio` non e` avvenuto l’impresa deve giustificarlo; c) deve essere presentato un piano di risanamento fi- nalizzato a superare le difficolta` aziendali con riferi- mento sia all’impresa nel suo complesso, che alle unita` interessate dalla richiesta di Cigs; d) in caso di previsione di esuberi strutturali va pre- sentato un piano di gestione degli stessi; e) la Cigs puo` essere concessa anche allorquando la crisi dipenda da un evento non prevedibile ed impre- visto, esterno alla gestione aziendale. Se ricorre tale ipotesi la fattispecie e` valutata anche se i fattori indi- cati sub a (andamento involutivo o negativo) e b (sta- bilita` degli organici o ridimensionamento negli ulti- mi due anni) non esistono. La normativa amministrativa che regola la materia ha anche previsto alcune ipotesi nelle quali non ricorro- no gli estremi per l’intervento integrativo. Essi sono: quando l’impresa non abbia almeno due anni di at- tivita`; quando l’azienda non abbia effettivamente mai ini- ziato l’attivita`; quando l’impresa abbia subito significative trasfor- mazioni societarie nel biennio precedente la richiesta di Cigs, a meno che le stesse siano avvenute tra im- prese con assetti societari sostanzialmente coinciden- ti con la preminente finalita` del contenimento dei co- sti gestionali, oltre che nelle ipotesi in cui, pur di fronte ad assetti proprietari sostanzialmente non coincidenti, le trasformazioni comportino per le im- prese subentranti impegni volti al risanamento azien- dale ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Su tale quadro di riferimento e` intervenuta, il 3 mar- zo 2009 la nota ministeriale n. 5251 con la quale si e` data alla «crisi aziendale» una interpretazione piu` ampia nel senso che la stessa puo` esser richiamata non soltanto riferita alla singola impresa, ma anche a situazioni nazionali ed internazionali che presenti- no una duplice ricaduta (sull’occupazione e sulla produzione). In sostanza, il Ministero ha preso atto della gravita` della crisi economica susseguente al 2008 ed ha ritenuto che, ai fini della valutazione, debbano rilevare alcuni fattori come la riduzione del- le commesse, la perdita di quote del mercato nazio- nale, la contrazione delle esportazioni, la difficolta` di accesso al credito. In tale ottica, con il D.M. n. 46863 del 29 giugno 2009 ha previsto un canale pri- vilegiato per le imprese che hanno esaurito le 52 set- timane di Cigo, stabilendo che tale motivazione e` sufficiente per l’accesso alla Cigs con esonero conse- guente relativo alla presentazione del piano di risana- mento. Una ulteriore ipotesi di crisi aziendale e` quella che non prevede una ripresa dell’attivita` produttiva, ma soltanto una cessazione della produzione nell’intera azienda o in uno o piu` stabilimenti o settori. Ricorrendo tali condizioni, il trattamento di Cigs puo` essere prorogato di ulteriori 12 mesi allorquando sia funzionale al completamento del programma di ri- collocazione che, concretamente, deve essere stato avviato nel primo anno (art. 1, legge n. 291/2004). Si tratta di uno strumento agevolativo nei confronti del personale di imprese che si trovano in queste par- ticolari situazioni e la proroga non vuol esser altro che uno strumento atto a facilitare la ricollocazione. Di tutto questo vi deve essere piena consapevolezza fin dall’accordo con le Oo.Ss. con un piano che ma- gari vede coinvolte anche le Istituzioni locali e che deve essere, nei limiti del possibile, preciso, puntuale ed esaustivo. Se, quindi, il piano gestionale si artico- la su 24 mesi, il trattamento di Cigs per il primo an- no, se l’azienda nel quinquennio ha gia` beneficiato di altri interventi, puo` essere autorizzato nei limiti XII INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 11. del periodo residuo per il raggiungimento dei 36 me- si (periodo massimo). Il secondo periodo di 12 mesi puo` essere autorizzato, dopo riscontri di natura ispet- tiva, come previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n. 20/2013, che assicurino che l’impresa, con- cretamente, sta operando secondo il piano di gestio- ne degli esuberi. L’art. 1, comma 256, della legge di stabilita` relativa all’anno 2013, ha confermato le pro- roghe a 24 mesi della Cigs per cessazione di attivita` previste dalla legge n. 291/2004. Accordo di ristrutturazione dei debiti L’art. 182-bis della legge n. 80/2005 ha regolamen- tato, nell’ottica della riforma della legge fallimenta- re, l’accordo di ristrutturazione dei debiti per le aziende in crisi: il Ministero del lavoro, con la nota n. 14/4314 del 17 marzo 2009, ha ritenuto possibile l’intervento della Cigs equiparando tale ipotesi a quella del concordato preventivo prevista, insieme ad altre procedure concorsuali, dall’art. 3 della legge n. 223/1991. Questi sono i passaggi essenziali: a) l’accordo di ristrutturazione dei debiti va accom- pagnato dalla relazione di un professionista che ne attesti la fattibilita` e la ragionevolezza e va pubblica- to, ai fini dell’efficacia, nel Registro delle imprese; b) dopo la pubblicazione, le imprese possono chiede- re l’intervento della Cigs che puo` essere concesso anche senza che sia intervenuto il decreto di omolo- ga del Tribunale. Se l’accordo non viene, per qual- siasi ragione, omologato il trattamento concesso vie- ne interrotto. Il decreto emanato copre, in questo ca- so, il periodo intercorrente tra la data di pubblicazio- ne sul Registro delle imprese e il giorno della man- cata omologa del Tribunale. Cigs e contratti di solidarieta` per partiti e movimenti politici L’art. 16 della legge n. 15/2014 ha introdotto, a par- tire dal 1º gennaio 2014, la possibilita` per i partiti e movimenti politici sia a livello centrale che periferi- co di chiedere l’intervento della Cigs per riorganiz- zazione, riconversione, ristrutturazione e crisi, non- che´ i contratti di solidarieta` ex art. 1 della legge n. 863/1984: tutto questo perche´, con l’introduzione della contribuzione volontaria che va a sostituire il finanziamento attraverso il rimborso delle spese elet- torali, presumibilmente, entreranno nelle casse dei partiti meno entrate. La norma che rimanda, per le modalita` attuative, ad un decreto ‘‘concertato’’ tra i Ministri del lavoro e dell’economia da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, non pone li- miti dimensionali: quindi la richiesta puo` riguardare strutture partitiche che occupano anche meno di quindici dipendenti. La norma afferma che vanno pa- gati i contributi per la Cigs (finora i partiti ne erano esclusi): cio` significa che per le strutture fino a 50 di- pendenti va pagato il contributo dello 0,30%, mentre per quelle superiori la contribuzione dovrebbe salire allo 0,90% (se saranno adottati gli stessi criteri pre- visti per le imprese). Ci sono una serie di particolarita` che andranno disci- plinate sia in relazione alle Rsa o alle Rsu in genere non presenti presso i partiti, sia al Ccnl applicato cui fanno riferimento, ad esempio, le disposizioni sui contratti di solidarieta`. Durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria La durata massima della Cigs per riorganizzazione, riconversione, ristrutturazione e` di 24 mesi. In casi particolarmente complessi o per rilievi sotto l’aspetto occupazionale, il Ministero del lavoro puo` procedere ad alcune proroghe (2 volte), ciascuna non superiore a 12 mesi. L’erogazione del trattamento avviene per semestri, previa verifica dell’andamento ‘‘in pro- gress’’ del piano di risanamento. La durata del programma per crisi aziendale e`, al massimo, di 12 mesi. Il trattamento puo` esser ricono- sciuto in un’unica soluzione se il programma gestio- nale preveda misure di risanamento e modalita` di trattamento degli esuberi alternative al collocamento nelle liste di mobilita`. Nel caso di grave crisi azien- dale, dietro apposita richiesta dell’organo che con- trolla l’impresa, puo` esser concessa una proroga di 6 mesi: tuttavia, alla scadenza del primo anno ci deb- bono essere fondati elementi di prospettiva di conti- nuazione dell’attivita`. La richiesta di proroga va pre- sentata al Ministero del lavoro entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della set- timana in cui ha avuto inizio la nuova sospensione o riduzione di orario. La durata massima integrabile, per ciascuna unita` produttiva, e` di 36 mesi nel quinquennio e nel com- puto ci rientrano anche i periodi di Cig, mentre sono esclusi i periodi di intervento precedenti ad una tra- sformazione dell’assetto proprietario che abbia por- tato a rilevanti investimenti produttivi con apporto di capitale. Il quinquennio e` determinato in maniera fissa e l’attuale decorre dall’11 agosto 2015 e termi- nera` il 10 agosto 2015. In caso di trasformazione dell’assetto proprietario l’art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991 prevede che ai fini del computo del quinquennio, non si tenga conto dei periodi precedenti la data della trasforma- zione. La nuova impresa puo` quindi, presentare piani di riconversione, riorganizzazione o ristrutturazione ma non crisi. INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XIII Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 12. Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 13. Ovviamente, si rende necessaria una piccola rifles- sione: la c.d. ‘‘new company’’ deve essere veramen- te nuova, con apporto di capitali da persone diverse dal precedente proprietario e non deve, quindi, essere soltanto una «mutazione di nome o di facciata»: su cio`, ad avviso di chi scrive, dovrebbero puntare la propria attenzione gli organi ispettivi addetti alla vi- gilanza. L’art. 2 del D.M. 20 agosto 2002 prevede alcuni pa- rametri di valutazione: a) il mutamento effettivo dell’assetto proprietario, in caso di societa` quotate in borsa, va dimostrato con il passaggio della maggioranza delle azioni o del con- trollo; b) la valutazione dell’apporto economico tiene conto sia dell’aumento del capitale sociale che dei versa- menti a titolo patrimoniale, eseguiti dai soci che ac- quisiscono la maggioranza; c) la rilevanza dell’apporto capitale viene soddisfatta se l’apporto di capitale supera il 25% del capitale so- ciale precedente e, in ogni caso, non inferiore ad 1 milione di euro, quando la durata del programma di Cigs sia pari od inferiore a 12 mesi. Se la durata e` superiore a 12 mesi l’apporto economico non puo` essere inferiore a 2 milioni di euro; d) se l’apporto di capitale consiste soltanto nell’au- mento del capitale sociale, gli investimenti sono rile- vanti se gli stessi non sono inferiori al 20% del pre- detto importo di capitale. Se l’apporto consiste in versamenti patrimoniali, sono considerati rilevanti gli investimenti che siano pari ad almeno il 50% del- l’importo degli stessi. Procedura per la richiesta di intervento integrativo salariale straordinario L’art. 1, comma 7, della legge n. 223/1991, prevede una procedura di consultazione che deve formare og- getto di esame congiunto con le Oo.Ss.: nella comu- nicazione vanno riportati tutti gli elementi che ri- guardano le scelte relative al personale da mettere in Cigs, nonche´ le modalita` della rotazione. I nomi- nativi dei lavoratori in Cigs vanno comunicati ai sin- daci dei comuni di residenza per una eventuale utiliz- zazione in Lsu: tutto cio` a partire dal 1º gennaio 1996. I destinatari della comunicazione sono le Rsu o, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente piu` rappresentative che operano nella provincia. Va, subito, chiarito che la comunica- zione deve riguardare le cause, la durata, il numero dei lavoratori interessati, i criteri adottati alfine della loro individuazione e le modalita` della rotazione. Occorre ricordare che i criteri vanno obbligatoria- mente comunicati: il rischio e`, infatti, quello della violazione della procedura e della conseguente nulli- ta` della stessa fatta valere in giudizio. L’esame congiunto deve avvenire entro i tre giorni successivi alla nota di comunicazione che va inviata anche all’Ufficio della Regione o della Provincia a cio` abilitato per effetto dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 469/1997 ed alla Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Mini- stero del lavoro, qualora la richiesta coinvolga piu` ambiti territoriali in diverse Regioni. Oggetto dell’in- contro (l’iter si deve concludere in 25 giorni o 10 se l’impresa occupa fino a 50 dipendenti) e` l’esame del programma che l’azienda intende adottare, la durata, il numero complessivo dei dipendenti interessati, le eventuali eccedenze. Se e` il Dicastero del lavoro a svolgere la procedura, e` necessario acquisire il parere delle Regioni interessate che deve pervenire entro 20 giorni. Un discorso a parte va fatto per la rotazione che e` un principio di parita` finalizzato a non ‘‘ghettizzare’’ al- cuni lavoratori scomodi. Se il datore di lavoro, per esigenze tecnico - produttive esternate nel piano di intervento dichiara di non poter procedere alla rota- zione, si puo` aprire, sull’argomento, una trattativa per provare a raggiungere un’intesa. Se questa man- ca, il Dicastero del lavoro puo` emanare direttamente un provvedimento con il quale si stabiliscono i criteri della rotazione: l’azienda che si sottrae all’onere del- l’adempimento e` tenuta a versare, da subito, il contri- buto addizionale nella misura doppia. Su questo specifico argomento e` intervenuta, piu` volte, la Suprema Corte che ha fissato i seguenti principi: a) la violazione dell’obbligo di ottemperanza alla de- cisione ministeriale si configura come condotta anti- sindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970 ed il la- voratore, singolarmente, puo` chiedere il pagamento dell’intera retribuzione per tutta la durata della so- spensione (Cass. S.U. 302 dell’11 maggio 2000; Cass. n. 12137 del 19 agosto 2003); b) il lavoratore collocato in Cigs senza rispetto della rotazione subisce un danno contrattuale e, di conse- guenza, ha diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 21820 del 12 ottobre 2006); c) la collocazione in Cigs e` illegittima nel caso in cui nella comunicazione iniziale l’imprenditore non ab- bia indicato le ragioni per le quali non vuole proce- dere alla rotazione o non abbia previsto il criterio adoperato per la rotazione (Cass. n. 5179/2012). Per quel che riguarda le modalita` operative alla ri- chiesta di Cigs, l’art. 3 del D.P.R. n. 218 del 10 giu- gno 2000 fissa i vari passaggi: a) ogni istanza di concessione di Cigs va riferita ad un periodo massimo di 12 mesi, ad eccezione del set- tore editoriale nel quale la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero adotta provvedimenti a valenza semestrale; b) la domanda, con tutta la documentazione necessa- INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XV Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 14. ria, va presentata entro 25 giorni dalla fine del perio- do di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di ora- rio:la presentazione in ritardo comporta uno slitta- mento all’inizio della settimana precedente alla data di presentazione dell’istanza. Le imprese in ammini- strazione controllata o sottoposte a procedura con- corsuale non sono soggette ad alcuna scadenza. Il termine appena evidenziato vale anche per le istanze di proroga; c) le istanze vanno trasmesse al Ministero del Lavoro unicamente in via telematica utilizzando la procedu- ra Cigsonline che ha il pregio, anche, di fornire un canale informativo tra l’impresa (o il professionista delegato) ed il funzionario che gestisce l’istruttoria. La procedura e` attivabile direttamente dal sito www.lavoro.gov.it; d) se la richiesta riguarda ipotesi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, copia dell’istanza va inviata anche alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio in base alle unita` produttive interessate; e) se dall’omessa o tardiva presentazione dell’istanza derivi un danno ai lavoratori, il datore e` tenuto a cor- rispondere una somma d’importo equivalente all’in- tegrazione salariale non percepita: questo afferma l’art. 7, comma 3, della legge n. 164/1975. Una particolare attenzione va riservata agli accerta- menti degli organi di vigilanza del Ministero del la- voro, finalizzati alla attuazione del programma che ha dato origine all’intervento integrativo straordina- rio: la nota del Ministero del lavoro n. 40/0009761 del 17 marzo 2014, di cui si e` ampiamente parlato in precedenza, ha focalizzato una serie di comporta- menti e di valutazioni che non possono essere soltan- to di natura documentale. Essi avvengono in periodi successivi alla autorizzazione e precisamente: a) in caso di ristrutturazione o riorganizzazione, al- meno tre mesi dopo l’inizio del «godimento» dell’in- tervento integrativo. Gli esiti, che possono incidere sui trattamenti dei periodi successivi, vanno trasmes- si al Ministero entro il primo semestre; b) in caso di richiesta di proroga, entro i venti giorni successivi alla presentazione dell’istanza: lo scopo della verifica ispettiva tende ad accertare la regolare attuazione del piano predisposto dall’impresa. Per le imprese editoriali ove il provvedimento di concessio- ne ha una cadenza semestrale, gli accertamenti predi- sposti dalle Direzioni territoriali del lavoro avvengo- no entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza. L’art. 8 del D.P.R. n. 218/2000 fissa anche i termini della concessione del trattamento: a) 30 giorni dalla ricezione dell’istanza per la crisi aziendale e per il primo semestre della Cigs per ri- strutturazione, riorganizzazione o riconversione; b) 30 giorni dalla ricezione dell’accertamento ispetti- vo, con riguardo alla concessione del secondo seme- stre dei primi 12 mesi nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione. Se gli accertamenti hanno riguardato piu` Direzioni territoriali, il termine decorre dalla ricezione dell’ultimo accertamento; c) 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza seme- strale nei casi di crisi aziendale per le imprese edito- riali; d) 60 giorni dalla ricezione dell’istanza in caso di ri- chiesta di Cigs per riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione concernenti le imprese editoriali; e) 60 giorni dall’istanza nei casi in cui vi sia una ri- chiesta di proroga per le ristrutturazioni, le riorganiz- zazioni o le riconversioni dopo i primi 12 mesi. Un discorso leggermente diverso, relativamente ai termini, va fatto per le imprese che occupano piu` di mille dipendenti, con unita` ubicate in piu` regioni: 60 giorni dalla data di ricezione, relativamente al primo semestre; 30 giorni dalla data di ricezione dell’accertamento ispettivo, con riguardo al secondo semestre dei primi 12 mesi, o 60 giorni se la situazione deve essere sot- toposta alla valutazione del Comitato tecnico. Se gli accertamenti sono svolti da piu` Direzioni del lavoro, il termine decorre dalla ricezione dell’ultimo accerta- mento; 90 giorni per le istanze relative al primo semestre, relativamente alle imprese editoriali; 60 giorni per le istanze delle imprese editoriali, successive al primo semestre; 90 giorni per i periodi successivi ai primi 12 mesi, per le istanze presentate dalle imprese editoriali; 30 giorni in caso di richiesta da parte di imprese in amministrazione controllata o sottoposte a procedure concorsuali o per contratto di solidarieta`. Ma quale e` il gravame, in caso di reiezione dell’i- stanza? Esso e` unicamente giudiziale e va proposto al Tar nei 60 giorni successivi alla notifica del prov- vedimento. Un’altra questione non secondaria si riferisce al pa- gamento del trattamento integrativo salariale. Si trat- ta di un argomento che viene trattato anche nell’esa- me congiunto e, in genere, l’impresa, prima anche dell’adozione del provvedimento, anticipa le somme, non gravate da contribuzione al momento. Esse sono pari all’importo integrativo. Dopo l’autorizzazione avviene il conguaglio attraverso l’Uniemens. Se il provvedimento di integrazione viene negato le som- me anticipate sono considerate, a tutti gli effetti, re- tribuzione, con tutto cio` che ne consegue. La contri- buzione e` dovuta anche nell’ipotesi in cui sia pen- dente un ricorso giudiziale avverso il diniego della Cigs: ovviamente, l’esito positivo del ricorso portera` al rimborso. Il pagamento diretto da parte dell’Istituto puo` avve- nire allorquando, in caso di crisi aziendale, l’impresa non sia in grado, per difficolta` finanziarie, di provve- dere in maniera autonoma. L’art. 7-ter, comma 1, della legge n. 33/2009 prevede la possibilita` di revo- XVI INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 15. ca nel caso in cui da accertamenti di natura ispettiva (richiesti dal Ministero) non emergano le difficolta` finanziarie ipotizzate dal datore di lavoro al momen- to di presentazione dell’istanza. La modalita` del pa- gamento diretto da parte dell’Inps va esplicitata nel provvedimento di concessione del trattamento inte- grativo. Correlazioni tra Cig, Cigs ed altri istituti giuridici E` particolarmente interessante notare come interagi- scono le integrazioni salariali con altri istituti giuridi- ci. Il primo che viene esaminato e` quello tra la cassa in- tegrazione guadagni e le festivita`: sul punto l’Inps, con il messaggio n. 13552/2009 ha effettuato la di- stinzione con riferimento ai lavoratori mensilizzati ed a quelli che percepiscono la retribuzione non in misura fissa mensile. Nel primo caso le festivita` civili, nazionali e religiose non comportano riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, in quanto la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate del me- se. Nel secondo caso, invece, ove i lavoratori sono retribuiti in rapporto alle ore prestate, l’Istituto, sulla base degli articoli 1 e 2 della legge n.90/1954, ha af- fermato che il 25 aprile, il 1º maggio ed il 2 giugno debbono sempre essere retribuite dal datore. Sono da considerare non integrabili anche le ore relative al 1º gennaio, al lunedı` dell’Angelo, al 1º novembre, all’8 dicembre, a Natale, a Santo Stefano ed al Santo Pa- trono, quando si collocano all’interno delle due pri- me settimane di sospensione (art. 3 della legge n. 90/1954). Se, invece si collocano oltre le due prime settimane sono da calcolare come integrabili. Le ore concernenti una festivita` infrasettimanale che ricorre in una settimana lavorata ad orario ridotto, sono non integrabili. Altro caso interessante e` rappresentato dalla correla- zione tra Cig, Cigs e malattia: la circolare Inps n. 82/ 2009 ha fornito una serie di chiarimenti che prendo- no lo spunto da pronunce della Corte di Cassazione che parlano di sostanziale equiparazione tra i due istituti di integrazione salariale: a) se il dipendente si ammala durante il godimento della integrazione salariale, quest’ultimo sostituisce l’indennita` di malattia, con la conseguenza che il la- voratore non e` tenuto a comunicare alcunche´ al pro- prio datore di lavoro o all’Inps; b) se il lavoratore e` gia` ammalato all’atto dell’avvio della cassa integrazione, se l’intervento integrativo per Cigs o Cig riguarda tutto il reparto, anche il lavo- ratore ammalato puo` essere messo in Cigo o Cigs al- l’inizio della sospensione del lavoro; c) se il lavoratore e` gia` ammalato e la sospensione non riguarda tutto il personale del reparto al quale e` adibito, lo stesso ha diritto all’indennita` di malattia. Per quel che riguarda l’integrazione salariale e l’in- dennita` di maternita` obbligatoria, c’e` da dire che quest’ultima prevale sempre, tanto e` vero che le la- voratrici che si trovino sospese dal lavoro all’inizio del periodo di maternita`, fruiscono dell’indennita` giornaliera di maternita` se non sono passati piu` di 60 giorni tra la data dell’inizio della sospensione e l’inizio del periodo di gravidanza. Quando si parla di maternita` il pensiero corre anche al congedo parentale: quale e` il rapporto di correla- zione con l’integrazione salariale? Tale istituto (con la relativa indennita`) non spetta alle donne che hanno goduto dell’astensione obbligatoria durante un periodo di sospensione: la ragione e` evi- dente in quanto manca il presupposto costituito dalla prestazione di lavoro, con la conseguenza che il trat- tamento di integrazione assorbe quello per congedo parentale. Ipotesi diversa e` quella della lavoratrice che, termi- nata l’astensione obbligatoria, intende rientrare al la- voro. Se il personale dell’azienda o del reparto nel quale e` adibita risulta in cassa, essa ha diritto allo stesso trattamento integrativo degli altri lavoratori. Se, al contrario, intende fruire del congedo parentale, non puo` percepire le integrazioni salariali perche´ l’assenza rientra nelle esclusioni previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 788/1945. Il discorso relativo alla maternita` richiama anche il c.d. ‘‘permesso per allattamento’’ nel primo anno di vita del bambino, pari a due ore, anche cumulabili, se l’orario giornaliero supera le 6 ore e ad un’ora se inferiore a detto limite. Anche in questo caso, il go- dimento dell’allattamento presuppone una prestazio- ne lavorativa, sia pure ridotta: se questa c’e` il per- messo deve essere concesso in relazione alla durata dell’attivita` svolta (1 o 2 ore a seconda della durata giornaliera): se, invece, l’integrazione salariale e` a zero ore, il permesso viene assorbito dalla integrazio- ne salariale. Un’altra questione particolarmente rilevante e` quella relativa al rapporto tra il trattamento integrativo e l’i- stituto delle ferie. L’Inps ha piu` volte sostenuto che i ratei ferie relativi ai periodi di intervento della Cig nei confronti dei la- voratori sospesi o ad orario ridotto non sono integra- bili. Nell’ipotesi di sospensione a zero ore, non c’e` prestazione lavorativa e, quindi, il diritto alle ferie non matura, a meno che una previsione di natura contrattuale non lo preveda espressamente (Cass., n. 1648 del 12 marzo 1980). In caso, invece, di so- spensione ad orario ridotto, secondo l’Istituto, il di- ritto alle ferie esiste ed e` a carico dell’imprenditore, atteso che i lavoratori beneficiano dell’intero periodo feriale in relazione alla durata del rapporto e non del- le ore effettivamente prestate. Sotto questo aspetto, pero`, si registra una sentenza della Corte di Cassa- zione (Cass., n. 3603 del 28 maggio 1986) secondo la quale maturano a carico del datore di lavoro le fe- INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XVII Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 16. rie strettamente connesse alla contrazione d’orario, mentre restano a carico della Cig quelle per le ore non lavorate. Nel corso degli anni l’Inps ha trattato anche il pro- blema delle ferie collettive: ovviamente, nessun la- voratore puo` usufruire dell’integrazione salariale, pur se non ha piu` ferie a disposizione. L’intervento della Cig va posto anche in relazione al- l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 che impone al datore di lavoro di far godere al dipendente le ferie nell’an- no di riferimento (fatte salve alcune ipotesi di ‘‘spo- stamento in avanti’’ per un massimo di 18 mesi), con l’obbligo di 2 settimane consecutive a richiesta del dipendente. Ebbene, la sospensione a zero ore, non consente, evidentemente, il rispetto della disposizio- ne e, pertanto, il godimento delle due settimane ne´ spostato al ripristino dell’attivita` produttiva. Nell’ipotesi di intervento integrativo salariale straor- dinario a zero ore per uno dei casi previsti, in via principale ma non esclusiva, dalla legge n. 223/ 1991, non esiste un obbligo «legale» di far fruire le ferie maturate dai lavoratori: queste potranno esse- re posticipate alla fine della sospensione. Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 19/2011, ha avuto mo- do di chiarire un fatto particolare: se la sospensione avviene nel corso dei 18 mesi al termine del quale scatta l’obbligo del versamento contributivo per le ferie non godute, il termine viene sospese per un pe- riodo pari a quello della sospensione per Cigs a zero ore, riprendendo il decorso dal momento in cui i la- voratori riprendono l’attivita`. La Cig esplica i propri effetti anche sui permessi ex lege n. 104/1992: il numero dei permessi viene stret- tamente correlato alla effettiva attivita` lavorativa. La circolare Inps n. 128/2003 ha affermato che i 3 giorni mensili di permesso vanno riproporzionati secondo una precisa formula (X:A = B:C): A rappresenta il numero dei giorni di lavoro effettivi, B quello dei 3 giorni di assenza per assistenza a portatori di han- dicap, C quello dei giorni lavorativi del mese. Il ri- sultato va arrotondato all’unita` inferiore se la frazio- ne del risultato e` fino a 0,50, a quella superiore se e` piu` grande. Sempre legato a situazioni di carattere familiare e` un altro caso di particolare importanza. Quello dell’inte- grazione salariale con i congedi straordinari ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Il tema e` stato trattato in maniera esauriente dall’Inps con il messaggio n. 27168/2009 che ha ipotizzato di- verse casistiche: a) fruizione del congedo straordinario durante un pe- riodo di sospensione totale dell’attivita`: non puo` es- sere avanzata alcuna richiesta di congedo straordina- rio, atteso che lo stesso e` finalizzato all’assistenza ed alla cura di una persona, ma presuppone lo svolgi- mento di un’attivita` lavorativa che, invece, e` sospe- sa. Se l’istanza e` stata presentata prima della sospen- sione a zero ore, il richiedente ha diritto a fruire del congedo ordinario ed a percepire l’indennita` ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001; b) fruizione del congedo straordinario durante un pe- riodo di sospensione parziale dell’attivita`: l’interes- sato ha diritto a ricevere il trattamento per le ore in- tegrate ma percepisce anche l’indennita` per congedo straordinario rapportata alla prestazione lavorativa svolta: tale indennita` viene calcolata sulla base del- l’ultima retribuzione, ‘‘depurata’’ da quanto percepi- to con l’intervento integrativo; c) retribuzione di riferimento per il calcolo dell’in- dennita`: essa va parametrata sulla retribuzione corri- sposta per l’effettiva prestazione lavorativa, cos co- me avviene per i rapporti a tempo parziale. La regola vale anche per i contratti di solidarieta` ex art. 1 della legge n. 863/1984 e art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993. Come si rapporta l’intervento integrativo salariale con un infortunio sul lavoro? Nel caso in cui vi sia una inabilita` temporanea prima dell’intervento integrativo o una ricaduta durante lo stesso (collegabile al precedente infortunio), al lavo- ratore va corrisposta, in misura intera, l’indennita` Inail con sospensione dell’integrazione salariale. Durante i periodi di cassa integrazione, l’assegno per il nucleo familiare (altra questione correlata alla Cig) e` dovuto nella misura intera, come previsto dall’art. 6 della legge n. 1115/1968. Un problema che, sovente, le imprese sollevano e` quello del Tfr maturato durante il periodo di Cigs in favore di quei lavoratori il cui rapporto si e` risolto. Le quote sono rimborsabili e sono quelle strettamen- te correlate al periodo di integrazione salariale, fatte salve le interruzioni per astensione obbligatoria di maternita` e per le festivita` del 25 aprile e del 1º mag- gio che, secondo il Ministero del lavoro, per loro na- tura non sono da considerarsi interruttive della so- spensione:parimenti, ininfluente e` la rotazione nella Cigs, secondo il piano approvato dal Dicastero del lavoro. Le quote di Tfr non sono qualificabili come somme dovute a titolo di integrazione salariale e vengono corrisposte avendo quale parametro di rife- rimento la retribuzione mensile. Un’altra analisi interessante riguarda il rapporto tra l’integrazione salariale ed il congedo matrimoniale. Il problema e` stato trattato dall’Inps con la circolare n. 248/1992, in considerazione del fatto che nei set- tori dell’industria e dell’artigianato spetta la normale retribuzione, cosa che, quindi, fa venir meno il pre- supposto della Cig che e` quello della perdita della re- tribuzione. Da cio` ne consegue che deve essere so- spesa la Cig e deve essere corrisposta l’intera retribu- zione, fatto salvo il rimborso della quota a carico del- l’Inps se la persona interessata e` un operaio od un in- termedio. Altri aspetti interessanti riguardano il rapporto tra in- tegrazione salariale ed il trattamento pensionistico, XVIII INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
  • 17. l’attivita` di volontariato, l’attivita` svolta in adempi- mento di cariche elettive e la donazione di sangue. Nel primo caso (pensione), ai fini del cumulo, al pensionato posto in Cig si applica la disciplina previ- sta per la sommatoria della retribuzione con il tratta- mento pensionistico. Nel secondo caso (volontariato per la protezione ci- vile) l’importo percepito non e` assolutamente cumu- labile con l’integrazione salariale (circolare Inps n. 179/2002). Lo stesso discorso di non cumulabilita` (cariche elet- tive in amministrazioni locali) va fatto per il com- penso corrisposto dall’Ente locale. Per quel che concerne, invece, il trattamento econo- mico da corrispondere ad un donatore di sangue, c’e` da osservare come lo stesso abbia diritto al riposo re- tribuito per la giornata di donazione. La retribuzione viene anticipata dal datore per conto dell’Inps ma cio` determina la non integrabilita` della giornata. Altra questione da affrontare concerne il rapporto tra integrazione salariale e partecipazione dei lavoratori ad assemblee sul posto di lavoro. Se i dipendenti si riuniscono in assemblea in un gior- no in cui e` in corso una riduzione di orario, le ore di assemblea debbono computarsi come ore lavorate. Se la sospensione dal lavoro e` totale, le ore di lavoro sono a carico dell’imprenditore e, quindi, sono de- tratte dal monte ore dell’orario settimanalmente inte- grabile. La crisi che, da tempo, attanaglia il nostro Paese po- ne un altro problema: quello del distacco di persona- le (regolato fondamentalmente dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003) con il trattamento integrativo salariale. Qui occorre ricordare come tale istituto (recentemen- te modificato dall’art. 7 del D.L. n. 76/2013 conver- tito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013) pre- suppone, quali requisiti ineliminabili, la temporanei- ta` e l’interesse del distaccante. Da cio` ne consegue che un distacco motivato soltanto dalla necessita` di evitare il ricorso alla cassa integrazione non e` di per se stesso sufficiente a configurare legittimo il ri- corso all’istituto, dovendosi, appunto, indicare un preciso interesse organizzativo dell’imprenditore. Un’ultima questione riguarda il rapporto tra integra- zione salariale e stato di detenzione del lavoratore. Viene meno il trattamento in quanto lo stesso non e` dovuto per tutte le assenze che comportino retribu- zione: infatti, il lavoratore, proprio per la particolari- ta` del proprio ‘‘status’’, non e` in grado di fornire la prestazione. INSERTO DI DIRITTO PRATICA DEL LAVORO n. 27/2014 XIX Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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