SlideShare a Scribd company logo
LE “PRICIPALI”FONTI NORMATIVE
STRANIERI

- Art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana;
-

LEGGE 6.03.1998 N. 40 “TURCO-NAPOLITANO”
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – ;

- Legge 30 luglio 2002, n. 189 (BOSSI – FINI);
D.P.R. 394/1999 e successive modifiche
(Regolamento attuazione );
- Decreto Legge n. 241/2004, convertito nella legge n.
271/2004;
- Decreto legge n. 144 (c.d. PISANU) convertito in legge
31 luglio 2005, n. 155 (Contrasto del terrorismo
internazionale);

- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (S.O. n. 128
alla G.U. 24 luglio 2009, n. 170)
Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza
VISTO DI INGRESSO
Visto d’ingresso lo rilasciano le
rappresentanze
diplomatiche
o
consolari Italiane presenti nello Stato di
origine o nello Stato dove il cittadino
straniero risiede stabilmente.
Ha validità per un periodo non
superiore a tre mesi, può essere
rilasciato anche dalle Autorità consolari
e diplomatiche di altri Stati.
PERMESSO DI SOGGIORNO
I CITTADINI CHE ENTRANO REGOLARMENTE
SUL TERRITORIO DELLO STATO POSSONO
SOGGIORNARE SE MUNITI DI CARTA DI
SOGGIORNO O DI PERMESSO DI SOGGIORNO
(ART. 5 C° 1) RILASCIATO DALL’AUTORITÀ
ITALIANA O DALLA COMPETENTE AUTORITÀ
DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE
EUROPEA.
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA IN CUI SI
TROVA
LO
STRANIERO,
RILASCIA
IL
DOCUMENTO
ENTRO
OTTO
GIORNI
LAVORATIVI DAL SUO INGRESSO IN ITALIA
PERMESSO DI SOGGIORNO
CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI
SOGGIORNO
RILASCIATO
DALL’AUTORITÀ
ITALIANA O DALLA COMPETENTE AUTORITA’
DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE
EUROPEA, AVRA’ DURATA DI:

1. TRE MESI PER VISITE, TURISMO E AFFARI;
2. UN ANNO PER STUDIO.
3. PERMESSO PER RAGIONI DI LAVORO
4.PERMESSO DI LUNGO PERIODO U.E.
QUELLO PER RAGIONI DI LAVORO E’
RILASCIATO
DOPO
LA
STIPULA
DEL
CONTRATTO DI LAVORO
Permesso di soggiorno UE di
lungo periodo
Dall’ 8 gennaio 2008 sostituisce la carta di
soggiorno ed attribuisce al titolare la
condizione di SEMICITTADINANZA, ne
conseguono tutti i diritti e doveri connessi
allo STATUS di cittadino
VIENE RILASCIATO DAL QUESTORE
• A TEMPO INDETERMINATO;
• A FAVORE DI TUTTI FAMILIARI DEL
RICHIEDENTE
Permesso di soggiorno UE di
lungo periodo
RILASCIATO:

Entro 90 giorni
requisiti :

dalla

richiesta

• Regolarmente in Italia da almeno 5
anni;
• Disponibilita’ di reddito sufficiente;
• Disponibilita’ di alloggio;
Permesso di soggiorno UE di
lungo periodo
Non possono ottenerlo chi soggiorna:
• Per
motivi
di
studio
o
formazione
professionale;
• A titolo di protezione temporanea E/o in
attesa di riconoscimento dello status di
rifugiato;
• In godimento di uno status giuridico
previsto dalle convenzioni diplomatiche e/o
consolari.
Permesso di soggiorno UE di
lungo periodo

•
•

•

•

UNA
VOLTA
CONCESSO
PUO’
ESSERE
REVOCATO:
SE OTTENUTO IN MODO FRAUDOLENTO;
IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE DAL
TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA PER UN
PERIODO DI DODICI MESI CONSECUTIVI O DI
SEI ANNI DA QUELLO ITALIANO;
MANCANO I REQUISITI CHE A SUO TEMPO
DETTERO LUOGO AL RILASCIO (ORDINE E
SICUREZZA PUBBLICA );
RILASCIO DEL MEDESIMO DOCUMENTO DA
ALTRO STATO EUROPEO
Permesso di soggiorno UE di
lungo periodo
LO STRANIERO A CUI SIA STATO REVOCATO IL
PERMESSO DI SOGGIORNO - CE – E CHE NON
DEBBA ESSERE ESPULSO, HA DIRITTO AL
RILASCIO
DI
ALTRO
PERMESSO
DI
SOGGIORNO TEMPORANEO.
A DANNO DI QUESTI L’ESPULSIONE
ESSERE DISPOSTA:
• PER GRAVI MOTIVI DI O.P.;
• PER
MOTIVI
DI
PREVENZIONE
TERRORISMO

PUO’

DEL
ARTICOLO 6 D. Lgs. 286|98
Comma 3° :
lo straniero Che, a riChiesta degli
uffiCiali

e

agenti

siCurezza,

non

di

pubbliCa

esibisCe,

senza

giustifiCato motivo, il passaporto o
altro doCumento di identifiCazione,
ovvero

il

soggiorno,
fino

a

permesso
è

dodiCi

o

punito
mesi

la

Con
e

Carta

di

l’arresto

Costretto

al
CHI SONO GLI STRANIERI?

- CITTADINI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA
- APOLIDI (ossia coloro che hanno perso la
cittadinanza di uno stato senza
acquistarne un’altra)
GLI STRANIERI SI DIFFERENZIANO

IMMIGRATO ILLEGALE
IMMIGRATO IRREGOLARE
IMMIGRATO CLANDESTINO
POSSIBILI PROVVEDIMENTI

• RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
• DINIEGO O REVOCA DEL PERM. SOGG.
• ESPULSIONE
L’ESPULSIONE
I 4 TIPI DI ESPULSIONE
• ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
• ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA
• ESPULSIONE SOSTITUTIVA ALLA DETENZIONE
• ESPULSIONE ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
STRANIERO CHE NON ESIBISCE ALCUN
DOCUMENTO VALIDO PER
L’IDENTIFICAZIONE

Lo straniero che alla richiesta di un
Pubblico Ufficiale non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto, il
permesso di soggiorno o altro documento
idoneo
all’identificazione,
viene
denunciato in stato di libertà ai sensi
dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs 286/98.
STRANIERO CHE NON ESIBISCE ALCUN
DOCUMENTO VALIDO PER
L’IDENTIFICAZIONE

•
•

Durante il controllo, lo straniero è sottoposto a rilievi
foto dattiloscopici.
Se risulta sottoposto a procedimento penale, anche
sotto altro nome, alias, si richiede alle relative Autorità
giudiziarie il nulla osta all’espulsione, che può essere
concesso entro 15 giorni (vige la regola del silenzio
assenso). Nel frattempo l’esecuzione è sospesa, il che
significa che l’espulsione è emessa, ma non eseguita:
E’ possibile trattenere la persona in un
C.I.E.;
Non è invece ammesso l’ordine del
Questore di lasciare il territorio entro
cinque giorni in quanto questa è una
modalità di esecuzione dell’espulsione.
F I N E

More Related Content

What's hot

U.d.1 ingresso e_soggiorno_dello_straniero
U.d.1 ingresso e_soggiorno_dello_stranieroU.d.1 ingresso e_soggiorno_dello_straniero
U.d.1 ingresso e_soggiorno_dello_straniero
Matekanc
 
Diritto Degli Stranieri - I - Parte Prima
Diritto Degli Stranieri - I - Parte PrimaDiritto Degli Stranieri - I - Parte Prima
Diritto Degli Stranieri - I - Parte Prima
Sergio Bontempelli
 
Diritto degli Stranieri - I - Parte Seconda
Diritto degli Stranieri - I - Parte SecondaDiritto degli Stranieri - I - Parte Seconda
Diritto degli Stranieri - I - Parte Seconda
Sergio Bontempelli
 
Ottenere la cittadinanza italiana per residenza
Ottenere la cittadinanza italiana per residenzaOttenere la cittadinanza italiana per residenza
Ottenere la cittadinanza italiana per residenza
Studio Traduzioni Bertelli
 
Ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio
Ottenere la cittadinanza italiana per matrimonioOttenere la cittadinanza italiana per matrimonio
Ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio
Studio Traduzioni Bertelli
 
Cittadinanza
CittadinanzaCittadinanza
Cinema e Costituzione: l'articolo 10
Cinema e Costituzione: l'articolo 10 Cinema e Costituzione: l'articolo 10
Cinema e Costituzione: l'articolo 10
frantex
 
vademecum richiedenti asilo
vademecum richiedenti asilovademecum richiedenti asilo
vademecum richiedenti asilo
magdala80
 

What's hot (9)

U.d.1 ingresso e_soggiorno_dello_straniero
U.d.1 ingresso e_soggiorno_dello_stranieroU.d.1 ingresso e_soggiorno_dello_straniero
U.d.1 ingresso e_soggiorno_dello_straniero
 
Diritto Degli Stranieri - I - Parte Prima
Diritto Degli Stranieri - I - Parte PrimaDiritto Degli Stranieri - I - Parte Prima
Diritto Degli Stranieri - I - Parte Prima
 
Diritto degli Stranieri - I - Parte Seconda
Diritto degli Stranieri - I - Parte SecondaDiritto degli Stranieri - I - Parte Seconda
Diritto degli Stranieri - I - Parte Seconda
 
Ottenere la cittadinanza italiana per residenza
Ottenere la cittadinanza italiana per residenzaOttenere la cittadinanza italiana per residenza
Ottenere la cittadinanza italiana per residenza
 
Ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio
Ottenere la cittadinanza italiana per matrimonioOttenere la cittadinanza italiana per matrimonio
Ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio
 
L'immigrazione
L'immigrazioneL'immigrazione
L'immigrazione
 
Cittadinanza
CittadinanzaCittadinanza
Cittadinanza
 
Cinema e Costituzione: l'articolo 10
Cinema e Costituzione: l'articolo 10 Cinema e Costituzione: l'articolo 10
Cinema e Costituzione: l'articolo 10
 
vademecum richiedenti asilo
vademecum richiedenti asilovademecum richiedenti asilo
vademecum richiedenti asilo
 

05 stranieri

  • 1. LE “PRICIPALI”FONTI NORMATIVE STRANIERI - Art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana; - LEGGE 6.03.1998 N. 40 “TURCO-NAPOLITANO” D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – ; - Legge 30 luglio 2002, n. 189 (BOSSI – FINI); D.P.R. 394/1999 e successive modifiche (Regolamento attuazione ); - Decreto Legge n. 241/2004, convertito nella legge n. 271/2004; - Decreto legge n. 144 (c.d. PISANU) convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155 (Contrasto del terrorismo internazionale); - Legge 15 luglio 2009, n. 94 (S.O. n. 128 alla G.U. 24 luglio 2009, n. 170) Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza
  • 2. VISTO DI INGRESSO Visto d’ingresso lo rilasciano le rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane presenti nello Stato di origine o nello Stato dove il cittadino straniero risiede stabilmente. Ha validità per un periodo non superiore a tre mesi, può essere rilasciato anche dalle Autorità consolari e diplomatiche di altri Stati.
  • 3. PERMESSO DI SOGGIORNO I CITTADINI CHE ENTRANO REGOLARMENTE SUL TERRITORIO DELLO STATO POSSONO SOGGIORNARE SE MUNITI DI CARTA DI SOGGIORNO O DI PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 5 C° 1) RILASCIATO DALL’AUTORITÀ ITALIANA O DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA. IL QUESTORE DELLA PROVINCIA IN CUI SI TROVA LO STRANIERO, RILASCIA IL DOCUMENTO ENTRO OTTO GIORNI LAVORATIVI DAL SUO INGRESSO IN ITALIA
  • 4. PERMESSO DI SOGGIORNO CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALL’AUTORITÀ ITALIANA O DALLA COMPETENTE AUTORITA’ DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA, AVRA’ DURATA DI: 1. TRE MESI PER VISITE, TURISMO E AFFARI; 2. UN ANNO PER STUDIO. 3. PERMESSO PER RAGIONI DI LAVORO 4.PERMESSO DI LUNGO PERIODO U.E. QUELLO PER RAGIONI DI LAVORO E’ RILASCIATO DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO
  • 5. Permesso di soggiorno UE di lungo periodo Dall’ 8 gennaio 2008 sostituisce la carta di soggiorno ed attribuisce al titolare la condizione di SEMICITTADINANZA, ne conseguono tutti i diritti e doveri connessi allo STATUS di cittadino VIENE RILASCIATO DAL QUESTORE • A TEMPO INDETERMINATO; • A FAVORE DI TUTTI FAMILIARI DEL RICHIEDENTE
  • 6. Permesso di soggiorno UE di lungo periodo RILASCIATO: Entro 90 giorni requisiti : dalla richiesta • Regolarmente in Italia da almeno 5 anni; • Disponibilita’ di reddito sufficiente; • Disponibilita’ di alloggio;
  • 7. Permesso di soggiorno UE di lungo periodo Non possono ottenerlo chi soggiorna: • Per motivi di studio o formazione professionale; • A titolo di protezione temporanea E/o in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato; • In godimento di uno status giuridico previsto dalle convenzioni diplomatiche e/o consolari.
  • 8. Permesso di soggiorno UE di lungo periodo • • • • UNA VOLTA CONCESSO PUO’ ESSERE REVOCATO: SE OTTENUTO IN MODO FRAUDOLENTO; IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE DAL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA PER UN PERIODO DI DODICI MESI CONSECUTIVI O DI SEI ANNI DA QUELLO ITALIANO; MANCANO I REQUISITI CHE A SUO TEMPO DETTERO LUOGO AL RILASCIO (ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA ); RILASCIO DEL MEDESIMO DOCUMENTO DA ALTRO STATO EUROPEO
  • 9. Permesso di soggiorno UE di lungo periodo LO STRANIERO A CUI SIA STATO REVOCATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO - CE – E CHE NON DEBBA ESSERE ESPULSO, HA DIRITTO AL RILASCIO DI ALTRO PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO. A DANNO DI QUESTI L’ESPULSIONE ESSERE DISPOSTA: • PER GRAVI MOTIVI DI O.P.; • PER MOTIVI DI PREVENZIONE TERRORISMO PUO’ DEL
  • 10. ARTICOLO 6 D. Lgs. 286|98 Comma 3° : lo straniero Che, a riChiesta degli uffiCiali e agenti siCurezza, non di pubbliCa esibisCe, senza giustifiCato motivo, il passaporto o altro doCumento di identifiCazione, ovvero il soggiorno, fino a permesso è dodiCi o punito mesi la Con e Carta di l’arresto Costretto al
  • 11. CHI SONO GLI STRANIERI? - CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA - APOLIDI (ossia coloro che hanno perso la cittadinanza di uno stato senza acquistarne un’altra)
  • 12. GLI STRANIERI SI DIFFERENZIANO IMMIGRATO ILLEGALE IMMIGRATO IRREGOLARE IMMIGRATO CLANDESTINO
  • 13.
  • 14. POSSIBILI PROVVEDIMENTI • RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA • DINIEGO O REVOCA DEL PERM. SOGG. • ESPULSIONE
  • 15. L’ESPULSIONE I 4 TIPI DI ESPULSIONE • ESPULSIONE AMMINISTRATIVA • ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA • ESPULSIONE SOSTITUTIVA ALLA DETENZIONE • ESPULSIONE ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
  • 16. STRANIERO CHE NON ESIBISCE ALCUN DOCUMENTO VALIDO PER L’IDENTIFICAZIONE Lo straniero che alla richiesta di un Pubblico Ufficiale non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto, il permesso di soggiorno o altro documento idoneo all’identificazione, viene denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs 286/98.
  • 17. STRANIERO CHE NON ESIBISCE ALCUN DOCUMENTO VALIDO PER L’IDENTIFICAZIONE • • Durante il controllo, lo straniero è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. Se risulta sottoposto a procedimento penale, anche sotto altro nome, alias, si richiede alle relative Autorità giudiziarie il nulla osta all’espulsione, che può essere concesso entro 15 giorni (vige la regola del silenzio assenso). Nel frattempo l’esecuzione è sospesa, il che significa che l’espulsione è emessa, ma non eseguita: E’ possibile trattenere la persona in un C.I.E.; Non è invece ammesso l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro cinque giorni in quanto questa è una modalità di esecuzione dell’espulsione.
  • 18. F I N E

Editor's Notes

  1. HGG